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INTRODUZIONE

Il dibattito sul rapporto tra modello accusatorio e strutture inquisitorie prosegue in Italia anche negli

ultimi decenni del 700.

La prospettiva in cui si si inserisce tale dibattito è quella di una sempre più urgente riforma del

processo penale che, a sua volta, si inquadra in una più generale rifondazione del sistema della giustizia

punitiva, ispirata ai criteri garantisti e alle linee di intervento individuate dalla speculazione di matrice

illuminista.

Queste linee di intervento si fondano su quattro principi fondamentali:

espresso dal brocardo “nullum crimen, nulla poena sine lege”, attribuito nella

- principio di legalità

sua formulazione finale al penalista tedesco Feuerbach, ma già presente nelle opere di Montesquieu e

Beccaria.

In base a tale principio, nessuna azione od omissione costituisce reato in assenza di una legge che la

definisca tale e nessuna pena può essere irrogata se non è prestabilita dalla legge. 16

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Direttamente collegata al principio di legalità è il principio di irretroattività della legge penale, secondo

cui la norme penale si applica solo alle azioni od omissioni successive alla sua entrata in vigore.

- l'intensità della pena deve essere commisurata alla gravità del reato,

principio di proporzionalità

secondo una precisa scala penale prefissata dalla legge.

sul

- piano sostanziale, comporta l'eliminazione di ogni pena violenta e

principio di umanità

contraria alla dignità umana; sul piano processuale, inibisce il ricorso a forme di coercizione violenta

ed incide sul ricorso al carcere preventivo e sulla definizione delle sue condizioni.

esige che l'amministrazione

- della giustizia penale sia efficiente e celere,

principio di razionalità

senza però sacrificare le garanzie dei singoli e i fondamentali principi di giustizia.

Ciò comporta, da un lato, la semplificazione delle strutture e lo snellimento dei riti e, dall' altro,

l'eliminazione degli arbitri e delle discrezionalità.

3.1. I NUOVI SIGNIFICATI DI UN' ANTICA DISPUTA.

Gli autori considerati appartengono alla generazione di giuristi che inizia ad operare intorno al 1770

sulla scia dell'atto fondativo del moderno diritto penale, costituito dalla pubblicazione in forma

anonima, a Livorno nel 1764, del trattatello “Dei di Cesare Beccaria.

delitti e delle pene”

I “postbeccariani” si fanno mediatori tra il sistema penale di Antico Regime e le razionali costruzioni

elaborate dal pensiero illuminista, segnalandosi per il rifiuto di posizioni estreme e per la volontà di

inserire la giustizia penale in un quadro strutturale nuovo, ma non completamente svincolato dagli

assetti in cui essa si è formata.

Le “Osservazioni di pubblicate nel 1766 a Milano,

Paolo Risi,

sulla giurisprudenza criminale”

costituiscono la prima manifestazione di questa fondamentale generazione postbeccariana, composta da

un gruppo di studiosi che, pur oscillando tra un attenuato astrattismo ideologico e una marcata adesione

ai moduli dell'assolutismo riformista, realizza il tentativo di rielaborare la tradizione criminalistica di

diritto comune alla luce della speculazione giusnaturalistica e dell'Illuminismo.

Verso la metà del XVIII secolo, la disputa relativa alla contrapposizione tra modello accusatorio e

modello inquisitorio abbandona i toni accademici e si anima di nuovi significati grazie all' affermarsi e

al diffondersi della fiducia illuministica nella possibilità di reali riforme.

Le opere di Montesquieu e di Beccaria contribuiscono ad indicare la centralità delle questioni penali e

diventano punto di riferimento irrinunciabile per tre rappresentanti della nuova leva di giuristi:

e

Luigi Cremani, Filippo Maria Renazzi Alberto De Simoni.

3.2. LA POSIZIONE DI LUIGI CREMANI.

Il 25 novembre 1775 novello professore di Istituzioni Criminali a Pavia, legge, alla

Luigi Cremani,

presenza delle autorità accademiche e degli studenti, una prolusione che viene data alle stampe nella

primavera seguente con il titolo “Orazione sulla varietà della giurisprudenza criminale presso le

diverse genti e sulle sue cause”.

La tesi fondamentale sviluppata nell' opuscolo è che le leggi penali variano al variare delle forme di

governo e che queste stesse leggi sono vicine alla perfezione quando derivano dalla medesima natura e

dai medesimi principi che ispirano la forma di governo cui si riferiscono. mentre

Tale tesi trova applicazione anche sul terreno della giustizia penale nella repubblica

democratica ogni cittadino può accusare chiunque, nella monarchia questa funzione deve spettare

soltanto a chi ne abbia l'obbligo o l' interesse: 17

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- nella forma repubblicana, ove assume rilevanza la comune volontà dei consociati, i cittadini sono

contemporaneamente sudditi e governanti tutti partecipano all' attività di governo, a tutti spetta

l'amministrazione della giustizia, tutti sono ugualmente interessati a combattere e reprimere la

criminalità nessuno deve essere distolto dall' accusa dei crimini, da cui prendono avvio i giudizi.

