STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO
STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO: DEFINIZIONE
Cosa s’intende per “Storia del pensiero giuridico”?
Storia del pensiero giuridico È una narrazione di passate riflessioni sul diritto, compiute
da filosofi, giuristi, teologi, in correlazione con il sistema normativo esistente in un determinato
periodo. Deriva il suo significato dalla congiunzione di due differenti termini: storia + pensiero
giuridico:
1. Storia: indagine/ricerca. Nel caso del pensiero giuridico, abbiamo una ricerca,
un’analisi, un’indagine sulle teorie e sulle ideologie dei giuristi del passato, e più in
generale dei pensatori (pensiero giuridico). Ogni soggetto può mettere e omettere
tasselli della storia: c’è quindi una soggettività della storia, deformata dall’occhio dello
storico che fa di questa una materia del tutto oggettiva.
2. Pensiero giuridico: insieme di teorie/ dottrine giuridiche elaborate da giuristi e filosofi
del diritto elaborate in una data fase storica e in un dato luogo. Si può anche dire che
studia le teorie del diritto in relazione ad un ordinamento concreto.
Diritto [Norberto Bobbio] ordinamento normativo coattivo ossia un insieme di norme di
condotta e di organizzazione, che regolamenta i rapporti per la convivenza e sopravvivenza del
gruppo sociale, nonché la regolamentazione dei modi e delle forme con cui quel gruppo sociale
reagisce alla violazione delle norme. L’ordinamento normativo del diritto, a differenza di altri
ordinamenti nomativi, ricorre in ultima istanza alla forza fisica per ottenere il rispetto delle
norme e il rispristino della cosa violata.
Giurisprudenza è la scienza del diritto, ma anche un insieme di criteri seguiti dai giudici
nell’applicazione delle norme, nonché l’insieme delle sentenze emesse dai giudici.
NATURA DEL DIRITTO
Può, con molta semplificazione, effettuarsi un raggruppamento delle varie idee storiche sulla
natura (essenza) del diritto:
1. costruzioni magico-religiose del diritto come emanazione divina, ovvero la via sicura sulla
quale l’uomo può procedere con sicurezza evitando l’ira degli dei (Roma, classe
sacerdotale);
2. costruzioni filosofiche del diritto come un insieme di norme morali eterne ed immutabili
(esistono delle regole di base del diritto che sono in tutti gli uomini, in tutte le cose);
3. costruzioni politiche del diritto come un insieme di convenzioni che gli uomini stipulano
nelle assemblee per regolare le loro relazioni reciproche (patto, accordo tacito, implicito,
tra gli uomini per evitare inciviltà e guerre);
4. costruzioni teologiche cristiane del diritto come riflesso della ragione divina che governa
l’universo. Il diritto come dovere morale assegnato agli uomini che è diverso da quello
assegnato al resto della creazione);
5. costruzione politica coattiva come un insieme di comandi provenienti dall’autorità sovrana
(re o parlamenti) riguardanti il modo nel quale gli uomini devono comportarsi;
6. costruzione romantico-storica il diritto come espressione identitarie ed evolutiva del popolo
e del tempo cui si riferisce (es: diritto germanico);
7. costruzione giurisprudenziale il diritto come un insieme di norme sviluppate dalla
letteratura giuridica e dalle sentenze dei giudici (es. antica Roma);
8. costruzione sovrastrutturale il diritto come sistema di norme imposte agli uomini in società
dalla classe dominante (Marx), per proseguire in modo consapevole o inconsapevole il
proprio interesse.
Le teorie sopra citate si possono rimescolare in 3 macro gruppi:
- quando l’attività dei giuristi è stata creativa ha prevalso una teoria filosofica, secondo
cui il diritto esprime principi accertabili filosoficamente, o deducibili dalla fede;
- quando lo sviluppo del diritto ha avuto come centro la legislazione ha prevalso una
teoria politica come comando imperativo;
- quando il diritto si è avuto assimilando i risultati di un periodo di sviluppo antecedente,
si è avuta una tendenza ad una teoria storica secondo cui il diritto viene scopert
dall’esperienza, da un’idea di giusto o sbagliato che si ottiene attraverso l’evoluzione
sociale e giuridica.
Vi è una quindi connessione tra il diritto e lo Stato (due facce della stesa medaglia), in quanto il
diritto viene usato come principale strumento per esercitare il potere dominante dallo Stato.
