Capitolo I
Prima dell’unificazione
Le ristampe pirata e la convenzione del 1840: obiettivi e carenze di un accordo diplomatico.
Inizio secolo XIX dibattito sulla contraffazione pirata e sulla difesa degli interessi economici dell’autore si erano
imposti grazie agli interventi sui periodici più diffusi di alcuni noti scrittori: Melchiorre Gioja, Niccolò Tommaseo,
Cesare Cantù e Giuseppe Pecchio, che vedevano nell’affermazione del diritto d’autore la nascita di una nuova figura
intellettuale professionista, libera dai patronage. In questa rivendicazione avevano trovato dei potenti alleati negli
editori, dal milanese Antonio Fortunato Stella al ginevrino Giovan Pietro Vieusseux, al piemontese Giuseppe Pomba,
preoccupati della concorrenza sleale delle ristampe pirata. I livelli più alti delle autorità del governo, preoccupati che il
disagio dei ceti intellettuali avrebbe portato a un dissenso politico, favoriscono la nascita, per iniziativa dei governi
austro-ungarico e sardo, della Convenzione austro-sarda a favore della proprietà e contro le contraffazioni delle opere
scientifiche, letterarie e artistiche, nel 1840. La convenzione del 1840 nasce in un clima particolare della vita pubblica
italiana, quando l’apertura dei congressi degli scienziati sembra inaugurare una rinnovata fiducia nelle nuove parole
d’ordine di progresso, modernizzazione e libero mercato. Prima di tutto si vuole combattere la diffusione delle ristampe
pirata e delle contraffazioni, poi si vuole creare uno spazio commerciale più ampio nel quale libri e periodici possano
circolare liberamente senza vincoli e barriere daziarie. Infine si vuole facilitare la nascita della nuova figura
dell’intellettuale professionista. La pirateria libraria era favorita in Italia dalla frammentazione politica. In molti stati
della penisola, infatti, le norme sul diritto d’autore facevano già parte del patrimonio legislativo ed erano applicate con
rigore all’interno dei rispettivi confini (1826 Stato pontificio, Regno di Sardegna; 1828 Regno delle Due Sicilie). Il
problema sorgeva tra stato e stato: nessuno poteva impedire a un fiorentino di ristampare un’edizione milanese a un
prezzo inferiore. L’unica soluzione era un trattato tra stati sovrani che garantisse il rispetto degli autori in un regime di
reciprocità.
Non è un problema solo italiano: la guerra delle ristampe è combattuta in tutta Europa l’Inghilterra doveva guardarsi
dalle ristampe irlandesi, i francesi subivano invece la concorrenza degli stampatori belgi.
Il testo della convenzione accoglie il principio che l’autore è il proprietario primo dell’opera: solo l’autore e i suoi eredi
possono decidere l’utilizzazione dell’opera. Indicativo del clima politico è l’art.26 che ribadisce che le nuove norme
sulla proprietà letteraria non interferiscono in alcun modo con l’esercizio del diritto di censura e di proibizione che i
rispettivi stati devono continuare a gestire in assoluta autonomia.
Questa convenzione viene firmata da tutti gli stati italiani tranne dal Canton Ticino, il quale vive sulle ristampe dei più
diffusi libri italiani, e dal Regno delle Due Sicilie, rifiuto che inficerà pesantemente sull’intero disegno riformatore. Da
decenni, a causa dei provvedimenti dei borbonici che sin dal 1822 avevano alzato a dismisura il dazio d’importazione
sui libri stampati al di fuori dello stato, le imprese napoletano prosperano pubblicando e diffondendo in patria e
all’estero non solo singoli volumi ma intere collane o grandi opere in più volumi già edite nel Nord Italia, ovviamente
forti dell’appoggio governativo che li mette al riparo dalla concorrenza straniera. Quest’alleanza tra il ceto degli
stampatori ed il governo borbonico ha una valenza politica perché consente alle autorità di polizia il pieno controllo
della stampa ed impedisce la penetrazione della propaganda delle idee liberali.
Sono gli editori i più colpiti: Pomba quindi tenta di spingere i suoi colleghi per cercare una soluzione collettiva
all’impasse: una sorta di associazione tedesca che costruisca una lotta alle contraffazioni, ma il progetto non riesce a
decollare soprattutto per la miopia degli operatori del libro che non sembrano interessati a costruire regoli comuni in un
mercato moderno.
