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Diritto d’autore

Il diritto d’autore ha mutato di molto la sua normativa, anche se esso risale al 1941. Per quasi

30 anni la legge 633 del 1941 non ha subito modifiche. Nei successivi 40 anni invece hanno

cambiato la sua disposizione molteplici volte, pur mantenendo la sua natura di diritto esclusivo

attribuito all’autore per la creazione dell’opera.

PRIMO CAPITOLO: generalità e fonti

In ambito universitario, il diritto d’autore è un capitolo del diritto industriale e questo, a sua

volta, è un capitolo del diritto commerciale. Questa soluzione dell’Università italiana ha avuto

origine dall’Istituto del privilegio che accomunava sia le invenzioni, sia le opere dell’ingegno e

dava una matrice commercialista in quanto favoriva in primo luogo le imprese culturali e quelle

industriali. Questa impostazione ha avuto successo anche nel momento in cui la libertà di

iniziativa economica ha sostituito il sistema corporativo (il quale vigeva fin dal medioevo, ma

con l’avvento del fascismo si era rinforzato). L’economia nel sistema corporativo non è basata

più sulle leggi del mercato (domanda/offerta), ma su processi sociologici, politici, etc.

Già all’interno del Diritto Romano troviamo un esempio di difesa delle opere degli autori sotto il

profilo del diritto di paternità, ma dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili il problema

della riproduzione delle opere divenne più acuto e fu risolto a favore degli stampatori con il

sistema dei privilegi librari (del 1516 nella Repubblica Veneziana e altrove in Italia, e anche in

tutta l’Europa Occidentale, abbiamo esempi di questi privilegi agli stampatori). Nell’Inghilterra

del XVII secolo gli stampatori ottennero dal Governo un privilegio esclusivo sulla stampa delle

opere contenute nei loro cataloghi. Successivamente, nel 1709, la Regina Anna accordò

direttamente agli autori un “copyright” (diritto di copia) sulle opere “for the encouragement of

learning” (ovvero le opere per la promozione della cultura. Gli scrittori potevano cedere le loro

opere agli editori, i quali si occupavano della distribuzione e della promozione. Nella Francia

rivoluzionaria, invece, l’Assemblea Costituente, avendo abolito tutti i privilegi e quindi anche

quelli degli autori e degli stampatori, dovette riconoscere la creazione intellettuale sulla base

del diritto di proprietà, anche se di natura differente dalla proprietà di beni materiali. La prima

legge sul diritto d’autore del Regno d’Italia risale al 25 giugno del 1865: essa si ispirava al

Codice napoleonico (basato su principi liberisti) per elaborare una nozione di proprietà

intellettuale trasmissibile agli eredi e avente quegli stessi caratteri di assolutezza che erano

attribuiti al diritto di proprietà sui beni materiali.

Nel codice civile ci sono alcune norme dedicate al diritto d’autore che descrivono le opere

dell’’ingegno e di carattere creativo (art. 2575 c.c.), l’acquisto del diritto tramite la creazione

dell’opera (art. 2576 c.c.), il contenuto del diritto morale e quello di utilizzazione economica

(art. 2577 c.c.), la prova per iscritto del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica (art.

2581 c.c.) e il ritiro dell’opera dal commercio (art. 2582 c.c.)

Nel diritto internazionale, si deve alla Convezione di Berna se il diritto d’autore ha un suo

fondamento mondiale perché ad oggi raccoglie quasi tutti i Paesi. La Convenzione di Berna, che

risale al 9 settembre 1886, dava un livello minimo di protezione a tutti i paesi che ne facevano

parte, anche se nella loro legislazione interna questo minimo non è riconosciuto. La

Convenzione di Ginevra, che risale al 6 ottobre 1952, è stata necessaria per fare entrare

nell’unione anche USA e URSS. Oggi il diritto d’autore è sostanzialmente uniforme in tutto il

mondo, come diritto esclusivo ex lege dell’autore sulle sue opere e rispetto ad ogni

utilizzazione economica. I diritti morali (diritto alla paternità e integrità dell’opera) sono anche

riconosciuti da quasi tutti gli Stati, ma in alcune legislazioni (USA), non derivano dalla legge

speciale, ma dai principi generali di diritto comune.

La Costituzione Italiana non prevede fra i diritti fondamentali il diritto d’autore come altre

Costituzioni (come ad esempio quella americana). Tuttavia, il diritto d’autore è stato

riconosciuto da tutte le Dichiarazioni (universale ed europea) dei Diritti dell’Uomo, nonché dal

Trattato CEE. L’esperienza pratica ha confermato che il diritto d’autore non è una limitazione

della diffusione delle opere ma, tramite l’iniziativa delle imprese culturali, trova modo di

portare alla fruizione del singolo e del pubblico in generale le opere di cultura e quelle tecniche

e scientifiche.

Internet ha messo a repentaglio il diritto d’autore, in quanto di tutto il materiale che si trova

online non è sempre chiaro l’autore. Sono state sviluppate quindi misure tecnologiche per la

protezione dei diritti: DRM. Questi sono degli algoritmi che permettono alle opere d’ingegno di

non essere masterizzate o scaricate illegalmente. Queste misure restrittive sono però invasive

per quanto riguarda la privacy degli utenti e per questo sono state abolite.

