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Scuole giuridiche medievali a confronto

Studio del diritto in ambito universitario. Corpus Iuris Civilis e testi del diritto canonico sono considerati in questo periodo testi sacri per la loro auctoritas. In particolare il Corpus giustinianeo si stava riscoprendo in questi anni (X - XI sec.), portando un nuovo interesse per i sui contenuti e la sua forma.

Scuola dei Glossatori (Bologna, XII-XIII sec.): i primi studiosi del Corpus furono i glossatori. Questa scuola nasce in modo spontaneo dall'interesse reciproco dei maestri di insegnare e degli allievi di conoscere il diritto. Nello studiare il Corpus avevano totale fedeltà al testo; il loro obiettivo era fare un'esegesi (spiegazione senza interpretazione = chiarire il significato letterale) dell'opera per studiarla, NON trarne norme applicabili. Lo studio era svolto nelle aule della scuola ed affidato alla dialettica; al termine della spiegazione i glossatori appuntavano le loro spiegazioni e note nella glossa:

Spiegazione appuntata a mano intorno al testo originale (marginale) o tra le righe (interlineare). Si pensa che il primo esponente sia stato Irnerio. Gradualmente si sviluppano nuovi strumenti di studio che portano lo studioso ad intervenire all'interno del testo; si passa da un'analisi rigorosa e specifica ad un ragionamento più astratto e organico: si diffondono le summe, trattazioni sintetiche, il casus, strumento didattico attraverso il quale il docente esponeva un caso concreto da cui sviluppare un ragionamento, che si evolve nelle quaestiones, casi controversi che venivano raccolti e diventavano oggetto di studio.

Al termine degli studi lo studente era doctor sia di diritto romano che canonico. L'ultimo esponente fu Accursio, che realizzò una raccolta delle principali glossedella scuola chiamata Magna Glossa (1240). Al termine del XIII si sviluppano nuove scuole ma non per questo il metodo della glossa cessa di avere importanza: anzi si inizia a studiare non

più il solo testo del Corpus ma anchegli appunti dei glossatori. Esponenti: Bartolo daScuola dei commentatori (XIII-XV sec.) –Sassoferrato e Ubaldo degli UbaldiI testi di studio rimangono gli stessi; questa scuola si sviluppa grazie ad unmutamento del contesto storico e degli strumenti logici utilizzati dai giuristi: siafferma l’istituzione del Comune, unità territoriale dotata di una propriastruttura di potere e organizzazione, dando vita ai diritti locali (iura propria,possono essere prodotti anche da corporazioni o altri corpi intermedi)specialmente attraverso gli statuti: testi che racchiudono i vari aspetti dellavita comunale. Per le lacune rinviavano agli statuti della città di riferimento(una specie di capoluogo) e se ancora necessario il diritto comune. Sono piccolicodici in cui le nuove comunità politiche particolari fissano in norme il propriolibero assetto costituzionale ed amministrativo, le proprie procedure giudiziarie,le proprie

partire dal diritto romano, cercando di armonizzare le diverse fonti giuridiche presenti nei vari ordinamenti. Il diritto privato, disciplina che regola i rapporti tra i soggetti privati, si basa su una serie di regole e principi che vengono applicati in modo uniforme in tutti gli ordinamenti giuridici. Tuttavia, ogni ordinamento ha la possibilità di esprimere la propria autonomia rispetto al diritto comune, riconoscendo però la superiore autorità di quest'ultimo nel caso di lacune normative. Questa situazione ha portato i giuristi a riflettere sulle problematiche legate al particolarismo giuridico, ovvero alla presenza di diverse fonti normative che possono creare conflitti tra disposizioni concorrenti. Per risolvere tali conflitti e garantire un sistema unitario, è necessario un intervento attivo da parte dei giuristi sulle fonti del diritto. I commentatori, nel loro approccio realista e razionalista, interpretano il testo normativo in modo funzionale alle problematiche del tempo. Utilizzano strumenti di sintesi ed elaborazione per adattare il testo alle esigenze attuali. L'obiettivo principale è quello di coordinare le diverse fonti normative al fine di evitare conflitti e garantire una corretta applicazione del diritto privato. L'espressione "ius commune" identifica proprio questa concezione di un diritto comune che la scienza giuridica medievale ha costruito a partire dal diritto romano.

questo scopo.Strumenti della scolastica tomistica: nasce grazie a San Tommaso d'Aquino, teologo che riscopre la filosofia di Aristotele utilizzando la ratio per indagare la realtà rispettando però le verità di fede. Gli strumenti della logica che vengono sfruttati anche dai commentatori sono:

  • Opposizione fra lettera e spirito della legge.
  • Strumenti dell'interpretazione logica, ratio legis e sua sistematizzazione attraverso definizione, divisione e analogia. Interpretazione di tipo sintetico, non analitico -> nascono nuovi concetti, modelli di ragionamento... dando vita alla dottrina o dogmatica giuridica.

