C A P I T O L O I
G : D D D C
IUDIZIO EI ELITTI E ELLE OMPOSIZIONI
1. D ’A C R P
ALL RBITRATO OMPENSATORIO AL ISARCIMENTO ALLA ENA
Tra il VI e il VII secolo in Francia e in Inghilterra cominciò a svilupparsi un nuovo meccanismo di repressione dei reati basato sul pagamento di una somma di
denaro. Questo sistema si aggiunse ai più antichi metodi di soluzione dei conflitti: la vendetta e l'esclusione del colpevole.
Questi ultimi sistemi erano particolarmente diffusi nel mondo germanico. In questi casi si verificava una sorta di scambio tra il reato posto in essere e la vendetta della
persona aggredita o della sua famiglia (legge del taglione). Nel mondo germanico infatti non vi era la possibilità di rivolgersi a un giudice, terzo e imparziale, o ad altri per
l'applicazione di una sanzione, ma il reato rimaneva un affare che riguardava le singole famiglie. Era la logica dello “scambio vendicatorio”, il ricambiare il sangue col
sangue per riaffermare il legame familiare e soddisfare la vittima. Il conflitto, anche grave, rimaneva quindi un affare riguardante i singoli soggetti e il loro gruppo
familiare. Solo eccezionalmente vi era la possibilità di rimettere una soluzione a un terzo.
2. L' ENTRATA DEL POTERE NEI CONFLITTI
Col passare del tempo si ebbe l'entrata dell'autorità del sovrano nei conflitti generati dalla commissione di un reato. Cioè a partire dall'avvento dei re cristiani
l'autorità reale interveniva per stabilire la gravità dell'offesa posta in essere e la misura delle riparazioni che erano necessarie per sanare il danno causato dal reato. Si inizia a
delineare, così, un mutamento della dimensione del reato: il reato da mero interesse di privati inizia a diventare di interesse pubblico. I capitolari carolingi, nel VIII secolo,
riuscirono ad esprimere in maniera molto netta l’equazione “delitto capitale-offesa al re”. Carlo Magno stabilì che se qualche soggetto fosse stato riconosciuto infedele al re
sarebbe stato punito con la pena di morte. Anche il rifiuto a presentarsi in giudizio dinanzi al re o a un suo magistrato, cioè la contumacia, veniva considerato violazione del
dovere di fedeltà e punito severamente. Fu la legge Salica (V sec) ad aprire la lunga lotta contro “l’assente”, prescrivendo contro colui che non si fosse presentato in giudizio,
colpevole di un atto di infedeltà al re,non solo le conseguenze negative in relazione alla controversia ma anche la confisca dei beni. Egli diventava “extra sermonem regis”,
fuori dalla protezione del re. 1
“Il Processo Penale Profilo Storico” di Giorgia Alessi
Anche successivamente, nel periodo che va tra il VI e il X secolo, il potere centrale del re ebbe molta difficoltà ad obbligare le parti a presentarsi dinanzi al suo palco o
dinanzi a un magistrato da lui indicato, e spesso era necessario imporre sanzioni molto severe per costringere le parti. Nel caso in cui i soggetti rifiutavano di presentarsi
venivano considerati esclusi dalla protezione della legge e, quindi, chiunque avrebbe potuto ucciderlo impunemente come un ladro (in Inghilterra era la pratica dell’
OUTLAW).
Su queste basi venne costruito il sistema del diritto penale e della procedura penale . Il re cristiano non era più semplicemente considerato il capo militare ma
aveva in quanto tale anche il compito di amministrare la giustizia dichiarando i diritti e sanzionando i reati . Fu vietata pertanto la vendetta. Si iniziò a sostituire allo
“scambio vendicatorio” con la logica dello scambio tra “offesa e denaro”, “lesione e riparazione pecuniaria”.
3. C .
OMPOSIZIONI
Abbiamo già detto prima che la vendetta fu sostituita progressivamente da un sistema basato sul pagamento di una somma di denaro a carico di colui che avesse
commesso qualche reato.
Questo sistema ebbe difficoltà ad affermarsi perché vi era comunque la ripugnanza ad accettare una somma di denaro in cambio del sangue dei propri cari o di
un'offesa subita. Si pensi che una saga islandese riporta il rifiuto di un uomo ad accettare la composizione per l’uccisione del padre (scegliendo la vendetta) perché appariva
osceno “portare suo padre nel portamonete”.
Tuttavia, questo sistema anche grazie agli interventi dei vari sovrani volti a impedire il ricorso alla vendetta tra le famiglie riuscì a imporsi, anche se con una certa
lentezza.
