19/10/2020
sottofondo sono rimaste le questioni relative all’organizzazione del processo, poi
Temi lezione: sul
passeremo al processo celebre (1904-1905): il caso Olivo.
“le leggi come armi”, una espressione inserita in un art. pubblicato da Florian, in una rivista creata da
Escobedo per far riflettere sui problemi della società, escogitare idee nuove che potessero in qualche modo
fare da ponte tra esigenze comprensibili della società comune e il diritto di fronte ad un legislatore che era
stato del tutto incapace di fare leggi che dessero qualche risposta alle esigenze della società e prima di tutto
dei lavoratori. La sinistra al potere, negli anni ‘90 dell’800 aveva tentato di portare avanti una legislazione
del lavoro (una riforma del contratto del lavoro che era ancora quella fissata dal codice civile del 1865, che
fissava il contratto ancora alla maniera “romanistica” cioè come prestazione di un’attività in cambio di una
mercede) e nel 1886/1888 era uscita una legge contro lo sfruttamento del lavoro minorile, poiché anche essi
lavoravano a tempo pieno, lavori pesantissimi (si veda le miniere, nei campi). Nel 1901 era uscita una legge
che ebbe scarsissimo effetto pratico, per evitare il traffico di minori attraverso i canali delle migrazioni
organizzate dalle società. Società che organizzavano queste migrazioni, spacciandosi per società che
vendevano biglietti delle navi promettendo un posto di lavoro sicuro nei luoghi di destinazione. I bambini
erano richiestissimi all’estero per fare i cantanti, per lavorare nei circhi, ecc. Questo è il sottofondo
dell’organizzazione sociale, del lavoro… chi rimaneva in Patria rimaneva in balia dei contratti di lavoro
nazionali. Il legislatore, in Parlamento, aveva una grossa prevalenza i latifondisti, gli industriali del nord che
avevano interessi forti a livello locale e non avevano alcun interesse nel venire incontro a certe esigenze. Nel
1919 succedono due fatti politici importanti in Italia:
1) Inizio del biennio rosso
2) Fondati due partiti: partito fascista a Milano e il partito comunista a Livorno (sulla scia della
Rivoluzione russa)
Nell’esaminare il ruolo del diritto, vedremo l’inserimento di quegli articoli 165, 166 c.p. (contro la libertà del
lavoro) nel Codice penale di Zanardelli del 1889, che era stato dovuto proprio al fatto che il legislatore non
era riuscito a dare una legislazione coerente (PDF lavoratori ribelli e giudici eversivi).
Tutte le carenze legislative venivano in parte riempite dalla c.d. legislazione grigia; circolari, istruzioni del
governo che non passavano attraverso il Parlamento ma che finivano in molti casi per influenzare o per
tentare di influenzare la magistratura (soprattutto di merito) sul modo in cui il governo voleva che certe
leggi, articoli del codice, fossero interpretati. Pone il problema della sua compatibilità con il principio di
legalità. Il ruolo dell’interprete, dell’avvocato difensore delle persone sottoposte a giudizio o a custodia
preventiva, per aver compiuto certi atti che possono essere a loro volta interpretati dalla polizia e dai giudici
come atti assolutamente leciti o come atti contro la legge. Tra questi avvocati difensori dei lavoratori c’erano
avvocati socialisti o avvocati liberali che volevano che alla legge fosse data una particolare interpretazione e
che ritenevano che l’interpretazione più corretta della legge fosse quella che non faceva rientrare nessuna
valutazione (né da parte della legge, né da parte del giudice) in chiave politica. Nella incertezza della
scrittura di quelle norme del Codice penale, il giudice aveva una discrezionalità estremamente ampia. I
termini “minaccia” e “violenza”, quindi, assumevano interpretazioni alquanto ampie; il giudice aveva una
discrezionalità molto ampia. Ciò che la Cassazione e la scuola giuridica voleva, era che nei termini violenza
e minaccia si facessero rientrare delle azioni abbastanza ordinarie e in teoria non penalmente rilevanti,
compiute dagli operati, dai lavoratori del commercio che volevano organizzare delle manifestazioni per
carattere economiche. In quei termini si farà rientrare lo stesso fatto dell’assembramento, dei
richieste di
volanti per richiamare le persone per far protesta insieme. Allora, se in questi termini si fanno rientrare questi
ricadute al massimo sull’ordine pubblico, devono essere valutati
significati, questi significati che hanno delle
