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Storia del diritto europeo

Prova intermedia e seminari

Prova intermedia 14 Novembre + seminari (dicembre-gennaio) di approfondimento facoltativo. Testi: Paduaschioppa, La storia del diritto in Europa 2007 (fino a 283, da 329 a 387), 2016 (fino a 303, da 350 a 409) + parte speciale “Silente Theology in munere alieno”.

Trattato di Lisbona

Preambolo: L’Europa come istituzione “la carta è ispirata alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto”. Si parla appunto di eredità culturali, cioè valori che ci sono stati trasmessi, che abbiamo ricevuto ereditato, da queste si sono sviluppati i diritti inviolabili e inalienabili. I diritti hanno un ruolo centrale perché questi stessi sono il prodotto dell’eredità.

L'evoluzione dell'Europa

L’altro tema importante è l’Europa, nella sua evoluzione è considerato un fenomeno culturale come sintesi di elementi culturali germanici, classici e prevalentemente romani, si fondono le culture da cui non può essere disgiunto il cristianesimo e nel loro insieme, tutte le tradizioni hanno contribuito (+ quello britannico) alla sua formazione. È tutto orientato nelle masse attraverso la fede cristiana. Non è un’entità geografica, ma un prodotto della storia: il diritto è qualcosa di incarnato nella storia e nella società; noi poniamo sempre in essere azioni di natura giuridica ogni volta che facciamo qualcosa.

Civiltà giuridica romana e germanica

Ad esempio, la civiltà giuridica romana ha trasmesso nei secoli attraverso il medioevo e l’età moderna le fonti che sono state oggetto di interpretazioni e che hanno caratterizzato la storia della civiltà giuridica occidentale. Caduta Impero Romano d’occidente: diviso in due parti, orientale Costantinopoli (Istanbul), occidentale con Roma 476 d.C., si rompe l’unità della parte occidentale, ma non molti decenni dopo 529-534 Giustiniano Imperatore d’Oriente fa un’operazione: decide che è opportuno avere una compilazione di testi normativi da utilizzare e trasmettere alle successive generazioni: Il Corpus Iuris Civilis: per civile s’intende il governo nella sua interezza della comunità sottoposta all’impero, leggi che riguardano tutti.

Il Corpus Iuris Civilis

Esso aveva valore nell’Impero Romano d’oriente e verrà promulgato nel 554 in Italia alla riconquista a seguito dell’invasione delle popolazioni germaniche ma durerà solo fino al 568 quando scendono i longobardi e il territorio si frantuma in zone di influenza longobarda e bizantina. Questa collezione sparisce e riapparirà alla metà dell’XI secolo, fino a diventare il testo normativo di tutta l’Europa.

Differenze tra mondo romano e germanico

Le popolazioni italiane continuarono a vivere con la legislazione trasmessa vocalmente ma le popolazioni germaniche avevano un diritto diverso. Come fanno a convivere due popolazioni che vivono di leggi diverse? Nello stesso territorio ci sono i romani e i germanici (i longobardi staranno in Italia per due secoli). Vivono secondo il principio di diritto germanico per cui ogni popolo vive secondo le sue leggi. Ma la convivenza dei due popoli fa sì che diventino uno solo e quindi bisogna trovare delle regole condivise.

Dall’altro lato le popolazioni germaniche (barbari, che non erano in grado di capire, secondo i greci, bellicosi) hanno tradizioni giuridiche completamente diverse: concepiscono le relazioni tra uomini in maniera diversa, come il raggiungimento della maggiore età (da una parte 25 anni, quando adatto all’utilizzo delle armi); dote maritale e dote della moglie per i germanici, per i romani il potere delle donne si rimandava dal padre al marito. Per quanto riguarda la territorialità del diritto, i germanici conservano quella che è la personalità del diritto, per i romani vi sono codici per territorio.

Il diritto consuetudinario

Nella storia giuridica del nostro paese hanno un rilievo non secondario le piccole/grandi realtà comunali. Nel medioevo si sente la necessità di darsi delle regole condivise: gli statuti comunali (che sono diversi da quelli di oggi) che contenevano il diritto pubblico, privato e processuale. Molti statuti comunali (di allora) italiani sono influenzati dal diritto germanico e parallelamente dal diritto romano, i due mondi si sono intersecati. Applichiamo il diritto romano o germanico? È lì che nasce la consuetudine: qualcosa che viene dal basso, da una creazione propria delle popolazioni, delle regole che dobbiamo darci per vivere. Da qui nascono gli istituti consuetudinari, si cominciano a individuare regole condivise.

