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Dispense e appunti di storia delle istituzioni politiche

A cura di Moro Gregorio

1 - Le dichiarazioni dei diritti e le Costituzioni francesi dell'età rivoluzionaria

2 – Le Costituzioni «giacobine» italiane

3 - La Costituzione francese del 1799

4 – La Costituzione della Repubblica Italiana del 1802

5 - Il regime napoleonico in Francia e in Italia

6 - La Costituzione siciliana del 1812

7 - Le Restaurazioni in Francia e in Italia

8 - Le Costituzioni francesi del 1814 e del 1830

9 - Il movimento costituzionale italiano del 1848-49 (vicende e caratteri generali)

10 - I diritti dei cittadini nelle carte ottriate italiane del 1848

11 - La Costituzione siciliana del 1848

12 - La Costituzione della Repubblica Romana del 1849

13 - Lo Statuto Albertino del 1848 e la sua applicazione

14 - La genesi dello Stato autocratico in Italia: la legislazione degli anni 1925-1928

15 - I rapporti fra Stato e Chiesa in Italia: la Legge delle guarentigie e i Patti Lateranensi

Storia delle istituzioni di diritto pubblico

La conquista della costituzione seguì un percorso specifico che si svolse dal 1789 sino al 1799, portò con sé non poche novità:

  • Abolizione della monarchia assoluta con proclamazione della repubblica.
  • Eliminazione delle basi economiche dell’Ancien Régime.
  • Segnò la fine dell’assolutismo e diede inizio a un nuovo sistema politico con a capo popolo e borghesia.

Nel 1788 in Francia il potere era riposto nella monarchia assoluta di diritto divino. La filosofia degli illuministi si era diffusa nell’alta società francese (borghesia e nobiltà liberale) che portò il modello di monarchia assoluta francese ad essere contrapposto a quella inglese di una monarchia limitata da un parlamento (assemblea eletta). All'obbedienza del soggetto furono contrapposti i diritti del cittadino. I filosofi illuministi difesero l’idea che il potere sovrano dovesse risiedere nella nazione. Ne derivò una crisi finanziaria, con un rifiuto da parte del sovrano di convocare gli Stati Generali. Nel 1788 il re Luigi XVI abdicò e acconsentì tale riunione. Dopo l’assemblea nazionale, l’assemblea costituente, la presa della Bastiglia (simbolo dell’assolutismo monarchico) nel 1789, l’abolizione del feudalesimo nelle campagne grazie alla “grande paura”, si arrivò a una prima carta costituzionale, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Principali cause della rivoluzione francese:

  • Incapacità dei successori di Luigi XIV di governare.
  • Avvento dell’illuminismo.
  • Crescita esponenziale dell’inflazione.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

Ispirata ai principi dell’illuminismo, essa era una condanna senza appello alla monarchia assoluta e alla società degli ordini. Essa fu anche il riflesso delle aspirazioni borghesi dell’epoca, la garanzia delle libertà individuali, della sacralità della proprietà, della spartizione del potere del re e di tutti gli incarichi pubblici. Dentro di essa troviamo uno sviluppato concetto di giusnaturalismo:

Giusnaturalismo: teoria filosofica secondo cui esistono diritti naturali che spettano all’uomo al momento della nascita: libertà, uguaglianza, proprietà. La filosofia del giusnaturalismo influenzò le costituzioni del ’91 e del ’93, mentre quella del ’95 rientra invece nel giuspositivismo.

Giuspositivismo: positivo, cioè disciplinato dallo stato. Nel giusnaturalismo, lo stato nasce unicamente a tutela dei diritti naturali dell’uomo, la dichiarazione è un atto di accertamento. Tale dichiarazione sancisce anche che nel momento in cui lo stato venga meno a questa funzione di garante dei diritti naturali, ai cittadini spetta il diritto di resistere all’oppressione.

Costituzione francese del 1791

Luigi XVI accettò con contrarietà la nuova costituzione del ’91. Al re era affidato il potere esecutivo, il diritto di veto sulle leggi e il controllo sulla nomina a scelta dei ministri. All’assemblea, organo eletto a suffragio censitario a due gradi, veniva affidato il potere legislativo. Il sistema elettorale era a doppio turno, e il voto del re era sospensivo.

