Storia della giustizia e del processo penale
Possiamo pensare a Montesquieu e Locke e alle loro teorie (1868) quando parliamo di conflitto e separazione tra poteri, separazione imperfetta perché c’erano ancora forti collegamenti tra monarca e Parlamento e anche il rapporto tra giustizia e potere esecutivo non era sempre separato. Nel modello repubblicano di Montesquieu egli configura la separazione dei poteri, concepita in maniera abbastanza forte da un certo punto di vista perché il grosso problema che i riformatori europei del 700 volevano affrontare era soprattutto quello dei giudici, che avevano un potere di decidere le cause anche senza motivazione, modo che non consentiva la prevedibilità. Il problema della certezza del diritto nell’800 si è risolta con la codificazione, prima della codificazione però i giudici erano imprevedibili.
Questo genera clima di ostilità nei confronti della magistratura, infatti Montesquieu configura questo schema della Repubblica come schema in cui il giudice deve diventare esclusivamente bocca della legge (giudice da tenere sotto controllo), si deve limitare ad applicare la legge senza interpretare. Questa idea segna per almeno due secoli il destino dei giudici.
La Rivoluzione Francese e la separazione dei poteri
La Rivoluzione Francese ha cercato di dare attuazione a questa teoria di separazione dei poteri, infatti qui troviamo l’idea di una Costituzione che regola i rapporti tra Stato e suddito che deve essere cittadino, dunque Costituzione che riconosca i diritti del cittadino e perciò si individua nella separazione dei poteri il mezzo migliore per tutelare il cittadino. La Rivoluzione arriva a conseguenze estreme perché non solo individua il potere legislativo, esecutivo e giudiziario ma nella separazione dei poteri individua anche la necessità di eliminare la giurisdizione ordinaria per tutto quello che riguarda gli atti del potere esecutivo (si dice che i giudici non devono interferire nei rapporti tra cittadino e Stato), da qui nasce la giustizia amministrativa.
Oltre alla giurisdizione civile e penale nasce così anche quella amministrativa e con il passare del tempo si arriverà anche ad altre forme di giustizia (costituzionale e internazionale).
Il principio di legalità in Italia
Principio di legalità (della separazione dei poteri): arriva in Italia nel 1848 con la Costituzione di Carlo Alberto, lo Statuto Albertino; Quando l’Italia si unisce recepisce la Costituzione che Carlo Alberto aveva concesso e rimane la Costituzione fino al 1948. Lo statuto Albertino, a differenza della Costituzione attuale, non era rigida e non c’era alcun controllo di costituzionalità.
- La separazione dei poteri, però con un certo limite.
- Art. 69 dice che i giudici sono inamovibili, dunque non possono essere licenziati. Con questo si riconosce il principio di indipendenza della magistratura. Ci sono ancora però dei limiti all’indipendenza perché anche se non sono licenziabili sono trasferibili, per tempo è stato il modo di punire un giudice politicamente non corretto.
Dopo la caduta del fascismo
Dopo la caduta del Fascismo: principio della continuità del diritto, significa che lo Stato e la sua legislazione rimangono invariate a quelle della dittatura, ci penserà il prossimo ordinamento a fare delle leggi nuove. Infatti, nel 1946 c’è il referendum che pone la scelta tra monarchia e repubblica. Nel frattempo, sono stati eletti anche i rappresentanti per la formazione della Costituente; i costituenti nella Costituzione lasciarono dei dubbi, tra cui il ruolo del Pubblico Ministero (secondo alcuni la sua indipendenza non è stata sancita nel 1946, secondo altri sì).
La Corte Costituzionale ha iniziato a funzionare nel giugno del 1956 con la prima sentenza, i giudici della Corte di Cassazione si opponevano affermando che la Corte Costituzionale non sarebbe servita. Il CSM ha iniziato a funzionare nel 1958. Le prime sentenze della CC fino al 1970 sono state fondamentali in assenza di vere riforme del processo per adeguare la struttura del processo penale ai principi costituzionali, quelli relativi all’indipendenza dei giudici e della tutela dei diritti individuali.
