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Interventi di sostegno economico ed intervento diretto dello Stato

Questi rappresentano la vera novità dell'esperienza fascista, per consentire un allineamento della pubblica opinione agli indirizzi politici dominanti.

Uno dei primi interventi in questo senso, del 1921, vedeva il Governo imporre un addizionale ai diritti erariali sui biglietti di ingresso a manifestazioni musicali, il cui importo doveva essere devoluto a favore di enti autonomi o associazioni che gestissero senza fini di lucro un teatro lirico di importanza nazionale.

Altre sovvenzioni erano previste per il teatro di prosa, sempre prelevando il danaro da una quota del gettito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, ed anche per l'attività cinematografica, "per quelle iniziative imprenditoriali che si distinguano particolarmente per il livello qualitativo della produzione cinematografica".

A base delle provvidenze per il teatro veniva posto il meccanismo del canone per le radioaudizioni (nella

percentuale del 6,2 %): il Ministero decideva sull'erogazione delle provvidenze, sentita un'apposita commissione (in parte burocratica, in parte corporativa).

Nel 1938 veniva introdotta la prima forma di credito agevolato per le attività teatrali, concedendo mutui per opere edilizie teatrali.

Oltre al sostegno economico, lo Stato svolgeva in prima persona attività teatrali: è il caso della creazione dell'Ente Teatro Italiano, dell'Istituto Nazionale Dramma Antico, dell'Accademia d'arte drammatica. Ciò nel 1936 portava ad attribuire personalità giuridica pubblica a questi Enti, come già era stato fatto per alcuni teatri lirici (Scala di Milano, S.Carlo di Napoli, Comunale di Firenze).

Quello dell'ENTE PUBBLICO diviene il modello uniforme di personalità giuridica. Questo modello presenta elementi giuridici che verranno poi ripresi dal legislatore repubblicano (Legge 800 del 1967), e punta a realizzare tre obiettivi:

  1. Collegare l'attività e
  2. 1) La gestione degli enti pubblici al governo locale;

    2) Assicurare una partecipazione sindacale-corporativa all'amministrazione dell'Ente;

    3) Mantenere un saldo potere di indirizzo e controllo in capo al Ministero di settore.

    Da qui l'attribuzione all'amministrazione comunale del potere di nominare tre dei cinque membri del comitato di amministrazione degli enti pubblici (in alcuni casi tutt'oggi praticato).

    Per quel che riguarda gli interventi a sostegno dell'attività cinematografica, possiamo notare uno Stato preoccupato di assicurare, attraverso misure protezionistiche, le condizioni per il decollo della nascente industria cinematografica nazionale, e dall'altro lato di assicurare che questa crescita avvenga nel rispetto degli indirizzi culturali, artistici e politici perseguiti dal regime.

    Primo tra tutti l'istituto della PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, che consiste nell'imposizione agli esercenti di sale cinematografiche di riservare una certa percentuale delle giornate di proiezione a film.

    Di produzione italiana. Non tutti i film italiani potevano tuttavia usufruire della programmazione obbligatoria, ma solo quelli che presentavano dei requisiti artistici, la cui valutazione spettava alla Commissione incaricata della revisione delle pellicole cinematografiche.

    Al mancato rispetto degli obblighi di programmazione obbligatoria, poteva conseguire anche la chiusura temporanea della sala cinematografica, e, nei casi di recidiva anche la revoca della licenza.

    Altra misura al cinema erano i premi alla produzione, che consistevano nel ristorno ai produttori di una percentuale degli incassi lordi realizzati dal film.

    Infine, altri interventi per il cinema sono la c.d. tassa sul doppiaggio, cioè l'obbligo alle imprese estere di pagare una tassa per doppiare i film in italiano, e di eseguire in Italia il doppiaggio dei film che dovevano entrare nel circuito italiano, utilizzando strutture e personale italiano, così proteggendo il sistema economico italiano e scoraggiando i film.

    straneri all ingresso nelcircuito italiano.Ancora sulle attività dirette dello Stato, possiamo ricordare in conclusione lacreazione di enti pubblici con compiti promozionali e formativi, quali l Istitutocinematografico educativo Luce.3 L ENTRATA in VIGORE della COSTITUZIONE: i RESIDUI POTERIdi INTERVENTO dell AUTORITA di P.S. ed i POTERI diAUTORIZZAZIONE del MINISTEROLe leggi che vanno dal 1945 al 1950 àbrogano il sistema delle provvidenzeeconomiche e del meccanismo di revisione del contenuto dei film, cosìcome stabiliti dalle leggi fasciste e legati a criteri di ordine politico, eriorganizzano l intervento di sostegno economico del cinema,recuperando l istituto della programmazione obbligatoria e e creando lastruttura amministrativa dell Ufficio centrale per la cinematografia (cuivenivano assegnate le funzioni prima spettanti al Ministero per la culturapopolare).Tuttavia i primi interventi legislativi non toccavano i poteri di polizia di p.s.relativi alla

