Estratto del documento

Premessa > pag 11

Ultimi decenni caratterizzati da un profondo mutamento del sistema del diritto.

Massa di granito rappresentata dalla codificazione > sgretolata miriade di fonti /oggetti specifici, leggi particolari autonome, staccate dai codici.

La forza del codice viene meno quando non è stato più il luogo dove si esprimeva l'egemonia di un solo soggetto sociale dominante: il codice della borghesia è dovuto venire a patti con la politica di altre classi.

Coniato termine di “decodificazione” (Irti) inizi anni 70.

Produzione accelerata di disposizioni legislative > sollecitazioni della società civile.

CODICI come eventi storici > forza del codice civile, espressione dell’egemonia della classe borghese, in concomitanza della presenza di altre classi e ceti sociali.

Codice come rappresentazione di unità del diritto nazionale, unicità ed esclusività della fonte > ma sommerso e soffocato da “immenso ammasso di leggi” (Muratori), situazione del tutto simile al Settecento che la condannava tra i difetti della giurisprudenza.

Decodificazione > fenomeno comune ad altri stati europei (Francia, Germania, Italia) > leggi ordinarie racchiuse ove possibile per evitare problemi di conflitto in raccolte logiche e sistematiche TESTI UNICI > meccanismo di CONSOLIDAZIONE che richiama l’esperienza storica di sistemi PRECODIFICATI.

Concetto ottocentesco di Codice: completezza, unicità della fonte posta autoritativamente dallo stato > pare conclusa: l’attuale ordinamento giuridico è policentrico (più soggetti che decidono e che producono norme), la legge è stata detronizzata ed il parlamento ha perso il monopolio della legislazione (Violante).

Il codice rappresenta un NUCLEO sistematico di concetti, principi giuridici su cui si basano le soluzioni dei conflitti.

Se l’illuminismo riformista è l’epoca delle codificazioni, la nostra potrebbe essere l’età della decodificazione (Rescigno) anche se lo strumento Codice è ancora oggetto di fiducia e fulcro di progetti di RICODIFICAZIONE globale (Francia) > serie di Codici già approvati + Risoluzione del Parlamento Europeo sull’armonizzazione di alcuni settori del diritto privato > Codice Civile europeo (linee per Codice civile e commerciale europeo in materia di contratti, responsabilità civile) tralasciando materie peculiari della cultura e tradizioni come la famiglia, le successioni, la proprietà.

Il sistema policentrico > lo Stato ammette l’ampia autonomia dei poteri locali e potestà normativa > risponde alle esigenze delle organizzazioni sociali attraverso la deregolazione, ovvero la diminuzione di norme di produzione di origine pubblica a favore di quelle di origine privata (Rodotà).

Necessità dell’ordinamento di relazionarsi con i sistemi SOPRANAZIONALI, necessità di semplificazione, la loro inconoscibilità, nonché linguaggi tecnici.

Quindi idea di CODICE non perduta, ma modificata > non potendo più aspirare alla completezza ed alla immodificabilità, gli si chiede capacità di adattamento ad una realtà in continuo mutamento.

Codice come DIRITTO RESIDUALE oppure come DIRITTO COMUNE? Il Codice nel nostro ordinamento assume la funzione che nel sistema di diritto precodificato era riconosciuta al diritto romano comune per via della completezza ed uniformità > codice come referente sistematico di comprensione e coordinamento da un punto di vista unitario degli ambiti normativi del diritto privato > DIRITTO COMUNE.

Esperienza storica del XII secolo > diritto comune medievale IUS COMMUNE (basata sull’interpretazione critica e creativa delle fonti giuridiche romane e del diritto canonico) > punto fermo a cui fare ricorso da parte degli innumerevoli diritti particolari (IURA PROPRIA).

Massimo monumento legislativo in Europa dal secolo XII al sec XVIII il Corpus iuris che raccoglie le quattro parti della grande compilazione di Giustiniano > al di fuori e al di sopra degli Stati.

Per secoli il diritto si è realizzato attraverso fonti consuetudinarie e attraverso la dottrina giuridica (fonti a-statuali (Padoa-Schioppa).

Con la stagione dell’umanesimo > attacco all’universalità ed eternità dello IUS COMMUNE > confusione, incomprensibilità ed illeggibilità delle molteplici fonti > auspicio riordino e rinnovamento di tutto l’ordinamento giuridico. La codificazione è evento centrale della moderna storia del diritto > forma della nuova mentalità che investe il modo di concepire e realizzare la produzione del diritto > nella forma e nella sostanza supera il sistema di DIRITTO comune precedente. Si abbandonano il diritto romano comune ed i molteplici diritti particolari e la fonte del diritto è rappresentata dalla legislazione statuale.

