Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 71
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 1 Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 71.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia delle istituzioni politiche - Appunti Pag. 71
1 su 71
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Art. 7: Le naturalizzazione accordate in passato non hanno effetto prima che siano verificate le condizioni di

meriti speciali o proprietà di rilevante importanza nel territorio della repubblica.

Art. 8: La legge determina il limite per l’ età minorile, necessaria all’ acquisizione del diritto di cittadinanza,

e le cause per le quali si sospende o decade tale diritto.

Art. 9: La legge regola la formazione del registro civico: solo i cittadini presenti in tale registro sono

eleggibili alle funzioni costituzionali.

Titolo III – Dei Collegi

Art. 10: La sovranità nazionale è espressa attraverso tre collegi elettorali: il collegio dei possidenti, il

collegio dei commercianti, ed il collegio dei dotti. 23

Art. 11: su invito del governo, i collegi si radunano almeno una volta ogni biennio per completare i loro

corpi, e per nominare quelli della consulta di stato, del corpo legisativo, dei tribunali di revisione, e di

cassazione, ed i commissari della contabilità. Le loro sessioni non durano più di 15 giorni.

Art. 16: I collegi si pronunciano sulla riforma di qualunque articolo costituzionale che viene loro proposta

dalla consulta di stato.

Art. 17: I memebri di ciascun collegio devono avere non meno di 30 anni e sono eletto a vita.

Art. 18: si cessa di essere membri dei collegi per: fallimento doloso legalmente provato; per una prolungata

assenza di tre sessioni del proprio collegio senza legittima causa; per servigi accettati presso una potenza

straniera; per assenza dal territorio della repubblica dopo regolare richiamo; per tutte le ragioni per cui si

perde diritto alla cittadinanza.

Titolo IV – Del collegio dei possidenti

Art. 20: Il collegio dei possidenti è composto da 300 cittadini scelti tra i possidenti della repubblica che

abbiano in beni stabili, una rendita annua non inferiore a 6000 lire. La sua residenza per i primi dieci anni è

obbligatoriamente a Milano.

Titolo V – Del collegio dei dotti

Art. 26: Il collegio dei dotti è composto di 200 cittadini scelti tra gli uomini più celebri in ogni genere di

scienze, o di arti liberali e meccaniche , oltre che fra i più distinti per dottrina nelle materie ecclesiastiche, o

per cognizioni morali, politiche legali ed amministrative. La sua residenza per i primi dieci anni è a Bologna.

Titolo VI – Del collegio dei commercianti

Art. 30: Il collegio dei commercianti è composto di 200 cittadini scelti tra i negozianti più accreditati per l’

importanza del loro commercio. La sua residenza per i primi dieci anni è a Brescia.

Titolo VIII – Del governo

Art. 43: Il governo è affidato ad un presidente, ad un vicepresidente, ad una consulta di stato, a dei ministri,

e ad un consiglio legisativo nelle loro rispettive attribuzioni.

Art.44: Il presidente dura in carica dieci anni ed è infinitamente rieleggibile.

Art.45: Il presidente ha l’ iniziativa di tutte le leggi.

Art.46: Il presidente ha l’ iniziativa di tutte le negoziazioni diplomatiche.

Art.47: Il presidente è incaricato esclusivamente dal potere esecutivo che esercita per mezzo dei ministri.

Art.49: Il presidente, nomina il vice-presidente, che in sua assenza fa le sue veci nel consiglio legisativo e lo

rappresenta in tutte le sue parti che egli vuole affidargli. Una volta nominato non può essere rimosso

durante la presidenza di chi lo ha eletto. 24

Titolo IX – Della consulta di stato

Art. 54: La consulta di stato è composta da otto cittadini d’ età non minore di 40 anni, eletti a vita dai

collegi, e distinti per segnalati servigi resi alla repubblica.

Art.55: La consulta di stato è presieduta dal Presidente della Repubblica. Uno dei suoi memebri viene

nominato ministro degli affari esteri dal presidente. Questi presiede la consulta in mancanza del presidente.

Art.56: La consulta di stato è incaricata dell’ esame dei trattati diplomatici e tutto ciò che riguarda i rapporti

e gli affari esteri dello stato.

Art.63: Il presidente ha esclusivamente l’ iniziativa di tutti gli affari che si propongono nella consulta di

stato, ed il voto preponderante in parità di suffragi.

Titolo XI – Dei consigli legislativi

Art. 76: I consiglieri danno il loro voto deliberativo sui progetti di legge proposti dal presidente, che non

vengono approvati se non a maggioranza assoluta dei suffragi.

Art.77: Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari nei quali il Presidente lo ricerchi.

Art.81: Il corpo legisativo è composto di 75 memebri d’ età non minore d’anni 30. La legge determina il

numero dei membri che debbono essere scelti da ciascun dipartimento in ragione di popolazione.

Art.82: Si rinnova di un terzo ogni due anni. La sortita del primo terzo, e del secondo viene determinata

dalla sorte. In progresso l’ anzianità regola il turno.

Art.83: Il governo convoca il corpo legisativo, e ne proroga le sedute. Esse però non possono durare meno

di due mesi all’ anno.

Art.86: Il corpo legisativo nomina in suo seno una camera di oratori in numero non maggiore di 15. A

questa commissione viene comunicato ogni progetto di legge trasmesso dal governo.