Nell'alto medioevo furono creati degli elenchi minuziosi di offese a cui corrispondevano delle somme che dovevano essere pagate per risarcirle ( LE
COMPOSIZIONI )
. Spesso era previsto il pagamento di una parte di questa somma nelle casse del re. L'ammontare delle somme da pagare rifletteva la gravità dell'offesa e la
posizione sociale delle vittime. Erano previste tariffe per l'uccisione dell'uomo libero, per l’omicidio o le offese alle donne, ai contadini, agli schiavi ecc.
Nell’europa continentale il valore massimo della pena era il “wergeld” che equivaleva al prezzo dell’uomo libero. Se si uccideva un uomo allora andava pagata alla
famiglia la somma intera del wergeld. Se invece il danno era inferiore, si pensi non l’uccisione ma solo una ferita, allora la somma da corrispondere era una quota del wergeld.
Se non si pagava il wergeld, trascorso un determinato periodo, il debitore diventava schiavo della famiglia della vittima che poteva metterlo anche a morte.
2
“Il Processo Penale Profilo Storico” di Giorgia Alessi
Unica eccezione erano le offese rivolte alla persona o ai familiari del re per le quali non era prevista la possibilità di pagare una somma, in quanto l'unica sanzione
era la morte.
Non sempre l’intera somma doveva essere versata ai familiari della vittima. Spesso vi era una quota del wergeld che doveva essere versata al re (il fredo). Lo stesso
sistema lo troviamo anche nel diritto anglosassone : il wer è la valutazione dell’uomo libero mentre il “bot” è la somma pagata a titolo di compensazione e il “vite” è la
quota versata al re o al signore.
Accanto a questo sistema basato sulla riparazione monetaria dei delitti, nacquero i libri dei peccati e delle penitenze, i cosiddetti PENITENZIALI. Era un sistema
creato dalla Chiesa per operare un controllo sulla società attraverso la minaccia di sanzioni di natura spirituale per tutti coloro che avessero commesso una qualche forma di
reato. Tali sanzioni colpivano prevalentemente coloro che commettevano reati contro gli ecclesiastici.
I libri penitenziali prevedevano lunghi digiuni, l'astinenza, la solitudine, l'autofustigazione. La pena più grave era la scomunica, che comportava l'allontanamento
inesorabile della persona colpita dalla comunità di fedeli: nessuno infatti poteva intrattenere rapporti con lui, nutrirlo o visitarlo. La scomunica altro non era che “la morte
civile” dello scomunicato.
4. I : ’O .
RITI DECISORI L RDALIA
Tra la vendetta e la spontanea composizione mediante il pagamento di una somma di denaro, si ponevano i primi tipi di giudizio e di processo (che però non erano
svoltida giudici. )
Si trattava di un giudizio pubblico e orale. Le parti si presentavano dinanzi alla Corte, esponevano la loro pretesa e le proprie difese e portavano le prove a sostegno
delle proprie tesi. Chiusa questa fase il giudice della corte decideva le procedure di prova da imporre a una o entrambe le parti per stabilire chi avesse ragione o torto fra le due.
Questa pr ocedura di prova rappresentava l'elemento centrale di tutto l'iter processuale .
Essa consisteva nel dare vita ad una prova che, se veniva superata, era il segno di una favorevole pronuncia di Dio in suo favore e quindi ciò determinava la
vittoria nel processo. 3
“Il Processo Penale Profilo Storico” di Giorgia Alessi
Tra queste prove vi era quella dei carboni accesi su cui il soggetto doveva camminare a piedi nudi o delle acque gelide in cui veniva gettato legato. Vi era la prova
della caldaia in cui il sospetto avrebbe dovuto prendere un oggetto a mani nude immerso dentro l'acqua bollente. Lo stato delle ferite controllato dopo tre giorni avrebbe
deciso la sua colpa o la sua innocenza.
Accanto a questi riti vi era la prova del duello che era ancora diffusissima in tutta Europa, fortemente richiesta dalla nobiltà anche allo scopo di sottrarsi ai giudizi del
re e dei suoi giudici.
L'ordalia tuttavia non rappresentò mai il sistema esclusivo di definizione dei conflitti né l'unica prova possibile, perché anche le scritture o le testimonianze potevano
avere posto nel giudizio.
Nell'ordinamento inglese questo sistema convisse con le prime esperienze sull'uso dei giurati. Essa era accettata da tutti e le sue sentenze non ammettevano appello.
5. L A CHIESA E IL SANGUE
Un ruolo di primissimo piano nell'ambito di questo sistema basato sull'ordalia fu svolto dalla Chiesa . I vescovi, infatti, intervenivano per benedire "acqua o il fuoco
che venivano utilizzati in questi riti”. Spesso tutto si svolgeva all'interno degli stessi monasteri.