Le leggi sul diritto d’autore si basano sul Principio di Territorialità e quindi la protezione può

variare da paese a paese a seconda della normativa in vigore. Il principio di territorialità è

rilevante anche per individuare le opere protette e i soggetti ai quali deve essere attribuita la

titolarità dei diritti.

Il criterio dell’assimilazione delle opere dell’autore straniero alle opere dell’autore italiano,

stabilisce che: le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano

la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Le due convenzioni (Berna

e Ginevra) accolgono il criterio dell’assimilazione.

SECONDO CAPITOLO: principi giustificativi della tutela e natura del diritto

Il principio giustificativo della protezione giuridica delle opere dell’ingegno è contenuto nell’art.

6 l.a. ed è espresso come tutela della creazione dell’opera, quale particolare espressione del

lavoro intellettuale. Il Regime Fascista aveva valorizzato il lavoro in tutte le sue forme

(individuale, collettivo, intellettuale), dando anche regole di concorrenza che dovevano valere

per tutte le attività d’impresa. Sono anche principi giustificativi: la tutela della personalità degli

autori, la tutela dell’interesse della collettività alla diffusione dell’informazione e della cultura.

Il fondamento giuspolitico del sistema italiano del diritto d’autore, come si è visto, è il diritto del

lavoro. La nostra legge non accerta il merito di ciascuna opera per tutelarla, né accerta la

qualità e quantità del lavoro necessario alla sua creatività. Quindi vengono tutelate anche le

opere “contra legem” (ma se ne vieta la distribuzione) e le opere che non richiedono lavoro.

Teoria del diritto doppio Secondo questa teoria il diritto morale d’autore sarebbe o un diritto di

paternità delle azioni compiute o un diritto autonomo dell’autore. Così come i diritti di

utilizzazione economica dell’opera sarebbe o di natura proprietaria su un bene immateriale o di

natura monopolistica come per le esclusive brevettuali.

Teoria personalistica Il diritto d’autore non è giustificato dal lavoro del soggetto perché non è

commisurato alla quantità e qualità del lavoro compiuto. Secondo questa teoria il diritto

d’autore sarebbe, invece, giustificato dalla tutela della personalità dell’autore incorporata

nell’opera che ha riflessi patrimoniali come oggi avviene per molti diritti della stessa natura

(diritto all’immagine, diritto al nome, diritto alla pubblicità). Le esclusive patrimoniali sono

necessarie a tutelare il diritto personale dell’autore sull’opera che ha di per sé una vocazione

alla pubblicazione e quindi ad essere sfruttata economicamente. Questo diritto di personalità è

molto differente da quello di paternità delle azioni compiute. Il diritto d’autore sarebbe

intrasmissibile come oggetto dei diritti in senso globale; è solo parziale la cedibilità delle

singole facoltà d’autore di utilizzazione economica. Il diritto d’autore sarebbe quindi un diritto

di natura personale come il diritto personale, come il diritto all’immagine e al nome.

Natura dei diritti connessi La natura giuridica dei diritti connessi è varia, ma gli oggetti dei

diritti connessi hanno una comune caratteristica: non sono creativi e quindi non sono

giustificabili con il diritto di personalità.

TERZO CAPITOLO: i soggetti del diritto d’autore

È considerato l’autore di una determinata opera chi vi è indicato come tale “nelle forme d’uso”

(es. colui che firma l’opera, colui che viene annunciato in tv o per radio). Nelle opere pubbliche

l’autore è generalmente colui che figura nel frontespizio al di sopra del titolo; nelle riviste e nei

giornali l’autore può essere menzionato anche alla fine del testo; nei film vi sono in genere i

titoli di testa o di coda che menzionano l’autore o gli autori; nella discografia e nei prodotti

analoghi l’autore o gli autori sono indicati nella copertina del CD o del DVD o del CD Rom. Per le

opere che vengono comunicate al pubblico tramite un mezzo di diffusione a distanza

(radiotelevisivo o WEB) l’autore viene annunciato vocalmente. L’autore può usare uno

pseudonimo-nome d’arte, una sigla del suo nome o un segno convenzionale per firmare. Se

invece l’autore si nasconde dietro uno pseudonimo-maschera o pretende che l’opera resti

anonima, sarà chi porta la stessa a conoscenza del pubblico a far valere i diritti dell’autore

finché questi non si sia rivelato come tale.

Elaborazioni Elaborazioni e modificazioni sono protette dal diritto d’autore, sia come diritto

dell’autore dell’opera originale sia come diritto dell’elaborazione sugli elementi di carattere

creativo (aggiunti all’opera preesistente, art. 4 l.a.)

Collaborazione creativa Le opere possono essere “semplici” e cioè costituite da un contenuto

inscindibile e indistinguibile, o essere frutto di una collaborazione fra più autori fra i quali si

forma una comunione legale dei diritti d’autore. La tutela del diritto morale può essere sempre

individualmente esercitata da ciascun autore e l’opera non potrà essere pubblicata, se inedita,

né modificata, né utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza

l’accordo di

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marlaclo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e d'autore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) o del prof Migliazza Maria.
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