Storia del diritto medievale e moderno
Nel Medioevo si pongono le basi della scienza giuridica moderna. Il diritto acquisisce identità propria.
Periodizzazione storica
- III - X sec.: Alto Medioevo
- XI - XV sec.: Basso Medioevo
- XVI - 1789: Età moderna
- 1789 - oggi: Età contemporanea
Periodo tardo-imperiale
Impero
L'impero è diviso in due parti, con due imperatori. Difficile rapporto con la Chiesa. L’impero mostra i tratti evidenti dell’assolutismo: l’imperatore è legibus solutus (sciolto dalle leggi); è lui che le produce, ma non è detto che debba rispettarle.
Le fonti di produzione del diritto, in questo periodo, si erano ridotte a due:
- Leges: Ius Novum: leggi imperiali (prodotte dalla volontà dell’imperatore); costituzioni imperiali;
- Iura: Ius Vetus: sapienza giuridica; espressione dottrinale o giurisprudenziale; prodotto del dibattito dottrinale; attività interpretativa dei giuristi.
Si trattava di due diversi modi di essere del diritto. Lo Ius Novum non sostituisce lo Ius Vetus, ma lo affianca e lo integra. Esigenza di raccogliere tutte le norme; idea di Teodosio II, imperatore d’oriente.
429 - Teodosio II nomina una commissione per dare vita a due codici (Codex: raccolta di norme). In uno vuole raccogliere solo leges (costituzioni imperiali), vigenti e non vigenti. Nell’altro solo le leges vigenti integrate dagli iura. In questo modo gli iura diventano vere e proprie leggi. 435 - Il progetto fallisce per la difficoltà data dagli iura: era difficile raccogliere tutto il vasto insieme delle opinioni dei giuristi. Teodosio ridimensiona il progetto escludendo il secondo codice. Giustiniano riprenderà l’idea di Teodosio.
Teodosio, abbandonata l’idea di una raccolta di diritto vigente, emanerà con Valentiniano un provvedimento (Legge delle citazioni), che stabilisce che solo alcuni autori potranno essere citati nelle aule di tribunale come parere avente valore legale; cinque giuristi: Papiniano, Ulpiano, Paolo, Gaio, Modestino. Se le opinioni dei giuristi fossero risultate discordi, avrebbe prevalso quella di Papiniano. 438 - Il codice teodosiano ridotto vede la luce in oriente. Valentiniano lo estende anche all’occidente.
527 - Giustiniano, imperatore d’oriente molto colto, viene chiamato al trono dallo zio; concentrazione del potere nelle sue mani; aveva tre ambiziosissimi progetti:
- Cercare di ripristinare una sorta di ortodossia religiosa; combattere l’eresia; esercitare maggiore controllo sulla chiesa;
- Riconquistare l’Italia caduta in mano ai barbari;
- Opera legislativa.
L’opera di Giustiniano rappresenterà la base del diritto fino alla rivoluzione francese. Giustiniano nomina una commissione, con a capo Triboniano, giurista avente compito di emanare leggi, formata da nove giuristi.
529 - Prima opera, simile a quella di Teodosio; vede la luce il Codex, che raccoglie le leges da Costantino a lui.
532 - Nuova edizione del Codex, diviso per argomento, in dodici libri.
533 - Emanazione dei Digesta, che raccolgono gli iura; selezione degli iura; opera immensa divisa per argomento in 50 libri contenenti circa 40000 frammenti; si tratta di diritto vigente che trova applicazione al pari delle leges. La commissione dà vita alle Institutiones: manuale di spiegazione delle leggi destinato alle scuole. Giustiniano vuole che le Institutiones diventino leggi.
Giustiniano riforma la scuola sulla base della sua compilazione; diritto studiato in 5 anni: i primi due anni si studiano le Istituzioni, i secondi due i Digesti, l’ultimo anno il Codice. Emanazione delle Novellae: legge nuova; raccolta di leges imperiali di Giustiniano dal 532 al 565. Questa grande opera prende il nome di Compilazione Giustinianea e nel medioevo porrà le basi del Corpus Iuris Civili.