Costituzione francese del 3 Settembre 1791

  • Art. 1: Lo stato garantisce un principio di uguaglianza formale dal punto di vista dei diritti.
  • Art. 2: Questo articolo vuole ribadire il concetto di uguaglianza, nell’essere considerati tutti allo stesso livello. Per diritti naturali si intendono libertà, uguaglianza e proprietà. La sicurezza è un diritto non naturale che serve per garantire e tutelare che i tre diritti sopra citati vengano rispettati. La resistenza all’oppressione è una possibilità del cittadino che con la forza può cercare di cambiare e creare uno stato nuovo se il vecchio viola i tre diritti fondamentali.
  • Art. 3: In questo articolo si esprime un concetto nuovo: la sovranità nazionale. Fino a quel momento, il concetto di sovranità era tutt’uno con il sovrano stesso. Con il periodo dell’assolutismo illuminato, il potere non deriva più da Dio, ma dalla ragione. Si arriva al concetto di nazione da quale deriva la sovranità. La nazione non è intesa né come sovrano, né come insieme di cittadini, ma come entità giuridica che comprende sia l’uno che l’altro.
  • Art. 4: Queste precisazioni che si trovano nell’articolo riguardanti la libertà, sembrano ovvie oggi, ma al tempo della rivoluzione francese il concetto di “libertà” e “nazione” subiscono delle variazioni non indifferenti. Prima non esistevano organi giuridici, ma tribunali del regno che nascevano esclusivamente quando c’erano occasioni di giudizio.
  • Art. 5: Delimita la funzione della legge e i poteri dell’istituzione perché non degeneri la situazione. La legge viene indicata come garante, ed è indicato come divieto solo ciò che è vietato fare.
  • Art. 7: In questo articolo si affermano i principi della democrazia.
  • Art. 8: La legge deve stabilire pene giuste ed equilibrate, per i nostri standard giuridici questo è scontato, ma era la prima volta che una tutela del genere veniva messa nero su bianco. La legge non è retroattiva, cioè, non puoi essere accusato di un reato se quando l’hai commesso non era riconosciuto tale, se non lo commetti quando è reato, esso non è punibile.
  • Art. 9: Non sei colpevole fino al momento dell’imputazione, fatta eccezione dei casi di: flagranza di reato, reiterazione di reato ed arresto cautelare.
  • Art. 10: In questo articolo si esprime il concetto di libertà di espressione. Nessuno deve essere denigrato per la propria opinione. In questo caso l’espressione viene considerata come espressione personale e privata, facendo capire che la Francia era uno stato laico. Questo è spiegato anche dal voler spazzare via tutti i privilegi del clero, che venivano considerati d’ora in poi cittadini. Si ha così l’attuazione del principio di giurisdizionalismo: la supremazia dello stato sulla chiesa.
  • Art. 11: Questo articolo esprime un principio di libertà di stampa parziale, poiché precedentemente, le pubblicazioni erano sottoposte ad un duplice controllo: la censura, come forma di controllo preventivo; la denuncia per abuso, come forma di controllo successivo, supportata da una fattispecie di reato di ingiuria.
  • Art. 12: Si intende che lo stato abbia bisogno di tributi necessari a soddisfare i bisogni di tutti e non solo di chi li riceve - lo stato -, poiché un cittadino deve poter lavorare non solo a proprio vantaggio per garantire la propria sicurezza economica, ma anche per il mantenimento dello stato.
  • Art. 13: Tutti i cittadini devono contribuire in base alle loro risorse: in maniera proporzionale, con il 5% di ciò che possiedono; in maniera progressiva, in base al loro reddito.
  • Art. 14: Veniva concesso il diritto ad ogni cittadino di verificare la necessità e il giusto impiego di contributi pubblici che loro stessi versavano.
  • Art. 16: Sanciva la tutela della proprietà privata e in quanto diritto naturale non poteva essere preclusa.
  • Art. 17: Sancisce il diritto inviolabile della proprietà della terra, di cui nessuno può essere privato, salvo casi di pubblica necessità legalmente constatata, e a condizione di preventiva indennità.

Titolo 1: Disposizioni fondamentali garantite dalla costituzione

La prima costituzione francese che viene elaborata nel 1791 durerà solo fino al 1792. In questa costituzione si tende ad escludere tutti i privilegi del clero e della nobiltà, la laicità di stato della Francia. La costituzione venne divisa in titoli, ognuno dei quali, diviso in articoli o sessioni. Le colonie ed i possedimenti francesi in Asia, Africa ed America, pur facendo parte dell’impero francese, non sono compresi nella presente costituzione.

Sezioni della costituzione:

  • Sez. 1: La costituzione garantisce come diritti naturali e civili che:
    • Tutti i cittadini siano ammissibili ai posti ed agli impieghi senz’altra distinzione che quella delle virtù e delle capacità.
    • Tutti i contributi vengano egualmente ripartiti tra tutti i cittadini in proporzione alle loro facoltà.
    • Gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione tra le persone.
  • Sez. 2: La libertà per ogni cittadino di andarsene o tornare a propria discrezione, in conformità delle forme decise dalla costituzione.
  • Sez. 3: In questa sessione viene espressa la libertà di stampa e parola, precisando che gli scritti non vengano sottoposti a censura o controllo prima della pubblicazione.
  • Sez. 4: Viene stabilita una libertà di riunione secondo le norme previste dalla polizia, a patto che tale riunione sia fatta a scopo pacifico.

