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19/10/2020

sottofondo sono rimaste le questioni relative all’organizzazione del processo, poi

Temi lezione: sul

passeremo al processo celebre (1904-1905): il caso Olivo.

“le leggi come armi”, una espressione inserita in un art. pubblicato da Florian, in una rivista creata da

Escobedo per far riflettere sui problemi della società, escogitare idee nuove che potessero in qualche modo

fare da ponte tra esigenze comprensibili della società comune e il diritto di fronte ad un legislatore che era

stato del tutto incapace di fare leggi che dessero qualche risposta alle esigenze della società e prima di tutto

dei lavoratori. La sinistra al potere, negli anni ‘90 dell’800 aveva tentato di portare avanti una legislazione

del lavoro (una riforma del contratto del lavoro che era ancora quella fissata dal codice civile del 1865, che

fissava il contratto ancora alla maniera “romanistica” cioè come prestazione di un’attività in cambio di una

mercede) e nel 1886/1888 era uscita una legge contro lo sfruttamento del lavoro minorile, poiché anche essi

lavoravano a tempo pieno, lavori pesantissimi (si veda le miniere, nei campi). Nel 1901 era uscita una legge

che ebbe scarsissimo effetto pratico, per evitare il traffico di minori attraverso i canali delle migrazioni

organizzate dalle società. Società che organizzavano queste migrazioni, spacciandosi per società che

vendevano biglietti delle navi promettendo un posto di lavoro sicuro nei luoghi di destinazione. I bambini

erano richiestissimi all’estero per fare i cantanti, per lavorare nei circhi, ecc. Questo è il sottofondo

dell’organizzazione sociale, del lavoro… chi rimaneva in Patria rimaneva in balia dei contratti di lavoro

nazionali. Il legislatore, in Parlamento, aveva una grossa prevalenza i latifondisti, gli industriali del nord che

avevano interessi forti a livello locale e non avevano alcun interesse nel venire incontro a certe esigenze. Nel

1919 succedono due fatti politici importanti in Italia:

1) Inizio del biennio rosso

2) Fondati due partiti: partito fascista a Milano e il partito comunista a Livorno (sulla scia della

Rivoluzione russa)

Nell’esaminare il ruolo del diritto, vedremo l’inserimento di quegli articoli 165, 166 c.p. (contro la libertà del

lavoro) nel Codice penale di Zanardelli del 1889, che era stato dovuto proprio al fatto che il legislatore non

era riuscito a dare una legislazione coerente (PDF lavoratori ribelli e giudici eversivi).

Tutte le carenze legislative venivano in parte riempite dalla c.d. legislazione grigia; circolari, istruzioni del

governo che non passavano attraverso il Parlamento ma che finivano in molti casi per influenzare o per

tentare di influenzare la magistratura (soprattutto di merito) sul modo in cui il governo voleva che certe

leggi, articoli del codice, fossero interpretati. Pone il problema della sua compatibilità con il principio di

legalità. Il ruolo dell’interprete, dell’avvocato difensore delle persone sottoposte a giudizio o a custodia

preventiva, per aver compiuto certi atti che possono essere a loro volta interpretati dalla polizia e dai giudici

come atti assolutamente leciti o come atti contro la legge. Tra questi avvocati difensori dei lavoratori c’erano

avvocati socialisti o avvocati liberali che volevano che alla legge fosse data una particolare interpretazione e

che ritenevano che l’interpretazione più corretta della legge fosse quella che non faceva rientrare nessuna

valutazione (né da parte della legge, né da parte del giudice) in chiave politica. Nella incertezza della

scrittura di quelle norme del Codice penale, il giudice aveva una discrezionalità estremamente ampia. I

termini “minaccia” e “violenza”, quindi, assumevano interpretazioni alquanto ampie; il giudice aveva una

discrezionalità molto ampia. Ciò che la Cassazione e la scuola giuridica voleva, era che nei termini violenza

e minaccia si facessero rientrare delle azioni abbastanza ordinarie e in teoria non penalmente rilevanti,

compiute dagli operati, dai lavoratori del commercio che volevano organizzare delle manifestazioni per

carattere economiche. In quei termini si farà rientrare lo stesso fatto dell’assembramento, dei

richieste di

volanti per richiamare le persone per far protesta insieme. Allora, se in questi termini si fanno rientrare questi

ricadute al massimo sull’ordine pubblico, devono essere valutati

significati, questi significati che hanno delle

dai giudici di merito e prima di tutto dai giudici istruttori e dai p.m. con riguardo proprio anche al momento