Funzione del processo penale
Funzione del processo penale: Serve per capire se lo Stato può esercitare nei confronti dell’imputato un potere punitivo, ciò implica l’accertamento dei fatti. Nel passato, in epoca liberale (dall’unificazione al fascismo), si diceva “accertamento della verità assoluta”, per arrivare all’accertamento lo Stato può adottare tante tecniche differenti e principi. Si può partire da una presunzione di colpevolezza, oppure altro punto di partenza è la presunzione di innocenza, prevede che chi lo accusa debba dimostrare che sia stato l’imputato ad aver commesso il fatto, non l’imputato a dar prova della sua innocenza. La scuola liberale partiva dalla presunzione di non colpevolezza; sosteneva che fosse peggio condannare un innocente che lasciare libero un colpevole.
Se si parte da questo presupposto si arriva alla conseguenza che la persona deve avere una difesa piena. Difesa: solitamente ci si difende con un avvocato, e questa scelta è stata molto discussa perché c’era anche chi sosteneva che ci si potesse autodifendere (i critici di questa tesi sostenevano che chi è coinvolto non può essere abbastanza obiettivo da difendersi abbastanza).
Tutela della vittima del reato
La tutela della vittima del reato è piuttosto repressa fino al codice del 1913, la parte civile prima di questa data non poteva fare ricorso contro l’archiviazione di un procedimento iniziato contro quello che ritiene sia stato il suo oppressore (il reo). Se si da un ruolo importante nel processo alla vittima del reato, si alimenta nella società il sentimento della vendetta; questo è stato uno degli argomenti fondamentali del processo penale per arginare il ruolo della vittima, fare qualcosa per riparare il danno ma senza darle un ruolo nel processo, altrimenti ciò avrebbe creato una giustizia vendicativa, si preferiva eliminare i rischi e buttarsi sugli strumenti della riparazione successiva una volta accertata la verità.
Magistratura all'unità d'Italia
Come è regolata la magistratura secondo lo Statuto Albertino, all’epoca dell’unificazione d’Italia. Legge sull’ordinamento giudiziario del Regno d’Italia, legge 6/12/1865 n. 2626. Nello Statuto è definito come “ordine giudiziario”, questa definizione ha condotto parte della dottrina dell’epoca a ritenere che la costituzione prevedesse solo due poteri (legislativo e esecutivo) e che il giudiziario fosse subordinato a uno dei due poteri, in specifico al potere esecutivo. Si afferma l’idea della magistratura sottoposto al controllo del governo, anche in concreto questa idea si concretizzò nel senso che per tutto il periodo liberale e soprattutto durante il fascismo la magistratura fu sottoposta ad un rigido controllo, che strideva con il principio di separazione e con il principio di indipendenza della magistratura.
Il potere esecutivo poteva esercitare un forte controllo sui giudici del regno. L’Italia riprende gli stessi principi del regno di Piemonte che aveva a sua volta organizzato la magistratura sul modello francese napoleonico, modello che aveva organizzato i giudici in maniera fortemente gerarchica, prevedeva dei controlli molto forti dal giudice più alto in grado e prevedeva al vertice la dipendenza dal potere esecutivo (ministro della giustizia).
Strumenti per controllare i giudici
Mobilità: i funzionari dell’ordine indiziario che hanno acquisito l’inamovibilità non possono essere privati del loro grado (art 69 dello statuto). Eccezione: giudici di mandamento, che sono i più bassi in grado, i pretori (livello prima di diventare giudice) e nei primi tre anni di carriera. Quando viene estesa al regno d’Italia si interpreta come tre anni di esercizio dal decorrere dall’anno corrente, ovvero i primi tre anni nel regno > il governo si è mosso con facilità nelle epurazioni dei giudici.
Per inamovibilità possono essere intese due cose: il fatto di non poter essere trasferito e il fatto di non poter essere rimosso dall’ufficio, mantenimento del grado. Nella legge del 1865, all’art 199 specifica che i giudici non possono essere privati del loro grado, è permesso il trasferimento fisico in diversa sede, possono essere per l’utilità del servizio tramutati da una corte o un tribunale a un'altra; considera inamovibilità solamente quella del grado.
La legge Orlando del 1908 prevede la possibilità di trasferire il magistrato (sempre non modificando il grado) che nella sede occupata non sia in grado di amministrate la giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario > incompatibilità ambientale; vi è maggiore attenzione all’indipendenza. Con l’avvento del fascismo viene reintrodotta la giustificazione “utilità del servizio”.
