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La scuola tecnico-giuridica

La scuola tecnico-giuridica nasce nel primo decennio del 1900 e si contrappone sia alla scuola liberale sia alla scuola positiva. Rispetto alla scuola liberale, condivide molte cose ma critica il suo mancato approfondimento dogmatico dei principi del diritto e la sua scarsa elaborazione tecnica delle norme. Secondo la scuola tecnico-giuridica, anche il codice di procedura penale del 1913 presentava molte lacune e lasciava troppo spazio alla discrezionalità del giudice.

Rispetto alla scuola positiva, la scuola tecnico-giuridica sosteneva che quest'ultima stesse "inquinando" il diritto, affidando questioni di diritto a scienze non esatte. Il primo obiettivo della scuola tecnico-giuridica era quindi riconquistare il controllo sul diritto, che deve essere

concepito come materia del tutto autonoma da qualsiasi altra disciplina, persino autonoma dalla politica: completamente autosufficiente e in grado di elaborare regole e procedure che siano inattaccabili e intoccabili da qualsiasi tipo di regime politico. Come si riesce a garantire questa assoluta autonomia? La si garantisce proprio perfezionando lo studio dei concetti, quello che chiamiamo dogmatica dei principi, analizzandoli quasi in maniera matematica (Leibniz): il diritto può raggiungere un livello tecnico-scientifico analogo a quello della matematica. I giuristi di questa all'inizio del fascismo sono solidali, accettano il fascismo in scuola (Arturo Rocco, Alfredo Rocco, Manzini) linea di principio perché lo vedono come una ancora di salvezza rispetto a tutta la confusione/conflitto sociale che si era sviluppato nel ventennio di crisi dell'età liberale, ecc. Sostengono il fascismo e contribuiscono a rafforzarlo e a "legalizzarlo" (immagine esterna).

apparenza ma anche contenuto). Di fascismo ci sono stati livelli: legalità, dell'ordine, tanti della riduzione del conflitto sociale, della efficienza ma anche meccanismi della società attraverso l'OVRA, continuo passaggio da legalità a illegalità, controllo capillare squadrismo, violenza.

Alla fine degli anni '30 i giuristi militanti dicono "facciamo un elenco delle fonti del diritto, al primo posto Principio assolutistico. Si usa la Legge perché un Codice penale, di procedura mettiamo la volontà del Duce".

penale, l'evento della pubblicazione aveva anche rilevanza internazionale. L'art. 1 del c.p. serviva per creare nell'opinione pubblica internazionale (restia nel riconoscere le dittature) l'idea che la dittatura fosse legale.

L'uso di questi meccanismi serviva anche per gli effetti che producevano in termini di propaganda interna e internazionale. Infatti, la pubblicazione del c.p. del 1930,

fu apprezzato dal diritto internazionale. Peccato che, nel frattempo, si era già creato il tribunale speciale per la difesa dello Stato, che nulla avevano a che vedere con il principio di legalità, alternativo alla giustizia ordinaria, attivabile per esigenze politiche e non di stretto diritto e in quale si applica il Codice penale militare. Il dibattito sulle fonti del diritto va di pari passo con il progredire dei lavori per la preparazione del Codice civile, nel 1939 viene pubblicato il libro sulla famiglia e tutti sono occupati dalla guerra con la dichiarazione di neutralità dell'Italia dopo, a un certo punto, tra 39 e 40, Francia e Germania e poi dieci mesi dopo l'Italia entra in guerra a allo scoppio della guerra tra fianco dei nazisti. La bandiera del regime fascista è il principio di legalità affermato dall'art.1 c.p. del 1930, Il nazionalsocialismo: divieto di analogia. Questo avveniva in un tempo in cui il modello esattamentecontrapposto era quello bolscevico, dopo la Rivoluzione russa si era instaurato il nuovo regime assolutista che nel 1922 aveva, in nome della lotta rivoluzionaria, già abolito nel diritto penale il principio di legalità e il divieto di analogia. Da un lato il pericolo rosso, quello che era anche uno dei motivi per cui il fascismo era riuscito ad affermarsi in Italia, dall'altro la legalità del regime. Ma, nel frattempo, stanno affilando le armi i nazisti. Effetti costituzionali e penali dell'affermazione del regime nazista, 1935. Nel momento in cui si presenta, ha già elaborato tutte le sue teorie di carattere costituzionale e penale che proprio nel 1935 grossomodo entrano pienamente in vigore. In quel 1935 sia dal punto costituzionale che penale, sono in netta antitesi con quel livello di legalità fascista (il primo livello, quello esteriore della legalità fascista). Sono in antitesi perché dal punto di vista costituzionale, vi

è lo Stato-popolo (fascismo) che continuava, nonostante tutto a proclamarsi Stato di diritto e, soprattutto, Stato (anche se lo Stato era una struttura nella quale, a differenza che in età liberale, l’individuo veniva annullato, era irrilevante se non era fedele, collaborativo con il regime). A questo Stato di diritto si contrappone l’idea nazista in cui lo Stato non ha ragione di essere perché l’unico soggetto è il popolo ed è lo spirito del popolo ed è il popolo identificato con la RAZZA, con i tedeschi. Quindi, quello che conta, non è l’organizzazione dello Stato ma l’organizzazione del popolo, che deve annullare lo Stato. È solo il popolo che è un po’ l’idea che aveva elaborato quella scuola germanistica che era nata dopo la conquista napoleonica della Germania, che aveva rivendicato ed espresso dal punto di vista giuridico questa.

