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DOTTORI

La lenta erosione del sistema del diritto comune inizia proprio con questa raccolta che rappresenta una delle più progredite forme di razionalizzazione e di statalizzazione delle fonti giuridiche: Anche se la RIFORMA È ISPIRATA AL RAZIONALISMO ASSOLUTISTA che ad un vero progresso illuministico. CONTENUTI: scarsamente disciplinata la materia privatistica (esclusivamente successioni, dote, fedecommesso, istituti collegati strettamente alla vita sociale familiare), tentativo di livellamento dei privilegi della classe nobiliare con la revisione di alcuni istituti (successione, devoluzione fondi a demanio). Il re concepisce le leggi come fonte primaria e generale dell'ordinamento, ma non unica. Lasciando tra le fonti del diritto le sentenze dei tribunali (non valido però il ricorso alla dottrina) si vuole fare assumere, a queste decisioni, valore simile alla legge in quanto funzionali dell'applicazione del diritto romano rendendolo così effettiva fonte.del diritto. Posto che i tribunali rappresentano la persona del re ed hanno il compito di applicare e interpretare l'ordinamento, ma posto anche che le Leggi e le Costituzioni sono soggette esclusivamente ad interpretazione autentica, viene lasciata ai giudici solo la possibilità di interpretare il diritto romano infatti parlando di decisioni dei tribunali > sentenza motivata. Sotto un profilo tecnico > ordinate secondo un quadro sistematico, connessioni logiche: perdono valore individuale e operano in funzione di un nuovo sistema legislativo che abroga le disposizioni preesistenti locali o di diritto comune. Le leggi e costituzioni rappresentano la prima sistemazione legislativa ufficiale pubblicata in Italia e sarà pertanto presa ad esempio per altre esperienze (es. granducato di Toscana e ducato di Modena) nonché stranieri (Prussia e Svezia). 3. I primi tentativi e progetti di codificazione: regno di Napoli e granducato di Toscana. Tentativi di riscrittura del diritto.diritto patrio > DIRITTO GENERALE PROPRIO DI UNO STATO nell'ottica di una risistemazione delle fonti legislative che non realizza un intervento riformatore PRIMO PROGETTO > CARLO DI BORBONE (NAPOLI) 1734 che si inserisce in un vasto quadro di riforme governative di stampo assolutistico, volte ad arginare l'arbitrio dei magistrati e superare il contrasto esistente nella prassi tra legislazione e sua applicazione. I passi: - creare una magistratura centralizzata ed efficiente - riformulare il caotico complesso delle fonti normative del regno > schema ispirato al codice giustinianeo formato da 12 libri un po' in latino e un po' in italiano, ma la materia non è ben divisa e ripartita > il risultato è incerto tra una semplice raccolta aggiornata delle norme regie vigenti e la codificazione riformatrice. Una serie di fatti giocano a sfavore di tale riformulazione (guerra contro l'Austria), esempio l'opposizione della magistratura nonché il

venir meno del sostegno Borbone, e la codificazione fallisce.

ALTRO PROGETTO DI GRANDE RILIEVO , GRANDUCA FRANCESCO STEFANO DE ILORENA GRANDUCATO DI TOSCANA 1737> Oraganizzazione dello stato decisamente disomogenea: v'era un solo sovrano ed un solo governo , ma in realtà le città sottomesse mantenevano leggi e magistrature locali > il sovrano incarica Emanuele Richecourt di unificare il territorio sul piano amministrativo e giudiziario.

Poi, nel 1745, il sovrano affida, a Pompeo Neri, un piano di riforma ispirato a quello pubblicato per la Savoia.

Si avvia un primo esame, tra il Neri e il Richeourt, delle fonti normative:

  1. erano leggi proprie statutarie o municipali piene di confusione ed incertezza (si era continuato ad aggiungere senza mai abrogare e vi era un'infinita serie di leggi)
  2. vi era il IUS CIVILE dei romani, (diviso con estrema precisione da neri dalla parte di diritto Bizzantino), ancora vigente accettate dall'uso e dal consenso del popolo.
e del quale viene ribadita la validità sempre attuale per la formazione scientifica e tecnica dei giuristi. - 3) le leggi ecclesiastiche, ritenute di difficile applicabilità essendo di difficile collocazione in quanto spesso si sovrapponevano con il diritto civile e con il quale entravano in conflitto. - 4) vi era il consolato del mare che regolava i traffici commerciali marittimi. - 5) a questo corpo di 4 parti l'incaricato NERI ne aggiunge un altro > IUS NON SCRIPTUM ovvero le consuetudini delle prassi giudiziarie toscane, la quale supplisce i casi omessi e decide i casi dubbiosi. In riguardo al metodo, Neri, inizia smaltendo le norme abrogate o non più in uso, poi riduce lo IUS PROPRIUM quando presenta soluzioni ricavabili dal diritto romano, procede a collocarle ad uso della pratica nelle sedi adeguate secondo una suddivisione sistematica. In materia civilistica Neri seguirà lo schema delle Istituzioni Giustinianee. La ripartizione data da Neri al diritto

privato ruota attorno alle persone considerate relativamente al loro status, come titolari di diritti sui beni e di obbligazioni. Il progetto complessivo di riforma del diritto non è una semplice raccolta di materiale legislativo rispondente alle esigenze pratiche, ma un progetto complessivo assai ampio ricomprendendo all'interno del diritto patrio, anche il diritto pubblico, il diritto privato, penale e di procedura e la giurisprudenza toscana.