    disciplina degli spettacoli, né si può dire che a tutt oggi essisiano scomparsi. Al contrario sono rimasti in vigore, in alcuni casi proprio sulla dizione del T.U. del 1931, anche se interpretati diversamente dalla Corte Cost.: è rimasto in vigore l istituto della licenza per tener in luogo aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, licenza non tanto legata alla verifica dei luoghi, ma quanto più verso la verifica delle situazioni di pericolo per l ordine, la sicurezza e la moralità pubblica. Tale potere è stato poi delegato dallo Stato alle Regioni, e da queste ai Comuni, nell ambito della loro competenza in materia di polizia locale. Infine, sono rimasti in vigore i poteri di polizia dello spettacolo, quelli cioè che si svolgo durante lo svolgimento della manifestazione, sia pure in una dizione parzialmente diversa da quella del T.U. del 1931. Rimane così la facoltà degli agenti di p.s. di accedere in qualunque

    momento nei locali destinati all'esercizio della manifestazione, al fine di vigilare <>: una disposizione sufficientemente ampia per autorizzare controlli legati alla sicurezza e all'incolumità pubblica, controlli che possono portare alla sospensione o alla cessazione delle manifestazioni, nonché allo sgombero dei locali di spettacolo.

    LA RIFORMA DELLA CENSURA PREVENTIVA SULLE OPERE

    La censura viene riformata con la legge 161 del 1962 (successivamente modificata nel 1995 e 1998). Tuttavia va sottolineato come il permanere della censura renda bene l'idea che la materia del cinema e teatro necessiti di interventi censori: la giustificazione costituzionale è stata trovata nell'ultimo comma dell'art. 21 Cost., dove si afferma che la legge stabilisce provvedimenti adeguati non solo a reprimere, ma anche a prevenire le eventuali violazioni. Resta il fatto che l'art. 21

    è riferito a tutti i mezzi di comunicazione, mentre la censura preventiva è stata applicata solo al mezzo del cinema teatro. Comunque, i punti cardine della riforma del 1962 sono:
    1. L'eliminazione di ogni criterio di carattere politico nell'attività di censura, da parte degli organi a ciò deputati.
    2. L'applicazione del solo limite del buon costume nell'attività di revisione.
    La legge subordina la proiezione del film in pubblico, o la sua esportazione, previo rilascio del nulla osta da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere conforme di una commissione composta da un docente in materie giuridiche, un docente di psicologia dell'età evolutiva, uno di pedagogia, due esperti di cultura cinematografica, due rappresentanti dei genitori, un rappresentante delle associazioni per la protezione degli animali. La revisione dei film può concludersi con un parere sfavorevole al rilascio del nulla osta, o con un parere favorevole.favorevole ma condizionato al divieto di assistere alla proiezione dei minori di 14 o 18 anni. Unico criterio che la commissione deve tenere presente è il buon costume, nell'interpretazione ormai consolidata della sfera del pudore sessuale: anche se la prassi non ha mancato di ampliare il significato di buon costume per spettacoli contenenti battute o gesti volgari, comportamenti amorali, scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, operazioni chirurgiche o fenomeni ipnotici e medianici, o riguardanti l'uso di stupefacenti. L'attività di revisione si svolge in contraddittorio con l'interessato, il quale può fare ricorso ad una seconda commissione in caso di diniego, e contro il secondo diniego può fare ricorso al giudice amministrativo, la cui decisione assume l'effetto del nulla osta. La stessa legge del 1962 aboliva tale censura per le opere teatrali (salvo eccezione dei lavori in commedia musicale o azione coreografica), ed una legge.del 1998 aboliva completamente il nulla osta per le opereteatrali, lasciandolo operante nei soli confronti delle operecinematografiche.Oggi ci si chiede se sia giusto mantenere un istituto che appare in sé contrario ai principi fissati dall'art. 21, e comunque sconosciuto agli altri mezzi di comunicazione.Posto che, comunque, il limite del buon costume sarebbe tutelato a posteriori dall'uscita del film da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti l'avvio del procedimento penale, in relazione ad un'opera cinematografica, può essere accompagnato dalla disposizione del sequestro penale della stessa.L'intervento del giudice, inoltre, prescinde dall'avvenuta o meno concessione del nulla osta alla pubblica proiezione dell'opera cinematografica, rappresentando l'eventuale assenza del nulla osta solo un aggravante e non un elemento costitutivo di reato.
    GLI INTERVENTI PROMOZIONALI DIRETTI
    Si cominci col dire che, nell'intervento diretto dello Stato, si è mantenuta fedeo>>) in Fondazioni lirico-sinfoniche, con l'obiettivo di garantire una maggiore autonomia gestionale e finanziaria. Inoltre, è importante sottolineare che l'ente pubblico nel settore dello spettacolo non si limita solo al teatro e al cinema, ma comprende anche altre realtà come le orchestre sinfoniche, i festival musicali e le istituzioni culturali. L'evoluzione degli enti pubblici nel settore dello spettacolo è stata determinata dalla necessità di adeguarsi alle nuove dinamiche del mercato e di garantire una gestione più efficiente e sostenibile. Tuttavia, è fondamentale mantenere l'attenzione sulle finalità istituzionali e sul ruolo sociale che questi enti svolgono nella promozione e diffusione della cultura. In conclusione, sebbene gli enti pubblici nel settore dello spettacolo abbiano subito un processo di privatizzazione, è importante sottolineare che le finalità istituzionali e i finanziamenti pubblici rimangono fondamentali per garantire la continuità e la qualità delle attività culturali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
18 pagine
1 download
SSD Scienze antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rod75 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia e cinema e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Visconti Katya.