Giustiniano aveva dato facoltà ai giuristi della commissione di alterare il testo per adattarlo alla nuova realtà: interpolazione. Quando Giustiniano emana la Compilazione dà due indicazioni:
- Possibilità che queste leggi possano essere interpretate; l’interpretazione dottrinale, tuttavia, viene molto limitata, praticamente vietata; è consentita solo un’interpretazione letterale (spiegazione di singoli vocaboli o riassunti), che non forzi il significato della legge, sostituendo alla legge il parere dei giuristi. L’interpretazione giudiziale (fatta dai giudici) non è vietata; se i giudici ritengono una legge oscura, poco chiara, hanno la facoltà di rivolgersi all’imperatore, che è fonte di diritto (interpretazione autentica); se gli altri criteri interpretativi non funzionano, ci si rivolge, quindi, all’imperatore, ma, in questo modo, la sua interpretazione assume valore generale, valida, quindi, in ogni occasione.
- Giustiniano ordina che la sua compilazione sia esclusiva; si sostituisce totalmente alle precedenti fonti di diritto.
544 - Giustiniano estende con un provvedimento, la Pragmatica Sanctio, la sua compilazione all’Italia. Il codice teodosiano era attecchito nell’impero occidentale, perché i barbari permisero alle popolazioni occupate di mantenere il proprio diritto. La compilazione giustinianea solo in Italia sostituisce il vecchio codice. 568 - L’Italia torna al vecchio codice teodosiano, dopo essere stati invasi da un’altra popolazione barbara, ma il diritto giustinianeo aveva lasciato una traccia che porterà l’Italia a riscoprirlo in futuro.
Chiesa
Il cristianesimo inizia ad entrare in contrasto con il pensiero politico dell’impero; non preoccupava il fattore spirituale, ma l’incidenza che i valori religiosi avevano, in contrasto con i principi politici (schiavitù, guerra). L’ultimo grande persecutore fu Galerio, imperatore d’oriente.
311 - Galerio emana un editto in cui tollera la religione cristiana; da allora i cristiani cessarono di essere perseguitati. 313 - Costantino emana l’editto di Milano; testimonianze confuse; è strano che ci siano poche tracce di un editto così importante: potrebbe essere stato emanato sulla base dell’editto di Galerio; la religione cristiana diventa lecita e consente ai cristiani determinati benefici. I cristiani avvertono la necessità di darsi un’organizzazione; necessità di darsi un diritto e una struttura. Costantino concede che alle singole chiese sia possibile lasciare dei beni. Nel loro insieme le chiese formano una universalitas, una sorta di persona giuridica, collettività dove l’individualità di ciascuno si perde nell’universalità della Chiesa. La chiesa inizia a costruire il proprio patrimonio.
Era possibile che ci fossero due parti in contrasto che si rivolgessero al vescovo per decidere della controversia; se le parti erano d’accordo e acconsentivano a ciò, la sentenza del vescovo assumeva valore civile. Se si trattava di una questione ecclesiastica la giurisdizione (competenza) del vescovo era esclusiva. In questo modo la Chiesa acquista una giurisdizione propria. Concetto di Privilegium Fori: due competenze, due giurisdizioni, due tribunali. La chiesa nasce all’interno dell’impero, poi si organizza prendendo spunto dalla struttura gerarchica imperiale; alla fine la chiesa cerca di essere distinta e autonoma dall’impero.
380 - Teodosio I conclude l’iter della chiesa. Il cristianesimo diviene l’unica religione consentita all’interno dello stato; è esclusiva; la religione di stato è il cattolicesimo: la religione che si pratica secondo i dogmi nati a Roma e ad Alessandria. Tutte le altre religioni sono da perseguitare. Ogni città ha un vescovo; matrimonio mistico tra vescovo e città: il vescovo non può cambiare città senza espressa autorizzazione. Il vescovo è l’unico punto di riferimento, dà consigli che si ripercuotono sulla vita civile di tutti i giorni (usura, divorzio). Il vescovo è l’unica guida perché l’unico punto di riferimento è la religione. Tutte le questioni, inoltre, possono avere rilevanza spirituale, quindi, quasi tutte le questioni possono essere sottoposte al giudizio del vescovo. Per i laici il parere del vescovo acquista valore di sentenza se le parti acconsentono. Gli ecclesiastici sono sottratti al giudizio dei tribunali civili; la giurisdizione ecclesiastica, in questo caso, è esclusiva. Gli ecclesiastici non sono sottoposti al giudizio dei magistrati civili; se, però, il tribunale ecclesiastico avesse deciso per la pena di morte, l’esecuzione sarebbe stata rimandata al tribunale civile, perché la chiesa non poteva uccidere.