Il cristianesimo e il diritto

A questi due elementi germanico e romanico, si aggiunge il cristianesimo. All’inizio il cristianesimo è una religione perseguitata. Poi diventa collegium licitum, diventa una religione lecita. Il cristianesimo permea la vita delle popolazioni europee grazie alle scritture, alle riflessioni dei padri della chiesa, agli interventi dei papi e dei concili ecumenici, alla conservazione e trasmissione del sapere attraverso le fondazioni monastiche. Sono i monasteri e il monachesimo benedettino che trasmettono il sapere antico dopo il crollo dell’impero. I manoscritti copiati a mano iniziano a circolare grazie ai monasteri in tutta Europa.

L'Europa e Carlo Magno

Verso il 400 inizieranno i problemi delle relazioni tra Roma e Costantinopoli. Politicamente non possiamo ancora parlare di Europa, inizia a prendere forma nell’800 quando verrà incoronato Carlo Magno da Papa Leone III nella notte di Natale. Il papa diventa così anche il tramite dell’imperatore. Questo cambia la storia perché ci fu la sua conquista dei popoli germanici, barbari burgundi, mettendo insieme quello che diventerà il Sacro Romano Impero, rinnovando il vecchio Impero Romano che crollò introducendo il carattere sacro, ma si trova davanti alla diversità consuetudinaria e giuridica dei popoli germanici. Si entra in quella che viene chiamata età feudale.

Riscoperta del diritto romano

Si riscopre il diritto romano, nel 1100 si riscopre l’Europa caratterizzata prima da un’economia con Curtis Regia, castelli e villaggi intorno senza grande economia e aumento demografico, cambia tutto. C’è una rinascita delle relazioni fra i vari popoli, si circola di più con fiere e mercati soprattutto nel nord Europa, iniziano i grandi movimenti di pellegrinaggio, i popoli entrano in contatto tra loro. Riemerge come già accennato il diritto romano giustinianeo: diritto raffinato più delle consuetudini fin ora utilizzate, si parlò del rinascimento del XII secolo, si moltiplicano i monasteri, diocesi come luoghi di cultura.

Monachesimo e studi giuridici

Monachesimo: rete di trasmissione tra i monasteri mentre l’episcopio dà la necessità di fare scuola di imparare a leggere e scrivere. Vengono fuori altre necessità: studio del Diritto Romano Giustinianeo. Nel 1158 Federico Barbarossa emana una costituzione sulle garanzie per i professori universitari e studenti che arrivavano da ogni parte del mondo per imparare quel tipo di diritto. Questa costituzione è importante perché vi sono norme di protezione e tutele che inizialmente non esistevano. È sotto la tutela dell’imperatore “chi si muove per amore dello studio”.

Le grandi scuole di diritto

Una grande scuola di diritto, di Bologna si contrappone a quella di Parigi teologica, le due città caratterizzano due realtà che sono cardine dell’impero. Nelle aule universitarie si studia e si approfondiscono le questioni, si cambia e si rinnova, dove il mondo prende nuove direzioni. Si creano le città, nuove arti e nuovi mestieri: nascita dei comuni medievali e le loro corporazioni che hanno avuto un ruolo importante nella trasmissione delle competenze artigianali e nello sviluppo dell’economia locale. Mercante figura centrale, nasce la strada francigena: attraversata da chi si muove per attività commerciali, pellegrinaggio, studio.

Il diritto canonico

A tutto questo fa corona la rinascita degli studi del diritto della chiesa, mentre da un lato abbiamo la riscoperta del diritto romano di Giustiniano, d’altra parte, si sente la necessità di avere un diritto nella chiesa, canonico (regola della chiesa), però a grande differenza è che il diritto canonico non ha una collezione ufficiale a differenza di quello romano, non vi è un testo di riferimento. Vi è un monaco di Bologna che ha messo insieme delle norme e principi per dare delle risposte nella vita quotidiana: Decreto di Graziano. La legge non può far commettere peccato, in caso contrario è illegittima. Il peccato è uguale al reato. Oggi la legge è laica, perciò un peccato non è considerato tale dal diritto dello stato.