Provvedimenti disciplinari: art 213, il giudice che viola i suoi doveri può essere punito dallo Stato oppure giudice che non osserva il segreto o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell’ordine.
- Responsabilità penale: commette un reato giuridico
- Responsabilità civile: risarcimento danno
- Responsabilità disciplinare: compie un atto che non è reato o illecito ma richiede comunque una sanzione.
- Ammonizione: rimprovero della mancanza
- Censura: dichiarazione formale della mancanza
- Riprensione: censura con intimazione a presentarsi davanti al tribunale
- Sospensione dall’ufficio e dallo stipendio
Si può comprendere qualsiasi comportamento in quanto non sono specificati, è una formula aperta nella previsione delle sentenze.
Art 216: il ministro della giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutte le corti, tribunali e giudici dello stato, e può ammonirli; può chiamare a sé ogni giudice affinché risposta sui fatti ad esso imputati e il giudice deve comparire entro il termine che gli viene prefisso.
Art 217: la Corte di Cassazione ha diritto di sorveglianza su corti d’Appello e sui tribunali, le corti d’Appello ha diritto di sorveglianza sui tribunali e sulle preture del suo distretto, ogni tribunale civile e correzionale ha lo stesso diritto sulle preture e sui conciliari compresi nella sua circoscrizione territoriale.
Art 231: azione disciplinare dinanzi alle corti e ai tribunali è promossa dal pubblico ministero, è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente con la quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla corte o al tribunale per addurre le sue difese.
Art 129: chiarisce che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l’autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia.
Fondazione dell'AGMI
Nel 1909 viene fondata l’AGMI (l’associazione generale dei Magistrati italiani), con scopo di maggiore indipendenza, aderivano i gradi più bassi e i magistrati più giovani, si fecero portavoce della necessità di ampliare le garanzie della magistratura.
La storia di Pier Amato Perretta
Pier Amato Perretta: (1885-1944) magistrato, giovane napoletano; idea di dover rispondere solo alla legge, contrastava con le esigenze di governo. Si laurea nel 1906 a Napoli e entra in magistratura nel 1909 come uditorato, diventa giudice aggiunto e poi pretore; come pretore subisce i primi provvedimenti per una faida politica in cui esprime delle posizioni contrarie al partito di maggioranza. L’anno dopo viene trasferito, passa di grado e diventa giudice; durante la prima guerra mondiale viene chiamato alle armi, nel 1921 viene trasferito nel Tribunale di Como. A Como rimane coinvolto in un contrasto con il potere locale riguardo una tematica sul lavoro, Perretta non sottostà e gli arriva un provvedimento di trasferimento a Lanciano nel 1925. Perretta decide di presentare un ricorso al re in cui accusa il ministro Rocco di averlo trasferito per motivi politici, di essere stato colpito per non essere fascista. Decide di dimettersi dalla magistratura e ripiega sulla professione forense, apre uno studio legale che gli viene distrutto dalle squadre fasciste, assunse la difesa di alcuni antifascisti, entra nella resistenza e nel 1944 a Milano rimane ucciso. Rifiutò l’operazione che gli avrebbe salvato la vita in quanto sarebbe rimasto prigioniero dei nazisti.
Avvocatura
Gli avvocati da un punto di vista sociale sono stati i protagonisti dell’unificazione italiana, hanno preso parte ai moti, al Risorgimento; ideologicamente aderivano a questo progetto, alle istanze di indipendenza nazionale a cui si sono unite istanze di rivendicazione professionale e sociale. Gli avvocati non godevano di grande considerazione né sociale né professionale, da un punto di vista dell’organizzazione della professione gli avvocati non erano autonomi, era soggetta al controllo dell’ordine dei giudici, e di conseguenza erano soggetti al controllo del potere esecutivo.
Regno Lombardo/Veneto > un avvocato viene controllato con:
- Accesso alla professione (dal 1974 a oggi è l’ordine)
- Potere disciplinare da parte dello Stato (doveri di comportamento che l’avvocato deve rispettare)
- Posizione dell’avvocato nel processo dell’800.
Nel resto d’Italia vi era di un processo misto: inquisitorio nella fase istruttoria e accusatorio nella fase dibattimentale; aveva avuto origine in Francia, accolto da tutti gli Stati fatta eccezione per il Lombardo Veneto che aveva adottato i codici austriaci. Il processo austriaco era totalmente inquisitorio, non vi era la fase del dibattimento, unica fase scritta e segreta senza contraddittorio, l’avvocato interviene nell’ultima fase quando gli veniva comunicato il fascicolo di tutte le indagini e aveva un breve tempo per replicare.
