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SCUOLA DELL'USUS MODERNUS PANDECTARUM

Scuola di origine tedesca. La scuola dell'usus modernus pandectarum mette in primo luogo in causa la vigenza globale e preferenziale del diritto romano, contestandone il fondamento teorico - la traslatio imperi - ossia l'idea secondo cui il diritto romano aveva vigore perché gli imperatori tedeschi erano i 'successori' degli imperatori romani. La scuola, in secondo luogo, ebbe una grande attenzione, sia sul piano pratico sia sul piano della costruzione teorica, al diritto nazionale, che diventò oggetto di trattamento dogmatico come il diritto romano. La scuola, in terzo luogo, realizzò un maggiore adeguamento dell'insegnamento giuridico alla realtà del diritto nazionale.

I GRANDI TRIBUNALI DEI REGNI

L'orientamento favorevole al diritto "regnicolo" si manifestava nelle leggi e sempre più nelle decisioni di grandi tribunali. Nel 500 Le decisioni dei grandi tribunali

Cominciarono ad avere grande ascolto della dottrina che si dedicò a raccoglierle e a commentarle.

LA RIFORMA PROTESTANTE E LA CONTRORIFORMA

Il vasto rinnovamento spirituale promosso nei diversi paesi europei dagli umanisti durante il secolo XVI, influenzò anche la coscienza religiosa degli ambienti più colti e raffinati del continente. Occorre, inoltre, ricordare che c'era un diffuso malcontento per la politica papale, in quanto la Roma rinascimentale appariva come una capitale di sovrani temporali più che il centro spirituale della vita religiosa dell'Europa occidentale. In una situazione di questo genere la concessione delle indulgenze per la liberazione delle anime del Purgatorio, accompagnata da offerte di denaro alla Chiesa, assumeva sempre più l'aspetto di un'impresa affaristica (simonia, in termini teologici). Questi eventi portarono verso la Riforma protestante. Questa poté attecchire e svilupparsi solo in quei paesi dove

venne sostenuta dall'autorità laica (nella penisola scandinava, nei principati tedeschi, a Ginevra e in una certa misura in Inghilterra). Essa non riuscì a sopravvivere dove i governi decisero di reprimerla (in Spagna, in Italia, nei territori asburgici e, in parte, anche in Francia).

La diffusione dell'umanesimo, caratterizzato da uno spirito di giudizio critico e indipendente, che costituiva l'esatto opposto della mentalità medievale, abituata ad accettare l'autorità della Chiesa in ogni cosa, ebbe una forte influenza sulla nascita della riforma protestante e, in particolare, predispose molti principi europei ad accettarla.

Altro fattore importante della rivolta contro Roma che esplose in tutta l'Europa settentrionale furono la forza e gli interessi dei regni nazionali insofferenti dell'interferenza papale e delle richieste finanziarie del papato.

MARTIN LUTERO Martin Lutero In Germania predicò la più grande figura della

riforma (1483 - 1546), un frate agostiniano. Con la pubblicazione delle sue 95 tesi teologiche (1517) si è soliti datare l'inizio della Riforma. Il contenuto di quelle tesi, oltre a denunciare la forma irriverente in cui le indulgenze venivano concesse, metteva in dubbio il 'potere del Papa' di concederle. L'ETICA PROTESTANTE Il filo conduttore comune delle teologie protestanti non si trovò soltanto nel rifiuto dell'autorità papale, ma anche nella sottolineatura della totale dipendenza dell'individuo da Dio e della sua ineluttabile sottomissione al destino eterno che Dio ha preordinato per lui e che nessuna intercessione del clero dei santi potrebbe modificare. Nell'etica del protestantesimo con la sottolineatura del 'rapporto diretto verso Dio dell'individuo', l'individuo e la sua iniziativa possono essere fonte di grazia, di salvezza, elementi rilevabili dalla prosperità materiale conseguita sulla terra.

i protestanti la salvezza è decretata da Dio (giustificazione per fede) e non si ottiene in virtù delle proprie opere; un indizio per capire se si sarà o meno salvati è il successo professionale che si ha nel corso della vita, come se dal successo nel lavoro si potesse avvertire il proprio essere graditi a Dio.

LA CONTRORIFORMA

La vecchia Europa cattolica non si sottomise quietamente alla frattura della sua antica unità. Già durante la vita di Lutero e Calvino venne organizzata una vigorosa risposta. Questa Controriforma alla cui testa fu l'ordine dei gesuiti (fondato nel 1540 da Ignazio de Loyola) bloccò la diffusione del protestantesimo, mentre il Concilio di Trento (1545 -1563) fissò nella disciplina e nella prassi della Chiesa riforme che si pensavano capaci di contenere la ribellione.

LA DOTTRINA DEL DIRITTO NELLA RIFORMA PROTESTANTE

Nella dottrina del diritto propria della riforma protestante di Lutero e Calvino, sono tre le

Il diritto divino, che viene direttamente da Dio nella Rivelazione. Questo non può che essere eterno e immutabile e assoluto. Le leggi divine sono essenzialmente un invito alla perfezione;

Il diritto naturale, che riguarda tutti gli uomini e li vincola. Si tratta di un genere di diritto non facilmente distinguibile da quello divino. Il diritto naturale non è un fatto innato nell'uomo in quanto tale, ma un principio oggettivo esterno stabilito da Dio, riconoscibile solo attraverso l'uso delle facoltà razionali dell'uomo;

Il diritto positivo, che viene promulgato e applicato dall'autorità secolare. La ragione umana deve essere in grado di produrre una legislazione tale da soddisfare le esigenze di convivenza dell'uomo, senza entrare in conflitto con la legge divina. All'attività legislativa si devono votare solo pochi uomini, con i giusti requisiti etico-morali. L'uomo, comunque, ha

Il dovere di obbedire al diritto positivo anche quando questo si mostra palesemente lontano da ogni forma di perfezione.