Idea per cui il diritto nasce dal popolo, dalle sue convinzioni, l'opera del giurista deve far applicare lo spirito giuridico del popolo. Idea che in Germania si era opposta ai romanisti. Con il mein kampf e l'insediamento di Hitler, tutte le strutture dello Stato hanno un senso soltanto se corrispondono a questa idea popolare. Non esiste lo Stato, esiste il popolo. Legge del 1935 che stabilisce le linee generali del nuovo diritto penale nazista: "È punito chi commette un fatto che la legge dichiara punibile (principio di legalità), è meritevole di punizione secondo il pensiero che sta a fondamento di una legge penale (analogia), è punito chi commette un fatto che è considerato reato secondo un sano sentimento popolare (spirito del popolo) se contro il fatto non possa trovare immediata applicazione nessuna legge penale, il fatto viene punito da quella legge il cui pensiero fondamentale (ratio legis) meglio gli sia applicabile".

09/11/20201) Percorso di queste lezioni della settimana: contrasto tra scienza giuridica e politica, nel momento in cui ipiù accesi giuristi fascisti vogliono rivendicare al partito, sul modello nazista, il controllo su tutta la legislazione e su tutte le istituzioni dello Stato e, naturalmente, sulla giustizia.
  • 1939 a maggio Mussolini firma il patto di acciaio con Germania e Giappone, nel mese di agosto Dino Grandi (ambasciatore a Londra) viene richiamato da Mussolini in Italia e pregato dal Re di assumere l'incarico di ministro di grazia e giustizia, lui l'accetta per le insistenze del Re e a novembre sarà nominato anche presidente della camera dei fasci e delle corporazioni (camera che nel corso del 1939 era stata sostituita alla camera dei deputati, ed era costituita da responsabili territoriali del PNF).
  • Grandi è il ministro di grazia e giustizia che viene immediatamente incaricato di terminare la riforma del c.c. oltre che di continuare e

terminare la riforma del Codice di procedura civile (nominato anche Calamandrei e Carnelutti) e del codice marittimo. Il 10 settembre, dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale, Mussolini annuncia in consiglio di ministri la scelta dell'Italia di adottare la neutralità, di non intervenire nella guerra e questo dà in Italia un senso di sollievo a molti (così come scrive Calamandrei nei suoi diari). Il 16 ottobre Grandi fa un discorso relativo alla riforma dei Codici e fa un discorso molto molto forte: era ben a conoscenza di tutte le proteste di tanti giuristi, anche vicini al regime, contro l'ipertrofia della legalità fascista, contro il fatto che le leggi del fascismo erano troppe e anche, in molti casi, mal scritte e di difficile interpretazione, c'erano già molti magistrati che chiedevano istruzioni di come interpretare queste leggi e quindi Grandi sollecitato a riprendere le riforme di questi codici fondamentali, dice sostanzialmente

Che ci sono forti pressioni da parte dei giuristi più legati al PNF e di prendere loro in mano le redini della riforma di tutti questi Codici. "Coloro che sollecitano queste riforme sono pseudogiuristi o anche pseudoeconomisti" che non sanno che cos'è il diritto ma che vogliono portare avanti una riforma dei Codici ispirata ad una imitazione delle riforme adottate in Germania. In questo discorso difende fortissimamente l'autonomia della scienza giuridica italiana nella riforma dei suoi principali testi di diritto, evitare di contaminare con il diritto tedesco la Da un lato la difesa dello Stato di diritto, dall'altra purezza della scienza giuridica italiana. La radicalizzazione dei giuristi di regime che invece vogliono rivendicare al partito tutta la riforma del codice.

1940: le cose precipitano perché l'azione di guerra di Hitler contro la Francia ha un grandissimo Hitler conquista Parigi e l'Italia entrerà in guerra

Il 10 luglio successo e a inizio luglio senza neanche dei ministri. "Capo del governo terrorizzato dalle possibili ritorsioni di avvisare il Re e in Consiglio Hitler", come diranno in molti. Nel frattempo, molti segnalavano come ai tedeschi fosse stato consentito occupare (anche in maniera informale) tante zone strategiche dell'Italia. Il 31 gennaio del 40 Grandi aveva pronunciato un altro discorso fondamentale "tradizione e rivoluzione dei Codici mussoliniani" e questo discorso lui introduce dei passaggi che inquietano tantissimo la scienza giuridica italiana; sono i passaggi nei quali lui dice che i lavori per le riforme dei Codici sarebbero continuati e che sarebbe stata elaborata una serie di principi generali informatori dell'ordinamento giuridico fascista che sarebbero stati premessi al Codice (titolo preliminare del c.c.) ma dice anche che questi principi scritti dai giuristi già incaricati della redazione del Codice (ad es. Vassalli)

Sarebbero stati portati a conoscenza e alla approvazione del Gran Consiglio fascista e, allora, rispetto a quelle affermazioni del mese di ottobre, questi ulteriori chiarimenti di gennaio preoccupano tantissimo i giuristi della scuola tecnico-giuridica.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RSS966 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della giustizia e del processo penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.