Estratto del documento

Sciopero e licenziamento collettivo nella cassazione fra il 1900 e il 1922

Nei primi anni del '900 l'Italia viveva un periodo di profonda instabilità sociale. La società era in profondatrasformazione ed al centro del dibattito c'era il tema del lavoro. Nell'ambito del diritto del lavoro la legislazione era ferma ed incapace di rispondere alle nuove esigenze della collettività. Su tale base la magistratura conobbe un contrasto interno: alcuni ritenevano che andava rispettata una rigorosa applicazione della legge seppur vecchia e incompleta, mentre altri obiettavano che accanto ai valori tutelati dalla legge la magistratura doveva tener conto anche di altri valori nuovi non espressamente previsti.

Il primo orientamento prevalse e portò la cassazione da un lato a disapprovare le sentenze di giudici un po' troppo politicizzati che elaboravano nuovi principi sovrapponendosi alle scelte del legislatore; dall'altro a riaffermare il monopolio interpretativo delle leggi nei confronti dei giudici di merito. I giudici quindi dovevano mantenere un ruolo di neutralità e limitarsi alla semplice applicazione della legge. Pur senza esserne condizionata, la corte di cassazione risultò quindi essere funzionale alle esigenze del potere politico ed economico, tant'è che molti studi hanno messo a nudo le responsabilità di una parte del ceto giuridico (compresi i giudici della cassazione) di aver contribuito a delineare la cornice dell'ascesa totalitaria, in nome del rigido rispetto della legge, dell'ordine e del controllo dello stato.

Lo sciopero e il Codice Zanardelli

Prima del 1889 lo sciopero era un reato. Successivamente il legislatore riconobbe che la libertà di sciopero era utile a limitare il conflitto fra capitale e lavoro, rappresentando l'unica arma di difesa dei deboli. Per tale motivo il Codice Zanardelli del 1889 abroga il reato di sciopero, purché si svolga in assenza di minacce o violenze per indurre i lavoratori ad aderire allo sciopero stesso, e purché riguardi lavoro riconducibile al campo dell'industria e del commercio. Sebbene il codice giudicasse irrilevanti i motivi che avevano indotto i lavoratori ad associarsi, la corte di cassazione continuò a ritenere che il giudice di merito dovesse indagare sui motivi e dovesse ritenere illecito sul piano penale lo sciopero esercitato per fini politici (rimaneva lecito lo sciopero per motivi economici).

Di fatto si assiste nella giurisprudenza penale ad un progressivo allontanamento dalla volontà del legislatore:

  • L'interpretazione estensiva che la giurisprudenza fece dell'espressione "minacce o violenze".
  • L'indagine sui motivi dello sciopero (sciopero politico = illecito).
  • L'interpretazione letterale del termine "lavoro nell'industria e commercio", dichiarando quindi illecito lo sciopero negli altri ambiti di lavoro.

Di fatto la disciplina dello sciopero del codice liberale risultò ancora più repressiva di quella del codice del 1930 (periodo fascista) per il quale l'esistenza del reato dipendeva esclusivamente dallo scopo conseguito. Numerosi giuristi e studiosi criticarono la giurisprudenza della corte di cassazione, accusata di essersi abbandonata all'arbitrio e di aver emanato confusionarie sentenze con lo scopo di aggirare la depenalizzazione dello sciopero sancita implicitamente dal codice Zanardelli.

Se lo sciopero non era più un reato secondo il codice Zanardelli, rimase a tutti gli effetti una causa di risoluzione o sospensione del contratto di lavoro: lo sciopero non produceva effetti penali ma produceva effetti civili. Dopo il licenziamento gli scioperanti potevano essere riassunti con la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, alle condizioni fissate insindacabilmente dai datori di lavoro.

Sentenze della cassazione e contrapposizioni

Nel 1909 ci fu una sentenza della cassazione che rappresentò una svolta decisiva in tema di effetti civili dello sciopero: la corte riconobbe la liceità del licenziamento non solo degli operai scioperanti, ma anche di quelli non scioperanti. La corte sosteneva che la contrattazione collettiva (che disciplinava tutti i singoli contratti all'interno delle imprese) garantiva agli operai il vantaggio di opporre al padrone l'energia dei numeri e della solidarietà, ma allo stesso tempo questo doveva essere controbilanciato dal rischio del licenziamento collettivo. Inoltre l'astensione dallo sciopero non era prova del dissenso dell'operaio, che poteva comunque aver compiuto manovre subdole a favore degli scioperanti. Ai lavoratori non riassunti poteva comunque essere riconosciuta un'indennità per mancato preavviso di licenziamento, in base alle circostanze e alla durata del rapporto di lavoro: l'indennità andava accordata dal giudice caso per caso e rispondeva al principio di equità.