Riguarda con calma tanto inutile...

Il sistema di diritto non codificato > pag 24

Da Codex a codici

La parola codice subisce notevoli variazioni storiche.

Antichità > significato di codice si restringe a RACCOLTA DI LEGGI SCRITTE E CONVALIDATE (es. re babilonese fece scolpire su stele di Pietra 1700 A.C.) > valore non tanto il supporto materiale quanto il contenuto.

Romani > epoca basso impero definiscono le collezioni cronologiche di rescritti imperiali, dando vita essenziale usato anche oggi di collezione.

Dopo il termine codex > utilizzato anche per indicare raccolte ufficiali di materiale legislativo > significato di collezione, di raccolta di norme giuridiche.

Varianti al termine Codex > Code / Codigo.

Scopo > raccolte di fonti normative di facile reperimento ed una più agevole consultazione del diritto vigente. Spesso ordinato in ordine cronologico, a volte anche esempi di sistematicità.

Definizione odierna: Corpo Organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti ad una determinata branca del diritto, formalmente promanato nella sua unità complessiva, dal potere legislativo.

CODICE > parola che definisce il risultato di un’azione.

CODIFICAZIONE > parola che indica un’azione attuata per creare i codici.

PROCEDURA CODIFICATRICE > la fase terminale o conclusiva di una evoluzione a volte secolare.

Quindi la storia della codificazione (storia della formazione dei codici) è altro rispetto alla storia dei codici (storia dei codici realizzati).

Il codice realizza un sistema di diritto espresso da una fonte unitaria, completa ed esclusiva, reclama il carattere della certezza, contrapponendosi al sistema della tradizione e consuetudine costituito su una pluralità di fonti complesse e sconfinate (Sistema vigente fino alla fine del XVIII sec in Italia e molti stati dell’Europa > fino alla rivoluzione francese (spartiacque della vita giuridica)).

Radici codificazione: nasce con l’umanesimo giuridico francese del XVI secolo, si consolida con assolutismo monarchico arricchito dai principi giusnaturalistici + istanza del settecento preilluminista ed illuminista, dove viene anche reso tangibile > concepisce un nuovo diritto.

Processo che matura a cavallo del XVIII sec e a cavallo di quello successivo > si concretizzerà con il prodotto-codice.

Nel contempo si riparte in maniera innovativa la materia giuridica: codici separati codice civile e commerciale (privato), codice penale (materia criminale) di procedura civile e procedura penale (regolano le procedure di amministrazione della giustizia) * codificazione del diritto costituzionale fissato nelle costituzioni o carte dei diritti.

Codificazione del diritto esperienza in molti paesi europei che si realizza tra il XIX e l’inizio del XX secolo divisibile in due fasi:

  • Prima fase: pubblicazione dei codici francesi > prototipi di quali la totalità di quelli successivi civile, procedura civile, commerciale, procedura penale e penale (dal 1804 al 1810), e nei territori asburgici > codice civile generale austriaco, nei stati italiani preunitari + Olanda, Belgio, Lussemburgo.
  • Seconda fase: codice civile Spagna, impero tedesco, confederazione elvetica > 1889, 1900.

Restano escluse dall’esperienza codicistica l’Inghilterra e buona parte dei paesi che hanno subito l’influenza inglese, ove vige sistema del common law.

(Differenze civil law e common law: non differenza tra diritto pubblico e diritto privato + sistema delle fonti ove l’ordinamento inglese nasce, si sviluppa e si consolida come diritto prevalente giurisprudenziale: i giudici creano il diritto. Le loro decisioni ne sono la fonte principale (vincolate dal precedente giudiziario).

Il diritto comune: concetto logico, storico, sistema

Concetto di diritto comune

Lo Ius Commune (radici nel basso medioevo e invariato per secoli), è categoria logica e astratta presente in ogni sistema giuridico di un complesso di norme del sistema di generale applicabilità.

È diritto correlativo cioè legato a concetti senza i quali non esisterebbe (ex libro), quindi concetto non univoco ma si precisa attraverso il contrapposto. Pertanto è possibile estrapolarlo attraverso 3 differenti comparazioni:

  • In relazione alla sfera geografica: diritto comune vige in tutto l’ambito dello stato (unità territoriale) // contrapposto ai diritti locali validi solo in alcune parti dello stato.
  • In relazione ai destinatari: norma generale ed astratta rivolta a tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico // contrapposto norma individuale destinata ad una singola persona o ad un particolare rapporto concreto.
  • Principi generali del diritto valido per tutti i rapporti tranne che per alcuni // rapporti determinati oggetto di norme eccezionali e speciali.

