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Introduzione

Le forme di disuguaglianza economica, sociale e culturali presenti tra Medioevo ed età moderna vengono espresse in maniera profondamente diversa da teologi e giuristi. Si assiste ad una contrapposizione tra una minoranza di protagonisti ricchi di fama, o dignitas, ed una maggioranza di vittime che migrano, lavorano minorenni nelle fabbriche, che vengono sterminati in guerra, che assistono a stragi.

Per chiarire al meglio la struttura medievale e moderna di quella cittadinanza definita debole l'autore nel libro fa riferimento all'infamia e alla sua storia. L'infamazione è costituita dall'esclusione dalla pienezza dell'appartenenza sociale, religiosa ed economica, è una forma di esistenza degenerata.

L'individuazione di quanti erano considerati infami, quindi esclusi dalla partecipazione ai riti della vita civile, riguardava una serie di gruppi sociali ampia: infedeli, criminali, eretici, traditori, malfattori. L'infamia era resa visibile in primo luogo dal fatto che coloro che ne erano colpiti non avevano il diritto di testimoniare in tribunale.

Ai gruppi di infami già menzionati si potevano poi assimilare altri gruppi, di inaffidabili, quali le donne, i minorenni, i malati di mente o aventi problemi fisici; questi erano dalla società considerati inadatti per natura ad assumere il ruolo consacrato di sacerdote. Tale identità, tra infamia e inaffidabilità, si veniva sempre più ad affermare tra il Duecento e il Quattrocento, il confine tra infami e sospettabili di infamia diveniva sempre più sottile.

Oggetto del discorso sarà la paura di molti di poter facilmente cadere nell'infamia, l'incubo di divenire invisibili, “senza nome”, il timore di non essere più creduti, diffamati e considerati inaffidabili.

Capitolo primo: La crudeltà degli infedeli

Nel Medioevo la parola crudelis indicava l'animalità, la non umanità di persone, situazioni e comportamenti. In un testo autorevole, l'apostolo Paolo delineava quale dovesse essere il comportamento per il buon cristiano, e Agostino, riprendendo il discorso del primo, aveva stabilito che coloro che nella città cristiana non si preoccupavano dello stato della propria coscienza, della propria buona reputazione erano crudeli. I crudeli, indifferenti alla città cristiana, davano scandalo, un esempio cattivo di vita, senza vergognarsene.

Come Agostino, anche Alberto da Gandino sosteneva che chi aveva rinunciato alla propria buona reputazione e manifestato indifferenza e disprezzo per la comunità civica non meritava alcuna misericordia. La sua insensibilità al bene comune lo collocava fuori dalla sfera dei rispetti umani, rendendolo come un animale feroce dal quale la comunità, attraverso la figura del giudice, doveva difendersi.

Gli uomini “animali” erano privi di Spirito, vivevano e percepivano la realtà per mezzo dei sensi fisici; viceversa gli uomini in possesso di Spirito erano in grado di valutare ogni cosa, nessuno poteva giudicarli. Per Agostino erano i pastori a dover guidare il gregge cristiano, essi dovevano distinguere coloro che erano interni al popolo dei fedeli e coloro che ne erano esterni. I primi abitavano la città e rappresentavano un'unità pervasa da un'ispirazione di origine divina, i secondi, estranei e ribelli, erano incapaci di capire e assimilati ad animali vaganti nel buio di un bosco.

L'immagine della foresta (silva) resa da Agostino avvolge nella sua oscurità i non credenti, gli infedeli. Agostino, invece, intende l'edificazione della società dei cristiani come conseguenza dello sradicamento del bosco e della costruzione di una casa, l'edificazione della città (civitas). Soggetti inumani non potevano fondare una civitas, come nel caso di Caino, considerato l'archetipo di ogni comportamento infame, il quale non aveva potuto dare il proprio nome alla città che aveva istituito (perché aveva perso la possibilità di essere riconosciuto).

