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Saggio n°5: Erik Jayme. Giuseppe Pisanelli fondatore della scienza del

diritto processuale civile internazionale.

Jayme pone come obiettivo del suo saggio quello di dimostrare come Pisanelli

sia stato il fondatore del diritto processuale civile internazionale.

Jayme nel 1992 assiste a Lecce ad una conferenza su Pisanelli e Mittermaier.

Poi tenne altre conferenze a Vienna sulla materia del diritto processuale civile

internazionale europeo e si rese conto che i valori espressi dal Pisanelli e quelli

del diritto europeo sono molto simili. Per questo Pisanelli sarà considerato il

fondatore del diritto processuale civile internazionale.

Il punto di partenza delle ricerche di Jayme sta nei 7 volumi del “Commentario

del codice di procedura civile agli stati sardi” compilati da Mancini, Pisanelli e

Scialoja, pubblicati tra il 1855 e il 1863 a Torino e destinato a diventare il

nuovo codice di procedura civile italiano del 1865.

Il primo volume, redatto da Pisanelli, riguarda le competenze dei tribunali e in

particolar modo la loro competenza a conoscere cause straniere, cioè cause in

cui una delle parti o tutte e due siano straniere o abbiano il loro domicilio

all’estero. Nei seguenti volumi tratterà questioni come la cauzione giudiziaria

dell’attore straniero, la notificazione dell’atto di citazione agli stranieri,

l’esecuzione dei giudicati stranieri. Si può parlare con quest’opera di un inizio

della scienza del diritto processuale civile internazionale per due ragioni:

Pisanelli svolge il proprio lavoro su un metodo comparativo, e cioè le soluzioni

degli altri ordinamenti vengono descritte e poi paragonate col sistema sardo.

Poi l’autore valuta criticamente le diverse soluzioni e poi espone la sua

opinione; secondo motivo, la giurisprudenza è citata in modo estensivo, non

prevale più il metodo dell’esegesi di testi legislativi alla luce delle fonti del

diritto romano o del diritto comune. La base delle idee svolte dagli autori del

commentario è la vita giuridica contemporanea. La storia quindi non appare

come verità assoluta ma come la fonte per spiegare una questione giuridica.

Per quanto riguarda le norme sulla competenza dei tribunali interni a conoscere

delle cause concernenti parti straniere, all’epoca del commentario esse

facevano parte dei codici civili ed erano caratterizzate, dice Pisanelli, da un

prepotente egoismo nazionale, infatti lo straniero ai sensi dell’art 15 e 16,

anche se non residente poteva essere citato davanti ai tribunali nazionali per le

obbligazioni da lui contratte nel regno. D' altro canto il cittadino, poteva essere

citato davanti ad un tribunale del regno per le obbligazioni da lui contratte in

paese straniero, anche con uno straniero. E' Pisanelli a prendere le mosse da

questa impostazione per porre l’accento sull’individuo più che sullo Stato

cercando di trasfondere nel diritto processuale civile i principi di giustizia

universale propri del diritto internazionale, quale quello di uguaglianza degli

uomini che rendeva necessario l’uguale trattamento del cittadino e dello

straniero.

Tuttavia, bisognò aspettare più di 100 anni affinché il pensiero di Pisanelli fosse

attuato a livello internazionale : solo recentemente, nelle Convenzioni

internazionali è avvenuto il riconoscimento dei diritti umani e quindi dell'

individuo come soggetto.

Nel pensiero di Pisanelli già appare in un certo senso un favor per la parte

convenuta straniera, perché questa potrebbe essere pregiudicata dallo

svolgimento del processo davanti ad un giudice estero. La convenzione di

Bruxelles infatti si basa su due principi generali: il criterio di base che la

competenza giurisdizionale si basa sul domicilio della parte convenuta; vige il

principio dell’autonomia della volontà delle parti di scegliere il tribunale per le

loro liti. Pisanelli è precursore di tali principi in quanto già affermava che i

nazionali potevano convenire gli stranieri per i contratti stipulati all’estero.

Anche Pisanelli fa prevalere gli interessi della parte convenuta straniera così

che quest’ultima può scegliere di difendersi in un foro nazionale. La possibilità

che le parti possano scegliere il tribunale per la loro lite per Pisanelli è

ammessa solo quando i soggetti sono due stranieri.

Pisanelli fu certamente influenzato da Mittermaier, notevoli sono i punti in

comune tra di loro. Come Mittermaier anche Pisanelli era contrario al principio

di reciprocità nell’ambito delle sentenze esecutive straniere. In base a tale

principio viene assicurato allo straniero lo stesso trattamento dei cittadini

italiani a patto che lo stesso trattamento sia riservato agli italiani in paese

straniero. Mittermaier pensa che significhi combattere un’ingiustizia con

un’altra ingiustizia. Il codice del 1865 abolisce quindi questo principio che fu

poi reintrodotto dal codice del 1942. Pisanelli si avvicina al pensiero di

Mittermaier anche per un approccio comparatistico che ha come scopo quello

di rendere l’opera utile per il commercio giuridico internazionale. In questo

modo vediamo il passaggio del diritto processuale civile internazionale, da una

materia che riguarda i diritti degli stranieri concessi dallo stato, a disciplina in

cui prevalgono gli interessi degli individui e del commercio internazionale.

