Storia delle professioni legali
Lezione 1 – Presentazione del corso
Perché studiare la storia dell’avvocatura? R. Danovi, Presentazione a progetto di ricerca per la storia dell’avvocatura (2003): Comprendere il passato, per riaffermare nel millennio della società globale che l’organizzazione dei servizi legali può cambiare, ma non la funzione svolta. È questo il ruolo che dobbiamo diffondere, sempre essenziale e sempre riconoscibile nella sua identità attraverso i secoli.
La funzione dell’avvocatura
L’avvocatura
- G. Zanardelli, (1879): L’esercizio della nostra professione si identifica nella società alle necessità stesse della protezione e della difesa degli umani diritti;
- Art. 2, co 2, Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense): L’avvocato ha funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti;
- C.N.F (Consiglio Nazionale Forense) maggio 2017 n. 56: …l’attività professionale è strumento indispensabile di attuazione del diritto costituzionale di difesa e … la professione forense ha un importantissimo rilievo sociale.
Troppi avvocati!
L’avvocato appare come un elemento integrante dell’ordinamento giudiziario come un organo intermedio posto tra il giudice e la parte nel quale l’interesse privato ad avere una sentenza favorevole e l’interesse pubblico ad avere una sentenza giusta si incontrano e si conciliano. La funzione è perciò necessaria allo Stato come quella del giudice.
Il principio della doppia fedeltà
- Preambolo C.D.F. 1997: L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia;
- Art. 7, C.D.F. 1997: È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale… l’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere;
- Art. 11, Legge 31 dicembre 2012, n. 247: L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
Modelli a confronto
Storicamente alcuni ordinamenti hanno scelto di concepire l’avvocatura come un ufficio pubblico. Ad esempio, nella Prussia di Federico II, il giudice nominava un funzionario del Tribunale che aveva il compito di sostenere le ragioni della parte (riforma del 1781). Nel 1793 si abolisce la riforma e si permette alle parti di scegliere un difensore di propria fiducia. Questo permetteva di sottoporre gli avvocati al fine dello Stato (e al suo controllo). Non è garantita l’indipendenza dell’avvocato.
La maggior parte degli ordinamenti (come il nostro) hanno invece concepito l’avvocatura come una libera professione: esercitata da professionisti nel proprio interesse, in regime di concorrenza, scelti liberamente dalle parti e da queste retribuite. È garantita l’indipendenza nello svolgimento della professione. Ma c’è comunque un controllo dello Stato sulla professione (riserva dell’esercizio della professione a chi abbia particolari requisiti).
L’immagine dell’avvocato
- J.Q. Adam (1787): Il solo titolo di avvocato basta per privare un uomo della fiducia del pubblico… La vita più innocente e senza macchia non può proteggere un avvocato contro l’odio dei suoi concittadini;
- F. Carnelutti, (1959): Gli avvocati godono nell’ambiente sociale minor prestigio dei giudici: non di rado soffrono di disfavore, più o meno aperto, dell’opinione pubblica; ciò è dovuto alle gravi difficoltà, tecniche e morali, del loro ministero, che non sempre le forze degli uomini riescono a superare, ma anche alla posizione singolare che occupano nella società;
- A. Manzoni, (1840-1842): “Sentite, figliuoli; date retta a me,” disse, dopo qualche momento, Agnese “… A noi poverelli le matasse paion più imbrogliate, perché non sappiam trovarne il bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d’un uomo che abbia studiato... so ben io quel che voglio dire. Fate a mio modo, Renzo; andate a Lecco; cercate del dottor Azzeccagarbugli, raccontategli... Ma non lo chiamate così, per amor del cielo: è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si chiama, ora? Oh to’! non lo so il nome vero: lo chiaman tutti a quel modo. Basta, cercate di quel dottore alto, asciutto, pelato, col naso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia.” …