La cassazione nel 1915 finì per mettere in dubbio anche il diritto dei non scioperanti, licenziati assieme ai compagni scioperanti, all'indennità per mancato preavviso. La cassazione criticò una sentenza della corte di appello di Ancona, che riconobbe il diritto all'indennità ad un lavoratore non scioperante che, una volta licenziato insieme agli altri, non fu riassunto come gli altri. La cassazione giudicò inaccettabili i motivi sui quali si fondava l'indennità e si espresse sul principio di equità affermando che il giudice non poteva mai sostituirsi al legislatore. Si trattò di un notevole cambio di rotta rispetto alla sentenza del 1909, che di fatto diede inizio ad una drastica limitazione del ricorso a criteri equitativi.

Negli anni successivi il cortocircuito fra legislazione penale e civile spinse una parte della magistratura ad esercitare una funzione di supplenza (un fenomeno ricorrente in ogni momento di immobilità del legislatore), finendo per sostituirsi al legislatore e capovolgendo i principi dell'ordinamento. In risposta la cassazione emanò numerose sentenze con le quali negò che il diritto si potesse sviluppare attraverso il conflitto sociale (era sempre necessario un intervento del legislatore), e con le quali cercò di ristabilire il potere di indirizzo della cassazione stessa. La cassazione, ben prima del fascismo, cercò di garantire quindi la prevalenza dei principi di ordine su quelli di libertà, sotto il pretesto della difesa del principio di legalità, della divisione dei poteri e della non ingerenza del giudiziario nel legislativo. Il martellamento della cassazione stentava ad avere effetto su alcuni giudici che continuavano a propendere per un altro tipo di giustizia, stanchi di applicare a fatti nuovi una legge ultratrentenne che non faceva altro che creare incertezza e divergenze fra gli stessi giudici. A sua volta la cassazione continuò a cassare sentenze di questo tipo. L'area giudiziaria viveva un periodo di paralisi e forti contrasti interni.

I processi ai maggiori esponenti antifascisti prima del TSDS

Prima dell'entrata in funzione del tribunale speciale per la difesa dello stato furono celebrati alcuni processi penali a carico di vari soggetti appartenenti a ideologie diverse, ma che in comune erano antifascisti. I tribunali non giudicavano delitti comuni segnati da un movente politico, ma giudicavano un vero e proprio "reato di antifascismo". L'antifascismo era visto come un tradimento, come una violazione del dovere di fedeltà ai superiori interessi della nazione. Tali processi non erano solo repressione, ma avevano senso anche come tecnica di costruzione di consenso.

Nel 1923 iniziò il processo ai maggiori esponenti del Partito comunista d'Italia. Il procedimento era iniziato con l'ordine di arresto dei dirigenti del Pcd'I da parte della questura di Roma, che li accusò di complotto internazionale per abbattere il governo. Dalla questura di Roma l'ordine di arresto era stato diramato alle questure disseminate sul territorio nazionale. Il comitato esecutivo e gli avvocati difensori del partito condannarono lo squilibrio secondo con cui alcune sedi avevano rilasciato gli arrestati mentre altre li avevano consegnati all'autorità giudiziaria. Inoltre, il comitato e gli avvocati affermavano che il materiale probatorio era stato acquisito in modo illegittimo. Al termine delle indagini preliminari e prima del rinvio a giudizio cadde l'accusa di complotto (più grave), ma restava in piedi l'art 251 che incriminava le associazioni che incitavano pubblicamente a compiere delitti, alla disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali. Il PM chiedeva 18 mesi di detenzione per i maggiori esponenti del partito.

La strategia della difesa era duplice: da un lato affermava l'insussistenza del reato e il diritto dei partiti di compiere un'opera di proselitismo fra le masse; dall'altro lato attribuiva alla vicenda giudiziaria un connotato politico. Bordiga, capo del partito, affermava infatti che il procedimento non era stato avviato per accertare una responsabilità penale, ma era nato come accusa politica. Ma fu soprattutto l'avvocato Cassinelli ad insistere sulla natura politica del procedimento. Cassinelli, oltre a demolire il quadro probatorio, affermò che il governo voleva spezzare la schiena ai comunisti, e ricordò ai giudici che i processi avviati per necessità politica hanno sempre trovato il correttivo dei magistrati (che non lavorano secondo un indirizzo politico) citando poi un gran numero di assoluzioni. La sentenza si concluse con l'assoluzione degli imputati. Dal punto di vista dei fatti il tribunale assolse i comunisti per insufficienza di prove che dimostrassero che il partito voleva commettere delitti.