Significato di diritto comune del basso medioevo > deriva dal diritto romano, anche se in esso non troviamo una vera e propria definizione di IUS COMMUNE = rappresenta la norma generale che vale per tutti a fronte della norma speciale che vale solo per alcuni soggetti dell’ordinamento giuridico = IUS SINGULARE.

Alla base vi è l’importantissimo connubio tra l’ordinamento Impero e Chiesa, avvenuto con l’avvento del SACRO ROMANO IMPERO – Carlo Magno nel IX sec, li riconosce entrambi universali e rappresentano l’unità politica e spirituale > destinatari medesimi (SANCTA ROMANA REPUBBLICA).

Gli ordinamenti si esprimono attraverso il diritto romano ed il diritto canonico entrambi diritti superiori, la cui integrazione si esprime nel DIRITTO COMUNE dell’intero universo cristiano. Ma la concreta struttura dell’Impero è di fatto costituita da tanti ordinamenti particolari con diritti positivi particolari = IUS PROPRIUM che con il tempo è sempre più emergente e vive ed è calato all’interno del IUS COMMUNE (es. diritto longobardo, diritto franco ovvero diritto locale, soggettivo diritto personale territorializzato).

Logica conseguente > un impero un ordinamento giuridico = UNUM IUS, ma nella realtà dei fatti i diversi soggetti utilizzano diritti particolari > quindi all’unità dell’UTRUMQUE IUS (l’uno e l’altro diritto) non corrisponde l’uniformità delle normative locali.

Contrasto logico > coesistenza del diritto romano (IUS COMMUNE che è la RATIO IURIS) e dei diritti particolari (IURA PROPRIA che rappresentano una deviazione della RATIO), ma anche Contrasto storico > in quanto il diritto dell’Impero è sì autorevole ma vecchio di secoli rispetto ad un diritto che risponde alle esigenze di nuovi ordinamenti politici e di una società in lenta evoluzione.

SOLUZIONE: elaborazione del capolavoro della scienza giuridica > parte dalla scuola di Bologna dei glossatori fino ai commentatori del XIV sec. Non negano l’esistenza della pluralità degli ordinamenti, sforzandosi di conciliare il dissidio esistente tra questi ordinamenti e l’UNUM IUS dell’Impero universale > formulazione del concetto di:

DIRITTO COMUNE dalla cui unità deriva la molteplicità dei diritti particolari. La dottrina costituisce il SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE ovvero il sistema normativo di una pluralità di ordinamenti giuridici viventi nell’orbita di un ordinamento universale e primario dalle due facce – temporale e spirituale, alle quali corrispondono i due diritti UTRUMQUE IUS civile e canonico.

Da questo ordinamento essi derivano e ad esso rifluiscono.

La peculiarità è il coordinamento tra universalità del diritto romano-canonico (IUS COMMUNE) ed il diritto degli ordinamenti particolari (IURA PROPRIA). Tale elaborazione fissa i cardini del sistema a partire dal basso medioevo e durerà per secoli fino all’età dei codici moderni.

La soluzione, elaborata dalla giurisprudenza attraverso lo strumento dell’INTERPRETAZIONE (l’espressione IUS COMMUNE) designa oltre al diritto positivo anche la scienza giuridica.

Le componenti originarie del diritto comune

Il diritto romano > pag 32

La compilazione giustinianea

La vicenda del diritto comune affonda le sue radici ai motivi ispiratori di Giustiniano.

Giustiniano dalla sede di Costantinopoli nel 554 PRAGMATICA SANCTIO PRO PETITIONE VIGILI (la pragmatica sanctio è un genere di costituzione emanata a seguito di episodi particolari o su richiesta concreta) > invia nella penisola ed estende PER PARTES ITALIAE la compilazione che segnerà la storia.

La compilazione imperiale è affidata ad una commissione di cui Triboniano rappresentante colto e geniale > lavoro rapido (celerità).

