Storia del pensiero giuridico moderno
1886: terza guerra di indipendenza, ma anche prima pubblicazione del
codice civile unitario, nasce la prima cattedra di storia del diritto italiano a
Padova.
È solo dopo l´unità di Italia ; in realtà non deve essere così perché è la
storia di una lunga formazione di diritto.
L´ordinamento italiano non ha caratteri unitari;solo a partire dal 1861,
prima è diritto che ha a che fare con gli altri ordinamenti di tutta Europa.
Oggetto della storia giuridica è l´elemento unificatore dell´esperienza
giuridica della modernità presente in ogni stato:LA DOTTRINA, IL
PENSIERO GIURIDICO.
Il diritto nella sua espressione dottrinale quindi non solo come
espressione legislativa o normativa.
IUS DOCTORUM:diritto scientifico come forma di pensiero e come
dottrina; la scienza giuridica dice che cos’ è il diritto e ai dottori ci si
rivolge per conoscere il diritto, solo recentemente si dice che il giudice
sappia cosa sia il diritto.
Il legislatore pretende di monopolizzare il diritto (non era così
antecedentemente).
Diritto come DOTTRINA:
Non si propone di considerare il diritto come qualcosa di dato e nascente
in un dato periodo. Vengono considerate tutte le cose dal punto di vista
della DOTTRINA GIURIDICA. Come il diritto nella tradizione giuridica
occidentale è stato sentito e praticato per molto tempo come dottrina.
La dottrina era l´anima principale del diritto; storia non è studiare ciò che
è morto o è finito.
La storia è indagine a qualcosa che è ancora vivoil diritto come oggi
vive usando la storia come strumento di comprensione.
Il diritto è STORIA non solo perché cambia e si evolve ma vogliamo
sapere la storia degli istituti giuridici (per trovare punto di unione tra civil
law&common law).
WALTER BENJAMIN: intellettuale del 900 lasciò un quaderno di appunti
sulla storia e il significato della storia (HANNAH AFENDT riprese i suoi
appunti).
Walter Benjamin: parte dalla immagine di Paul klee pittore di un ANGLUS
NOVUSangelo con le ali spiegatoche è il simbolo del progresso e della
storia davanti ai suoi occhi c´é un forte processo di distaccamento e
macerielui vorrebbe fermarsima è spinto nella direzione opposta dal
VENTO DEL PROGRESSO.
Noi non possiamo conoscere il futuro non possiamo DIVINAREl
´esercizio della DIVINAZIONE è un esercizio empio.
Al giorno d´oggi le scienze pretendono di predire il futuro,ma non
possiamo predire il futuro, la storia è uno sguardo verso le cose che
abbiamo fatto e che sono passate perché sono le uniche che possiamo
conoscere.
G. Vicostoria è il sapere più alto perché l´oggetto della storia è l
´operato degli uomini. La storia si occupa delle istituzioni del mondo
umano.
È l´unico che può spiegare perché gli uomini vivono secondo determinati
istituti giuridici.
P. Grossi dice che il giurista deve vedere forse meno bene da vicino, ma
molto bene da lontano (è obbligo gettare uno sguardo verso il lontano).
Così come il costituzionalista deve rifarsi a tutto il contento per studiare i
casi.
La storia è un METODO per studiare il diritto; diritto come esercizio di
pensiero e dottrina.
La storia è riflessione sul farsi di ordinamenti giuridici.
MODERNORIFERITO ALLA MODERNITÀ
La storia viene divisa in grandi periodi si dividono le epoche con eventi
tragici che pongono fine ad un era ed ne iniziano un´altra.
Si pone fine al età antica e col XV-XVI sec MEDIOEVO età che sta in
mezzo tra l´età antica e l´età MODERNA (XV-XVI) modo di
nuovo
pensare,vivere; dura fino alla rivoluzione francese dove inizia una nuova
epoca diversa, forse inizia anche con la prima guerra mondiale dove
cambiò tutto il mondo.
L´Europa è uscita di scena, perso il suo ruolo centrale e primario nella
storia.
È tutta a civiltà ad esserne scossa; anche gli ISTITUTI GIURIDICI
Ciò che importa è riconoscere che ciò che è stato non si può cambiare
(ARENAIT).
Cambiare il passato, non possiamo rinnegare ciò che dobbiamo
essere ,consapevoli di ciò che è stato. Se modificassimo il passato è
perché non vogliamo riconoscere il presente.
