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L TRAMONTO DELLA GIUSTIZIA POPOLARE

Verso la fine della XV secolo nuove paure e nuove richieste di sicurezza attraversarono le province europee. L'incremento demografico cambiò il volto di città e

campagne e fece emergere il fenomeno del vagabondaggio. Il reato di furto anche nelle campagne sembrava moltiplicarsi.

In Austria, alle richieste pressanti della impaurita aristocrazia rispose la grande Ordinanza pubblicata a lnnsbruck nel 1499, inaugurando la stagione dei codici

penali del 500- Negli anni precedenti in tutti territori dell'impero austriaco e non solo nelle sue province meridionali la questione giustizia era stata al centro delle richieste

dell'aristocrazia. Tre punti avevano occupato il dibattito: il tema delle vendette contadine; l'utilità della partecipazione dei laici (giurati membri delle comunità locali) alle

funzioni giurisdizionali; la limitazione nell'uso della tortura.

In primo luogo fu affrontato da Massimiliano I nella contea tirolese il problema degli Absager, ossia dei contadini che pretendevano di risolvere con la pratica della

vendetta i propri quotidiani conflitti. Fu così stabilita la pena di morte per coloro che facevano ricorso alla vendetta, mentre la caccia di frodo, il contrabbando o l'incetta di

grano furono dichiarati crimini di Stato e puniti severamente. L’ordinanza tirolese del 1499 procedeva sulla stessa linea di inasprimento repressivo: rafforzava i poteri del

giudice sia sotto il profilo dell’apertura delle procedure che su quello dell’inflizione della tortura. Le figure di laici, assessori, giurati che avevano affiancato il giudice, vennero

ridotte a compiti formali, di mera ratifica. 18

“Il Processo Penale ­ Profilo Storico” di Giorgia Alessi

A circa un trentennio di distanza, nel 1526, Guismar, capo della guerra contadina che incendiava la stessa regione del Tirolo, stendeva un progetto di nuovo

ordinamento regionale, legato all’utopia di una semplificazione giudiziaria . I punti di Guismar possono essere riassunti :

- inserimento di giudici e giurati eletti dalla comunità, stipendiati dal territorio e che nulla potevano chiedere o pretendere per i singoli atti giudiziari

-appello vicino e non svolto a Merano, perché inutile e dispendioso.

-ricorso limitatissimo o quasi del tutto nullo alla tortura

Alle richieste contadine di semplificazione, la risposta del potere fu nel senso di una forte e sempre maggiore tecnicizzazione

L’utopia di una “giustizia semplice” popolare non aveva futuro: le grandi ordinanze cinquecentesche si ispirarono al modello romano-canonico e alla sua procedura colta. Così

la Costitutio criminalis Carolina, promulgata da Carlo V nel 1532 ,l'ordinanza di Francesco I del 1539 e l'Ordinnance criminelle emanata nel 1570 da Filippo II.

Questi provvedimenti recepirono ,anche se con notevoli differenze, lo schema inquisitorio del processo : carattere segreto e offensivo dell'istruttoria in cui si

svolgevano le prime indagini, perseguimento della confessione del reo, largo uso della scrittura, eccetera. In virtù di questi provvedimenti verso la metà del XVI secolo le

differenze tra l'inquisizione cattolica (contro i delitti che attentassero all’ortodossia in materia di fede)e le procedure tribunali civili si attenuarono: in entrambi i fori

prevalsero i principi del valore della fama, della divisibilità della prova e della centralità della confessione.

Il modello della Carolina è il codice Bamberghense, redatto da Swazzeberg nel 1507. Si trattava di un codice di diritto sostanziale e procedurale per i

delitti penali. Prima di passare ad un’analisi più puntuali della Carolina, dobbiamo ricordare l’istituzione nel 1495 del tribunale della Camera Imperiale,

dominato da giuristi romanisti, che avrebbe imposto una recezione pratica del diritto romano, l’autorità del diritto imperiale in quanto diritto scritto, e la

presenza di giuristi dottori. Nel 1521 la Dieta di Worms deliberò che bisognava fare un codice per i delitti capitali e fu dato incarico a Swazzeberg, che non

era un giurista dottore, ma un cavaliere e secondo alcuni anche ignorante circa la lingua latina . Molti progetti vengono rifiutati fino alla Carolina del 1532 . Tra

le grandi ordinanze è senza dubbio quella più vicina alla scuola del tardo commento. Il contesto politico della Carolina era quello del carattere non assoluto

dell’assolutismo . Infatti nella Carolina è inserita una clausola di salvaguardia per cui i Signori che hanno lasciato corte potranno applicare le consuetudini

proprie del loro territorio, senza essere costretti a dare applicazione all’ordinanza di Carlo, la quale tuttavia avrà influsso sulle ordinanze dei singoli principi (si

parla spesso di imitazione al contrario )

La Carolina stessa, come la Bamberghense, deve occuparsi dei reati più gravi : “Blasefemia, falsificazione, spergiuro, violazione di patti giurati, omicidio,

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“Il Processo Penale ­ Profilo Storico” di Giorgia Alessi

furto, faida contadina, adulterio, incesto, stupro, atti sessuali contro natura ecc..” E’ chiaro che finiscono con il definire l’intere ossature delle fattispecie

delittuose. Non dimentichiamo mai che alla base della Carolina vi è l’umanesimo, le tesi di Lutero, il Protestantesimo, ed i tentativi di parziale codificazioni

(non paragonabili a quelli liberalieed ottocenteschi connotati dal binomio CODICE-NAZIONE.)

