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Capitolo primo

Un impeto gagliardo (Cavalieri in armi)

Duelli ordalici

Il duello per punto d'onore; duello giudiziario 'per prova della verità', di matrice germanico-barbarica, che consisteva in un giudizio di Dio concesso dal giudice per risolvere liti civili e criminali; duello in torneo 'per ostentazione di forza e di valore', mantiene in allenamento chi pratica mestiere delle armi ma anche simbolo dell’etica cavalleresca.

Per ordalia (Urteil) o giudizio di Dio (iudicium Dei) si intendeva qualsiasi procedimento con il quale nella società medievale europea la divinità veniva chiamata a manifestare la sua insindacabile volontà di fronte a un fatto controverso. L'ordalia constava, di una prova dal cui risultato veniva fatta dipendere la decisione giudiziaria.

Nelle consuetudini 'barbariche' il duello non era l'unica forma in cui i giudizi di Dio ebbero modo di risolversi. Assai diffuse nell'Europa barbarica erano le ordalie del fuoco e dell'acqua (accusato illeso), della bara, dell'offa ovvero del pane e formaggio, della bilancia, dell'eucaristia.

Il duello giudiziario - o monomachia - fu, comunque, la più diffusa fra tutte le ordalie germaniche. Consisteva nella lotta di una o più coppie di combattenti, preceduta da invocazioni alla divinità. Il culto di Dio vi si accoppiava al culto delle armi e della forza fisica.

Dinanzi a tutto questo proliferare di giudizi di Dio, la posizione della Chiesa altomedievale non fu univoca. Nell'esperienza longobarda occorre distinguere varie fasi:

  • Nel VII secolo gli editti di Rotari e di Grimoaldo si mantengono fedeli al sistema ordalico.
  • Nella prima metà dell'VIII secolo l'editto di Liutprando riprese a favorire la soluzione dei giudizi per via di prove documentali e testimoniali. Liutprando, si lamentava di non poter estirpare completamente il ricorso al duello giudiziario a causa del tenace attaccamento della sua gente.
  • Di massima si assiste, durante i due secoli del regno longobardo, a una progressiva restrizione dei casi in cui il duello poteva esser legittimamente richiesto. Fu comunque ampiamente praticato non solo per reati contro la persona e la libertà, ma anche per molti reati patrimoniali.
  • Il lento declino delle ordalie in Italia si interruppe bruscamente con la caduta dei longobardi. Contribuì al mantenimento e al rafforzamento di questa pratica l'atmosfera germanizzante inaugurata dai carolingi e rinsaldata da Ottone I nel X secolo. Ancora durante il basso medioevo, il duello giudiziario ordalico fu largamente in uso, in Italia come in gran parte d'Europa.

Presso i longobardi il duello giudiziario era riservato ai liberi. Quale privilegio elitario il giudizio in duello fu osservato un po' da tutta l'Europa dei cavalieri. Non ogni uomo era chiamato ad impugnare le armi in difesa della patria, della giustizia o della fede. Il medioevo divideva l'umanità in tre grandi ordini.

  • Il primo, il più alto, era quello di quanti dedicavano la propria vita a Dio, al servizio delle anime eterne: gli oratores, coloro che passavano la vita in preghiera, il clero.
  • Il secondo era l'ordine di quanti dedicavano la propria vita alla difesa dei corpi degli uomini - preziosi ma effimeri -, provvedendo alla giustizia e alla guerra: i bellatores, coloro che conoscevano il mestiere delle armi, l'aristocrazia.
  • Il terzo era quello di quanti dedicavano la propria vita - più umilmente - al puro sostentamento dei corpi degli uomini: i laboratores, coloro che si applicavano ad un qualsiasi lavoro 'meccanico', il popolo.

Gli aristocratici erano i guerrieri per antonomasia nella guerra medievale, combattuta da professionisti a cavallo. Come la guerra fu monopolio degli aristocratici, cosiddetti milites, così lo fu anche il duello giudiziario, che era stato privilegio prima dei liberi longobardi e poi dei milites feudali. Nel corso del medioevo l'aristocrazia feudale e cittadina si cristallizzò in nobiltà, cioè in un vero e proprio ceto 'chiuso', la cui appartenenza era divenuta l'oggetto di un diritto ereditario, trasmesso di padre in figlio. Anche il duello si travasò, per così dire, nel rinnovato ceto guerriero, quello dei nobili e degli uomini d'arme.

