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II tra compilazione e codificazione

L'opera legislativa di Gregorio IX e Bonifacio VIII

La denominazione di corpus iuris canonici richiama alla mente quella di corpus iuris civilis di Giustiniano. Tale assonanza è stata in realtà fonte di molti errori di valutazione poiché ha indotto molti storici a comparare ciò che in realtà non poteva essere paragonato. Il corpus Giustinianeo è un’opera lontana nel tempo, circondata da un’aurea di sacralità, e per molto tempo resta un’opera incompresa, specie nella sua parte del Digesto, che dal tardo antico, fa la sua riapparizione nella scuola di Bologna con Irnerio. Ed al momento della sua ricomparsa i dottori si avvicinano ad esso con il metodo della glossa, già utilizzato per l’esegesi dei testi biblici.

Nessuno nel corso del medioevo ha inteso imitare o competere con il corpus civili, in quanto era considerata un’opera ispirata, completa e perfetta nella sistemazione dei rapporti umani. Nel medio evo il corpus iuris è il libro fondamentale per tutti i giuristi, canonisti compresi. Il diritto canonico si fonda su un sistema di auctoritates razionalmente organizzate e dotate di forza precettiva, in ragione dell’autorevolezza della fonte di provenienza: ci stiamo riferendo al Decreto di Graziano, compilazione privata che diverrà ben presto il libro dei canonisti. La sua autorità non è quella di un legislatore bensì quella della ragione.

Leges giustinianee e auctoritates grazianee non sono entità contrapposte, bensì momenti dialettici di una concezione unitaria del mondo. La nostra attenzione deve quindi spostarsi alle compilazioni ufficiali dei pontefici:

  • Compilatio III (Innocenzo III)
  • Compilatio IV (Onorio III)
  • Liber Extra (Gregorio IX)
  • Liber Sextus (Bonifacio VIII)

Ciò che è possibile oggi cogliere in queste opere è la volontà, probabilmente inconsapevole, di realizzare una compilazione unitaria e logicamente ordinata della propria legislazione e dello ius decretalium accumulatosi. Era comunque un interesse generale quello di poter disporre di norme e testi sicuri, ma è altresì evidente che nessuno intese realizzare un codice nel senso che intendiamo noi oggi. La vocazione codificatoria dei Papi non è quella di Giustiniano prima o di Napoleone poi, bensì una volontà di superare il concetto di “raccolta di diritto giurisprudenziale”, propria delle collezioni di decretali, per giungere ad una raccolta di leggi pontificie.

In questo percorso il punto di arrivo è rappresentato dal Liber Sextus di Bonifacio VIII, poiché è in esso evidente il carattere astratto delle norme rielaborate sulla base della giurisprudenza. Ma anello fondamentale della catena costituisce il Liber Extra di Gregorio IX.

Il ruolo centrale del Liber Extra è stato messo di recente in discussione. I numerosi studi sulla formazione e la metodologia utilizzata nell’opera non hanno però dato risposta al problema di fondo: è da considerare l’opera gregoriana un testo legislativo ufficiale? Per il Kuttner Gregorio non voleva creare una codificazione astratta che avrebbe trasformato i testi in norme dotate di nuova forza obbligatoria come se fossero emanate tutte insieme in quel momento per la prima volta.

Questa impostazione ha determinato un acceso dibattito. Gregorio nella sua compilazione non usa mai la formula “omnia nostra facimus” o analoghe, e cioè la formula utilizzata da Giustiniano ogniqualvolta si trattava di imprimere il carattere e la forza di legge a testi che altro non erano se non opinioni di giuristi non muniti di ius respondendi. Giustiniano in tale modo vuole superare la legge delle citazioni, e perciò conferisce pari dignità a tutta la giurisprudenza, dispone che i pareri dei giuristi siano preceduti dal nome dell’autore, e definisce tali pareri (responsa) come legales, ma si riserva di intervenire su essi. Giustiniano inoltre si impegna a non imprimere il suo sigillo di legislatore sulle constitutiones dei suoi predecessori accolte nel Corpus, ad esse è sufficiente l’autorità degli imperatori che le hanno emanate.