Art. 90: La promulgazione della legge viene fatta dal governo tre giorni dopo la decisione del corpo

legisativo. 25

Costituzione di Sicilia del 1812

Il Regno di Sicilia, nel periodo compreso tra il 1734 e il 1816, fu governato dalla dinastia borbonica, a

seguito dell'incoronazione di Carlo III di Spagna. fu subito evidente che la nuova monarchia non avrebbe

potuto fare pieno affidamento sull'apparato politico ed amministrativo ricevuto in eredità dai sovrani

precedenti. Infatti, molti dei poteri che normalmente costituivano attributi specifici della sovranità

risultavano, invece, appannaggio dei baroni, del clero, delle comunità territoriali o degli stessi organi

amministrativi e giudiziari, i cui interessi erano rappresentati dalla classe dirigente dei notabili siciliani, il

tutto connotava dunque un sistema di chiaro stampo feudale che aveva problemi nel relazionarsi con un

potere centrale. Alla morte del fratella Ferdinando, Carlo fu richiamato in Spagna per occupare il trono

iberico rimasto vacante, e i titoli di Re di Sicilia e Re di Napoli furono assegnati al figlio terzogenito

Ferdinando, un bambino di otto anni; ila regno fu affidato così alla tutela di un consiglio di reggenza,

composto da nobili napoletani e notabili siciliani, che aveva sia il compito di amministrare la cosa pubblica

fino alla maggiore età del giovane sovrano, sia di provvedere alla sua educazione. Nel 1806 con l’ invasione

dell’ Italia meridionale da parte delle truppe napoleoniche, Ferdinando III abbandonò la capitale per trovare

rifugio a Palermo, mentre in regno di Napoli venne posto sotto il controllo di Giuseppe Napoleone che

fondò la Repubblica partenopea, posta poi sotto il controllo di Gioacchino Murat, che a seguito dell’

incoronazione di Napoleone Bonaparte a Imperatore, sarà nuovamente trasformata in regno. Ferdinando

mantenne il controllo della Sicilia grazie all'appoggio dell'Inghilterra che, in tale vicenda, si relazionò con il

governo borbonico attraverso i suoi rappresentanti sull'isola, in particolare grazie all’ operato del Lord

William Bentinck, incaricato dal governo di sua Maestà di frenare le mire espansionistiche francesi. Sempre

Bentinck si adoperò strenuamente perché fosse concessa una nuova Costituzione Siciliana, ispirata al

modello inglese: Ferdinando fu costretto a lasciare la luogotenenza del regno al figlio Francesco, così a

Palermo, il 19 luglio 1812, il Parlamento siciliano, riunito in seduta straordinaria, promulgò la Costituzione,

decretò l'abolizione della feudalità in Sicilia ed approvò una radicale riforma degli apparati statali.

La costituzione siciliana fu promulgata sul modello inglese, adattato alle esigenze locali. Le dodici basi o

principi generali, dopo la loro approvazione da parte del parlamento, furono sottoposte al re, che, pur

molto lontano dall'entusiasmarsene, fu costretto ad accettarle. La costituzione venne approvata dal

parlamento (fu perciò votata e non ottriata, proprio come quella di Cadice). Essa prevedeva un potere

legislativo attribuito a due camere, una dei Comuni (corrispondente all'ultimo Braccio, detto demaniale,

eleggibile con voto censitario e palese) e l'altra dei Pari (dove si accorpano primo e secondo Braccio,

rispettivamente ecclesiastico e militare, e le cui cariche erano vitalizie), un esecutivo in mano al re ed un

giudiziario composto di togati indipendenti soltanto formalmente. Le camere erano convocate dal re,

almeno una volta all'anno e le leggi da esse approvate erano suscettibili di veto da parte del monarca.

Si trattava dunque di un costituzionalismo moderato che poteva stare bene persino ai baroni, i quali in

opposizione al re aspiravano a modificazioni, seppur progressive e non troppo brusche. Appena poté,

tuttavia, il re evitò di applicarla. Tornato a Napoli dopo la caduta di Gioacchino Murat, non convocò più il

Parlamento siciliano e così, anche senza formale abrogazione, la costituzione siciliana cadde disapplicata.

Basi della Costituzione di Sicilia del 1812

I: La religione dovrà unicamente essere quella cattolica apostolica romana, la medesima dovrà essere

professata dal re pena la sua decadenza dal trono.

II: Il potere legisativo risiede unicamente nel Parlamento. La potestà di dare vigore alla legge è affidata al re

che attraverso la formula della sanzione da esecuzione alla stessa.

III: Il potere esecutivo risiede nella persona del re. 26

IV: Il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legisativo, e si eserciterà da un

corpo di giudici magistrati.

V: La persona del re è sacra ed inviolabile.

VI: I ministri del re saranno soggetti a esami e censura da parte del Parlamento; essi saranno dal medesimo

accusati in caso di atti incostituzionali ed inosservanza delle leggi.

VII: Il Parlamento si compone di due camere, una detta dei Comuni, ovvero dei rappresentanti delle

popolazioni sia demaniale che baronali nelle forme stabilite dal Parlamento; l’ altra chiamata dei Pari,

composta dai rappresentanti del Clero, dei possessori delle Parie, e dei Baroni che hanno diritto di voto dei

due bracci ecclesiastico e militare e da altri che saranno in seguito nominati dal re secondo i limiti fissati dal

Parlamento.

VIII: I baroni, in quanti Pari, un solo voto a testa, togliendo la molteplicità attualmente relativa al numero

delle loro popolazioni.

X: Nessun siciliano potrà essere arrestato, esiliato o in altro modo perseguito e turbato nel godimento dei

suoi diritti e dei suoi beni se non in forza delle leggi di un novo codice da stabilirsi in sede parlamentare.

XI: Cessano di esistere i feudi così come le giurisdizioni baronali, così che i baroni

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
71 pagine
15 download
SSD Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GregM di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle istituzioni politiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Rossi Cinzia.