Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La dottrina giuridica tra i due secoli
La Pandettistica: Windscheid
Dalla scuola storica dei primi dell'ottocento, si sviluppa nella seconda parte del secolo una nuova dottrina tedesca, che prende il nome di Pandettistica.
Definizione di Pandettistica: elaborazione rigorosa del sistema di diritto privato fondata sul diritto romano attuale.
La scuola pandettistica assume due dogmi fondamentali:
- la sacralità della proprietà privata;
- la signoria della volontà dell'individuo.
I membri di questa scuola, nell'applicare le tesi della Scuola Storica, decisero di costruire il proprio sistema assumendo come materiale giuridico e sistematico quello contenuto nel Corpus iuris civilis di Giustiniano. La riscoperta della fonte romanistica avvenne solo in parte per adesione alla tradizione culturale germanica, ma in maggior misura perché il materiale della compilazione romanistica nella sua ricchezza e completezza espositiva costituiva il miglior testo possibile.
Per attuare i propri esercizi sistematici. Ciò che interessava questi giuristi fu, infatti, il sistema in sé e la possibilità che il metodo concettuale dischiudeva verso una giurisprudenza costruttiva, tesa a generare nuovi concetti, e quindi nuove regole, da concetti precedentemente inseriti nel sistema (c.d. piramide sistematica). In sintesi in questa situazione ciò che si chiedeva allo studioso era avere una ferrea padronanza della logica.
Bernard Windscheid (1817-1892)
È il maggiore esponente della Pandettistica.
Manuale di diritto delle Pandette (1861-1870)
Coniuga rigore filologico e intento chiarificatore ai fini dell'applicazione pratica.
Joseph Unger (1828-1913) contribuì con tesi innovatrici tra le quali la validità del contratto a favore di un terzo e riflessioni sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Rudolf von Jhering (1818-1892)
Nella sua opera criticò fortemente la corrente di pensiero della
Pandettistica tedesca. A talescopo compose articoli che dapprima vennero pubblicati separatamente, e in seguito formarono un'opera unitaria. Dapprima esaltò, poi derise la giurisprudenza e la piramide concettuale del Puchta ed il suo metodo deduttivo. Fu un grande maestro.
La lotta per il diritto (1872) la cui tesi centrale: l'idea del diritto è eterno divenire e il diritto nel suo moto storico ci presenta l'immagine della ricerca, del combattimento, della lotta: di un laborioso sforzo. Il diritto si trova sempre di fronte il suo contrario, il torto, ed è nella lotta con esso che si realizza: da qui il dovere dell'uomo di battersi per il proprio diritto, perché affermando questo egli si afferma come uomo.
Serio e faceto nella giurisprudenza (1884)
Lo spirito del diritto romano (1852-1865)
Lo scopo nel diritto (1877-1883): la sua opera più importante, rimasta incompiuta, dove si afferma che il creatore di tutto il diritto è lo scopo.
E che non c'è nessuna proposizione giuridica la quale non debba la sua origine ad uno scopo, ossia ad un motivo pratico. Quando parla di scopi Jhering non intende quelli che si propone il legislatore nell'emanare le norme, ma quelli che riguardano la società, società che è appunto una unione di più persone che si sono vincolate per il perseguimento di uno scopo comune, gli scopi sono necessità di ogni specie che dalla vita sociale sorgono e che devono essere soddisfatte perché la società sopravviva. A queste necessità deve guardare il giurista se vuole comprendere il diritto, e non ad astratti concetti.
Otto von Gierke (1841-1921).
Del diritto germanico Gierke mise in luce soprattutto la struttura corporativa, radicata nelle condizioni della Germania medievale preunitaria, che era una società di ceti o classi articolati in comunità essenzialmente corporative.
Opera storica sull'evoluzione del diritto
delle associazioni "Il diritto tedesco delle Corporazioni": Gierke elabora la dottrina di un diritto sociale fondata sulla concezione dello stato come organismo, che considera il diritto norma e limite del suo potere sovrano. Il diritto è per Gierke una manifestazione della vita comune degli uomini: un prodotto della comunità la quale ha una propria vita e una propria coscienza giuridica. Da ciò proviene il diritto una forza interiore indipendente dalla forza esteriore dello stato. Egli quindi si oppone al positivismo giuridico che invece riduceva il diritto al comando formale dello stato. Trattato di diritto privato (1895-1917). 43. IL DIRITTO PUBBLICO Le basi per l'elaborazione delle moderne dottrine di diritto pubblico sono state poste nel secondo '800 principalmente da tre professori universitari tedeschi. 1) Carl Friedrich Gerber (1823-1891) - sottolinea il ruolo dell'individuo e del popolo nella formazione della volontà dello Stato - loStato come persona giuridica con una propria volontà – concezione statualistica del diritto pubblico 2) Paul Laband (1838-1918): distingue tra leggi in senso formale e leggi in senso materiale 3) Georg Jellinek (1851-1911) - i comportamenti costituzionalmente rilevanti hanno la funzione di colmare le lacune dell'ordinamento pubblicistico - i rapporti tra individuo e Stato sono classificati in quattro categorie - include nel diritto pubblico anche elementi fattuali 4) Dicey in Inghilterra Sintetizza in tre fondamentali principi la costituzione inglese: I. la sovranità del Parlamento (nessuna autorità può esserci al di sopra di questa è sovrana) II. la supremazia del diritto (impone al governo il rispetto delle libertà personali) III. la costituzione convenzionale (il rispetto di prassi non formalizzate né di testi né indecisione giudiziarie) Peculiarità della costituzione inglese I. non è consegnata in un testo solenne II.si è formata attraverso decisioni giudiziali e con l’approvazione di singole leggi- Orlando e Santi Romano in Italia
Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952)
- separazione tra componente storico-politica e componente giuridica del diritto pubblico
- sostiene la compatibilità tra parlamentarismo e stato di diritto
- ammira il modello costituzionale inglese
- afferma la supremazia del diritto rispetto alla legge
Santi Romano (1875-1947)
- l’elemento giuridico è caratteristico di ogni istituzione
- pluralità di ordinamenti giuridici
- DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il diritto amministrativo si sviluppò nel corso del secolo in corrispondenza con la cresciuta estensione del raggio di attività delle pubbliche amministrazioni.
