Prima parte – PREISTORIA I FONDAMENTI DELL’ETA’ MODERNA
Premessa
La storia del Diritto Amministrativo significa “ storia dei modi dell’esercizio
dell’autorità”.
Occorre subito evidenziare la sostanziale differenza tra la “parola” e la “cosa”. La
parola “diritto amm.vo”, infatti è nata meno di 200 anni fa, in Francia, nell’età
napoleonica in un trattato dedicato a tale ramo giuridico e ad opera di un giurista
italiano Giandomenico Romagnosi (1814).
Ma l’uso del termine non subì una omogenea diffusione in Europa, infatti nel mondo
anglosassone l’espressione venne recepita solo nel 900, nel periodo tra le due
guerre mondiali.
La “cosa” che corrisponde, approssimativamente, all’espressione “diritto amm.vo”
esiste da molto più tempo della parola. Tale convincimento si basa su due dati di
fatto.
1. In ogni società umana con un certo gradi di evoluzione e complessità il potere
pubblico non può non assumere una serie di funzioni di carattere
sostanzialmente amministrativo (attività atte a soddisfare bisogni che i
governati non potrebbero soddisfare da soli). A tal fine i governanti devono
poter disporre di idonei strumenti giuridici (poteri di tassazione, esproprio,
imposizione di obblighi…) atti a procurarsi i mezzi necessari per farvi fronte
anche contro la volontà di chi li deve concedere. La “cosa “ è quindi presente
in tutte le organizzazioni politiche (Stato proto moderni del Sei – Settecento)
sviluppatesi oltre la soglia dello “Stato di giustizia” nel quale il sovrano
riconosceva quale suo unico dovere quello di ricomporre le controversie che i
sudditi deferiscono alla sua decisione.
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2. Fra i tre modi classici in cui il potere si esercita nello Stato moderno : legge,
sentenza e atto amministrativo, quest’ultimo si presente come il più
elementare e più antico che precede i primi due proprio perché destinato a
soddisfare il bisogno prioritario della pace e dell’ordine. L’atto amministrativo
è immaginato nella sua essenza come un ordine atipico unilaterale basato
sulla semplice superiorità giuridica della volontà di chi lo esprime. “Si può
immaginare un despota che governi senza leggi e senza giudici, ma uno Stato
senza amministrazione sarebbe anarchia” (Georg Jellinek). Quindi
l’amministrazione è la funzione prima della vita dello Stato, a cui solo più tardi
si sono aggiunte o da cui si sono distaccate legislazione e giurisdizione.
Perché tale realtà presente da tanto tempo sul piano dell’esperienza si è resa
pienamente visibile solo con l’inizio dell’età contemporanea? Perché solo con
la Rivoluzione francese e con il liberalismo nasce l’esigenza di costruire una
legalità amministrativa, cioè un sistema di garanzie nei confronti dell’uso
dell’autorità pubblica. Solo da questo momento le regole dell’azione pubblica
, fin lì concepita come istruzioni interne del principe ai suoi ufficiali, avrebbero
assunto un carattere obbligatorio, grazie anche alla istituzione della giustizia
amministrativa. Di qui la nascita di un nuovo vero diritto caratterizzato da una
bilateralità di pretese ed obblighi che viene a coincidere con il passaggio dallo
stato assoluto a quello di diritto.
L’esistenza di una attività materialmente amministrativa non implica affatto
quella di un contestuale diritto amministrativo: da sempre gli ordinamenti
generali di sono assegnati il compito di sovvenire alle esigenze dei loro
membri adottando di volta in volta statuti giuridici adeguati. Il diritto
amministrativo non è altro che uno di questi statuti che si afferma in un certo
momento e che, tuttavia, non si diffonde in modo omogeneo. Infatti, uno dei
maggiori ordinamenti europei, quello inglese, non ha mai mostrato il
desiderio di sviluppare il diritto amministrativo di tipo continentale che
riteneva incompatibile con i propri fondamenti costituzionali. L’universo
anglosassone è un pianeta a sé, in cui la modernità si presenta come la
continuità di un medioevo ricco di valori positivi e ben integrati. Nel
continente invece il moderno sembra in antitesi con un passato precario e
disordinato, per cui l’affermazione dello stato coincide con la costruzione di
un’amministrazione centralizzata e autoritaria, chiamata a spezzare le mille
resistenze che si oppongono alla duplice emersione di un potere
effettivamente pubblico e ad una società civile di tipo contemporaneo.
