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GENESI DELLA MODERNITÀ GIURIDICA

Il secolo XIV: un secolo di crisi

Perché si passa dal Medioevo alla Modernità? Il quattordicesimo secolo per lo storico

del diritto avveduto, è il secolo per la genesi della modernità giuridica, si viene

traghettati dal Medioevo alla Modernità. È un secolo di crisi, vengono meno tutte le

certezze accumulate durante i secoli del medioevo, nel XIV secolo a livello

antropologico ci sono degli avvenimenti che inclinano le certezze della società:

1. Crisi demografica

2. Violente epidemie a livello europeo

3. Proliferale di eventi bellici

Iniziano a crearsi delle incertezze, tutto ciò che è stato fatto fino ad ora non basta, è

necessario qualcosa di nuovo per poter giustificare questa crisi che esiste nella

coscienza collettiva. Inizia una operazione culturale, economica, teologia e politica che

si può definire come “operazione trecentesca”—> altro non è che un processo di

liberazione dell’individuo dalle incrostazioni medievali del comunitarismo. È necessario

trovare qualcosa di migliore e diverso. In questo processo si vede che il singolo

soggetto passa da una mentalità razionalistica ad una mentalità volontaristica, si

passa da un razionalismo medievale ad un volontarismo moderno.

Rerum memorandarum libri”

Francesco Petrarca all’interno di un testo denominato “

del 1350 scrive che “allo stesso tempo guarda indietro e in avanti perché in questo

modo vede un mondo che sta morendo e lo stesso mondo che sta nascendo, quindi

un’epoca di transizione”.

Cosa vuol dire passare dal razionalismo al volontarismo?

L’identità dell’uomo medievale non sta nel volere, ma nel conoscere con la messa in

pratica di atti di conoscenza non di volontà. Gli atti di conoscenza sono atti comunitari.

Nel XIV secolo si inizia ad affermare l’idea che l’identità dell’uomo si concretizza nella

sua volontà, l’uomo è capace di produrre all’esterno il suo potere di dominio, quella

volontà intrinseca del soggetto che è in grado di estrapolare al suo interno ed

esprimerla agli altri.

Il volontarismo ha due conseguenze:

a) Il soggetto si auto-giustifica

b) Il soggetto si isola

c) Si crea un individualismo:

Economico: mercante professionista, senza la corporazione;

 Giuridico: il singolo giurista firma da solo le sue opere, non vi è il bisogno

 della opinione comune;

Politico: il principe è tale perché da solo esprime il suo potere;

2 Artistico: gli artisti iniziano a firmare le loro opere (pittura e scultura).

Lezione 5 aprile 2019

Nel XIV sec. controllano la certezza medievale, la sicurezza di un assetto unitario, si

ingigantisce il ruolo del singolo soggetto. L’uomo è soggetto conoscente ed espressivo

della sua volontà individuale.

Il cambiamento più rilevante si può ravvisare nel campo politico poiché il monarca

territoriale non si accontenta di essere un semplice monarca, non gli basta essere

colui che ha un certo potere. Il suo ruolo inizia ad ingigantirsi: vuole essere a sua volta

imperatore nel suo territorio —> svolge un potere assoluto non limitato né

dall’imperatore né dal papa. Unam Sanctam

Ciò si può verificare con la Bolla di Bonifacio VIII del 18 novembre del

1302 gli storici del diritto l’hanno qualificata come un vero e proprio capolavoro di

anti storicismo—> il contenuto di questa bolla papale dovrebbe essere retrodatato, il

significato delle parole inserite potrebbe valere per una società anteriore ma non va

bene per la società del XIV sec.

Bonifacio VIII richiama il ruolo del papa nella società cristiana: esprime chiaramente

che il suo ruolo e quello della chiesa è quello di costituire un mantello protettivo nei

confronti della società almeno europea (a prescindere dai confini territoriali nazionali).

tunica inconsutilis—>

“Mantello senza cuciture”- la chiesa deve essere un elemento di

res publica

unione, protezione per la società almeno Europea. È un ideale di cristiana

che era ormai chiaro a Carlo Magno.

Questo documento può essere definito antistorico e dovrebbe avere una datazione

anteriore perché questa bolla scaturisce una grossa acredine tra il papa è un re

francese (Filippo IV il bello)—> entrano in una grossa disputa dettata dal fatto che il

papa vuole proteggere tutta l’Europa, mentre Filippo dice di no, lui nel suo territorio

Res in regno suo est imperator

può esercitare qualsiasi potere. —>

Bonificacio VIII “non venga fuori la superbia di voi francesi”, ritiene che

l’atteggiamento di Bonifacio sia di ubris (tracotanza).

Questo scontro culmina con lo schiaffo di Agnanni—> onta che il papa ha subito. Il

re francese aveva mandato dei rappresentanti al papa per togliere la bolla di

scomunica (super Petri solo), il papa non vuole e si dice che il papa, al rifiuto di

eliminare la bolla, sia stato imprigionato e morì per crepacuore. primus inter

Dato essenziale: cambia l’atteggiamento psicologico del re—> non è più

pares, non è un monarca in senso moderno, il re francese non vuole essere autonomo

perché l’autonomia presuppone una dipendenza. Il re francese vuole l’indipendenza

assoluta.