Questo processo ha avuto come conseguenza la riduzione del diritto al diritto statale, nel senso
che non esiste altro ordinamento giuridico che quello che si identifica con l’ordinamento
coattivo dello Stato, e insieme la riduzione dello stato a stato giuridico nel senso che non esiste
lo stato se non come ordinamento giuridico.
COME VIENE FATTA LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO? QUALI SONO GLI APPROCCI
METODOLOGICI?
Gli approcci metodologici della storia giuridica si connettono in primo luogo, alle finalità (agli
scopi) che si intendono perseguire con l’indagine.
I metodi di approccio alla storia del pensiero giuridico si possono raggruppare in 6 gruppi:
1. Storia giuridica “TRADIZIONALISTA” Per mezzo della storia si poteva dimostrare il
carattere duraturo delle norme e si potevano identificare norme tradizionali e pertanto
legittime. La storia giuridica tradizionalista aveva una finalità pratica che aveva come
scopo adottare norme giuste.
2. Storia giuridica “IDENTITARIA” Nell’800 si sostiene che la storia giuridica possa
aiutare a definire l’identità (l’anima giuridica e politica) di una nazione. L’idea è che il
diritto sorga dallo spirito stesso della nazione, depositandosi nelle sue tradizioni culturali e
giuridiche. La storia giuridica allora doveva rivelare il diritto tradizionale (ricostruire
l’identità di una nazione) e proteggere il diritto contemporaneo dalle innovazioni legislative
arbitrarie (antinazionali).
9. Storia giuridica “NOMINALISTICA” Qui la storia è utilizzata per dimostrare che certe
categorie del discorso giuridico (Stato, diritto pubblico e privato, persona giuridica)
appartengono alla “natura delle cose”, sempre allo stesso modo. Esistono quindi delle
categorie permanenti che assumono il valore facciale del termine senza valutane il
contesto.
10. Storia giuridica “PROGRESSISTA” E’ stata usata per dimostrare la linearità del
progresso giuridico. Si parte da un modello che concepisce la storia come un’accumulo
progressivo di conoscenza, di sapere e di sensibilità. In questa storia progressiva, il diritto
rozzo imperfetto valorizza il diritto dei nostri giorni, prodotto dal lavoro di perfezionamento
realizzato da una catena di giuristi. La storia giuridica progressista finisce per dire che il
diritto contemporaneo è il punto di arrivo, il giubileo di una storia e il presente viene visto
come una meta.
11. Storia giuridica “FORMALISTA” In questa soluzione si sdrammatizza la natura politica
non ricordandone la difficoltà, il percorso, la storia, definendo il diritto come un’opzione
puramente tecnica e scientifica separata dai conflitti sociali sottostanti.
12. Storia giuridica “CRITICA” E’ la storia giuridica contemporanea nella quale il diritto
viene visto come una sequenza di pensieri giuridici variabile nei luoghi e nel tempo in
relazione all’ambiente politico, economico e culturale. Marca la differenza tra il diritto di
un’epoca con quella successiva o quello dello stesso periodo ma di un altro luogo.
CARATTERI E PRESUPPOSTI DELLA STORIA GIURIDICA c.d. CRITICA
La storia giuridica c.d. critica si prefigge di contrastare il presupposto implicito delle discipline
giuridiche dogmatiche secondo il quale il diritto dei nostri giorni è razionale, necessario e
definitivo.
Le linee di orientamento della c.d. critica si possono così descrivere:
- Il primo presupposto è l ’ANTISTATALISMO, ovvero le norme giuridiche e il pensiero giuridico
possono essere compresi solo se integrati nei complessi normativi che organizzano la vita
sociale. La storia critica tende a destatualizzare il diritto recependo il carattere molecolare
del potere, la sua onnipresenza nella società e il suo carattere pluralistico ossia della
coesistenza nel medesimo spazio sociale di diversi ordini giuridici, legali o consuetudinari;
- Il secondo presupposto è il DIRITTO COME PRODOTTO SOCIALE;
- Il terzo presupposto è la STORIA GIURIDICA NON FINALIZZATA, ossia che nella storia ci sono
discontinuità e rotture che fanno sì che vi sia una successione di sistemi giuridici non
comunicanti fra loro: in altri termini, il diritto si ricompone di continuo. Il passato modella il
presente mettendo a disposizione una gran parte di utensili sociali e intellettuali con cui
sono prodotti nuovi valori e nuove norme. Il passato acquisisce autonomia e si libera dal
presente: la sua differenza emerge con chiarezza.
LE LEGGI NEL PENSIERO GRECO
L’emergere della legge nella città stato-greca.