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Tra gli storici esiste ormai la consapevolezza che in nessuna parte dell’Europa
il processo di State building si è tuttavia configurato come uno scontro
frontale tra il polo della statualità e quello dei poteri ad esso preesistenti o
collaterali, ma piuttosto come una collaborazione obbligata tra principi e altri
protagonisti della scena istituzionale (feudatari, corpi professionali, comunità
locali, enti ecclesiastici o cittadini ecc..). Collaborazione, certo, segnata da
continue tensioni circa la dislocazione del potere di ultima decisione. Fu
proprio tale pluralismo la caratteristica saliente dell’ordine costituzionale
dell’epoca ove il compito essenziale del potere era proprio quello di garantire
un certo equilibrio tra le sue parti costitutive. I secoli compresi tra il
Cinquecento e l’Illuminismo sono percorsi da una continua e frenetica ricerca
di nuovi moduli operativi atti ad adeguare il tradizionale modus operandi degli
apparati pubblici agli obiettivi del processo di statalizzazione. Ma tali
aggiustamenti, volti ad ottimizzare forme di mediazione e controllo, non
giunsero mai ad istituire una nuova funzione esecutiva dello Stato. Lo Stato
amministrativo non è tanto il prodotto dell’antico regime , piuttosto della sua
crisi; della crisi costituzionale di una società poliarchica e giuridicamente
frastagliata. Nel continente la “cosa “ e la “parola” arrivano a coincidere alla
fine del 700 con il collasso del vecchio ordine ed il definitivo consolidarsi dello
Stato post-illuminista. Pertanto, l’esperienza inglese presenta per lungo
tempo tratti comuni a quella europea quali il pluralismo istituzionale e la
pratica di un’amministrazione giustiziale. Le strade divergono solo a partire
dal tardo 700 per poi riavvicinarsi nel corso dell’età contemporanea.
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CAPITOLO I
L’AUTO-AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ CORPORATA
Dal 500 (fine dell’Evo medio e inizio Evo moderno) gli ordinamenti territoriali
estendono i loro scopi dall’ambito della pura “giustizia” a quello dell’
“amministrazione. Il potere supremo cessa di svolgere solo il ruolo di
giudice/giustiziere per assegnarsi una quantità di compiti precedentemente
espletati solo in via occasionale. Gli enti politici non si limitano a raccogliere grandi
eserciti e risorse correlative, ma iniziano a farsi carico dell’organizzazione della
società a cui sono preposti in vari modi: sviluppando una politica economica,
garantendo livelli minimali di sicurezza per le persone e le cose, avocando istituzioni
religiose e culturali, prevenendo rischi sociali come carestie, epidemie,
vagabondaggio ecc..
Differenza fondamentale con il modo di amministrare contemporaneo è che tale
funzione non viene espletata da uno Stato unitario, ma da un conglomerato di altri
soggetti uniti tra loro e al principe sovrano da una fitta rete di vincoli para-
contrattuali. Lo Stato di allora si presenta come una aggregazione federativa, un
contenitore di una pluralità di organismi diversi, ciascuno portatore di un interesse
collettivo rilevante, che non derivano la loro identità istituzionale da un atto creativo
del sovrano, bensì da una propria autorganizzazione, per lo più risalente al medio
evo.
Si tratta di Comunità contadine (amministrano risorse collettive come terre, acque,
boschi), Ordinamenti urbani (organizzano la convivenza e gli scambi degli
insediamenti entro le mura cittadine), Comunità corporative (seguono i contorni dei
gruppi professionali e grazie ai loro grandi patrimoni sono in grado di erogare ogni
sorta di servizi ai loro affiliati), Ordinamenti ecclesiastici (hanno il controllo della
vita culturale delle masse e dispensano carità indispensabile per mantenere
equilibrio sociale), Stati e Parlamenti( rappresentano vasti territori e sono attenti a
far rispettare dal principe i loro diritti storici.
Questa Società Corporativa cresce e si sviluppa con l’Autorità statale, avvinta in un
abbraccio strettissimo che si scioglierà solo con la Rivoluzione e l’avvento dello
Stato liberale.