Giunto al borgo, domandò dell’abitazione del dottore; gli fu indicata, e v’andò. All’entrare, si sentì preso da quella suggezione che i poverelli illetterati provano in vicinanza d’un signore e d’un dotto, e dimenticò tutti i discorsi che aveva preparati; ma diede un’occhiata ai capponi, e si rincorò. Entrato in cucina, domandò alla serva, se si poteva parlare al signor dottore. Adocchiò essa le bestie, e, come avvezza a somiglianti doni, mise loro le mani addosso, quantunque Renzo andasse tirando indietro, perché voleva che il dottore vedesse e sapesse ch’egli portava qualche cosa. Capitò appunto mentre la donna diceva: “date qui, e andate innanzi.” Renzo fece un grande inchino: il dottore l’accolse umanamente, con un “venite, figliuolo,” e lo fece entrar con sé nello studio. Era questo uno stanzone, su tre pareti del quale eran distribuiti i ritratti de’ dodici Cesari; la quarta, coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi: nel mezzo, una tavola gremita d’allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggiole all’intorno, e da una parte un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da due ornamenti di legno, che s’alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta, con grosse borchie, alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli angoli della copertura, che s’accartocciava qua e là. Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d’una toga ormai consunta, che gli aveva servito, molt’anni addietro, per perorare, ne’ giorni d’apparato, quando andava a Milano, per qualche causa d’importanza. Chiuse l’uscio, e fece animo al giovine, con queste parole: “figliuolo, ditemi il vostro caso.”
- E.L. Masters, (1915): “Ero procuratore della Q e della compagnia di assicurazione che proteggeva i proprietari della miniera. Tramavo col giudice e la giuria e le alte corti per calpestare il diritto degli infortunati, delle vedove e degli orfani. Così mi feci una fortuna. L’associazione degli avvocati cantò le mie lodi in un elevato discorso. E i tributi di fiori furon molti ma i topi mi hanno divorato il cuore e una serpe ha fatto il nido nel mio cranio”.
Troppi avvocati! – Calamandrei
L’opinione pubblica considera spesso gli avvocati responsabili di problemi relativi all’amministrazione della giustizia che in realtà non dipendono (o dipendono solo in parte) da loro (risultati ingiusti dei processi, eccessiva durata dei processi). Spesso queste accuse sono legate all’eccessivo numero degli avvocati: come spiega Calamandrei, aumentando il numero degli avvocati in misura sproporzionata al numero delle cause da patrocinare il lavoro scarseggia; per aumentare il guadagno gli avvocati cercano di accaparrarsi il lavoro anche ricorrendo a comportamenti scorretti (es. proponendo cause che non hanno fondamento).
Un po’ di numeri
| Anno | Numero di avvocati in Italia | Numero avvocati ogni 100.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1880 | 13.000 | 48 avvocati ogni 100.000 abitanti |
| 1913 | 21.000 | 53 avvocati ogni 100.000 abitanti |
| 1995 | 83.000 | 100 avvocati ogni 100.000 abitanti |
| 2017 | 243.000 | 400 avvocati ogni 100.000 abitanti |
Lezione 2 – La professione forense in età medievale e moderna
La distinzione tra avvocati e procuratori (o causidici), ed altre figure professionali (es. sollecitatore)
Tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, nei processi comparvero ‘giuristi di professione’ (cioè esperti di diritto, che acquisivano la tecnica giuridica in un corso di studio specializzato e che ne facevano una professione stabile e retribuita) che utilizzavano la nuova cultura giuridica per sostenere le pretese delle parti davanti al giudice (inizialmente tramite la semplice citazione della compilazione giustinianea, poi attraverso vere e proprie argomentazioni giuridiche fondate, direttamente o indirettamente, sul diritto romano). Dal XIII secolo, si delineò, all’interno della professione forense, la bipartizione fra avvocati e procuratori. Mentre l’avvocato assisteva la parte impostando la difesa da un punto di vista giuridico, il procuratore, detto anche causidico, rappresentava la parte in giudizio e si occupava dell’istruzione della causa (raccolta del materiale probatorio, redazione e deposito degli atti processuali, verifica degli adempimenti e delle scadenze).
