Il diritto fisiologicamente non è un artificio ma possiede un significato squisitamente ontologico,
affonda nelle scaturigini (origini) più intime di una civiltà e ne esprime radici e valori.
Le tecniche poste in essere da legislatori, giuristi, notai, dottori, privati, deve essere intesa come
e più addietro, è l’indispensabile premessa per
lo strumento per scendere più a fondo cogliere quel
reticolato non scritto ma presente e pressante che è il terreno delle mentalità giuridiche.
è ben spesso segno d’una
La scelta tecnica della costruzione di un istituto giuridico scelta più
impegnativa avvenuta a livello del costume giuridico, attiene alla visione che una civiltà storica ha
dei rapporti esistenziali tra uomo, società, natura.
LIMITI NEL CAMPO DI OSSERVAZIONE
Il terreno della mentalità giuridica circolante è attingibile solo attraverso sicuri strumenti di
accesso, quali sono gli assetti della vita quotidiana: vendite, locazioni, testamenti, donazioni, ec.
d’una civiltà storica per due motivi:
Questi sono i segni più espressivi di idealità e ideologie
manifestazioni vitali d’un corpo sociale
1. Sono
2. Sono gli assetti meno condizionati da ingerenze autoritative e danno quindi il messaggio più
schietto delle forze circolanti nella società: nel Medioevo infatti il potere politico , relativamente
indifferente al diritto, non si occupa di regolare la vita quotidiana dei sudditi e lascia ai privati il
compito di autoregolarizzarsi liberamente.
Circa lo spazio del campo di osservazione, questo non può che essere europeo: il Medioevo ha
conosciuto infatti un tessuto sostanzialmente unitario autenticamente europeo. Questa civiltà
dimostra tale unità interspaziale nel momento della sua piena maturità, ossia dal XII al XIV sec,
l’età del ius commune.
Maggior rilievo sarà però dato alla Regione italiana, la quale costituisce, per la storia del diritto
medievale, un momento centrale e vitale veramente al cuore di tutta la dinamica storica: il
origine e impronta squisitamente “italiano”, prendendo
fenomeno dello ius commune ha infatti
forma e contenuti nella fioritura universitaria italiana del secolo XII.
OTTICA DI OSSERVAZIONE
L’esperienza giuridica medievale deve essere percepita come un pianeta giuridico separato e
col “classico” e col “moderno”, e segnato da
conchiuso, segnato da una sostanziale discontinuità
una sua compiutezza. valori che l’esperienza moderna ha rifiutato
1. Bisogna percepire un insieme di esiliato e
svillaneggiato, creando anzi nella coscienza dell’osservatore un nodo di pre-giudizi rischiosi e
fuorvianti. tempo storico munito d’una sua tipicità
2. Si tratta di un che contrassegna in maniera intensa
anche il mondo del diritto.
carica dell’umanesimo rinascimentale, ha creato una
La retorica, prospettiva falsante: ha voluto
quell’età precedente che si svolge per quasi un millennio (V-
maliziosamente bollare il medioevo,
XV sec d.C), come età transitoria, sottolineando la sua non-autonomia e la sua debolezza come
momento storico.
comparare l’esperienza giuridica
Nel medievale con quella classica e moderna occorre
massima cautela verso due semplicismi:
1. Cedere alla facile ipotesi di cogliere il medievale come prosecuzione del romano
2. Trapiantare senza filtri concetti e linguaggio che ci sono proprii e connaturati, che non fungono
altro che da pericolose matrici di fraintendimenti ed equivoci.
Ma il modello moderno e quello romano sono comunque estranei al pianeta medievale.
L’età del maturo è l’età
diritto medievale del diritto comune, quando gran parte del lavoro dei
giuristi si compie sui riscoperti testi romani del corpus iuris giustinianeo, ma gli uomini del diritto
comune sono solo formalmente dei romanisti e il testo romano è spesso solo la copertura
autoritativa di una costruzione giuridica che si sviluppa autonoma e che trova la sua fonte
sostanziale nel novissimi fatti economici e sociali della civiltà medievale. 1
ALCUNI EQUIVOCI DA EVITARE
La discontinuità fra medievale e classico o moderno, non significa che il mondo medievale sia
qualcosa di completamente estraneo e indifferente: vi è pur sempre un continuum dato da una
continuità spirituale che riguarderà i grandi problemi che ogni civiltà vive a suo modo.
