Storia della giustizia e del processo penale
Dettagli del corso
Professore: C. Storti
Libri: Solo appunti
Lezioni: Finiscono a metà novembre
Caratteristiche del corso
Il corso tratta del problema di rapporto fra i poteri dello stato. La dimensione costituzionale della giustizia viene esaminata nelle sue diverse facce (sociali, politiche, etc.) che implicano delle scelte di valori.
Elementi classici del processo democratico
Giustizia penale: cosa rappresenta in una democrazia. La galassia penale è una costruzione del legislatore, il criterio di legalità (applicazione del principio di legalità: qualcuno punito solo se l'azione commessa era già prevista come reato) investe il diritto penale: questo principio stabilisce quali azioni sono reati o meno, ma è basato comunque su scelte culturali, tradizionali e sociali.
Giustizia: Distinguere fra quello sanzionato dalla legge e quello che non lo è, scegliere il principio di legalità, la struttura del processo (Inquisitorio o accusatorio? O anche unione di due categorie. Esse sono nate nell’alto medioevo):
- Inquisitorio: Azione prevalente dello stato, l'imputato viene imputato per effetto di un provvedimento di un esponente della pubblica autorità, magistrato o membro del potere esecutivo; i diritti di difesa sono minimi. Attività investigativa condotta dallo stato e non dalle parti. Idea del processo parte dal fatto che lo stato è sempre in grado di verificare la realtà dei fatti da solo, senza la collaborazione dell’imputato. L'imputato non ha un difensore, gli avvocati difensori sono considerati ingombranti perché vogliono forviare l’attenzione del giudice e quindi distogliere il processo dalla giustizia. Il processo in sé è particolare. Il punto è che l'imputato è privo di mezzi difensivi, esso è in balia dello stato e degli investigatori. Opinione pubblica non è a conoscenza di nulla. Esso è spesso un processo segreto e nascosto. Pubblica opinione non in grado di controllare se lo stato ha fatto bene o male giustizia anche perché nei regimi in cui si trova il sovrano non ricerca approvazione.
- Accusatorio: Modello preferito da stati democratici, il processo parte sempre per iniziativa statale (pubblico ministero) (il privato non può agire in giudizio in sede penale poiché il singolo potrebbe farlo per vendetta più che giustizia, quindi per evitare gli errori del privato cittadino pericolosi per lo stato). Qui c’è possibilità della parte di contribuire all’accertamento della verità, può portare/chiedere prove, può parlare, può portare testimoni. Il dibattimento si porta davanti all’opinione pubblica, è tutto pubblico, chi vuole può vedere: opinione pubblica sempre informata su quello che accade. Non è un processo segreto ma pubblico. Opinione pubblica sul corretto funzionamento del sistema penale è importantissimo nel sistema democratico dove è necessario il consenso. Processo così nato quindi anche per informare l’opinione pubblica di come lo stato tratta la sicurezza del paese.
Il processo accusatorio è stato inserito nel nostro sistema grazie alla riforma del codice di procedura penale, Pisapia, nel 1988. Prima invece c’era la procedura del codice Rocco degli anni ’30. Per 40 anni si è tenuto un codice vecchio. Solo nel 1956 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale di alcuni articoli del codice fascista. Sino al fascismo quindi la magistratura che doveva essere staccata dagli altri poteri ne era comunque influenzata. Si è dovuto attendere molto prima della completa autonomia della magistratura – durante il fascismo la giustizia era una giustizia politica svolta nell’interesse dell’esecutivo. Necessari quindi per la giustizia democratica sono sinora il principio di legalità e l’autonomia dei poteri in particolar modo quello della magistratura.
Statuto Albertino
Nel 1861, lo Statuto Albertino ha dato autonomia alla giustizia penale. Però è bastata una norma integratrice inserita poco dopo per far sì che si dicesse che il magistrato era la manifestazione del potere esecutivo. Quindi la separazione fra i poteri in quei tempi non era una separazione forte.