dai giudici di merito e prima di tutto dai giudici istruttori e dai p.m. con riguardo proprio anche al momento
Già nell’istruttoria si doveva
delle indagini. verificare, in base a questo tipo di interpretazione, se la persona
che era sotto investigazione era stata quella che aveva chiamato tutti in piazza, in fabbrica… già questo
poteva essere considerato una violazione dell’ordine pubblico, se fatta all’aperto. Le investigazioni erano
orientate alla ricerca di indizi, di elementi di prova che consentissero di attribuire a queste persone questi
fatti, che divenivano illegittimi. Nell’interpretazione, a questo scopo, si insinua l’uso di due termini che
nell’art.166 del codice non erano assolutamente inseriti, il termine “economico” e “politico”. Questo per
vedere se applicare a quel fatto l’art. 166 c.p. oppure, che era considerato dagli interpreti come una norma di
specie, o l’art. 154 c.p. considerata norma di chiusura, di genere e che come norme di genere colpiva la
violenza privata, utilizzava le stesse due descrizioni: violenza e minaccia. Questi articoli mettono sullo stesso
piano le conseguenze penali per fatti commessi dai datori di lavoro tramite la serrata o ai lavoratori tramite lo
sciopero. La Cassazione pretende di capire se quelle azioni che avevano condotto a processo certe persone
erano state fatte per motivi economici e secondo comportamenti compatibili con richieste di carattere
puramente economico o se erano state fatte per motivi politici, questo secondo la Cassazione avrebbe alterato
completamente anche il significato di violenza e di minaccia e avrebbe fatto ricadere qualsiasi tipo di
comportamento che fosse ascrivibile alla volontà di protestare contro l’organizzazione politica dello Stato:
posizione della Corte di legittimità. (vedi passi di Vincenzo Manzini). Zanardelli, dopo aver inserito questi
articoli, aveva introdotto anche l’art. 247 c.p. (quello del reato di apologia della lotta di classe). Zanardelli
liberale ma con molte cautele. L’interpretazione, dal complesso di questa analisi della situazione
era stato sì
giuridica e giudiziaria, finisce per divaricarsi completamente a seconda che la si guardi dal punto di vista di
una concezione liberale o “autoritaria” perché dal punto di vista dei liberali l’art. 166 c.p. prevaleva sul 154
c.p. e riguardava, però, esclusivamente i lavoratori dell’industria e del commercio, non per l’artigianato, non
per i lavoratori delle campagne, non per i lavoratori delle miniere. Per i liberali, per questi ultimi esclusi, se
avessero organizzato astensioni dal lavoro, si sarebbe applicato il 154 c.p. sempre per loro. Dal punto di vista
dei conservatori, degli autoritari, che erano più vicini agli interessi degli imprenditori, non si poteva
presumere la liceità dell’organizzazione, dell’assembramento dei lavoratori e anche sui modi
dell’organizzazione si poteva intervenire. La Corte di Cassazione, nelle sentenze, dice che il legislatore
Zanardelli, nel fare quelle norme, aveva sicuramente escluso e inteso colpire i motivi di natura politica. I
processi, da questo punto di vista, furono numerosissimi, gli interventi della Cassazione molto forti ma
decisiva nella determinazione di questa politica italiana e dell’ordine pubblico è stato l’atteggiamento
assunto dalla Corte di Cassazione con riguardo alle cause intentate per licenziamento dei lavoratori dopo le
astensioni dal lavoro; scontro tra un’apertura nei confronti dei liberatori nel Codice penale e l’assoluta
(con l’art. 1570 c.c. la locazione delle opere è un contratto, una delle parti
continuità della legislazione civile
si obbliga a fare qualcosa dietro mercede, se quella parte che si è obbligata a fare una cosa non la fa, vuol
dire che ha violato il patto e quindi può essere tranquillamente licenziata). Tra il 1909 e il 1915 si ha un
crescendo di decisioni contrarie alla tutela dei lavoratori perché vediamo una prima sentenza del 1909 della
Corte di Cassazione che stabilisce che se in una fabbrica i lavoratori si sono astenuti dal lavoro anche per
motivi legittimi (tipo di carattere economico), anche se nessuno è stato arrestato, in assenza di violenza, dal
punto di vista civile non solo tutti i lavoratori astenuti ma TUTTI i lavoratori avrebbero potuto essere
caso in esame, perché comunque lo sciopero aveva provocato un’interruzione
licenziati. Così successe nel
dell’attività. Questo non era fenomeno isolato, si erano verificati anche casi analoghi in precedenza. In questi
