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Il diritto fisiologicamente non è un artificio ma possiede un significato squisitamente ontologico,

affonda nelle scaturigini (origini) più intime di una civiltà e ne esprime radici e valori.

Le tecniche poste in essere da legislatori, giuristi, notai, dottori, privati, deve essere intesa come

e più addietro, è l’indispensabile premessa per

lo strumento per scendere più a fondo cogliere quel

reticolato non scritto ma presente e pressante che è il terreno delle mentalità giuridiche.

è ben spesso segno d’una

La scelta tecnica della costruzione di un istituto giuridico scelta più

impegnativa avvenuta a livello del costume giuridico, attiene alla visione che una civiltà storica ha

dei rapporti esistenziali tra uomo, società, natura.

LIMITI NEL CAMPO DI OSSERVAZIONE

Il terreno della mentalità giuridica circolante è attingibile solo attraverso sicuri strumenti di

accesso, quali sono gli assetti della vita quotidiana: vendite, locazioni, testamenti, donazioni, ec.

d’una civiltà storica per due motivi:

Questi sono i segni più espressivi di idealità e ideologie

manifestazioni vitali d’un corpo sociale

1. Sono

2. Sono gli assetti meno condizionati da ingerenze autoritative e danno quindi il messaggio più

schietto delle forze circolanti nella società: nel Medioevo infatti il potere politico , relativamente

indifferente al diritto, non si occupa di regolare la vita quotidiana dei sudditi e lascia ai privati il

compito di autoregolarizzarsi liberamente.

Circa lo spazio del campo di osservazione, questo non può che essere europeo: il Medioevo ha

conosciuto infatti un tessuto sostanzialmente unitario autenticamente europeo. Questa civiltà

dimostra tale unità interspaziale nel momento della sua piena maturità, ossia dal XII al XIV sec,

l’età del ius commune.

Maggior rilievo sarà però dato alla Regione italiana, la quale costituisce, per la storia del diritto

medievale, un momento centrale e vitale veramente al cuore di tutta la dinamica storica: il

origine e impronta squisitamente “italiano”, prendendo

fenomeno dello ius commune ha infatti

forma e contenuti nella fioritura universitaria italiana del secolo XII.

OTTICA DI OSSERVAZIONE

L’esperienza giuridica medievale deve essere percepita come un pianeta giuridico separato e

col “classico” e col “moderno”, e segnato da

conchiuso, segnato da una sostanziale discontinuità

una sua compiutezza. valori che l’esperienza moderna ha rifiutato

1. Bisogna percepire un insieme di esiliato e

svillaneggiato, creando anzi nella coscienza dell’osservatore un nodo di pre-giudizi rischiosi e

fuorvianti. tempo storico munito d’una sua tipicità

2. Si tratta di un che contrassegna in maniera intensa

anche il mondo del diritto.

carica dell’umanesimo rinascimentale, ha creato una

La retorica, prospettiva falsante: ha voluto

quell’età precedente che si svolge per quasi un millennio (V-

maliziosamente bollare il medioevo,

XV sec d.C), come età transitoria, sottolineando la sua non-autonomia e la sua debolezza come

momento storico.

comparare l’esperienza giuridica

Nel medievale con quella classica e moderna occorre

massima cautela verso due semplicismi:

1. Cedere alla facile ipotesi di cogliere il medievale come prosecuzione del romano

2. Trapiantare senza filtri concetti e linguaggio che ci sono proprii e connaturati, che non fungono

altro che da pericolose matrici di fraintendimenti ed equivoci.

Ma il modello moderno e quello romano sono comunque estranei al pianeta medievale.

L’età del maturo è l’età

diritto medievale del diritto comune, quando gran parte del lavoro dei

giuristi si compie sui riscoperti testi romani del corpus iuris giustinianeo, ma gli uomini del diritto

comune sono solo formalmente dei romanisti e il testo romano è spesso solo la copertura

autoritativa di una costruzione giuridica che si sviluppa autonoma e che trova la sua fonte

sostanziale nel novissimi fatti economici e sociali della civiltà medievale. 1

ALCUNI EQUIVOCI DA EVITARE

La discontinuità fra medievale e classico o moderno, non significa che il mondo medievale sia

qualcosa di completamente estraneo e indifferente: vi è pur sempre un continuum dato da una

continuità spirituale che riguarderà i grandi problemi che ogni civiltà vive a suo modo.