Le riflessioni filosofiche e letterarie dei greci sul diritto e la giustizia
I greci furono il primo popolo d’Europa presso cui la “discussione” sul rapporto dell’uomo con la
legge e la giustizia divenne un’attività dell’uomo colto e tali discussioni furono registrate in una
letteratura che da allora in poi ha sempre fatto parte di una tradizione culturale europea.
Occorre anche dire che, mentre il “diritto Romano” fu elaborato all’interno di uno stato sovrano
e unitario, il “diritto greco” è un’espressione molto più generica e indica una varietà di leggi
vigenti nelle diverse polis (città Stato greche, unità politiche indipendenti abitate da
popolazioni di lingua e cultura greca). Anche se le leggi di polis diverse, sono simili, nell’età
classica non esistette mai un sistema giuridico greco unitario, perché non esisteva un unico
Stato greco.
FONTI DEL DIRITTO E DEL PENSIERO GIURIDICO GRECO
Gli elementi per ricostruire la storia del diritto greco non si trovano in testi giuridici greci in
quanto non produssero mai una sorta di trattato del diritto.
Sono stati solo ritrovati, dall’archeologia, resti di leggi di alcune polis incisi su pietra e bronzo
ma i frammenti del diritto greco vanno raccolti soprattutto nei vari rami della
letteratura: discorsi degli oratori, opere dei filosofi… Questioni come l’origine e il
fondamento dello stato, il rapporto della legge con qualche modello superiore, non venivano
discusse in opere a queste dedicate ma sono da estrapolare indirettamente da fonti letterarie e
filosofiche. Infatti il diritto come concetto astratto e la scienza giuridica non avevano neppure
un nome.
THEMIS, DIKE E NOMOS
La società greca era organizzata in polis, ciascuna costituita da un re, da un consiglio di
anziani e da un popolo, che non aveva ancora coscienza di obbedire ad una consuetudine come
normativa.
Le idee della Grecia arcaica sulle leggi erano quindi basate sull’esistenza de:
A. La THEMIS, connota l’idea di una decisione, di un decreto emanato dagli dei attraverso
sogni ed oracoli (volontà soprannaturale).
B. Con il passaggio dalle società patriarcali a quelle agricole, subentra l’idea di una
legislazione umana, ovvero prodotta dalla ragione e dall’esperienza umana, la DIKE (legge
terrena- derivata).
Un linguista sostiene che la Themis fosse il diritto famigliare, la giustizia che si esercita
all’interno del gruppo famigliare, e che la Dike fosse il diritto tra le famiglie della tribù, quella
che regola i rapporti con gli altri gruppi.
C. Ma è con la formazione delle città (V sec. a.C.) che si indica il diritto con la parola NOMOS,
il quale rappresenta la legge della città, prodotta dai legislatori in forma scritta. In un primo
tempo il termine designerà la consuetudine e più tardi la legge scritta.
Qualcosa che corrisponda al diritto nel senso di legge positiva (come da noi conosciuto) fa la
sua prima apparizione in Grecia con i legislatori Dracone e Solone (VII- VI a.C). Si cominciò a
mettere per iscritto le norme incidendole su pietra e bronzo.
Le leggi della polis (scritte) diventarono un tratto distintivo del quale i greci erano orgogliosi
perché si distinguevano dai “barbari”, ossia dai non greci.
L’ORIGINE DELLA POLIS E DEL DIRITTO – RIFLESSIONI FILOSOFICHE GRECHE
• PLATONE (427-347 a.C.) nella sua opera “Protogora” affrontò la questione della vita urbana,
sostenendo che l’uomo primitivo, capace di procurarsi il cibo, era incapace, come singolo, di
difendersi dagli animali selvatici; l’umo allora era privo della socialità ossia della capacità di
convivere con altri umani. Poi gli uomini appresero però, la necessità di unirsi per
sconfiggere le minacce del mondo selvaggio e si salvarono fondando villaggi. Vivevano
secondo consuetudini e norme patriarcali (themis e dike), senza necessità di leggi esplicite,
mentre con il tempo nacquero comunità più vaste (polis).
• ARISTOTELE (384-321 a.C.) affrontò la questione della vita civile parlando di uno sviluppo
naturale delle unità, che partiva dalla famiglia fino all’evolversi della città (polis), attraverso
l’unione dei villaggi vicini. La natura di ogni cosa è di tendere sempre alla perfezione del
proprio fine ossia vivere bene. La citta stato è la perfezione della costruzione che ha per fine
il vivere bene e perciò l’istinto dell’uomo è quello di unirsi in un’organizzazione sociale in
modo naturale. Nella sua opera “Politica” afferma che la polis è un prodotto naturale,
pertanto l’uomo per natura è un essere socievole.