Il motivo di tutto questo fu duplice: da una parte, la Chiesa legittimava la sua presenza e il suo ruolo dinanzi agli occhi del popolo; dall'altro i membri dèlla Chiesa
ottennero l'esenzione da questi riti e furono sempre protetti dall'autorità. I vescovi non si pronunciano mai contro l'applicazione dell'ordalia. Il recinto dei monasteri e le
persone dei chierici e delle monache godevano, secondo quelle legislazioni e in particolar modo nei capitolari carolingi, di meccanismi di protezione giuridica simili a quelli
che salvaguardavano gli spazi e gli uomini del re. La somma da pagare in caso di uccisione dei monaci era molto più alta di quella relativa ai comuni soggetti liberi. I
monasteri erano protetti dalla violenza delle armi ed erano immuni da giurisdizione e fiscalità.
I membri della Chiesa sottoposti a processi o ad accuse potevano discolparsi attraverso il giuramento, anche se pure questo risultava contrario al principio
della chiesa che impone di non giurare in nome di dio. 4
“Il Processo Penale Profilo Storico” di Giorgia Alessi
C A P I T O L O I I
L’I I G I .
NCHIESTA E IUDICI TINERANTI
1. L' .
INCHIESTA
Verso la fine dell'anno 1000 si ebbe la riapparizione dei Digesta di Giustiniano e questa riscoperta aprì nell'intera Europa una nuova stagione per lo studio del diritto
col tramonto del sistema basato sull'ordalia e sulle composizioni monetarie. Ovviamente, le ordalie e il duello non vennero superate da un momento all’altro, basti pensare che
la stessa Matilde di Toscana, pur vicina a circuiti colti e a giudici che si fregiavano del titolo di legis doctores, aveva imposto in un placito del 1098, il ricorso al duello
giudiziario.
In questo periodo, tra il X e il XII secolo, vennero sperimentate su ambedue le sponde della Manica forme di accertamento dei delitto assai lontane dalle
logiche del giudizio ordalico.
I soggetti di buona fama spesso venivano convocati dall'autorità per essere interrogati sotto giuramento su alcuni fatti di cui essi erano a conoscenza. Queste
testimonianze riguardavano eventuali delitti commessi, i casi di omicidio, e tutti i reati che avevano una maggiore rilevanza pubblica e che erano stati commessi nella comunità
cui loro appartenevano. Questo tipo di indagine escludeva il ricorso al soprannaturale
Si affermava un procedimento laico, investigativo, estraneo alla immediatezza accusatoria delle procedure germaniche, con forme fluide che non originano da
un’iniziativa privata ma da un ordine di autorità.
Quindi il giuramento collettivo e l’obbligo a deporre costituirono i lineamenti di un diverso modo di indagare, dal volto e dai nomi diversi : inquest, inquisitio Nasceva così
l'inchiesta intesa come attività volta a investigare per accertare la commissione di un reato e identificare i colpevoli .
Tuttavia ordalia e inchiesta non costituirono due sistemi paralleli e non comunicanti di repressione dei reati ma s’intrecciarono variamente come momenti e
tessere di uno stesso giudizio. L’esperienza reiterata dell’inchiesta contribuì, anche molto prima dell’interdetto papale contro i giudizi di Dio (1215) a ridurre
5
“Il Processo Penale Profilo Storico” di Giorgia Alessi
l’applicazione dell’ordalia ai casi insolubili ed esemplari, ai soggetti di cattiva fama e ai recidivi.
Uno dei primi ad applicare il sistema della inchiesta fu Carlo Magno. Egli emanò delle precise istruzioni rivolte ai suoi funzionari (i missi dominici) che avevano il
compito di controllare i territori e di accertare i reati ivi commessi. Questi funzionari ,in genere erano un laico e un vescovo , sulla base dell'ordine del re si recavano nei luoghi
in cui era stato commesso un reato e qui svolgevano l'inchiesta basata sulle testimonianze giurate degli abitanti del luogo. Sulla base di queste testimonianze e dei poteri a loro
conferiti, i missi decidevano se convocare i protagonisti del conflitto dinanzi al re (in una corte regia, il tribunale palatino) o decidere la questione direttamente sul posto del re.
Al centro della procedura, abbiamo detto, vi era il giuramento obbligatorio che era sanzionato con la scomunica. Il carattere di prerogativa regia si attenuò sia perché non
sempre i missi furono terzi estranei al territorio dell’indagine, perché a partire dal regno di Ludovico il Pio venne garantito a tutte le chiese, che rivendicassero l’acquisizione
del titolo su ina terra in base al possesso trentennale, la facoltà di ricorrere all’inquisitio.
