Diritto d’autore
Il diritto d’autore ha mutato di molto la sua normativa, anche se esso risale al 1941. Per quasi
30 anni la legge 633 del 1941 non ha subito modifiche. Nei successivi 40 anni invece hanno
cambiato la sua disposizione molteplici volte, pur mantenendo la sua natura di diritto esclusivo
attribuito all’autore per la creazione dell’opera.
PRIMO CAPITOLO: generalità e fonti
In ambito universitario, il diritto d’autore è un capitolo del diritto industriale e questo, a sua
volta, è un capitolo del diritto commerciale. Questa soluzione dell’Università italiana ha avuto
origine dall’Istituto del privilegio che accomunava sia le invenzioni, sia le opere dell’ingegno e
dava una matrice commercialista in quanto favoriva in primo luogo le imprese culturali e quelle
industriali. Questa impostazione ha avuto successo anche nel momento in cui la libertà di
iniziativa economica ha sostituito il sistema corporativo (il quale vigeva fin dal medioevo, ma
con l’avvento del fascismo si era rinforzato). L’economia nel sistema corporativo non è basata
più sulle leggi del mercato (domanda/offerta), ma su processi sociologici, politici, etc.
Già all’interno del Diritto Romano troviamo un esempio di difesa delle opere degli autori sotto il
profilo del diritto di paternità, ma dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili il problema
della riproduzione delle opere divenne più acuto e fu risolto a favore degli stampatori con il
sistema dei privilegi librari (del 1516 nella Repubblica Veneziana e altrove in Italia, e anche in
tutta l’Europa Occidentale, abbiamo esempi di questi privilegi agli stampatori). Nell’Inghilterra
del XVII secolo gli stampatori ottennero dal Governo un privilegio esclusivo sulla stampa delle
opere contenute nei loro cataloghi. Successivamente, nel 1709, la Regina Anna accordò
direttamente agli autori un “copyright” (diritto di copia) sulle opere “for the encouragement of
learning” (ovvero le opere per la promozione della cultura. Gli scrittori potevano cedere le loro
opere agli editori, i quali si occupavano della distribuzione e della promozione. Nella Francia
rivoluzionaria, invece, l’Assemblea Costituente, avendo abolito tutti i privilegi e quindi anche
quelli degli autori e degli stampatori, dovette riconoscere la creazione intellettuale sulla base
del diritto di proprietà, anche se di natura differente dalla proprietà di beni materiali. La prima
legge sul diritto d’autore del Regno d’Italia risale al 25 giugno del 1865: essa si ispirava al
Codice napoleonico (basato su principi liberisti) per elaborare una nozione di proprietà
intellettuale trasmissibile agli eredi e avente quegli stessi caratteri di assolutezza che erano
attribuiti al diritto di proprietà sui beni materiali.
Nel codice civile ci sono alcune norme dedicate al diritto d’autore che descrivono le opere
dell’’ingegno e di carattere creativo (art. 2575 c.c.), l’acquisto del diritto tramite la creazione
dell’opera (art. 2576 c.c.), il contenuto del diritto morale e quello di utilizzazione economica
(art. 2577 c.c.), la prova per iscritto del trasferimento dei diritti di utilizzazione economica (art.
2581 c.c.) e il ritiro dell’opera dal commercio (art. 2582 c.c.)
Nel diritto internazionale, si deve alla Convezione di Berna se il diritto d’autore ha un suo
fondamento mondiale perché ad oggi raccoglie quasi tutti i Paesi. La Convenzione di Berna, che
risale al 9 settembre 1886, dava un livello minimo di protezione a tutti i paesi che ne facevano
parte, anche se nella loro legislazione interna questo minimo non è riconosciuto. La
Convenzione di Ginevra, che risale al 6 ottobre 1952, è stata necessaria per fare entrare
nell’unione anche USA e URSS. Oggi il diritto d’autore è sostanzialmente uniforme in tutto il
mondo, come diritto esclusivo ex lege dell’autore sulle sue opere e rispetto ad ogni
utilizzazione economica. I diritti morali (diritto alla paternità e integrità dell’opera) sono anche
riconosciuti da quasi tutti gli Stati, ma in alcune legislazioni (USA), non derivano dalla legge
speciale, ma dai principi generali di diritto comune.
La Costituzione Italiana non prevede fra i diritti fondamentali il diritto d’autore come altre
Costituzioni (come ad esempio quella americana). Tuttavia, il diritto d’autore è stato
riconosciuto da tutte le Dichiarazioni (universale ed europea) dei Diritti dell’Uomo, nonché dal
Trattato CEE. L’esperienza pratica ha confermato che il diritto d’autore non è una limitazione
della diffusione delle opere ma, tramite l’iniziativa delle imprese culturali, trova modo di
portare alla fruizione del singolo e del pubblico in generale le opere di cultura e quelle tecniche
e scientifiche.
Internet ha messo a repentaglio il diritto d’autore, in quanto di tutto il materiale che si trova
online non è sempre chiaro l’autore. Sono state sviluppate quindi misure tecnologiche per la
protezione dei diritti: DRM. Questi sono degli algoritmi che permettono alle opere d’ingegno di
non essere masterizzate o scaricate illegalmente. Queste misure restrittive sono però invasive
per quanto riguarda la privacy degli utenti e per questo sono state abolite.
