STORIA
DEL
DIRITTO
IN EUROPA
dal medioevo all'età contemporanea
De lucia Alessandra
Di Nuccio Sara
DALL’ETÀ TARDO ANTICA ALL’ALTO MEDIOEVO (SEC. 5° - 11°)
L’inizio dell’età medievale coincide con il 476 d.C., anno in cui l’Imperatore Flavio Romolo Augusto
fu deposto dal generale barbaro Odoacre, determinando così il tramonto dell’Impero Romano
d’Occidente. In realtà, tale evento deve essere ridimensionato nella sua portata, perché, prima di
tutto, da più di un secolo il centro operativo dell’Impero si andò spostando verso est: fu la svolta
voluta da Costantino, che aveva avviato la costruzione di una nuova capitale nel sito che era stato
della città di Bisanzio, e che sarà ribattezzata Costantinopoli. Secondo, la deposizione di un
imperatore da parte di generali germanici non era un fatto inedito; fu lo stesso Odoacre a inviare le
insegne a Costantinopoli in segno di formale deferenza, gesto al quale l’Imperatore d’Oriente
Zenone rispose conferendo a Odoacre il titolo nobiliare di patritius; seguirà una fase in cui i territori
occidentali verranno governati dall’amministrazione di Costantinopoli.
Fu soprattutto con Giustiniano che la capitale d’Oriente assurse ad una primazia fino ad allora mai
raggiunta; lo stesso Giustiniano fu il protagonista di una strategia finalizzata alla ricomposizione
dell’unità dell’Impero romano, culminata con la Guerra Gotica (535-553), che oppose l’Impero
Bizantino agli ostrogoti, da tempo stabilizzatisi in Italia dove avevano creato un regno autonomo. La
vittoria del Generale Belisario riunì per qualche tempo le due aree dell’Impero, e in particolare
l’Italia, che Giustiniano governò con particolare cura, ponendo la capitale a Ravenna. Qui, risiedeva
il rappresentante diretto dell’Imperatore, denominato esarca, capo militare e politico dotato di una
sua propria burocrazia, nonché titolare dell’ultima istanza della giustizia civile e penale. Il dominio
bizantino italiano era suddiviso in varie circoscrizioni, a capo delle quali i duchi, nominati dall’esarca,
ne replicavano in sede locale i poteri, con specifici compiti relativi all’Exercitus Italiae. Sempre alle
dipendenze dell’esarca operava il Prefetto d’Italia, con alti compiti fiscali e finanziari, a capo di due
ampie circoscrizioni rette da due vicarii a Roma e a Genova.
Vi era Roma, ormai preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e latifondista; ma
Roma era anche la sede di un vescovo dotato di grande prestigio, che cominciava ad assumere il
ruolo di coordinatore di un vasto patrimonio fondiario nel centro e nel meridione della penisola. Vi
era la Sicilia che, organizzata nella forma specifica del “thema”, era guidata da uno “stratega”,
dotato di ampi poteri politici e militari, svincolato da ogni subordinazione con Ravenna e in rapporto
diretto con Costantinopoli. Vi era Venezia e il suo ducato, l’area del Capitanato d’Italia (Puglia,
Lucania e Calabria), in seguito, dopo lo stanziamento dei Longobardi, organizzato anch’esso nella
forma di “thema”; vi era la Pentapoli (Romagna meridionale e Marche).
Si aggiunga la necessità che le autorità bizantine avevano di legare rapporti stabili e vantaggiosi con
i vari potentati familiari locali (boni homines). E si ricordi la fitta trama di enti ecclesiastici che
esercitavano forme di autorevolezza religiosa variamente coniugata con la titolarità di porzioni di
territorio messo a coltura. Tutto ciò costituiva una realtà fragile e per nulla uniforme; tanto più che
dopo il 568 la travolgente penetrazione dei Longobardi nella penisola aprì una lunga fase di
instabilità e di violenta mutazione. Questa fu una fase di instabilità e mutamento: furono introdotte
istituzioni e consuetudini nuove Che si intrecciavano con quelle romane preesistenti.
La consuetudine era la base delle leggi dei popoli germanici, nonché la fonte del diritto per eccellenza, che
Muta nel tempo e nello spazio. Tale fonte era orale. Ogni popolo avendo le proprie consuetudini aveva le
proprie leggi, ma è possibile individuare nella fede religiosa e nelle condizioni di vita una sorta di filo rosso
dunque l’appartenenza al gruppo definiva l’adesione delle usanze (principio di personalità del diritto). Si nota
dunque che l’ambito di vigenza delle regole non era territoriale
NB: tratti comuni di tali popoli erano il nomadismo la fede religiosa lo stile di vita la propensione alla
conquista e infine le consuetudini orali.
