Saggio n°1: Codificare, comparare, costruire la nazione
Una nota introduttiva
Giuseppe Pisanelli ebbe dei legami molto forti con la cultura giuridica meridionale. Fu un avvocato, un legislatore e un politico. Numerosi sono i suoi studi e le sue opere. Si impegnò su numerosi temi quali la scienza del processo, la magistratura, la corte di Cassazione, la procedura civile internazionale. Egli si impegnò su questi temi dal punto di vista teorico e dottrinale ma si avvicinò a questi stessi con l’occhio del legislatore, era convinto che il giurista dovesse fornire buone leggi, perché buone leggi equivalgono al progresso della società.
Per l’esperienza di Pisanelli la comparazione era una parola chiave. Infatti nel commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, pubblicato verso la metà degli anni '60 dell’800, prescrive di comparare i codici italiani con quelli delle legislazioni straniere. La sua era un’opera di comparazione espressa nel genere del “commento”, un genere che apparteneva alla storia della giurisprudenza sin dalle antiche origini, ma tale commentario (il commentario del cpc degli stati sardi) è innovativo per le sue dimensioni. La scienza giuridica italiana così si presentava sulla scena europea coniugando tre termini: codificazione, interpretazione e comparazione.
Non conosciamo le varie fasi della progettazione e preparazione di questo lavoro ma ne è testimonianza una lettera che Pisanelli scrisse a Mittermaier in cui parla di un manifesto abbreviandolo in 5 punti:
- Parte filosofica e storica di ogni materia;
- Commentario esegetico della legislazione degli stati italiani;
- L’esposizione dei lavori che precedettero la pubblicazione;
- La giurisprudenza dei magistrati;
- Rapporto con le legislazioni europee e americane.
Il nuovo codice di procedura civile, elaborato l’anno successivo a questa lettera, era leggermente differente dal piano originario. Ad esempio sul numero dei collaboratori o dei temi trattati che si pensava venissero affiancati tra di loro e trattati autonomamente, invece si fondevano in un tessuto continuo. L’idea della comparazione comunque non abbandona Pisanelli. Il rimando alla legislazione straniera, l’opera di comparazione, serviva anche per capire gli errori insiti nella legislazione di altri paesi. Se da un lato la comparazione permette di superare i confini del sapere nazionale, dall’altro, si possono ridefinire le frontiere e costruire la legge nazionale.
La legge per Pisanelli non è altro che uno strumento di transazione tra il nuovo e l’antico, tra il nostro e lo straniero, è appunto comparazione.
Saggio 2: Schioppa. Pisanelli e la giuria penale
Nel 1856 fu pubblicata l’opera di Pisanelli “dell’istituzione dei giurati”, intanto egli era già famoso per la prima parte del commentario. Decide, con quest’opera di affrontare il tema della giuria penale. Anche se non conosciamo le motivazioni di tale scelta, possiamo immaginarle. In primis, Pisanelli fu deputato in parlamento napoletano e in quel periodo oltre a presentare una proposta di legge sull’abolizione della pena di morte, presentò un disegno di legge sull’istituzione di una giuria per i reati politici e i reati di stampa. Altra ragione è che durante il suo soggiorno in Piemonte era divenuto attuale tale tema in sede politica.
Nel regno sabaudo, dopo lo statuto del '48, era stata introdotta la procedura davanti alla giuria per i reati di stampa, perché si voleva affidare ad uomini non legati al potere il compito di valutare se le posizioni della stampa violassero la legge o meno. I 200 nomi dei possibili giurati erano sorteggiati dagli elettori politici sempre al di sopra di una soglia censitaria richiesta. Qualche anno dopo fu sottratto alla giuria il potere di conoscere il reato di offesa contro i sovrani o i capi di stato stranieri, questo perché si voleva uno strumento più repressivo.
Tale riforma iniziò col progetto Miglietti, che prevedeva una riforma nei modi di formazione della giuria: veniva eliminato il sorteggio e sostituito con la nomina da parte del presidente della corte d’appello. Ma la proposta non fu approvata. Altro progetto di legge che però non giunse ad approvazione fu quello di Rattazzi per l’istituzione delle corti d’Assise e la giuria penale. L’obiettivo di Rattazzi era di trasformare la giuria, da istituto politico quale essa era per i reati di stampa, ad istituzione fondamentalmente giudiziaria. Tale progetto vedeva una prima lista scelta da una commissione composta dal sindaco e da due consiglieri ed una commissione composta dall’intendente, da un consigliere provinciale e il presidente del consiglio provinciale. La grande novità di questo progetto era che affidava ai rappresentanti eletti il compito di scegliere i giurati. Un’impostazione quindi del tutto diversa rispetto al recente sorteggio.
Pisanelli non commenta il progetto di Rattazzi forse per non entrare in polemica con lo stesso. Successivamente, nel suo testo “dell’istituzione dei giurati”, ritiene che la giuria è fondamentale per garantire l’indipendenza del giudice dall’esecutivo. Era affascinato dall’idea che il giudice sia scelto da coloro che devono sottostare al giudizio. Egli si auspica l’estensione della giuria non solo ai reati politici e comuni ma anche a tutti gli altri reati. Pisanelli si basa su due modelli: quello inglese e quello francese.
