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6.2 ATTI DI DUBBIA ASCRIVIBILITÀ ALLE FONTI DEL DIRITTO
Il sistema delle fonti del diritto è cioè eventuale fonti di tale natura ulteriori possono essere previste solo da una fonte costituzionale, mentre fonti di grado secondario possono essere introdotte da fonti primarie.
Esistono atti di cui è dubbia la riconducibilità alle fonti del diritto.
Tra le fonti secondarie viene annoverato il testo unico, che contiene tutte le disposizioni vigenti su una stessa materia per agevolare chi interpreta e applica il diritto. Tuttavia:
- non è necessariamente una fonte del diritto, il testo unico in quanto può essere di carattere compilativo cioè limitarsi a raccogliere i vari disposti ancora vigenti
- non è necessariamente una fonte secondaria, il testo unico poiché la natura del testo unico innovativo (se modifica qualche disposto) dipende dal grado delle disposizioni unificate.
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
Un altro atto con con gurazione problema è il(d.p.c.m). atto amministrativo,
Il dpcm è un adottato dal Presidente del Consiglio su propostadel ministro per la salute, sentiti i ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e altricompetenti per materia (ma senza una previa delibera del Consiglio dei ministri ne l’intervento delcarattere normativoConsiglio di stato e della Corte dei conti). Tuttavia il dpcm sembra assumereperché è impone in linea generale obblighi e divieti.
6.3 L’EFFICACIA DELLE FONTI DELL’UE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Le due fonti del diritto europeo sono i regolamenti e le direttive.
REGOLAMENTI UE = vincolano sia gli Stati membri sia i soggetti presenti in essi, cioè hannoe cacia direttamente all’interno degli Stati membri, per cui non necessitano di recepimento. Iregolamenti Ue prevalgono sulle fonti interne anche di grado costituzionale
purché però noncontrastino con i principi supremi sanciti dalla Costituzione.
DIRETTIVE UE non hanno= salvo quelle self executing, vincolano solo gli Stati membri, ovveroe cacia diretta all’interno di questi, un’attività diper potesti applicare ai soggetti occorrerecepimento svolta dagli Stati. La disciplina contenuta nella direttiva acquista e cacianell’ordinamento italiano solo se essa viene recepita da una fonte primaria del nostro stato. Primalegge comunitariac’era la che recepiva ogni anno le direttive adottate a livello europeo durantel’anno precedente. Poi con la legge 234/2012 è stata sostituita con la “legge di delegazioneeuropea” e la “legge europea” da adattarsi a cadenza annuale.
legge di delegazione europeaLa conferisce al Governo una delega legislativa riguardantel’attuazione delle direttive europee e la disciplina degli aspetti ivi indicati necessari per garantire laconformità
dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Ue.legge europeaLa contiene disposizioni modi cative o abrogatrici di altre disposizioni statalivigenti che contrastino con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue e anchedisposizioni necessarie per dare attuazione ad aggirare dell'Ue.
La legge 234/2012 oltre a disciplinare le modalità di attuazione degli atti normativi dell'Ueall'interno dell'ordinamento italiano (fase discendente), regola anche la partecipazione dell'Italia alprocesso di formazione di tali atti (fase ascendente).
CAPITOLO 5: IL PARLAMENTO
1. LA NOZIONE DI RAPPRESENTANZA POLITICA
La nozione di rappresentanza politica risulta strettamente legata alla nascita e allo sviluppo delparlamentarismo. Esistono 2 tipi di rappresentanza:
- rappresentanza giuridica (di natura privatistica) —> tipica dello stato medievale, sirapporto di tipo vincolante caratterizza per
Nascita della forma di governo rappresentativa: il rappresentante diventa un vero duciario, si libera dei cahiers e prende forma la teorizzazione della rappresentanza in senso moderno. Le assemblee parlamentari si trasformano da organi di mera rappresentazione delle diverse articolazioni della società in organi decisionali cui spetta il perseguimento dell'interesse generale. Il parlamento diventa organo stesso dello stato, lo Stato-persona si sostituisce al monarca.
