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L’IMMOBILITÀ DEL DIRITTO “DIVINO”, L’ELASTICITÀ DEL DIRITTO “UMANO”

importante libello dell’ultimo decennio dell’11° sec,

È da ricordare un il TRATTATO

METODOLOGICO SCRITTO DA IVO, un canonista francese vescovo di Chartres, quale

premessa a un suo grosso lavoro compilatorio, una antologia di testi precedenti di indubbio

rilievo per l’operatore canonista.

tra vecchio e nuovo e ben riflette quegli ultimi decenni dell’11° sec che

Ivo è uomo di spartiacque

gli storici della Chiesa chiamano età gregoriana: immerso fino al collo nella grande disputa sulle

investiture, mette la sua fatica al servizio della riforma in atto.

Egli fa suo il rigorismo di Gregorio VII, nel tentativo di:

 Mettere argine ai troppi e incontrollati frazionismi consuetudinari

 ordine nell’arsenale dottrinale

Far accumulato nel millennio

 Armonizzare la antinomie che la vita ecclesiale plurisecolare aveva ammucchiato

Sono questi i segni del nuovo di cui Ivo è partecipe e con cui è solidale: è da qui che nasce il

all’insegnamento concorde della Chiesa, il marcato sfavore con cui si guarda ai

richiamo insistente

particolarismi consuetudinari, l’elencazione dei libri autentici e di quelli apocrifi.

primario di quest’opera, l’esser cioè una

È da qui che nasce un aspetto consonantia canonum.

In questo trattatello egli ripensa anche a come si è venuto caratterizzando il diritto della Chiesa,

alla sua intrinseca tipicità, è quindi anche la preziosa sintesi retrospettiva di un lungo processo di

formazione, in cui sono citati pontefici come Innocenzo I, Leone Magno, Gregorio Magno, ecc.

Nel raccogliere lettere pontificie, canoni di concili, pagine dei Santi Padri e frammenti del diritto

romano o di capitolari franchi, Ivo di Chartres si preoccupa di possibili errori e fraintendimenti

del lettore, e intende fornirgli una guida alla corretta interpretazione di tutto questo materiale.

La prima preoccupazione è che il lettore rimanga sconcertato dalla varietà di soluzioni previste

per la stessa fattispecie giuridica che talora mostra anche aperte contraddizioni.

Da qui la necessità di precisare alcune fondamentali regole interpretative mediante le quali il

lettore riuscirà a recuperare la sostanziale unità del diritto canonico.

Tutto si deve alla “strumentalità” del diritto per la Chiesa: essa è produttrice di un diritto suo

proprio ma non lo colloca quale suo fino, bensì lo qualifica sempre e solo come strumento per

conseguire l’unico vero fine della Chiesa, la conquista dell’eternità.

Il diritto canonico appare a Ivo quello che realmente è, uno strumento creato per l’uomo pellegrino

che procede sotto il fardello delle sue fragilità, e se deve essere strumentale a questa creatura

fragilissima, non può essere concepito come una regola uguale per tutti: la legge canonica deve

tener conto delle fragilità umane che ha di fronte e, per ordinarle adeguatamente, deve

conformarsi ad esse, “elasticizzarsi” per aderire ai diversi corpi sottostanti.

Nascono da qui le discordante, interpretabili come ripudio di ogni rigorismo formalistico, ed è su

questo punto che si recupera l’unità sostanziale: le discordanze non sono lacerazioni, ma il

naturale atteggiarsi di un diritto che è umanissimo che mal si presta ad essere ridotto in norme,

tant’è che la Chiesa è stato l’ultimo dei grani ordinamenti a darsi un Codice dopo forti perplessità.

Il nesso tra diritto canonico e salvezza eterna, così come provoca plasticità, esige alcune incrollabili

l’ordinamento giuridico canonico appare articolato

immobilità, sicché in 2 livelli distinti:

 Il primo superiore, contraddistinto da una immutabilità assoluta, è un patrimonio intoccabile

 Il secondo inferiore, plasticissimo e mobilissimo

È lo stesso fine della salvezza a pretendere una siffatta articolazione.

Il vescovo di Chartres sostiene che tra i comandi che impongono o vietano un comportamento,

taluni sono mobili, altri immobili: è immobile se sancito dalla legge eterna e la sua osservanza

conferisce la salvezza, mobile se è stato solo successivamente identificato come strumento utile al

fine di garantire un più sicuro accesso a queste.

dicotomia che Ivo raccoglie dalle fonti precedenti e che sorregge ancor oggi l’ordine

È la

canonico positivo, fra due diritti entrambi tesi alla salvezza eterna dei fedeli:

 IUS DIVINUM, composto da poche regole essenziali, costituzionali, rivelate da Dio perché

necessarie per l’accesso al Regno

 IUS HUMANUM, composto da un enorme complesso di regole accumulatesi nella vita storica

ecclesiastica, escogitate dalla Chiesa perché utili e facilitanti, in quanto agevolano ai fedeli la

strada della salvezza. 22

La gran parte del diritto canonico è diritto “umano”, ed è materiale giuridico di straordinaria

elasticità: se è sorretto da un criterio di sola utilità, questa utilità va commisurata alle situazioni

concrete proprie di ogni soggetto e circostanza, ed è per questo che i superiori ecclesiastici talora

applicano con severità e rigore i sacri canoni, mentre talora tollerano che siano commesse violazioni.