Leone Magno, vescovo di Roma, cerca una fonte per istituire una gerarchia. Tutti i vescovi hanno pari dignità e potere, ma il vescovo di Roma, discendendo da S. Pietro, per l’antichità della sede, ha un ruolo preminente su tutti. In occidente ciò viene accolto, in oriente no. Il vescovo di Roma diviene Pontefice Massimo. Leone Magno getta le basi della gerarchia: pontefice, metropoliti (cardinali), vescovi, clero, professanti. In oriente il vescovo di Roma non è riconosciuto come capo della cristianità e iniziano a dividersi le strade della chiesa.
Il diritto ecclesiastico ha due fonti:
- Concilii
- Decretali pontificei
I concili erano riunioni di vescovi, generali se vi partecipavano tutti i vescovi oppure locali, servivano a produrre le norme della chiesa (Canoni Conciliari). 325 - Concilio di Nicea per stabilire la natura umana o divina di Cristo. Si decide che partecipa ad entrambe. Arianesimo: corrente cristiana che crede che Cristo ha solo natura umana. Donatismo: corrente che pensa che Cristo ha solo natura divina e solo gli eletti e i predestinati possono partecipare al regno dei cieli. La chiesa deve combattere le correnti opposte accusandole di eresia (affermazione contraria ai dogmi della chiesa).
Le decretali pontifice erano lettere inviate dal pontefice ai vescovi in risposta a domande sottopostegli da questi. In questo modo il papa crea un nuovo diritto, esprimendo la sua volontà.
Rapporti con l’impero
La chiesa intraprende un cammino di autonomia che la porterà ad uno scontro feroce con l’impero. Solo alla chiesa deve competere il compito di essere guida spirituale. L’imperatore deve rispettare il diritto divino, in quanto cristiano. L’episodio di S. Ambrogio pone per la prima volta un limite al potere imperiale. Ambrogio vuole che l’impero sia il braccio della chiesa, vuole cristianizzare l’impero. Con questo non vuole affermare che la chiesa è superiore all’impero (Ierocrazia). Egli guarda l’impero come pari, ma che deve rispettare i valori cristiani (Teocrazia).
494 - Gelasio I, papa, scrive una lettera all’imperatore d’oriente sostenendo che la chiesa e l’impero sono entità distinte. Chiesa: auctoritas; guida spirituale dell’impero. Impero: potestas; guida temporale dell’impero. La chiesa deve garantire la felicità eterna, l’impero quella attuale. Si tratta di due autorità distinte, autonome, ma pari per dignità.
Alto Medioevo e le popolazioni barbariche
Astrazione mentale degli umanisti; non esiste una data precisa d’inizio, di solito la si fa corrispondere con l’ingresso nei confini dell’impero romano d’occidente delle popolazioni barbariche e il conseguente crollo dell’impero. Le civiltà barbariche, molto bellicose, erano un flagello per l’impero: si trattava di incursioni frequenti per soddisfare l’esigenza di una sopravvivenza adeguata; non avevano, quindi, un disegno politico.
L’impero, stanco di queste incursioni, decide di stipulare un patto con le popolazioni barbariche: i barbari avrebbero rinunciato a queste incursioni e in cambio l’impero si sarebbe impegnato a versare periodicamente un tributo. L’impero romano era molto vasto e la popolazione sentiva debolmente l’appartenenza alla nazione; per questo motivo l’esercito era molto ridotto e demotivato. Per porre rimedio a ciò si assoldarono alcune popolazioni barbare per entrare a far parte dell’esercito romano (milites federati); si trattava di veri e propri mercenari. L’impero, tuttavia, sottovalutando la pericolosità di questi popoli, spesso non mantenne i patti o non pagò i mercenari. I barbari, comprendendo di essere sfruttati, decidono di prendersi ciò che era stato loro promesso; non si accontentano più di fare incursioni sporadiche, ma decidono di conquistare le terre dell’impero. In questo modo i barbari da nomadi diventano sedentari.
400-500: affermazione stabile delle popolazioni barbare; l’impero crolla sotto i colpi di queste popolazioni. In Italia arrivano gli ostrogoti; i visigoti si stanziarono nel sud della Francia e in Spagna (saranno scacciati dai franchi, che occuperanno l’intera Francia); i burgundi tra Ginevra e Lione (anche loro poi scacciati dai franchi); i vandali in Spagna, poi in Africa; gli angli e i sassoni in Gran Bretagna; i longobardi in Italia.