Per quanto riguarda la cauzione giudiziaria dell’attore straniero, nell' ultimo

volume del Commentario Pisanelli dice che è stata abrogata. Questa soluzione

liberale (che considera la cauzione da abrogarsi) fu accolta dalla Convenzione

della Aja del 1905 sulla procedura civile e dalla Corte di Giustizia, che nel 1996,

invocando il divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità, dichiarò

che la norma di uno Stato membro che esiga il deposito di una cauzione da

parte di persona stabilita in altro Stato membro è incompatibile con tale

principio e quindi con diritto comunitario.

Pisanelli dedica un capitolo alla funzione del giudicato delle sentenze straniere.

In realtà per la loro esecuzione il cpc degli stati sardi non richiedeva una nuova

decisione ma un mero giudizio, una semplice approvazione, da parte di un

tribunale nazionale; solo per l’esecuzione forzata nello stato serviva un’altra

decisione di un giudice nazionale. Per Pisanelli, essendo l' individuo la figura

centrale e non lo Stato, la sentenza nazionale avrebbe dovuto essere

riconosciuta ed eseguita ovunque senza che fosse necessario il ricorso ad alcun

procedimento. Questa soluzione (riconoscimento immediato) fu adottata dalla

nuova Convenzione sul riconoscimento e l' esecuzione delle decisioni nelle

cause matrimoniali.

La visione di Pisanelli, che fu il padre fondatore del diritto processuale civile

internazionale nonché uno dei protagonisti della creazione di una cultura

giuridica italiana, è attualissima e in realtà ancora in parte non attuata

nonostante costituisca un' importante base per lo sviluppo della cultura

giuridica europea.

Saggio n°6: Ornella Confessore. Cultura e politica delle leggi.

La Confessore vuole sottolineare l’appartenenza meridionale di Pisanelli, per

estrazione familiare e formazione culturale, ma caratterizzata da una certa

italianità, cioè una convinta adesione alla nazione e allo stato italiano. Egli sarà

definito da Cavour per questa sua duplice connotazione come “il Napoletano

Buono”. Cavour nel meridione si impegnò in un movimento annessionistico

guidato da Pisanelli. Il piano di Cavour fallisce ma fu portato avanti

successivamente da Garibaldi che formò un comitato provvisorio. Come mai

Cavour sceglie Pisanelli? Ricordiamo che Pisanelli visse a Torino dopo esser

sfuggito alla cattura dei Borbone, strinse amicizia con importanti giuristi come

Mancini e Scialoja, fu eletto deputato nel collegio di Lecce e successivamente

in quello di Gallipoli, alla camera presentò un disegno di legge per l’abolizione

della pena di morte. Pisanelli poi lesse un discorso alla camera napoletana

denunciando la politica illegale del ministero e così il sovrano sciolse le camere

e ordinò l’arresto dei sovversivi (Pisanelli, Mancini, Poerio) che riuscirono però a

fuggire a Torino dove Pisanelli trovò la sua patria, la sua Italia. Cavour con lo

sbarco in Sicilia dei garibaldini, con l’atto di riconoscimento della costituzione di

Francesco II, si rende conto che è necessaria un’insurrezione monarchica a

Napoli per precedere soluzioni democratiche. Anche se l’insurrezione

monarchica non avvenne, Pisanelli continua nel suo ruolo di mediatore tra

Mazziniani democratici e liberali moderati. Egli offre la dittatura a Garibaldi e

tale mossa sembrò ai sostenitori di Cavour opera di Mazzini. Garibaldi avrà la

dittatura ma da parte della Guardia Nazionale in modo transitorio, e a Pisanelli

verrà conferito l’incarico di Ministro della Giustizia per un periodo di 22 giorni.

Pisanelli voleva sì l’annessione al Piemonte ma che non doveva essere vista

come Piemontesizzazione. Quindi non bisognava umiliare le province e gli

organi napoletani, annullandone le istituzioni e sollevando così contro il

governo il malcontento della popolazione. Era necessario da una parte poter

garantire un governo forte sotto l’aspetto politico ma dall’altra salvaguardare

gli usi e le tradizioni del Mezzogiorno. Commentando la legge sulle nuove

circoscrizioni Pisanelli affermò che anche le piccole borgate hanno diritti,

aspirazioni e bisogni da rispettare.

Distingue il lato politico da quello amministrativo, l’Italia deve essere unita

politicamente ma l’amministrazione però deve essere rispettosa degli interessi

locali. Negli anni 60 dell’800 egli ritiene necessario dar vita ad una Consulta

napoletana di 30 membri per evitare che lo stato provveda sulle stesse.

Mancini contesta tale politica in quanto voleva diminuire l’importanza delle

istituzioni locali esistenti. Pisanelli vuole si abolire l’autonomia politica del

meridione ma rispettare l’autonomia amministrativa. Successivamente farà

parte di una commissione parlamentare per studiare il fenomeno del

brigantaggio e chiede all’esercito, agli agrari e al clero di agire per rafforzare le

compagnie statali.

Oltre a questi aspetti politici ci sono altri aspetti, giuridici, da analizzare. Fu

redattore del codice del 1865 e mirava a formare uno stato laico, infatti già nel

1862 prevedeva il matrimonio civile, un progetto che servisse ad abolire le

congregazioni religiose. Questo progetto rimase tale e non diventò mai legge.

Egli adottava una concezione separatista tra stato e chiesa ma non voleva

iniziare alcuna sorta di persecuzione nei confront

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Miriel983 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della giustizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Vano Cristina.