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ALTO MEDIOEVO

LE POPOLAZIONI BARBARICHE

Astrazione mentale degli umanisti; non esiste una data precisa d’inizio, di

solito la si fa corrispondere con l’ingresso nei confini dell’impero romano

d’occidente delle popolazioni barbariche e il conseguente crollo dell’impero.

Le civiltà barbariche, molto bellicose, erano un flagello per l’impero: si trattava

di incursioni frequenti per soddisfare l’esigenza di una sopravvivenza

adeguata; non avevano, quindi, un disegno politico.

L’impero, stanco di queste incursioni, decide di stipulare un patto con le

popolazioni barbariche: i barbari avrebbero rinunciato a queste incursioni e in

cambio l’impero si sarebbe impegnato a versare periodicamente un tributo.

L’impero romano era molto vasto e la popolazione sentiva debolmente

l’appartenenza alla nazione; per questo motivo l’esercito era molto ridotto e

demotivato. Per porre rimedio a ciò si assoldarono alcune popolazioni

barbare per entrare a far parte dell’esercito romano (milites federati); si

trattava di veri e propri mercenari. 5

L’impero, tuttavia, sottovalutando la pericolosità di questi popoli, spesso non

mantenne i patti o non pagò i mercenari.

I barbari, comprendendo di essere sfruttati, decidono di prendersi ciò che era

stato loro promesso; non si accontentano più di fare incursioni sporadiche,

ma decidono di conquistare le terre dell’impero. In questo modo i barbari da

nomadi diventano sedentari.

400-500: affermazione stabile delle popolazioni barbare; l’impero crolla sotto i

colpi di queste popolazioni. In Italia arrivano gli ostrogoti; i visigoti si

stanziano nel sud della Francia e in Spagna (saranno scacciati dai franchi,

che occuperanno l’intera Francia); i burgundi tra Ginevra e Lione (anche loro

poi scacciati dai franchi); i vandali in Spagna, poi in Africa; gli angli e i sassoni

in Gran Bretagna; i longobardi in Italia.

Il periodo delle invasioni barbariche può essere diviso in due tempi:

• I regni romano-barbarici (I generazione): regni costituiti, ad esempio, dai

visigoti o dai burgundi, dove l’intento non è quello di uno scontro, ma il

tentativo di un incontro, di una fusione; queste popolazioni cercano di

assimilare la civiltà e il diritto dei romani.

• I regni barbarici (II generazione): regni costituiti, ad esempio, dai

longobardi; danno vita ad un regno e ad un diritto in cui si esprime il livello

di civiltà e cultura del mondo barbarico.

La cellula sociale e militare di queste popolazioni era la famiglia (fara): forte

unione parentale. A capo c’era il Dux (comandante militare), che comandava

le truppe e l’esercito, e, in tempo di pace, era guida politica.

Successivamente cercheranno un’evoluzione per trasformarsi in regni con

strutture gerarchiche, stabilità territoriale e una forma di diritto.

LONGOBARDI

568:dalla pannonia (Romania), partono i longobardi, decisi a darsi un regno;

comandati da Alboino, arrivano a Civitale del Friuli, impiegandoci circa un

anno; conquistano la Lombardia e parte del Veneto; decidono di conquistare

il resto dell’Italia, ma non riescono a portare interamente a termine il progetto;

tuttavia creano un regno che attraversa l’Italia intera.

Il loro scopo era quello di strappare l’Italia di mano all’impero e creare un

regno barbarico.

Ciò pose fine all’unità politica e amministrativa dell’Italia che, solo nel 1860,

riuscì a riunificarsi.

Prima di riuscire a darsi un’organizzazione, i longobardi vissero in uno stato

di semianarchia.

Nessuna esperienza è più lontana dal diritto romano quanto quella del diritto

longobardo. 6

Il diritto longobardo è consuetudinario, in buona parte trasmesso oralmente.

Il loro diritto non trova la propria fonte nella legge, ma si afferma per prassi

costante; si tratta di consuetudini alle quali si attribuisce carattere

obbligatorio. Fino al 643 viene tramandato oralmente, affidato alla memoria

dei saggi.

643: il diciassettesimo re dei longobardi, Rotari, decide di mettere per iscritto

il diritto longobardo.

Perché? I longobardi erano numericamente e culturalmente inferiori rispetto

alle popolazioni conquistate; si trovavano davanti ad un colosso: il contatto

con la civiltà romana avrebbe fatto sparire il senso di identità del popolo

longobardo, il diritto longobardo sarebbe stato sostituito da quello romano.

Rotari vuole, dunque, richiamare il suo popolo ad un senso di appartenenza

ad una stirpe.

In questo periodo Rotari sta per partire alla conquista della Liguria e decide di

spronare il popolo facendo in modo che si sentisse compatto.

La legislazione a cui Rotari dà vita è la fissazione per iscritto delle

consuetudini longobarde: il diritto è per buona parte ancora consuetudinario.

Editto di Rotari:niente a che fare con gli editti romani; legge del re,

costituzione regia.

Rotari mostra di avere anche una raffinata tecnica legislativa. Dopo un secolo

dall’insediamento nel territorio, scrive delle norme tratte dal diritto romano e

dalle altre legislazioni barbariche (lex romana visigotorum, leggi dei bavari,

dei franchi…); coglie il meglio dalle altre legislazioni e colma le lacune

presenti nel diritto longobardo.

