CAPITOLO 1 L'uniformità dell'ordinamento: l'amministrazione dei "notabili" ( 1 8 4 8 - 6 5 )
Il contesto politico-‐istituzionale
Nell'intervallo determinato tra la data di emanazione dello Statuto e della prima legge comunale e provinciale post-
assolutistica e l'anno della promulgazione delle cosiddette leggi di unificazione amministrativa trovano posto
fenomeni costituzionali e processi di riforma giuridica di notevole portata, quali la formazione del Regno d'Italia, l'avvio
del regime parlamentare e la costruzione di un apparato statale unitario, che sono il risultato dell'intensa e faticosa opera
di ammodernamento, legislativo e amministrativo, intrapresa dalla cosiddetta "Destra storica" nell'arco breve di due
decenni circa. La guida del Paese (del Piemonte, prima, e dell'Italia unita, poi) fu assunta da un ristretto gruppo di uomini
che avevano in comune, oltre alla provenienza socio-‐economica (borghesia e possidenza terriera), convinzioni
ideologiche, progetti politici e strategie di governo. In campo costituzionale erano sinceri fautori del regime monarchico-
statutario anche se molti di loro furono poi gli artefici della sua lenta e tormentata trasformazione in sistema
compiutamente parlamentare. In tema di principi economici si dichiaravano convinti assertori del liberismo ma, in sede
di concrete scelte di politica economica, non fecero mancare il sostegno dello Stato all'imprenditoria privata e non
disdegnarono interventi di netta marca dirigistica per assecondare e promuovere lo sviluppo del Paese, ancora
profondamente arretrato, specialmente nel comparto industriale e delle infrastrutture. Erano portatori di una visione
pedagogica e autoritaria dei rapporti governanti-‐governati che li spingeva spesso a sacrificare o stemperare taluni
principi dell'ideologia liberale (e a scegliere, quindi, un'eccessiva ristrettezza del suffragio, la centralizzazione
amministrativa, la repressione poliziesca ecc.) in nome dell'emergenza politica nonché della tragica situazione sociale
della nazione e, in particolar modo, di quella delle regioni meridionali. La Destra non fu sempre e del tutto compatta e,
specialmente in coincidenza con l'espansione territoriale del Regno di Sardegna, si suddivise in gruppi di prevalente
estrazione regionale L'aggettivo "parlamentare" va riferito, in questo contesto problematico, alla trasformazione, graduale
e non irreversibile, che subì la "forma di governo" dopo la concessione dello Statuto albertino. Da un regime
costituzionale "puro" che, sul piano formale, concepiva il governo come governo del re, con i ministri nominati e revocati
direttamente dal sovrano, si pervenne ad una "prassi" parlamentare che instaurava un legame di fiducia esplicito, e un
nesso di Responsabilità politica, tra potere esecutivo e potere legislativo . I presidenti del Consiglio avevano dunque
bisogno del sostegno dei deputati e, in assenza di un sistema moderno di partiti organizzati, andava ogni volta cercata, ai
fini della composizione di una maggioranza stabile, l'adesione dei singoli parlamentari o, quanto meno, dei leader dei
principali gruppi in cui essi erano, politicamente e "territorialmente", divisi. Ed è proprio il delicato snodo della
responsabilità ministeriale che spinse Cavour nel 1853,ad avviare un'importante riforma dell'amministrazione
centrale che introduceva il cosiddetto "modello ministeriale", abrogando il precedente e ormai antiquato ordinamento
di tipo "aziendale" In quest'ultimo erano soprattutto gli intendenti generali, al vertice delle aziende, ad essere responsabili
unicamente nei confronti del re, ma il nuovo raccordo
Parlamento-governo richiedeva un'attribuzione piena ed esclusiva
del potere decisionale, politico ed esecutivo a favore dei titolari dei diversi dicasteri, che godevano adesso della fiducia
parlamentare. Se dunque sul piano costituzionale la Destra riuscì ad imporre al sovrano una lettura dello Statuto non
conforme allo schema giuridico della monarchia rappresentativa "pura", ottenendo un risultato ragguardevole e che
poneva finalmente l'Italia in sintonia con l'evoluzione istituzionale di altri Paesi europei , non meno decisiva e travagliata
fu la sua titanica opera di unificazione politica della Penisola, di costruzione di un sistema amministrativo unitario e di
predisposizione di una legislazione e di una codificazione omogenee.