Ciò che appare chiaro dal dettato giustinianeo è la volontà di assicurare 1) forza e valore di legge a tutte le aggiunte, tagli, o modifiche apportate dalla commissione addetta alla compilazione; 2) alla sua opera il carattere dell’esclusività. Tutto ciò che è stato detto sull’opera giustinianea serve a mettere in luce le profonde differenze di situazioni affrontate da Giustiniano prima, e poi da Gregorio IX nella sua opera.

Con il fiorire della scuola di Bologna i canonisti si formano anche sui testi giustinianei, e da essi ne assorbono il lessico che non esiteranno a riproporre nelle loro trattazioni o nei titoli e nelle rubriche delle loro compilazioni. Ciò avviene non per spirito imitativo, bensì perché sono coscienti che quella è la semantica del diritto, il suo linguaggio, di cui la civiltà si è sempre servita e di cui si servirà ancora. Quando Gregorio IX commissiona a Raimondo de Penafort la sua compilazione non ha in mente l’opera di Giustiniano: il Liber Extra vuole essere una collezione di decretali modellata sulle cinque precedenti.

Si tratta di mettere insieme in modo armonico ed ordinato le decretali e le costituzioni dei predecessori, eliminando le parti superflue; in questa ottica non sono previste aggiunte o correzioni a cui conferire autorità legislativa, la clausola “omnia nostra facimus” non è mai necessaria poiché la dottrina elaborata nelle scuole entra nel Liber Extra attraverso le constitutiones pontificie e non in modo diretto come è per i responsa nel corpus iuris. Scopo principale di Gregorio è quello di venire incontro sia agli studenti ma anche alle esigenze della pratica giudiziaria, quindi fine principale è realizzare la chiarezza e la certezza del diritto canonico. La volontà del Papa inoltre esprime il comando di proibire in modo assoluto l’uso nelle scuole e l’applicazione nei tribunali di altri testi al di fuori del Liber Extra: che senso avrebbe redigere un manuale che impone la sua applicazione e richiede una speciale autorizzazione per i manuali successivi? Tutto ciò ha un nome: è la legge.

Il primo impatto di tale opera ha destato qualche esitazione e dubbio nei maestri. Il carattere di unità, autenticità ed esclusività impresso all’opera gregoriana sconvolge l’assetto venutosi a creare dopo Graziano, ma è proprio questo sovvertimento che, come afferma il Kuttner, ha segnato un importante passo in avanti verso ciò che noi oggi chiamiamo codice.

Interessante è la notizia tramandata dall’Ostiense secondo cui le prime copie del Liber contenevano alcuni errori che successivamente la Curia si sarebbe preoccupata di superare, pubblicando una nuova edizione corretta. Tali errori (cd. peccata Raimundi) sono di vario tipo e di vario peso.

Il Liber Sextus di Bonifacio VIII nasce come integrazione ed aggiornamento del Liber Extra gregoriano, e ad esso è strettamente legato in quanto si pone come sesto libro a seguire i cinque della raccolta gregoriana. Bonifacio sa di contravvenire alla consuetudine di aggiornare la legislazione precedente con l’annotazione in margine della novellae, e si giustifica per questo. Tuttavia la sua scelta è stata molto felice in quanto la sua collezione è molto più vicina a quello che oggi noi chiamiamo codice, oggi non si esita a definire il Liber Sextus come atto legislativo. Tale libro è concepito per essere aggiunto ai cinque gregoriani, ma di fatto li completa e li aggiorna.

Nel percorso verso un corpus che non può ancora essere definito come codice, il Liber Extra occupa una posizione di passaggio, il che ha determinato le numerose incertezze sollevate dalla storiografia nei suoi confronti di cui si è detto. Non vi è dubbio che il Liber Extra rientri nella tradizione delle precedenti decretali, ma ha delle indiscutibili qualità innovative non tanto per il suo contenuto o la forma, quanto nella dimensione della sua promulgazione con caratteristiche legislative: reinterpreta la tradizione in nome delle esigenze della pratica, ed allo stesso tempo innova la qualità della legislazione.