Lo storico si allontana dall’oggi alla stessa stregua del figliol prodigo dalla cosa del padre, per
cogliere il significato sepolto del suo esistere attuale.
Il passato medievale ha un privilegio grande ed unico: ha il pregio di costituire una esperienza
interamente vissuta e compiuta, una vita espressasi in tutta la sua pienezza, la sua è una voce
completa che si è dispiegata in tutta la gamma possibile dei suoi toni.
Esso solo illusioramente è una realtà estinta.
LA COSTRUZIONE GIURIDICA MEDIEVALE COME INTERPRETAZIONE DI UN
ORDINE SOGGIACENTE
La ragione dell’inserimento della parola “ordine” nel titolo è data dal fatto che mai come nel medioevo,
il diritto ha rappresentato e costituito la dimensione radicale e fondante della società,
un basamento stabile che fa spicco rispetto alla caoticità e alla mutevolezza degli eventi politici e
sociali d’ogni giorno.
Si tratta di un ordine che non si lascia scalfire dagli episodi grandi e piccoli della vicenda storica,
perché si colloca al di là del potere politico e dei suoi detentori, svincolato dalle miserie della
quotidianità, collocato nel terreno fondo e sicuro dei valori: un valore immanente la natura delle
cose (diritto naturale) e un valore trascendente il Dio della tradizione cattolica (diritto divino), valori
che costituiscono un ordo iuris che non può non scandire il diritto positivo.
Nell’esperienza giuridica medievale ogni fonte giuridica si colora di un carattere schiettamente
“interpretativo”, presa d’atto di qualcosa che c’è,
che si manifesta come che non si crea ma si
può solo dichiarare, integrare, correggere, rinnovare: il maturo medioevo ha infatti un volto
scientifico e niente affatto legislativo, affidandosi alla scienza che è interpretatio.
Per interpretatio non si può intendere un’interpretazione critica di testi romani, ma come
riappropriazione e rimeditazione, sotto la “protezione” dei testi romani, di tutto un ordine giuridico
affiorante sotto l’aspetto di aequitas.
Ma non la si può nemmeno intendere come attività meramente conoscitiva d’un testo rigido di
per l’interprete un vincolo formalmente insuperabile.
legge che costituisce
Da noi l’attenzione dell’ordinamento è per il momento di produzione del diritto: nella civiltà
medievale l’attenzione è tutta per l’interprete l’unica capace di
e per la sua fertile attività,
tradurre i valori dell’ordine giuridico in regole vive ed efficaci di vita-
CRONOCA E STORIA
La chiesa di San Donato a Citille, consacrata nel 1072, rappresenta uno dei tanti insediamenti
religiosi e agricoli con cui i monaci benedettini vallombrosiani colonizzarono il Chianti: si colloca nel
momento della riconquista della terra, fenomeno che da agronomico ed economico diventa
anche giuridico, con la necessaria rimodellazione di tanti strumenti giuridici. 2
2. PREMESSE ORDINATIVE
Alcuni chiarimenti sono necessari per evitare equivoci e fraintendimenti.
STORICITÀ DEL DIRITTO
Il diritto appare come strumento dell’autorità dello Stato esprimentesi nelle manifestazioni normali
della legge, dell’atto amministrativo, della sentenza giudiziale, manifestazioni che segnano tutte
una superiorità e un distacco fra l’ente produttore e la comunità dei destinatari.
Lo “Stato di diritto” quale prodotto tipico del costituzionalismo moderno, con le sue architetture
formali, con la sua rigorosa selezione e separazione del giuridico dal metagiuridico, con la sua
sostanziale identificazione del diritto nella legge, avvalora un immagine del diritto come disgiunto
dal divenire sociale e cultuale.
il fenomeno giuridico subisce un’immobilizzazione:
In questo modo, fonte per eccellenza è la
legge come regola generale astratta e rigida, mentre l’ordinamento assume un carattere
prettamente legislativo, un inevitabile punto d’approdo del mondo giuridico moderno.
Malgrado il c.d. statalismo giuridico appaia definitivamente superato, continua a circolare una
e il suo produttore nell’autorità
coscienza grossolana che riduce il diritto ad un insieme di comandi
munita di efficaci poteri di coazione.