L’editto è scritto in latino; perché? Si tratta di una sfida culturale: anche lui

vuole dare al suo popolo un diritto grande tanto quello romano; usa, per fare

ciò, il linguaggio giuridico per eccellenza; lingua più adatta per dare veste

formale al diritto; inoltre affida la redazione a uomini di cultura, gli

ecclesiastici, che parlavano latino.

A chi era rivolto l’editto di Rotari? Chi erano i destinatari di questa norma?

L’editto di Rotari è obbligatorio solo per i longobardi. Le altre popolazioni

stanziate sul territorio italiano continuano a seguire il proprio diritto. I

longobardi applicano il principio di personalità del diritto, opposto al nostro

principio di territorialità.

Solo i longobardi, tra i popoli barbarici, applicheranno in maniera rigorosa il

principio di personalità (che fiorirà nel periodo del Sacro Romano Impero).

Non c’è volontà di confronto e di fusione tra le nazionalità; l’editto separa e

divide. I longobardi saranno costretti a d abbandonarlo parzialmente, quando

i longobardi inizieranno ad avere rapporti con le popolazioni occupate.

L’editto è formato da 388 capitoletti (articoli); è occupato per buona parte dal

diritto penale (norme attraverso le quali lo stato individua i comportamenti da

considerare illeciti e che meritano una sanzione); l’editto di Rotari si apre con

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i reati politici, a dimostrare che ogni atto contro il re avrebbe ricevuto la

massima sanzione.

Distinzione tra persona fisica e persona giuridica, tra capacità di agire e

capacità giuridica.

Il concetto di persona giuridica, intesa come persona destinataria di diritti e

doveri, era inconcepibile.

Per quanto riguarda la persona fisica, i longobardi non sapevano riconoscere

diritti (tutela al nascituro) prima della nascita. Nel caso di aborto procurato ad

una donna contro la sua volontà, si risarciva alla donna il suo prezzo più

qualcosa in più per l’essere che portava in grembo, visto come propagine

della donna, senza, quindi, diritti propri.

Capacità di agire: fino a Rotari non vi è un momento esatto in cui la si

acquista; si considerava il momento in cui il soggetto era abile alle armi,

quindi pronto per l’attività bellica. Rotari supera questa idea e fissa la

capacità di agire ai 12 anni; Liutprando la porta a 18 anni. Gli uomini

posseggono capacità di agire solo se soggetti fisicamente validi, utili, cioè,

all’attività bellica. Le donne non hanno capacità di agire; hanno, però capacità

giuridica, quindi possono essere destinatarie di patrimoni. L’uccisione di una

donna costa a chi la pratica il massimo della pena pecuniaria, perché si priva

di vita quel soggetto che deve garantire futuri guerrieri, si impedisce la

procreazione.

La donna

La donna longobarda era soggetta al potere maschile per tutta la vita. Il

potere a cui è soggetta prende il nome di mundio, e sopperisce alla sua

incapacità di agire. Si tratta di un potere a contenuto patrimoniale, infatti lo si

poteva vendere ed acquistare.

Fino a Rotari il padre della donna poteva decidere se e a chi darla in sposa

(anche prima dei 12 anni). Rotari e Liutprando cercheranno di limitare questo

potere.

Il matrimonio consisteva in un contratto di compravendita tra il padre della

donna e il futuro marito, con il quale si stabilivano gli apporti matrimoniali

delle parti. Dopo che gli accordi erano andati a buon fine si formalizzava il

matrimonio con una atto di traditio.

La sposa veniva assoggettata ad un potere di carattere disciplinare del

marito; la donna che uccideva o complottava di uccidere il marito veniva

condannata a morte. Ciò, infatti, era quasi equiparato ad un reato politico: la

base del mondo longobardo era la famiglia e la donna che commetteva

adulterio attentava all’integrità della stirpe, corrompendo il nucleo familiare e

quindi la struttura dello stato stesso.

La donna non poteva mai svincolarsi dal mundio; chi esercitava questo

potere su di lei era chiamato mundo aldo (aldo: uomo libero). Nella famiglia

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d’origine mundo aldo è il padre; questo mundio passa poi al fratello maschio

maggiore.

Quando la donna si sposava, avendo il mundio carattere solo patrimoniale,

questo non passava automaticamente nelle mani del marito; egli poteva

decidere di comprarlo. Se il marito non acquistava il mundio e la donna

avesse voluto compere un atto giuridico, essa si sarebbe dovuta rivolgere al

padre. Se il marito acquistava il mundio e la sposa restava vedova, il mundio

passava al figlio, anche se minorenne; se la dona non aveva nessun parente

maschio il mundio era del re.

Arrivati in Italia i longobardi incontrano le donne romane, che potevano

addirittura diventare sui iuris. Le donne longobarde si accorgono di ciò e

inizia un processo di fusione del popolo longobardo con quello romano e il

suo diritto.

Per tenere vivo lo spirito longobardo Rotari emana una legge contenente

un’affermazione categorica: ”Non esiste una donna selpmunda (non soggetta

al mundio)”.

Il padre consegnava alla figlia il faderfio (corrispondente alla dote romana),

con un atto di liberalità e di generosità; all’inizio si trattava di cose mobili, poi

acquisirà importanza e potrà comprendere anche immobili; era una sorta di

successione anticipata: la donna esauriva le proprie pretese economiche nei

confro

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A.A. 2014-2015
53 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stey2j di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Sciumè Alberto.