Filippo IV è considerato come il punto di inizio della modernità. Per alcuni l’inizio della

modernità avviene con la scoperta dell’America (1492) e per altri ancora la modernità

inizia proprio nel XIV sec., che consiste in un’epoca di passaggio e di transizione.

Filippo IV re legislatore: monarca che afferma di essere tale quando produce norme

giuridiche, quando legifera. La produzione di norme giuridiche diventa l’emblema della

sovranità. Il cambiamento a livello strutturale è il rapporto tra potere politico e diritto

—> diventa fondamentale. Il collante è l’immagine del principe legislatore—> autorità

che è tale quando legifera.

Il principe si preoccupa di produrre leggi: esprime la sua autorità producendo

 leggi.

3 Incremento dal punto di vista quantitativo delle fonti giuridiche “fonti

 normative regie”

Il diritto perde il connotato salvante di essere cosa diversa dalla legge, sempre di più il

diritto assume un aspetto legislativo. Il diritto è la legge.

SECOLI XV-XVI —> consolidazione della crisi —> individualismo +

 principe – legislatore

Ciò che inizia nel XIV, viene portato a compimento in questo momento. L’operazione

trecentesca trova un suo compimento totale e oggettivo all’interno di questi due

secoli.

Individualismo politico e giuridico—> principe inteso come monarca, individuo alla

guida della società. Il principe è il modello a cui ambire: soggetto forte, politicamente

indipendente, esprime la sua volontà pienamente. Nuova concezione di tipo

politologico: la politica idealizza questa figura, un soggetto che ha una psicologia

totalizzante, vuole comandare. Si tratta di un atto di pura volontà: sciolto

princeps legibus solutus.

dall’ordinamento giuridico, ritorna la figura come

Il re di Francia da supremo giudice (Medioevo) diventa il produttore di norme

giuridiche.

Conseguenza cambiamento strutturale del monarca: ius lex

1. Il diritto si identifica con la volontà della legge: e stessa cosa, la legge

del re è l’unica fonte che conta.

2. Il diritto tende a statualizzarsi: diritto prodotto dal re (centro)

3. Il diritto tende a diventare la voce del potere politico contingente: il diritto è

espressione del potere politico, la legge è fonte primaria del diritto.

NB: In questo panorama non tutte le realtà territoriali hanno lo stesso modo di

applicare il nuovo rapporto tra potere politico e diritto: in un caso il rapporto tra potere

politico e diritto non ha modificazioni rilevanti, anzi questo rapporto continua a

rimanere uguale a quello del Medioevo—> svincolamento del rapporto tra potere

politico e diritto.

Eccezione Regno di Inghilterra—> carattere non legislativo del diritto.

1066: battaglia di Hastings—> il monarca sassone è sconfitto da Guglielmo il

conquistatore, sovrano normanno. La conquista del territorio da parte dei Normanni

cambia il volto della società inglese—> Regime monarchico normanno Guglielmo è

un monarca autoritario, vuole esercitare la sua potestà monarchica unitaria e lo fa

attraverso l’installazione di corti giudiziali regie con sede a Londra.

Common law—>

Inizia ciò che chiamiamo: diritto comune a tutti gli uomini liberi del

regno perché proviene da un potere regio forte. Il re incide fortemente nella

strutturazione del sistema inglese e l’ingerenza del potere monarchico sul sistema di

common law writ

si vede nel sistema del —> comando che il re ingiungeva al

presidente del tribunale il soddisfacimento di una pretesa giudiziale.

common law

Caratteristiche :

a) Diritto casistico: si fonda su rimedi processuali per risolvere precise situazioni.

Dall’esistenza di un valido rimedio processuale diventa effettiva la situazione

sostanziale. Il diritto inglese non ha vissuto la cesura del Medioevo. Non ha

vissuto il periodo di assolutismo monarchico, la monarchia è stata una costante

in Inghilterra.

b) Grande ruolo che svolgono i giuristi: erano in grado di scrivere i rimedi

processuali (writs ), conoscono le tecniche giuridiche. Rimane importante il

ceto dei giuristi che svolgono un ruolo fondamentale. Nelle monarchie

continentali i giuristi saranno servi del potere: si creano scuole giuridiche che

idolatrano il codice.

4 Il ceto dei giuristi riesce attraverso il proprio sapere a togliere ed epurare i

comandi regi di quella sensazione sgradevole dell’autoritarietà—> questi stessi

comandi del re ripensati dai giuristi cominciano ad identificarsi come una

common law

consuetudine generale del regno. Alcune corti di si separeranno

dal potere regio: perché la potestà monarchica si afferma sempre di più. Il

rule of law

potere giudiziario inizia a strutturarsi in un modo tipicissimo—> :

esprime il principio dell’autonomia del diritto. Prevalenza del diritto sulla

politica: preponderanza del diritto sul potere politico contingente.

NB: Svincolamento del diritto dal potere politico—> caratteristica tipica del diritto

inglese, non vive la cesura che vive l’Europa continentale.

Ciò avviene con il governo

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher catedandre15 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Nacci Matteo.