Il rischio è quello di non percepire a sufficienza che essenza del diritto è la sua storicità, il
suo consistere in una dimensione stessa del vivere associato, espressione della comunità che
producendo diritto viva la sua storia in tutta la sua pienezza.
trova oggi “normalmente” nel legislatore e nella p.a. i suoi abituali produttori, è
Se è vero che il diritto
pur vero che la produzione del diritto è privilegio esistenziale di ogni agglomerazione sociale
che intende vivere appieno la propria libertà nella storia.
Diritto quindi non è solo il prodotto della macroentità statuale, ma di tutte le strutture sociali
(es. confessioni religiose, le famiglie, ecc), le più varie coagulazioni privato: paradossalmente,
anche una fila di persone di fronte ad un pubblico ufficio può porsi come ordinamento giuridico
primario concorrente allo Stato nel momento in cui si organizza in qualche modo e circoli in essa la
consapevolezza che quell’organizzazione è un valore da salvare e da seguire.
Recuperare una visione del diritto come ordinamento di ogni agglomerato sociale ha un duplice significato:
Recuperare il diritto alla natura stessa del corpo sociale
Identificare il diritto come forma vitale di quel corpo nella storia.
L’odierna visione del fenomeno giuridico è unilaterale e riduttiva, ispirata al più rigoroso
assolutismo giuridico, che rischia di identificarsi col messaggio dei detentori del potere.
di organizzazione giuridica risolta all’insegna della più ampia e rigorosa
La storia offre infatti esempi
pluralità di ordinamenti, con un meccanismo di fonti non soffocato nella sola forma legislativa, ma
aperto in una articolazione giurisprudenziale, dottrinale e soprattutto consuetudinaria.
Più che la rigidità, più che il suo chiudersi in proposizioni normative generali, il carattere saliente
del fenomeno giuridico appare la storicità: il diritto appartiene alla storia, alla vita stessa della
società civile nel suo divenire, è un materiale osservato, percepito e valutato storicamente.
Se è vero che il diritto è storia e mutevolezza, è vero anche che è la traduzione di certi schemi
organizzativi, è percezione di valori, e pertanto non può non essere percorso da una tensione a
consolidarsi, a mettere radici spesso profonde, a diventare anche schema logico, sistema: il valore,
proprio per quel minimo di certezza che deve in sé contenere, tende a fissarsi e a permanere.
Tra storicità e sistema trova idealmente la sua collocazione l’universo giuridico percorso da
un’intima contraddizione, e qui sta il privilegio e il dramma del giurista, mediatore tra storia e valori.
Spetta al giurista, da un lato, di non irridere alla positività di una grammatica logica e tecnica a lui
preziosissima come strumento di conoscenza appropriato, dall’altro, di non dimenticare che quella
grammatica prima ancora che sulle pagine dei Codici è scritta sulla carne degli uomini ed è perciò
immancabilmente segno di tempi e di luoghi, voce d’una società e d’una cultura. 3
STORIA DEL DIRITTO COME STORIA DI ESPERIENZE GIURIDICHE
Il diritto è un “materiale” sociale e culturale straordinariamente adatto ad essere osservato e valutato
tuttavia diffidando dall’essere catalogatori di date e dati: uno
storicamente, strumento adeguato per
dell’enorme materiale sembra lo schema dell’
la comprensione e la corretta ordinazione
ESPERIENZA GIURIDICA, quale schema interpretativo ordinante e unificante il divenire storico-giuridico.
Una siffatta combinazione di sostantivo (esperienza) e aggettivo (giuridica) non casuale: si tratta di
nell’ambito della filosofia giuridica italiana e
una locuzione elaborata e proposta negli anni 30
con l’intento di sottolineare l’umanità del diritto,
francese, il suo continuo coinvolgimento con la vita.
“Esperienza giuridica” è infatti un modo peculiare di vivere il diritto nella storia, di percepirlo
concettualizzarlo applicarlo, in connessione ad una determinata visione del mondo sociale: è
un’insieme di scelte e di soluzioni peculiari per i grandi problemi che la realizzazione del diritto
pone a seconda dei vari contesti storici.
Una tal nozione è qualcosa di ben più ampio e qualitativamente diverso da questo o quel regime
positivo o proiezione politica, è piuttosto un’area culturale, una mentalità, un costume, per cui ci
sarà un’esperienza giuridica distinta, e alle grandi domande di ogni comunità si darà una risposta
specifica ed autonoma sul piano del diritto.
