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Fondazioni della modernità giuridica

1. Il trecento agli occhi dello storico del diritto: sconvolgimenti socio-economici e crisi di valori. Alla ricerca di un nuovo ordine giuridico.

1300 = scompiglio di fondo; guerre rovinose, carestie ed epidemie = peste (1347-1351), abbandono delle terre, eclissi delle culture agrarie, sterile urbanizzazione.

= tempo di transizione dove vecchio e nuovo si mescolano.

Nessuno meglio di PETRARCA esprime l'atteggiamento di chi è consapevole di trovarsi su un crinale. Il poeta confessa di vivere in un'età di confine che lo stimola a guardare indietro e avanti.

La coscienza collettiva mette in dubbio i pilastri del vecchio ordinamento medievale fino a riconoscervi degli pseudo-valori.

Necessità di rinnovazione del vecchio assetto politico giuridico puntando su valori nuovi.

Il processo = processo di liberazione della natura bruta, dai lacci sociali, da un ordine sociale che protegge il soggetto singolo e lo vincola, dalle stesse

Cose che avevano deluso nella loro pretesa virtù salvifica. Il soggetto medievale che Tommaso d'Aquino interpreta è un soggetto intelligente, identificato nella sua dimensione razionale, munito soprattutto della conoscenza, che lo proietta al di fuori di sé verso il reale circostante. L'uomo nuovo è un soggetto che ama e vuole, più autonomo. Ritrovata libertà sul mondo. Ritrovata libertà = auto-determinazione della volontà concepita come "dominium".

Il dominium può essere "rerum" = legata alle cose del mondo ext. O "sui" = proprietà che ciascuno ha sulle proprie membra e sui propri talenti → volontà come carattere del soggetto e garanzia della sua libertà, libertà come dominium intrasubbietivo concepito come un insieme di meccanismi proprietari.

Esperienza jus = modo tipico di vivere il diritto. È un fatto di civiltà. La crisi del 1300

avvia un rinnovamento dell'acoscienza collettiva = da reicentrica a antropocentrica. La ricerca di un nuovo ordine jus dura secoli ma è in progressiva crescita. 2. Un processo liberatorio: micro e macro individuo quali nuovi protagonisti. Alle orgini dello Stato moderno. Avventura liberatoria nuova, inizia nel '300 => scopo: liberazione di ogni individualità prima compressa. Dimensione umana individuale. Società = impedimento per il micro-soggetto privato e per il macro-soggetto pubblico. L'individuo fisico conquisterà capisaldi sul piano culturale, religioso, economico e jus. Dimensione economica gioca un ruolo rilevante. Protagonista = abbiente. Sacra romana chiesa -> grosse pretese, forza dal monopolio sacro -> Sacro romano impero pretese sul trono imperiale. Prendono forma delle entità politiche individuali che non sono ancora stati ma embrioni di stato => alle origini dello stato moderno. 3. il principe e il diritto. In particolare, del

Regno di Francia: un laboratorio politico- jus della modernità.

In Francia, dal regno di Filippo Augusto in poi vige un orientamento volto verso l'indipendenza territoriale, i giuristi affermano la supremazia del monarca nelle cose temporali che, con Filippo il Bello porta la contrapposizione del re con il papa Bonifacio VIII. Il pontefice proclamava il suo primato spirituale e temporale (Bolla "Unam sanctam" - 1302). Nel frattempo Filippo convoca un'assemblea di baroni, prelati e deputati che approvano la sua sovranità. L'anno seguente Bonifacio morì e con il suo successore, Clemente V, il re ebbe la meglio.

Il potere del re si eleva, è un potere sempre più compiuto produzione del diritto fra le sue prerogative, le "Ordonnances" si moltiplicano. Il sovrano francese del 1300 nonostante si occupa del diritto esso agisce con massima prudenza.

Da Filippo il Bello in poi il principio dell'equità

passa in secondo piano poiché sostituito dalla necessità di "fare leggi ocost. tutte nuove tra i suoi soggetti". Filippo il Bello riorganizza gli studi jus nell'Università di Orléans e ha cura di precisare che il "corpus" romano godeva diautorità entro il regno unicamente perché lo si poteva considerare una consuetudine vigente grazie al beneplacito regio. Per quanto riguarda le "costume" invece si progettava una redazione per iscritto dell'enorme materiale orale. Operazione che prende avvio con la disposizione di Carlo VII. Francesco I invece, tramite l'ordinanza di "Villers-Cotterets" imponeva che tutti gli atti jus ufficiali fossero redatti in francese. Comincia a disegnarsi un diritto francese => immagine di indipendenza e unità statale.