Lo storico si allontana dall’oggi alla stessa stregua del figliol prodigo dalla cosa del padre, per

cogliere il significato sepolto del suo esistere attuale.

Il passato medievale ha un privilegio grande ed unico: ha il pregio di costituire una esperienza

interamente vissuta e compiuta, una vita espressasi in tutta la sua pienezza, la sua è una voce

completa che si è dispiegata in tutta la gamma possibile dei suoi toni.

Esso solo illusioramente è una realtà estinta.

LA COSTRUZIONE GIURIDICA MEDIEVALE COME INTERPRETAZIONE DI UN

ORDINE SOGGIACENTE

La ragione dell’inserimento della parola “ordine” nel titolo è data dal fatto che mai come nel medioevo,

il diritto ha rappresentato e costituito la dimensione radicale e fondante della società,

un basamento stabile che fa spicco rispetto alla caoticità e alla mutevolezza degli eventi politici e

sociali d’ogni giorno.

Si tratta di un ordine che non si lascia scalfire dagli episodi grandi e piccoli della vicenda storica,

perché si colloca al di là del potere politico e dei suoi detentori, svincolato dalle miserie della

quotidianità, collocato nel terreno fondo e sicuro dei valori: un valore immanente la natura delle

cose (diritto naturale) e un valore trascendente il Dio della tradizione cattolica (diritto divino), valori

che costituiscono un ordo iuris che non può non scandire il diritto positivo.

Nell’esperienza giuridica medievale ogni fonte giuridica si colora di un carattere schiettamente

“interpretativo”, presa d’atto di qualcosa che c’è,

che si manifesta come che non si crea ma si

può solo dichiarare, integrare, correggere, rinnovare: il maturo medioevo ha infatti un volto

scientifico e niente affatto legislativo, affidandosi alla scienza che è interpretatio.

Per interpretatio non si può intendere un’interpretazione critica di testi romani, ma come

riappropriazione e rimeditazione, sotto la “protezione” dei testi romani, di tutto un ordine giuridico

affiorante sotto l’aspetto di aequitas.

Ma non la si può nemmeno intendere come attività meramente conoscitiva d’un testo rigido di

per l’interprete un vincolo formalmente insuperabile.

legge che costituisce

Da noi l’attenzione dell’ordinamento è per il momento di produzione del diritto: nella civiltà

medievale l’attenzione è tutta per l’interprete l’unica capace di

e per la sua fertile attività,

tradurre i valori dell’ordine giuridico in regole vive ed efficaci di vita-

CRONOCA E STORIA

La chiesa di San Donato a Citille, consacrata nel 1072, rappresenta uno dei tanti insediamenti

religiosi e agricoli con cui i monaci benedettini vallombrosiani colonizzarono il Chianti: si colloca nel

momento della riconquista della terra, fenomeno che da agronomico ed economico diventa

anche giuridico, con la necessaria rimodellazione di tanti strumenti giuridici. 2

2. PREMESSE ORDINATIVE

Alcuni chiarimenti sono necessari per evitare equivoci e fraintendimenti.

STORICITÀ DEL DIRITTO

Il diritto appare come strumento dell’autorità dello Stato esprimentesi nelle manifestazioni normali

della legge, dell’atto amministrativo, della sentenza giudiziale, manifestazioni che segnano tutte

una superiorità e un distacco fra l’ente produttore e la comunità dei destinatari.

Lo “Stato di diritto” quale prodotto tipico del costituzionalismo moderno, con le sue architetture

formali, con la sua rigorosa selezione e separazione del giuridico dal metagiuridico, con la sua

sostanziale identificazione del diritto nella legge, avvalora un immagine del diritto come disgiunto

dal divenire sociale e cultuale.

il fenomeno giuridico subisce un’immobilizzazione:

In questo modo, fonte per eccellenza è la

legge come regola generale astratta e rigida, mentre l’ordinamento assume un carattere

prettamente legislativo, un inevitabile punto d’approdo del mondo giuridico moderno.

Malgrado il c.d. statalismo giuridico appaia definitivamente superato, continua a circolare una

e il suo produttore nell’autorità

coscienza grossolana che riduce il diritto ad un insieme di comandi

munita di efficaci poteri di coazione.

