Capitolo primo - Un impeto gagliardo (Cavalieri in armi)
I – Duelli ordalici
1. Un furente duello celtico alle origini dell’Europa
Racconto del duello tra il capo celtico Arturo e il governatore della Gallia, il tribuno Frollo. Ma che cos’è un duello? Nella storia europea d’età moderna e contemporanea assunse le fattezze di duello per punto d’onore. Ma è opportuno distinguerlo, preliminarmente, da almeno due altre forme. Anzitutto dal duello giudiziario ‘per prova della verità’, e poi dal duello in torneo ‘per ostentazione di forza e di valore’.
2. Le lacrimevoli vicende d’una regina longobarda
Racconto della storia di Gundeberga, figlia del re longobardo Agilufo e sposa del duca di Torino Arioaldo. È forse la prima testimonianza di un duello giudiziario ordalico in Italia, un istituto che, peraltro, doveva essere già ben noto alle consuetudini longobarde. Per ordalia (Urteil) o giudizio di Dio (iudicium Dei) si intendeva qualsiasi procedimento con il quale nella società medievale europea la divinità veniva chiamata a manifestare la sua insindacabile volontà di fronte ad un fatto controverso. L’ordalia constava, dunque, di una prova dal cui risultato veniva fatta dipendere la decisione giudiziaria.
Il duello non era l’unica forma di ordalia. Assai diffuse nell’Europa barbarica erano le ordalie del fuoco e dell’acqua. La prova del fuoco propriamente detta consisteva nel far passare l’accusato tra due roghi vestito di una camicia imbevuta di cera: se il fuoco vi si fosse appiccato, se ne sarebbe tratto indiscutibilmente giudizio di colpevolezza. Molto frequenti erano anche le tre forme d’ordalia del ferro infuocato:
- La prima consisteva nel recare in mano un ferro rovente per un tratto designato;
- La seconda comportava il lancio di un ferro rovente dentro un vaso disposto ad una certa distanza;
- Nella terza l’accusato, per dimostrare la propria innocenza, doveva camminare a piedi nudi su di un prefissato numero di vomeri infuocati.
Simile era l’ordalia dell’acqua bollente, nella quale l’accusato doveva immergere la mano o il braccio in una caldaia bollente ed estrarne uno o più oggetti. L’esame della mano e del braccio in questa prova, come in quella de ferro infuocato, si praticava dopo tre giorni, durante i quali l’arto rimaneva accuratamente fasciato. L’accusato, per superare la prova, doveva apparire illeso o quasi. Nell’ordalia dell’acqua fredda, l’accusato veniva gettato in acqua corrente con la mano sinistra legata al piede destro e la destra legata al piede sinistro: se fosse affondato era riconosciuto innocente, colpevole se avesse galleggiato.
Il sottinteso simbolismo pare fosse da interpretare nel senso che l’elemento puro dell’acqua avrebbe rifiutato d’accogliere il colpevole. Talora la stessa prova veniva risolta in senso inverso. Per inciso, si ricorreva all’ordalia dell’acqua anche per accertare la legittimità del neonato, che era posto a galleggiare su di una tavola: legittimo, se sopravvissuto. Una delle più antiche forme di ordalia, connessa col culto dei defunti, fu l’ordalia della bara. Si riteneva che, in presenza o in contatto con l’uccisore, il corpo dell’ucciso avrebbe fornito un qualche segno di ripulsa.
Fra le ordalie più bizzarre fu quella dell’offa ovvero del pane e formaggio. Per superare questa prova l’accusato doveva inghiottire una determinata quantità di pane e cacio e, nel caso in cui non vi riuscisse, era giudicato colpevole. A dispetto dell’apparente facilità, doveva esser tale la suggestione che le litanie e gli anatemi provocavano al reo, da indurre essiccazione del palato e della lingua, nodo alla gola e paralisi delle mascelle, impedendogli di ingerire il boccone e di superare la prova.
Assai curiosa fu anche la procedura della c.d. ordalia della bilancia, in cui l’accusato si accomodava sul primo piatto di una grande bilancia, mentre sull’altro si collocava come contrappeso la Bibbia. Se il piatto che sorreggeva l’accusato si fosse alzato sarebbe stato indubbio segno di colpevolezza: quella leggerezza pareva assolutamente innaturale. In uso soprattutto fra ecclesiastici fu l’ordalia dell’eucaristia, in cui l’accusato doveva inghiottire l’ostia consacrata. Se colpevole, sarebbe stato folgorato da Dio o quantomeno colpito da qualche malore. Accompagnata da un rituale che imponeva di giurare su tre reliquie, era diretta a terrorizzare e, quindi, ad indurre alla confessione il colpevole.