Negazionismo, revisionismo sono ideologie che pretendono di cambiar il
passato.
Lo storico è l´interprete autentico di un fatto storico.
L´interpretazione per Giustiniano non era necessario e lo stesso per
Napoleone perché se non vi riesce a risolvere il caso c´è sempre il
legislatore interpretazione non è altro che la LEGGE.
référé legislatif
La norma giuridica è muta se non vi è l´interprete , perché è lui che da un
senso alla legge, e ne risalta la ragion d´essere della normaRATIO
LEGIS.
I giuristi scrivono le GLOSSE interpretano atti inerenti alla norma.
Interpretazione è la leggeil diritto civile consiste nella sola
INTERPRETAZIONE GIÁ I ROMANI.
DICEVANO
La scienza che da voce al diritto non può tradirlo.
Così è per la storia dove i fatti devono essere interpretati. Le
interpretazioni devono essere controverse perché il diritto è controverso.
FALCO:la storia è una cosa non del tutto chiara.
Scolasticamente si divide la storia in epoche:preistoria (senza scrittura),
antichità, medioevo, età moderna, e contemporanea. Anche i calendari si
fondano su ripetizioni di tipo convenzionale.
Il diritto romano nasce nell´antichità, ma si conserva nell´età di mezzo e
nella modernità, pur con metodi di studio sempre diversi, fino ad arrivare
alla scuola storica di Savigny. storia del diritto occorre allora capire se sia
più importante la continuità o le fratture.
Nel libro di Grenni s’introduce il dualismo tra leggi e giustizia: la giustizia
può ridursi alla mera legge se LEGGE E DIRITTO COINCIDONO.
C´e una forte relazione tra diritto e storia: storia è lo strumento di
comparazione per rilevare il dirittocomparazione in senso SINCRONICO
(≠diacronico): implica la storia, è impossibile studiare un fenomeno senza
soffermarsi anche sulla sua matrice storica.
Viceversa anche la storia implica la comparazione:non esiste la prima,
senza la seconda.
Comparazione:mezzo per alternativo per rilevare il relativo tra i vari
ordinamenti giuridici.
MODERNITÀ: (GROSSI) modernità è costituita da miti, mitologie dell
´esistente, di paradigmi ai quali si credi in modo riflesso.
Sono per qualcosa che è destinato a passare;dirittoprodotto della storia
destinato ad evolversi e a cambiare, addirittura a tornare indietro (ex
divorziocontratto romanistico di tipo consensualematrimonio è l
´unione di due volontàl´elemento rilevantedivorziocambiare la
volontà, l´intenzionema da Giustiniano fino alla rivoluzione francese:
cambia la concezione del divorzio, la parola continua ad esistere ma con
un significato diverso”scioglimento della convivenza” ma non del vincolo
ma non del vincolo posto in essere con l´espressione del consenso al
matrimonioha origine in seguito a una semplice espressione della
volontà consensuale che una volta che è manifesta diventa anche
inscindibiledivorzioseparazione dei coniugiNON DISSOLUZIONE DEL
VINCOLOIlluminismoritorna la concezione romanistica del
divorzionon più separazione personale dei coniugi ma scioglimento del
vincolo giuridico stesso).
HEGELil pensiero giuridico arriva troppo tardi , a fatti compiutinon e
vero;educazione giuridica ha il compito fondamentale di dirigere i
processi, ma non può esistere che sia il fatto a prevalere e influenzare il
diritto e non il contrario.
GROSSIintroduzionemodernità consiste in una radicale riduzione del
giuridico, con la sua complessità in una semplificazione fondamentale è
quella normativa lasciando fuori altri aspetti una volta prevalentiin
questo modo si vuole ridurre e identificare il diritto con la
leggedimensione ordinamentale del diritto che nasce da comando
sanzionato, tralasciando tutte le altre fonti; come per esempio le
consuetudini unica fonte è quella legislativa.
Mitizzazionepassaggio da un meccanismo di conoscenza
(dirittosapienza del diritto ,scienza) a un meccanismo di
credenzamitizzazioni nate nel periodo medievale.
Grossi: non esiste diritto senza stati;assolutamente contata l
´identificazione del diritto con prodotto legislativo frutto di un potere di
imporre la stessa istituzione legislativa. Concezione che nasce con la
modernità, lo stato nasce nel periodo moderno e monopolizza non solo il
diritto ma anche gli strumenti di produzione del diritto (codici e codici di
procedura).