Il rischio è quello di non percepire a sufficienza che essenza del diritto è la sua storicità, il

suo consistere in una dimensione stessa del vivere associato, espressione della comunità che

producendo diritto viva la sua storia in tutta la sua pienezza.

trova oggi “normalmente” nel legislatore e nella p.a. i suoi abituali produttori, è

Se è vero che il diritto

pur vero che la produzione del diritto è privilegio esistenziale di ogni agglomerazione sociale

che intende vivere appieno la propria libertà nella storia.

Diritto quindi non è solo il prodotto della macroentità statuale, ma di tutte le strutture sociali

(es. confessioni religiose, le famiglie, ecc), le più varie coagulazioni privato: paradossalmente,

anche una fila di persone di fronte ad un pubblico ufficio può porsi come ordinamento giuridico

primario concorrente allo Stato nel momento in cui si organizza in qualche modo e circoli in essa la

consapevolezza che quell’organizzazione è un valore da salvare e da seguire.

Recuperare una visione del diritto come ordinamento di ogni agglomerato sociale ha un duplice significato:

 Recuperare il diritto alla natura stessa del corpo sociale

 Identificare il diritto come forma vitale di quel corpo nella storia.

L’odierna visione del fenomeno giuridico è unilaterale e riduttiva, ispirata al più rigoroso

assolutismo giuridico, che rischia di identificarsi col messaggio dei detentori del potere.

di organizzazione giuridica risolta all’insegna della più ampia e rigorosa

La storia offre infatti esempi

pluralità di ordinamenti, con un meccanismo di fonti non soffocato nella sola forma legislativa, ma

aperto in una articolazione giurisprudenziale, dottrinale e soprattutto consuetudinaria.

Più che la rigidità, più che il suo chiudersi in proposizioni normative generali, il carattere saliente

del fenomeno giuridico appare la storicità: il diritto appartiene alla storia, alla vita stessa della

società civile nel suo divenire, è un materiale osservato, percepito e valutato storicamente.

Se è vero che il diritto è storia e mutevolezza, è vero anche che è la traduzione di certi schemi

organizzativi, è percezione di valori, e pertanto non può non essere percorso da una tensione a

consolidarsi, a mettere radici spesso profonde, a diventare anche schema logico, sistema: il valore,

proprio per quel minimo di certezza che deve in sé contenere, tende a fissarsi e a permanere.

Tra storicità e sistema trova idealmente la sua collocazione l’universo giuridico percorso da

un’intima contraddizione, e qui sta il privilegio e il dramma del giurista, mediatore tra storia e valori.

Spetta al giurista, da un lato, di non irridere alla positività di una grammatica logica e tecnica a lui

preziosissima come strumento di conoscenza appropriato, dall’altro, di non dimenticare che quella

grammatica prima ancora che sulle pagine dei Codici è scritta sulla carne degli uomini ed è perciò

immancabilmente segno di tempi e di luoghi, voce d’una società e d’una cultura. 3

STORIA DEL DIRITTO COME STORIA DI ESPERIENZE GIURIDICHE

Il diritto è un “materiale” sociale e culturale straordinariamente adatto ad essere osservato e valutato

tuttavia diffidando dall’essere catalogatori di date e dati: uno

storicamente, strumento adeguato per

dell’enorme materiale sembra lo schema dell’

la comprensione e la corretta ordinazione

ESPERIENZA GIURIDICA, quale schema interpretativo ordinante e unificante il divenire storico-giuridico.

Una siffatta combinazione di sostantivo (esperienza) e aggettivo (giuridica) non casuale: si tratta di

nell’ambito della filosofia giuridica italiana e

una locuzione elaborata e proposta negli anni 30

con l’intento di sottolineare l’umanità del diritto,

francese, il suo continuo coinvolgimento con la vita.

“Esperienza giuridica” è infatti un modo peculiare di vivere il diritto nella storia, di percepirlo

concettualizzarlo applicarlo, in connessione ad una determinata visione del mondo sociale: è

un’insieme di scelte e di soluzioni peculiari per i grandi problemi che la realizzazione del diritto

pone a seconda dei vari contesti storici.

Una tal nozione è qualcosa di ben più ampio e qualitativamente diverso da questo o quel regime

positivo o proiezione politica, è piuttosto un’area culturale, una mentalità, un costume, per cui ci

sarà un’esperienza giuridica distinta, e alle grandi domande di ogni comunità si darà una risposta

specifica ed autonoma sul piano del diritto.