Le leggi sul diritto d’autore si basano sul Principio di Territorialità e quindi la protezione può
variare da paese a paese a seconda della normativa in vigore. Il principio di territorialità è
rilevante anche per individuare le opere protette e i soggetti ai quali deve essere attribuita la
titolarità dei diritti.
Il criterio dell’assimilazione delle opere dell’autore straniero alle opere dell’autore italiano,
stabilisce che: le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano
la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri. Le due convenzioni (Berna
e Ginevra) accolgono il criterio dell’assimilazione.
SECONDO CAPITOLO: principi giustificativi della tutela e natura del diritto
Il principio giustificativo della protezione giuridica delle opere dell’ingegno è contenuto nell’art.
6 l.a. ed è espresso come tutela della creazione dell’opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale. Il Regime Fascista aveva valorizzato il lavoro in tutte le sue forme
(individuale, collettivo, intellettuale), dando anche regole di concorrenza che dovevano valere
per tutte le attività d’impresa. Sono anche principi giustificativi: la tutela della personalità degli
autori, la tutela dell’interesse della collettività alla diffusione dell’informazione e della cultura.
Il fondamento giuspolitico del sistema italiano del diritto d’autore, come si è visto, è il diritto del
lavoro. La nostra legge non accerta il merito di ciascuna opera per tutelarla, né accerta la
qualità e quantità del lavoro necessario alla sua creatività. Quindi vengono tutelate anche le
opere “contra legem” (ma se ne vieta la distribuzione) e le opere che non richiedono lavoro.
Teoria del diritto doppio Secondo questa teoria il diritto morale d’autore sarebbe o un diritto di
paternità delle azioni compiute o un diritto autonomo dell’autore. Così come i diritti di
utilizzazione economica dell’opera sarebbe o di natura proprietaria su un bene immateriale o di
natura monopolistica come per le esclusive brevettuali.
Teoria personalistica Il diritto d’autore non è giustificato dal lavoro del soggetto perché non è
commisurato alla quantità e qualità del lavoro compiuto. Secondo questa teoria il diritto
d’autore sarebbe, invece, giustificato dalla tutela della personalità dell’autore incorporata
nell’opera che ha riflessi patrimoniali come oggi avviene per molti diritti della stessa natura
(diritto all’immagine, diritto al nome, diritto alla pubblicità). Le esclusive patrimoniali sono
necessarie a tutelare il diritto personale dell’autore sull’opera che ha di per sé una vocazione
alla pubblicazione e quindi ad essere sfruttata economicamente. Questo diritto di personalità è
molto differente da quello di paternità delle azioni compiute. Il diritto d’autore sarebbe
intrasmissibile come oggetto dei diritti in senso globale; è solo parziale la cedibilità delle
singole facoltà d’autore di utilizzazione economica. Il diritto d’autore sarebbe quindi un diritto
di natura personale come il diritto personale, come il diritto all’immagine e al nome.
Natura dei diritti connessi La natura giuridica dei diritti connessi è varia, ma gli oggetti dei
diritti connessi hanno una comune caratteristica: non sono creativi e quindi non sono
giustificabili con il diritto di personalità.
TERZO CAPITOLO: i soggetti del diritto d’autore
È considerato l’autore di una determinata opera chi vi è indicato come tale “nelle forme d’uso”
(es. colui che firma l’opera, colui che viene annunciato in tv o per radio). Nelle opere pubbliche
l’autore è generalmente colui che figura nel frontespizio al di sopra del titolo; nelle riviste e nei
giornali l’autore può essere menzionato anche alla fine del testo; nei film vi sono in genere i
titoli di testa o di coda che menzionano l’autore o gli autori; nella discografia e nei prodotti
analoghi l’autore o gli autori sono indicati nella copertina del CD o del DVD o del CD Rom. Per le
opere che vengono comunicate al pubblico tramite un mezzo di diffusione a distanza
(radiotelevisivo o WEB) l’autore viene annunciato vocalmente. L’autore può usare uno
pseudonimo-nome d’arte, una sigla del suo nome o un segno convenzionale per firmare. Se
invece l’autore si nasconde dietro uno pseudonimo-maschera o pretende che l’opera resti
anonima, sarà chi porta la stessa a conoscenza del pubblico a far valere i diritti dell’autore
finché questi non si sia rivelato come tale.
Elaborazioni Elaborazioni e modificazioni sono protette dal diritto d’autore, sia come diritto
dell’autore dell’opera originale sia come diritto dell’elaborazione sugli elementi di carattere
creativo (aggiunti all’opera preesistente, art. 4 l.a.)
Collaborazione creativa Le opere possono essere “semplici” e cioè costituite da un contenuto
inscindibile e indistinguibile, o essere frutto di una collaborazione fra più autori fra i quali si
forma una comunione legale dei diritti d’autore. La tutela del diritto morale può essere sempre
individualmente esercitata da ciascun autore e l’opera non potrà essere pubblicata, se inedita,
né modificata, né utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza
l’accordo di
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