Già nell’istruttoria si doveva

delle indagini. verificare, in base a questo tipo di interpretazione, se la persona

che era sotto investigazione era stata quella che aveva chiamato tutti in piazza, in fabbrica… già questo

poteva essere considerato una violazione dell’ordine pubblico, se fatta all’aperto. Le investigazioni erano

orientate alla ricerca di indizi, di elementi di prova che consentissero di attribuire a queste persone questi

fatti, che divenivano illegittimi. Nell’interpretazione, a questo scopo, si insinua l’uso di due termini che

nell’art.166 del codice non erano assolutamente inseriti, il termine “economico” e “politico”. Questo per

vedere se applicare a quel fatto l’art. 166 c.p. oppure, che era considerato dagli interpreti come una norma di

specie, o l’art. 154 c.p. considerata norma di chiusura, di genere e che come norme di genere colpiva la

violenza privata, utilizzava le stesse due descrizioni: violenza e minaccia. Questi articoli mettono sullo stesso

piano le conseguenze penali per fatti commessi dai datori di lavoro tramite la serrata o ai lavoratori tramite lo

sciopero. La Cassazione pretende di capire se quelle azioni che avevano condotto a processo certe persone

erano state fatte per motivi economici e secondo comportamenti compatibili con richieste di carattere

puramente economico o se erano state fatte per motivi politici, questo secondo la Cassazione avrebbe alterato

completamente anche il significato di violenza e di minaccia e avrebbe fatto ricadere qualsiasi tipo di

comportamento che fosse ascrivibile alla volontà di protestare contro l’organizzazione politica dello Stato:

posizione della Corte di legittimità. (vedi passi di Vincenzo Manzini). Zanardelli, dopo aver inserito questi

articoli, aveva introdotto anche l’art. 247 c.p. (quello del reato di apologia della lotta di classe). Zanardelli

liberale ma con molte cautele. L’interpretazione, dal complesso di questa analisi della situazione

era stato sì

giuridica e giudiziaria, finisce per divaricarsi completamente a seconda che la si guardi dal punto di vista di

una concezione liberale o “autoritaria” perché dal punto di vista dei liberali l’art. 166 c.p. prevaleva sul 154

c.p. e riguardava, però, esclusivamente i lavoratori dell’industria e del commercio, non per l’artigianato, non

per i lavoratori delle campagne, non per i lavoratori delle miniere. Per i liberali, per questi ultimi esclusi, se

avessero organizzato astensioni dal lavoro, si sarebbe applicato il 154 c.p. sempre per loro. Dal punto di vista

dei conservatori, degli autoritari, che erano più vicini agli interessi degli imprenditori, non si poteva

presumere la liceità dell’organizzazione, dell’assembramento dei lavoratori e anche sui modi

dell’organizzazione si poteva intervenire. La Corte di Cassazione, nelle sentenze, dice che il legislatore

Zanardelli, nel fare quelle norme, aveva sicuramente escluso e inteso colpire i motivi di natura politica. I

processi, da questo punto di vista, furono numerosissimi, gli interventi della Cassazione molto forti ma

decisiva nella determinazione di questa politica italiana e dell’ordine pubblico è stato l’atteggiamento

assunto dalla Corte di Cassazione con riguardo alle cause intentate per licenziamento dei lavoratori dopo le

astensioni dal lavoro; scontro tra un’apertura nei confronti dei liberatori nel Codice penale e l’assoluta

(con l’art. 1570 c.c. la locazione delle opere è un contratto, una delle parti

continuità della legislazione civile

si obbliga a fare qualcosa dietro mercede, se quella parte che si è obbligata a fare una cosa non la fa, vuol

dire che ha violato il patto e quindi può essere tranquillamente licenziata). Tra il 1909 e il 1915 si ha un

crescendo di decisioni contrarie alla tutela dei lavoratori perché vediamo una prima sentenza del 1909 della

Corte di Cassazione che stabilisce che se in una fabbrica i lavoratori si sono astenuti dal lavoro anche per

motivi legittimi (tipo di carattere economico), anche se nessuno è stato arrestato, in assenza di violenza, dal

punto di vista civile non solo tutti i lavoratori astenuti ma TUTTI i lavoratori avrebbero potuto essere

caso in esame, perché comunque lo sciopero aveva provocato un’interruzione

licenziati. Così successe nel

dell’attività. Questo non era fenomeno isolato, si erano verificati anche casi analoghi in precedenza. In questi

casi, solitamente, i datori di lavoro finivano per riassumere quasi tutti i lavoratori che erano stati impiegati

prima dello sciopero, ad esclusione di quelli che avevano scioperato. La Corte di Cassazione aveva detto che

il datore poteva fare questo salvo che il datore di lavoro, dopo aver licenziato tutti e rifatto il contratto di

lavoro, ai lavoratori che non avevano scioperato e che erano stati ugualmente licenziati, bisognava

corrispondere una minima indennità di licenziamento secondo equità, che avrebbe consentito al lavoratore

licenziato di sopravvivere fino a quando non avrebbe trovato un nuovo lavoro. Questa sentenza aveva

manifestato una certa apertura nella tutela dei lavoratori, aveva inventato un minimo strumento giuridico del