Storia (Statuto Albertino): Lo Statuto Albertino nasce dalla storia di Carlo Alberto (I Guerra Indipendenza e II Guerra Indipendenza). Maniera straordinaria sulla legislazione in materia penale, bisognava uniformare gli italiani che venivano da posti diversi con legislazioni diverse e reati diversi. Costituzione della scala penale (complesso di valori difesi dal diritto penale attraverso fissazione di pene) riuniva sudditi che venivano da stati diversi la cui scala penale era redatta in maniera diversa.
Statuto creato prima dell’Italia (Durante la I Guerra Indipendenza). Si è creata dai fuochi risorgimentali (per nuove forme di governo) nel 1848. Nel periodo ci sono stati casi che hanno registrato un numeroso aumento di cambio di idee nella gente comune: Si è iniziato a credere nella unificazione. Pubblicazione di testi tesi per propagandare l’idea della rivoluzione risorgimentale ma anche per definire limiti e possibilità che il diritto internazionale offriva a quella che sarebbe diventata l’Unità italiana. Può il popolo costituirsi in stato ribellandosi al sovrano che lo governa? Diritto internazionale che all’epoca era considerato il diritto dei soli stati che non era fondato su norme ideali, bensì solo sulla volontà dei sovrani. Necessario quindi il consenso delle popolazioni per la legittimazione di qualsiasi forma di governo. Tutti gli italiani quindi dovevano dimostrare consenso nella unificazione al fine di legittimare le rivoluzioni di fronte agli stati stranieri.
Rivoluzioni avvenute spesso a causa di giuristi che pensavano come i territori si sarebbero riorganizzati dopo (Napoli – Pasquale) (Sardegna – opere sfocino in Statuto Albertino). A Napoli si arriva alla costituzione con la successiva fuga dei Borboni dal regno. Pasquale attiva corso di diritto internazionale.
Nel ’48 quindi ci sono stati moti rivoluzionari e tentativi di costituzioni. Non a tutti va bene, la Lombardia torna sotto Austria sino a II Guerra di Indipendenza. Mentre i Savoia mantengono la promessa di mantenere in vigore Carta costituzionale, che aveva offerto ai rivoluzionari nel ’48 per mantenere ordine creatori dopo i morti risorgimentali. Carlo Alberto non la cancella ma appunto la mantiene. Il testo è il simbolo del passaggio da stato monarchico assoluto a stato monarchico costituzionale.
Statuto Albertino: Atto di concessione
Lo Statuto Albertino/Costituzione è atto di concessione ai sudditi di una serie di norme che avrebbero limitato i poteri del Re. Subordinata dal consenso dei sudditi vige la sua continuità (proprio per questo essa veniva sospesa a volte se ad esempio c’erano rivolte o nei casi in cui i cittadini si comportavano male poiché era giustificata per mancanza di consenso). Essa è una costituzione ottriata (concessa). È una costituzione flessibile, essa enuncia dei diritti dei cittadini che avrebbero potuto essere limitati o eliminati da una legge ordinaria.
Sono presenti al suo interno numerosi principi:
- Principio del Giudice Naturale (Art. 71): era alla base; giudice del luogo deve valutare i casi del luogo, talvolta su cause penali/speciali esso veniva aggirato.
- Principio della Separazione dei Poteri: potere legislativo e potere esecutivo, il potere giudiziario veniva secondo la tradizione era ancillare dell’esecutivo anche se Albertino c’erano norme che potevano essere declinate in modo tale da separare il giudiziale. Potere Legislativo/Esecutivo prima non c’erano nella costituzione, nessuno aveva esperienza di stati regolati non in maniera assoluta - problema delle prassi costituzionali della costituzione materiale. Problemi economici straordinari - gente muore di fame - popolo italiano vorrebbe grazie al parlamento influire sulle politiche del governo per migliorare le condizioni generali.
- Principio dell'Indipendenza della Magistratura: I magistrati devono applicare i principi secondo i sentimenti della opinione pubblica che possono essere dissenzienti da quello dei sovrani. Il popolo/la voce del popolo è sempre stata la fondamenta del risorgimento davanti alla opinione pubblica internazionale.
I diritti e i doveri dei cittadini
I diritti e i doveri dei cittadini si basano su un primo principio: tutti cittadini uguali davanti alla legge. Si basano quindi sulla enunciazione del principio di uguaglianza;
- Tutti hanno tutti diritti e doveri tranne nei casi denominati dalla legge (primo rimando alla legge).