L'annessione della Lombardia e la legge Rattazzi
La conclusione vittoriosa della Seconda guerra di indipendenza, che portò alla liberazione della Lombardia, pose al centro
del dibattito politico e dell'attenzione dell'opinione pubblica e della dottrina giuridica la cosiddetta " quistione
amministrativa", vale a dire il problema della congruità e compatibilità degli assetti organizzativi di stampo franco-‐
piemontese con l'allargamento del quadro "geografico" e con la presenza -‐ nelle altre regioni -‐ di tradizioni, istituzionali e
burocratiche, nonché di modelli culturali e di condizioni socio-‐economiche profondamente difformi.
La Lombardia, in
particolare, aveva un passato amministrativo di tutto rispetto.
L'incontro-scontro con il Piemonte si annunciava, così, carico di tensioni e denso di potenziali contrasti. La classe
dirigente lombarda non era affatto disposta ad accettare un'annessione pura e semplice al Regno di Sar-‐ degna. Ragioni
soprattutto legate a interessi sociali ed economici le impedivano di accogliere senza riserve il sistema amministrativo
dell'ex Stato confinante. Per dirimere la vertenza fu insediata una speciale
Commissione (detta "Giulini", dal nome del suo
presidente), con l'incarico di progettare un ordinamento amministrativo ad hoc.Si coagularono, al suo interno, due
schieramenti che, per semplicità, si possono definire rispettivamente "filolombardo" e "filopiemontese". Il dibattito
mise subito in evidenza la debolezza delle argomentazioni e l'ambiguità delle posizioni sostenute dagli esponenti del
primo gruppo("filolombardo") che non potendo difendere fino in fondo l'ordinamento austriaco si rifacevano al sistema
amministrativo del napoleonico Regno d'Italia ma così facendo cadevano in palese contraddizione. Infatti, se si voleva
davvero imitare la legislazione francese, bastava accogliere quella vigente nello Stato piemontese, che tale normativa
aveva ben conosciuto, e che aveva poi sapientemente sviluppato e aggiornato. Le motivazioni di questo marcato
attaccamento all'esperienza austriaca da parte delle elites lombarde, specie della media e grande possidenza terriera, erano
da rintracciare nella peculiare difesa degli interessi politici e delle prerogative socio-‐economiche che la riforma teresiana
delle comunità locali aveva loro garantito. Con decreto dell'8 giugno 1859 si stabilì di dar vita ad un ordinamento
provvisorio per la Lombardia, che rappresentava un'onesta soluzione di compromesso: mentre a livello comunale e
distrettuale veniva conservato il sistema "indigeno", a livello provinciale, con l'abolizione delle antiche delegazioni, si
introducevano gli intendenti generali, di derivazione piemontese. Al vertice era infine posto un governatore, affiancato
da una ristretta Commissione consultiva .
La condizione di eccezionalità non durò a lungo e fu il Rattazzi, nell'ottobre dello stesso anno, a farsi promotore di una
nuova legge comunale e provinciale destinata ad applicarsi anche alla Lombardia, privandola, così, di tale regime
derogatorio. Utilizzando, come i predecessori, la scorciatoia legislativa dei "pieni poteri", lo statista alessandrino
procedette all'emanazione di un consistente "pacchetto" di riforme politiche e amministrative. Egli : -‐istituì una
sequela di “nuovi codici" (penale, di procedura penale e di procedura civile) e ad una diversa legge elettorale per la
Camera dei deputati (che comportava un blando allargamento del suffragio politico), -‐istituì la Corte dei conti(con
compiti di controllo finanziario preventivo sugli atti delle amministrazioni pubbliche e di giurisdizione contabile) -‐riformò
il Consiglio di Stato modificandone le attribuzioni consultive e assegnandogli il compito di giudice d'appello del
contenzioso amministrativo. Per quanto riguarda gli ordinamenti locali, il testo del provvedimento venne affidato, per la
redazione tecnica, ad un'apposita Commissione (conosciuta come "Ponza di San Martino" composta da esponenti
piemontesi e lombardi) che, in prima istanza, vi introdusse elementi innovativi di estremo interesse (creazione di
"Regioni"; mantenimento, per i piccoli Comuni rurali, del modello teresiano del Convocato
dei possessori estimati;
pubblicità, senza limitazioni, delle sedute dei Consigli). La versione definitiva, però, non si allontanava, dall'antecedente
legge piemontese del 1848, pur semplificandola e snellendola in diversi punti. I livelli di governo erano i medesimi
(eccezion fatta per una sorta di décalage terminologico: le Divisioni diventavano Province, e le Province Circondari) ma
parzialmente modificati risult
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