Impadronitisi di vasti e numerosi territori i popoli germanici vi si trovavano a governare su popolazioni
regolate dal diritto romano, totalmente differente da loro. Eravamo di fronte ad una pluralità di diritti che
prevedeva l’applicazione di entrambi, in base alla propria etnia.
1. IL DIRITTO TARDO ANTICO
Le strutture pubbliche
Tra l’età di Costantino e l’età di Giustiniano il diritto romano ha conosciuto una serie di profonde
trasformazioni.
Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito in provincie, suddivise tra le due parti
d’Oriente ed Occidente - bipartizione che si determinò involontariamente quando l’imperatore
romano Teodosio I decise di affidare una parte del governo dell’impero, ancora unitario, al figlio
maggiore e l’altra parte al figlio minore; la divisione doveva però essere solo provvisoria e
temporanea per agevolare i figli nell’amministrazione dei vasti territori. Ma non fu così, perché da
quel momento in poi le due parti dell’impero intrapresero due percorsi completamente distinti e
diversi con altrettanti destini diversi, visto che l’impero romano d’Occidente cadde definitivamente
nel 476 d.C., quasi un millennio prima dell’impero romano d’Oriente o Bizantino, che rimase invece
in vita fino al 1435 d. C.
La successione al trono, tramite il sistema tetrarchico di Diocleziano, prevedeva 2 imperatori - gli
Augusti - e 2 successori designati - i Cesari.
L’amministrazione civile era invece separata da quella militare potendo distinguersi tre diverse
gerarchie:
la gerarchia militare, che faceva perno sui duces (o dux condottiero che comanda e guida
una truppa, alle dipendenze del magister militum) e sui magistri militum (generali di corpo
d’armata alle dipendenze del re) dislocati nelle diverse parti dell’impero, oltre che sulle
milizie mobili (militari);
la gerarchia civile con funzioni amministrative, di ordine pubblico e funzioni giudiziarie sia
civili che panali;
la gerarchia di funzionari, con competenze tributarie e finanziarie dell’Impero.
Al vertice vi era comunque l’imperatore, unico e legittimo titolare di tutti i poteri:
· potere di nomina di ogni carica dell’amministrazione civile e giudiziaria, militare, fiscale;
· potere di decisione sulle controversie che lui giungevano in ultima istanza;
· potere legislativo: poteri che ovviamente non poteva esercitare da solo e che per questo si
avvaleva di appositi uffici, composti da alti funzionari personalmente scelti e in qualsiasi momento
revocabili.
Legislazione postclassica
Tra gli uffici a disposizione e alle dipendenze del re vi erano:
a. il Questore del sacro palazzo, responsabile delle questioni legali, e il Maestro degli uffici,
capo della cancelleria dell’impero, che elaboravano gli edicta - provvedimenti di carattere
generale per lo più riguardanti il diritto pubblico - che solo dopo l’approvazione
dell’imperatore divenivano ad ogni effetto leggi vincolanti nell’impero.
b. La Corte Imperiale, che decideva sui casi di ultima istanza, attraverso un suo ufficio centrale:
lo scrinium a libellis, ed emetteva a nome dell’imperatore un rescritto o consulto. I re
scriptum – risposte su determinate questioni di diritto, principalmente di diritto privato -
ben presto acquisirono, oltre che natura formale e ufficiale anche natura normativa,
entrando una buona parte di essi a far parte della compilazione giustinianea.
Gli edicta e re scriptum rappresentavano dunque la principale fonte del diritto determinando
due importanti categorie:
1. gli iura, fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario come gli editti pretori della
legislazione classica;
2. le leges, cioè le costituzioni imperiali: a proposito di leges/costituzioni imperiali, nel
momento in cui iniziarono a moltiplicarsi si avvertì l’esigenza di raccoglierle in appositi testi,
organicamente elaborati, dando vita a dei veri e propri codici, dei quali tra i più importanti
ricordiamo:
il Codice Gregoriano ed Ermoginiano;
il Codice teodosiano;
il Codice giustinianeo, nonché la più eccellente raccolta giuridica riguardante tutti i campi
del diritto, penale, civile, pubblico, processuale e suddiviso in 4 opere, che nel loro insieme
costituiscono appunto il Corpus Iuris Civilis, quali:
il Codice, migliaia di rescritti dal 1° secolo fino a Giustiniano,
il Digesto, testi della giurisprudenza classica come quelli di Papiniano, Ulpiano,
Modestino, ecc.,
le Istituzioni, un breve racconto ispirato alle istituzioni di Gaio,
le Novelle, raccolte di costituzioni emanate dallo stesso Giustiniano.
