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PREMESSA > PAG 11

Ultimi decenni caraterrizati da un profondo mutamento del sistema del diritto.

Massa di granito rappresentata dalla codificazione > sgretolata miriade di fonti /oggetti specifici ,

leggi particolari autonome, staccate dai codici.

La forza del codice viene meno quando non è stato più il luogo dove si esprimeva l'egemonia di un

solo socggetto sociale dominante: il codice della borhesiaè dovuo venire a patti con la politica di

altre classi.

Coniato termine di “decodificazione (Irti) inizi anni 70

Produzione accelerata di disposizioni legislative > sollecitazioni della società civile

CODICI come eventi storici > forza del codice civile, espressione dell’egemonia della classe

borghese, in concomitanza della presenza di altre classi e ceti sociali

Codice come rappresentazione di unità del diritto nazionale, unicità ed esclusività della fonte > ma

sommerso e soffocato da “immenso ammasso di leggi” (muratori) situazione del tutto simile al

Settecento che la condannava tra i difetti della giurisprudenza

Decodificazione > fenomeno comune d altri stati europei (Francia Germania Italia) > leggi ordinarie

racchiuse ove possibile per evitare problemi di conflitto in raccolte logiche e sistematiche TESTI

UNICI > meccanismo di CONSOLIDAZIONE che richiama l’esperienza storica di sistemi

PRECODIFICATI

Concetto ottocentesco di Codice completezza, unicità della fonte posta autoritativamente dallo stato

> pare conclusa : l’attuale ordinamento giuridico è policentrico ( più soggetti che decidono e che

producono norme) la legge è stta detronizzata ed il parlamento ha preso il monopolio della

legislazione (Violante)

Il codice rappresenta un NUCLEO sistematico di concetti , principi giuridici su cui si basano le

soluzioni dei conflitti

Se l’illuminismo riformista è l’epoca delle codificazioni , la nostra potrebbe essere l’età della

decodificazione (Rescigno) anche se lo strumento Codice è ancora oggetto di fiducia e fulcro di

progetti di RICODIFICAZIONE globale ( Francia) >serie di Codici già approvati + Risoluzione del

Parlamento Europeo sull’armonizzazione di alcuni settori del diritto privato > Codice Civile

europeo ( linee per Codice civile e commerciale europeo in materia di contratti, responsabilità

civile) tralasciando materie peculiari della cultura e tradizioni come la famiglia, le successioni, la

proprietà .

Il sistema policentrico> lo Stato ammette l’ampia autonomia dei poteri locali e potestà normativa >

risponde alle esigenze delle organizzazioni sociali attraverso la DEREGOLAZIONE, ovvero la

diminuzione di norme di produzione di origine pubblica a favore di quelle di origine privata

(Rodotà)

Necessità dell’ordinamento di relazionarsi con i sistemi SOPRANAZIONALI, necessità di

semplificazione , la loro inconoscibilità , nonché linguaggi tecnici

Quindi idea di CODICE non perduta, ma modificata > non potendo più aspirare alla completezza

ed alla inmodificabilità , gli si chiede capacità di adattamento ad una realtà in continuo mutamento

Codice come DIRITTO RESIDUALE oppure come DIRITTO COMUNE ? Il Codice nel nostro

ordinamento assume la funzione che nel sistema di diritto precodificato era riconosciuta al diritto

romano comune per via della completezza ed uniformità > codice come referente sistematico di

comprensione e coordinamento da un punto di vista unitari degli ambiti normativi del diritto privato

> DIRITTO COMUNE

Esperienza storica del XII secolo > diritto comune medievale IUS COMMUNE ( basata sulla

interpretazione critica e creativa delle fonti giuridiche romane e del diritto canonico) > punto fermo

a cui fare ricorso da parte degli innumerevoli diritti particolari (IURA PROPRIA)

1

Massimo monumento legislativo in Europa dal secolo XII al sec XVIII il Corpus iuris che raccoglie

le quattro parti della grande compilazione di Giustiniano > al di fuori e al di sopra degli Stati

Per secoli il diritto si è realizzato attraverso fonti consuetudinarie a attraverso la dottrina giuridica (

fonti a-statuali (Padoa-Schioppa)

Con la stagione dell’umanesimo > attacco all’universalità ed eternità dello IUS COMMUNE >

confusione , incomprensibilità ed il leggibilità delle molteplici fonti > auspicio riordino e

rinnovamento di tutto l’ordinamento giuridico. La codificazione è evento centrale della moderna

storia del diritto > forma della nuova mentalità che investe il modo di concepire e realizzare la

produzione del diritto > nella forma e nella sostanza supera il sistema di DIRITTO comune

precedente . Si abbandonano il diritto romano comune ed i molteplici diritti particolari e la fonte del

diritto è rappresenta dalla legislazione statuale.

