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Saggio n°5: Erik Jayme. Giuseppe Pisanelli fondatore della scienza del
diritto processuale civile internazionale.
Jayme pone come obiettivo del suo saggio quello di dimostrare come Pisanelli
sia stato il fondatore del diritto processuale civile internazionale.
Jayme nel 1992 assiste a Lecce ad una conferenza su Pisanelli e Mittermaier.
Poi tenne altre conferenze a Vienna sulla materia del diritto processuale civile
internazionale europeo e si rese conto che i valori espressi dal Pisanelli e quelli
del diritto europeo sono molto simili. Per questo Pisanelli sarà considerato il
fondatore del diritto processuale civile internazionale.
Il punto di partenza delle ricerche di Jayme sta nei 7 volumi del “Commentario
del codice di procedura civile agli stati sardi” compilati da Mancini, Pisanelli e
Scialoja, pubblicati tra il 1855 e il 1863 a Torino e destinato a diventare il
nuovo codice di procedura civile italiano del 1865.
Il primo volume, redatto da Pisanelli, riguarda le competenze dei tribunali e in
particolar modo la loro competenza a conoscere cause straniere, cioè cause in
cui una delle parti o tutte e due siano straniere o abbiano il loro domicilio
all’estero. Nei seguenti volumi tratterà questioni come la cauzione giudiziaria
dell’attore straniero, la notificazione dell’atto di citazione agli stranieri,
l’esecuzione dei giudicati stranieri. Si può parlare con quest’opera di un inizio
della scienza del diritto processuale civile internazionale per due ragioni:
Pisanelli svolge il proprio lavoro su un metodo comparativo, e cioè le soluzioni
degli altri ordinamenti vengono descritte e poi paragonate col sistema sardo.
Poi l’autore valuta criticamente le diverse soluzioni e poi espone la sua
opinione; secondo motivo, la giurisprudenza è citata in modo estensivo, non
prevale più il metodo dell’esegesi di testi legislativi alla luce delle fonti del
diritto romano o del diritto comune. La base delle idee svolte dagli autori del
commentario è la vita giuridica contemporanea. La storia quindi non appare
come verità assoluta ma come la fonte per spiegare una questione giuridica.
Per quanto riguarda le norme sulla competenza dei tribunali interni a conoscere
delle cause concernenti parti straniere, all’epoca del commentario esse
facevano parte dei codici civili ed erano caratterizzate, dice Pisanelli, da un
prepotente egoismo nazionale, infatti lo straniero ai sensi dell’art 15 e 16,
anche se non residente poteva essere citato davanti ai tribunali nazionali per le
obbligazioni da lui contratte nel regno. D' altro canto il cittadino, poteva essere
citato davanti ad un tribunale del regno per le obbligazioni da lui contratte in
paese straniero, anche con uno straniero. E' Pisanelli a prendere le mosse da
questa impostazione per porre l’accento sull’individuo più che sullo Stato
cercando di trasfondere nel diritto processuale civile i principi di giustizia
universale propri del diritto internazionale, quale quello di uguaglianza degli
uomini che rendeva necessario l’uguale trattamento del cittadino e dello
straniero.
Tuttavia, bisognò aspettare più di 100 anni affinché il pensiero di Pisanelli fosse
attuato a livello internazionale : solo recentemente, nelle Convenzioni
internazionali è avvenuto il riconoscimento dei diritti umani e quindi dell'
individuo come soggetto.
Nel pensiero di Pisanelli già appare in un certo senso un favor per la parte
convenuta straniera, perché questa potrebbe essere pregiudicata dallo
svolgimento del processo davanti ad un giudice estero. La convenzione di
Bruxelles infatti si basa su due principi generali: il criterio di base che la
competenza giurisdizionale si basa sul domicilio della parte convenuta; vige il
principio dell’autonomia della volontà delle parti di scegliere il tribunale per le
loro liti. Pisanelli è precursore di tali principi in quanto già affermava che i
nazionali potevano convenire gli stranieri per i contratti stipulati all’estero.
Anche Pisanelli fa prevalere gli interessi della parte convenuta straniera così
che quest’ultima può scegliere di difendersi in un foro nazionale. La possibilità
che le parti possano scegliere il tribunale per la loro lite per Pisanelli è
ammessa solo quando i soggetti sono due stranieri.
Pisanelli fu certamente influenzato da Mittermaier, notevoli sono i punti in
comune tra di loro. Come Mittermaier anche Pisanelli era contrario al principio
di reciprocità nell’ambito delle sentenze esecutive straniere. In base a tale
principio viene assicurato allo straniero lo stesso trattamento dei cittadini
italiani a patto che lo stesso trattamento sia riservato agli italiani in paese
straniero. Mittermaier pensa che significhi combattere un’ingiustizia con
un’altra ingiustizia. Il codice del 1865 abolisce quindi questo principio che fu
poi reintrodotto dal codice del 1942. Pisanelli si avvicina al pensiero di
Mittermaier anche per un approccio comparatistico che ha come scopo quello
di rendere l’opera utile per il commercio giuridico internazionale. In questo
modo vediamo il passaggio del diritto processuale civile internazionale, da una
materia che riguarda i diritti degli stranieri concessi dallo stato, a disciplina in
cui prevalgono gli interessi degli individui e del commercio internazionale.