Insomma Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che venisse
applicata nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero.
E nonostante la successiva caduta dell’Impero d’Oriente la compilazione restò la base del diritto
bizantino, quindi la crisi dell’impero non fu anche la crisi del suo diritto.
3. IL DIRITTO DEI REGNI GERMANICI
Le origini
Nella parte occidentale dell’impero, si stanziarono popoli e regni germanici dotati di un proprio
diritto, più grezzo, distinto e lontano dal diritto romano classico, rappresentato anch’esso da
consuetudine ma altrettanto lontane da quelle romane. I Germani erano popoli nomadi e guerrieri
che vivevano di caccia e di bottini di guerra e che la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori
essenziali. I Longobardi erano solo uno dei tanti popoli germanici che nel VI secolo si stanziarono
stabilmente in Europa occidentale.
Questi popoli manifestavano tutti alcuni tratti comuni:
il nomadismo,
la propensione militare e alla conquista,
l’assenza di una cultura scritta.
I popoli germanici si reggevano su un patrimonio di consuetudini orali, considerato uno dei fattori
di identità etnica essenziale, quindi era l’appartenenza al gruppo a definire l’adesione alle proprie
usanze, comprese quelle di valenza giuridica (principio di personalità del diritto). Questo spiega
perché tali popoli considerassero innaturale individuare l’ambito di vigenza delle regole sulla base
del territorio di stanziamento (principio di territorialità del diritto). In primo luogo va sottolineata la
rilevanza giuridica del GRUPPO piuttosto che del singolo; dove il gruppo è definito non soltanto dal
nucleo familiare allargato, ma anche dal coeso clan. Il singolo è l’uomo libero e atto al
combattimento. Esiste una gestione collettiva, attraverso l’assemblea degli uomini in armi: l’esercito
era dunque la struttura pubblica fondamentale, sia militare che civile che solo nelle fasi più delicate
o in circostanze particolari nominava un re. Le caratteristiche tipiche erano:
con l’ingresso nell’esercito i maschi raggiungevano lo status di adulti e venivano sottratti alla
patria potestà;
la famiglia era composta da gruppi familiari, che formavano un clan con proprietà comune
dei beni;
la donna invece non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non con
l’assistenza del padre o di un fratello o del coniuge se sposata, e il matrimonio costituiva
infatti una vendita della sposa alla famiglia dello sposo insieme ad una dote.
La titolarità di un bene si manifesta nell’uso e nel godimento del gruppo, quindi al singolo non è data
la possibilità di disporre in via esclusiva del bene; era ammessa la sola successione legittima.
Per quel che riguarda la sfera penale, lo strumento arcaico della vendetta poteva assumere valenza
collettiva: era la FAIDA dunque oltre che con sanzioni calcolate in natura, per lo più in capi di
bestiame. Una parte dell’ammenda era comunque destinata alla famiglia dell’offeso mentre l’altra
o al re o alla comunità.
La giustizia era normalmente amministrata dai capi militari eletti dall’esercito, anche se per i
processi pubblici, punibili con pena capitale per i reati più gravi come per i traditori e i disertori
(militari che, durante la guerra o la pace, abbandonavano il loro posto nell’esercito senza
autorizzazione), si era soliti basarsi sull’ORDALIA, il “giudizio di Dio”, che poteva consistere in prove
di dolore o di resistenza, ma più spesso assumeva la modalità tipica del duello. Gli inconvenienti di
tali pratiche suggerirono l’adozione di strumenti di risoluzione delle controversie differenti, tra i
quali il più diffuso ed efficace fu quello della composizione pecuniaria.
Insomma l’irruzione ripetuta e inarrestabile di popolazioni di stirpe germanica (franchi,
anglosassoni, visigoti, ecc.) entro i confini dell’impero romano costituì una delle ragioni della sua
crisi e in particolare della caduta della sua parte occidentale con l’ulteriore conseguenza che questi
popoli si stanziarono stabilmente creando nuove dominazioni con profondi e permanenti
cambiamenti storici.