Sono le interpretazioni ormai le nuove fonti delle norme, dal diritto in atto si desume la regola (ragionamento induttivo = dal particolare al generale).Strumenti della dialettica (arte della discussione): mira alla verifica attraverso il contraddittorio e a discutere di argomenti incerti. L'importante è trattare la discussione

attraverso argomenti tratti dal vero ma che contemplano punti di vista diversi attraverso l'Ars inventendi (o topica): capacità di trovare gli argomenti che sono base della discussione. Era utile lo strumento delle contraddittorie, cioè l'utilizzo di argomenti contrapposti. L'approccio delle scholae era interdisciplinare, per cui i giuristi si formavano studiando anche campi della conoscenza diversi; la pratica della discussione libera e generalizzata aiutava a sviluppare il carattere argomentativo del discorso giuridico. Parlare del diritto diviene un compito difficile, dotato di regole logico-dialettiche da rispettare seguendo un determinato metodo. È quindi necessario un addestramento teorico svolto nelle università europee. Il potere dei giuristi si amplia ed è riconosciuto. Grazie a questi nuovi strumenti i commentatori riescono dunque a sviluppare nuove teorie per spiegare come tutti gli ordinamenti vigenti nel periodo possano essere.unificati e legittimati.
  1. Teoria della naturalità del diritto

Teoria legata al concetto di iurisdictio. Nasce il problema di trovare un diritto universale e quindi di individuare l'origine di legittimazione dei poteri diffusi sul territorio, e per cui potevano emanare norme giuridiche. Si arriva a pensare che il potere non ha una giustificazione basata su un'autorità superiore, ma ha una base naturale indipendente dalle fonti dell'autorità in cui si estrinseca. C'è una necessità naturale di darsi delle regole, è evidente che le comunità umane, ad esempio i Comuni, sono nate spontaneamente; per questo è giusto che si diano da soli, senza la necessità di autorizzazioni, un regolamento anch'esso naturale e spontaneo. Il diritto è frutto naturale di questo potere. Vengono individuate una gerarchia di poteri ed una gerarchia di iurisdictio, per cui il potere si articola in 18 livelli e la iurisdictio

si può distinguere in: Iurisdictio ordinaria (leggi Es. un Comune) e Iurisdictio delegata (Il potere sarà conferito da altri Es. un vassallo) Teoria della pluralità delle situazioni reali, o del dominio diviso Con dominio si intendeva un rapporto fra soggetto/oggetto, mentre il concetto di proprietà come lo intendiamo ora non esisteva come proprio. Questo perché si era in una realtà in cui le risorse, scarseggiando, potevano essere sottoposte all'utilità di più soggetti che avevano quindi un diritto di proprietà relativo che doveva coesistere con gli altri. Si distinguono: Dominio diretto: lo esercita il soggetto che ha la actio diretta, e che ha quindi un diritto formale che gli permette di difendere il proprio dominio. Non c'è però utilità immediata sul bene. (Esempio: il proprietario di un terreno può difendere la sua proprietà) Dominio utile: lo esercita chi ha utilità

immediata dal bene e ha soloo l'actio utilis applicabile sulla sola utilità del bene (Esempio: il contadino può solo difendere la sua possibilità di coltivare)

Applicazione degli ordinamenti giuridici su base territoriale

Il criterio di applicazione del diritto era soggettivo; con il consolidarsi dei regni romano barbarici e della consuetudine si riafferma il criterio territoriale, di più facile applicazione. I commentatori formulano delle teorie per fare ordine nella fase in cui i due criteri coesistevano.

Era la pratica a decidere quale criterio applicare, senza nessuna regola certa -> i commentatori cercano di fornire dei riferimenti che consentano di scegliere con certezza il criterio di applicazione: il diritto come esternazione del potere politico di un'istituzione si esplica nello spazio di potere dell'istituzione stessa (Teoria della naturalità del diritto) -> criterio territoriale. Vi sono delle eccezioni per cui in alcuni

ambiti del diritto deve essere utilizzato il criterio soggettivo (status personale dei soggetti, rapporti matrimoniali, successione, rapporti di diritto internazionale…).

IL DIRITTO COMUNE IN EUROPA CONTINENTALE

Veicoli: non c’è alcun tipo di provvedimento imperiale che prevedesse la diffusione del diritto comune: è un fenomeno spontaneo. Gli studi delle università dall’Italia si allargano in tutta Europa (Europeizzazione del diritto comune). Allo stesso tempo il diritto comune subisce delle modifiche nei territori in base alla cultura pre esistente (territorializzazione del diritto comune). A diffondersi non è solo il Corpus Giustinianeo ma la nuova scienza giuridica che lo ha studiato.

A favorire la diffusione del diritto comune sono i tribunali ecclesiastici, applicando il diritto canonico (che ha assorbito elementi del diritto romano): il diritto canonico, con il processo ad aequitas, è uno dei primi e principali veicoli di esportazione.

Della tradizione romanistica. L'elemento canonico del diritto comune. La sfera del diritto canonico e quella del diritto civile si sviluppano parallelamente in senso temporale.

Le fonti del diritto canonico sono:

  • Decretum Gratiani (1140-1142, Graziano -> monaco): non è un testo ufficiale della chiesa, ma si impone per il suo valore intrinseco; raccoglie e sistema materiale normativo eterogeneo (testi biblici, provvedimenti papali, testi liturgici, epistole del pontefice...) con lo scopo di eliminare le contraddizioni ed incoerenze. Il materiale raccolto era raggruppato per oggetto e conteneva a volte dei commenti dell'autore di tipo dialettico. In questo modo si voleva discutere delle ragioni razionali, e quindi dei principi di fede. Impostazione del commentatore, utilizzo delle quaestiones. Quest'opera diventa oggetto di studio universitario.
  • Decretales di Gregorio IX (1239), Liber Sancta di Bonifacio VIII (1298), Constitutiones clementinae (1317)
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dania.sabba20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Fusar Poli Elisabetta.