Capitolo 1. L’idea di Europa: realtà e mito.
Prima di vedere come e perché si sia consolidata una civiltà giuridica europea, è opportuno
chiedersi quando si possa iniziare a parlare di Europa. Si può dire che la civiltà europea si origini
nell’alto Medioevo (che convenzionalmente inizia con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente
nel 476 e finisce intorno all’anno 1000) e trovi le sue radici nell’età dell’impero carolingio (l’impero
di Carlo Magno). La notte di natale dell’anno 800, con l’incoronazione imperiale di Carlo Magno
avvenuta a Roma per mano del pontefice Leone III, prese vita il Sacrum Imperium. Sotto il dominio
di un imperatore potentissimo e il magistero unitario della Chiesa di Roma, un rinnovato impero
d’Occidente, per l’appunto il Sacrum Imperium, ritornò a costituirsi come ideale continuatore del
glorioso ordinamento di Roma: un legame unitario vincolò popoli latini e germanici entro l’orbita
di un vastissimo territorio, territorio che comprendeva gran parte dell’Europa odierna. Il nuovo
impero voleva rappresentare l’unità civile e religiosa di tutte le genti occidentali, affratellate da
una fede che era divenuta comune con la conversione al cristianesimo di quasi tutte le popolazioni
germaniche. L’idea ispiratrice era che nel nuovo impero la società cristiana trovasse la sua forma
definitiva. Il Sacrum Imperium appare così il frutto di un processo di reciproca assimilazione di
cristianità, romanità e germanesimo. Di questo processo la Chiesa era stata la grande
protagonista, era tornata a costituire l’unità politica, culturale e religiosa dell’Occidente. Essa era
posta al vertice della nuova concezione politica insieme all’imperatore che era prima di tutto il suo
difensore. Nell’anno 843, col trattato di Verdun, i tre figli di Ludovico il Pio, successore di Carlo
Magno, si spartirono i territori dell’impero. Ma malgrado il crollo dell’impero carolingio avvenuto
nel 843, nemmeno allora si dissolse quell’unitaria realtà culturale di tipo universalistico della quale
l’impero carolingio, ad opera della Chiesa, aveva costituito la piattaforma politica. Nonostante il
nuovo e rimpicciolito impero romano-germanico, ciò non tolse che in esso si continuasse a
ravvisare il rappresentante politico dell’Europa stessa. Infatti, a partire dall’età carolingia gran
parte della cultura occidentale era stata ideologicamente conquistata dal mito di Roma eterna,
dall’idea cioè di una intramontabile Roma caput orbis (Roma capitale del mondo) su cui facesse
perno un ideale impero universale romano e cristiano. Roma era ormai divenuta un potente
simbolo occidentale di unità. Il concetto di Christianitas fece si che l’impero romano-germanico
venisse considerato come il rappresentate per eccellenza del mondo cristiano. La Christianitas era
nel Medioevo il modo di definire l'Europa. Quest'ultima era il risultato della fusione tra la civiltà
greco-latina, la religione cristiana e la cultura dei popoli germanici. I loro elementi unificatori erano
l'Impero come istituzione politica e il diritto romano come legge comune. Tutti i popoli europei
erano uniti nella mentalità generale e soprattutto nella fede religiosa.
Capitolo 2. Unum imperium, unum ius. Le origini medievali del diritto comune.
