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La nascita della Riforma luterana e il nuovo diritto
Alla nascita della Riforma luterana, molti dei suoi capi lanciarono un duro attacco non solo al vecchio diritto ma a tutto quanto il diritto. Lutero sosteneva infatti che verità e il diritto sono sempre nemici. Allorché la Riforma consolidò la forza divenne chiaro che l'attacco contro il vecchio diritto avrebbe condotto all'anarchia, e venne quindi elaborandosi una nuova filosofia giuridica, basata su un nuovo metodo e una nuova scienza, sfociata dall'alleanza tra la teologia luterana e l'autorità civile dei principi tedeschi. L'intima connessione fra la teologia luterana e l'autorità principesca trovò la sua espressione giuridica in nuovi principi di diritto costituzionale che riguardavano tanto la sfera religiosa quanto quella secolare. Il principe protestante si sostituì alla giurisdizione della gerarchia papale negli affari ecclesiastici, ma anche alla sua giurisdizione sui laici.
nelle relazioni familiari e coniugali, i reati mortali, l'istruzione, l'assistenza ai poveri ed altri ambiti. Tutto un insieme di ordinanze su tali materie scaturì dai corpi legislativi principeschi e urbani nella scia della Riforma. Il predominio del principe e della sua autorità suprema segnò anche uno stadio nella transizione da quello che in tedesco chiamato Ständestaat, governo dei ceti, al Fürstenstaat, governo dei principi. Nel sottolineare la vocazione del principe come padre del suo paese, Lutero non solo ne fece la fonte suprema del diritto ma impose anche dei limiti al diritto-dovere della disobbedienza civile da parte dei soggetti, qualora il signore ordinasse loro di agire in modo empio o malvagio. Oltre alla questione della disobbedienza civile, Lutero si occupò delle limitazioni alla competenza, alla giurisdizione e al potere del principe secolare. Egli non governava da solo ma assieme ai suoi funzionari, cheformanoassieme a lui la Obrigkeit. I funzionari, per quanto possano essere stati oppressivi per la popolazione in genere, servirono da limite all'esercizio arbitrario dei poteri del principe. In realtà il potere di un principe era limitato in genere dall'esistenza della confederazione di fatto dei singoli principati tedeschi. Dopo il 1555 ogni signore territoriale fu eguale ad ogni altro per autorità di fronte ai suoi soggetti. Per di più la Rivoluzione cristallizzò un nuovo concetto di territorio in senso geografico piuttosto che dinastico. Un'ulteriore limitazione era imposta dal concetto di repubblica come comunità politica che governa col diritto uno stato di diritto Rechtstaat. Si presupponeva che i governanti avrebbero condotto le loro politiche per mezzo della legge, e che essi stessi sarebbero stati moralmente vincolati ad osservare le leggi di cui erano gli autori. Nel diritto e nella procedura penali, codici territoriali diCarattere sistematico e unitario furono emanati. Nell'insieme del diritto l'unificazione fu raggiunta non mediante una formale codificazione, ma per mezzo di una trattatistica scientifica di carattere sistematico intorno ad un unico sistema normativo applicabile ad un dato territorio. Il pensiero giuridico luterano sottolineò l'importanza di una certa precisione nelle norme giuridiche come forma essenziale che il diritto assume. Inoltre affermava l'importanza dell'avere leggi scritte, per non affidarsi all'eccessiva discrezionalità dei giudici. Inoltre, Lutero sosteneva che il primo è compito di una corte quello di applicare il diritto, e non quello di trovarlo. Maggiore importanza fu data ai professori universitari attraverso l'Aktenversendung, l'invio degli atti ai docenti, istituto che in Germania durò fino al 1878.
10. Questioni omesse – • L'emancipazione degli Ebrei gli Ebrei che non si convertivano
Al cristianesimo erano obbligati a vivere nei ghetti, a portare un segno di riconoscimento e a limitarsi solo ad alcune occupazioni. –• L’abolizione del diritto di stregoneria qui furono minime le differenze di approccio tra cattolici romani e protestanti, dato che entrambi, nel XVI e XVII secolo, dato che entrambi emanarono norme molto simili contro la stregoneria.
Capitolo secondo: La filosofia giuridica luterana
La filosofia giuridica luterana è rimasta ampliamente nell’ombra dell’umanesimo giuridico ed è stata offuscata anche dalla prospettiva ristretta in cui in generale è stato trattato il pensiero luterano. Una delle ragioni più forti di questa trascuratezza è stata la convinzione che la Riforma fosse limitata alle questioni religiose. Nei fatti però è vero il contrario: le concezioni luterane furono la fonte non solo di una nuova teologia ma anche di una nuova scienza politica e di una nuova cultura giuridica.