Un altro limite della convenzione è la scarsa chiarezza nella formulazione del testo: l’articolo più incriminato per la sua
ambiguità è il n.14, che si oppone alla retroattività delle norme, consentendo agli stampatori di proseguire e ultimare le
ristampe già iniziate prima dell’entrata in vigore del trattato. Ciò che è difficile da definire e documentare con chiarezza
è l’effettiva data di inizio della stampa. Le Monnier si approfitta di questa poca chiarezza e annuncia la pubblicazione di
due romanzi storici: Margherita Pusterla di Cantù e Marco Visconti di Tommaso Grossi. L’organo istituzionale posto al
controllo delle ristampe appoggia il progetto di Le Monnier, in quanto l’editore riesce a dimostrare che la prima opera
era stata cominciata prima dell’entrata in vigore della convenzione, mentre per quanto riguarda la seconda, è lo stesso
Governo a dare un’interpretazione estensiva della legge, affermando che le opere già edite all’interno del territorio
granducale possono essere ristampate senza incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Le Monnier tenta anche di riprodurre nel 1845 I promessi Sposi sulla base non della edizione illustrata finanziata
dall’autore del 1840, ma sull’edizione Passigli del 1832. Manzoni ovviamente denuncia quest’operazione, non solo per
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il danno economico ma anche per la diffusione di un testo da lui ripudiato. Le Monnier perde la causa, ma il processo si
prolungherà dal 1848 fino al 1861.
La ristrettezza del mercato, frantumato da barriere e dazi doganali, la scarsità di risorse finanziarie spingono gli editori a
rifugiarsi nell’appoggio statale, secondo un modello di patronage.
Una nuova fase. Il congresso di Bruxelles del 1858 sulla proprietà intellettuale e artistica.
Camillo Cavour nel 1851 caldeggia l’approvazione del già esistente trattato con la Francia sulla proprietà letteraria.
Inoltre afferma che la libertà di stampa ha favorito dal 1848 lo sviluppo dell’industria editoriale in Piemonte.
L’intervento di Cavour mostra come sia politicizzato anche il tema della proprietà letteraria.
Un nuovo impulso alla discussione in Italia viene dato dal congresso sulla proprietà letteraria apertasi a Bruxelles nel
1858. Bruxelles, capitale fino al 1852 della contraffazione libraria, diviene ora il laboratorio di una nuova unione degli
stati, in vista di un trattato comune sulla proprietà letteraria e sulla libera circolazione dei prodotti della cultura.
Preponderante la partecipazione francese, mentre la rappresentanza italiana è sconfortante: gli intellettuali italiani
parteciperanno numerosi, ma sembra l’espressione di un modello di associazionismo intellettuale di vecchio regime, che
nulla a che fare con la rappresentanza di interessi e con le rivendicazioni di categoria. Nella lista delle adesioni la parte
più consistente è costituita dalle accademie. La partecipazione degli italiani a Bruxelles non può che rispecchiare la
frammentazione degli intellettuali in patria. Bisogna comunque distinguere posizioni differenti:
- Chi manda un’adesione solo formale (Vieusseux);
- Chi spedisca una lettera (Tommaseo lettera pleonastica nel rivendicare la lunga militanza in favore dei diritti
degli autori; Mamiani lettera in cui scrive di essere contrario all’idea di una proprietà esclusiva poiché i
capolavori del genio devono appartenere all’umanità intera);
- Chi invia un documento portando un contributo specifico (istituzioni collettive);
- Chi partecipa attivamente al dibattito (editori musicali Ricordi e Francesco Lucca di Milano).
I temi affrontati durante questo congresso sono diversi:
•
Riconoscimento internazionale della proprietà letteraria e artistica la proprietà letteraria garantita a livello
internazionale, secondo i promotori del congresso, è un indispensabile corollario della civilizzazione, e come
tale deve trovare posto nelle legislazioni di tutti quei paesi che vogliono essere considerati civili. Su queste
problematiche si concentrano gli scrittori italiani, i due documenti più interessanti provengono proprio da
Milano e sono di Cesare Cantù e di Carlo Tenca. Ambedue sottolineano con forza la gravità della situazione
italiana, ed entrambi denunciano la questione napoletana, che non sarà risolta neanche con l’unificazione
legislativa dopo l’unità e che condizionerà pesantemente lo sviluppo dell’editoria italiana e la tutela dei diritti
degli autori molti anni dopo l’assise di Bruxelles. Del resto, i documenti degli italiani sono i più duri sul tema
delle sanzioni da applicare ad eventuali contraffattori.