Si precisa inoltre che il potere legislativo non potrà limitare le libertà del singolo cittadino facendo leggi che ostacolino l’esercizio dei suoi diritti naturali a meno che non nuoccia alle proprietà altrui. C’è attenzione anche per il sociale, si evidenzia infatti come verrà creato ed organizzato un esercizio istituto di soccorsi pubblici per allevare bambini abbandonati e poveri, e fornire lavoro a chiunque non se lo sia potuto procurare.

Titolo 2: Della divisione del regno e dello stato dei cittadini

  • Art. 1: Il regno è indivisibile, il suo territorio è diviso in 83 dipartimenti, ogni dipartimento in distretto, ogni distretto in cantoni.
  • Art. 2: Sono considerati cittadini francesi:
    • Coloro che sono nati in Francia da padre francese.
    • Coloro che sono nati da padre francese in città straniere, ma che hanno la residenza in Francia.
    • Coloro che discendono a qualunque grado da un francese, espatriati per religione.
  • Art. 3: Coloro nati fuori dalla Francia, diventano cittadini: dopo 5 anni di domicilio continuo nel regno, acquistano immobili, sposando una francese, aprendo un'azienda agricola o commerciale.
  • Art. 5: Con il giuramento si dichiara di essere fedeli alla nazione, alle leggi e al re, e di garantire con tutte le proprie forze la costituzione del regno.
  • Art. 7: Si ribadisce la laicità dello stato, non c'è niente di trascendente nell’unione matrimoniale, solo una serie di cambiamenti che riguarda una determinata sfera del cittadino.

Titolo 3: Dei poteri pubblici

  • Art. 1: La sovranità nazionale è una e indivisibile, inalienabile, e imprescrittibile. Per nazione si ha un concetto ampio di: popolo, re e il resto degli individui.
  • Art. 2/3: Il re ha diritto di veto sospensivo; egli ha quindi il potere legislativo (potere delegato da un'assemblea eletta dal popolo) entra nel merito del testo di legge, valuta e decide se sanzionarlo o no. In caso di approvazione si deve promulgare come atto dovuto e pubblicarlo, in caso contrario il progetto decade.
  • Art. 4: Il governo è monarchico ed il potere esecutivo è delegato al re, per essere esercitato sotto la sua autorità da ministri in quanto funzionari della corona.
  • Art. 5: Il potere giudiziario è delegato ai giudici eletti a tempo dal popolo. Per la prima volta nella storia il potere giudiziario è delegato con sistema elettivo (uninominale maggioritario).

Titolo 3 - Capitolo 1: Dell’assemblea nazionale legislativa

  • Art. 1: L’assemblea nazionale è monocamerale e permanente, è composta da un numero di deputati che dipende dal numero di cittadini attivi che hanno la cittadinanza.
  • Art. 2: L’assemblea sarà riformata ogni due anni con elezioni, ed ogni periodo di due anni costituirà una legislatura.
  • Art. 3: Il corpo legislativo non potrà essere sciolto dal re.

Titolo 3 - Capitolo 1 – Sezione 1: Numero dei rappresentanti - Basi della rappresentanza

  • Art. 1: Il numero dei rappresentanti del corpo legislativo è di 745 in ragione degli 83 dipartimenti che compongono il regno, i quali saranno redistribuiti secondo le tre proporzioni del territorio, della popolazione e del contributo diretto.

Titolo 3 - Capitolo 1 - Sezione 2: Assemblee primarie - Nomina degli elettori

  • Art. 1: Per formare l’assemblea nazionale legislativa, i cittadini attivi si riuniranno ogni due anni in assemblee primarie nelle città e nei cantoni.
  • Art. 2: Per essere cittadino attivo (con diritto di voto) di primo livello, occorre:
    • Essere nato o diventato francese.
    • Avere compiuto 25 anni.
    • Essere domiciliato nelle città o nel cantone.
    • Pagare il censo (equivalente a tre giorni di lavoro).
    • Non essere un domestico.
  • Art. 5: Sono esclusi dal voto (cittadino passivo):
    • Coloro che sono in stato di accusa.
    • Coloro che sono stati dichiarati falliti o in stato di dissolvenza.
  • Art. 6: Le assemblee primarie nomineranno degli elettori in proporzione ai cittadini attivi delle città e dei cantoni.
  • Art. 7: Nessuno potrà essere eletto se oltre ad essere cittadino attivo, non avrà altri requisiti specifici.