Riconoscimenti

Il duello ordalico bassomedievale si sviluppa e si modella sulla base di consuetudini che le varie leggi, prodotte nello spazio europeo, si limitano spesso a formalizzare o a rettificare marginalmente. La crisi duecentesca dell'ordalia è espressa:

  • Nel Liber Augustalis di Federico II che ne circoscrive l'applicazione la monomachia non si armonizza con la natura, devia dal diritto comune, non si accorda con le ragioni dell'equità. Per due casi, in assenza di prove, il duello era concesso: per gli omicidi commessi col veleno o a tradimento, e per il crimine di lesa maestà.
  • San Luigi, re di Francia, proclama di voler estirpare duelli giudiziari, per sostituirli con testimoni e prove documentali.
  • Federico Barbarossa asseconda l'evoluzione dell'istituto quale privilegio di ceto dei cavalieri in quanto aristocratici.

Il duello giudiziario era istituto antico, ma ancora vitale nel '200 italiano pur se riveduto e corretto alla luce dell’esperienza locale. Il declino del duello giudiziario sarà evidente solo nell'avanzato '300. Fra XII e XIII secolo varie summulae de pugna andarono ad identificare un 'genere' alla cui costruzione cooperarono saperi giuridici differenti: longobardistico, consuetudinario e romanistico. Il capolavoro fu senza dubbio la Summula de pugna di Roffredo Beneventano. È la sola opera sul duello giudiziario che continuerà ad essere letta e citata anche dopo il '200, ed almeno sino a tutto il '400. La monomachia pareva ormai destinata a cadere definitivamente in desuetudine, ma, in realtà, si stava inaspettatamente trasformando.

Condanne

Nel basso medioevo la cultura delle ordalie venne perdendo progressivamente e fatalmente credito. È dalla Chiesa e dal diritto canonico che provennero le condanne più intransigenti, dopo che nell'alto medioevo l'atteggiamento era stato spesso oscillante. Il duello è peccato perché vi si tenta Dio, vi si assume l'insana pretesa d'imporre un miracolo, giacché nell'ordalia formalmente non prevale il più forte o il più abile, ma chi sia dalla parte della ragione: un miracolo su richiesta, una manifestazione della volontà divina imposta dall'uomo.

Nel 1234 il Liber Extra di Gregorio IX, andava a trattare del duello ordalico - e del duello in torneo - immediatamente dopo la sezione concernente l'omicidio. Sin dal titolo si circoscriveva ai chierici la portata normativa delle sanzioni. Il religioso che avesse partecipato ad un duello, sia come attore sia come convenuto, cadeva nella irregularitas e doveva essere deposto da ogni incarico ecclesiale, senza che potesse scusarsi in alcun modo adducendo la consuetudine locale. Era fatta salva la sola dispensa del vescovo, ma a condizione che non avesse avuto luogo la morte o la mutilazione di uno dei duellanti.

La raccolta gregoriana adduceva almeno due buoni motivi del divieto: l'empio appello al nome di Dio e la comprovata inidoneità sostanziale all'accertamento della verità. Il gruppo di canonisti maggiormente aperto verso l'istituto del duello si venne invece variamente disponendo su di una posizione intermedia: fermo il divieto per i chierici, nella giurisdizione il peccato mortale era limitato a chi richiedesse la monomachia e a chi l'accettasse spontaneamente, ma non a chi si trovasse a dovervi partecipare contro il proprio volere per inevitabile necessità, giudizialmente costrettovi per la difesa del proprio patrimonio o della propria integrità fisica. Si ammetteva la partecipazione al duello in caso d'inevitabile necessità.

Il più acuto nodo teologico era quello di tentare Dio nel duello. Per Tommaso la monomachia piuttosto che tentare la volontà divina poteva essere uno strumento per decidere 'a sorte' ciò ch'era impossibile stabilire razionalmente e che doveva comunque trovare una qualche soluzione. Nella carenza di prove certe, doveva prevalere il pubblico interesse a risolvere comunque le controversie. Poteva considerarsi lecito il duello in senso lato, in cui non si aveva l'iniqua pretesa d'interrogare Dio, ma solo si intendeva dar prova di valore ovvero trovare una qualche soluzione che sciogliesse una volta per tutte un caso controverso.

