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QUINTO CAPITOLO: i diritti degli autori
Il contenuto del diritto d’autore si divide in due sezioni:
I sezione: Afferma il diritto esclusivo dell’autore alla pubblicazione dell’opera; questa sezione è
dedicata all’utilizzazione economica dell’opera.
Art. 12 l.a. afferma che l’autore ha il diritto di utilizzare economicamente l’opera “in ogni forma
e modo originale o derivato”; art. 13 l.a. diritto di duplicazione; art. 14 l.a. diritto di trasformare
l’opera da orale a scritta; art. 15 l.a. diritto di rappresentare o recitare un’opera in pubblico; art.
16 l.a. diritto di comunicare l’opera a distanza: radio, telefono, tv; art. 17 l.a. diritto di
distribuzione dell’opera – metterla a disposizione del pubblico; art. 18 l.a. diritto di tradurre
l’opera in altre lingue o dialetti; art. 18 bis diritto di noleggiare – prestare l’opera.
II sezione: E’ dedicata alla protezione del diritto morale dell’autore.
Negli articoli 20-24 l.a. sono contenuti i diritti che sono espressamente indicati dalla legge
come “diritti a difesa della personalità dell’autore”. Art. 20,21,22,23,24: il diritto di paternità,
che anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica, l’autore conserva ; il diritto di
opporsi a qualsiasi atto a danno della propria opera, con ciò includendo qualsiasi modificazione
che possa aver subito l’opera da parte di terzi. Dopo la morte dell’autore il diritto morale può
essere fatto valere, senza limiti di tempo, come dice l’art. 23 l.a. “dal coniuge e dai figli e, in
loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti, mancando gli
ascendenti e i discendenti, dai fratelli e sorelle e dai loro discendenti”. L’art. 24 l.a. si occupa
della successione mortis causa del diritto di inedito.
Spettanza ex lege di diritto d’autore L’art. 12 bis stabilisce che, salvo patto contrario, il datore
di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per
elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. L’arti. 12 ter aggiunge il disegno
industriale alle due suddette opere dell’ingegno. A queste norme si deve aggiungere quella
dell’art. 38 l.a. a favore dell’editore delle opere collettive, quella dell’art. 45 l.a. a favore del
produttore delle opere cinematografiche, quella dell’art. 88 l.a. a favore del datore di lavoro
delle semplici fotografie protette come diritti connessi e quella dell’art. 98 l.a. a favore del
committente di quelle stesse semplici fotografie. Comunque queste sono spettanze ex lege dei
diritti patrimoniali e non del diritto morale che resta nell’esclusiva dell’autore dell’opera di
carattere creativo.
SESTO CAPITOLO: diritti connessi
Il diritto d’autore si occupa anche dei diritti di chi, pur non essendo l’autore originale di una
determinata opera, vi partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo. Questi
diritti, chiamati “diritti connessi”, sono disciplinati dalla legge italiana sul diritto d’autore.
Solo gli artisti interpreti ed esecutori di opere dell’ingegno che sostengono una parte di
notevole importanza artistica, sono tutelati dalla legge. Sono anche tutelati gli artisti esecutori
comprimari, i direttori d’orchestra e del coro e i complessi orchestrali o corali, purché non
abbiano valore artistico di semplice accompagnamento. Questi artisti hanno il diritto di opporsi
alle utilizzazioni delle loro “performance” che siano di pregiudizio al loro onore e alla loro
reputazione. Agli artisti interpreti ed esecutori e alle imprese culturali, la legge riconosce un
autonomo diritto esclusivo:
1) Autorizzare la fissazione delle proprie prestazioni artistiche
2) Autorizzare la riproduzione dei supporti tecnici contenenti le fissazioni
3) Autorizzare la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico “on
demand” (e cioè in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente
4) Autorizzare la distribuzione, il noleggio e il prestito di questi supporti e di autorizzarne la
ritrasmissione via cavo
I diritti hanno una durata di 50 anni dalla prima pubblicazione dei supporti contenenti le
fissazioni o, se anteriore, dalla loro prima comunicazione al pubblico.
Poiché gli artisti possono cedere a produttori fonografici e audiovisivi i propri diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, comunicazione al pubblico, distribuzione, nonché il
diritto di autorizzare il noleggio, la legge riconosce loro un diritto ad “equo compenso”
(indipendentemente dalla retribuzione cui potrebbero aver diritto per la loro prestazione
artistica dal vivo) che è irrinunciabile (il compenso ricevuto verrà diviso: 50% al produttore,
50% ad artisti interpreti ed esecutori).
Diritti affini Questi diritti si riferiscono ad opere comunemente giudicate meno creative
(bozzetti di scene teatrali, semplici fotografie, lavori dell’ingegneria). Queste sono produzioni
non creative ma che hanno una corrispondente opera creativa tutelata (le opere di scenografia,
le opere fotografiche, le opere architettoniche). Gli autori di queste produzioni non creative si
avvalgono dei diritti esclusivi o, a volte, diritti a compenso o ad equo compenso. Questi diritti
durano dalla prima lecita pubblicazione per le opere di pubblico dominio e sono concessi senza
pregiudizio del diritto morale dell’autore, se esiste.
