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GIURISTI ANTI-FORMALISTI e DIBATTITI EHRLICH-KELSEN, TARELLO- TREVES
La sociologia del diritto, in Italia, comincia ad essere insegnata negli anni settanta, tuttavia uno
sguardo sociologico al fenomeno giuridico è rinvenibile già nel 800.
Alle origini della riflessione sociologico - giuridica si collocano anche studiosi di formazione
giuridica.
Dal momento che questi giuristi appartengono ad un orientamento polemico nei confronti del
formalismo giuridico, sono definiti anti-formalisti. Si tratta di giuristi che si oppongono alle
concezioni formalistiche del diritto e che convengono su quei 3 dogmi (il dogma della completezza
del sistema giuridico, il dogma della coerenza del sistema giuridico, il dogma della concezione
meccanicistica dell’interpretazione) che hanno in comune la limitazione della discrezionalità
interpretativa dei giudici.
I primi sociologi del diritto si collocano nel solco dell’anti-formalismo europeo ed è proprio in
questo solco che vengono elaborati i primi approcci sociologi allo studio del diritto da parte dei
giuristi tra cui vanno ricordati:
▪ Rudolph von Jhering è un giurista tedesco che, pur provenendo dalla scuola formalista, scrive
un’opera, “Lo scopo del diritto (1872)”, nella quale manifesta il suo divorzio dalle idee della scuola
di provenienza e nella quale sancisce che il formalismo conduce il giurista in una sorta di cielo
metafisico troppo distante dalla realtà sociale del diritto.
▪ Santi Romano nella sua opera, “L’ordinamento giuridico” ,teorizza l'identificazione
dell’ordinamento giuridico con l’organizzazione sociale e pone particolare attenzione a quelle che
sono le influenze sociali.
▪ Eugene Ehrlich pubblica il primo manuale dedicato alla sociologia del diritto (“Fondamenti della
sociologia del diritto” - 1913) che ricevette una critica stroncatoria da Kelsen.
Il dibattito tra Ehrlich e Kelsen, che riguarda il rapporto tra sociologia e scienza giuridica, dibattito
viene, poi , ripreso negli anni 70 in Italia da Giovanni Tarello e Renato Treves.
I DUE DIBATTITI, tra Ehrlich e Kelsen prima e tra Tarello e Treves dopo, riguardano il rapporto tra
scienza e sociologia del diritto.
● Dibattito Ehrlich - Kelsen:
Ehrlich nel suo manuale propone la sostituzione della sociologia del diritto alla scienza giuridica,
eccessivamente formalista, del suo tempo.
Le tesi sostenute da Ehrlich emergono già nella prefazione dove egli scrive che un libro dovrebbe
essere sempre riassumibile in una sola frase.
La frase che riassume il suo manuale è: “il centro di gravità dello sviluppo del diritto non si trova
nella legislazione ne nella scienza giuridica ne nella giurisprudenza, ma nella società stessa”.
Ehrlich elabora la distinzione tra il concetto delle proposizioni giuridiche, cioè le proposizioni
formulate dai legislatori o elaborate dai giuristi, e il concetto di diritto vivente ovvero il diritto
effettivamente applicato dai giudici e che sgorga dai gruppi sociali (atti, contratti…).
Secondo Ehrlich l’unica vera scienza in grado di catturare e di conoscere il diritto vivente è la
sociologia del diritto che non sarebbe una scienza autonoma rispetto alla scienza giuridica, ma che
è una scienza che dovrebbe sostituirsi in toto alla scienza giuridica formalista . La sociologia è
l’unica ad avere gli strumenti idonei per conoscere il diritto vivente.
Ehrlich ha in mente un modello di scienza positivista per cui i fenomeni giuridici e i fenomeni
sociali possono essere conoscibili razionalmente, in modo obiettivo e imparziale, così come è
possibile conoscere i fenomeni naturali.
Il sociologo del diritto ha gli stessi tre compiti propri della scienza che studia i fatti naturali e deve
quindi: descrivere scientificamente i fenomeni giuridici, scoprire e indagare le cause dei fenomeni
e accertare gli effetti dei fenomeni.
Secondo Ehrlich il metodo deve essere induttivo, si parte dal particolare per arrivare al generale
ovvero si parte dal concreto per arrivare all’astratto).
Il metodo deduttivo, invece, è quello usato dai giuristi tradizionali i quali partono dall’analisi della
norma generale astratta e solo in un secondo momento passano eventualmente all’analisi del caso
concreto.
Ehrlich viene criticato da Kelsen il quale non nega che possa esistere la sociologia del diritto , ma
nega con estrema radicalità l’idea che la sociologia del diritto possa sostituirsi alla scienza
giuridica.
La scienza giuridica, che ha ad oggetto norme e la cui funzione principale consiste nel descrivere le
proposizioni giuridiche, non può essere sostituita dalla sociologia del diritto ovvero da una scienza
fattuale che ha ad oggetto lo studio di norme giuridiche intese come fatti sociali.
La sociologia del diritto si occupa della genesi e degli effetti delle norme giuridiche concepite come
fatti sociali. La sociologia del diritto non è una scienza autonoma perché non può stabilire che cosa
è il diritto, ma deve presupporre il concetto di diritto elaborato dalla scienza giuridica.
La scienza del diritto è una scienza normativa e la sociologia del diritto è una scienza dell'essere.