Sono queste parole dello stesso Ivo.

Le discordanze si profilano nel momento di applicazione della norma e significano

semplicemente che essa è suscettibile di differente applicazione (pieno rigore, moderazione, non-

applicazione), da considerarsi sempre opportuna e doverosa: la norma deve poter variare a

seconda delle variazioni su cui si ordina se non vuol mancare al suo carattere strumentale.

Si delinea così nitidamente uno dei cardini del diritto canonico anche odierno, e cioè la teoria della

dispensa, del dovere del superiore ecclesiastico di non applicare la norma se, a sua discrezione,

quella applicazione può esser fonte di nocumento più che di giovamento spirituale.

Questo aspetto dimostra ancora la singolarità di un diritto che ha radici e caratteri suoi propri,

irripetibili e connessi alla sua qualità di strumento per l’ordinamento di una società religiosa.

questa teoria della dispensa era congeniale all’indole della politica papale dell’età

Per concludere,

gregoriana e dello stesso Gregorio VII, per il quale la dispensa è strumento ammirevole di direzione

e di guida, garanzia di accentramento, direttamente legata a quel potere che Cristo ha trasferito a

Pietro e ai suoi successori di legare e sciogliere per l’accesso al Regno. 23

EDIFICAZIONE dell’esperienza giuridica

LA MATURITÀ D’UNA ESPERIENZA GIURIDICA

6. E LE SUE TIPICITÀ ESPRESSIVE

TRA 11° E 12° SECOLO: CONTINUITÀ E MATURITÀ DI TEMPI

Volpe ha parlato dell’11° secolo come un tempo “ricco di origini”:

Lo storico italiano Gioacchino

rischio di avvalorare l’idea dell’avvio sostanziale di un tempo “nuovo”,

questa frase reca però in sé il

mentre QUESTO SECOLO È PIUTTOSTO UN MOMENTO DI MATURITÀ: i tempi sono maturi per

raccogliere i frutti di tante seminagioni altomedievali lente ma costanti.

di buona parte dell’Europa occidentale appare

Alla fine del 11° secolo il passaggio agrario

significativamente mutato, ormai dominato da campi coltivati, con il conseguente risultato di una

attenuazione dell’incubo della fame:

maggior quantità di prodotti agrari disponibili e di una notevole

si produce di più, si mangia di più, si nasce di più.

La crescita demografica è cospicua e la stessa psicologia collettiva si modifica: se prima gli uomini

sede ideale per l’incontro

si rifugiavano nella protezione murata del cancello, ora la comincia ad

esse la città, sempre situata su grandi arterie di comunicazione che le portano sangue e vita.

In questo modo si allarga sempre più il tessuto di relazioni, e la città è soprattutto un segno di

fiducia collettiva perché è comunità aperta, come lo è la migliore qualità intrinseca e la maggior

circolazione della moneta. l’esubero di

Prende sempre più consistenza un soggetto sostanzialmente nuovo, il mercato:

località rende necessario lo scambio e l’ingranaggio insostituibile di ogni scambio,

prodotti di certe

il mercante professionista. Non si ha più quindi la permuta tra prodotti nel rudimentale mercato del

ma l’intraprendenza di un soggetto che fa dell’intermediazione negli

villaggio protomedievale,

scambi il proprio mestiere.

Ma il mutamento investe pienamente anche la dimensione spirituale della società, esprimendosi in

una riflessione diffusa e affinata che percorre tutte le scienze umane, a partire dalla teologia che

comincia ad interrogarsi sui grandi problemi dell’uomo nei suoi rapporti con Dio, il cosmo e la società.

Nel clima sollecitante della riforma gregoriana si assiste ad un movimento che non ha precedenti:

si discute e si dibatte (il monologo diventa dialogo), le idee circolano assai più di prima e il

contemplatore solitario cede ad una realtà naturalmente dialogica, la scuola, come centro che

amplifica, approfondisce, problematizza un certo programma culturale (es. la grande scuola di

Chartres e il convento parigino di San Vittore).

La cultura si fa ricchezza assai più diffusa e la scuola lascia le mura segreganti del monastero

per scendere nelle città, spesso accanto alle cattedrali nei crocevia più affollato.

 Ad un mondo tendenzialmente statico sembra sostituirsi un mondo assai più dinamico,

contrassegnato da una circolazione intensa che investe tutti i livelli della vita. 24

I SEGNI DELLA CONTINUITÀ

IL PRINCEPS-IUDEX e la produzione del diritto: il potere politico come iurisdictio

L’antica tradizione che identificava nel principe il giudice supremo dei propri sudditi e nella giustizia

Sant’Isidoro,

la sua primaria funzione e virtù era integralmente raccolta, ai primi del 7° secolo, da

per il quale “i re sono così chiamati perché reggono il governo della comunità. Le principali virtù

regie sono due: la giustizia e la pietà”.

Questa concezione la si ritrova intatta, a metà del 1100, nel primo grande trattato di filosofia

politica del momento sapienziale scritto dal prelato inglese Giovanni di Salisbur dove il principe è

ritratto quale “imago e nella riflessione di

aequitatis” san Tommaso, che insiste sul principe come

“custode di ciò che è giusto”.

La funzione essenziale di questo princeps-iudex non è creazione del

Dettagli
A.A. 2012-2013
45 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Rossi Giovanni.