L'età moderna e la Riforma Luterana

Con l’età moderna il mondo cambia, perché ci si pongono una serie di problemi come la geografia politica europea, nascono gli stati nazionali, l’impero con la Spagna, Francia, sono diventate potenze assolute, l’Italia divisa, ma inizia una forma di declino del paese. Grosso cambiamento avviene negli anni 20 quando prende piede la Riforma Luterana, cambiamento epocale, all’unità politica del continente europeo si aggiunge una nuova forma, vi è la fine dell’unità religiosa del continente europeo portando sempre più conflitti. Legge sussidiaria del diritto giustinianeo, Ratio Scripta detto dagli inglesi. Tesi a Guttenberg di Lutero, verrà scomunicato, qualche anno dopo farà un rogo della bolla della scomunica e del Corpus Ius Canonici. Nasce anche la Scuola di Salamanca in cui si affronta il problema delle relazioni internazionali, si affronta il tema della guerra giusta, valutazione morale della guerra, vi è una giusta causa? Sempre negata.

Da un lato nascono gli stati nazionali con un proprio corpus normativo, dall’altro lato nasce il diritto internazionale perché non vi è più la possibilità di rivolgersi al papa o all’imperatore per risolvere i conflitti. Non ci sono più potestà universali se non il diritto internazionale. 1804: creazione dei testi normativi, codici di Napoleone con regole alle quali ispirarsi.

Fonti del diritto

I tre tipi di fonti che generano il diritto secondo la letteratura, sono: legislazione, dottrina e prassi, vale per lo studio di tutto gli ordinamenti giuridici anche in ordine alla storia. Vi è la riflessione dei giuristi di coloro che per formazione devono affrontare le tematiche e la legislazione che alle volte è carente, in base anche all’evoluzione delle esigenze, sulla legislazione esistente, in quanto regola la società; la prassi, le norme devono essere applicate e in questa fase talvolta si ha un’applicazione che dipende dalla legislazione e dalle consuetudini che continuano a perpetuarsi le magistrature che giudicano su determinate questioni; mentre la dottrina consiste nel lavoro dei giuristi che interpretano quel diritto e quelle fonti.

Il diritto consuetudinario nel medioevo

Il diritto consuetudinario è qualcosa che caratterizza l’alto medioevo: è quest’epoca delle consuetudini che vengono dal basso. L’istituto consuetudinario caratterizza il feudo: lo stesso feudo è un istituto consuetudinario che ha dentro di sé elementi di diritto romano, germanico e canonico. Qual è la situazione precedente alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente? Il diritto romano che aveva caratterizzato per lungo tempo la vita dell’impero con una raffinatezza di grande valore aveva riconosciuto un peso specifico alle consuetudini, popoli e usi diversi.

Trasformazioni del diritto romano

Il periodo va da Costantino, primo imperatore cristiano, siamo tra il 313 e il 337, fino a Giustiniano, 527-565: il diritto romano in questo periodo conosce una serie di trasformazioni profonde che esercitano un notevole influsso nella storia giuridica europea. L’Impero Romano aveva dimensioni vastissime, includeva tutta l’area mediterranea fino al nord Africa compreso il vicino oriente e tutta la parte nordica ed era ripartito amministrativamente in 114 province divise in parte uguali tra occidente e oriente: la parte occidentale aveva come capitale Roma quella orientale Costantinopoli. Questa bipartizione politica occidente/oriente si accentua alla fine del IV secolo fino a separarsi dopo la caduta della parte occidentale con l’Imperatore Romolo Augustolo nel 476.