• I SOFISTI. Nella ulteriore riflessione del ruolo dell’individuo di fronte alla citta stato, la
filosofia greca ha prefigurato la più diffusa teoria politica giuridica europea, quella che fu
detta del “contratto sociale”. Si tratta dell’idea che la sottomissione al governo e alle leggi si
fondi su un supposto accordo originario di cui il singolo cittadino sia implicitamente parte.
Presa coscienza che le usanze umane erano visibilmente diverse da luogo in luogo, i sofisti si
chiedevano il perché una legge fosse obbligatoria in una polis e in un’altra no. Ogni legge è
quindi relativa, convenzionale, accidentale, mutevole e contingente. Questa considerazione
aveva l’effetto diretto di imprimere nella legge il carattere dell’indifferenza e di strapparla
dagli ormeggi morali che creano il senso del dovere di obbedirle. Una legge vige ma non
necessariamente deve essere obbedita.
- Il sofista Antifonte sostenne che la natura dell’uomo è quella di dominare i più deboli e
di perseguire il proprio interesse, pertanto la legge altro non è che una violenza fatta
alla natura nella misura in cui inibisce la ricerca incontrollata dell’interesse individuale.
Diritto naturale=physis (istinto).
- Per Callicle le leggi e le polis sono solo un mezzo utilizzato dai deboli per neutralizzare
chi prevale e che, superiore per natura, ha giustamente il comando.
- Trasimaco il potere è ridotto alla forza.
- Socrate (469-399 a.C.) condannato a morte ingiustamente, pur avendo la possibilità di
fuggire, accettò la condanna perché era determinato a restare obbediente alle leggi
della società, vittima del loro ingiusto operare. Questa determinazione a sostenere la
legge anche fino al sacrificio ingiusto della propria vita, dà una particolare forza
all’elemento dell’accordo (del contratto sociale) considerato come la roccia sulla quale
hanno le loro fondamenta lo stato e le leggi.
NOMOS_CHE COS’E’ LA LEGGE? COME LA SI RICONOSCE?
- Per Senofonte sono leggi tutte le misure adottate dall’assemblea e messe per iscritto; le leggi
sono ciò che delibera il popolo e contengono l’obbligo di osservarle.
- Per Aristotele è l’ordine, prodotto razionale della mente.
C’E’ UN MODELLO TRASCENDENTE CHE SUPERA LA LEGGE?
Per Sofocle al di sopra del nomos c’è la religione mentre Aristotele enuncia la distinzione
teorica tra ciò che è naturalmente (diritto naturale) giusto e ciò che è giusto soltanto in
conseguenza dell’essere stato prescritto dalla legge positiva (diritto positivo).
IL NOMOS E IL POTERE POLITICO E GIUDIZIARIO
I filosofi riconoscono nel governo degli stati, l’aspetto della tutela degli interessi di classe.
PLATONE sottolinea che il ruolo specifico della legge è di conferire benefici generali. I magistrati
sono servitori della legge, dei quali ella è padrona.
ARISTOTELE dedica la sua analisi alla giustizia e all’equità. Quanto alla giustizia, la ripartisce in
due generi:
- La giustizia distributiva/legislativa nella ripartizione degli oneri e delle
consiste
ricchezze a chi fa parte della cittadinanza (quella espressa dalle leggi distribuendo benefici ed
impartendo oneri; è quindi proporzione);
- La giustizia correttiva non è la giustizia nelle leggi ma è la giustizia giudiziaria (per dirla
in termini moderni, è la giustizia delle corti che cerca di raddrizzare qualcosa che è storto, di
restaurare un equilibrio)
Tratta si è detto, anche dell’equità: l’equità è l’applicazione delle leggi mediante un
arbitro per evitare che una legge troppo rigorosa ottenga dei risultati sociali e morali non
conformi alla giustizia. Con l’equità si tende ad attenuare l’effetto rigoroso troppo formale della
legge.
IL DIRITTO ROMANO
L’invenzione romana del diritto e dei giuristi
Come mai questa singola vocazione giuridica romana verso il diritto? Il diritto (ius) è la forza, il
carattere identitario, della società politica romana. Il sistema giuridico romano allora, sorge da
una coscien
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