Titolo 3 - Capitolo 1 - Sezione 3: Assemblee elettorali - Nomina dei rappresentanti

  • Art. 3: Per essere cittadini attivi di primo grado basta solo versare un contributo minimo.
  • Art. 6: I membri del corpo legislativo potranno essere rieletti nella legislatura successiva, ma dovranno poi aspettare due anni (una legislatura) per poter essere rieletti.
  • Art. 7: I rappresentanti nominati in un particolare dipartimento non sono diretti rappresentanti di tale dipartimento ma dell’intera nazione, e non si potrà dare loro nessun mandato.

Titolo 3 - Capitolo 1 - Sezione 5: Riunione dei rappresentanti in assemblea nazionale legislativa

  • Art. 7: I rappresentanti della nazione sono inviolabili: non possono essere perseguiti per quello che faranno, diranno, scriveranno durante l’esercizio delle loro funzioni.
  • Art. 8: I rappresentanti potranno essere arrestati in caso di flagranza di reato o con un mandato di cattura per fatti criminali. In tale caso verrà dato immediatamente avviso al corpo legislativo che in seguito deciderà se continuare o meno il procedimento dell’azione giudiziaria.

Titolo 3 - Capitolo 2: Della corona, della reggenza e dei ministri

Titolo 3 - Capitolo 2 - Sezione 1: Della corona e del re

  • Art. 1: La corona è indivisibile e viene tramandata da maschio a maschio in ordine di primogenitura con esclusione delle donne.
  • Art. 2: La persona del re è inviolabile e sacra, il suo unico titolo è di re dei francesi (cioè re di tutti i cittadini francesi comprese quindi anche le colonie, ed il suo potere non era assegnato solo all’interno di confini geografici).
  • Art. 3: In Francia l’autorità superiore è la legge, ed il re regna in funzione di essa.
  • Art. 4: Il re, al suo avvento sul trono, o appena avrà raggiunto la maggiore età, dovrà prestare alla nazione giuramento davanti al corpo legislativo riunito. Se non ci sarà possibilità di giurare davanti all’intero corpo legislativo, il re ha la facoltà di pubblicare un proclama con questo, oltre alla promessa di pronunciarlo appena il corpo legislativo sarà riunito.

Titolo 3 - Capitolo 2 - Sezione 4: Dei ministri

  • Art. 1: Solo al re spetta la scelta e la revoca dei ministri.
  • Art. 5: I ministri sono responsabili di tutti i delitti da loro commessi contro la costituzione e la sicurezza dello stato.
  • Art. 8: Nessun ministro in carica sarà perseguibile durante o dopo la propria carica in materia criminale dalla sua stessa amministrazione se non con un decreto del corpo legislativo.

Titolo 3 - Capitolo 3: Dell’esercizio del potere legislativo

Titolo 3 - Capitolo 3 - Sezione 1: Poteri e funzioni dell’Assemblea nazionale legislativa

  • Art. 1: La costituzione delega al corpo legislativo le seguenti funzioni:
    • Proporre o decretare le leggi: il re può solo invitare a prendere in considerazione un oggetto.
    • Fissare le spese pubbliche.
    • Stabilire i contributi pubblici.
    • Ripartire i contributi pubblici tra i dipartimenti del regno.
    • Deliberare a proposito dell’amministrazione.
    • Mettere sotto accusa la responsabilità dei ministri.
  • Art. 2: Lo stato di guerra può essere deciso solo dal corpo legislativo.

Titolo 3 - Capitolo 3 - Sezione 2: Svolgimento delle sedute e modo di deliberazione

  • Art. 5: Dopo ogni lettera del progetto di decreto legislativo sarà aperta la discussione; non di meno, dopo la prima o la seconda lettura, il corpo legislativo potrà deliberare che vi è luogo all’aggiornamento o non vi è luogo a deliberare; in quest’ultimo caso il progetto potrà nuovamente essere riproposto.
  • Art. 8: Ogni progetto di legge sottoposto a discussione, che sarà respinto dopo la terza lettura, non potrà essere riproposto nella medesima sessione.

Titolo 3 - Capitolo 3 - Sezione 3: Della sanzione reale

  • Art. 1: I decreti del corpo legislativo vengono presentati al re, il quale può rifiutarsi di sanzionare (approvare).

Titolo 3 - Capitolo 4: Dell’esercizio del potere esecutivo

Art. 1: Il potere esecutivo risiede esclusivamente nel re.

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Scienze politiche e sociali SPS/03 Storia delle istituzioni politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GregM di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia delle istituzioni politiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Rossi Cinzia.
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