Per quanto riguarda la cauzione giudiziaria dell’attore straniero, nell' ultimo
volume del Commentario Pisanelli dice che è stata abrogata. Questa soluzione
liberale (che considera la cauzione da abrogarsi) fu accolta dalla Convenzione
della Aja del 1905 sulla procedura civile e dalla Corte di Giustizia, che nel 1996,
invocando il divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità, dichiarò
che la norma di uno Stato membro che esiga il deposito di una cauzione da
parte di persona stabilita in altro Stato membro è incompatibile con tale
principio e quindi con diritto comunitario.
Pisanelli dedica un capitolo alla funzione del giudicato delle sentenze straniere.
In realtà per la loro esecuzione il cpc degli stati sardi non richiedeva una nuova
decisione ma un mero giudizio, una semplice approvazione, da parte di un
tribunale nazionale; solo per l’esecuzione forzata nello stato serviva un’altra
decisione di un giudice nazionale. Per Pisanelli, essendo l' individuo la figura
centrale e non lo Stato, la sentenza nazionale avrebbe dovuto essere
riconosciuta ed eseguita ovunque senza che fosse necessario il ricorso ad alcun
procedimento. Questa soluzione (riconoscimento immediato) fu adottata dalla
nuova Convenzione sul riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni nelle
cause matrimoniali.
La visione di Pisanelli, che fu il padre fondatore del diritto processuale civile
internazionale nonché uno dei protagonisti della creazione di una cultura
giuridica italiana, è attualissima e in realtà ancora in parte non attuata
nonostante costituisca un' importante base per lo sviluppo della cultura
giuridica europea.
Saggio n°6: Ornella Confessore. Cultura e politica delle leggi.
La Confessore vuole sottolineare l’appartenenza meridionale di Pisanelli, per
estrazione familiare e formazione culturale, ma caratterizzata da una certa
italianità, cioè una convinta adesione alla nazione e allo stato italiano. Egli sarà
definito da Cavour per questa sua duplice connotazione come “il Napoletano
Buono”. Cavour nel meridione si impegnò in un movimento annessionistico
guidato da Pisanelli. Il piano di Cavour fallisce ma fu portato avanti
successivamente da Garibaldi che formò un comitato provvisorio. Come mai
Cavour sceglie Pisanelli? Ricordiamo che Pisanelli visse a Torino dopo esser
sfuggito alla cattura dei Borbone, strinse amicizia con importanti giuristi come
Mancini e Scialoja, fu eletto deputato nel collegio di Lecce e successivamente
in quello di Gallipoli, alla camera presentò un disegno di legge per l’abolizione
della pena di morte. Pisanelli poi lesse un discorso alla camera napoletana
denunciando la politica illegale del ministero e così il sovrano sciolse le camere
e ordinò l’arresto dei sovversivi (Pisanelli, Mancini, Poerio) che riuscirono però a
fuggire a Torino dove Pisanelli trovò la sua patria, la sua Italia. Cavour con lo
sbarco in Sicilia dei garibaldini, con l’atto di riconoscimento della costituzione di
Francesco II, si rende conto che è necessaria un’insurrezione monarchica a
Napoli per precedere soluzioni democratiche. Anche se l’insurrezione
monarchica non avvenne, Pisanelli continua nel suo ruolo di mediatore tra
Mazziniani democratici e liberali moderati. Egli offre la dittatura a Garibaldi e
tale mossa sembrò ai sostenitori di Cavour opera di Mazzini. Garibaldi avrà la
dittatura ma da parte della Guardia Nazionale in modo transitorio, e a Pisanelli
verrà conferito l’incarico di Ministro della Giustizia per un periodo di 22 giorni.
Pisanelli voleva sì l’annessione al Piemonte ma che non doveva essere vista
come Piemontesizzazione. Quindi non bisognava umiliare le province e gli
organi napoletani, annullandone le istituzioni e sollevando così contro il
governo il malcontento della popolazione. Era necessario da una parte poter
garantire un governo forte sotto l’aspetto politico ma dall’altra salvaguardare
gli usi e le tradizioni del Mezzogiorno. Commentando la legge sulle nuove
circoscrizioni Pisanelli affermò che anche le piccole borgate hanno diritti,
aspirazioni e bisogni da rispettare.
Distingue il lato politico da quello amministrativo, l’Italia deve essere unita
politicamente ma l’amministrazione però deve essere rispettosa degli interessi
locali. Negli anni 60 dell’800 egli ritiene necessario dar vita ad una Consulta
napoletana di 30 membri per evitare che lo stato provveda sulle stesse.
Mancini contesta tale politica in quanto voleva diminuire l’importanza delle
istituzioni locali esistenti. Pisanelli vuole si abolire l’autonomia politica del
meridione ma rispettare l’autonomia amministrativa. Successivamente farà
parte di una commissione parlamentare per studiare il fenomeno del
brigantaggio e chiede all’esercito, agli agrari e al clero di agire per rafforzare le
compagnie statali.
Oltre a questi aspetti politici ci sono altri aspetti, giuridici, da analizzare. Fu
redattore del codice del 1865 e mirava a formare uno stato laico, infatti già nel
1862 prevedeva il matrimonio civile, un progetto che servisse ad abolire le
congregazioni religiose. Questo progetto rimase tale e non diventò mai legge.
Egli adottava una concezione separatista tra stato e chiesa ma non voleva
iniziare alcuna sorta di persecuzione nei confront