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DOTTORI
La lenta erosione del sistema del diritto comune inizia proprio con questa raccolta che rappresenta una delle più progredite forme di razionalizzazione e di statalizzazione delle fonti giuridiche: Anche se la RIFORMA È ISPIRATA AL RAZIONALISMO ASSOLUTISTA che ad un vero progresso illuministico. CONTENUTI: scarsamente disciplinata la materia privatistica (esclusivamente successioni, dote, fedecommesso, istituti collegati strettamente alla vita sociale familiare), tentativo di livellamento dei privilegi della classe nobiliare con la revisione di alcuni istituti (successione, devoluzione fondi a demanio). Il re concepisce le leggi come fonte primaria e generale dell'ordinamento, ma non unica. Lasciando tra le fonti del diritto le sentenze dei tribunali (non valido però il ricorso alla dottrina) si vuole fare assumere, a queste decisioni, valore simile alla legge in quanto funzionali dell'applicazione del diritto romano rendendolo così effettiva fonte.del diritto. Posto che i tribunali rappresentano la persona del re ed hanno il compito di applicare e interpretare l'ordinamento, ma posto anche che le Leggi e le Costituzioni sono soggette esclusivamente ad interpretazione autentica, viene lasciata ai giudici solo la possibilità di interpretare il diritto romano infatti parlando di decisioni dei tribunali > sentenza motivata. Sotto un profilo tecnico > ordinate secondo un quadro sistematico, connessioni logiche: perdono valore individuale e operano in funzione di un nuovo sistema legislativo che abroga le disposizioni preesistenti locali o di diritto comune. Le leggi e costituzioni rappresentano la prima sistemazione legislativa ufficiale pubblicata in Italia e sarà pertanto presa ad esempio per altre esperienze (es. granducato di Toscana e ducato di Modena) nonché stranieri (Prussia e Svezia). 3. I primi tentativi e progetti di codificazione: regno di Napoli e granducato di Toscana. Tentativi di riscrittura del diritto.diritto patrio > DIRITTO GENERALE PROPRIO DI UNO STATO nell'ottica di una risistemazione delle fonti legislative che non realizza un intervento riformatore PRIMO PROGETTO > CARLO DI BORBONE (NAPOLI) 1734 che si inserisce in un vasto quadro di riforme governative di stampo assolutistico, volte ad arginare l'arbitrio dei magistrati e superare il contrasto esistente nella prassi tra legislazione e sua applicazione. I passi: - creare una magistratura centralizzata ed efficiente - riformulare il caotico complesso delle fonti normative del regno > schema ispirato al codice giustinianeo formato da 12 libri un po' in latino e un po' in italiano, ma la materia non è ben divisa e ripartita > il risultato è incerto tra una semplice raccolta aggiornata delle norme regie vigenti e la codificazione riformatrice. Una serie di fatti giocano a sfavore di tale riformulazione (guerra contro l'Austria), esempio l'opposizione della magistratura nonché ilvenir meno del sostegno Borbone, e la codificazione fallisce.
ALTRO PROGETTO DI GRANDE RILIEVO , GRANDUCA FRANCESCO STEFANO DE ILORENA GRANDUCATO DI TOSCANA 1737> Oraganizzazione dello stato decisamente disomogenea: v'era un solo sovrano ed un solo governo , ma in realtà le città sottomesse mantenevano leggi e magistrature locali > il sovrano incarica Emanuele Richecourt di unificare il territorio sul piano amministrativo e giudiziario.
Poi, nel 1745, il sovrano affida, a Pompeo Neri, un piano di riforma ispirato a quello pubblicato per la Savoia.