Coloro che erano stanziati nella foresta vivevano come bruti, circondati dalla propria ignoranza; dovevano essere tenuti a bada, controllati e ammaestrati. Siamo dinanzi ad un'immagine della realtà caratterizzata dalla scansione in civitas e silva, spazio esterno, ferocemente incontrollato, e spazio interno, analizzabile e governabile. In questa visione assumono rilievo gli esperti della fede, i quali hanno come compito quello di divulgare il messaggio cristiano e controllare il contatto tra fedeli e infedeli.

I maggiori rappresentanti della resistenza cristiana, quindi i più animali fra gli uomini, erano coloro che si dicevano ebrei, che continuavano a praticare la propria legge. Per Agostino la permanenza degli ebrei nel mondo è necessaria per confermare la centralità della città cristiana. Tra V e VII secolo si andava delineando il divieto di convivenza fra ebrei e cristiani, che imponeva ai monaci di evitare la compagnia di coloro che potessero vergognosamente indurli ai peccati della carne, e li stimolava a combattere le bestie delle passioni e degli istinti.

A partire dal VI secolo, la mancanza di fides, fede, veniva sempre più intesa come la base di esclusione dalla vita giurisdizionale della città cristiana. L'essere estranei alla fede cristiana coincideva con una non credibilità giuridica. La non compiuta umanità degli infedeli li rendeva corruttori dei cristiani e aggressivi nei confronti dei patres posti alla guida della società cristiana. Ne conseguiva la necessità non solo di allontanarli dal consorzio civile, o di tenerli sotto controllo, ma anche di invalidare la loro presenza in ambito giudiziario.

Meno chiara era la posizione di chi tra i fedeli, per ignoranza, stupidità o miseria, sembrava costantemente prossimo alla devianza, allo smarrimento dalla cittadinanza.

Capitolo secondo: L'infamia evidente

Verso il XII e il XIII secolo, con Guglielmo Durante, viene evidenziato il problema dell'evidenza di un comportamento, di una trasgressione, di un peccato o di un delitto. Secondo Durante esistono vari tipi di notorietà: una prima notorietà che i fatti trascorsi acquisiscono poiché fonti autorevoli ne hanno dato notizia (ad esempio la condanna di un criminale che poi scontata una pena nessuno potrà dimenticare); una seconda notorietà dipendente dalla ripetizione intervallata di un evento, di un crimine, di cui tutti ne sono a conoscenza poiché vedono che il fatto si ripete (ad esempio l'usura); una terza notorietà originata dalla continuità ininterrotta di un comportamento, di una trasgressione, di un peccato, la cui prova del fatto viene dalla continuità con la quale tutti assistono a una determinata situazione (ad esempio il caso del prete che convive pubblicamente e abitualmente con una donna come se ne fosse il marito).

Il catalogo degli infami: La codificazione giuridica nota come Decretali pseudo-isidoriane offriva un primo catalogo di persone la cui testimonianza non poteva essere creduta; persone che per la loro natura criminale, sociale o fisica non potevano essere considerate pienamente in possesso di quelli che oggi sono noti come diritti civili. Alla base vi era la regola secondo cui coloro che si trovavano fuori dalla vera fede non erano credibili.

Esistevano però delle amplificazioni della regola, infatti erano stati esclusi dal diritto di accusare e testimoniare non solo gli infedeli, quali eretici, pagani, ebrei, ma anche gli schiavi e coloro che praticavano mestieri considerati vergognosi, attività disonorevoli. Nella famiglia di infami erano entrati a far parte anche soggetti incolpevoli, ma in qualche modo manchevoli e quindi inadeguati a far parte della casta sacerdotale. L'inadeguatezza civica era stabilita mediante criteri fra loro differenti: l'oggettività di un crimine, riconosciuto come tale dal tribunale; la disubbidienza, ribellione o aggressione nei confronti degli ecclesiastici; la condizione umana, lo status sociale, l'invalidità fisica o mentale.

