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Interventi di sostegno economico ed intervento diretto dello Stato
Questi rappresentano la vera novità dell'esperienza fascista, per consentire un allineamento della pubblica opinione agli indirizzi politici dominanti.
Uno dei primi interventi in questo senso, del 1921, vedeva il Governo imporre un addizionale ai diritti erariali sui biglietti di ingresso a manifestazioni musicali, il cui importo doveva essere devoluto a favore di enti autonomi o associazioni che gestissero senza fini di lucro un teatro lirico di importanza nazionale.
Altre sovvenzioni erano previste per il teatro di prosa, sempre prelevando il danaro da una quota del gettito dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, ed anche per l'attività cinematografica, "per quelle iniziative imprenditoriali che si distinguano particolarmente per il livello qualitativo della produzione cinematografica".
A base delle provvidenze per il teatro veniva posto il meccanismo del canone per le radioaudizioni (nella
percentuale del 6,2 %): il Ministero decideva sull'erogazione delle provvidenze, sentita un'apposita commissione (in parte burocratica, in parte corporativa).
Nel 1938 veniva introdotta la prima forma di credito agevolato per le attività teatrali, concedendo mutui per opere edilizie teatrali.
Oltre al sostegno economico, lo Stato svolgeva in prima persona attività teatrali: è il caso della creazione dell'Ente Teatro Italiano, dell'Istituto Nazionale Dramma Antico, dell'Accademia d'arte drammatica. Ciò nel 1936 portava ad attribuire personalità giuridica pubblica a questi Enti, come già era stato fatto per alcuni teatri lirici (Scala di Milano, S.Carlo di Napoli, Comunale di Firenze).
Quello dell'ENTE PUBBLICO diviene il modello uniforme di personalità giuridica. Questo modello presenta elementi giuridici che verranno poi ripresi dal legislatore repubblicano (Legge 800 del 1967), e punta a realizzare tre obiettivi:
- Collegare l'attività e
- L'eliminazione di ogni criterio di carattere politico nell'attività di censura, da parte degli organi a ciò deputati.
- L'applicazione del solo limite del buon costume nell'attività di revisione.
1) La gestione degli enti pubblici al governo locale;
2) Assicurare una partecipazione sindacale-corporativa all'amministrazione dell'Ente;
3) Mantenere un saldo potere di indirizzo e controllo in capo al Ministero di settore.
Da qui l'attribuzione all'amministrazione comunale del potere di nominare tre dei cinque membri del comitato di amministrazione degli enti pubblici (in alcuni casi tutt'oggi praticato).
Per quel che riguarda gli interventi a sostegno dell'attività cinematografica, possiamo notare uno Stato preoccupato di assicurare, attraverso misure protezionistiche, le condizioni per il decollo della nascente industria cinematografica nazionale, e dall'altro lato di assicurare che questa crescita avvenga nel rispetto degli indirizzi culturali, artistici e politici perseguiti dal regime.
Primo tra tutti l'istituto della PROGRAMMAZIONE OBBLIGATORIA, che consiste nell'imposizione agli esercenti di sale cinematografiche di riservare una certa percentuale delle giornate di proiezione a film.
Di produzione italiana. Non tutti i film italiani potevano tuttavia usufruire della programmazione obbligatoria, ma solo quelli che presentavano dei requisiti artistici, la cui valutazione spettava alla Commissione incaricata della revisione delle pellicole cinematografiche.
Al mancato rispetto degli obblighi di programmazione obbligatoria, poteva conseguire anche la chiusura temporanea della sala cinematografica, e, nei casi di recidiva anche la revoca della licenza.
Altra misura al cinema erano i premi alla produzione, che consistevano nel ristorno ai produttori di una percentuale degli incassi lordi realizzati dal film.
Infine, altri interventi per il cinema sono la c.d. tassa sul doppiaggio, cioè l'obbligo alle imprese estere di pagare una tassa per doppiare i film in italiano, e di eseguire in Italia il doppiaggio dei film che dovevano entrare nel circuito italiano, utilizzando strutture e personale italiano, così proteggendo il sistema economico italiano e scoraggiando i film.
straneri all ingresso nelcircuito italiano.Ancora sulle attività dirette dello Stato, possiamo ricordare in conclusione lacreazione di enti pubblici con compiti promozionali e formativi, quali l Istitutocinematografico educativo Luce.3 L ENTRATA in VIGORE della COSTITUZIONE: i RESIDUI POTERIdi INTERVENTO dell AUTORITA di P.S. ed i POTERI diAUTORIZZAZIONE del MINISTEROLe leggi che vanno dal 1945 al 1950 àbrogano il sistema delle provvidenzeeconomiche e del meccanismo di revisione del contenuto dei film, cosìcome stabiliti dalle leggi fasciste e legati a criteri di ordine politico, eriorganizzano l intervento di sostegno economico del cinema,recuperando l istituto della programmazione obbligatoria e e creando lastruttura amministrativa dell Ufficio centrale per la cinematografia (cuivenivano assegnate le funzioni prima spettanti al Ministero per la culturapopolare).Tuttavia i primi interventi legislativi non toccavano i poteri di polizia di p.s.relativi alla
disciplina degli spettacoli, né si può dire che a tutt oggi essisiano scomparsi. Al contrario sono rimasti in vigore, in alcuni casi proprio sulla dizione del T.U. del 1931, anche se interpretati diversamente dalla Corte Cost.: è rimasto in vigore l istituto della licenza per tener in luogo aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, licenza non tanto legata alla verifica dei luoghi, ma quanto più verso la verifica delle situazioni di pericolo per l ordine, la sicurezza e la moralità pubblica. Tale potere è stato poi delegato dallo Stato alle Regioni, e da queste ai Comuni, nell ambito della loro competenza in materia di polizia locale. Infine, sono rimasti in vigore i poteri di polizia dello spettacolo, quelli cioè che si svolgo durante lo svolgimento della manifestazione, sia pure in una dizione parzialmente diversa da quella del T.U. del 1931. Rimane così la facoltà degli agenti di p.s. di accedere in qualunque
momento nei locali destinati all'esercizio della manifestazione, al fine di vigilare <LA RIFORMA DELLA CENSURA PREVENTIVA SULLE OPERE
La censura viene riformata con la legge 161 del 1962 (successivamente modificata nel 1995 e 1998). Tuttavia va sottolineato come il permanere della censura renda bene l'idea che la materia del cinema e teatro necessiti di interventi censori: la giustificazione costituzionale è stata trovata nell'ultimo comma dell'art. 21 Cost., dove si afferma che la legge stabilisce provvedimenti adeguati non solo a reprimere, ma anche a prevenire le eventuali violazioni. Resta il fatto che l'art. 21
è riferito a tutti i mezzi di comunicazione, mentre la censura preventiva è stata applicata solo al mezzo del cinema teatro. Comunque, i punti cardine della riforma del 1962 sono: