Concetti giuridici fondamentali
Fatto, atto e negozio giuridico
Fatto - Accadimento naturale rilevante per il diritto a prescindere dall’intervento dell’uomo.
Atto – Accadimento rilevante per il diritto che dipende dalla voluta azione o omissione di un soggetto, i cui effetti sono riconnessi dall’ordinamento giuridico a prescindere dal fatto che siano voluti o meno dal soggetto agente o omittente.
Negozio giuridico – Manifestazione di una volontà diretta al raggiungimento di effetti che l’ordinamento riconosce e garantisce.
Elementi del negozio giuridico
Elementi essenziali
- Manifestazione: Modo attraverso il quale la volontà viene espressa.
- Causa: È lo scopo pratico che il negozio intende realizzare e la ragione per la quale il soggetto lo compie a prescindere dai motivi che lo spingono ad agire.
- Volontà: È la volontà di darsi il regolamento di interessi esternato con la manifestazione.
- Modo: Varie forme come sponsio o in iure cessio.
Elementi accidentali
- Termine: Avvenimento futuro e certo dal quale iniziano a prodursi gli effetti del negozio o fino a quando durano.
- Modo: È un peso che grava sui negozi di liberalità inter vivos, donazione; o mortis causa, quali il legato.
Annullabilità e nullità
Annullabilità – In seguito all’intervento del pretore si può avere che instauratasi la controversia si impedisca ad un negozio valido di esplicare i suoi effetti.
Nullità – Quando ad esempio si ha: stipulazione di un oggetto che non esiste o non può esistere, stipulazione che promette fatto altrui, stipulazione sottoposta a condizione impossibile, stipulazione di un comportamento turpe ed illecito come l’omicidio o un sacrilegio.
Altri concetti giuridici
Obbligazione – È un vincolo del diritto a causa del quale siamo costretti dalla necessità di eseguire una qualche prestazione secondo le norme della nostra comunità; (obbligazione costringe l’altro a darci, farci o garantirci qualcosa).
Naturalia negotii – Garanzia per i vizi del bene venduto.
Sacertas - Inviolabilità del tribuno della plebe che aveva come poteri lo ius auxilii aiuto al cittadino prima plebeo e poi in generale contro i provvedimenti presi del magistrato arbitrariamente. Ha la intercessio cioè il veto contro la delibera del magistrato che danneggi i plebei e la coercitio cioè la possibilità di dare sanzioni ai magistrati.
Divisione del popolo e leggi importanti
Divisione del popolo – Per curiae, poi per centurie e poi per tribù. (4 tribù urbane e poi fino a 31 rustiche. 193 centurie).
Leggi liciniae sextiae – Nel 367 con le quali si cominciò a dare pari diritti a patrizi e plebei. Si concedeva ai plebei il diritto di accedere al consolato, delegarono a un magistrato la iurisdictio, istituzione di una carica l’edile curule destinata ai patrizi, regolò l’ammontare dei debiti e dei crediti, regolò l’estensione massima di terra destinate a i pater familias (550 iugeri + 250 se aveva figli).
Leggi delle 12 tavole – Del 450-451 furono approvate dall’assemblea centuriata e forse sarebbero state la versione più morbida delle leges regiae, costituiscono la prima fonte organica di diritto sostanziale e processuale, ed erano valide per tutti e capaci di consolidare lo status del cittadino.
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