Il giurista Neri procede con cautela ed anche in virtù della sua formazione procede con un riconoscimento indiscusso del diritto romano (non del diritto comune). L'attuazione di tale piano si presentava assai ardua e non si intendeva sconvolgere equilibri consolidati e la diffidenza del nuovo granduca Leopoldo finisce per far accantonare il progetto.

IL PENSIERO DI LUDOVICO ANTONIO MURATORI > PAG 152

In questo lento procedere delle istanze di cambiamento per assicurare migliore conduzione della giustizia e garantire

La pubblica felicità, emerge ruolo centrale del principe come riordinatore ufficiale del diritto. Rappresentante Emblematico di questo periodo è Ludovico Antonio Muratori, maggior teorico dell'utilità sociale, che rappresenta la summa polemica tradizionale contro il diritto giustinianeo e la giurisprudenza romanistica che ispirava fin dal cinquecento i tentativi di riordina della materia giuridica.

Muratori nasce a Vignola nel 1672 e durante l'arco della sua vita tratta con costante impegno ed interesse i temi del diritto. La sua produzione in tema va dall'1703 al 1749 – L'insofferenza per gli abusi e gli arbitrii dei giuristi e l'aspirazione alla certezza del diritto sono itemi più toccati nelle opere Muratoriane.

I difetti della scienza legale (l'oggetto della sua polemica), muratori auspica la possibilità di trovare rimedi e soluzioni utili per liberarla dagli abusi. Suggerisce la riduzione ad un corpo solo tutte le sentenze.

più fondate.Nel trattato delle riflessioni traccia un quadro così fosco della giurisprudenza da pensareimpossibile una riforma.De Codice Carolino denuncia l’enorme mole di opinioni che avevano reso oscuro , incerto econfuso il diritto romano > la sua interessante opera offre le linee secondo cui procedere al sovranoCarlo VI d’Asburgo , al quale attraverso un Consilium, pone l'invito di creare un codice (dachiamarsi Carolino) sottolineando come l'ordine umano si fonda sulle Armi (ma dai usare se nonper salvaguardare le leggi) e sulle Leggi (con funzione di garanzia e sempre da osservare), edelineando il bisogno di eliminare l'eccesso dell'acume dottorale, con i difetti giurisprudenziali chene derivano.Il suggerimento proposto a Carlo è quindi quello di promuovere un codice esemplare facendo salvala specificità del diritto degli stati, di cui il sovrano rispetterà iniziative peculiari e tradizioni,vincolandolo al

divieto di interpretazione estensiva e analogica e liberandolo dai difetti medianti disposizioni chiarificatrici poste dall'imperatore sulla base dei principi fondamentali.

La compilazione del codice sarà affidata ad organi consultivi che analizzano le opinioni degli autori e le decisioni dei tribunali, cercando anche i pareri dei dotti e delle università, sistemando il testo laddove lo riterrebbero necessario.

L'opera conclusiva va affidata ad una illustre commissione ristretta di giuristi che trasformerà l'opinione in legge.

Le cose cambiano quando sale al soglio pontificio Benedetto XIV in cui Muratori crede di individuare il legislatore dotato delle prerogative per intraprendere quella iniziativa giuridica.

Dedica poi a Benedetto XIV il trattato dei difetti della giurisprudenza con l'invito di prendersi cura di una riforma sempre più necessaria.

Il libello, scritto in italiano e suddiviso in capitoli, è dedicato principalmente alla

e disorganizzata, mancanza di un'opera di sintesi che riassuma e sistematizzi le leggi). Propone quindi di creare una compilazione unica delle leggi, che sia chiara, completa e sistematica, in modo da evitare dubbi interpretativi e garantire la certezza del diritto. Questa compilazione dovrebbe essere basata sulle intenzioni dei legislatori e dovrebbe tener conto delle evoluzioni del diritto nel corso del tempo. Muratori sostiene inoltre che sia necessario riformare lo stato delle fonti del diritto e della dottrina, che sono state stravolte dall'interpretazione dei giuristi medievali. Propone di limitare l'attività dottrinale, che è diventata troppo vasta e disorganizzata, e di creare un'opera di sintesi che riassuma e sistematizzi le diverse dottrine. Infine, Muratori sottolinea l'importanza dell'autorità nel raggiungimento della giustizia. Secondo lui, la giustizia non può funzionare correttamente senza un'autorità forte e rispettata, in grado di far rispettare le leggi e garantire l'ordine sociale. In conclusione, Muratori propone una serie di riforme per migliorare il funzionamento della giustizia. Queste riforme includono la creazione di una compilazione unica delle leggi, la riforma dello stato delle fonti del diritto e della dottrina, e il rafforzamento dell'autorità per garantire il rispetto delle leggi e l'ordine sociale.dei giudici che si sostituiscono all'attività del principe> accuse alle figure che operano attivamente nel mondo del diritto.). Muratori però afferma che è possibile rimediare a questi difetti esterni. Partendo dal diritto positivo riconosce la validità del Corpus Giustinianeo ma ne elenca anche i difetti e propone la principe di razionalizzare le norme abrogando quelle non più in uso e realizzare un compendio in lingua volgare (questa soluzione è improponibile perché il corpus iuris è un complesso di leggi sistematico, quindi per modificarlo bisognerebbe distruggere tutto il sistema e sostituirlo con un altro). Poi passa ai difetti della scienza giuridica cioè della giurisprudenza. Non condivide le soluzioni che si stanno sviluppando in quegli anni in Europa, esempio quella di Vittorio Amedeo e non ne condivide la scelta di non citare le interpretazioni giurisprudenziali dei dottori perché giudici ignoranti potrebbero fare.anche di peggio oppure farne ricorso senza citarle. E' evidente che muratori s
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morelli Giovanna.