VI la nuova metodologia di Alberico Gentili nel libro I del De Nuptiis (1601)

Fra le pagine importanti lasciate dal giurista francese Jean Gaudemet un posto centrale occupano quelle sulla storia del diritto matrimoniale, con uno sguardo attento all’elaborazione dottrinale e legislativa medievale durante la quale giuristi e pontefici di maggior rilievo contribuirono in maniera decisiva a disegnare compitamente tale istituto. Con le monarchie assolute, la riforma protestante e la controriforma tridentina si apre un nuovo capitolo nella storia del diritto matrimoniale. L’Europa che nella fase del diritto comune classico aveva conosciuto una disciplina unitaria del fenomeno si ritrova ora fortemente divisa e lacerata. In un contesto di mutati orientamenti politici e sociali, l’istituto matrimoniale costituì un fertile terreno di scontro tra giuristi, filosofi e teologi. Le stesse chiese riformate a volte presentavano ulteriori suddivisioni al proprio interno relativamente al questo istituto.

È opportuno gettare uno sguardo alla situazione oltremanica poiché è proprio in terra inglese che a cavallo tra i sec. XVI-XVII è attivo Alberico Gentili, anche se il suo contributo sul tema è stato per lungo tempo trascurato.

È opportuno soffermarsi sull’analisi del Disputationum de nuptiis libri VII, e notare anche come analizzando un’altra opera del giurista il Ad titulum Codicis Ad legem Juliam de adulteriis Commentarius, appaiono evidenti i legami tra le due.

Non si può non notare come il De nuptiis si apre con una riflessione sull’interprete iuris, tema su cui circa venti anni prima il giurista si era già soffermato.

Il De nuptiis è un testo di ampio respiro, che esamina tutti gli aspetti essenziali, organizzato dal punto di vista esteriore in maniera sistematica, costituisce il punto di arrivo dell’idea gentiliana su un tema particolarmente scottante all’epoca. Il giurista si sofferma attentamente sui profili sostanziali e processuali del matrimonio. Particolare interesse tuttavia riveste il Libro I. Anche questa parte, come del resto tutta l’opera, è sviluppata con il metodo della disputatio, e cioè con la formulazione di una tesi e di argomentazioni che la confutano e la conclusione del giurista, metodo che permette di comprendere lo sforzo interpretativo compiuto nel tentativo di conciliare posizioni contrastanti. L’incipit dell’opera, teso a dimostrare l’importanza del diritto civile in campo matrimoniale, è un esempio di tale metodologia. Qui si afferma che per convincimento generale le problematiche relative alla materia matrimoniale sono regolate dal diritto canonico, poiché per la sua natura sacramentale il matrimonio non può non tenere conto della parola di dio, e quindi le leggi civili dei principi non possono intervenire in tale materia. Solo la chiesa sarebbe quindi l’unico soggetto capace di intervenire in tali tematiche. Questa idea per Alberico non è la tesi da dimostrare, bensì il punto di partenza per una sua ampia elaborazione. Proseguendo infatti si assiste al tentativo di spiegare come l’istituto del matrimonio sia stato fatto oggetto, sin dall’antichità, di una ampia legislazione civile alla quale i popoli si sono conformati.

La sua polemica (specie contro l’ala puritana della Università di Oxford) giunge al punto di arrivo nel De nuptiis. Qui infatti il giurista si pronuncia sul rapporto tra giuristi e teologi, e circa la capacità, propria di entrambi, di potersi esprimere in materia matrimoniale, giungendo ad affermare la competenza del legislatore laico e del giurista circa le fattispecie ricadenti nella secunda tabula del Decalogo (cioè i Dieci Comandamenti). I teologi riterrebbero di essere esclusivamente competenti circa la violazione dei precetti contenuti nella seconda tavola, mentre al giurista resterebbe unicamente l’esame della compilazione giustinianea, che per il fatto di ammettere il concubinato dimostrerebbe la sua non aderenza al dettato delle sacre scritture. L’erroneità di tale visione dei puritani è spiegata da Alberico attraverso due argomenti: 1) si può correttamente ritenere che anche il giurista debba utilizzare il dettato dei libri sacri; 2) non si può negare che la compilazione giustinianea, come dimostrato nei secoli dagli...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Caravale Mario.
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