Composta da 4 libri:

  • IL CODEX > racchiude le costituzioni imperiali (LEGES) promulgate da lui fino a quel momento e quelle antecedenti il suo regno (GREGORIANO, HERMOGENIANO E TEODOSIANO). Composto da 12 libri e le costituzioni riportano il nome dell’imperatore/i che le hanno emanate ed i destinatari, il luogo e la data. Il testo riporta il solo dispositivo di legge ed in parte modificato dalle INTERPOLAZIONI (adattamento dei testi da parte della commissione incaricata da Giustiniano finalizzato all’adattamento dei testi alle esigenze del tempo ed alla finalità secondo l’esplicito ordine ricevuto dall’Imperatore).
  • I DIGESTA > “classificare”, riunisce l’esperienza giurisprudenziale romana (IURA) ovvero le soluzioni dei giuristi relativamente a singoli casi concreti che rielaborate danno origine a regole e principi generali. Costituisce la parte più rilevante dell’intera compilazione giustinianea. Contiene 50 libri, divisi in titoli con rubriche indicanti le materie. Ogni frammento è corredato da una INSCRIPTIO che fornisce nome dell’autore, titolo dell’opera e libro da cui deriva il passo. Gli autori più citati: Paolo, Ulpiano, Papiano, Gaio, Modestino. Anche questi subiscono aggiornamenti attraverso le INTERPOLAZIONI. Il Digesto sostituirà tutte le opere di giurisprudenza originali privilegiando gli istituti di diritto privato.
  • LE INSTITUTIONES > ovvero i fondamenti dell’insegnamento del diritto pensato per i giovani desiderosi di apprendere il diritto, ma siccome è pubblicato con legge imperiale ha vigenza normativa. L’opera si basa sui testi didattici di GAIO da cui riprende la tripartizione delle categorie generali PERSONAE (persone); RES (cose); ACTIONES (azioni), e si scosta solo per aggiungere il diritto criminale, materia sconosciuta al diritto classico.
  • LE NOVELLE > pubblicate successivamente alla pubblicazione del CODEX. Le tematiche affrontate sono in prevalenza giuspubblicistiche a differenza del Codex che privilegia la disciplina privatistica. Famose 3 raccolte di novelle: Epitome Iuliani, Authenticum, collezione greca.

Con la promulgazione dei Codici (Giustiniano definisce codici non solo il Codex, ma anche il Digesto e le Istituzioni e anche l’insieme delle tre opere > riconoscendogli forza legislativa e ne vieta l’elaborazione che sarebbe considerata CRIMEN FALSI e pertanto gravemente punita (in questo modo Giustiniano riconosce il ruolo della scienza giuridica come costitutivo del diritto a fianco della legge).

Ne consente le traduzioni letterali, indici e richiami in calce con riferimento ai testi ai quali far rinvio.

La sua recezione in Italia

Le condizioni ambientali del paese uscita dalla lunga guerra gotica non erano le migliori per recepire il nuovo ordinamento giuridico ed il suo richiamo all’ideale di restaurazione dei fasti imperiali, inoltre ostacoli di tipo culturale non permettevano di abbandonare agevolmente le prassi dei vecchi schemi > fondati sul sistema teodosiano sostenuta dalla Chiesa conservatrice.

Inoltre la invasione dei Longobardi che avviene una quindicina anni dopo la promulgazione della legislazione Imperiale provoca una frattura dell’unità politica del paese che rimane diviso in territori bizantini e territori sottoposti al nuovo conquistatore longobardo (frazionamento politico/territoriale = frazionamento giuridico) che durerà per molti secoli.

Tuttavia, lentamente, le fonti giustinianee soppiantano il sistema teodosiano e riescono a radicarsi in Italia.

Le prime raccolte normative della Chiesa > pag 34

Nel momento in cui si costituisce ordinamento, istituzione, vi sono organi produttori di regole (papa, concili dei vescovi) e destinatari > quindi quelle che prima erano solo regole morali diventano regole coattive.

Il diritto canonico, va visto nell’ambito dell’evoluzione storica della Chiesa, istituzione divina che per attuare la sua missione di evangelizzazione deve costituirsi in ordinamento giuridico anche attraverso un proprio sistema giuridico.

Fonte di base > diritto divino delle sacre scritture, i precetti trasmessi da Cristo agli apostoli e dagli apostoli alle genti nonché le opere dei padri della chiesa. A fianco alle fonti di origine divina, vi sono le regole fissate per i credenti dagli organi istituzionali della chiesa – i concili ed i pontefici.

Vi sono anche raccolte di norme relative al culto, agli usi liturgici, con elenchi di peccati, relative penitenze (queste influenzeranno la storia del diritto penale laico)LE

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Morelli Giovanna.
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