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Stato nazionale sovrano

Lo stato nazionale sovrano tra le istituzioni è sicuramente la più importante tra quelle conosciute in Europa. Esso rimanda all’idea di unità nazionale come unità etnica: ciò è facilmente individuabile in Francia, ad esempio, dove lo stato e il popolo francese coincidono.

A partire dal XII secolo, la concezione di stato nazionale si estese a quella di sovrano: lo stato nazionale è sovrano in quanto non soggetto ad alcuna autorità ed è libero di determinare da sé le proprie scelte di politica estera. A partire da questi anni cominciò a divenire presenza reale: Luigi VI lottò contro Enrico V imperatore di Germania.

Stato di diritto

Lo stato di diritto indica una forma di stato che nel suo rapporto con i cittadini è vincolato dalla legge e quindi il potere è limitato da diritti individuali. Tuttavia, per molto tempo si pose il dubbio se anche il sovrano dovesse esservi sottoposto.

Così si distinse innanzitutto tra stato di diritto e stato costituzionale: il primo si riferisce all’obbligo dei governanti di agire legalmente, il secondo riguarda le libertà garantite dalla costituzione.

Distinzione tra stato di diritto formale e materiale

  • Formale: Il potere è vincolato dalle norme di diritto positivo.
  • Materiale: Il vincolo è rappresentato anche dai dettami di giustizia.

Completamente diversa è la distinzione tra stato di polizia e stato basato sulla forza, in cui è la volontà dei detentori del potere a prevalere, senza che essi siano vincolati dalla legge.

Nei secoli, la domanda principale a proposito dello stato di diritto fu se la pubblica autorità dovesse essere posta al di sopra o sotto la legge, in altri termini se essa ne fosse vincolata: in proposito si distinguono tre linee di pensiero:

  • Bodin: A favore dell’assolutismo, riteneva che il principe non è tenuto al rispetto della legge in quanto potendola emanare e abrogare non poteva vincolare se stesso.
  • Bracton: Al contrario, il sovrano è sottoposto a Dio e alla Legge.
  • Accursio: Seguendo la corrente dell’antichità romana, il sovrano deve più di chiunque altro rispettare la legge, visto che essa è alla base della sua autorità.

Stato sociale

Lo stato sociale è un fenomeno contemporaneo, che però ha origini antiche. Già nel medioevo i re ritenevano loro dovere proteggere i poveri e gli oppressi, e anche nei secoli più recenti il re Luigi IX era famoso per la protezione accordata a vedove e oppressi. Ma è anche vero che i regnanti erano sempre legati al potere e ai potenti e dunque la protezione che veniva offerta, in sostanza, era una protezione contro essi stessi.

In realtà quindi i poveri venivano spesso lasciati al loro destino: i sovrani vivevano nello sfarzo e nel lusso, mentre i piccoli proprietari restavano schiacciati dalle tasse e spesso morivano di fame. Fino a buona parte del XIX secolo il suffragio ristretto e i parlamenti oligarchici ne impedivano i miglioramenti.

Possiamo dunque affermare tre tipi di atteggiamento che lo Stato di fronte all’ineguaglianza ha adottato nel corso dei secoli:

  • Età moderna: Veniva apertamente accettata.
  • Stato liberale: Giuridicamente per lo stato erano tutti uguali di fronte alla legge.
  • XX secolo: Riconoscimento disparità sociali ed economiche e preciso scopo di tutelare i gruppi più svantaggiati sotto diversi aspetti.

È con i monarchi illuminati che ha inizio la storia dello stato sociale: il sovrano illuminato in quanto primo servitore dello stato sa cosa è meglio per i sudditi. La sua posizione gli consentiva di conoscere a fondo i bisogni della società.

I regni barbarici: dalla caduta di Roma alla fine dei Merovingi

Con la caduta dell’Impero Romano a seguito delle imponenti invasioni barbariche, scomparvero anche i connotati propri dell’antichità. I regni barbarici, a differenza dell’Impero Romano, non erano caratterizzati dall’universalismo: alla base del potere vi era la stirpe e ogni regno era autosufficiente per sé stesso. In ogni luogo vi era un’autorità autonoma. Alcuni elementi furono mantenuti, con la stesura di compendi di diritto privato romano, non costituzionale, perché non c’era più spazio per il diritto pubblico romano.

Il potere del re adesso non era più assoluto, scompare il sistema fiscale romano e al posto dell’imposta fondiaria, si ritorna al dona (omaggio) al re dai notabili e al fodrum con cui le popolazioni offrivano al re in viaggio vitto e alloggio.

Non si parla più di Stato e ufficio pubblico: il regno è un possedimento privato da dividere tra i figli alla morte del sovrano.

La Chiesa acquista un ruolo fondamentale: la conversione al cattolicesimo dei barbari, fa sì che questa diventi guida spirituale e acquisisca un ruolo fondamentale. È beneficiaria di molti privilegi, ha un proprio governo, legislatore e i propri giudici.