Dunque, il divenire storico-giuridico può essere ricondotto ad una concatenazione di tante

esperienze giuridiche quanti sono i momenti storico-giuridici relativamente autonomi.

terreno che ha un’estrema elasticità,

È un privo di confini netti, ma dotato di confini variamente

interpretabili dalla varietà degli interpreti: è anche l’unico modo corretto per tentar di dominare tutti

questi dati e ricondurli ad unità non puramente formale.

sembra possibile parlare di “esperienza “esperienza

Sul piano storico giuridica medievale” ed

giuridica moderna”.

Sul piano positivo è corretto individuare una esperienza giuridica di common law e una di civil law,

ed entro certi limiti anche di un esperienza giuridica della koinè dei paesi socialisti, mentre sarebbe

senz’altro indebito parlare di esperienza giuridica italiana, francese, o tedesca.

dello schema dell’esperienza giuridica è di mai a forza in un’armatura

Il pregio non collocare

innaturale e costrittiva quella realtà viva che è il diritto medievale (artificiosa è ogni datazione rigida).

Dinanzi a questa sequela di esperienze giuridiche, compito primario dello storico del diritto è

pertanto un’azione di fissazione dei termini e dei confini fra un’esperienza giuridica e l’altra,

dove lo spartiacque è validamente indicato non da realtà episodiche ma da scelte di fondo della

coscienza giuridica che muta. Sarà una confinazione necessariamente elastica, ma effettiva:

 Elastica, perché è improponibile credere di poter tracciare linee nettissime di assurda

demarcazione: ogni esperienza giuridica reca sempre in sé le cellule tumorali che la

all’altra c’è un momento nel quale tutto è sotto il

condurranno alla morte, e nel transito dall’una

segno della fusione e dell’incertezza.

 perché “esperienza giuridica” rimanda alla

Effettiva, cioè in adesione a precise forza storiche,

vira del diritto, è lo strumento per cui date e dati si caricano di una urgente umanità.

Assumere l’esperienza giuridica come schema interpretativo significa ripudiare la inappagabile

facilità dei tempi apparenti: i suoi tempi sono infatti sempre tempi reali, scanditi cioè non da date ma

da scelte intellettuali e interpretative (tempi appaganti sono il 476 come crollo di un edificio politico già

crollato, o il 1520 come scoppio di una riforma religiosa che maturava già da 2 sec). d’una società

Il giurista in particolare non può non guardare ai tempi storici più profondi, alle radici

e d’una civiltà, dove il diritto alligna: è per questo che lo storico del diritto non avrà mai qual suo

compito primario la storia di episodi, date o fatti quotidiani, ma piuttosto di strutture, costruzioni

teoriche e conquiste durevoli.

La storia giuridica occidentale apparirà dunque come una successione di esperienze giuridiche,

di risposte autonome alle specifiche domande di organizzazione e costruzione giuridica di ogni

tempo, di nuclei problematici fondati ciascuno su una antropologia autonoma e unitaria, con un

sottofondo strutturale e culturale dotato di proprie peculiarità, con una conseguente visione del

nell’una e nell’altra.

diritto assolutamente singolare e autonoma

Diritto medievale, tenuto distinto da quello romano e moderno, non è solo il diritto applicato dal V al

insieme di scelte inconfondibili di quell’unicum storico che è la civiltà

XV sec d.C., ma è un e che, come modo infungibile di sentire e vivere il diritto, costituisce l’esperienza

giuridica medievale

giuridica medievale, con una ossatura portante unitaria al di sotto della manifestazioni più varie. 4

L’ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE E LA SUA COSTITUZIONE UNITARIA

Questa mentalità giuridica incarnatasi in un complesso armonico di comportamenti, regole e

impegna l’Europa occidentale per quasi un millennio,

riflessioni dal 5° sec, quando sulle rovine

dell’antico il nuovo si staglia con una straordinaria virulenza, al 300 e 400, gremiti di idealità

estranee alla cultura di ieri e segnati da incrinature che consentono al “moderno” di allignare e

spazio dell’esperienza giuridica medievale,

assestarsi: è questo lo caratterizzato da una

perfetta compattezza, caratteristica inevitabile se il medioevo giuridico viene ad incarnare quel

chiamato “esperienza giuridica&r

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Rossi Giovanni.
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