- Doveri: tasse.
- Libertà individuale, nessuno può essere chiamato in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e tramite la legge (Magna Carta).
- Stampa sarà libera ma la legge ne reprimerà gli abusi: prima qualunque cosa veniva approvata preventivamente dalla censura (sistema di polizia). Disciplina della stampa e dei reati di stampa viene promulgata dopo, nella legge c’è una sequenza per cui chi aveva stampato qualcosa poteva essere imputato di diverse tipologie di reato. Nei casi di reati di stampa c’era una procedura speciale, Composizione Speciale per Organo Giudicante (giudice ordinario ma per attuare la libertà era co-aiutato e doveva sentire il parere di persone comuni che erano 12, non tecniche, prese da popolo) che dovevano verificare se le accuse corrispondessero a un reato oppure se una persona era stata imputata ingiustamente perché la pubblicazione non aveva nulla di male (Giuria Popolare, importata sempre per esperienza anglosassone – serve per adunarsi i consensi della popolazione italiana risorgimentale, Ampliamento Fattispecie Reati Giudicati, successivamente questa tipologia di reato era stata inserita a ogni tipologia di reato e non solo in quello della stampa).
- Proprietà inviolabili, quindi rende legittima la espropriazione per pubblica utilità.
- Delibere riguardo al prelievo fiscale devono essere prese dalle camere, modello inglese.
- Diritto di adunarsi pacificamente e senza armi (in luogo pubblico o aperto il pubblico servono autorizzazioni), riunirsi per discutere ma non possono riunirsi (No diritto di unione – problemi partiti e sindacati). Diritti acquisiti importanti ma da collaudare sia per i magistrati che per la gente comune. La magistratura si vedeva portare persone accusate di essersi riunite e non adunarsi.
Camera e Senato, Art. 5 hanno potere di fare le leggi, nelle costituzioni moderne il potere legislativo ha potere anche di dare fiducia ai governi: nello statuto albertino non esisteva una norma del genere. Dopo la unificazione legislativo e esecutivo non sanno ancora quali saranno i loro rispettivi rapporti. Nello statuto non si accetta nemmeno un consiglio dei ministri, no principio della fiducia parlamentare (esso viene inserito grazie alla prassi costituzionale), poiché essi rispondevano solo al re e venivano nominati da lui. Il re per statuto è vero titolare del potere esecutivo (Sempre Art.5 quindi quando per prassi si è creato consiglio dei ministri e si è ordinato molta gente lo definiva incostituzionale poiché non previsto dallo statuto). Prassi costituzionali hanno portato a correnti di pensiero costituzionale:
- Prassi esecutivo di ottenere la fiducia dal parlamento fosse conforme allo statuto.
- Prassi esecutivo è incostituzionale e va abolita e tornare alla legge dello statuto. Esecutivo non deve ordinarsi e ottenere fiducia. (questa prevale nel momento della formazione del regime fascista).
Magistratura
Il rapporto fra stato e magistratura nasce male, magistrati sono scomodi per il potere anche se la loro attività è indispensabile, bisogna regolarla e controllarla. Attitudine negativa sia da parte della società sia da parte delle istituzioni – la società perché si temeva la creatività dei giudici (tipica del ‘600-‘700) e proprio per quello era stato inserito il principio di legalità (Nullum Crime Sine Lege, UK – Rivoluzione Francese sono stati i primi a inserirli) (Tutto quello che si applicava in giudizio doveva corrispondere a una legge) nelle legislazioni il principio era stato inserito con le codificazioni: codice penale francese 1791. Principio e 3 Codificazione non solo per controllare i giudici e le sentenze ma anche per garantire allo stato il monopolio di produzione legislativa (prima c’erano consuetudini, fonti di associazioni di mestiere, etc..) si passa da pluralità di fonti del diritto a un sistema monolitico incentrato sulla legge dello stato che elimina i poteri concorrenti nella disciplina di produzione leggi in ogni categoria della vita quotidiana, amministrativa ed economica. Problema delle fonti di diritto fortissimo nel passaggio da stato liberale al fascismo. Fonti del diritto liberale: legge, qualche consuetudine in alcuni settori ammesse per leggi, principi generali del diritto (ampio, grande latitudine di interpretazione). Fonti del diritto fascista: legge, quasi nulla di consuetudini, principi generali dell’ordinamento giuridico italiano (meno ampio dei principi generali del diritto serviva per eliminare il giusnaturalismo). Codice italiano aveva legalità che lasciava porte aperte alla interpretazione nonostante il monopolio dello stato: giudici pericolosi, i codici hanno ristretto il loro potere interpretativo, resta interpretazione per norme poco chiare o norme che non regolano in modo concreto. La società sentiva ancora il retaggio del ‘700, paura della creatività del giudice, ecco perché create le giurie popolari. Giudici pericolosi anche per il governo, sono gli unici che possono fermare assieme agli avvocati i poteri forti (fascismo: avvocati hanno zelo invadente).