Unificazione d’Italia: contrasto tra giudici e avvocati
Unificazione d’Italia, primo contrasto del processo penale tra giudici e avvocati. Perché assegnare giudice il controllo sugli avvocati? L’avvocato può intervenire sui difensori in maniera inappropriata, può introdurre delle eccezioni, cercare di perdere tempo. Inoltre gli avvocati diffidano dai giudici in quando questi ultimi secondo loro non mantengono imparzialità, e quindi si allontanano e non si presentano al processo. Il giudice deve in questo caso sospendere il processo, se il cliente aveva scelto il suo avvocato non era possibile che questi fosse sostituito. Da ciò si evince una profonda diffidenza tra giudici e avvocati e di conseguenza c’è una profonda diffidenza tra stato e avvocatura. Una prima differenza si aveva sin dalla formazione, le scuole sono separate.
Nonostante il controllo della magistratura, gli avvocati avevano raggiunto il traguardo fondamentale dell’essere esponenti del diritto di difesa che incompiutamente era stato riconosciuto dal nuovo diritto italiano agli imputati; prima il diritto di difesa non era sempre stato riconosciuto.
Ordinamenti giudiziario di Giuseppe II
Ordinamenti giudiziario di Giuseppe II per il Lombardo-Veneto nel 1788. Kriminal Gerichtsordnung (KGO): ordinamento giudiziario ripreso dalle leggi del 1803 e entrate in vigore nel Lombardo-Veneto dopo il congresso di Vienna nel 1816, in vigore fino all’unificazione d’Italia.
Ordinamento del processo penale: espressione di una concezione dello Stato tipicamente illuministica e assolutistica, lo stato è colui che sa tutto quello che va bene per il popolo. Viene reintrodotto il divieto assoluto di difesa tecnica, l’imputato non può difendersi in nessuna fase del procedimento in quanto era lo stato che con i suoi investigatori e giudici il solo in grado di acquisire la prova completa di tutte le circostanze di reità o di innocenza. L’inquisitore è anche il difensore dell’imputato, l’imputato è sempre considerato colpevole > presunzione di colpevolezza
Attraverso l’attività investigativa di accertava non solo la verità dei fatti ma anche i possibili correi e tutta la gamma della conoscenza del fatto. Lo strumento principale per cominciare a far luce sulla verità è l’interrogatorio, la persona è presa e portata/si presenta davanti al giudice per l’interrogazione. Gli inquisitori vengono definiti a tre teste, sono difensori, accusatori e giudicanti allo stesso tempo; sono giudicati infallibili e tuttavia subiscono anch’essi il controllo dello stato attraverso la burocrazia giudiziaria, e l’obbligo del rispetto della legge. La scuola liberale riprenderà la funzione all’interrogatorio dopo l’unità, pensa che il diritto di difesa sia naturale e inalienabile e afferma che l’interrogatorio è uno degli strumenti difensivi principali dell’imputato anche se nell’interrogatorio l’imputato non è assistito da un difensore (la difesa tecnica arriverà nel 1970), in quanto che si pensa che se l’imputato è innocente lo si capisce subito. Quelli che sostengono la difesa tecnica diranno che sono solo i delinquenti tendenziali i professionisti che invece sanno inventare subito delle scuse, le persone innocenti possono non sembrare tali.
Codice di procedura penale di Romagnosi del 1807
Nell’età Napoleonica, nella Lombardia e del Veneto conquistati nel 1807 viene pubblicato il codice di procedura penale fatto dall’illuminista GianDomenico Romagnosi. In Francia si stava preparando il codice di procedura penale per l’impero che si riteneva non adatto al grado di incivilimento dell’Italia; nel codice per l’impero si voleva introdurre la giuria, inadatta all’ordinamento italiano.
Romagnosi conserva il processo misto, con la fase istruttoria segreta e la fase del dibattimento pubblica a cui presentano solo giudici dogati e la cui sentenza è emanata solo da giudici togati. Questo codice rappresenta una rivoluzione per l’opinione pubblica del Regno d’Italia (quasi tutta unificata sotto Napoleone) in quanto a differenza...
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