Riassumendo: il primo carattere dell’amministrazione nella fase della sua preistoria
è di non essere una , ma tante quanti sono i centri di imputazione degli interessi
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collettivi in gioco. Centri che a loro volta non esistono per una volontà del potere
centrale, ma in virtù di un loro diritto originario.
Il primo dato che colpisce, pertanto, l’osservatore di questo scenario è l’esistenza di
una marcata dicotomia tra due livelli di amministrazione ben distinti, con due statuti
giuridici diversi, anche se destinati ad integrarsi reciprocamente.
1. Auto-amministrazione o amministrazione dei governati, caratterizzata dalla
società corporata. Lo statuto che disciplina questo tipo di amministrazione è
tendenzialmente consensualistico, si fonda sull’auto –amministrazione
affidata ai membri dei corpi ed è fondata su una reciproca e formale
equiparazione. L’amministrazione corporativa è affine all’amministrazione
della “casa domestica” affidata al paterfamilias ( le comunità non erano altro
che aggregati permanenti di più famiglie in vista del soddisfacimento di
bisogni non quotidiani).
Caratteristica saliente delle organizzazioni dei governati è quella di non
essere titolari di alcun diritto potestativo. Tale consapevolezza è già espressa
dai giuristi del 300. Bartolo da Sassoferrato: il popolo (ordinamento
territoriale) sia esso città villaggio rurale, corporazione professionale o altro
per il solo fatto di soggiacere ad un altro soggetto istituzionale lo spoglia di
ogni potestà imperativa. La sola capacità che gli è riconosciuta è puramente
“privatistica” di gestire i suoi interessi patrimoniali. Ogni corpo o comunità è
considerato alla stregua di una persona giuridica (universitas) legittimata a
compiere atti accessibili ad ogni individuo: acquistare o alienare proprietà,
agire o essere convenuto in giudizio, contrarre obbligazioni ecc..
Gli Statuti operativi della società corporata tra il 500 e il 600 acquisiscono una
sorta di autonomia disciplinare nota come “ius universitatum” ad opera di
della dottrina ( trattato del 1601 di Nicolò Loseo, magistrato savoiardo ) e
delle giurisprudenza. Le regole inerenti la formazione della volontà si ispirano
al principio consensualistico: ogni componente è chiamato ad esprimere il suo
giudizio in merito all’oggetto d’interesse collettivo ed è richiesta l’unanimità
per le decisioni di maggiore spessore. Ma, attenzione, la logica di tale tipo di
amministrazione non è di tipo “democratico” perché la natura privatistica di
questi organismi ne fa degli spazi ferocemente chiusi ai quali si accede solo
con l’accettazione di coloro che già ne fanno parte.
Si tratta certo di statuti ricchi di “norme speciali” rispetto a quelle disciplinanti
la vita delle persine fisiche, non solo perché la formazione della volontà ed il
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regime della responsabilità richiedevano una regolamentazione specifica, ma
anche al fine di attribuire a corpi e comunità tutta una serie di privilegi nei
rapporti con i terzi per proteggerli dalla eventuale malafede degli
amministratori e salvaguardare al meglio gli interessi di cui erano portatori .
Benché privilegiati essi però erano sprovvisti di potestà imperativa e se
qualcuno non riconosceva spontaneamente determinati diritti, essi potevano
solo agire in giudizio per avere soddisfazione.
Funzioni
- Gestione privata dell’interesse collettivo. Presenta parecchi tratti comuni
a quella delle comunioni patrimoniali, delle società commerciali o altri
fenomeni associativi privi di personalità legale.
- Produzione statutaria (funzione di ordine regolativo). La normazione
corporativa è forse lo strumento più importante per ordinare il proprio
spazio sociale. E’ volta a disciplinare sotto mille profili la libertà degli
affiliati (accesso ai beni comuni, rapporti di lavoro, commercio locale,
igiene urbana, ordinamento edilizio ecc). In un sistema in cui l’unico
titolare del potere legislativo era il monarca, la dottrina individua il
fondamento e la forza obbligatoria di tale enorme e capillare legislazione
periferica nell’exequator – atto di riconoscimento o di esecutività – cui un
po’ ovunque i poteri centrali subordinavano l’efficacia degli statuti locali o
corporativi. Il controllo, in genere, si limitava a verificare il rispetto dei
diritti del principe. Dal 400 in poi, pertanto, prese campo la tesi che ogni
gruppo sociale era legittimato a darsi tutte le regole necessarie alla propria
vita collettiva, anche se il fondamento di tale potere non poteva
confondersi con quella legislativa del principe o con quella regolamentare
dei suoi magistrati. La vincolanza delle norme fu ricondotta a una mutua
obbligazione liberamente assunta dai suoi membri.