Si tratta di un’ordinanza il cui sistema delle prove è crudelissimo e recepisce, inoltre, il sistema di prova legale ma va comunque apprezzata perché in parte

generale reca come presupposto DOLO E COLPA. Però un altro tratto comune con il processo romano-canonico si registra per la crescente difficoltà con cui si

ammette la prove dell’ESIMENTE. Quindi, l’ordinanza recepisce il sistema della prova legale, ma lo fa in modo esasperato : non solo diversifica gli indizi ma

Il sistema di prova legale impone al giudice il valore di ogni tipo di prova ed il corrispondete tipo

li organizza anche gerarchicamente.

di provvedimento. Tale sistema viene creato per controbilanciare il potere del giudice inquisitore, tracciando itinerari precisi per

il convincimento del giudice :

- si organizzano le prove in modo gerarchico

- si privilegia la prova diretta

- si indica la corrispondenza tra tipo di prova e tipo di provvedimento

Carolina promosse la deflessione del processo romano-canonico attraverso l’articolo 219, articolo di chiusura,

Inoltre la che sancì ufficialmente una pratica già

utilizzata dai primi anni del secolo XVI : la trasmissione degli atti. Autorizzava infatti giudici inferiori in caso di questioni intricate e di perplessità non risolte a

rinviare gli atti alla corte di grado superiore o a una vicina facoltà giuridica per averne lumi. Il testo parlava di consigli, tuttavia nella pratica il parere dei giuristi avrebbe

sostituito la sentenza.

Il nuovo processo criminale esaltò il ruolo degli esperti di diritto presenti nelle alte corti di giustizia: si ebbe la sostituzione della giustizia togata formata da

magistrati di professione ed esperti, a danno della giustizia laica (dei magistrati minori presenti a livello locale spesso ignoranti di diritto e di procedura).

Questo processo di specializzazione si verificò soltanto nelle alte corti, mentre nelle corti minori e nelle giurisdizioni locali il ruolo di magistrato continuò ad essere

svolto da personale spesso poco qualificato (i colti dell’epoca si scagliarono spesso contro il “giudice ignorante” che giudicava in queste corti). Del resto era impensabile

coprire l'intera rete locale con giudici adeguatamente retribuiti e istruiti. 20

“Il Processo Penale ­ Profilo Storico” di Giorgia Alessi

Si verificò pertanto in Europa una differenziazione tra le due classi di giudici:

• ai giuristi togati delle alte corti fu attribuito il compito di rendere operativi i nuovi sistemi penali attraverso l'uso accorto delle pene, il controllo delle corti inferiori, la

possibilità di supervisione delle sentenze capitali e l'esame preventivo dei casi più complessi e intricati;

• ai giudici delle corti inferiori invece spettava il compito di attenersi alla lettera della legge, di rispettare le regole sulla prova, sulle fasi processuali, sui presupposti

per l'applicazione della tortura,.

L'esigenza alla base di questi provvedimenti era quella di migliorare la scientificità e la professionalità nell'esercizio della professione giuridica e al tempo

stesso il controllo del sovrano sulle corti minori. La presenza degli scabini risultava in questo quadro anacronistica .

La Carolina prevedeva anche la presenza degli scabini (elemento che data la professionalizzazione delle figure dei giudici sembrava del tutto anacronistico in virtù del

fatto che una la procedura, con il sistema di prova legale, doveva essere necessariamente dotta). Gli scabini perdono il loro rilievo sostanziale mantenendo esclusivamente un

ruolo formale.

Nella sequenza prevista dall’ordinanza gli scabini appaiono come garanti della procedura in alcuni momenti importanti: durante la tortura e la verbalizzazione della

confessione; nel giorno solenne della proclamazione pubblica della condanna. Il loro inserimento, però, appare un mero omaggio alla tradizione senza autonome funzioni di

iniziativa, all’interno di una procedura, ora, dominata dai poteri del giudice. La Carolina aveva previsto che gli scabini avrebbero dovuto dialogare col giudice e

pronunziare la condanna: in realtà essi recitavano una sentenza già scritta e formulata secondo le direttive del giudice.

2. F .

ORMALISMO E TORTURA

L'ordinanza Carolina si occupò anche del tema della tortura(artt 22-32), distinguendo la gerarchia delle prove: da una parte degli indizi e le semiprove che erano

considerate sufficienti per effettuare la tortura allo scopo di ottenere una confessione, dall'altra le testimonianze e le prove dirette sufficienti alla condanna.

La prassi della tortura vigeva in Germania da almeno due secoli ed era stata largamente sperimentata soprattutto contro eretici e streghe, i cui interrogatori avevano

contribuito alla tipizzazione delle domande da rivolgere all'accusato.

La Carolina impose per i giudici di grado inferiore di ottenere l'assenso di una corte o di un'autorità superiore per infliggerla.

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“Il Processo Penale ­ Profilo Storico” di Giorgia Alessi

Quanto al tipo di tortura essa dipendeva dalla prassi delle corti: i tormenti più diffusi consistevano nelle pressioni insostenibili esercitate sulle dita dei piedi o sulle

gambe, nell'ingestione forzata di olio o acqua. In via di massima, il dolore era inflitto di preferenza e nelle prime fasi, alle estremità del corpo, piedi, gambe, braccia,

risparmiando il tronco e la testa per evitare il rischio di lesioni mortali.

Vi erano poi corpi immuni, in ragione dello status dei personaggi che le abitavano (aristocratici, ecclesiastici, giudici, scienziati) o di una

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A.A. 2014-2015
63 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della giustizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Alessi Giorgina.