Nella mistica ordalia della croce i due avversari erano posti innanzi ad una croce, in posizione eretta o in ginocchio, entrambi con le braccia spalancate. Aveva quindi inizio una liturgia. I due contendenti dovevano restare perfettamente immobili per la durata dell’intera cerimonia, che poteva protrarsi a tempo indeterminato. Il primo a venire meno era giudicato perdente. Vi era anche l’ordalia dell’interramento, in cui ai due contendenti era sotterrato un arto, restando esposti alle intemperie fino al cedimento di uno di loro.
Ordalia della sorte. I giudici riponevano in un panno di lino benedetto due tavolette di legno, una delle quali contrassegnata con una croce. Eseguite le benedizioni ed ogni altra invocazione prescritta, ciascuno dei contendenti estraeva la sua tavoletta: ovviamente superava la prova chi si ritrovava la tavoletta crociata. Il duello giudiziario, detto anche pugna o monomachia, fu, comunque, la più diffusa fra tutte le ordalie germaniche. Consisteva nella lotta di una o più coppie di combattenti, preceduta da invocazioni alla divinità. Il culto di Dio si accoppiava al culto delle armi e della forza fisica.
Già gli storici romani osservavano che i germani, estranei all’idea romana di Stato, finivano le controversie raramente con le parole, quasi sempre con le armi. Dinanzi a tutto questo proliferare di giudizi di Dio, conditi da invocazioni mistiche e anatemi religiosi, la posizione della Chiesa altomedievale fu tutt’altro che univoca. Indubbiamente nel duello ordalico si invocava Dio e si trattava pur sempre di una manifestazione di fede, certo è che varie ed articolate erano le pratiche religiose di supporto, diverse secondo le consuetudini locali.
Nell’esperienze longobarda occorre distinguere varie fasi. Mentre nel VII secolo gli editti di Rotari e di Grimoaldo si mantennero ampiamente fedeli al sistema ordalico, nella prima metà dell’VIII secolo l’editto di Liutprando riprese a favorire la via dei giudizi per prove documentali e testimoniali. Progressiva restrizione dei casi in cui il duello poteva essere legittimamente richiesto. Fu comunque ampiamente praticato non solo per reati contro la persona e la libertà, ma anche per molti reati patrimoniali.
Rimase celebre nei secoli successivi il capitolo 118 dell’editto di Liutprando, in cui il re si lamentava di non poter estirpare completamente il ricorso al duello giudiziario a causa del tenace attaccamento della sua gente. Il lento declino delle ordalie in Italia si interruppe bruscamente con la caduta dei Longobardi. Contribuì al mantenimento e al rafforzamento di questa pratica l’atmosfera fortemente germanizzante inaugurata dai carolingi e rinsaldata da Ottone I nel X secolo. Ancora durante il basso medioevo, il duello giudiziario fu largamente in uso, in Italia come in gran parte dell'Europa.
Nella società medievale il potere pubblico investiva uno spazio esiguo anche nell’amministrazione della giustizia, che era ben lungi dall’essere percepita come cosa dello Stato. Altro importante aspetto della tradizione germanica. Presso i longobardi il duello giudiziario era riservato ai liberi, e parimenti sarà in genere privilegio di milites et nobiles nel posteriore mondo feudale. In Francia, tra la fine del ‘200 e l’inizio del ‘300, si impose la presentazione delle richieste di duelli giudiziari ai tribunali specializzati nel ‘diritto delle armi’, che accentuarono la propria fisionomia come istituzione di ceto.
Il medioevo divideva l’umanità in tre grandi ordini:
- Il primo, il più alto, era quelli di quanti dedicavano la propria vita a Dio: gli oratores, coloro che passavano la vita in preghiera, il clero;
- Il secondo era l’ordine di quanti dedicavano la propria vita alla difesa dei corpi degli uomini, provvedendo alla giustizia e alla guerra: i bellatores, coloro che conoscevano il mestiere delle armi, l’aristocrazia;
- Il terzo era quello di quanti dedicavano la propria vita al puro sostentamento del corpo degli uomini: i laboratores, coloro che si applicavano ad un qualunque lavoro ‘meccanico’, il popolo.