Nel Seicento, Giovanni Battista De Luca spiegava, nella sua opera Il Dottor volgare (pubblicata nel 1673 in lingua italiana), che “le parti degli avvocati sono di puri giureconsulti, per provare con le regole e con l’autorità, o ragioni legali, la buona giustizia del proprio cliente, sicché in niuna maniera si intricano negli atti ordinatorj, né vedono processo o esame di testimoni, o altre scritture, camminando con que’ presupposti di fatto che se gli facciano dai procuratori”, mentre “i procuratori si possono dire nudi ministri, ovvero aiutanti piuttosto meccanici degli avvocati nel far eseguire le citazioni, e nell’indurre i testimoni, o ritrovare le scritture, e nel fare altre diligenze; ed anche alle volte nello studiare il processo per facilitare lo studio del medesimo processo agli avvocati, con indicargli i fogli delle scritture, e degli atti più importanti, con altre diligenze simili” e definiva, pertanto, il procuratore un “fattista” e non un “giurista” (con un implicito richiamo a non esercitare abusivamente le funzioni riservate all’avvocato).
A fronte della bipartizione fondamentale fra avvocati e procuratori, si andarono delineando altre figure professionali ‘minori’ che operavano nel foro, come, ad esempio, i sollecitatori, che seguivano ed aiutavano i procuratori nello svolgimento del processo (depositavano le memorie, chiedevano i termini). Come spiegava Pietro Verri nel Dialogo fra un Mandarino chinese e un Sollecitatore, pubblicato su Il Caffè nel 1765, il sollecitatore sollecitava “acciò si decidino le cause”. Basterà pensare che Giovanni Battista De Luca individuava nella Roma seicentesca cinque ordini di “curiali”, rappresentati da avvocati, procuratori, sollecitatori, spedizionieri e agenti, mentre Pietro Verri rilevava la presenza nella Milano settecentesca di “causidici, sollecitatori, notai, attuarii, scrittori, giudici, fiscali, questori e senatori […] avvocati e giureconsulti di prima sfera, e la folta turba degli inservienti alle liti non registrati”.
Organizzazione
A partire dal Duecento, si formarono, nell’ambito dell’organizzazione corporativa dei comuni medievali italiani (che disciplinava l’esercizio dei mestieri e delle professioni), i collegi dei giudici. Sebbene le esperienze siano molto diverse nel tempo e nello spazio, possiamo affermare che, generalmente, gli avvocati facevano parte del collegio dei giudici (cioè degli esperti di diritto). Occorre considerare, in proposito, che nel medioevo le funzioni di giudice e di avvocato erano spesso svolte dalla stessa persona (naturalmente non nel medesimo processo). Non esistendo, infatti, ruoli fissi di magistrati cittadini (gli uffici giudiziari si rinnovavano periodicamente), i giudici venivano scelti fra coloro che erano laureati in diritto e che appartenevano al collegio dei giudici; spesso, quando non esercitavano la carica di giudici, essi esercitavano l’avvocatura e tornavano ad esercitarla dopo la scadenza del loro ufficio.
D’altra parte, gli esperti di diritto appartenenti al collegio cittadino erano frequentemente chiamati a svolgere funzioni consulenti (consilium sapientis iudiciale e consilium pro parte). I procuratori, invece, entravano nel collegio dei notai e dei causidici, ossia nella corporazione che raggruppava le funzioni legali considerate meno prestigiose. Il procuratore (o causidico) era spesso anche notaio. Quantomeno in età moderna, la professione di procuratore era considerata un avanzamento rispetto a quella di notaio, tanto che le cariche direttive del collegio erano riservate ai procuratori. Eccezioni si riscontrano, ad esempio, a Siena e a Lucca, dove i collegi riunivano giudici e notai, ossia tutte le professioni legali.