Nella concezione liberale, l'interesse dello stato viene a identificarsi con gli interessi della borghesia, fondati sul presupposto ideologico del possesso privato del capitale. Nella concezione classica, ci si ispira al modello parlamentare inglese a carattere monoclasse, espressione sempre della borghesia.
2. I SISTEMI ELETTORALI
Nel parlamentarismo classico l'atto elettivo persegue come finalità quella di legittimare il sistema politico e i soggetti che esercitano il potere di suprema direzione.
SISTEMA MAGGIORITARIO — opera nell'ambito di collegi uninominali e mira ad ottenere maggioranze ampie nelle assemblee rappresentative per garantire governi stabili, ossia la governabilità. In particolare l'obiettivo sistemico è quello di assicurare la costituzione di una maggioranza che governi contrapposta a un'opposizione.
SISTEMA PROPORZIONALE — opera nell'ambito di collegi plurinominali, all'interno dei quali competono liste concorrenti, mira a realizzare una rappresentanza proiettiva (proporzionale).
Esistono però alcuni sistemi elettorali che possono appartenere a entrambi i modelli, infatti alcune clausole di sbarramento, premi di maggioranza o alla dimensione ridotta delle circoscrizioni mentre alcuni sistemi turno maggioritari possono avere effetti rappresentativi diversi a secondo che prevedano un unico o un doppio turno con ballottaggio.
SISTEMA ELETTORALE E SISTEMA PARTITICOIl sistema elettorale è espressione dei rapporti di forza tra i soggetti politici e istituzionali.
L'influenza del sistema elettorale sulle vicende istituzionali è strettamente connessa al sistema dei partiti protagonisti della vicenda politica di uno stato. Dunque non è la legge elettorale a influenzare e a esprimere l'assetto politico, ma il regime elettorale ad adattarsi e conformarsi al sistema dei partiti e alla "Costituzione materiale" da essi realizzata.
In Italia, il sistema proporzionale ha corrisposto alle esigenze del sistema politico istituzionale caratterizzandosi per il ruolo di organi costituzionali sostanziali assunto dai partiti. Era una fase storica con profonda incertezza.
All'inizio degli anni 80 la spinta propulsiva dei partiti si esaurì, essi tendono a diventare catch-all parties (partiti pigliatutto, cioè che tendono ad attrarre il massimo consenso elettorale). Oggi confl
fl fi ff ff fi fi ff fila crisi scale e lo smantellamento dello stato sociale i partiti non sono più in grado di recepire e mediare nelle istituzioni. I partiti del primo cinquantennio di repubblica vengono così travolte da una crisi di legittimazione politica e rappresentativa. Ne scaturisce un profondo processo di cambiamento politico e istituzionale che ha come obiettivo sistemico la rivalutazione dell'istituto della rappresentanza politica e il rafforzamento del rapporto tra elettori e rappresentanti (principio di alternanza e responsabilità politica).
In Italia nel 1993 è stato adottato un sistema prevalentemente maggioritario. Nel 2005 viene reintrodotto il principio proporzionale corretto, con liste bloccate, livelli di sbarramento e premi di maggioranza. Non ha assicurato stabilità per la frammentazione del sistema e il transfugismo parlamentare.
Nel 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge del 2005. Nel 2017 si
Approva una nuova legge elettorale prevedendo un sistema misto a prevalenza proporzionale, ma corretto con una rilevante quota di parlamentari da eleggere in collegi uninominali con meccanismi maggioritari.
4. LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2020
400 deputati e 200 senatori (+ 5 senatori a vita).
5. I CARATTERI DEL VOTO
Nell'ordinamento italiano il voto è un diritto politico fondamentale ma anche un dovere civico.
Il voto è:
- personale - non può essere esercitato da altri
- eguale - i voti sono tutti uguali, sono vietati il voto plurimo e il voto multiplo
- libero - si deve eliminare ogni forma di ostacolo all'autonomia di giudizio dell'elettore
- segreto
6. LA VERIFICA DEI POTERI
Con "verifica dei poteri" si intende il procedimento mediante il quale le Camere verificano la validità delle elezioni.