Come la guerra fu monopolio degli aristocratici, detti milites, così lo fu anche il duello giudiziario. Nel corso del medioevo l’aristocrazia feudale e cittadina si cristallizzò in nobiltà, cioè in un vero e proprio ceto chiuso, la cui appartenenza era diventata l’oggetto di un diritto ereditario. Anche il duello si travasò, per così dire, nel rinnovato ceto guerrieri, quello dei nobili e degli uomini d’arme. Ne divenne privilegio cetuale, ne rispecchiò i valori condivisi. Alla confluenza fra etica feudale ed etica cavalleresca era, anzitutto, il culto della fides, della parola data: viceversa il peccato capitale del cavaliere era la menzogna.
Vi erano poi altri valori fondanti. L’elemento cavalleresco si presentò come il fattore unificante del mondo aristocratico. Fu un processo largamente differenziato dalle consuetudini locali, e pure riconoscibile nelle sue dinamiche unitarie come fenomeno continentale.
3. Riconoscimenti ambigui
Il duello ordalico basso medievale si sviluppa e si modella sulla base di consuetudini che le varie leggi, prodotte nello spazio europeo, si limitano spesso a formalizzare o a rettificare marginalmente. La crisi duecentesca dell’ordalia è espressa lapidariamente nel Liber Augustalis di Federico II che ne circoscrive drasticamente l’applicazione, prorompendo in un’aspra critica. Ma accanto alla condanna permaneva un qualche riconoscimento. Per due casi, in assenza di prove, il duello era concesso: per gli omicidi commessi col veleno o a tradimento, e per il crimine di lesa maestà.
Il re di Castiglia Alfonso X, nelle celebri Partidas, e il francese Filippo il Bello, nell’ordonnance del 1306, circoscrissero e disciplinarono il duello giudiziario nel contesto dei rispettivi regni. Già la Constitutio de pace tenenda di Federico Barbarossa, del 1156, aveva sancito alcuni capisaldi essenziali. Ma oltre a ciò l’imperatore assecondò l’evoluzione dell’istituto quale privilegio di ceto. Per poter sfidare un aristocratico a duello, lo sfidante doveva anzitutto dar prova d’appartenere ad una stirpe parimenti aristocratica, cioè di milites. Ma il duello giudiziario era tutt’altro che ignoto ai ‘democratici’ Comuni medievali italiani. Prendiamo ad esempio le consuetudini di Milano del 1216.
Il duello giudiziario era istituto antico, ma ancora vitale nel ‘200 italiano. Il nuovo diritto consuetudinario e statutario sovrastava la tradizione germanica, talvolta l’abrogava, talaltra la riplasmava. Il declino del duello giudiziario sarà evidente solo nell’avanzato ‘300. Frattanto l’occidente europeo stata conoscendo, a partire dalla scuola di Bologna, il grandioso fenomeno della scientificizzazione del diritto. Anche il duello giudiziario doveva necessariamente assoggettarsi all’analisi ed alle categorie concettuali dei giuristi dotti. Era un istituto completamente ignorato dal diritto romano, ma non lo fu da molti suoi interpreti. Lo stesso mutismo delle fonti fu letto talvolta come argomento contrario in favore della liceità.
A fianco dell’esegesi del diritto romano, però, un’altra letteratura sviluppò ben più ampiamente l’istituto del duello giudiziario. Fra XII e XIII secolo varie summulae de pugna andarono ad identificare un ‘genere’ alla cui costruzione cooperarono saperi giuridici differenti: longobardi stico, consuetudinario e romanistico. Il capolavoro fu senza dubbio la Summula de pugna di Roffredo Beneventano. Di fatto per buona parte delle questioni più intricate e discusse, il giurista campano non poté che limitarsi ad un sommesso rinvio alla consuetudine, ma fu suo il merito d’allestire il primo analitico schema del duello giudiziario, cogliendone con sicurezza tutti gli elementi caratterizzanti. La trattazione è estremamente lineare, condotta al lume di alcuni principi-guida ben precisi: la stretta analogia con il processo ordinario; l’esclusione dell’interpretazione estensiva delle norme sul duello in quanto materia ‘odiosa’; il ruolo centrale della consuetudine.