Dunque, il divenire storico-giuridico può essere ricondotto ad una concatenazione di tante
esperienze giuridiche quanti sono i momenti storico-giuridici relativamente autonomi.
terreno che ha un’estrema elasticità,
È un privo di confini netti, ma dotato di confini variamente
interpretabili dalla varietà degli interpreti: è anche l’unico modo corretto per tentar di dominare tutti
questi dati e ricondurli ad unità non puramente formale.
sembra possibile parlare di “esperienza “esperienza
Sul piano storico giuridica medievale” ed
giuridica moderna”.
Sul piano positivo è corretto individuare una esperienza giuridica di common law e una di civil law,
ed entro certi limiti anche di un esperienza giuridica della koinè dei paesi socialisti, mentre sarebbe
senz’altro indebito parlare di esperienza giuridica italiana, francese, o tedesca.
dello schema dell’esperienza giuridica è di mai a forza in un’armatura
Il pregio non collocare
innaturale e costrittiva quella realtà viva che è il diritto medievale (artificiosa è ogni datazione rigida).
Dinanzi a questa sequela di esperienze giuridiche, compito primario dello storico del diritto è
pertanto un’azione di fissazione dei termini e dei confini fra un’esperienza giuridica e l’altra,
dove lo spartiacque è validamente indicato non da realtà episodiche ma da scelte di fondo della
coscienza giuridica che muta. Sarà una confinazione necessariamente elastica, ma effettiva:
Elastica, perché è improponibile credere di poter tracciare linee nettissime di assurda
demarcazione: ogni esperienza giuridica reca sempre in sé le cellule tumorali che la
all’altra c’è un momento nel quale tutto è sotto il
condurranno alla morte, e nel transito dall’una
segno della fusione e dell’incertezza.
perché “esperienza giuridica” rimanda alla
Effettiva, cioè in adesione a precise forza storiche,
vira del diritto, è lo strumento per cui date e dati si caricano di una urgente umanità.
Assumere l’esperienza giuridica come schema interpretativo significa ripudiare la inappagabile
facilità dei tempi apparenti: i suoi tempi sono infatti sempre tempi reali, scanditi cioè non da date ma
da scelte intellettuali e interpretative (tempi appaganti sono il 476 come crollo di un edificio politico già
crollato, o il 1520 come scoppio di una riforma religiosa che maturava già da 2 sec). d’una società
Il giurista in particolare non può non guardare ai tempi storici più profondi, alle radici
e d’una civiltà, dove il diritto alligna: è per questo che lo storico del diritto non avrà mai qual suo
compito primario la storia di episodi, date o fatti quotidiani, ma piuttosto di strutture, costruzioni
teoriche e conquiste durevoli.
La storia giuridica occidentale apparirà dunque come una successione di esperienze giuridiche,
di risposte autonome alle specifiche domande di organizzazione e costruzione giuridica di ogni
tempo, di nuclei problematici fondati ciascuno su una antropologia autonoma e unitaria, con un
sottofondo strutturale e culturale dotato di proprie peculiarità, con una conseguente visione del
nell’una e nell’altra.
diritto assolutamente singolare e autonoma
Diritto medievale, tenuto distinto da quello romano e moderno, non è solo il diritto applicato dal V al
insieme di scelte inconfondibili di quell’unicum storico che è la civiltà
XV sec d.C., ma è un e che, come modo infungibile di sentire e vivere il diritto, costituisce l’esperienza
giuridica medievale
giuridica medievale, con una ossatura portante unitaria al di sotto della manifestazioni più varie. 4
L’ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE E LA SUA COSTITUZIONE UNITARIA
Questa mentalità giuridica incarnatasi in un complesso armonico di comportamenti, regole e
impegna l’Europa occidentale per quasi un millennio,
riflessioni dal 5° sec, quando sulle rovine
dell’antico il nuovo si staglia con una straordinaria virulenza, al 300 e 400, gremiti di idealità
estranee alla cultura di ieri e segnati da incrinature che consentono al “moderno” di allignare e
spazio dell’esperienza giuridica medievale,
assestarsi: è questo lo caratterizzato da una
perfetta compattezza, caratteristica inevitabile se il medioevo giuridico viene ad incarnare quel
chiamato “esperienza giuridica&r
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