casi, solitamente, i datori di lavoro finivano per riassumere quasi tutti i lavoratori che erano stati impiegati
prima dello sciopero, ad esclusione di quelli che avevano scioperato. La Corte di Cassazione aveva detto che
il datore poteva fare questo salvo che il datore di lavoro, dopo aver licenziato tutti e rifatto il contratto di
lavoro, ai lavoratori che non avevano scioperato e che erano stati ugualmente licenziati, bisognava
corrispondere una minima indennità di licenziamento secondo equità, che avrebbe consentito al lavoratore
licenziato di sopravvivere fino a quando non avrebbe trovato un nuovo lavoro. Questa sentenza aveva
manifestato una certa apertura nella tutela dei lavoratori, aveva inventato un minimo strumento giuridico del
1124 c.c. che costituiva uno strumento fino a quel momento mai usato che un pochino avrebbe sopperito ad
esigenze dei lavoratori che il cc non prevedeva affatto. Questa sentenza viene ribaltata e completamente
affossata da due sentenze, sempre dalla Corte di Cassazione, del 1912 e del 1915 che considerano questo
atteggiamento nei confronti dei lavoratori come “romantico”, “non abbastanza avveduto ai fini della tutela
dell’ordine pubblico, della sicurezza dello Stato” e quindi verrà eliminata la indennità dovuta ai lavoratori
licenziati anche se non avevano scioperato. Il motivo era l’errata interpretazione del 1124 c.c. e della nuova
organizzazione del lavoro che si stava rafforzando nella prassi senza alcuna previsione di carattere
normativo, quella rappresentata dai contratti collettivi di lavoro. Cosa erano? Era una categoria del tutto
nuova, attribuita a Ludovico Barassi, che prevedeva la somma dei tanti contratti standard che ogni datore di
di lavoro nell’industria. I lavoratori per ottenere il
lavoro stipulava con i suoi lavoratori addetti a certe fasi
loro contratto individuale, si sono messi insieme come comunità, con il datore di lavoro e in questo contesto i
lavoratori hanno goduto del fatto di essere in tanti nei confronti di un datore di lavoro singolo. Questa nuova
categoria del contratto collettivo trova piena
legittimazione nella Corte di Cassazione quando dice “non è giusto dare indennizzo ai lavoratori licenziati
anche se non hanno scioperato perché questi lavoratori hanno goduto nell’essere una comunità nel momento
in cui hanno ottenuto il contratto collettivo, quindi sono stati favoriti da questo nuovo modo di contrattare,
così devono anche subirne le conseguenze”. Il governo da un lato, attraverso la legislazione grigia, ha
influito fortissimamente innanzitutto sui giudici penali quando si trattava della interpretazione e di punire
severamente i lavoratori scioperanti. Nel biennio rosso, quando esplode questa rabbia delle classi lavoratrici,
ci sono certi giudici che denunciano il loro disagio ad applicare con rigore quella interpretazione del Codice
penale come suggerita dal governo a certi fatti specifici. Allo stesso tempo, abbiamo anche una sorta di
retromarcia del governo, il governo incomincia a dire “non esagerate”, questo perché si era anche nel post-
guerra ma ormai si era scatenato tutto. Infatti, si arriverà al biennio nero (fascismo). Nel frattempo, nel
sottofondo di tutto questo disastro sociale abbiamo anche una vita ordinaria del diritto, reati comuni.
CASO OLIVO:
Il signor Olivo uccide la moglie. Non solo la uccide ma cerca anche di occultare il reato; taglia il cadavere a
pezzi, chiede in prestito una valigia a un cugino, prende il treno con la valigia che conteneva il cadavere
verso la Liguria, va in una spiaggia della Liguria, contratta con un barcaiolo per noleggiare una barca (cosa
che lo rovinerà) e butta i pezzi di cadavere in mare. Pulisce la valigia e torna a Milano, restituisce la valigia
al cugino. Dopo qualche giorno, i pezzi del cadavere arrivano sulla spiaggia, arriva la polizia giudiziaria e si
comincia ad indagare; il barcaiolo si ricorderà dell’Olivo e si arriva a quest’ultimo. Viene arrestato e
confessa immediatamente di aver ucciso la moglie. Gli articoli di giornale ricostruiscono la vicenda,
clamore nell’opinione pubblica. Articoli di giornale e opinione pubblica, si cerca di prenotare i
suscitando
posti per partecipare ai processi; opinione pubblica che in quel momento è sostanzialmente colpevolista
(generalmente si divide l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti).
