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GENESI DELLA MODERNITÀ GIURIDICA
Il secolo XIV: un secolo di crisi
Perché si passa dal Medioevo alla Modernità? Il quattordicesimo secolo per lo storico
del diritto avveduto, è il secolo per la genesi della modernità giuridica, si viene
traghettati dal Medioevo alla Modernità. È un secolo di crisi, vengono meno tutte le
certezze accumulate durante i secoli del medioevo, nel XIV secolo a livello
antropologico ci sono degli avvenimenti che inclinano le certezze della società:
1. Crisi demografica
2. Violente epidemie a livello europeo
3. Proliferale di eventi bellici
Iniziano a crearsi delle incertezze, tutto ciò che è stato fatto fino ad ora non basta, è
necessario qualcosa di nuovo per poter giustificare questa crisi che esiste nella
coscienza collettiva. Inizia una operazione culturale, economica, teologia e politica che
si può definire come “operazione trecentesca”—> altro non è che un processo di
liberazione dell’individuo dalle incrostazioni medievali del comunitarismo. È necessario
trovare qualcosa di migliore e diverso. In questo processo si vede che il singolo
soggetto passa da una mentalità razionalistica ad una mentalità volontaristica, si
passa da un razionalismo medievale ad un volontarismo moderno.
Rerum memorandarum libri”
Francesco Petrarca all’interno di un testo denominato “
del 1350 scrive che “allo stesso tempo guarda indietro e in avanti perché in questo
modo vede un mondo che sta morendo e lo stesso mondo che sta nascendo, quindi
un’epoca di transizione”.
Cosa vuol dire passare dal razionalismo al volontarismo?
L’identità dell’uomo medievale non sta nel volere, ma nel conoscere con la messa in
pratica di atti di conoscenza non di volontà. Gli atti di conoscenza sono atti comunitari.
Nel XIV secolo si inizia ad affermare l’idea che l’identità dell’uomo si concretizza nella
sua volontà, l’uomo è capace di produrre all’esterno il suo potere di dominio, quella
volontà intrinseca del soggetto che è in grado di estrapolare al suo interno ed
esprimerla agli altri.
Il volontarismo ha due conseguenze:
a) Il soggetto si auto-giustifica
b) Il soggetto si isola
c) Si crea un individualismo:
Economico: mercante professionista, senza la corporazione;
Giuridico: il singolo giurista firma da solo le sue opere, non vi è il bisogno
della opinione comune;
Politico: il principe è tale perché da solo esprime il suo potere;
2 Artistico: gli artisti iniziano a firmare le loro opere (pittura e scultura).
Lezione 5 aprile 2019
Nel XIV sec. controllano la certezza medievale, la sicurezza di un assetto unitario, si
ingigantisce il ruolo del singolo soggetto. L’uomo è soggetto conoscente ed espressivo
della sua volontà individuale.
Il cambiamento più rilevante si può ravvisare nel campo politico poiché il monarca
territoriale non si accontenta di essere un semplice monarca, non gli basta essere
colui che ha un certo potere. Il suo ruolo inizia ad ingigantirsi: vuole essere a sua volta
imperatore nel suo territorio —> svolge un potere assoluto non limitato né
dall’imperatore né dal papa. Unam Sanctam
Ciò si può verificare con la Bolla di Bonifacio VIII del 18 novembre del
1302 gli storici del diritto l’hanno qualificata come un vero e proprio capolavoro di
anti storicismo—> il contenuto di questa bolla papale dovrebbe essere retrodatato, il
significato delle parole inserite potrebbe valere per una società anteriore ma non va
bene per la società del XIV sec.
Bonifacio VIII richiama il ruolo del papa nella società cristiana: esprime chiaramente
che il suo ruolo e quello della chiesa è quello di costituire un mantello protettivo nei
confronti della società almeno europea (a prescindere dai confini territoriali nazionali).
tunica inconsutilis—>
“Mantello senza cuciture”- la chiesa deve essere un elemento di
res publica
unione, protezione per la società almeno Europea. È un ideale di cristiana
che era ormai chiaro a Carlo Magno.
Questo documento può essere definito antistorico e dovrebbe avere una datazione
anteriore perché questa bolla scaturisce una grossa acredine tra il papa è un re
francese (Filippo IV il bello)—> entrano in una grossa disputa dettata dal fatto che il
papa vuole proteggere tutta l’Europa, mentre Filippo dice di no, lui nel suo territorio
Res in regno suo est imperator
può esercitare qualsiasi potere. —>
Bonificacio VIII “non venga fuori la superbia di voi francesi”, ritiene che
l’atteggiamento di Bonifacio sia di ubris (tracotanza).
Questo scontro culmina con lo schiaffo di Agnanni—> onta che il papa ha subito. Il
re francese aveva mandato dei rappresentanti al papa per togliere la bolla di
scomunica (super Petri solo), il papa non vuole e si dice che il papa, al rifiuto di
eliminare la bolla, sia stato imprigionato e morì per crepacuore. primus inter
Dato essenziale: cambia l’atteggiamento psicologico del re—> non è più
pares, non è un monarca in senso moderno, il re francese non vuole essere autonomo
perché l’autonomia presuppone una dipendenza. Il re francese vuole l’indipendenza
assoluta.