Si avvia un primo esame, tra il Neri e il Richeourt, delle fonti normative:
- erano leggi proprie statutarie o municipali piene di confusione ed incertezza (si era continuato ad aggiungere senza mai abrogare e vi era un'infinita serie di leggi)
- vi era il IUS CIVILE dei romani, (diviso con estrema precisione da neri dalla parte di diritto Bizzantino), ancora vigente accettate dall'uso e dal consenso del popolo.
privato ruota attorno alle persone considerate relativamente al loro status, come titolari di diritti sui beni e di obbligazioni. Il progetto complessivo di riforma del diritto non è una semplice raccolta di materiale legislativo rispondente alle esigenze pratiche, ma un progetto complessivo assai ampio ricomprendendo all'interno del diritto patrio, anche il diritto pubblico, il diritto privato, penale e di procedura e la giurisprudenza toscana.
Il giurista Neri procede con cautela ed anche in virtù della sua formazione procede con un riconoscimento indiscusso del diritto romano (non del diritto comune). L'attuazione di tale piano si presentava assai ardua e non si intendeva sconvolgere equilibri consolidati e la diffidenza del nuovo granduca Leopoldo finisce per far accantonare il progetto.
IL PENSIERO DI LUDOVICO ANTONIO MURATORI > PAG 152
In questo lento procedere delle istanze di cambiamento per assicurare migliore conduzione della giustizia e garantire
La pubblica felicità, emerge ruolo centrale del principe come riordinatore ufficiale del diritto. Rappresentante Emblematico di questo periodo è Ludovico Antonio Muratori, maggior teorico dell'utilità sociale, che rappresenta la summa polemica tradizionale contro il diritto giustinianeo e la giurisprudenza romanistica che ispirava fin dal cinquecento i tentativi di riordina della materia giuridica.
Muratori nasce a Vignola nel 1672 e durante l'arco della sua vita tratta con costante impegno ed interesse i temi del diritto. La sua produzione in tema va dall'1703 al 1749 – L'insofferenza per gli abusi e gli arbitrii dei giuristi e l'aspirazione alla certezza del diritto sono itemi più toccati nelle opere Muratoriane.
I difetti della scienza legale (l'oggetto della sua polemica), muratori auspica la possibilità di trovare rimedi e soluzioni utili per liberarla dagli abusi. Suggerisce la riduzione ad un corpo solo tutte le sentenze.
più fondate.Nel trattato delle riflessioni traccia un quadro così fosco della giurisprudenza da pensareimpossibile una riforma.De Codice Carolino denuncia l’enorme mole di opinioni che avevano reso oscuro , incerto econfuso il diritto romano > la sua interessante opera offre le linee secondo cui procedere al sovranoCarlo VI d’Asburgo , al quale attraverso un Consilium, pone l'invito di creare un codice (dachiamarsi Carolino) sottolineando come l'ordine umano si fonda sulle Armi (ma dai usare se nonper salvaguardare le leggi) e sulle Leggi (con funzione di garanzia e sempre da osservare), edelineando il bisogno di eliminare l'eccesso dell'acume dottorale, con i difetti giurisprudenziali chene derivano.Il suggerimento proposto a Carlo è quindi quello di promuovere un codice esemplare facendo salvala specificità del diritto degli stati, di cui il sovrano rispetterà iniziative peculiari e tradizioni,vincolandolo al
divieto di interpretazione estensiva e analogica e liberandolo dai difetti medianti disposizioni chiarificatrici poste dall'imperatore sulla base dei principi fondamentali.
La compilazione del codice sarà affidata ad organi consultivi che analizzano le opinioni degli autori e le decisioni dei tribunali, cercando anche i pareri dei dotti e delle università, sistemando il testo laddove lo riterrebbero necessario.
L'opera conclusiva va affidata ad una illustre commissione ristretta di giuristi che trasformerà l'opinione in legge.
Le cose cambiano quando sale al soglio pontificio Benedetto XIV in cui Muratori crede di individuare il legislatore dotato delle prerogative per intraprendere quella iniziativa giuridica.
Dedica poi a Benedetto XIV il trattato dei difetti della giurisprudenza con l'invito di prendersi cura di una riforma sempre più necessaria.
Il libello, scritto in italiano e suddiviso in capitoli, è dedicato principalmente alla