Riguarda con calma tanto inutile...

IL SISTEMA DI DIRITTO NON CODIFICATO > PAG 24

Da Codex a codici

la parola codice subisce notevoli variazioni storiche.

Antichità> significato di codice si restringe a RACCOLATA DI LEGGI SCRITTE E

CONVALIDATE ( es re babilonese fece scolpire su stele di Pietra 1700 A.C.) > valore nn tanto il

supporto materiale quanto il contenuto

Romani > epoca basso impero definiscono le collezioni cronologiche di rescritti imperiali, dando

vita essenziale usato anche oggi di collezione.

Dopo il termine codex > utilizzato anche per indicare raccolte ufficiali di materiale legislativo >

significa di collezione, di raccolta di norme giuridiche

Varinti al termine Codex > Code / Codigo

Scopo > raccolte di fonti normative di facile reperimento ed una più agevole consultazione del

diritto vigente . Spesso ordinato in ordine cronologico a volte anche esempi di sistematicità

Definizione odierna : Corpo Organico e sistematico comprensivo di tutte le norme pertinenti ad una

determinata branca del diritto , formalmente promanato nella sua unità complessiva , dal potere

legislativo.

CODICE > parola che definisce il risultato di un’azione

CODIFICAZIONE > parola che indica un’azione attuata per creare i codici.

PROCEDURA CODIFICATRICE > la fase terminale o conclusiva di una evoluzione a volte

secolare

Quindi la storia della codificazione ( storia della formazione dei codici) è altro rispetto alla storia

dei codici ( storia dei codici realizzati)

Il codice realizza un sistema di diritto espresso da una fonte unitaria , completa ed esclusiva,

reclama il carattere della certezza, contrapponendosi al sistema della tradizione e consuetudine

costituito su una pluralità di fonti complesse e sconfinate (Sistema vigente fino alla fine del XVIII

sec in Italia e molti stati dell’Europa > fino alla rivoluzione francese ( spartiacque della vita

giuridica )).

Radici codificazione: nasce con l?umanesimo giuridico francese del XVI secolo, si consolida con

assolutismo monarchico arricchito dai principi giusnaturalistici + istanza del settecento

preilluminista ed illuminista, dove viene anche reso tangibile > concepisce un nuovi diritto

Processo che matura a cavallo del XVIII sec e a cavallo di quello successivo > si concretizzerà con

il prodotto-codice

Nel contempo si riparte in maniera innovativa la materia giuridica : codici separati codice civile e

commerciale ( privato) codice penale ( materia criminale) di procedura civile e procedura penale

( regolano le procedure di amministrazione della giustizia) * codificazione del diritto costituzionale

fissato nelle costituzioni o carte dei diritti 2

Codificazione del diritto esperienza in molti paesi europei che si realizza tra il XIX e l’inizio del

XX secolo divisibile in due fasi:

Prima fase: pubblicazione dei codici francesi > prototipi di quali la totalità di quelli

successivi civile procedura civile commerciale procedura penale e penale ( dal 1804 al 1810), e nei

territori assurgici > codice civile generale austriaco, nei stati italiani preunitari + Olanda, Belgio,

Lussemburgo

Seconda fase: codice civile Spagna, impero tedesco, confederazione elvetica > 1889, 1900

Restano escluse dall’esperienza codicistica l’Inghilterra e buona parte dei paesi che hanno subito

l’influenza inglese, ove vige sistema del common law

( differenze civil law e common law : non differenza tra diritto pubblico e diritto privato + sistema

delle fonti ove l’ordinamento inglese nasce, si sviluppa e si consolida come diritto prevalente

giurisprudenziale : i giudici creano il diritto . le loro decisioni ne sono la fonte principale ( vincolate

dal precedente giudiziario)

Il diritto comune : concetto logico, storico, sistema

Concetto di diritto comune

Lo Ius Commune (radici nel basso medioevo e invariato x secoli), è categoria logica e astratta

presente in ogni sistema giuridico di un complesso di norme del sistema di generale applicabilità.