1124 c.c. che costituiva uno strumento fino a quel momento mai usato che un pochino avrebbe sopperito ad

esigenze dei lavoratori che il cc non prevedeva affatto. Questa sentenza viene ribaltata e completamente

affossata da due sentenze, sempre dalla Corte di Cassazione, del 1912 e del 1915 che considerano questo

atteggiamento nei confronti dei lavoratori come “romantico”, “non abbastanza avveduto ai fini della tutela

dell’ordine pubblico, della sicurezza dello Stato” e quindi verrà eliminata la indennità dovuta ai lavoratori

licenziati anche se non avevano scioperato. Il motivo era l’errata interpretazione del 1124 c.c. e della nuova

organizzazione del lavoro che si stava rafforzando nella prassi senza alcuna previsione di carattere

normativo, quella rappresentata dai contratti collettivi di lavoro. Cosa erano? Era una categoria del tutto

nuova, attribuita a Ludovico Barassi, che prevedeva la somma dei tanti contratti standard che ogni datore di

di lavoro nell’industria. I lavoratori per ottenere il

lavoro stipulava con i suoi lavoratori addetti a certe fasi

loro contratto individuale, si sono messi insieme come comunità, con il datore di lavoro e in questo contesto i

lavoratori hanno goduto del fatto di essere in tanti nei confronti di un datore di lavoro singolo. Questa nuova

categoria del contratto collettivo trova piena

legittimazione nella Corte di Cassazione quando dice “non è giusto dare indennizzo ai lavoratori licenziati

anche se non hanno scioperato perché questi lavoratori hanno goduto nell’essere una comunità nel momento

in cui hanno ottenuto il contratto collettivo, quindi sono stati favoriti da questo nuovo modo di contrattare,

così devono anche subirne le conseguenze”. Il governo da un lato, attraverso la legislazione grigia, ha

influito fortissimamente innanzitutto sui giudici penali quando si trattava della interpretazione e di punire

severamente i lavoratori scioperanti. Nel biennio rosso, quando esplode questa rabbia delle classi lavoratrici,

ci sono certi giudici che denunciano il loro disagio ad applicare con rigore quella interpretazione del Codice

penale come suggerita dal governo a certi fatti specifici. Allo stesso tempo, abbiamo anche una sorta di

retromarcia del governo, il governo incomincia a dire “non esagerate”, questo perché si era anche nel post-

guerra ma ormai si era scatenato tutto. Infatti, si arriverà al biennio nero (fascismo). Nel frattempo, nel

sottofondo di tutto questo disastro sociale abbiamo anche una vita ordinaria del diritto, reati comuni.

CASO OLIVO:

Il signor Olivo uccide la moglie. Non solo la uccide ma cerca anche di occultare il reato; taglia il cadavere a

pezzi, chiede in prestito una valigia a un cugino, prende il treno con la valigia che conteneva il cadavere

verso la Liguria, va in una spiaggia della Liguria, contratta con un barcaiolo per noleggiare una barca (cosa

che lo rovinerà) e butta i pezzi di cadavere in mare. Pulisce la valigia e torna a Milano, restituisce la valigia

al cugino. Dopo qualche giorno, i pezzi del cadavere arrivano sulla spiaggia, arriva la polizia giudiziaria e si

comincia ad indagare; il barcaiolo si ricorderà dell’Olivo e si arriva a quest’ultimo. Viene arrestato e

confessa immediatamente di aver ucciso la moglie. Gli articoli di giornale ricostruiscono la vicenda,

clamore nell’opinione pubblica. Articoli di giornale e opinione pubblica, si cerca di prenotare i

suscitando

posti per partecipare ai processi; opinione pubblica che in quel momento è sostanzialmente colpevolista

(generalmente si divide l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti).