Organizzazione dell'impero

Comando accentrato in un solo uomo. La successione al trono prevedeva due Augusti e due Cesari, cioè due imperatori e due successori designati. Si separa inoltre l’amministrazione civile da quella militare, con una scelta radicale che si contrapponeva al principio classico romano di INDIVISIBILITÀ DELL’IMPERIUM:

  • La gerarchia militare con i duces e magistris erano dislogati nelle varie parti dell’impero e si spostavano con l’imperatore spesso in base alle proprie necessità belliche.
  • La gerarchia civile che si occupa dell’amministrazione vera e propria e poi della giustizia, vi erano 5 livelli: i difensori delle città, con ruoli centrali, i governatori di ogni provincia, le diocesi con a capo dei vicari e i prefetti del pretorio Italia, Gallia, Costantinopoli e ex Jugoslavia.
  • La gerarchia di funzionari che esercitava le competenze funzionariefinanziarie, con la tassazione rivolta ai cittadini per le opere pubbliche.

Ruolo dell'imperatore

L’imperatore è titolare di tutti i diritti e a lui spettano tutte le nomine delle cariche amministrative, giudiziarie. È inoltre il sommo giudice che risolve, tramite uffici appositi, le controversie. Con Costantino cambia la figura dell’imperatore: diventa Imperator Dominus e “Ciò che piace al principe ha vigore di legge” + “Princeps legibus solutus” sciolto dalle leggi, lui sta sopra le leggi, le fa.

Funzioni del questore e del Maestro degli Uffici

È circondato da una serie di personaggi: Prima i giuristi avevano elaborato una serie di teorie e principi caratterizzati dalla dottrina. Prende maggior peso l’attività che l’imperatore svolge come legislatore e giudice di ultima istanza esclusiva, ha una serie di uffici centrali che collaborano con lui. Il Questore del Sacro Palazzo che ha la responsabilità di seguire tutte le questioni giuridiche e il Maestro degli Uffici, elaboravano leggi vincolanti per tutto l’impero, (c’è un’altra funzione, quella giudiziaria: vi erano 2 gradi di giudizio, prima sentenza e appello, l’imperatore poteva essere chiamato in causa con un terzo grado di giudizio, per la decisione definitiva) ovvero gli editti e costituzioni imperiali, vere e proprie norme di legge, previa approvazione dell’imperatore.

Il rescritto imperiale

C’erano cause che erano sottoposte direttamente alla sua condizione, decidendo autonomamente senza gradi di giudizio. Ma c’erano casi in cui i giudici e funzionari si rendevano conto che la legislazione esistente non consentiva di dare una risposta, perché erano fattispecie nuove che la legislazione esistente non contemplava, vi erano vuoti legislativi, che venivano colmati dai rescritti: l’imperatore dà una risposta alle richieste che avanzano dai funzionari o dai giudici, per le fattispecie concrete, era un breve testo nel quale la questione controversa era impostata nei suoi profili di diritto sulla base dei dati forniti da chi l’aveva sottoposta al giudizio superiore.

Il sistema delle fonti del diritto

Clausola - Le grazie dell’imperatore: formula con cui si chiude il rescritto, se tutto corrisponde a verità. Epistole decretati in caso ci si rivolge al Papa. Il rescriptum veniva utilizzato non solo per il caso specifico ma anche per i casi simili emergenti in altre parti dell’impero, da parte di altri giudici che in altre province avessero avuto conoscenza. (Entrarono nella compilazione Giustinianea). Nasce la figura del precedente giurisprudenziale. Il sistema delle fonti del diritto che era stato vigente, viene mutato, perché cambiò la natura dell’impero, ci sarà un accentramento del potere nel profilo legislativo lasciando le consuetudini sul fondo. La sola fonte divenuta centrale nell’evoluzione del diritto era costituita dalle decisioni imperiali nella duplice forma di rescritti e degli editti di portata generale. Riduzione a due fonti di diritto: IURA (fonti tradizionali del diritto civile e onorario) e LEGES (costituzioni imperiali).

L'influenza del cristianesimo

Nel merito e nella sostanza bisogna ricordare che la legislazione, da Costantino in poi, interviene in diversi campi del diritto, introducendo modifiche, l’influenza del cristianesimo sarà molto importante: nel divorzio, bisogna restituire la dote; presenza dei testimoni, non è sufficiente uno, ecc. Dall’epoca costantiniana fino a Giustiniano ci sarà un’iperproduzione di testi normativi: ci sarà la necessità di fare le raccolte dei testi, fatti da parte dei giuristi privati perché l’impero non se ne occupa. Ci sono due testi di età dioclezianea: Codici.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MariiaChiaara di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Minnucci Giovanni.
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