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Ognuno cercava di difendere li proprio status di libertà, inerente al proprio dominium sula terra.

Nell'Italia centro-nord si ha l'importante nascita dei Comuni,legata alla volontà dei signori medio- piccoli

di difendere li proprio dominium dall'aggressione dei grandi signori,desiderosi di allargare il proprio allodio.

Le terre di questa zona erano dominate dalla Chiesa o dall'imperatore,per cui abbiamo un intreccio di

domini,con un intreccio di jurisdictio.

Si ebbe a tal proposito la lotta tra i comuni lombardi e Federico I Barbarossa nel sec XI,

successivamente tra Fede Il e i municipi italiani centro-nord, poichè gli imperatori erano desiderosi di

esercitare la propria Jurisdictio anche nelle terre comuni che rientravano nel proprio dominio.

i comuni mai misero in discussione i domini dell'imperatore quello che volevano è che la loro

jurisdictio fosse marginale, eccezionale, rispetto alla propria, espressione libertà.

Nelle terre di dominio della Chiesa, invece,abbiamo una forma di governo diarchico,in cui la

giurisdizione comunale coesisteva con quella dell'agente pontificio.

La libertas comunale era affermata dall'ampia giurisdizione cittadina a scapito di quella imperiale o

pontificia.

E gli ultimi due secoli del Medioevo si caratterizzarono per la sensibile evoluzione dell'equilibrio

tra dominio cittadino e pontificio o imperiale:si ebbero lunghe lotte tra consorterie cittadine che si

conclusero in molti centri con il prevalere di una di loro e del rispettivo capo che assumeva al guida

del comune.

Questi signori di fatto si rivolsero al dominus più alto della città ovvero il papa o l'imperatore

chiedendo di essere riconosciuti come vicari: questo riconoscimento del signore faceva si che egli

assumesse la qualifica di agente regio o pontificio

e che la sua autorità non fosse espressione della

jurisdictio comunale, ma di quella del dominus

regio o pontificio.

Si ebbe quindi un equilibrio tra el jurisdictio dei vicariati apostolici o imperiali e quelle comunali

portò alla concessione in si parla di passaggio dal

feudo della città e del territorio comune alla signoria

(su cui dominava da parte

dell'imperatore o il papa) al

vicario,concessione

ereditaria che era trasmessa

agli eredi alla morte del

vicario. 2 1282

(in

Nel regno di Sicilia,diviso in città seguito alla rivolta dei Vespri nel guidati dalla dinastia

1442 )

angioina, idalla dinastia aragonese, fino alla riunione sotto Alfonso il Magnanimo,

•I signori erano feudatari del sovrano e subordinati da egli secondo le regole feudali.

•Nel XIII però in entrambi i regni il dominio del monarca diviene sempre più marginale nelle terre signorili

(ma questo non portò alla massima libertà conosciuta dai Comuni dell'Italia centro-nord).

•Anche nel regno siciliano la difesa dello status di libertà era assicurato dall'ordinamento cittadino, un

esempio fu la rivolta dei Vespri siciliani, da parte dei comuni contro Carlo I d'Angiò che aveva imposto

in maniera frequente la collecta, questo fece si che le città demaniali accusassero Carlo di tirannia,di

violazione della loro jurisdictio e libertas comunale, infrangendo il proprio ruolo di tutore degli ordinamenti

ediritti particolari, facendo venir meno al ragione stessa dela sua autorità regia.

Mentre Carlo I guidava le truppe nelle città per reprimere le rivolte, li figlio Carlo II convocò l'assemblea

popolare in Calabria,dove furono invitati anche i maggiori collaboratori del padre che il figlio fece

arrestare,indicandoli come i veri responsabili delle decisioni fiscali, causa della rivolta cittadina

legittimandosi a conservare il trono.

In Inghilterra invece

• il Re si era affermato come dominus feudale dell'intero territorio, fin dalla conquista

normanna,rispettando la giurisdizione delle città, dei signori,delle chiese, ciascuno con il proprio

dominium e jurisdictio,dominati dal dominium unitario del Re,che aveva piena potestà di tutela

degli ordinamenti particolari e funzione di giudice d'appello di competenza criminale, nonchè nella

definizione dei casi di common law.

•Successivamente il movimento dei vassalli diretti del monarca riuscirono ad ottenere la Magna Carta

Libertatum da parte del sovrano,per difendere lo status giuridico spettante ad essi,in cui venne messo

per iscritto il contenuto di tutti i diritti particolari le libertates di ogni comunità e signore inglese,nonché la

regola per cui le richieste regie di sussidio straordinario avrebbe dovuto prima essere discusso e

consentito dall'assemblea dei signori in caso di eccezionale condizione di pericolo denunciata dal Re.

•La tutela della libertas contro le imposizioni eventuali del monarca fu anche una delle più importanti

funzioni del Parlamento inglese.

In Francia le unità territoriali erano quelle che facevano capo al Re, quelle dei ducati e delle contee.

•Il Re non era il vertice della società, ma gli si riconoscera un'autorità morale superiore.

•Nei domini fondiari la jurisdictio era esercitata esclusivamente dai signori che dotevano rispettare e

tutelare gli ordinamenti delle comunità e delle città entro il loro dominio,coordinando con essi la propria

potestà.

•Il Re era signore pieno delle terre sotto il suo dominium, esercitava la giustizia d'appello per tutti gli

ordinamenti particolari del regno e tutelava il loro rispetto mediante la corte regia più importante ovvero

il Parlamento di Parigi.