La concezione di Sacrum Imperium non poteva non trovare un’unità omogenea anche nel diritto,
ovvero un qualcosa che si traducesse in una LEX COMMUNIS per tutti i popoli che l’impero
comprendeva. Solo nel XII secolo, con la nascita della “Scuola del diritto” a Bologna, il processo di
LEX COMMUNIS troverà piena e completa elaborazione. E’ vero che l’idea di LEX COMMUNIS è
posta in essere dalla scuola di Bologna, ma è pur vero che già nell’età carolingia e post-carolingia,
precedente quindi al XII secolo, ci sono delle tracce e degli elementi di quest’idea. Per cogliere tali
tracce basta pensare, da un lato, all’idea di Roma domina mundi tradottasi nell’idea di respublica
dei credenti in Cristo unificata sotto la guida del pontefice, e nell’idea dell’unificazione della
molteplicità degli ordinamenti politici sotto il potere dell’imperatore. Dall’altro lato, alla
territorializzazione del diritto romano sommerso nel periodo delle invasioni barbariche da una
miriade di leggi “personali” che il mito di Roma aspirava a far convergere verso un diritto
universale comune a tutti i popoli conviventi sul territorio dell’impero. Ma la vera e propria
saldatura teorica generale tra la renovatio imperii e una conseguente esigenza di renovatio del
diritto romano si dovrà alla scuola giuridica di Bologna, la cui nuova scienza romanistica
legittimerà il diritto romano come diritto universalmente valido nella respublica christiana. Al
tempo delle Quaestiones de iuris subtilitatibus, trattatello giuridico opera del glossatore
Piacentino, l’impero appariva un mosaico di ordinamenti giuridici particolari tutti volti alla propria
indipendenza e ognuno dei quali si reggeva su proprie consuetudini, costituzioni e statuti. Come
poté allora l’unum ius conciliarsi nell’unum imperium con la pluralità di ordinamenti giuridici
esistenti entro l’impero stesso? Il quadro del contrasto tra lo ius propriium degli ordinamenti
particolari e l’unum ius dell’impero è tracciato con chiarezza nelle Quaestiones di Piacentino,
sottolineando soprattutto che quando si parla di unum ius si vuole indicare il diritto unico
dell’impero, e non il diritto unico nell’impero. Nel linguaggio del giurista medioevale il diritto
comune è il DIRITTO ROMANO, cioè il diritto dell’impero avente come destinatari tutti i popoli
organizzati in singoli ordinamenti giuridici. In questo quadro, l’impero e il suo diritto vogliono
diventare l’unità a cui si collegano in subordinazione le norme che provengono da ogni parte
dell’impero. Tale schema gerarchico presenta il diritto comune nell’ambito di un sistema di fonti
normative sorrette da un’unica ratio nella quale esso è posto in preminente posizione gerarchica e
da cui scaturiscono i diritti particolari. Una delle questioni più importanti, nell’ambito del concetto
di ius commune, è quella del rapporto tra Impero e Chiesa e la relativa rilevanza dei rispettivi
ordinamenti normativi. I dibattiti dottrinali che ne nacquero furono roventi per il loro diretto
collegarsi al più ampio scontro politico fra la dottrina curialistica (che presuppone la superiorità del
pontefice) e la dottrina imperialistica (che teorizza la separazione dei due poteri). Pur attraverso
incertezze e contrasti mai pienamente risolti, si arriva alla formulazione del postulato della
ordinatio ad unum delle due potestà supreme, sovrane e indipendenti, aventi ciascuna la propria
giurisdizione e produttrici di due separati corpi normativi. Tuttavia, l’ordinatio presuppone uno
stretto legame tra norme imperiali e canoniche costituenti insieme lo ius commune. Questa
conciliazione fu resa dai giuristi con l’espressione UTRUMQUE IUS, che indica il rapporto essenziale
tra i due mondi, distinti ma al tempo stesso congiunti.
Capitolo 3. Diritto comune e gerarchia delle fonti alla crisi del pluralismo politico medievale.