èLa struttura basilare della filosofia giuridica occidentale si formata durante e dopo il sommovimento rivoluzionario del tardo XI e del primo XII secolo. Allora i grandi studiosi del diritto avevano iniziato a formulare un insieme coerente di princìpi riguardanti la natura e gli scopi del diritto, le fonti, i generi, etc. Non solo la struttura fondamentale, ma anche alcuni postulati basilari furono per la prima volta postulati in questo periodo. Il diritto naturale era pensato come immediatamente accessibile alla ragione umana. Il diritto divino era rivelato alla ragione umana nei testi sacri e nella tradizione della chiesa. Il diritto umano, pur essendo una risposta al volere divino, era visto come il prodotto di una volontà umana difettiva che poteva essere e necessitava di essere corretta dalla ragione umana.- La filosofia giuridica di Lutero
Rivolta contro Roma dal 1517 al 1522, Lutero attinse alle sue nuove istituzioni teologiche così come alla sua ampia conoscenza del diritto canonico. Egli si occupò anche di approntare numerosi commentari e dotti sermoni sul Vecchio Testamento e all'esegesi dei Dieci Comandamenti. Dalla sua teologia Lutero trasse l'implicazione che è dovere dei cristiani accettare i Dieci Comandamenti come un diritto divino da applicarsi non solo direttamente nella vita personale, ma indirettamente anche nella vita politica. Il potere civile non era infatti libero di governare arbitrariamente.
La percezione del diritto da parte di Lutero era diversa da quella dei suoi predecessori cattolici nei suoi fondamenti filosofici e teologici. La dottrina cattolica romana prevalente aveva fatto della coscienza l'ancella della ragione. Essa aveva distinto fra la facoltà di apprensione, che era chiamata synderesis, e la facoltà applicativa, che era chiamata conscientia.
Una persona razionale usa la sinderesi per apprendere e chiarire i principi e i precetti del diritto naturale; usa la sua coscienza per applicare quei principi e quei precetti alle concrete circostanze pratiche (esempio: grazie alla synderesis la persona apprende il principio di amare il prossimo; attraverso la conscientia connette questo principio alla pratica di assistere i poveri).
Lutero, al contrario, subordinò la ragione alla coscienza: essa deriva direttamente dalla fede e non applica solo i principi del diritto divino e naturale alle situazioni concrete, ma anche la fonte e l'incarnazione della nostra comprensione di quei principi. Per Lutero però l'unione di Dio al popolo dipende dalla sola fide così come rivelato nella sola scriptura, ovvero la Bibbia. L'obbedienza al diritto non riscattava l'uomo dalla sua peccaminosità, né lo rendeva più accettabile a Dio.
2. Gli usi della legge
Se la salvezza non
dipende dalle opere della legge, allora perché Dio ordina la legge? Quali sono, dal punto di vista di Dio, i suoi usi? Lutero ne descrisse due e ne approvò un terzo: 1. Uso civile o politico: dissuadere il popolo dalla cattiva condotta con la minaccia delle sanzioni penali. Si applica sia ai Dieci Comandamenti che alle leggi civili che ne derivano. Per mantenere l'ordine è importante che vi siano precise norme giuridiche, non solo come deterrente per i malviventi ma anche per distogliere i giudici dal decidere arbitrariamente. 2. Uso teologico: Lutero qui dipende dall'interpretazione di San Paolo circa il significato dei Dieci Comandamenti per i cristiani: renderli consapevoli della loro innata colpevolezza e condurli al pentimento. 3. Uso pedagogico: educare i fedeli a ciò che vuole Dio e così guidarli alla virtù. 3. La filosofia giuridica di Filippo Melantone Mentre Lutero insegnò la giustizia di Dio, Melantone insegnò lagiustizia della società. Ai suoi tempi egli fu qualificato come l'educatore della Germania, "praeceptor Germaniae". Melantone fu un fanciullo prodigio, tanto che all'età di 21 anni era già professore di greco all'università di Wittenberg, nel 1518. Lutero difese le idee del suo giovane collega ed divenne uno dei suoi più fidati amici e sostenitori. Melantone si unì alla causa della Riforma protestante tedesca. Nel 1519 si laureò anche in teologia e divenne un brillante professore della materia. Nel 1521 pubblicò i suoi famosi "Loci communes rerum theologicarum", Luoghi comuni alle discipline teologiche, il primo trattato sistematico di teologia protestante. Melantone svolse un ruolo di primo piano nei dibattiti tra luterani e oppositori. Redasse la dichiarazione principale della teologia luterana, la "Confessione augustiana". Lutero e Melantone non furono mai in disaccordo su alcun punto importante, e benché Melantoneattingesse alla tradizione filosofica occidentale, lo faceva in modo tale da "aggiustarla" alle dottrine luterane. Sviluppò su basi luterane una concezione sistematica del diritto, che può essere riassunta in tre capi: 1) La relazione tra diritto naturale e diritto divino Melantone credeva, come i contemporanei cattolici romani, nell'esistenza di una legge di natura (lex naturae) o diritto naturale (jus naturae), e postulò come loro che la ragione era data all'uomo da Dio per discernere e applicare questo diritto naturale. Espose però una dottrina nuova del diritto naturale dal punto di vista ontologico, vale a dire circa la sua origine nella natura essenziale dell'uomo. Dio ha posto in tutte le persone certi elementi di conoscenza, notitiae, che sono un lume superiore e naturale, senza il quale ci sarebbe impossibile trovare il cammino nel regno terreno. Queste notitiae non includono solo dei concetti logici (l'interomaggiore diciascuna delle sue parti), ma anche certi conce