Non sono tutelate le fotografie (fotocopie) di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali,
disegni tecnici e prodotti simili.
Diritti concorrenti con il diritto d’autore Nell’art. 93 l.a. e nell’art. 96 l.a. “il diritto alla
riservatezza” e “il diritto all’informazione” concorrono con il diritto d’autore per la disciplina
degli epistolari e dei ritratti e quindi queste corrispondenze epistolari, come i ritratti, anche
fotografici, non possono essere pubblicati, riprodotti, esposti o messi in commercio o comunque
portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore e del destinatario
dell’epistolario, o del ritratto. Questa disciplina non si applica a corrispondenze ufficiali o che
presentano interesse di Stato. Dopo la morte dell’autore o del destinatario dell’epistolario o del
ritratto, occorre il consenso del coniuge o dei figli e, in loro mancanza, dei genitori, e mancando
anche loro, dei fratelli e, in loro mancanza, degli ascendenti o dei discendenti fino al 4° grado.
Quando gli aventi diritto sono più persone ci si deve rivolgere all’autorità giudiziaria (Pubblico
Ministero). Si rispetta comunque la volontà del defunto se risulta da scritto (testamento), ma se
la conoscenza dell’epistolario è necessaria ai fini di un giudizio civile o pensale, o per esigenze
di difesa dell’onore e della reputazione personale o familiare, non è necessario il consenso degli
aventi diritto (art. 94 l.a.). Non occorre il consenso del ritratto quando la riproduzione è
giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto. Salvo patto contrario, il ritratto
fotografico eseguito su commissione dal ritrattato, può essere riprodotto e pubblicato senza il
compenso del fotografo, ma questo avrà diritto ad un equo compenso se la fotografia è
utilizzata commercialmente. Nell’art. 100 l.a. “il diritto alla tutela della concorrenza” concorre
con il diritto d’autore per la disciplina del titolo, delle rubriche e dell’aspetto esterno delle opere
giornalistiche. Il titolo dell’opera dell’ingegno di un giornale o di periodici, non può essere
riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore a meno di opere che siano di specie o
carattere così diverso da escludere ogni possibile confusione. La riproduzione d’informazione e
notizie, è lecita purché si citi la fonte. La legge individua alcuni atti che sono considerati illeciti:
1) La riproduzione o la radiodiffusione senza autorizzazione dei bollettini distribuiti da
agenzie giornalistiche o di informazioni prima che siano trascorse 16 ore dalla loro
diramazione
2) La riproduzione sistematica di notizie pubblicate da giornali o radiodiffuse che venga
effettuata a scopo di lucro sia da parte di giornali o da imprese di radiodiffusione ( art.
101 l.a.)
SETTIMO CAPITOLO: successione inter vivos e mortis causa del diritto d’autore e dei
diritti connessi
Il diritto d’autore deve essere considerato un diritto unitario per il fatto che attribuito in
relazione ad un solo titolo originario d’acquisto e cioè la creazione dell’opera. I diritti di
utilizzazione economica spettanti agli autori possono essere acquistati, alienati o trasmessi in
tutti i modi e le forme consentite dalla legge, ma la prova della cessione deve essere scritta e
vi sono dei limiti:
1) L’autore deve avere compiuto almeno 16 anni
2) I diritti di utilizzazione non possono essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati
finché spettano personalmente all’autore; Possono però essere espropriati per ragioni di
interesse di Stato con facoltà del ricorso dell’autore al Consiglio di Stato
I contratti che hanno per oggetto opere non ancora create sono nulli. Se l’autore muore o
diviene indisponibile a completare l’opera dopo che ha consegnato una parte notevole e
assestante, l’editore avrà la scelta fra la risoluzione del contratto o il compimento dello stesso
(per la parte consegnata), a meno che l’autore rifiuti la pubblicazione parziale.
I contratti tipici del diritto d’autore sono: contratti di edizione, di rappresentazione e di
esecuzione. Tutti questi contratti non cedono diritti di utilizzazione economica, ma concedono
all’editore o al concessionario un diritto che può essere definito “diritto personale di godimento
sull’opera”.
Contratto di edizione Questo contratto è normalmente con esclusiva; ha una durata massima di
20 anni (questo termine di tempo non si applica quando il contratto riguarda enciclopedia,
dizionari, opere di grafica o fotografie, opere liriche e sinfoniche) e può avere per oggetto tutti i
diritti di utilizzazione dell’opera. Si possono avere due tipi di contratto: per edizione (per una o
più edizioni e si dovrà specificare il numero di edizioni e gli esemplari di ogni edizione) e a
termine (per un numero di edizioni che l’editore stima necessario e per uno specifico numero
minimo di esemplare per edizione). In entrambe le forme del contratto, l’editore è libero di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stima convenienti. Gli esemp