Secondo Kelsen il metodo di studio del diritto proprio della scienza giuridica deve essere
deduttivo. Il suo compito consiste infatti nel dedurre da proposizioni normative (proposizioni
generali) giudizi concernenti la validità di proposizioni giuridiche più specifiche.
Il modello a cui aderisce Kelsen è quello di Dilthey il quale distingue le scienze naturali dalle
scienze dello spirito.
Kelsen aderisce alla tesi della specificità delle scienze dello spirito ed è un anti positivista.
La cosa particolare riguarda il fatto che Kelsen anche se sembra aderire alla distinzione tra scienza
dello spirito e della natura, inserisce la sociologia del diritto nell’ambito delle scienze naturali.
● Dibattito Treves – Tarello
Treves fonda la prima rivista dedicata alla sociologia del diritto (“Sociologia del diritto”).
Treves ritiene che scienza del diritto e sociologia del diritto siano due discipline autonome e per
distinguerle, egli utilizza un criterio che riprende da Hart.
Hart elabora una distinzione tra punto di vista interno e punto di vista esterno.
Secondo Hart è possibile occuparsi del diritto anche essendo un mero osservatore esterno che si
limita a descrivere ciò che vede e a mettere in relazione determinati comportamenti.
Il punto di vista interno, invece, è quello proprio dell’attore giuridico e in particolare quello del
magistrato, del funzionario, che usa le norme come criterio di valutazione delle proprie condotte e
delle condotte altrui.
Treves riprende questa tesi e la usa per distinguere il lavoro del giurista dal lavoro del sociologo.
Il giurista pratico studierebbe il diritto dall’interno e guarderebbe al diritto come ad un sistema
chiuso e indipendente rispetto agli altri sistemi sociali, tutti i modi di intere la sociologia, invece,
sarebbero accomunati dal guardare al diritto da un punto di vista esterno per cui il diritto risulta
essere indipendente dalla società.
Questa posizione viene criticata da Tarello il quale ritiene che la distinzione tra punto di vista
interno e punto di vista esterno sia una distinzione scientificamente infondata e politicamente
inopportuna.
Questa distinzione è implicitamente fondata su una concezione formalista della scienza giuridica
secondo cui il giurista sarebbe vincolato sempre al rispetto di un metodo dogmatico ovvero
dovrebbe assumere il punto di vista interno. La proposta di Tarello è, quindi, quella di far confluire
la sociologia del diritto nella scienza giuridica.
Secondo Tarello le ricerche empiriche della sociologia dovrebbero essere fatte dal giurista pratico .
Tarello abbraccia una concezione realista di scienza giuridica.
Conclusione due dibattiti: la linea di confine tra sociologia del diritto e scienza giuridica può essere
tracciata solo in modo convenzionale in quanto dipende da scelte prioritarie cioè da come si
decide di caratterizzare la scienza giuridica.
Se per scienza giuridica si intende un discorso teorico e pratico che comprende, non solo le attività
tipiche della dottrina giuridica (interpretazione, sistematizzazione, concettualizzazione degli
elementi che compongono un singolo ordinamento giuridico), ma anche la valutazione critica di
posizioni esterne, allora si potrà concordare con Ehrlich e Tarello sull'idea di far confluire le due
discipline, ovvero scienza giuridica e sociologia del diritto.
Se invece, si restringe il campo della scienza giuridica alle attività tipicamente compiute dalla
dottrina, allora si dovrà concordare con Kelsen e Treves sull’opportunità di tenere distinte le due
discipline.
Rapporto scienza giuridica e sociologia per Max Weber:
La maggior parti degli studiosi è orientata a tenere distinte le due discipline sulla base di un
insegnamento che risale a Max Weber.
Secondo Weber si tratta di due discipline distinte, ma strettamente legate tra loro dal momento
che condividono lo stesso oggetto di studio.
Il criterio di distinzione tra le due discipline è un criterio di tipo metodologico che porta
all’istituzione di due approcci scientifici diversi. Secondo Weber il diritto può essere considerato da
due punti di vista diversi e separati tra loro.
Il punto di vista della validità ideale è quello adottato dalla dottrina giuridica ed è quello che si
occupa di che cosa vale idealmente per il diritto. Secondo questo punto di vista la dottrina ha il
compito di individuare quale sia il senso logicamente corretto delle disposizioni giuridiche (in
modo da ricondurre, a un sistema coerente e concreto) e si occupa di contraddizioni, antinomie e
lacune.
Il punto di vista della validità reale, invece, è quello adottato dalla sociologia del diritto.
La sociologia del diritto di occupa in questo caso di che cosa accade di fatto in una comunità e
quindi dei comportamenti reali tenuti dai singoli o dai gruppi e delle motivazioni che li spingono a
comportarsi in un determinato modo per effetto della vigenza di determinate norme e istituzioni
giuridiche.
Mentre la dogmatica giuridica si occupa del dover essere del diritto, la sociologia del diritto si
occupa della essere.
Il criterio usato da Weber non sembra essere distante da quello adottato da Kelsen dal momento
che, per entrambi, la scienza giuridica è una scienza normativa e la sociologia del diritto è una
scienza descrittiva.
La distanza tra i due autori è rinvenibile sul piano epistemologico perché mentre Kelsen è ancora
legato al modello di scienza sostenuto da Dilthey, Weber introduce il modello di scienza
interpretativo comprendente per cui pur non negando differenze tra scienze naturali e scienze
dello