E' diritto correlativo cioè legato a concetti senza i quali non esisterebbe (ex libro), quindi concetto

non univoco ma si precisa attraverso il contrapposto. Per tanto è possibile estrapolarlo attraverso 3

differenti comparazioni:

1) in relazione alla sfera geografica : diritto comune vige in tutto l’ambito dello stato ( unità

territoriale) // contrapposto ai diritti locali validi solo in alcune parti dello stato

2) in relazione ai destinatari

: norma generale ed astratta rivolta a tutti i soggetti

dell’ordinamento giuridico // contrapposto norma individuale destinata ad una singola

persona o ad un particolare rapporto concreto

3) principi generali del diritto valido per tutti i rapporti tranne che per alcuni // rapporti

determinati oggetto di norme eccezionali e speciali

Significato di diritto comune del basso medioevo > deriva dal diritto romano, anche se in esso non

troviamo una vera e propria definizione di IUS COMMUNE = rappresenta la norma generale che

vale per tutti a fronte della norma speciale che vale solo per alcuni soggetti dell’ordinamento

giuridico = IUS SINGULARE .

Alla base v'è l'importantissimo connubio tra l'ordinamento Impero e Chiesa, avvenuto con l'avvento

del SACRO ROMANO IMPERO – Carlo Magno nel IX sec, li riconosce entrambi universali e

rappresentano l’unità politica e spirituale > destinatari medesimi (SANCTA ROMANA

REPUBBLICA).

Gli ordinamenti si esprimono attraverso il diritto romano ed il diritto canonico entrambi diritti

superiori, la cui integrazione si esprime nel DIRITTO COMUNE dell’intero universo cristiano. Ma

la concreta struttura dell’Impero è di fatto costituita da tanti ordinamenti particolari con diritti

positivi particolari = IUS PROPRIUM che con il tempo è sempre più emergente e vive ed è calato

all’interno del IUS COMMUNE ( es diritto longobardo, diritto franco ovvero diritto locale,

soggettivo diritto personale territorializzato

Logica conseguente > un impero un ordinamento giuridico = UNUM IUS, ma nella realtà dei fatti i

diversi soggetti utilizzano diritti particolari > quindi all’unità dell’UTRUMQUE IUS ( l’uno e

l’altro diritto) non corrisponde l’uniformità delle normative locali

Contrasto logico > coesistenza del diritto romano (IUS COMMUNE che è la RATIO IURIS) e dei

diritti particolari (IURA PROPRIA che rappresentazione una deviazione della RATIO) ,ma anche

Contrasto storico > in quanto il diritto dell’Impero è si autorevole ma vecchio di secoli rispetto ad

un diritto che risponde alle esigenze di nuovi ordinamenti politici e di una società in lenta

evoluzione. 3

SOLUZIONE : elaborazione del capolavoro della scienza giuridica > parte dalla scuola di Bologna

dei glossatori fino ai commentatori del XIV sec. Non negano l’esistenza della pluralità degli

ordinamenti, sforzandosi di conciliare il dissidio esistente tra questi ordinamenti e l’UNUM IUS

dell’Impero universale >formulazione del concetto di:

DIRITTO COMUNE dalla cui unità deriva la molteplicità dei diritti particolari . La dottrina

costituisce il SISTEMA DEL DIRITTO COMUNE ovvero il sistema normativo di una

pluralità di ordinamenti giuridici viventi nell’orbita di un ordinamento universale e primario

dalle due facce – temporale e spirituale , alle quali corrispondono i due diritti UTRUMQUE

IUS civile e canonico

Da questo ordinamento essi derivano e ad esso rifluiscono .

La peculiarità è il coordinamento tra universalità del diritto romano-canonico ( IUS COMMUNE)

ed il diritto degli ordinamenti particolari (IURA PROPRIA). Tale elaborazione fissa i cardini del

sistema a partire dal basso medioevo e durerà per secoli fino all’età dei codici moderni.

La soluzione, elaborata dalla giurisprudenza attraverso lo strumento dell’INTERPRETAZIONE

( l’espressione IUS COMMUNE) designa oltre al diritto positivo anche la scienza giuridica.

LE COMPONENTI ORIGINARIE DEL DIRITTO COMUNE

IL DIRITTO ROMANO > pag 32

La compilazione giustinianea

la vicenda del diritto comune affonda le sue radici ai motivi ispiratori di giustiniano.

Giustiniano dalla sede di Costantinopoli nel 554 PRAGMATICA SANCTIO PRO PETITIONE

VIGILI ( la pragmatica sanctio è un genere di costituzione emanata a seguito di episodi particolari o

su richiesta concreta) > invia nella penisola ed estende PER PARTES ITALIAE la compilazione

che segnerà al storia.

La compilazione imperiale è affidata ad una commissione di cui Triboniano rappresentante colto e

geniale > lavoro rapido (celerità).