Il periodo delle invasioni barbariche può essere diviso in due tempi:
- I regni romano-barbarici (I generazione): regni costituiti, ad esempio, dai visigoti o dai burgundi, dove l’intento non è quello di uno scontro, ma il tentativo di un incontro, di una fusione; queste popolazioni cercano di assimilare la civiltà e il diritto dei romani.
- I regni barbarici (II generazione): regni costituiti, ad esempio, dai longobardi; danno vita ad un regno e ad un diritto in cui si esprime il livello di civiltà e cultura del mondo barbarico.
La cellula sociale e militare di queste popolazioni era la famiglia (fara): forte unione parentale. A capo c’era il Dux (comandante militare), che comandava le truppe e l’esercito, e, in tempo di pace, era guida politica. Successivamente cercheranno un’evoluzione per trasformarsi in regni con strutture gerarchiche, stabilità territoriale e una forma di diritto.
Longobardi
568: dalla pannonia (Romania), partono i longobardi, decisi a darsi un regno; comandati da Alboino, arrivano a Civitale del Friuli, impiegandoci circa un anno; conquistano la Lombardia e parte del Veneto; decidono di conquistare il resto dell’Italia, ma non riescono a portare interamente a termine il progetto; tuttavia creano un regno che attraversa l’Italia intera. Il loro scopo era quello di strappare l’Italia di mano all’impero e creare un regno barbarico. Ciò pose fine all’unità politica e amministrativa dell’Italia che, solo nel 1860, riuscì a riunificarsi.
Prima di riuscire a darsi un’organizzazione, i longobardi vissero in uno stato di semianarchia. Nessuna esperienza è più lontana dal diritto romano quanto quella del diritto longobardo. Il diritto longobardo è consuetudinario, in buona parte trasmesso oralmente. Il loro diritto non trova la propria fonte nella legge, ma si afferma per prassi costante; si tratta di consuetudini alle quali si attribuisce carattere obbligatorio. Fino al 643 viene tramandato oralmente, affidato alla memoria dei saggi.
643: il diciassettesimo re dei longobardi, Rotari, decide di mettere per iscritto il diritto longobardo. Perché? I longobardi erano numericamente e culturalmente inferiori rispetto alle popolazioni conquistate; si trovavano davanti ad un colosso: il contatto con la civiltà romana avrebbe fatto sparire il senso di identità del popolo longobardo, il diritto longobardo sarebbe stato sostituito da quello romano. Rotari vuole, dunque, richiamare il suo popolo ad un senso di appartenenza ad una stirpe. In questo periodo Rotari sta per partire alla conquista della Liguria e decide di spronare il popolo facendo in modo che si sentisse compatto.
La legislazione a cui Rotari dà vita è la fissazione per iscritto delle consuetudini longobarde: il diritto è per buona parte ancora consuetudinario. Editto di Rotari: niente a che fare con gli editti romani; legge del re, costituzione regia. Rotari mostra di avere anche una raffinata tecnica legislativa. Dopo un secolo dall’insediamento nel territorio, scrive delle norme tratte dal diritto romano ed alle altre legislazioni barbariche (lex romana visigotorum, leggi dei bavari, dei franchi); coglie il meglio dalle altre legislazioni e colma le lacune presenti nel diritto longobardo. L’editto è scritto in latino; perché? Si tratta di una sfida culturale: anche lui vuole dare al suo popolo un diritto grande tanto quello romano; usa, per fare ciò, il linguaggio giuridico per eccellenza; lingua più adatta per dare veste formale al diritto; inoltre affida la redazione a uomini di cultura, gli ecclesiastici, che parlavano latino.
A chi era rivolto l’editto di Rotari? Chi erano i destinatari di questa norma? L’editto di Rotari è obbligatorio solo per i longobardi. Le altre popolazioni stanziate sul territorio italiano continuano a seguire il proprio diritto. I longobardi applicano il principio di personalità del diritto, opposto al nostro principio di territorialità. Solo i longobardi, tra i popoli barbarici, applicheranno in maniera rigorosa il principio di personalità (che fiorirà nel periodo del Sacro Romano Impero). Non c’è volontà di confronto e di fusione tra le nazionalità; l’editto separa e divide. I longobardi saranno costretti a abbandonarlo parzialmente, quando i longobardi inizieranno ad avere rapporti con le popolazioni occupate.
L’editto è formato da 388 capitoletti (articoli); è occupato per buona parte dal diritto penale (norme attraverso le quali lo stato individua i comportamenti da considerare illeciti e che meritano una sanzione).
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