Nei regni Iberici,

•vi erano grandi domini laici ed ecclesiastici in cui il relativo signore esercitava un'ampia

jurisdictio,rispettando i fueros ovvero i diritti tradizionali delle comunità residenti nelle sue terre.

•il Re esercitara il dominium nelle sue terre

•La tutela degli ordinamenti particolari, amministrava la giustizia con la corte regia per determinati reati.

In questi due ultimi regni, la signoria territoriale del monarca era solo inerente all'esercizio della

giustizia d'appello, ne comando nè imposizione.

Ma non si ebbero mai nelle città di questi regni le libertà raggiunte dai comuni italiani.

In Germania, nel basso medioevo-metà XIII-

•l'autorità del sovrano divenne marginale, poichè il vasto dominio carolingio era stato fatto passare

sotto al dominio dei signori laici ed ecclesiastici, per cui non vi erano i presupposti perchè il Re

esercitasse un ruolo di signore territoriale. 1356

•Ricordare la Bolla d'oro,con cui Carlo IV nel rinunciò a favore dei concessionari signori laici ed

ecclesiastici di alcune terre del dominio, ad esercitari in esse l'unica potestà regia rimastagli ovvero

al giustizia d'appello.

•L'impero post Carlo Magno si articolava in una pluralità delle signorie territoriali, ciascuna

composta da vari territori detti Lander, ciascuno con proprie norme consuetudinarie,ove dal XIII in

poi cominciarono a delinearsi status giuridici uniformi per i soggeti liberi di uno stesso strato sociale,

formandosi diversi ceti sociali ben definiti-Stand-diversamente dalle altre regioni europee dove il

componente di un ceto godeva dei diritti inerenti alla propria concreta situazione sociale.

Anche il principe aveva un proprio Stand,ma con in più al funzione di tutelare gli altri Stand.

CP II: La nuova età.

Pluralità di ordinamenti, diritti, giurisd del medioevo conosce una significativa evoluzione con la

nuova situazione culturale e politica Europa ovest secoli XV-XVI.

1) Innanzitutto esplode la cultura umanistica, data all'incremento delle conoscenze mondo

antico grazie ai ritrovamenti delle opere di autori classici.

Gli studiosi di questo periodo riproposero ed

esaltarono gli ideali in esse contenute,condannando

Esaltarono gli ideali civili e politici l'oscurantismo dell'epoca medievale, sentendo

delle opere classiche,con la l'esigenza di recuperare il testo corretto degli

consapevolezza però che il mondo scritti antichi, tenendo conto del periodo in cui fosse

classico fosse tramontato, subendo stato scritto.

una decadenza,risollevato poi

dall'attualità dell'umanesimo

come periodo di rinascita,dopo il periodo dell'oscurantismo del Medioevo.

Umanesimo nasce in Italia e solo nella seconda metà XV, si diffonde nelle altri regioni europee

trova la sua causa nella scoperta dell’America, contatti con terre

lontane per l’apertura di vie commerciali oceaniche,ma anche dalla

rottura con l’unità religiosa nel XIV, considerando che la cultura

medievale aveva come presupposto l'ordine universale voluto da Dio.

Tutto ciò accompagnato da profonde mutazioni isituzionali:

-In Italia centro-nord si consolida l'autorità principe ,anche come capo militare date le grandi

guerre tra le potenzee europee che convolsero l'Italia.

I traffici commerciali si spostano dal Mediterraneo alle nuove vie oceaniche ,meno importante ruolo

difensivo del principe,prevalenza delle signorie fondiarie maggiori;

- La pace di Cateu-Cambresis chiude la guerra Spagna-Francia, afferma il dominio spagnolo;

-Dominio pontefice nelle terre della Chiesa divenuto anche marginale.

-In altre regioni europee invece il ruolo unitario principe si rafforza ,dove la sua autorità è

sicuramente di garanzia di tutela e di comando militare ord particolari, ma pur sempre affiancata ad

essi.

Questo il contesto in cui nasce la cultura umanistica che ha immediate conseguenze anche

nella cultura giuridica con la nascita dell'umanesimo giuridico

caratterizzato per la corretta interpretazione letterale e ricostruzione

filologica testi giustinianei.

Quando i Fiorentini conquistano Pisa,ritrovano un manoscritto delle Pandette, trasferito poi a

Firenze e preso in esame dagli umanisti.

Questi confrontarono la lettera fiorentina con i manoscritti tradizionali bolognesi e vi ritrovarono

errori, minando l'autorevolezza della scienza giuridica medievale, fondata su testi inaffidabili e sulla

conoscenza della lingua antica Roma incerta e lacunosa, fraintendendo l'opera giustinianea nella

'

lettura.

l'interpretazione dell'opera giustinianea è un importante aspetto, perché è una interpretazione storica

delle norme, riconoscendo il valore degli ideali classici,ma anche il loro tramonto,comportando ciò la

crisi di quella visione medievale per cui il diritto classico giustinianeo fosse immediatamente vigente,

perchè le epoche non sono continue tra loro,per cui la lettura di tal diritto andava rivista alla luce epoca

attuale.

Il nuovo indirizzo interpretativo non fu accolto diffusamente,perche il metodo tradizionale medievale

era ancora molto usato e la scuola del commento continuò ad essere seguita nelle università e nei

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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