Fondatore della moderna dottrina giuridica del diritto amministrativo è considerato Otto Mayer. Studioso del diritto amministrativo francese, egli indirizzò i suoi contributi dottrinali ad un preciso obiettivo: volle
Disegnare le categorie sistematiche e concettuali atte ad inquadrare le svariate attività e funzioni della pubblica amministrazione con criteri rigorosamente giuridici. L'attività dell'amministrazione pubblica poteva in tal modo venire giuridicamente analizzata e anche monitorata con maggiore certezza (Trattato di Diritto Amministrativo).
In contrasto con le posizioni di Laband, critiche nei confronti di un'autonoma configurazione dottrinale del diritto amministrativo, Mayer ne sostenne con forti argomenti la specificità.
In Italia Orlando rivestì un ruolo di fondatore. La tutela del cittadino esigeva la sindacabilità degli atti amministrativi, perché il rapporto tra Stato e cittadino era da ritenersi un rapporto tra due soggetti.
Federico Cammeo sviluppò una concezione del diritto amministrativo che intendeva precisare i modi ed i limiti di discrezionalità della pubblica amministrazione a tutela delle libertà dei cittadini.
singoli. Oreste Ranelletti sviluppò una serie di teorizzazioni volte a liberare lo Stato da una serie di vincoli e di pastoie derivanti da un'estensione diretta delle norme di origine privatistica. 44. IL DIRITTO PENALE Le dottrine penalistiche ebbero sviluppi importanti nel secondo Ottocento. In Germania: Karl Binding (1841-1920) Teoria normativa del diritto penale (la violazione di un precetto della legge che vieta un determinato comportamento non necessariamente comporta una condanna penale). L'elemento intenzionale non è esplicitato nella norma che punisce il danneggiamento di cosa altrui. Si oppone all'inescusabilità dell'ignoranza del precetto penale non generalizzabile ed offre una trattazione sistematica innovativa della parte speciale. In Italia, alla scuola classica degli allievi di Francesco Carrara si contrappose, nell'ultima parte dell'Ottocento, un diverso orientamento che prese il nome di Scuola positiva. Fondatore di questo nuovoindirizzo fu Cesare Lombroso (1835-1909)L'uomo delinquente (1876): gli autori dei reati più gravi sono individui predisposti al delitto perché affetti da tare fisiche congenite.
Enrico Ferri (1856-1929)
Sociologia criminale (1884): i condizionamenti sociali quale causa primaria della delinquenza.
Le due scuole si confrontarono per decenni, non solo in Italia, dove tuttavia la Scuola Classica, rappresentata da giuristi quali Enrico Pessina e Vincenzo Manzini, ebbe la meglio quanto meno in università. Dalla tesi della Scuola classica si distaccava in Germania Franz von List: l'elemento clinico-psichico e il fattore ambientale-sociale sono entrambi essenziali nel crimine; distingue tre categorie di rei, il delinquente occasionale, rieducabile e emendabile; le pene devono essere calibrate diversamente per ciascuna di queste categorie.
In Italia fu profonda l'influenza del pensiero di Vincenzo Manzini: Trattato di diritto penale (1908): lo Stato garante delle
Esigenze di sicurezza sociale e dell'individuo. L'impostazione tecnico-giuridica è propria anche di Arturo Rocco, assertore della necessità di elaborare nel campo penalistico "un complesso di principi giuridici sistematicamente ordinati".
CIVILISTI, COMMERCIALISTI, PROCESSUALISTI
Dottrine Commerciali:
In Italia
Cesare Vivante (1855-1944): auspica l'unificazione tra codice civile e codice commerciale. Trattato di diritto commerciale (1893): il diritto commerciale deve basarsi sul "diritto che viene su dalle cose". "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni".
In Germania
Levin Goldschmidt (1828-1897) e Heinrich Thöl (1806-1884): influenzano i Codici del 1861 e del 1900. Josef Kohler (1849-1919): Proprietà intellettuale e concorrenza, Comparazione giuridica, Storia del diritto.
Dottrine processualistiche:
In Germania
Oscar Bülow (1837-1907): il processo