vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Leggi romane
Lex Valeriae Horatia – scritte nel 449 sancivano l'equiparazione dei plebisciti alle leggi, il ripristino delle magistrature cancellate con il decemvirato e il divieto di crearne sine provocatione, il riconoscimento della sacrosantitas dei tribuni.
Lex Canuleia – nel 445 i plebei ottennero il diritto di sposarsi con i patrizi.
Lex Ogulnia – nel 300 i plebei possono accedere ai collegi sacerdotali dei pontefici e degli auguri.
Lex Hortensia – nel 287 si tolse l'auctoritas ai plebisciti che furono definitivamente equiparati alle leggi.
Ius Flavianum – a cavallo del IV e del III sec Gneo Flavio divulgò i formulari delle leges actiones.
Iurisdictio – è il potere di determinare in via teorica lo stato e la titolarità del diritto all'interno del fatto portato alla conoscenza del magistrato.
Ius Honorarium – È formato dai mores, dalle leggi e dagli edicta magistratum ed è quanto si è prodotto per esercitare in.
concreto la funzione che si ricopre. Status delle persone – Libertatis, civitatis e familiae Nexi - persone assoggettate che garantivano con la propria persona o con i figli il debito accumulato Addicti – sono coloro che convenuti nuovamente in giudizio nn hanno eseguito la sentenza che licondannava e quindi sono stati assoggettati da creditore( poteva venderli dp 60 giorni oppure ucciderlo) Vades – soggetti che dovevano garantire la comparizione in giudizio di un soggetto dinnanzi al giudice Praedes – dovevano garantire la restituzione a colui che non aveva avuto il possesso di un bene insieme aifrutti che aveva maturato, anche avendo vinto la causa. Forme di manomissione degli schiavi – Per vindicta (verghetta), per censo (ogni 5 anni quando si faceva ilcensimento) o per testamento. Figli si liberavano della potestà del padre se questo l’avesse venduti per 3 volte Adrogatio – adozione di una persona o sui iuris o alieno iuri subiecta cheavveniva davanti all'assemblea popolare per le persone sui iuris (solo maschio) o per ordine del magistrato per le persone alieno iuris ubiecta (maschi e femmine) sui quali si era estinta la patria potestà del pater naturale. Ripudio e divorzio – il ripudio era un metodo per sciogliere il matrimonio con il quale si faceva tornare la donna nella casa del padre e si usava nei casi in cui ci si era sposati senza la mano. Il divorzio invece era il caso in cui il marito aveva la mano della moglie e quindi bisognava utilizzare la diffareatio o la emancipatio, per divorziare occorreva una motivazione valida che era posta al controllo del censore che indagava sul comportamento tenuto dai 2 coniugi. Per trasferire dei beni bisognava usare la traditio per beni nec mancipi mentre per i beni mancipi serviva il mancipium o l'in iure cessio. Usucapione 1 anno per gli oggetti 2 per la terra. Mancipatio – negozio solenne con il quale si scambiavano beni mancipi contro prezzo.andava celebrato davanti a 5 testimoni + un portatore di una bilancia sulla quale si pesava il bronzo che chi voleva comprare dava in cambio della cosa da comprare. In iure cessio - Applicazione della vindicatio, veniva portato il bene o una parte simbolica davanti al magistrato. Chi doveva acquistare toccava con la verghetta il bene e asseriva che era suo, mentre chi vendeva taceva e faceva un passo indietro. L'in iure cessio si utilizzava anche per trasferire l'eredità ad altri e per l'adozione. Testamento: esisteva quello calatis comitiis cioè davanti al comizio radunato dinnanzi ai pontefici che si compiva 2 volte l'anno. In questo caso, il testatore assumeva un erede estraneo alla famiglia che avrebbe ereditato i beni alla morte del testatore. Il testamento in procintu di cui sappiamo poco, sarebbe stato fatto davanti all'esercito schierato prima di attaccare battaglia e si pensi che conteneva solo disposizioni a cose singole. Successione + importanteè la Mancipatio familiae con la quale si assumeva un unico erede al quale spettavala parte + grande di eredità chiamato familiae emptor che alla morte del testatore avrebbe diviso l’eredità per gli altri eredi; veniva celbrato con l’atto dell’eas et libram.
Nuncupatio – Testatore che enunciava in pubblico le sue volontà oppure dichiarava di aver scritto le volontà su tavole cerate chiuse.
Ci sono 5 legis actiones; legis actio sacramenti, legis actio per iudicis arbitrative postulationem, la legis actio per condictionem, legis actio per manus iniectionem e la legis actio per pignoris capionem.
Legi actio sacramenti è caratterizzata dal sacramentum cioè la scommessa di una somma di denaro che il soccombente avrebbe dovuto pagare all’erario pubblico. La multa variava o in 50 o in 500 assi in base se il bene contestato valeva + o – di 1000 assi e se si discuteva della libertà di una persona erano sempre 50.
Se si trattava di un bene mobile (IN REM) veniva portato davanti al pretore e le parti facevano la vindicta(festuca), il pretore gli diceva di lasciare il bene e iniziava lo scambio di battute solenni, il bene veniva affidato temporaneamente a chi fornisse dei garanti per il bene e per i frutti ricavati da esso, dopo di che si procedeva alla verifica dei sacramenti cioè quelli che risultavano + conformi al diritto in base ai quali si emanava la sentenza.
Legis actio per iudicis arbitrive postulationem – il processo riguardava la tutela dei rapporti obbligatori nascenti da contratto, l’attore dichiarava che il convenuto gli doveva un qualche credito mentre il convenuto negava, l’attore allora chiedeva l’assegnazione di un giudice; con questo processo si evitava di pagare la multa sacramenti.
Legis actio per manus inictionem si applicava al convenuto condannato che non eseguiva la sentenza. Passati 30 giorni dalla sentenza di condanna il creditore dopo aver
pronunciato una formula solenne ponevala mano addosso al debitore assoggettandolo per la cifra che gli doveva e quindi aquisiva tutti i diritti chespettavano al creditore, quale tenerlo prigioniero fino a che qualcuno non lo avesse riscattato oppurevenderlo come schiavo fino ad ucciderlo.
Legis actio per pignoris capionem – si poteva compiere anche non di fronte al magistrato, nei giorni nefasti,e perfino in assenza del convenuto. Si suppone che il creditore si rifacesse sul pegno, trattenendolo per séoppure vendendolo per soddisfarsi sul ricavato.
Lex Furia – consentiva la manus iniecta contro il creditore che voleva + del dovuto dal debitore e
Lex Publilia - consentiva a una persona che aveva pagato il debito di un'altra persona di usare la manusiniectio contro di lui se non l’avesse risarcito entro 6 mesi.
Interdicta – erano ordini del pretore diretti a vietare o a far cessare gli atti di violenza per il possessiodell’ager publicus e inoltre la
reintegrazione nella terra di chi ne fosse stato espulso con la violenza.