Nello statuto riguardo alla magistratura:
- Art. 68 - La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'Egli istituisce. Oggigiorno la giustizia è amministrata è a norme del popolo, prima solo in nome del popolo. Sovrano istituisce i giudici, non c’erano concorsi. Sistema personalistico della magistratura, si faceva carriera solo per richiesta.
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Art. 69 - I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento (giudici a livello basso, locale), sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. Inamovibilità: non possono essere licenziati nemmeno dal re. Indipendenza magistratura garantita dal fatto che dopo tre anni che uno è diventato giudice non potrà essere spostato. Possono però possono essere spostati di sede, quindi potevano essere presi dei provvedimenti nei casi essi si comportassero in modo scomodo (trasferimento di sede). Per giudice si intende solo i giudici (da noi invece inquirenti, pubblico ministero e magistrati). Infatti; Prima legge unitaria della organizzazione della magistratura:
- Art. 65, al ministro di giustizia comprende l’alta sorveglianza su tutte le corti e tribunali dello stato. Organizzazione in sé quindi oltre alla sorveglianza.
- Art. 129, i pubblici ministeri rappresentano il potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria. Come si può notare pubblico ministero totalmente staccati dai giudici e sotto il controllo del ministro di giustizia. PM erano organizzati in maniera gerarchica rispetto al potere esecutivo, il potere esecutivo diceva loro come si applicava la legge dello stato magari su leggi dubbie (Legalità parallela – alcune leggi venivano applicate dai ministeri secondo la volontà dell’esecutivo, quindi viene meno la separazione dei poteri – dal punto di vista formale non si poteva fare, è tutta una questione di rapporto interno di tipo gerarchico – Ingerenza del potere esecutivo nella funzione giudiziaria anche se bene o male i giudizi rimanevano indipendenti – politica influisce sul modo di applicare leggi che sulla carta non cambiano mai, ecco perché nel fascismo queste norme non vengono cambiate, il controllo dall’esecutivo era già presente nello statuto quindi e si poteva sia ampliare che restringere e durante il fascismo è stato portato al massimo).
- Art. 70 - I magistrati, tribunali, e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. Scelta di continuità istituzionale nel passaggio da monarchia assoluta a monarchia costituzionale. Si era posto il problema di discontinuità cioè se eliminare i magistrati già presenti oppure se avere continuità cioè mantenere le posizioni salde. Si è scelto la seconda.
- Art. 71 - Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie. Si parla di nuovo di diritti soggettivi, sottoposizione al giudice naturale. Principio del giudice naturale.
- Art. 72 - Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi. Pubblicità dei dibattimenti nella costituzione, poiché prima erano segreti, contrapposto alla segretezza che è grave in materia civile e gravissima in maniera penale. Pubblicità avveniva dopo accusa, indagini e istruttoria. Il tutto anche senza presenza di avvocati difensori. C’è una parte del processo che deve rimanere segreta poiché nessuno deve intromettersi nella ricerca della verità. Dopodiché il magistrato verifica tutti gli elementi, e se ci sono abbastanza elementi allora si va a giudizio. Processo misto (una parte segreta più una pubblica dove l’opinione pubblica decide se giustiziare qualcuno o meno) che resta in Italia sino al codice del 1938. Pubblico svolge la funzione di controllo esterno grazie anche l’utilizzo del giornale che li informava dei dibattiti in modo precisissimo.
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