Nel secoli XV e XVI il dibattito perse di vivacità e l'atteggiamento dottrinale si irrigidì nella comune opinione. La partecipazione ad una monomachia - a qualunque titolo e con qualunque ruolo - sfociava sempre in un peccato mortale. Secondo la dottrina quattro-cinquecentesca il divieto del duello giudiziario era un fatto acquisito, di cui, ci si limitava ad enumerare le ragioni fondanti:

  • Nel duello si tenta Dio, perché innaturalmente vi si ricerca ciò che non può verificarsi se non per un miracolo divino; è verosimile che il più forte vinca il più debole; è quasi impossibile trovare due campioni che siano pari fra loro sotto ogni profilo.
  • Nel duello si pongono i corpi a rischio di morte, le anime in pericolo di dannazione.
  • Il duello, invenzione demoniaca, è stato proibito dal diritto divino e dal diritto canonico.
  • Il duello è stato proibito dal ius civile; i debitori non possono essere costretti col terrore o con le armi all'adempimento; il pretore non deve permettere che si venga alle armi; sono proibiti, anche gli spettacoli cruenti; è stato abolito l'uso dei gladiatori, equiparati ai ladri.
  • Il duello è proibito dalla natura stessa del diritto positivo, che ne rappresenta il rovesciamento; il duello è fondato sulla forza, e la forza svincolata dalla giustizia deve essere condannata.

In seguito al pensiero canonistico teologico vengono individuate sei specie di duello in relazione a differenti cause finali:

  • La prima causa è la manifestazione della verità, in quanto la parte confida che la propria vittoria sarà testimonianza della verità della propria innocenza o del proprio buon diritto: duello ordalico.
  • La seconda causa è l'ostentazione delle forze: duello in torneo.
  • La terza causa è evitare il disonore, poiché chi non accetta il duello è considerato di animo vile e degenerato: duello d'onore.
  • La quarta causa è la risoluzione di una lite criminale o civile, quando la lite non possa terminare diversamente che con un duello: il duello giudiziario 'a sorte' di Tommaso d'Aquino.
  • La quinta causa è la compiacenza per il popolo, quando vi sia guerra fra due patrie e, con il consenso delle parti, si risolve tutta la guerra con un duello risparmiando i popoli: il duello fra campioni di due popoli in guerra, sostituto della guerra fra popoli.
  • La sesta causa è la difesa: duello 'coatto' per una delle due parti.

Anatomia del duello ordalico

Prosasticamente il duello giudiziario ordalico comportava costi non indifferenti a carico delle parti, fra cauzioni processuali e spese d'allestimento. Giudici del duello, a rigore, avrebbero potuto essere soltanto 'signori' muniti di giurisdizione regia o imperiale, ma in Italia lo erano anche consoli e podestà cittadini, che in origine avevano avuto soltanto il potere di fissare i duelli, rinviando le parti dinanzi al messo imperiale.

Nell'intera Europa basso-medievale delle città e dei castelli erano allestiti campi chiusi - champs clos — per il duello. Alla loro manutenzione provvedevano apposite guardie, una 'polizia degli steccati' a cui talvolta spettava pure un compenso a carico dei duellanti. La strutturazione del campo chiuso, le sue dimensioni e le sue caratteristiche essenziali erano fissate per via di consuetudini e, talora, di normative locali: un luogo ampio e piano, dentro o fuori città, sorvegliato dal giudice e tutelato da pubblico banno.

Le parti si battevano comunemente mediante campioni. Denominati romanisticamente pugiles, consuetudinariamente prezzolati, erano tenuti quale categoria infamata. Secondo varie normative, il giudice procedeva alla coequatio, verificando che i campioni fossero circa della stessa forza. A Bologna, ed in genere nei Comuni, provvedeva il podestà, ma le norme sui campioni tradivano effettivamente la sfiducia verso la loro onestà e rispecchiavano scandali e abusi. Ancora lo statuto bolognese duecentesco stabiliva che i campioni non sapessero per chi combattevano: a ciascuno era consegnato un cartellino piegato con il nome della parte difesa, da rivelarsi solo al termine dello scontro. In antico il campione sconfitto era condannato a morte, talvolta - dal diritto longobardo a Federico II - era sottoposto al taglio della mano in quanto spergiuro, giacché doveva giurare, prima dello scontro, sul buon fondamento della causa da lui difesa.

Il giorno prefissato, dopo la missa pro duello ed altri rituali religiosi, i duellanti si presentavano al re per combattere nel 'campo chiuso', champ clos, circondato dalla 'lizza'. In quel momento potevano contestare la conformità delle armi alle consuetudini, facendole eventualmente modificare. Un araldo, infine, leggeva le regole dello scontro e poi si passava ai giuramenti di rito. Si prestava anzitutto un giuramento sulla fondatezza della propria pretesa, ad opera dell'attore o di entrambe le parti. Seguiva l'ulteriore tradizionale giuramento, d'ascendenza germanica, con cui attore e reo proclamavano di non valersi d'alcun malefizio, amuleto o d'incantesimo.