- Potere impositivo. Quanto più ci si inoltra nell’età moderna, tanto più
l’attività nevralgica delle amministrazioni locali diventa quella di prelevare
e gestire un volume d’imposta in continua espansione. Ogni comunità, in
effetti, sebbene priva di una potestà d’imperio , riservata in modo
esclusivo al sovrano, era da sempre abilitata – anzi tenuta – a chiamare i
propri membri a ripianare i suoi debiti quando le entrate ordinarie non
fossero sufficienti a farvi fronte. Gli Stati approfittarono di questa naturale
corresponsabilità degli individui per i debiti dei gruppi corporati, per
assegnare alle comunità ogni sorta di oneri destinati a scaricarsi
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automaticamente sui loro componenti per la quota eccedente le entrate
del corpo.
2. Etero - amministrazione o amministrazione dei governanti. Quella del
principe e dei suoi aiutanti basata su una relazione di originaria disparità tra
sovrano e suddito. Amministrazione statale conferita al suo titolare (sovrano)
si fondava sull’uso dell ‘Autorità intesa come il diritto di esercitare qualche
funzione pubblica con un potere di fare ubbidire coloro su cui la si deve
mettere in uso.
Naturalmente i sudditi erano tenuti a rispettare le determinazioni dei corpi a
cui appartenevano e non meno quelle del principe loro signore, ma la grande
differenza consisteva che solo quest’ultimo poteva costringerli a fare qualcosa
contro il loro volere poiché dotato di potestà coercitiva.
Una particolare specie delle amministrazioni premoderne è l’Amministrazione
fiscale”. Al pari di ogni altro paterfamilias, anche il principe è a capo di una propria
casa comprendente oltre ad un gruppo di consanguinei e di servi , un patrimonio
ereditario che, in sostanza coincide con quello statale. Esso abbraccia una serie di
diritti di cui è titolare necessario e che costituiscono dotazione permanente della
sua carica (c.d. “regalie minori” come certe categorie di beni quali saline, miniere,
foreste o proprietà di beni pubblici quali porti, acque navigabili strade, confisca dei
beni di condannati ecc.). Inoltre egli ha facoltà di imporre tributi nei limiti della
necessità del regno.
Quindi una enorme porzione dell’attività amministrativa statale non si differenzia
dal governo di qualsiasi altra “casa”. Nell’atto di amministrare i suoi beni il principe
si colloca rispetto al diritto, in una posizione omologa a quella dei suoi sudditi, ciò
significa, innanzi tutto che egli deve ricorrere in giudizio per soddisfare le sue
pretese nei confronti di un privato che gli resiste, anche se, analogamente all’antico
patrimonio imperiale “fiscus cesaris” , il principe sul suo patrimonio gode di speciali
prerogative (presunzione di solvibilità, foro riservato, esecuzione forzata contro i
debitori salva restituzione in caso di successiva sentenza a favore del suddito ecc). La
disciplina di tali privilegi – la fiscalistica – costituisce un insieme di deroghe al diritto
comune applicabile a tutti. 7
Riassumendo, nello Stato premoderno:
- Una parte notevole della gestione degli interessi collettivi era disciplinato
da uno statuto legale non distinto da quello che regolava le relazioni tra
privati.
- Tanto le amministrazioni corporative quanto quella fiscale erano
caratterizzate da forti specialità che squilibravano il rapporto a favore della
parte pubblica.
- Le prerogative del fisco, tuttavia non potevano comprimere totalmente e
unilateralmente i diritti dei terzi., idem per i corpi organizzati.
- A separare l’amministrazione autoritativa dell’antico regime da quella
contemporanea è che la prima non è scorporabile dalla giustizia, essa è
giustizia e per questo non può essere ancora oggi considerata come
funzione autonoma. 8
CAPITOLO II
Amministrar giudicando. Le forme del comando nello Stato
giurisdizionale.
Secondo una percezione dell’800 il pubblico potere si presenta sotto tre forme
sostanziali del legiferare, del giudicare e dell’amministrare a ciascuna delle quali
corrispon
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