Formazione e requisiti di accesso ai collegi, e il dibattito sull’esercizio abusivo della professione
Alle due diverse funzioni corrispondevano due percorsi di formazione differenti. Occorre tenere presente che i requisiti di ammissione all’esercizio della professione forense erano fissati, oltre che dal diritto comune, dagli statuti comunali e di collegio. Gli avvocati si formavano studiando diritto (testi della compilazione giustinianea). Secondo il Digesto, per essere ammessi all’esercizio della professione forense, occorreva avere studiato diritto per cinque anni (Dig., const. omnem). Anche secondo il Codice, gli avvocati dovevano essere “literis eruditi” (Cod. 2.6.2; Cod. 2.7.24).
Lo studio del diritto era richiesto non solo dalle fonti giustinianee, ma anche dagli statuti dei comuni o delle corporazioni (che spesso richiedevano un numero di anni di studio differente rispetto a quello previsto dal diritto comune: ad esempio gli statuti di Verona richiesero 3 anni nel 1228, 5 anni nel 1327, 7 anni nel 1472). Lo studio del diritto si svolgeva generalmente presso un’università, ovvero presso scuole locali (di istituzione pubblica, privata o religiosa), che impartivano l’insegnamento nelle discipline legali. Non sempre era richiesto il conseguimento della licenza o del dottorato (richiesto, ad esempio, dagli statuti del collegio dei giudici e avvocati di Bologna del 1393), essendo sufficiente la frequenza del corso degli studi (in quanto il titolo di dottore si acquisiva tramite una cerimonia pubblica molto costosa e non tutti potevano permettersela), eventualmente ‘comprovata’ dal possesso dei libri legales. Solo nel corso dell’età moderna il requisito della laurea si affermò quale elemento di distinzione rispetto ai procuratori (al fine di evitare l’esercizio abusivo della professione di avvocato da parte di soggetti non qualificati).
Nel Regno di Castiglia, ad esempio, le Ordenanças de los abogados e procuradores, promulgate nel 1495 da Ferdinando e Isabella e incluse nel 1567 nella Nueva Recopilación di Filippo II (che disciplinò la professione forense sino alla fine del Settecento), vietarono espressamente a coloro che non fossero laureati di svolgere le funzioni di avvocato, sanzionando l’esercizio abusivo della professione forense con pene arbitrarie irrogate dai giudici davanti ai quali si svolgeva la causa. Per esercitare la professione forense era, inoltre, necessario perfezionare lo studio con la pratica. Gli aspiranti avvocati erano, infatti, tenuti a svolgere un periodo di tirocinio presso uno studio legale, per acquisire la pratica in materia legale.
Secondo il diritto comune, per essere ammessi all’esercizio della professione forense occorreva inoltre superare un esame, volto a verificare la preparazione giuridica dell’aspirante avvocato (Cod. 2.7.11). L’esame era prescritto in numerosi statuti comunali (come, ad esempio, Modena e Verona). Nel Regno di Sicilia, ad esempio, il Liber augustalis di Federico II del 1231 (che disciplinò la professione forense sino alle riforme introdotte alla fine del Settecento) subordinava l’ammissione all’esercizio della professione all’approvazione da parte dei giudici regi (Liber augustalis, tit. 83), quantunque, come rilevava il giudice Matteo d’Afflitto nel Cinquecento, la disposizione non fosse più “in usu”.
Anche nel Regno di Castiglia, la Ley de las siete partidas di Alfonso X il Saggio del 1265 imponeva agli aspiranti avvocati di superare un esame da svolgersi davanti a una commissione composta da professori e giudici (Partidas, 3.6.13). La disposizione fu ribadita, nel 1495, da Ferdinando e Isabella nelle Ordenanças de los abogados e procuradores, che subordinarono l’esercizio della professione forense al superamento di un esame da svolgersi davanti a una commissione di giudici regi, quantunque “de consuetudine” gli avvocati venissero ammessi anche in assenza dell’esame.
Per i procuratori, non era invece richiesta alcuna formazione universitaria, essendo sufficiente la pratica nel foro. I causidici si formavano (ancora in età moderna) fuori dall’università, attraverso l’apprendistato presso lo studio di un procuratore. Anche i notai si formavano con la pratica presso lo studio di un...
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