È esistito però un periodo di “diritto senza stato” è sempre frutto
diritto
del potere ma è diversa la relazione tra diritto e potere potere è
soggetto di diritto perché discende dal dirittoil diritto regola, disciplina e
limita il potere; ma da dove discende il diritto?
Modernità:!STATO DI DIRITTO” (stato limitato da un diritto posto dallo
stato medesimofenomeno di AUTOLIMITAZIONE)≠RULE OF LAW di
common lawdiverso sistema giuridico.
Rappresentanza politica è una fedele rappresentazione della volontà
popolare?
È appagante si soddisfa dal punto di vista della giustizia sostanzialein
relazione ai punti-cardine dei moderni ordinamenti giuridici che servono
ad imbrigliare i poteri e impedirgli di andare oltre.
Separazione tra l´esecutivo politico e l´esecutivo giudiziario è
effettivamente sufficiente?
Parola riassuntiva può essere GIUSTIZIA DEL DIRITTO secondo una
prospettiva formalistica (Kelsen) una legge è sempre giusta perché
valutabile solo dal punto di vista della funzione e non del contenutonon
esiste una misura della giustizia del diritto;giustizia: avalutativo nei
confronti del contenuto (unico contenuto della legge è l´assenza del
contenuto) ≠Grossi:prospettiva legalistica non è soddisfacente.
Domande che impongono di abbandonare l´astrattezza della dottrina e
soffermarsi sul contesto pratico, sociologico,quotidiano.
La stessa gerarchia delle fonti deve essere superata: schema oggi ormai
superato.
Grossi: invito ad andare oltre gli schemi attraverso COMPARAZIONE o in
senso SINCRONICO (sociologo) o DIACRONICO (storico)
che riflette attraverso strumenti di
AUTOCOSCIENZA:coscienza
riflessione costituiti da fondi di produzione provenienti dal passato.
Risultato deve essere quello di ricondurre la comune coscienza a una
valutazione più storica e consapevole della modernitàprovare a capire
per valutare meglio.
Primo capitolo: LEGALITÀ E GIUSTIZIArapporto preso in considerazione
in due contesti diversi, il medievale ed il moderno.
Sentimento comune di distanza tra giustizia e legalità (legge) dovuto a
insegnamento corrente per cui caratteristiche fondamentali della legge
siano generalità, astrattezza,autoritarietá e
imprescindibilitáinsoddisfazione dell´uomo comune che sente la
giustizia come una cosa diversa.
Giustizia è si un fine ma un fine esterno;bisogna obbedire alla legge a
prescindere dal fatto che sia giusta in effetti. critica a tale
forte
concezione della legge (Calamandrei) di obbedire anche a
necessità
leggi che suscitano orrore (esempio leggi di discriminazione razziale del
1938) del diritto usati per demolire uno dei principi fondanti
strumenti
del diritto stesso: perché si insegna la legalità e non la giustizia?
Calamandrei:difensore della legalità in un epoca in cui a violare le regole
anche più basilari è la prassi (regimi totalitari).
Grossipolemica nei confronti del positivismo giuridico radicalediritto
deve essere positivizzato per forzanega il progresso stesso del diritto;
la sua storicità.
Diritto deve continuamente progredire attraverso L´INTERPRETAZIONE
DEL GIURISTA che conosce profondamente il diritto.
Parificazione del diritto alla legge è il frutto di una scelta politica a noi
prossima, diversa da altre esperienze storiche, ad esempio quella
medievale.
Medioevo: ordine giuridico diverso che ci mostra la realtà moderna in
modo più chiaro conosciamo meglio noi stessi attraverso le differenze.
Anche il diritto nasce dalla diversità e dalla necessità che questa non
diventi conflitto.
Medioevo: relativizza il modo di vedere la giuridicità mentre la modernità
tenta di assolutilizzarlademitizza il presente,lo rende più dinamico,
stimolando il progresso verso norme più complete.
Comparazione tra il moderno ed il medievale può offrire una visione più
critica della realtà, superando l´assoluta identificazione DIRITTO/
GIUSTIZIAgiustizia viene prima della legge.
Cambia anche il rapporto tra regola e principio: la regola viene dopo il
principio e non il contrario;realmente costitutivo dell´ordinamento non è il
posto ma il PRESUPPOSTOnon possono essere dimenticati i
PRESUPPOSTI del ordinamento.