Dal punto di vista del diritto il tribunale affermò che alla luce delle leggi liberali ancora vigenti, il diritto di associazione (grande tema del momento discusso nella giurisprudenza) consentiva di seguire i principi di questo o di quel partito, per quanto sovversivo esso fosse. Le leggi quindi garantivano l'esistenza legale del partito comunista all'interno dell'ordinamento. La sentenza fu aspramente criticata dal governo e non a caso di lì a poco le leggi liberali sarebbero state cambiate.

Nel corso di un processo celebratosi a Firenze nel 1925 agli autori di "Non mollare", una deposizione di un testimone causò l'apertura di un procedimento contro Salvemini. Il tribunale di Firenze tuttavia stabilì che il teste non poteva testimoniare prima di essere stato giudicato coimputato nel processo precedente, con la conseguenza che Salvemini venne liberato. L'esito del procedimento scatenò la rabbia dei fascisti, che ad ottobre diedero luogo a numerosi tumulti e incidenti, assassinando anche alcuni esponenti di "Non mollare". Di conseguenza Salvemini lasciò l'Italia per la Francia.

Proprio sull'onda di queste violenze nel Novembre 1925 il governo presentò alla camera un disegno di legge che prevedeva la privazione della cittadinanza e dei beni nei confronti dei fuoriusciti: il fuoriuscitismo era visto come un danno che i pessimi italiani compivano al proprio paese, un vero e proprio tradimento. Fu una vera e propria legge contro la persona di Salvemini, etichettato come il capofila dei pessimi italiani.

Un anno dopo, nel novembre del 1926, venne varato il testo unico di pubblica sicurezza. L'art 160 del t.u elevava l'espatrio (fuoriuscitismo) per motivi politici, a delitto penale; lasciare il paese clandestinamente per altri motivi non politici invece era sanzionato come una contravvenzione. L'art 160 poi equiparava il delitto consumato al delitto tentato, e uniformava la posizione dei concorrenti del reato in caso di cooperazione nel reato stesso.

La misura colpì De Gasperi (ex segretario del Ppi), arrestato alla stazione di Firenze nel 1927 mentre era diretto a Trieste con la moglie. De Gasperi fu rinviato al tribunale di Roma con l'accusa di aver tentato di espatriare per motivi politici con passaporto scaduto, e di essere in possesso di alcuni documenti falsificati. Dal secondo capo di imputazione fu assolto in appello, che giudicò il possesso di documenti falsi come uno scherzo di ignoti. Con riferimento all'accusa di tentativo di espatrio invece, l'avvocato difensore (Filippo Meda) insisteva sull'intenzione dell'assistito di lasciare Roma per tornare a casa e trovare un'occupazione, missione resa impossibile dalle continue molestie che subiva a causa della sua passata attività e opinioni politiche: secondo Meda insomma mancava il movente politico. Il tribunale tuttavia in primo grado condannò De Gasperi. La pena sarebbe poi stata dimezzata in appello, ma anche dopo la grazia ottenuta nel 1928 De Gasperi sarebbe rimasto un "sorvegliato speciale".

La nuova figura di reato e le riflessioni sull'espatrio politico

Durante la sua attività difensiva, Meda propose una densa riflessione riguardo alla nuova figura di reato prevista dall'art 160. Quanto ai fatti Meda affermava che la punibilità sorgeva sì prima dell'atto di varcare la frontiera, ma non riteneva penalmente rilevante il semplice mettersi in viaggio verso la zona di confine. Quanto al movente politico, l'avvocato sosteneva che un conto era tentare di fuggire per cospirare all'estero (penalmente rilevante); un altro è espatriare per cercare lavoro altrove a causa del proprio passato politico (penalmente irrilevante, al limite solo contravvenzione). Il movente politico non poteva certo presumersi dal solo passato politico di una persona. Nell'affermare tutto ciò Meda fece riferimento al celebre Processo di Savona, che si concluse in modo diverso.

Nel 1927 Turati e Pertini furono deferiti al tribunale di Savona, accusati di espatrio clandestino per motivi politici. Era stato utilizzato un motoscafo partito dal porto di Savona, e l'equipaggio fu condannato per cooperazione ed esecuzione del reato. I difensori ricorrevano ad argomenti tecnici, etichettando l'art 160 del t.u come una mostruosità giuridica che puniva l'autore principale nello stesso modo dei complici. Gli avvocati proposero poi argomenti più "personali": da un lato insistevano sul fatto che l'equipaggio aveva agito per stato di necessità, cioè salvare Turati e Pertini dal pericolo grave ed imminente delle violenze squadriste; dall'altro lato veniva negato che Turati avesse commesso un reato politico, ma affermavano che avesse agito perché gravemente malato.