- nella forma monarchica, invece, un illimitato diritto di accusa porterebbe al sorgere e al moltiplicarsi

di calunnie e false imputazioni innescate da passioni o da odi privati.

3.3. LA LEZIONE DI MONTESQUIEU E DI BECCARIA.

La posizione espressa da Cremani non appare del tutto nuova.

Essa, infatti, corrisponde, in grandi linee, all' interpretazione data ad alcuni passi che Montesquieu

dedica nell' “Esprit (1748) al problema della forma del procedimento criminale.

des lois”

A tale interpretazione fa riferimento nei “Dei anche che, nella

Cesare Beccaria

delitti e delle pene”

discussione sulle accuse segrete, cita Montesquieu e la sua tesi per cui le pubbliche accuse sono più

conformi alla repubblica che alla monarchia, dal momento che in quest' ultima vi è un debolissimo

sentimento per la natura del governo e la tendenza a nominare commissari che accusino in nome

pubblico coloro che violano la legge.

Il frammento beccariano contiene una sintetica lettura di due capitoli dell' “Esprit (capitolo

de lois”

VIII del VI libro e capitolo XX del XII libro) in cui Montesquieu, con la tecnica descrittiva arricchita

da richiami alla storia greca e romana, nota come nella repubblica la forma ordinaria del processo

penale sia quella basata sulla libera accusa, circondata da una serie di garanzie volte a proteggere l'

singolo dalle calunnie Secondo il filosofo francese, nella Roma Repubblicana era

innocenza del

consentito ad ogni cittadino di accusare un altro e questo rispondeva perfettamente allo spirito di questa

pubblico il modello adottato in età

forma di governo, nella quale ognuno ha infinito zelo per il bene

repubblicana venne conservato con il passaggio all' Impero ma portò, in seguito alla crisi dei valori

repubblicani, al diffondersi del fenomeno delle delazioni, nate per compiacere il principe per ottenerne

Per ovviare a tale fenomeno, secondo Montesquieu, non si dovrebbe seguire il

onori e privilegi

sistema inquisitorio puro (caratterizzato dall' unione tra accusatore e giudice), ma l' esempio suggerito

da una lodevole legge vigente nella monarchia francese, che separa e tiene ben distinti gli organi ed i

compiti dell' accusa da quelli del giudizio:

in Francia, il sovrano nomina presso ogni tribunale un apposito magistrato incaricato di perseguire i

crimini; tale magistrato, diverso dal giudice, vanifica la funzione dei delatori, garantisce la tranquillità

dei cittadini ed è tenuto a palesare i nomi dei denunciati quando sia sospettato di abusare delle sue

funzioni la netta separazione tra magistrati incaricati di condurre l' accusa e magistrati incaricati di

decidere è il presupposto indispensabile per il corretto funzionamento della giustizia penale.

3.4. LA MATRICE IDEOLOGICA DELLE SCELTE DI CREMANI.

Ma torniamo a Cremani.

Nella sua “Oratio” del 1775, l'idea dello stretto legame tra forma di governo repubblicana e modello

accusatorio, nonché quella dell'inadeguatezza del modello accusatorio al sistema monarchico risultano

ispirate in larga misura alle pagine di Montesquieu e di Beccaria.

L' influsso del relativismo di Montesquieu, che caratterizza molte pagine dell'opuscolo, sembra però

arrestarsi di fronte alle tipologie delle forme di governo che nell' “Oratio” rimane pur sempre

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agganciata alla tripartizione aristotelica: secondo tale impostazione, le tre forme principali di governo

non si risolvono nella democrazia, nella monarchia e nel dispotismo, ma nella democrazia, nell'

aristocrazia e nella monarchia.

“forme pure” deriva, poi, un'infinita

Da queste tre possibilità di combinazioni intermedie che danno

vita a numerose “forme miste”.

Cremani concentra tutta la sua attenzione sui sistemi penali delle repubbliche democratiche e delle

monarchie, liquidando l'aristocrazia in pochi capoversi:

- quella repubblicana viene trattata, in modo scrupoloso, come forma di governo nobile e degna del

massimo rispetto, ma appare un'alternativa concretamente irrealizzabile perché fondata su equilibri

sociali e politici troppo instabili.

- la forma monarchica, nella specie dell'assolutismo riformista ed illuminato, si rivela come

soddisfacente realtà, in grado di perseguire la comune felicità anche in assenza della tensione ideale che

risulta, invece, indispensabile nella repubblica.

A parere di Cremani, se la monarchia illuminata si dimostra veicolo ideale per il conseguimento del

bene pubblico e se questo è il sistema in cui è possibile vivere felicemente, allora si può legittimamente

concludere che il modello accusatorio puro non ha ragione di essere attuato proprio perché espressione

di una forma di governo che, al momento, non appare praticabile.

3.5. PROCESSO PENALE E LIBERTA' CIVILE IN FILIPPO MARIA RENAZZI.

La precisa ed articolata opinione espressa da Cremani nella prolusione del 1775 costituisce il primo

punto di riferimento di un dibattito che, negli anni settanta-ottanta del 700, è destinato ad arricchirsi in

Italia grazie a nuove voci che confermano l'

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
61 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rosella09 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del processo penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Miletti Marco Nicola.