IL GIUSNATURALISMO DELLA CONTRORIFORMA

Sulla scia di Aristotele, S. Tommaso, accettava l'esistenza di un ordine naturale delle cose, dato da un Dio intelligente e buono, creatore e ordinatore del mondo. Dio, 'causa prima', aveva attribuito a ogni specie una legge naturale 'causa seconda', sempre valida salvo il caso di intervento straordinario di Dio. Le nature delle varie specie si armonizzerebbero in funzione del bene supremo, cosicché il mondo sarebbe pieno d'ordine e i movimenti delle specie obbedirebbero a una regolazione cosmica.

Le regole che devono presiedere alla vita in società, secondo S. Tommaso, sono formulate nelle Sacre Scritture (diritto divino) o, manifeste dallo stesso ordine del mondo e attingibili dall'intelletto; esse costituiscono il diritto naturale.

La 'scuola iberica di diritto naturale' (o

'seconda scolastica'), sviluppatasi nelle università ispaniche della Controriforma costituisce uno sviluppo locale della scolastica italiana, determinato dall'avvento della Controriforma. Nonostante una formale dichiarazione di fedeltà a S. Tommaso, questa scuola integra nella scolastica i contributi filosofici dell'umanesimo.

Il contributo della scolastica spagnola si può così sintetizzare:

  • Laicizzazione del diritto. La natura è considerata auto-regolata, a tal punto da far ammettere che tale regolazione sussisterebbe anche se Dio non esistesse;
  • Radicamento del diritto nella ragione individuale. Sostengono l'idea che le leggi naturali sono sufficientemente esplicite, da poter essere conosciute dalla ragione;
  • Logicizzazione del diritto. La fiducia nella ragione e nei meccanismi logici, fanno sì che si giudichi possibile giungere alla scoperta del diritto per via deduttiva.

Francisco Suarez (1548 -1617), gesuita,

Il maggiore esponente della scuola iberica, getta di fatto le basi del deduttivismo che avrebbe poi regnato nella metodologia giuridica, affermando, per la prima volta nell'epoca moderna, che è possibile dedurre le regole dai principi razionali del diritto.

IL GIUSNATURALISMO MODERNO

Il nuovo giusnaturalismo si emancipa dalla base religiosa e prescindendo dalla fede i giusnaturalisti possono contare, come mezzi di accesso all'ordine della natura, solo sull'osservazione e sulla ragione (modello meccanicistico).

Ignorando l'idea di finalità, di disposizione dell'uomo verso qualcosa che lo trascende, il nuovo pensiero si riferisce all'individuo, concepito come un essere che alle esigenze istintuali coniuga la ragione, considerata come parte essenziale della sua natura.

Il giusnaturalismo moderno pose l'accento sui diritti dell'individuo, sui diritti soggettivi inalienabili della persona umana, quali i diritti di coscienza e di libertà individuale.

al cuicospetto lo Stato doveva autolimitarsi e garantirne la salvaguardia. Si possono così distinguere due filoni del giusnaturalismo: uno di ispirazione cartesiana, per cui l'intelletto intuiva alcune verità incontrovertibili, da cui deduceva successivamente alcune conseguenze (metodo analitico-deduttivo) uno di derivazione baconiana, che basava la possibilità e la validità della conoscenza della natura esclusivamente sul metodo dell'esperienza, dalla quale venivano in seguito enucleati i principi generali (metodo induttivo o a posteriori).

Comune a molti esponenti dell'indirizzo giusnaturalistico è la teoria di un 'contratto sociale' originario, stretto tra gli uomini per raggiungere una condizione di pace e di sicurezza affidandone la tutela ad un sovrano.

Poiché il giusnaturalismo ipotizzava sempre un contratto tra gli uomini e una delega del potere al Sovrano, esso fornì linfa (nel Settecento) al sistema

Dell'assolutismo 'illuminato'. Un altro profilo comune ai pensatori della scuola giusnaturalistica è la convinzione che sia possibile, oltre che necessario, identificare una serie di regole e di principi oggettivamente validi perché conformi alla natura umana e alla ragione, un insieme di regole universalmente valide in ogni tempo e in ogni luogo. Una visione quindi atemporale e astorica del diritto.

giusnaturalistica 'giuspositivistica' Alla concezione si contrappose, in seguito, la concezione del diritto.

I GIUSNATURALISTI GROZIO Grozio, olandese (1583- 1645), è il padre del giusnaturalismo moderno e il fondatore del diritto internazionale. Affermava l'esistenza di un diritto naturale, frutto della razionalità umana, valido ovunque indipendentemente dalla fede, dalla nazionalità e dalle idee di ogni individuo. Grozio non intendeva studiare l'origine e la formazione delle regole internazionali, quanto analizzare quali di queste

regole fossero vive nel suo tempo. Si propose di prescindere da

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MF90 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del pensiero giuridico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Cosi Dante.