Non in tutta Europa comunque scomparsero di colpo gli elementi che erano propri dell’antichità: non in Spagna, Gallia e Italia, tanto che anche oltre il V secolo, addirittura fino al VII, con Carlo Magno, è possibile riscontrare numerose vestigia romane, così che gli storici hanno anche individuato degli elementi di continuità con il diritto romano.

Il regno dei Franchi è quello che acquista maggiore importanza in questo contesto storico, per quanto riguarda l’impatto di questi eventi sul diritto pubblico. Anzitutto non esiste un diritto costituzionale: il diritto penale era legato agli interessi tra privati. La pena si sostanziava in somme da pagare da parte del colpevole, e se la vittima non si riteneva soddisfatta, poteva chiudere la questione con la faida (vendetta).

Le corti di giustizia non erano composte da giudici professionisti, ma da notabili e proprietari terrieri privi di una formazione. Scomparvero termini come publicus e ficus, che assunsero il significato di “reale” e di “patrimonio del sovrano”.

La prima dinastia a regnare fu quella dei Merovingi. Il re regnava su un popolo non su un territorio. Era re dei barbari non re della Francia. La monarchia era ereditaria e si fondava sul bannum, cioè il diritto di ordinare e proibire, che però non era arbitrario, ma soggetto all’approvazione del populus francorum, il quale nel frattempo doveva fedeltà, fidelitas, mentre l’infidelitas era punita come delitto infamante. Il re si sostentava con i redditi delle sue proprietà, in genere acquisite dalle ex terre romane. I Franchi erano un popolo stratificato socialmente: liberi, servi e mancipia, che come i servi non erano liberi, ma in più non avevano proprietà. Non si menziona la presenza dei nobiles nelle leggi, ma nel contempo, essi erano menzionati negli ordinamenti germanici. E non si comprende come mai essi avrebbero dovuto essere ignorati.

I Carolingi

Con i Carolingi è documentata la presenza di un’aristocrazia guerriera. Tra la fine dell’VIII secolo e gli inizi del IX il frammentato regno dei Franchi fu riunito sotto un unico Stato dalla dinastia regnante dei Carolingi. Tale dinastia ebbe il suo inizio con Pipino il Breve per raggiungere l’apogeo con Carlo Magno ed iniziare poi la sua disintegrazione con Ludovico il Pio.

L’impero Carolingio, in particolare con Carlo Magno, ruppe con la dimensione tribale che aveva caratterizzato il regno dei Franchi, per riavvicinarsi e recuperare le caratteristiche dell’ormai scomparso ma non dimenticato Impero Romano: Carlo Magno, ispirato dalla religione cristiana, come dimostra l’incoronazione nel Natale dell’800 a Roma da Leone III, volle creare una grande comunità di nazioni. Egli non apprezzò proprio per il suo orientamento cristiano, la cerimonia di stampo orientale che seguì la sua incoronazione: egli mirava a creare un Impero Cristiano.

Caratteristiche fondamentali del diritto pubblico in età Carolingia furono innanzitutto l’ereditarietà della monarchia: solo raramente il re veniva scelto, come nel caso di Pipino il Breve. Inoltre, il potere del re aveva natura personale, accentuata dal dovere di fedeltà che i sudditi dovevano giurare al sovrano. Anche la religione fu molto importante: il re riteneva di regnare per grazia divina e verso Dio era responsabile. Si comprendono anche gli stretti legami con la Chiesa: si parla in proposito di “Rinascimento carolingio” per indicare la logica di recuperare i testi e la lingua classica della Chiesa.

I Carolingi attribuirono molta importanza alla legislazione e all’amministrazione della giustizia: la legislazione si estrinsecava attraverso i capitolari, che costituirono un corpo di leggi e istruzioni sostanzioso. L’amministrazione della giustizia era anch’essa molto considerata e venivano inviati i missi dominici per il controllo presso i giudici e amministratori locali.

Per Carlo Magno era fondamentale anche la cultura: nessun idioma germanico o romanzo, solo scrittura in latino. Le finanze si fondavano sulla ricchezza fondiaria che rappresentava il patrimonio del sovrano.

I Carolingi furono i creatori del sistema feudale, destinato a influenzare il diritto pubblico successivo. Si trattava di un sistema che prevedeva un rapporto fondato sulla libera volontà tra un uomo libero e di condizione modesta, il vassallo, e un signore, ricco e potente, che in cambio dei servizi del vassallo, soprattutto militari, offriva lui protezione e mantenimento.

Il sistema feudale subì una graduale evoluzione negli anni: il feudo non era ereditario, in origine, quindi alla morte del vassallo rientrava nel patrimonio del re. Successivamente l’esigenza dei vassalli di assicurare un futuro e un benessere alle proprie famiglie determinò l’ereditarietà dei feudi al primogenito maschio del vassallo, e non solo. Mentre in origine non si poteva essere vassallo di più signori, anche questo cambiò, così che si potessero ottenere più feudi.

Gli sforzi di creare uno stato unitario, comunque, non furono premiati: la diversità etnica, la frammentazione cui andava incontro il regno a causa dell’ereditarietà.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Miglierino Francesco.
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