LA PERSONALITÀ DELLA LEGGE
I popoli germanici impadronitisi di numerosi e vasti territori dell’impero si trovarono a governare su
popolazioni che sino ad allora avevano vissuto secondo le leggi di diritto romano completamente e
nettamente diverse da quelle che essi praticavano, e quindi a dovere risolvere il problema di:
come mantenere il controllo sui territori occupati
come far prevalere la loro tradizione giuridica germanica su quella romana.
Alla fine fu proprio la presenza di un sistema normativo articolato e complesso come quello romano
che portò alla soluzione del problema, cioè l’applicazione di entrambi i diritti grazie alla cosiddetta
pluralità dei diritti, ognuno applicabile alla propria etnia; infatti i nuovi conquistatori tennero vive
quanto possibile le proprie tradizioni giuridiche nazionali, mentre agli altri fu consentito di
continuare a regolare i propri rapporti giuridici secondo le regole romane. È questo il principio della”
personalità della legge”.
Tutti i popoli germanici stabilitisi in un territorio iniziarono a dotarsi di un testo giuridico scritto in cui
raccogliere le consuetudini: viene superata la fluidità orale e accelerato il processo di integrazione dei popoli
grazie alla mediazione ecclesiastica. Possiamo riportare tre esempi:
1. Il diritto visigotico: I primi a legiferare furono i Visigoti con codificazioni ispirate al diritto
romano postclassico. Un esempio fu il Codice Euriciano e LEX ROMANA VISIGHOTORUM
(506 d.C.) -> promulgata da Alarico II e aveva come obiettivo quello di possedere norme vicine alla
sensibilità latina infatti le leges (di matrice consuetudinaria) furono tratte dal codice Teodosiano
Solo in seguito la legislazione visigotica
mentre gli iura erano estratti dalle opere di Paolo e Gaio.
ebbe maggiore originalità grazie ad un testo di leggi denominato Liber Iudiciorum.
PACTUS LEGIS SALICAE
2. -> Vide la luce sotto il sovrano dei franchi sali, con Clodoveo. Il termine
Pactus rimanda ad un accordo con l’assemblea popolare della trasfusione in lingua latina dei
il cui contenuto rispecchiava le consuetudini giuridiche dei Franchi
contenuti della legge salica (
e rappresentava una sorta di catalogo di sanzioni pecuniarie relative ai diversi possibili
illeciti)
. I contenuti erano:
la successione legittima è la sola conosciuta
una sanzione computata in denaro che
il ricorso alle composizioni pecuniarie per evitare faide ->
variava in base alle modalità con cui il reato veniva commesso
3. Il diritto longobardo
parte settentrionale e centrale
la della penisola italica, che dal 568 d.C. era stata invasa dai
l’avevano ripartita in trenta territori facenti capo ad
longobardi capeggiati dal re Albonio:
altrettanti duchi, un’entità completamente diversa rispetto a quella bizantina anche se di
egual nome, in quanto il duca longobardo deteneva un potere militare, civile e giudiziario,
nonché una forte autonomia rispetto al re. S uccessore del re fu Clefi. I contrasti tra i capi militari
diedero vita ad una fase di incertezza politica che portò alla lunga alla creazione di ducati
indipendenti. Nel 584 d.C. Auteri fu incoronato: questo segno il riconoscimento di una autorità
unitaria.
Dal punto di vista giuridico fu però il Re Rotari a prendere l’iniziativa di far codificare le
ALL’EDITTO DI ROTARI
consuetudini del suo popolo, dando così vita .
L’ EDICTUM, promulgato nel 643 e composto di 388 capitoli su richiesta dell’aristocrazia
longobarda che intende in tal modo preservare le proprie leggi secondo quel principio di
personalità che le vorrebbe applicabili solo al popolo di appartenenza. Rotari si pone gli
obiettivi di rinnovare le consuetudini longobarde (cawarfidae) e di rafforzare il valore della
regalità attraverso il ruolo di garanzia riconosciuto al sovrano.
Nell’Editto appaiono gli istituiti consuetudinari tipici:
Il MUNDIUM: potestà maschile sulla donna;
l’uso di scambi patrimoniali in occasione delle nozze: il FADERFIO dal padre alla figlia, il
MORGENGABE dal marito alla sposa;
il LAUNEGILD: corrispettivo simbolico offerto dal beneficiario in occasione di una donazione;
la WADIA: garanzia in forma di pegno offerta dal debitore sui propri beni;
il GAIRETHINX: da originaria assemblea con val
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