Infine anche i cosiddetti furiosus, i pazzi, venivano inclusi nel gruppo degli inaffidabili. Quanto alla posizione dell'estraneo si riteneva che “Nessuno straniero potrà essere accusatore o giudice dei vescovi”. Estraneo significava straniero e l'essere straniero voleva dire tendenzialmente l'essere infedeli o immorali o criminali. Nei confronti di tale estraneità era doveroso muovere un attacco allo scopo di eliminare non lo straniero come persona fisica ma la sua pericolosa estraneità morale e religiosa. Tale rappresentazione dell'estraneo, come infedele e criminale potenziale, era dovuta al processo di acculturazione cristiana.

Infamia per sentenza: Il Diritto Romano in materia di inattendibilità aveva stabilito che erano esclusi dell'accusa e dalla testimonianza tutti coloro che le leggi civili definivano infami; per leggi civili si intendevano i numerosi passaggi delle Istituzioni e del Codice di Giustiniano. Stabilita l'esclusione dalla testimonianza di quanti erano considerati minori, da tenere sotto tutela per ragioni di sesso, età, condizione civica, quelle legislazioni stabilivano poi che erano esclusi dalla vita giuridica coloro che un giudice, il praetor, aveva condannato e segnato come infame per ragioni connesse alla professione o all'identità pubblica.

Accanto a questo elenco, potevano essere individuati altri tipi di infami derivanti da cattivi o immorali comportamenti. In questo caso l'esclusione dipendeva dalla delibera di un magistrato, il censor, in base alle leggi e alla sua interpretazione. Il censore aveva competenza in materie di morale economica e di diritto privato. Fra IX e XII secolo, con l'affermarsi del Diritto Canonico, mediante la figura di Graziano, alla base dell'identità riconosciuta come cristiana da parte dei patres, che guidavano la società dei fedeli, vi era la condizione di non essere schiavi, poveri, minorenni, infedeli, criminali, malfamati, malformati.

Infamia di fatto: L'appartenenza a tale gruppo era palese. Era il caso della delinquenza comune, della deformità fisica, dell'inadeguatezza mentale alle esigenze di comprensione della vita religiosa e civile, dell'appartenenza ad altre religioni e culture giuridiche, come quella ebraica. Nel XII secolo, con l'evolversi della dottrina giuridica, era data la possibilità, a coloro che non potevano testimoniare o muovere accuse nei confronti dei superiori, di farlo nei confronti dei loro pari. Vi erano anche casi eccezionali in cui gli esclusi dalla testimonianza potevano comunque muovere accuse, nell'ipotesi di casi inerenti all'ordine pubblico (ad esempio possibilità per il servo di testimoniare contro i padroni in casi di estrema gravità politica). Non era chiaro, invece, se eretici, malviventi, ebrei potevano testimoniare e accusare nel caso di delitti contro lo Stato, la Chiesa, il sovrano.

Dal XII al XIII secolo gli infami di fatto, ossia presumibilmente tali, vennero annessi agli infami sanzionati, come oggettivamente inaffidabili. Si trattava di coloro che apparivano come trasgressori, o che erano fortemente sospettati di esserlo, di quanti scontata una pena infamante restavano macchiati dalla vergogna di averla subita, di coloro che esercitavano professioni ammesse ma ritenute disonorevoli o immorali (come prostituta, boia, macellaio), di probabili usurai o preti sospetti di concubinaggio. La prova dell'infamia stabilita da una sentenza era scritta e oggettiva, così come anche la prova dell'infamia derivata da una condizione incolpevole. Diversamente l'infamia di fatto dipendeva da una condizione più ambigua, una situazione meno chiara. L'infamia di fatto appariva come il risultato di un disordine voluto o inconsapevole, ma comunque in grado di deturp

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19serena88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della giustizia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mazzacane Aldo.
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