•
Durata della proprietà letteraria ha causato divergenze tra i relatori. I francesi furono i primi ad accogliere,
nel 1793, nel loro ordinamento, il concetto di proprietà, che riteneva essenziale attribuire all’autore il possesso
esclusivo sull’opera. Sulla durata delle garanzie, ribadendo il rifiuto alla perpetuità che costituirebbe un
vincolo troppo pesante all’utilizzo collettivo delle scoperte e delle produzioni del pensiero individuale, nelle
risoluzioni congressuali si propone che l’autore possa godere del diritto esclusivo di riproduzione e diffusione
dell’opera per tutta la durata della sua vita, mentre agli eredi e cessionari tale diritto deve essere attribuito sino
a 50 anni dopo la morte dell’autore.
•
Traduzioni le traduzioni sono largamente diffuse nell’Ottocento, ma con approssimazione e carenza di
controlli. Su questo tema, l’opinione maggioritaria in sede congressuale, propone di attribuite all’autore il
diritto esclusivo di far tradurre la sua opera in un’altra lingua a condizione di esercitarlo entro i primi tre anni
dalla pubblicazione dell’opera originale, allo scadere dei quali questa potrà essere tradotta senza alcuna
formalità;
•
Rappresentazioni teatrali e musicali era necessaria una regolamentazione, una forte spinta in questo senso
venne data da due italiani, il librettista parmense Martini e l’editore Ricordi. Si sceglie una linea ristrettiva, che
equipara le riduzioni all’opera da cui traggono origine e se ne consente l’esecuzione in un contesto pubblico e
a scopo di lucro solo con il consenso dell’autore o dell’editore cessionario. Si consente il libero consumo
musicale e teatrale solo nei salotti e con esecuzioni di dilettanti.
•
Dazi le risoluzioni si concludono con un voto per l’abolizione o la riduzione dei dazi e diritti doganali fra gli
stati, in modo che libri periodici e prodotti culturali di ogni genere possano circolare liberamente nel più ampio
mercato europeo.
Diversi i periodici italiani che si occupano del congresso: 2
- «Il Crepuscolo» di Tenca, in cui il giornalista dedica un resoconto ampio ma privo di accenti enfatici,
probabilmente per evitare la censura austriaca. Tenca si concentra sulla situazione della penisola italiana
avanzando alcune proposte operative che potrebbero essere attuate anche nel contesto della frammentazione
politica esistente; da qui la richiesta ai governi perché rinnovino e diano attuazione alla convenzione del 1840 e
facciano pressioni perché vi aderisca anche lo stato borbonico.
- «Civiltà Cattolica» di d’Azeglio si propone come manifesto contro la proprietà letteraria e la sua tutela in
ambito internazionale. Il diritto d’autore è rifiutato non in base a principi strettamente giuridici, ma a criteri
morali. Mentre la proprietà letteraria dovrebbe omologare tutte le opere, offrendo ad esse tutela al di là del
contenuto, per i gesuiti le autorità governative insieme alle gerarchie ecclesiastiche non possono rinunciare alla
loro primaria funzione di controllo sulla stampa, proteggendo le opere buone e condannando quelle che
risultano dannose alla società e alla convivenza civile. Di fatto è ancora una legittimazione della censura.
In ogni caso, il congresso di Bruxelles costituisce un punto di riferimento.
Capitolo 2.
La proprietà letteraria e l’unificazione legislativa: una faticosa gestazione.