Nell’inchiesta il rapporto tra oralità e scrittura cambiò : si doveva conservare attraverso i luoghi ed i tempi il ricordo puntuale dell’indagine. E’ interessante ricordare che i
documenti relativi a violenze e omicidi sono assai scarsi, il silenzio potrebbe derivare dalle scelte dei protagonisti
I viaggi degli inquisitori ( i missi dominici) e i giuramenti obbligati dei boni homines non riguardarono però soltanto la Francia carolingia, ma erano un
fenomeno estremamente diffuso in Europa. Li troviamo anche nella Spagna visigota dove l’antica compilazione dei re visigoti, il Liber Judicium, conservò a lungo il
carattere di riferimento normativo ove ordalia e indagine d’autorità vissero per molto tempo accanto. Importante istituto spagnolo è quello della Datio Judicis, in virtù del
quale le parti poterono chiedere che la corte o l’assemblea giudiziaria incaricata del giudizio scegliesse uno o più soggetti, denominati judices, affidando loro compiti precisi
nella conduzione del processo.
In Inghilterra i conquistatori normanni, guidati da Giuglielmo, utilizzarono una serie di inchieste sui luoghi per ridisegnare la mappa dei possessori terrieri, dei
benefici e dei titoli insediandovi i propri fedeli a danno dei precedenti occupanti. La nuova dinastia introduceva in Inghilterra il sistema feudale e con esso un legame
molto stretto tra terra e giurisdizione. Definire i nuovi confini delle terre significava comporre una enorme carta dei diritti e degli obblighi degli uomini d’Inghilterra: il
Domesday Book , il grandioso censimento delle proprietà portato a termine nel 1086 e oggi identificato come un deposito di “legal narratives” sul conflitto e sulle norme.
Il censimento, come abbiamo detto, fu preceduta da un’intensa stagione di inchieste condotte dagli inviati del re. Questi, giunti nei luoghi, convocavano nelle forme
rituali e solenni le tradizionali corti della contea. Dinanzi ad essere il gruppo di boni hominae, sotto giuramento solenne, doveva deporre su questioni di confine, sulle
prestazioni tradizionali ai signori, sui titoli e obblighi fiscali. 6
“Il Processo Penale Profilo Storico” di Giorgia Alessi
La distanza tra i luoghi in cui vengono fatte queste inchieste e le corti centrali e dunque il possibile intervallo di tempo tra l'indagine e la decisione impose di
verbalizzare le inchieste poste in essere. Nacque così per la prima volta il legame tra scrittura e processo.
2. L .
A RISCOPERTA DEL PROCESSO
L’Europa continentale sperimentava l’inchiesta per l’accertamento dei crimini nelle sue diverse declinazioni e nei vari aggiustamenti.
-Nelle Fiandre Filippo II introdusse un marchingegno istituzionale per la repressione dei delitti fondato sull’inchiesta. Al centro dei nuovi procedimenti si pose un gruppo di
uomini (Scabini) sotto la guida di un ufficiale regio. La prova era fondata sull’inchiesta degli Scambini. L’innovazione era stata preceduta da una messa appunto della lista
dei delitti più gravi. L’inchiesta degli Scabini era concessa come una sorta di privilegio urbano che sottraeva gli abitanti alle prove più cruente.
Per tutto il XIV sec. le città rivendicavano il diritto di dettare regole sulle modalità e sulla scelta dei commissari/inquisitori; inoltre le più remote adunanze fiamminghe
rivelano la parzialità delle previsioni formali : tra i compiti degli Scabini vi era anche quello di conciliare le famiglie implicate nelle faide.
-Anche l’esperienza della Spagna registra un progressivo allargamento dei delitti che imponevano un’inchiesta (oltre al furto, o all’omicidio, anche il tradimento,
occupazione di strade pubbliche, violenza carnale). Tra il XII e XIII sec. le città tentarono di resistere ad un uso indiscriminato e autoritario dell’indagine d’ufficio : la
Pesquisa era uno strumento con cui contrastare gli abusi dei funzionari regi, ma era anche l’imposizione di una procedura eccezionale che lacerava l’accusa privata. Ancora
più preoccupante era il fatto che la Pesquisa general fosse serrata, ossia segreta.
In questi decenni sembrò profilarsi un doppio sistema procedurale : quello aderente alle normative forali, praticato nelle giurisdizioni locali, dove l’indagine dei Pesquidores
era inserita una trama accusativa; quello regio con ampio ricorso alla Pesquisa d’autorità, con crescente uso della scrittura.
Almeno fino alla legislazione di Alfonso X, la Pesquisa non costituì in alcun modo una forma generale, ma era una procedura particolare.
Nella legislazione di Alfonso X appare una formalizzazione precisa dei modi di apertura del proce
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