Teatro e cinema: il periodo liberale
L'art. 28 dello Statuto Albertino si riferiva unicamente alla tutela della libertà di espressione riferita alla stampa, ed escludeva gli altri mezzi di comunicazione. Questa previsione limitativa era giustificata dalla fruibilità collettiva, e dunque suscettibile di disordini pubblici, degli spettacoli pubblici. Così, nelle prime leggi di pubblica sicurezza del 1859 si prevedevano i poteri preventivi dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistenti in una previa licenza di polizia per chi volesse organizzare una manifestazione pubblica; la licenza era ampiamente legata a valutazioni discrezionali della polizia di p.s., così divenendo un intervento censorio delle manifestazioni pubbliche, che per svolgersi dovevano necessariamente avere tale licenza.
Aver ottenuto la licenza non significava tuttavia poter effettivamente tenere la rappresentazione, poiché l'autorità locale di p.s. (quella del luogo dove si teneva la manifestazione) poteva comunque vietare la rappresentazione per una qualunque circostanza di tempo o di luogo, qualora la ritenesse inopportuna o tale da mettere a repentaglio l'ordine pubblico. Dunque la polizia locale poteva sospendere o far cessare immediatamente le manifestazioni, in caso di disordini o tumulti. Ulteriore inasprimento, la legge di p.s. del 1889 prevedeva un'ulteriore licenza di polizia relativa all'agibilità dei locali destinati a rappresentazioni teatrali, nonché l'obbligo di motivazione della polizia in caso di diniego della licenza, e la possibilità di ricorrere al ministro degli Interni in caso di diniego delle licenze. Questo complesso sistema di regole e controlli aveva poi un formidabile meccanismo sanzionatorio, dalle pene pecuniarie a quelle detentive.
Gli interventi censori durante il fascismo
I due Testi unici delle leggi di p.s. (1926 e 1931) rappresentano un continuum della legislazione liberale, ampliandola ora ad un nuovo mezzo: il cinema. Per ciò che riguarda le rappresentazioni teatrali, ne rendevano tuttavia più gravosa l'applicazione, negando le licenze di polizia agli spettacoli <<nei quali si faccia apologia di reato, si inciti all'odio tra classi sociali, che offendano la persona del re, del Pontefice, del Capo di Governo, dei ministri, delle istituzioni dello Stato… o che comunque siano ritenute di danno o di pericolo pubblico>>.
Il Testo Unico del 1931 affidava al Ministero dell'Interno il compito di rilasciare le licenze (prima spettante alla Polizia), fermo restando la possibilità di un successivo intervento dell'autorità locale di pubblica sicurezza in grado di impedire ugualmente la rappresentazione. Tale funzione censoria fu poi trasferita nel 1935 al Ministero per la Cultura popolare.
Del tutto analoga la disciplina degli spettacoli cinematografici, con la previsione di licenze dirette ad accertare l'idoneità dei luoghi, ma anche dei soggetti che intendevano esercitare l'attività cinematografica (era necessaria la <<capacità morale>>), così anche uguale la possibilità dell'interruzione dello spettacolo. Le relative competenze spettavano alle autorità locali di pubblica sicurezza.
Come per le rappresentazioni teatrali, anche quelle cinematografiche sono sottoposte ad un sistema di censura preventiva per ciò che attiene al loro contenuto. Tale censura preventiva comportava l'integrale visione, da parte del Ministero, della pellicola cinematografica e poteva concludersi con il diniego del nulla osta alla proiezione pubblica. A ciò si aggiunga che alla revisione ministeriale erano ammesse solo le pellicole i cui copioni fossero stati previamente sottoposti a controllo dallo stesso Ministero. Questo sistema di censure, che nel 35 passerà al Ministero per la cultura popolare, veniva ritoccato nel 1931, con la composizione della commissione delle revisioni dei film, che da composizione burocratica diveniva composizione politica. Contro il diniego del nulla osta alla proiezione, l'interessato poteva fare ricorso al Ministro stesso.
Quanto ai criteri da seguire nell'intervento censorio, essi riflettono in maniera esplicita la natura politica dell'intervento preventivo dello Stato sulla produzione e distribuzione cinematografica.
Ultimo istituto legato al cinema, e che ricorda molto l'analogo istituto relativo alla stampa, era l'obbligo di iscrizione in un apposito registro dei soggetti che avessero voluto produrre pellicole cinematografiche,.
Interventi di sostegno economico ed intervento diretto dello Stato
Questi rappresentano la vera novità dell'esperienza fascista, per consentire un allineamento della pubblica opinione agli indirizzi politici dominanti. Uno dei primi interventi in questo senso, del 1921, vedeva il Governo imporre un addizionale ai diritti erariali sui biglietti di ingresso a manifestazioni musicali, il cui importo doveva essere devoluto a favore di enti autonomi o associazioni che gestissero senza fini di lucro un teatro lirico di importanza nazionale.
Altre sovvenzioni erano previste per il teatro di prosa, sempre prelevando il danaro da una quota del gettito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, ed anche per l'attività cinematografica, <<per quelle iniziative imprenditoriali che si distinguano particolarmente per il livello qualitativo della produzione cinem.
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