Il XVI secolo rappresenta un momento di trasformazione per il concetto medievale di diritto
comune. Nel cercare di capire come e perché questo accada, si dà per presupposta la distinzione
tra la situazione dei territori imperiali e la situazione dei territori investiti dal processo di
formazione della nazionalità. Nei territori estranei all’area italo-tedesca, e quindi svincolati
dall’impero romano-germanico, le dottrine della giurisprudenza medioevale sulla pienezza del
potere degli ordinamenti monarchici avevano assolto la funzione di giustificare le pretese di
assoluta indipendenza politica e legislativa nei confronti dell’imperatore, di fatto non più
esercitante alcuna egemonia. Ne derivava che il diritto comune, in tali regni, era applicato solo se
accettato dal monarca. Nei paesi invece collegati direttamente all’impero, come il territorio italico,
le teorie medioevali avevano avuto il compito di coordinare in tipici sistemi di fonti coesistenti il
diritto romano-canonico e la varia normativa di città e signorie territoriali: avevano quindi si
legittimato i poteri della pluralità degli ordinamenti minori, ma avevano soprattutto salvaguardato
la suprema e unitaria autorità imperiale. Il fatto che l’impero fosse in liquidazione e che comuni e
signori fossero pienamente indipendenti e avessero il potere di legiferare, non escludeva che il
diritto romano fosse per antonomasia il diritto dell’impero; era pur sempre la ratio di un sistema
politico-giuridico teoricamente unitario. A partire dalla fine del XV secolo questa concezione
ancora universalistica del diritto comune entra in una profonda crisi di evoluzione: la posizione
riservata nei territori italiani allo ius commune si avvia a divenire quella che già gli veniva riservata
dal XIII secolo dalle grandi monarchie nazionali europee estranee all’impero. Tale crisi è ovvia
conseguenza di alcuni cambiamenti nell’assetto politico dei paesi italiani: essi vanno
strutturandosi in forma di organizzazione statuale su base regionale, similmente alle delle grandi
monarchie nazionali europee. Ma tale evoluzione culturale giunse ai suoi sbocchi più maturi fra la
fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, ovvero nell’età degli stati principeschi italiani. Il principato,
costituitosi come sviluppo del governo signorile, tende ad affermarsi quale ordinamento sovrano e
primario. E la nuova figura del princeps è ora la prima e suprema fonte di produzione del diritto,
con la conseguenza che ogni altra norma derivante da altri ordinamenti interni o esterni al suo
Stato, è giuridicamente rilevante solo se oggetto di sua approvazione e di sottoposizione al suo
controllo. In questo modo, fra lo IUS COMMUNE e lo IUS PROPRIUM, si contrappone la nuova
legislazione dello stato, che basandosi sulla volontà assoluta del sovrano, tende a porsi come
diritto primario, in quanto impone la propria precedenza su ogni altra fonte di diritto. In questo
contesto, al diritto romano viene a mancare quella che è la componente imperiale del diritto, cioè
il fondamento legittimo della sua applicazione. Ora è la volontà dei principi la base della sua
applicazione: all’interno dello Stato il diritto romano diventa sussidiario e subordinato alla
normativa sovrana. La posizione del diritto romano appare ora rovesciata rispetto alla situazione
medievale: in quest’ultimo caso erano gli iura propria degli ordinamenti particolari ad esser vigenti
in quanto derivanti dal consenso dell’imperatore. Ora, invece, è il diritto romano ad esser
considerato ovunque sussidiario rispetto ai diritti locali. All’interno di ciascuna unità statuale il
diritto comune assume lineamenti propri, diversi da Stato a Stato; ogni compagine politica gli
imprime un’impronta sua a seconda delle proprie tradizioni ed esigenze.
Capitolo 4. L’elemento canonico del diritto comune: la costruzione e lo svolgimento di uno ius
commune in spiritualibus (sec. XII – XVI).
Secondo la concezione di utrumque ius, lo ius commune avrebbe caratteristiche canoniche. L’idea
di un unico ordinamento normativo, temporale e spirituale, era stata un fermo pilastro della
coscienza medioevale. L’ordinamento ad un unico fine di CHIESA e IMPERO postulava che IUS
CIVILE e IUS CANONICUM si componessero nell’ideale unità di IUS COMMUNE attraverso lo stretto
rapporto della comune dipendenza dalla volontà di Dio. Il corpus della normativa canonistica è
venuto costruendosi nel clima della grande riforma gregoriana della chiesa, in connessione con la
quale non erano mancate robuste collezioni volte a tentare un riordinamento del materiale
normativo, che si ebbe solo nel XII secolo ad opera del giurista GRAZIANO, il quale scrisse il celebre
DECRETUM Concordia discordantium canonum. Fu questo un testo attraverso
-
Riassunto esame Storia del diritto medievale e moderno, prof. Vano, libro consigliato Storia del diritto moderno in…
-
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale, prof. Marchetti, libro consigliato Storia del Diritto Moderno in Euro…
-
Riassunto esame Storia del Diritto Moderno, prof. Errera, libro consigliato Cavanna
-
Riassunto esame Storia del diritto medievale e moderno, Prof. Del Bagno Ileana, libro consigliato Storia del diritt…