Il processo doveva essere celebrato in Corte d’Assise ed era presumibile che i giurati assorbissero questa
influenza colpevolista. Si arriva a processo e ci sono due cose abbastanza significative:
1) Il modo in cui il difensore cerca di organizzare la difesa del suo cliente che peraltro era reo confesso
all’Olivo
2) Dopo 5 ore di interrogatorio, viene una crisi epilettica e a questo punto entra in campo
anche tutto il dibattito tra scuola liberale e positiva sulla natura del reato e del delinquente. Il primo
che scrive sul Corriere della Sera su questa crisi convulsiva è proprio Cesare Lombroso e
immediatamente il presidente del tribunale chiederà a medici di effettuare delle perizie sull’imputato
20/10/2020
Per la lezione di ieri: Compatibilità tra legislazione grigia (trasmessi direttamente alla magistratura) e il
principio di legalità.
Nella preparazione dello Zanardelli, si voleva inserire anche il raggiro accanto alla minaccia e alla violenza,
non venne inserito poiché ci sarebbero stati problemi di discrezionalità dei giudici nella sua interpretazione.
Caso Olivo:
1) Aveva commesso il fatto
2) Non era infermo di mente, quindi pienamente capace di intendere e di volere
3) Colpevolezza, intenzione di uccidere, i giurati rispondono NO, l’ha fatto senza intenzione di uccidere
Nessuna pena all’imputato, solo pene relative al vilipendio di cadavere. Le pene erano minime, qualche
l’imputato aveva già scontato tutto. Quando il
giorno, qualche mese e nella carcerazione preventiva
presidente sente queste risposte si fa già il quadro completo: questo imputato uscirà come colui che ha
commesso l’omicidio della moglie e al quale non potrà essere applicata nessuna pena. Il presidente deve
chiudere tutto, non potendo rinviare la giuria in camera di consiglio; pronuncia la sentenza ma l’imputato
aveva già scontato la detenzione relativa al vilipendio di cadavere, l’imputato viene scarcerato a fine
processo. I giurati si meravigliano, poiché pensavano che gli fossero applicate delle pene per il fatto che
comunque aveva ucciso, che aveva ferito la moglie. Sentenza del 1904.
Un anno prima, un’altra sentenza aveva provocato un grandissimo scalpore contro un 12enne che aveva
commesso un furto perché era poverissimo. Era stato condannato a una pena molto grave.
L’opinione pubblica è scandalizzata dalla giustizia. La notizia fa scalpore in tutta Europa, perfino in
Inghilterra si pubblica un articolo in cui si racconta questo scandalo.
Si ricontrappongono le due teorie: scuola classica e scuola positiva.
In questa gran confusione, il procuratore generale fa un intervento, affinché la Cassazione annulli questo
processo Olivo così straordinario. Attribuisce la responsabilità al presidente delle corti di assise per aver
formulato male le questioni e in particolare la prima questione; poi dicendo che il verdetto era contraddittorio
e terzo che il giudice tecnico aveva sbagliato perché avrebbe dovuto applicare la pena relativa alle lesioni
gravi e gravissime. La Cassazione, si era sempre rifiutata in precedenza di ammettere questi ricorsi, in questo
caso, anche contro la propria dottrina/consuetudine, annulla tutto il processo e, naturalmente, anche difronte
a questa posizione, nasce un putiferio in dottrina (ma come la corte di cassazione che dovrebbe essere
giudice di legittimità, con l’accoglimento di questo ricorso sul verdetto si è trasformata in giudice del fatto?).
La stampa, all’ora, amplificava tutte queste polemiche e pubblicava tutte le interviste dei giuristi. In seguito a
questo ricorso, annulla il processo milanese e ormai a Milano si era formata una opinione pubblica contro la
giustizia che faceva pensare che il processo a Milano non si sarebbe potuto celebrare, allora si istituisce un
nuovo processo a Bergamo, convocate le sue corte di assise (1905) e si inizia questo processo. Si capisce
subito che la situazione non è tanto favorevole per tentare di riparare l’errore giudiziario perché nel momento
in cui si incominciano a selezionare i giurati, si vede che tantissimi che avrebbero potuto entrare nelle corti di
assise, si rifiutano. Si riesce a formare una giuria, si rifà il dibattimento e si arriva alla chiusura dello stesso,
si elaborano i quesiti (punti deboli del primo processo) e alla prima domanda, quella sul fatto, i giurati
rispondono che l’Olivo non aveva commesso il fatto!!!!!! Quindi, l’imputato era stato reo confesso nel
precedente processo ma la giuria nuova dice che non ha commesso il fatto. Questa decisione diventa, per
l’opinione pubblica, un atto liberatorio. Infatti, alla fine del processo, quando la giuria comuni
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Lezione del 19.10.2020 di Storia della giustizia e del processo penale
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