4. …e veementi condanne
Nel basso medioevo la cultura delle ordalie venne perdendo progressivamente e fatalmente credito. È dalla Chiesa e dal diritto canonico che provennero le condanne più intransigenti. Il duello è peccato perché vi si tenta Dio, vi si assume l’insana pretesa di imporre un miracolo, un miracolo su richiesta. Nel 1234 il Liber Extra di Gregorio IX andava a trattare del duello ordalico immediatamente dopo al sezione concernente l’omicidio. Il religioso che avesse partecipata ad un duello, sia come attore che come convenuto, cadeva nella irregularitas e doveva essere deposto da ogni incarico ecclesiale. Più genericamente la monomachia ricadeva sotto il divieto generale delle ordalie.
La raccolta gregoriana adduceva almeno due buoni motivi del divieto e dell’invalidità d’ogni contraria consuetudine: l’empio appello al nome di Dio e la comprovata idoneità sostanziale all’accertamento della verità. Problema di teologia morale e problema giuridico. Il duello ordalico divenne materia largamente frequentata dai teologi e dai canonisti, categorie che nel basso medioevo procedevano inscindibilmente coese. Certo è che la riflessione canonistico-teologica articolò ulteriormente il quadro, accentuandone le incertezze. Bernardo da Pavia, nella sua Summa anteriore al 1198, distinse almeno tre posizioni dottrinali, poi riprese, condivise, negate, nei secoli successivi.
La tesi rigorista, codificata in quegli stessi anni nella Summa di Uguccione, negava categoricamente che qualsivoglia consuetudine, per quanto diffusa, potesse escludere il peccato commesso con la partecipazione ad una monomachia. “Dio non disse mai <Io sono la consuetudine>, ma <Io sono la Verità>”. La verità esisteva comunque, anche se, in ipotesi, negata dall’intera umanità. L’azione del duellante non era un’azione malvagia in quanto proibita per le varie contingenze della politica, ma un’azione proibita in quanto malvagia, negazione della verità naturale e cristiana.
Al capo opposto la tesi lassista ammetteva la monomachia, richiamandosi alla consuetudine, al diritto delle genti, al diritto longobardo-franco. Nella sua versione più radicale, però, annoverava pochi autori. Il gruppo di canonisti maggiormente aperto verso il duello si venne invece variamente disponendo su di una posizione intermedia, per cui propendeva lo stesso Bernardo da Pavia, e che si riteneva essere ideata da Vincenzo Ispano. Fermo il divieto per i chierici, nella giurisdizione secolare il peccato mortale sarebbe stato da intendersi limitato a chi richiedesse la monomachia e a chi l’accettasse spontaneamente, ma non a chi si trovasse a dovervi partecipare contro il proprio volere per inevitabile necessità, giudizialmente costrettovi per la difesa del proprio patrimonio o dell’integrità fisica.
L’itinerario percorso dal pensiero religioso fu, dunque, quello di un sistematico approfondimento della diversa qualità di partecipazione soggettiva. A monte di ogni altra considerazione era da risolvere la questione se il duello fosse un male in sé, ovvero se il male fosse in esso una conseguenza meramente eventuale, magari giustificabile al cospetto di più rilevanti valori. Il pensiero teologico-canonistico della fine del medioevo optò nella sua maggioranza per la seconda soluzione e condivise la riflessione sui differenti gradi di peccato/reato del laico duellante. Indubbiamente l’affinamento della valutazione delle singole posizioni soggettive passò nell’elaborazione teologica anzitutto attraverso una massiccia riflessione sul tema della legittima difesa. Più in generale i teologi inquadrarono il problema della legittima difesa, e della conseguente liceità di alcune situazioni, a lume del principio per cui è lecito respingere la violenza con la violenza, rielaborato secondo lo spirito cristiano.
Il più acuto nodo teologico era quello già scolpito nel testo riportato da Graziano: il peccato del duello è quello di tentare Dio. Tommaso d’Aquino individuò una sottile distinzione: la monomachia, piuttosto che nel tentare la volontà divina, poteva risolversi in un pragmatico strumento per decidere ‘a sorte’ ciò che era impossibile stabilire razionalmente e che doveva comunque trovare una qualche soluzione. Nella carenza di prove certe, doveva prevalere il pubblico interesse a risolvere comunque le controversi. Una volta assodato che si trattasse di un mero escamotage delle autorità secolari per evitare, con l’appello alla ‘sorte’, il maggior male di vertenze in giudicabili, le parti potevano senz’altro procedere in tal senso.
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