Il tribunale affermò che il movente politico doveva essere dominante, e come tale non poteva presumersi ma doveva risultare dai fatti concreti. Di conseguenza, pur riconoscendo la rilevanza penale dell'espatrio, venne escluso il movente politico sia per Turati (anziano e malato era espatriato per curarsi in un luogo adatto) che per Pertini (espatriato per cercare lavoro, cosa che a Savona non poteva fare per via dei contrasti col fratello fascista ). Allo stesso modo anche l'aiuto prestato dall'equipaggio non poteva rivestire i connotati di un delitto politico. Tutti furono condannati con pene molto lievi.

Il Processo di Savona, celebrato in un momento in cui il fascismo stava ritoccando gli ultimi tratti del regime, fu un episodio che parve mettere in crisi il sistema. Gli stessi antifascisti giudicarono il processo un vero e proprio successo politico, capace di minacciare lo stato totalitario. Una particolarità del Processo di Savona fu che il tribunale non si dichiarò incompetente, evitando cosi che il caso passasse nelle mani del tribunale speciale per la difesa dello stato. Il processo fu quindi una breve parentesi di disobbedienza civile e giudiziaria al regime fascista.

La sentenza del 1923 nei confronti dei comunisti italiani e la giurisprudenza in tema di espatrio politico, riflettevano l'orientamento dei magistrati che (tranne nel caso De Gasperi) almeno in quegli anni si muovevano ancora in un orizzonte liberale, alla ricerca di fatti concreti commessi dagli imputati8. Il rifiuto di riconoscere rilevanza penale all'intenzione (NB: diverso da tentativo) e al sospetto poggiava sul tecnicismo giuridico che, insieme alla separatezza fra giustizia e politica, ha sicuramente contribuito a limitare i danni del regime. I giudici penali poterono continuare ad affidarsi al tecnicismo giuridico grazie all'istituzione del tribunale speciale per la difesa dello stato: i giudici ordinari mantennero la propria indipendenza, la propria gerarchia ed il proprio modus operandi proprio perché era il tribunale speciale ad occuparsi dei reati politici.

Reati contro lo stato: vilipendio, libello sedizioso e sospensione della legalità

Negli anni successivi alla I guerra mondiale l'Europa ha assistito all'ascesa del fascismo in Italia e al consolidamento della democrazia rappresentativa in Gran Bretagna. Entrambi i sistemi si sono sviluppati in contesti simili (crisi economica, sociale e politica), ed entrambi i sistemi fecero uso del diritto per difendere ed esercitare l'autorità dello stato (diritto al servizio della politica). Sotto questo punto di vista un area particolarmente strumentalizzata è la categoria dei reati contro lo stato, di cui fanno parte il vilipendio e il libello sedizioso, categoria in cui fascismo e democrazia presentano numerosi collegamenti e somiglianze.

Il concetto di vilipendio è un concetto molto flessibile e indeterminato (caratteristica di altri reati presenti nella parte speciale del codice Rocco) ed in generale consiste nell'offendere con disprezzo valori prestigiosi ritenuti meritevoli di rispetto (istituzioni, confessioni religiose, defunti ecc).

Il reato di vilipendio non nasce con il codice Rocco ma era già presente nel codice Zanardelli. Il codice Rocco tuttavia utilizzò il termine vilipendio in un'accezione più ampia, al fine di coprire una più vasta gamma di forme di disprezzo e insulto. In particolare, nel fascismo il concetto di vilipendio era utilizzato in 3 reati chiave: vilipendio alle istituzioni costituzionali (corona, governo, gran consiglio del fascismo, parlamento ecc) punito con la reclusione da 1 a 6 anni; vilipendio alla nazione italiana, punito con la reclusione da 1 a 3 anni; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello stato, punito anch'esso con la reclusione.

Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Riassunto esame Storia della giustizia e del processo penale, prof. Storti, libro consigliato Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista,  Lacchè Pag. 1 Riassunto esame Storia della giustizia e del processo penale, prof. Storti, libro consigliato Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista,  Lacchè Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia della giustizia e del processo penale, prof. Storti, libro consigliato Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista,  Lacchè Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia della giustizia e del processo penale, prof. Storti, libro consigliato Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista,  Lacchè Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Storia della giustizia e del processo penale, prof. Storti, libro consigliato Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista,  Lacchè Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simo.Russo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della giustizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community