Composta da 4 libri

1. IL CODEX > racchiude le costituzioni imperiali (LEGES) promulgate da lui fino a quel

momento e quelle antecedenti il suo regno (GREGORIANO, HERNOGENIANI E

TEODOSIANO ) . Composto da 12 libri e le costituzioni riportano il nome

dell’imperatore/i che le hanno emanate ed i destinatari, il luogo e la data. Il testo riporta il

solo dispositivo di legge ed in parte modificato dalle INTERPOLAZIONI ( adattamento

dei testi da parte della commissione incaricata da Giustiniano finalizzato all’adattamento dei

testi alle esigenze del tempo ed alla finalità secondo l’esplicito ordine ricevuto

dall’Imperatore)

2. I DIGESTA > “classificare”, riunisce l’esperienza giurisprudenziale romana (IURA)

ovvero le soluzione dei giuristi relativamente a singoli casi concreti che rielaborate danno

origine a regole e principi generali. Costituisce la parte più rilevante dell’intera

compilazione giustinianea. Contiene 50 libri , divisi intitoli con rubriche indicanti le

materie . Ogni frammento è corredato da una INSCRIPTIO che fornisce nome dell’autore,

titolo dell’opera e libro da cui deriva il passo . Gli autori più citati: Paolo, Ulpiano, Papiano,

gaio, Modestino. Anche questi subiscono aggiornamenti attraverso le INTERPOLAZIONI.

Il Digesto sostituirà tutte le opere di giurisprudenza originali privilegiando gli istituti di

diritto privato.

3. LE INSITUTIONES > ovvero i fondamenti dell’insegnamento del diritto pensato per i

giovani desiderosi di apprendere il diritto, ma siccome è pubblicato con legge imperiale ha

4

vigenza normativa. L’opera si basa sui testi didattici di GAIO da cui riprende la tripartizione

delle categorie generali PERSONAE (persone); RES (cose); ACTIONES (azioni), e si

scosta solo per aggiungere il diritto criminale, materia sconosciuta al diritto classico.

4. LE NOVELLE > pubblicate successivamente alla pubblicazione del CODEX . le tematiche

affrontate sono in prevalenza giuspubblicistiche a differenza del Codex che privilegia la

disciplina privatistica. Famose 3 raccolte di novelle: epitome Iuliani, Authenticum,

collezione greca.

Con la promulgazione dei Codici ( Giustiniano definisce codici non solo il Codex, ma anche il

digesto e le istituzioni e anche l’insieme delle tre opere> riconoscendogli forza legislativa e ne vieta

l’elaborazione che sarebbe considerata CRIMEN FALSI e pertanto gravemente punita ( in questo

modo Giustiniano riconosce il ruolo della scienza giuridica come costitutivo del diritto a fianco

della legge)

Ne consente le traduzioni letterali, indici e richiami in calce con riferimento ai testi ai quali fa

rinvio.

La sua recezione in Italia

Le condizioni ambientali del paese uscita dalla lunga guerra gotica non erano le migliori per

recepire il nuovo ordinamento giuridico ed il suo richiamo all’ideale di restaurazione dei fasti

imperiali , inoltre ostacoli di tipo culturale non permettevano di abbandonare agevolmente le prassi

dei vecchi schemi > fondati sul sistema teodosiano sostenuta dalla Chiesa conservatrice.

Inoltre la invasione dei Longobardi che avviene una 15cina anni dopo la promulgazione della

legislazione Imperiale provoca una frattura dell’unità politica del paese che rimane diviso in

territori bizantini e territori sottoposti al nuovo conquistatore longobardo ( frazionamento

politico/territoriale = frazionamento giuridico) che durerà per molti secoli.

Tuttavia, lentamente, le fonti giustinianee soppiantano il sistema teodosiano e riescono a radicarsi in

Italia.

LE PRIME RACCOLTE NORMATIVE DELLA CHIESA > pag 34

Nel momento in cui si costituisce ordinamento, istituzione, vi sono organi produttori di regole

( papa, concili dei vescovi) e destinatari >quindi quelle che prima erano solo regole morali

diventano regola coattive.

Il diritto canonico, va visto nell’ambito dell’evoluzione storica della Chiesa, istituzione divina che

per attuare la sua missione di evangelizzazione deve costituirsi in ordinamento giuridico anche

attraverso un proprio sistema giuridico .

Fonte di base > diritto divino delle sacre scritture, i precetti trasmessi da cristo agli apostoli e dagli

apostoli alle genti nonché le opere dei padri della chiesa. A fianco alle fonti di origine divina, vi

sono le regola fissate per i credenti dagli organi istituzionali della chiesa – i concili ed i pontefici.

Vi sono anche raccolte di norme relative al culto, agli usi liturgici, con elenchi di peccati, relative

penitenze ( queste influenzeranno la storia del diritto penale laico)

LE

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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