Con il decreto luogotenenziale emanato il 1861 arriva l’estensione delle leggi sabaude in materia di proprietà
intellettuale alle nuove province meridionali, che avrebbe dovuto portare alla fine delle contraffazioni napoletane, e alla
creazione di un mercato unico nazionale in cui finalmente i prodotti dell’ingegno avrebbero circolato senza intoppi e
concorrenze sleali. Si notarono però fin da subito notevoli difficoltà nella sua pratica applicazione. Essa incontra
l’opposizione massiccia di stampatori e librai partenopei che nella fine dei privilegi protezionistici vedono soprattutto
una minaccia potenziale alla sopravvivenza delle aziende. In effetti, il decreto impone agli stampatori di smaltire entro
pochi mesi tutti i volumi presenti nei loro magazzini, previa comunicazione alle autorità di un elenco aggiornato delle
loro pubblicazioni. È difficile che il mercato della penisola possa assorbire in tempi così rapidi un enorme massa di
opere, spesso frutto di contraffazione e quindi già largamente presenti nelle biblioteche e tra gli uomini di cultura del
Nord Italia. facile quindi individuare nel decreto un intento punitivo atto a mettere in ginocchio un settore produttivo. In
effetti ci si accorge che a ridosso dell’Unità Napoli era seconda solo a Milano per numero di titoli pubblicati, ma si
trattava perlopiù di ristampe di titoli già presenti nelle biblioteche lombarde. L’apertura al mercato nazionale ha un
effetto devastante: non solo vengono a mancare le ristampe, ma queste non possono essere sostituite dagli scritti degli
autori meridionali contemporanei che spesso preferiscono affidarsi agli editori milanesi o torinesi, più affidabili ed
esperti. ad esempio Ferrara, Mancini e Scialoja affidano i loro manoscritti alle cure di editori piemontesi come Pomba,
Favale, Bocca, etc. nonostante queste difficoltà, gli editori napoletani possono contare sulla benevolenza di molti
deputati e senatori del sud. Così, mentre in Parlamento si discute della conversione in legge del decreto, gli stampatori e
i librai napoletani fanno pervenire alle assemblee una Petizione, che vede il mondo librario napoletano muoversi come
un corpo coeso. Nella Petizione, pur affermando la disponibilità ad uniformarsi al decreto, i napoletani tendono ad
evidenziarne l’oggettiva difficoltà di attuazione per ciò che riguarda lo smaltimento in tempi rapidi e certi dei volumi
presenti nei magazzini di editori e librai. Ma soprattutto evidenziano la disparità di trattamento nella difesa degli
interessi degli editori dell’alta Italia e rivendicano la reciprocità che consenta il riconoscimento della proprietà letteraria
anche nell’eventualità di contraffazioni di opere ed autori meridionali. il dibattito poi si prolunga sull’errore sul termine
ultimo concesso per le vendite: 1 agosto 1861 o , come riportato dal Giornale Ufficiale di Napoli, 1 agosto 1865? Sulla
questione vi erano due posizioni contrapposte:
1. Giuseppe Panattoni, già difensore di Manzoni contro Le Monnier, convinto delle necessità di una rapida
approvazione del decreto, lasciando poi a una successiva legge organica la soluzione delle problematiche più
complesse sollevate dalla Petizione;
2. Deputato Sarno Bruto Fabricatore, apertamente favorevole alle istanze degli imprenditori napoletani e quindi a
un rallentamento delle scadenze.
L’impasse viene risolta dal deputato Mancini, il quale propone come soluzione a termine l’uso di un bollo sugli
esemplari che, in quanto pubblicati prima del decreto luogotenenziale, possono essere venduti con speciale intervento
governativo anche oltre la data prevista. Però c’è la consapevolezza che per i napoletani è difficile sfuggire alla
tentazione di bollare e di vendere i libri pubblicati ben oltre la data di scadenza prevista. Così la discussione si conclude
con la proroga per la vendita al 30 aprile del 1862, ma tutti affermano la necessità di un disegno di legge organico che
riordini la materia tutelando gli interessi delle diverse categorie coinvolte.
Il progetto Pepoli 3
Il tema viene ripreso nel 1862 quando al Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio si inserisce Pepoli, primo
estensore di una proposta organica sulla materia. Pepoli mstra di considerare il diritto riconosciuto all’autore
esclusivamente come una sorta di ricompensa per il lavoro svoltoe come una difesa dell’integrità dell’opera dainterventi
arbitrari esterni. Ma soprattutto il ministro sembra sposare la tesi di quanti ritengono che il riconoscimento di una giusta
remunerazione all’autore non debba costituire un ostacolo alla diffusione dei lumi. Per questo nel progetto non si parla
di proprietà ma di “diritto esclusivo della pubblicazione, riproduzione delle loro opere” da parte degli autori. Ne
discende che viene limitata la durata del godimento da parte degli eredi a soli 15 anni, mentre per ciò che riguarda la
traduzione, l’autore ne conserva solo per un anno il diritto esclusivo, scaduto il quale l’opera può essere tradotta senza
impedimento. L’aspetto più significativo è la scelta di legare la tutela e quindi la copertura della legge all’espletamento
di alcune formalità burocratiche, senza le quali le opere e le diverse pubblicazioni dell’ingegno tornano ad essere di
dominio pubblico: ciò riguarda non solo gli autori di nuove produzioni, ma anche quelli di opere già pubblicate che se
vogliono godere di nuove normative, devono
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