Egli affronta anche un altro tema: reputa fondamentale che la pronuncia dei giurati sia motivata, la motivazione fungerebbe da strumento di controllo ma sarebbe anche utile per il ricorso e per far sì che i giurati siano certi delle loro decisioni e che quindi riflettano meglio sulla questione. Secondo la tradizione i giurati sono “giudici del fatto” in quanto non esaminano questioni giuridiche, queste ultime sono di competenza dei giudici togati; per Pisanelli ciò non è vero e non è possibile, la giuria non può non affrontare e risolvere anche alcuni profili giuridici. La condanna è possibile solo se un fatto rientra tra le fattispecie penali previste dalla legge e quindi riconosciute dalla giuria. Egli quindi reputa che il processo debba essere svolto dai giurati e, congiuntamente, dal giudice togato.
Pisanelli passa alla rassegna di quelli che sono stati i difetti della giuria nel tempo. Gli errori di giudizio della giuria per lui discendono da una scarsa preparazione, da una bassa cultura e dall’inattitudine a giudicare. Pisanelli quindi critica il principio per il quale chi è in possesso dei requisiti per votare era in possesso anche di quelli per giudicare. Pisanelli però non vuole contestare il filtro censitario che esiste per le elezioni, vuole solo proclamarne l’inapplicabilità per i giurati. Bisogna tener conto dell’istruzione e non del censo, in particolare bisogna affidare l’ufficio di giurato solo a chi abbia conseguito una laurea o almeno un diploma universitario o chi abbia dato prova della sua cultura attraverso pubblicazioni proprie o per l’appartenenza a società scientifica. Per Pisanelli quindi istruzione equivale ad avere il senso del giusto.
L’opera di Pisanelli fu accolta in modo positivo anche oltre Italia, in particolare da Mittermaier che però contestava il fatto che istruzione non equivaleva a rettitudine di giudizio. In seguito all’attentato di Orsini a Napoleone III, Cavour fece operare una nuova legge modificando le sanzioni contro i capi di governo stranieri e riformando il sistema di nomina delle giurie in materia di reati di stampa. Fu abbandonato il sorteggio e adottato per i reati di stampa una commissione composta dal sindaco, due consiglieri comunali e due consiglieri provinciali. Cavour voleva anche estendere la giuria per i reati comuni ma su tale questione il parlamento era diviso. In seguito fu concessa al governo una delega e con essa il guardasigilli Rattazzi introdusse la giuria per i reati comuni.
Il criterio di formazione della lista generale era censitario, per alcune classi il compito di scelta era affidata al sindaco e due consiglieri comunali poi ad una commissione provinciale che poteva ridurre la lista di un quarto, infine vi era il governatore provinciale che la poteva ridurre di un altro quarto. Pisanelli, anche se contrario a tale legge non si oppose, ma lo fece in occasione della successiva proposta di far eleggere i giurati direttamente dal popolo. Successivamente il potere fu tolto ai consigli comunali e riaffidato al parlamento quindi tornava alla ribalta il ruolo del potere esecutivo e i poteri del prefetto furono ridotti sempre di più.
In definitiva l’introduzione della giuria penale in Italia si deve in primo luogo all’iniziativa di Rattazzi ma anche ad altri personaggi della Sinistra. Fu un’iniziativa ispirata ai due modelli della Francia e del Belgio. Pisanelli anche qui svolse un ruolo significativo. La sua opera sui giurati aveva sicuramente portato per la prima volta all’attenzione degli ambienti politici e giuridici del Piemonte una serie di proposte fino ad allora sconosciute. Le idee di Pisanelli ebbero anche un ruolo decisivo nel progressivo abbandono dell’equazione legislativa tra requisiti per l’elettorato politico e quelli per la nomina alle funzioni di giurato.
Saggio n°3: Picardi. Giuseppe Pisanelli e la Cassazione
Pisanelli si è interessato ai problemi della Cassazione in diversi momenti della sua vita e da diversi punti di vista. Nel commentario al codice di procedura civile degli stati sardi tratta proprio questo tema. Egli era contrario ad una repentina unificazione delle 4 corti della magistratura ma favorevole ad una graduale unificazione delle stesse. Infatti fu egli stesso uno dei fautori dell’unificazione della Suprema Magistratura attraverso l’istituzione a Roma di un unico grande nucleo di essa. Pisanelli scrisse anche una monografia sulla Cassazione ma gli avvenimenti politici di quel tempo ne ostacolarono la pubblicazione. Di fronte allo spettro della terza istanza Pisanelli decise di pubblicare tale testo.
Al momento dell’unificazione esistevano 3 magistrature supreme:
- 4 corti di Cassazione (Torino, Firenze, Napoli, Palermo) che non si occupavano di quaestio facti ma esaminavano solo i casi di violazione di legge e qualora riscontrassero tale violazione, non decidevano esse stesse la controversia ma si limitavano ad annullare la sentenza impugnata rinviando la causa ad altro giudice per una nuova pronuncia.
- Tribunale supremo di revisione nel regno Lombardo-Veneto, detto anche “di terza istanza” perché qualora la sentenza d’appello non fosse conforme a quella di primo grado era ammessa un’impugnazione al tribunale di terza istanza, il quale, giudicando sia in punto di fatto che in punto di diritto, emanava la sentenza definitiva di merito.
- Tribunale di terza istanza di tipo misto: dove la tradizione del diritto comune veniva combinata col sistema della Cassazione.
Il problema a questo punto era decidere tra Cassazione o terza istanza. In un primo momento prevalse il modello della Cassazione. Ma quali sono i poteri della Cassazione? Pisanelli ne parla nella sua opera.
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