Le armi, di massima, erano fissate normativamente ed assegnate dal giudice, solitamente scudi e bastoni ovvero spade e lance, salva talvolta la diversa volontà delle parti e salve, soprattutto, le consuetudini locali. L'antica standardizzazione delle armi venne, però, progressivamente meno ed il diritto di scelta delle armi fu riconosciuto, sempre più spesso, allo sfidato. Spesso il giudice provvedeva a nominare due soggetti con il compito di verificare l'esatta applicazione delle regole. Egli stesso inaugurava la procedura e proclamava solennemente a tutti gli spettatori l'assoluto divieto di rumoreggiare o disturbare in qualsiasi maniera, sotto pena di morte.

Iniziava, finalmente, lo scontro, che durava di solito sino al tramonto. Nel caso in cui la monomachia non si esaurisse in una giornata, proseguiva in quella successiva, allorché le parti dovevano riprendere la lotta esattamente nella posizione e nelle condizioni in cui si trovavano al momento dell'interruzione, così come verbalizzato dal giudice. Soccombente era chi toccasse terra col capo ovvero - volontariamente, forzatamente o casualmente - fuoriuscisse dallo steccato ovvero si riconoscesse vinto: la morte era evento accidentale. Lo sconfitto era tenuto prigioniero sinché il giudice non avesse deciso della sua sorte e tutti i suoi beni erano confiscati dal re, una volta detratto il rimborso delle spese sostenute a favore del vincitore.

Duelli in torneo

Nel medioevo occidentale conobbe enorme fortuna anche un'altra forma di duello, quella in torneo, formalmente diretta non alla prova di un qualche fatto controverso - come il duello giudiziario ordalico -, ma alla pubblica dimostrazione del coraggio e del valore marziali. Nasce nel 1066 per poi diffondersi in tutta Europa nel ceto dell'aristocrazia. I primi tornei della fine dell'XI secolo hanno luogo soprattutto durante le guerre, nelle pause, fra gruppi di cavalieri degli eserciti nemici, che si sfidano e si scontrano in un luogo e in un tempo concordati. In origine mancano vere e proprie regole e solo col tempo si afferma un codice etico cavalleresco e cortese. Fra '300 e '400 il torneo ha definitivamente conseguito un proprio statuto ludico di gioco d'armi ed è ormai una festa ricorrente nelle città e nelle corti. Il torneo fu luogo di eccezionale rilievo per la trasmissione di consuetudini e modelli comportamentali nobiliari.

La loro affermazione fu fenomeno europeo, feste marziali in cui i cavalieri si ritrovavano, si esercitavano nel mestiere delle armi, 'comunicavano', si battevano per i motivi più diversi a coppie od in gruppi. Nel caso di successo si arricchivano e salivano di grado nella gerarchia sociale. I mercatores avevano fiere e mercati. Le 'fiere' e i 'mercati' dei cavalieri erano le guerre e, forse ancor più, i tornei. La Chiesa medievale, nel Liber-Extra di Gregorio IX, rimarcherà la strettissima connessione concettuale fra le due figure. La Chiesa denominò 'mercati o fiere' quelle strane adunanze cavalleresche che 'volgarmente' eran dette 'tornei'.

Come nel duello, anche nel torneo si ritrovavano sfide, steccato, padrini, esame preliminare dell'aequalitas delle armi, attribuzione del cavallo e delle armi del vinto al vincitore, e talvolta anche la consegna dello stesso vinto come prigioniero del vincitore. Per l'ammissione al torneo si richiedeva onore integro, mentre varie norme d'onore regolavano gli scontri, su cui deliberavano appositi giudici del campo.

Se il torneo era condannato dalla Chiesa, sia pure blandamente e con periodici 'ripensamenti' d'opportunità politica, l'omicidio colposo in torneo era escluso dal diritto comune. Sotto il profilo religioso i teologi escludevano, invece, il peccato mortale nel caso in cui il cavaliere in torneo mirasse unicamente ad apprendere l'uso delle armi al fine di difendere la Chiesa dagli infedeli e la patria dai nemici. La pena religiosa di chi torneava - gravissima per un cristiano - consisteva nell'esclusione dalla sepoltura religiosa in caso di morte immediata.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Cavina Marco.
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