Il processo doveva essere celebrato in Corte d’Assise ed era presumibile che i giurati assorbissero questa

influenza colpevolista. Si arriva a processo e ci sono due cose abbastanza significative:

1) Il modo in cui il difensore cerca di organizzare la difesa del suo cliente che peraltro era reo confesso

all’Olivo

2) Dopo 5 ore di interrogatorio, viene una crisi epilettica e a questo punto entra in campo

anche tutto il dibattito tra scuola liberale e positiva sulla natura del reato e del delinquente. Il primo

che scrive sul Corriere della Sera su questa crisi convulsiva è proprio Cesare Lombroso e

immediatamente il presidente del tribunale chiederà a medici di effettuare delle perizie sull’imputato

20/10/2020

Per la lezione di ieri: Compatibilità tra legislazione grigia (trasmessi direttamente alla magistratura) e il

principio di legalità.

Nella preparazione dello Zanardelli, si voleva inserire anche il raggiro accanto alla minaccia e alla violenza,

non venne inserito poiché ci sarebbero stati problemi di discrezionalità dei giudici nella sua interpretazione.

Caso Olivo:

1) Aveva commesso il fatto

2) Non era infermo di mente, quindi pienamente capace di intendere e di volere

3) Colpevolezza, intenzione di uccidere, i giurati rispondono NO, l’ha fatto senza intenzione di uccidere

Nessuna pena all’imputato, solo pene relative al vilipendio di cadavere. Le pene erano minime, qualche

l’imputato aveva già scontato tutto. Quando il

giorno, qualche mese e nella carcerazione preventiva

presidente sente queste risposte si fa già il quadro completo: questo imputato uscirà come colui che ha

commesso l’omicidio della moglie e al quale non potrà essere applicata nessuna pena. Il presidente deve

chiudere tutto, non potendo rinviare la giuria in camera di consiglio; pronuncia la sentenza ma l’imputato

aveva già scontato la detenzione relativa al vilipendio di cadavere, l’imputato viene scarcerato a fine

processo. I giurati si meravigliano, poiché pensavano che gli fossero applicate delle pene per il fatto che

comunque aveva ucciso, che aveva ferito la moglie. Sentenza del 1904.

Un anno prima, un’altra sentenza aveva provocato un grandissimo scalpore contro un 12enne che aveva

commesso un furto perché era poverissimo. Era stato condannato a una pena molto grave.

L’opinione pubblica è scandalizzata dalla giustizia. La notizia fa scalpore in tutta Europa, perfino in

Inghilterra si pubblica un articolo in cui si racconta questo scandalo.

Si ricontrappongono le due teorie: scuola classica e scuola positiva.

In questa gran confusione, il procuratore generale fa un intervento, affinché la Cassazione annulli questo

processo Olivo così straordinario. Attribuisce la responsabilità al presidente delle corti di assise per aver

formulato male le questioni e in particolare la prima questione; poi dicendo che il verdetto era contraddittorio

e terzo che il giudice tecnico aveva sbagliato perché avrebbe dovuto applicare la pena relativa alle lesioni

gravi e gravissime. La Cassazione, si era sempre rifiutata in precedenza di ammettere questi ricorsi, in questo

caso, anche contro la propria dottrina/consuetudine, annulla tutto il processo e, naturalmente, anche difronte

a questa posizione, nasce un putiferio in dottrina (ma come la corte di cassazione che dovrebbe essere

giudice di legittimità, con l’accoglimento di questo ricorso sul verdetto si è trasformata in giudice del fatto?).

La stampa, all’ora, amplificava tutte queste polemiche e pubblicava tutte le interviste dei giuristi. In seguito a

questo ricorso, annulla il processo milanese e ormai a Milano si era formata una opinione pubblica contro la

giustizia che faceva pensare che il processo a Milano non si sarebbe potuto celebrare, allora si istituisce un

nuovo processo a Bergamo, convocate le sue corte di assise (1905) e si inizia questo processo. Si capisce

subito che la situazione non è tanto favorevole per tentare di riparare l’errore giudiziario perché nel momento

in cui si incominciano a selezionare i giurati, si vede che tantissimi che avrebbero potuto entrare nelle corti di

assise, si rifiutano. Si riesce a formare una giuria, si rifà il dibattimento e si arriva alla chiusura dello stesso,

si elaborano i quesiti (punti deboli del primo processo) e alla prima domanda, quella sul fatto, i giurati

rispondono che l’Olivo non aveva commesso il fatto!!!!!! Quindi, l’imputato era stato reo confesso nel

precedente processo ma la giuria nuova dice che non ha commesso il fatto. Questa decisione diventa, per

l’opinione pubblica, un atto liberatorio. Infatti, alla fine del processo, quando la giuria comuni

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RSS966 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia della giustizia e del processo penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Storti Claudia.
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