4. In particolare, del regno di Inghilterra: continuità con la visone e l'esperienza medievali. Alle origini del

“common law”. Inghilterra è un'isola separata dal continente europeo. Sconfitta nel 1066 nella battaglia di Hastings dell'ultimo monarca sassone da parte del normanno Guglielmo il Conquistatore, evento storico che viene identificato nella “Conquest” che dà una “nuova vita” alla società inglese. Si istituiscono delle corti regie centralizzate con sede a Londra che centralizzano sia il potere politico che quello giuridico. Common law (è diverso dal diritto comune) è il diritto comune a tutti gli uomini liberi del regno e che tale può essere perché proviene da un forte potere regio, manifestato tramite le corti giudiziarie. Il common law è lo “writ” = comando che il re rivolgeva al presidente di una corte locale e in cui si ingiungeva il soddisfacimento di qualche pretesa. È un diritto dall'impronta casistica, in cui gli esperti sono solo coloro che sono investiti del potere politico. Prende così forma

un ceto di giuristi dall'adeguatapreparazione tecnica. Uomini di prassi che hanno studiato negli "Inns" di Londra (corporazioni professionali). Questi giuristi sono mediatori tra potere regio e cittadini. Meno potere autoritario e imperativo al re comandi regi =complesso armonico di istituti. Sorta di consuetudine generale del regno. Centralismo crea lotte e dilania menti interni. Assistiamo ad una presa di potere del Parlamento composto da due Camere, una che rappresenta i baroni, l'altra le contee e i comuni. Il potere regio perde autoritatività "magna charta" 1215 è uno di questi cedimenti. Il potere giudiziario non è più nelle mani del re. Tre corti di common law si staccano dal governo regio. Quando il common law si affranca dal re prende avvio il "rule of law" = autonomia del diritto con conseguente sottomissione dello stato ad esso. Diritto che è governato da un ceto di giuristi, avvocati egiudici auto-referenziati poiché istruiti negli "Inns". Common law infine, significa un diritto prodotto prevalentemente da giuristi empirici, uomini di prassi.. La storia del common law corre continuativamente fino a noi. Il diritto romano è respinto. 5. Una frattura ideologica con il passato nel solco della liberazione individuale: Umanesimo, riforma religiosa, pre-capitalismo, rivoluzione scientifica. 1400 e 1500. a. Visione umanistica del rapporto uomo, società, natura. Umanesimo è piena fiducia verso l'individuo che è in grado di piegare ai propri progetti il mondo che lo circonda. Valutazione ottimistica delle capacità del soggetto. Psicologia di orgogliosa autosufficienza. Umanesimo = interpretazione novissima del mondo, operata da una civiltà squisitamente antropocentrica. b. Umanesimo religioso. esigenza di liberare il singolo dal soffocamento delle strutture gerarchiche della società sacra, ritenendolo.così capace di un colloquio diretto con la divinità. Capace di leggere da solo la Bibbia. c. Piano economico si presenta sommovimenti radicali dopo la scoperta dell'America. Enorme masse di metalli preziosi, traffici terrestri e marittimi. Si profila un "homo oeconimicus" => rinnovato nel profondo. Fase pre-capitalista. Il nuovo operatore economico si dedica con serenità d'animo all'accumulazione della ricchezza vs. medioevo dove il commerciante aveva l'incubo di giocarsi la vita eterna con l'accumulo di denaro. d. Scienze naturali ricerca dalla verità scritta nella complessità del cosmo e decifrabile dall'intelligenza umana. Modello = Galileo che intende decrittare l'universo. Cartesio invece, guida le esplorazioni filosofiche nell'animo umano. Pascal scrive imponenti opere di matematica e è un moralista. Si matura la rivoluzione culturale scienze jus soppiantate da quelle.matematiche e naturali. La riflessione jus appare compromessa e non affidabile a differenza delle esplorazioni di matematici e astronomi.

66. In particolare, riforma religiosa e ordine jus →1520. fiamme sulla cattedrale di Wittenberg. Rogo di libri ordinato dal Martin Lutero bruciando quelle carte voleva ridurre in cenere il loro contenuto. Brucia il “corpus iuris canonici”, il breviario di regole jus della chiesa medievale →intende condannare l’avvicinamento della chiesa al diritto, tradimento e prova della “prigionia babilonese”. La chiesa si era lasciata catturare dalle lusinghe temporali e aveva dimenticato le legge insegnata dal Cristo, suo fine trascendente.

SUMMA ANGELICA = manuale per i confessori, chierici chiamati ad amministrare il sacramento della confessione auricolare, compilato a fine ‘400 da un frate francescano piemontese, Angelo Carletti ( da cui il nome “angelica”).

Bruciano dolo Lutero condannava il sacramento di

origine medievale che si presentava come strumento di controllo poiché metteva nelle mani dei chierici l'assoluzione dei peccati. Oltre al declino del diritto canonico la riforma si rese ostile anche nei confronti del diritto e dei giuristi = possessori di tecniche astruse e misteriose validissime per turlupinare il cittadino sprovveduto. Nell'animo di Lutero era determinante il bisogno di purificazione di un apparato ecclesiastico corrotto, la cui finalità era liberare la nuova chiesa dall'abbraccio soffocante della temporalità. 7. In particolare l'umanesimo jus e le sue anime umanesimo jus = tesaurizzazione di determinate premesse umanistiche. Con esso si è giunti ad una frattura verso le certezze medievali. Primo atto di una vicenda nuova che avrà influsso nei secoli successivi. Agli occhi dei giureconsulti umanisti il diritto romano doveva essere recuperato per quel che era stato. Storicizzazione = il diritto romano espressione especchio del suo tempo. Gli umanisti sono tutti presi da un ideale pansofico = riferimento a una scienza totale, applicabile alla loro visione del sapere come unità coordinata delle conoscenze e dello scienziato che n
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A.A. 2012-2013
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Migliorino Francesco.