Filippo IV è considerato come il punto di inizio della modernità. Per alcuni l’inizio della
modernità avviene con la scoperta dell’America (1492) e per altri ancora la modernità
inizia proprio nel XIV sec., che consiste in un’epoca di passaggio e di transizione.
Filippo IV re legislatore: monarca che afferma di essere tale quando produce norme
giuridiche, quando legifera. La produzione di norme giuridiche diventa l’emblema della
sovranità. Il cambiamento a livello strutturale è il rapporto tra potere politico e diritto
—> diventa fondamentale. Il collante è l’immagine del principe legislatore—> autorità
che è tale quando legifera.
Il principe si preoccupa di produrre leggi: esprime la sua autorità producendo
leggi.
3 Incremento dal punto di vista quantitativo delle fonti giuridiche “fonti
normative regie”
Il diritto perde il connotato salvante di essere cosa diversa dalla legge, sempre di più il
diritto assume un aspetto legislativo. Il diritto è la legge.
SECOLI XV-XVI —> consolidazione della crisi —> individualismo +
principe – legislatore
Ciò che inizia nel XIV, viene portato a compimento in questo momento. L’operazione
trecentesca trova un suo compimento totale e oggettivo all’interno di questi due
secoli.
Individualismo politico e giuridico—> principe inteso come monarca, individuo alla
guida della società. Il principe è il modello a cui ambire: soggetto forte, politicamente
indipendente, esprime la sua volontà pienamente. Nuova concezione di tipo
politologico: la politica idealizza questa figura, un soggetto che ha una psicologia
totalizzante, vuole comandare. Si tratta di un atto di pura volontà: sciolto
princeps legibus solutus.
dall’ordinamento giuridico, ritorna la figura come
Il re di Francia da supremo giudice (Medioevo) diventa il produttore di norme
giuridiche.
Conseguenza cambiamento strutturale del monarca: ius lex
1. Il diritto si identifica con la volontà della legge: e stessa cosa, la legge
del re è l’unica fonte che conta.
2. Il diritto tende a statualizzarsi: diritto prodotto dal re (centro)
3. Il diritto tende a diventare la voce del potere politico contingente: il diritto è
espressione del potere politico, la legge è fonte primaria del diritto.
NB: In questo panorama non tutte le realtà territoriali hanno lo stesso modo di
applicare il nuovo rapporto tra potere politico e diritto: in un caso il rapporto tra potere
politico e diritto non ha modificazioni rilevanti, anzi questo rapporto continua a
rimanere uguale a quello del Medioevo—> svincolamento del rapporto tra potere
politico e diritto.
Eccezione Regno di Inghilterra—> carattere non legislativo del diritto.
1066: battaglia di Hastings—> il monarca sassone è sconfitto da Guglielmo il
conquistatore, sovrano normanno. La conquista del territorio da parte dei Normanni
cambia il volto della società inglese—> Regime monarchico normanno Guglielmo è
un monarca autoritario, vuole esercitare la sua potestà monarchica unitaria e lo fa
attraverso l’installazione di corti giudiziali regie con sede a Londra.
Common law—>
Inizia ciò che chiamiamo: diritto comune a tutti gli uomini liberi del
regno perché proviene da un potere regio forte. Il re incide fortemente nella
strutturazione del sistema inglese e l’ingerenza del potere monarchico sul sistema di
common law writ
si vede nel sistema del —> comando che il re ingiungeva al
presidente del tribunale il soddisfacimento di una pretesa giudiziale.
common law
Caratteristiche :
a) Diritto casistico: si fonda su rimedi processuali per risolvere precise situazioni.
Dall’esistenza di un valido rimedio processuale diventa effettiva la situazione
sostanziale. Il diritto inglese non ha vissuto la cesura del Medioevo. Non ha
vissuto il periodo di assolutismo monarchico, la monarchia è stata una costante
in Inghilterra.
b) Grande ruolo che svolgono i giuristi: erano in grado di scrivere i rimedi
processuali (writs ), conoscono le tecniche giuridiche. Rimane importante il
ceto dei giuristi che svolgono un ruolo fondamentale. Nelle monarchie
continentali i giuristi saranno servi del potere: si creano scuole giuridiche che
idolatrano il codice.
4 Il ceto dei giuristi riesce attraverso il proprio sapere a togliere ed epurare i
comandi regi di quella sensazione sgradevole dell’autoritarietà—> questi stessi
comandi del re ripensati dai giuristi cominciano ad identificarsi come una
common law
consuetudine generale del regno. Alcune corti di si separeranno
dal potere regio: perché la potestà monarchica si afferma sempre di più. Il
rule of law
potere giudiziario inizia a strutturarsi in un modo tipicissimo—> :
esprime il principio dell’autonomia del diritto. Prevalenza del diritto sulla
politica: preponderanza del diritto sul potere politico contingente.
NB: Svincolamento del diritto dal potere politico—> caratteristica tipica del diritto
inglese, non vive la cesura che vive l’Europa continentale.
Ciò avviene con il governo