Medievale e moderno legati da continuità cronologica ma discontinuità
contenutistica causata da diversi substrati antropologici.
Entrambe sono CIVILTÀ GIURIDICHE (diritto /struttura cementante) ma
presenza di diritto in due modalità antitetiche: modernità diritto/
strumentalizzazione nelle mani del potere politico/medioevodiritto/
giustizia, presupposto fondamentale.
Diritto incide sulla realtà, sia nel suo aspetto giurisprudenziale che
dottrinaleultimamente la dottrina ha perso buona parte della sua
funzione ma non ha esaurito completamente i suoi compiti.
HAROLD J BERMAN: “law and revolution” (1983-2003) rivoluzione
papale:fine del XI SEC-inizio XII SECsottrarre la Chiesa alla dipendenza
e all´influenza dell´imperonasce la Chiesa come ordinamento
giuridicoDIRITTO CANONICOdiritto secolare diventa davvero secolare
perché si spoglia degli elementi religiosi.
Separazione non significa conflitto ma è presupposto della stessa
comunicazione:non c´è dialogo, senza una previa separazione.
In seguito a questa separazione la Chiesa impone la sua priorità nella
gestione delle questioni spirituali in opposizione a quelle temporali.
1122 fine della lotta per le investiture. di
”concordato” strumento
relazione tra stato e chiesa in senso modernoChiesa si impegna a
stipulare i patti (ad esempio i patti Lateranensi 1929);compromesso
formalizzato tra un ordinamento secolare e la chiesa universale.
1122:no concordato in senso stretto ma comunque un accordo (WORMS).
Mondo diviso in due aree:
Settentrionale:area germanicaimpero
Meridionale:area latinachiesa
Giudici canonici eletti secondo le forme del diritto canonico, non
secolare,anche se l´imperatore si riserva il compito di investire dei diritti/
poteri secolarivescovi comunque devono essere eletti canonicamente.
Nasce un corpo dottrinalenormativo nuovo:DIRITTO DELLA CHIESA.
Diritto si riunisce dunque in corpi normativifenomeno tipicamente
occidentalediritto si unifica in un “corpus”.
Tradizione giuridica occidentalestoria occidentale lineare che trova la
propulsione in periodici grandi scossoni che nonostante mettano in crisi
vari aspetti della società mantengono comunque intatto un elemento di
baseunitarietà nella diversità.
Età medievalestati europei condividono una soggezione alla
CHIESA:dopo XVI SECserie di rivoluzioni nazionali che hanno avuto
molte ripercussioni a livello europeo.
A questi si affiancano altre nazioni non europee (USA-URSS) che hanno
abbracciato la cultura occidentale e l´hanno innovata per via di affinità
culturale e di interazione.
Tradizionecontinuità tra passato e futuro, non è qualcosa di immobile
ma complesso di rivoluzioniorganico sviluppo di istituzioni giuridiche per
generazioni e secoli (tradizione/elaborazione continua).
Cambiamento del diritto non avviene per caso ma presuppone i caratteri
fondamentali precedenti;diritto non è statico ma evolve in divenire , ha
una storia; racconta una storia.
Secolarizzazione romana:separazione tra principi divini inalienabili,
immobili e diritto umano ,continuamente mutevoleinterpretazione
mutamento,continuo adeguamento del diritto ai principi assoluti.
Umanista francese G. BUDE”annotazioni sulle Pandette” la
abbandona
tecnica della glossa e del commento e svolge un discorso critico, erudito,
storico/filologicobase del nostro modello di scienza del diritto romano;
interessato da una conoscenza del diritto romano dal punto di vista
storico non più in vista di un applicazione.
Modo in cui i giuristi romani si sono appropriati del diritto “strappandolo”
da interpretazioni di tipo ecclesiasticoSECOLARIZZAZIONE.
Tradizione:modo nel quale un´ esperienza si trasmette”tradizione
giuridica occidentale” del diritto non nasce per caso ma in
esperienza
seguito ad una trasformazione che si basa su continuità, non non però
continuità lineare, ma caratterizzata da salti, rivoluzioni che assicurano
comunque un certo assestamento del diritto stessosono momenti
interni alla tradizione.
BERMANPiù grande rivoluzione giuridica è avvenuta nel XII SEC
fenomeno di DESACRALIZZAZIONE del diritto, ad opera della
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