Storia cronologica del diritto romano
L'età più antica
753 a.C. 21 Aprile: fondazione di Roma. Leggendaria data della ("ab urbe condita"). La fondazione di Roma porta a un allentamento del legame tribale e a una progressiva autonomia delle famiglie; alle Gentes si sostituisce il Populus.
Curiati sec. delle famiglie
Comizi (VI a.C.). Re Latino-Sabini (auguratio). Tutti i Re, anche quelli etruschi, venivano eletti presumibilmente con Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marcio.
Re etruschi
Probabile conquista etrusca di Roma, massimo sviluppo del potere politico del Re: Tarquinio Prisco, Servio Tullio.
Comizi centuriati
VI inizio V sec. a.C.: I comizi perdono il loro carattere militare e si trasformano in un sistema di votazione e di ripartizione delle imposte.
510 a.C.: Caduta della Monarchia. Questura e Censura istituite intorno alla metà del V sec. a.C. (451-450 a.C.).
Legge delle XII Tavole
Collegata a lotte sociali patrizio-plebee e a crisi V sec. a.C., il legislatore voleva raccogliere nel modo più completo possibile le norme che riguardavano la sfera giuridica del singolo cittadino. Lo scopo attribuito alla legislazione delle XII Tavole è la protezione dell'uomo comune dall'arbitrio della nobiltà patrizia sia nel traffico giuridico che nell'amministrazione della giustizia.
Cicerone faceva derivare le XII Tavole dalle leggi soloniche, ma ciò non è certo. Una gran parte delle leggi riguardava il diritto processuale. Legis actio sacramento, la fase di impostazione della controversia, era rigorosamente formale. Le parti, dopo aver enunciato le loro posizioni giuridiche secondo un formulario esattamente fissato, dovevano fare una scommessa processuale: nelle liti riguardanti il patrimonio, ognuna delle parti doveva depositare presso i pontifices una somma di denaro. Se il deponente perdeva la lite, la somma depositata andava allo stato ed era destinata alle spese per il culto delle divinità pubbliche. Se si trattava di agire per un delitto punibile con la pena di morte, invece che alla posta in denaro si ricorreva probabilmente a un giuramento solenne. Tanto la posta in denaro quanto il giuramento si chiamavano sacramentum (consacrazione alla divinità).
C'era anche un tipo di procedimento più recente e snello, applicabile però solo a determinate pretese (legis actio per iudicis postulationem).
Le XII Tavole conoscevano una forma durissima di contratto obbligatorio, in cui il mutuatario, ricevendo il denaro pesato alla presenza di testimoni, si trasferiva letteralmente nel potere del creditore (il negozio si chiamava nexum, "incatenamento"). Qualora non fosse riuscito a riscattarsi in tempo restituendo la somma, egli cadeva in schiavitù per debiti senza che ci fosse bisogno di condanna giudiziale. Tuttavia, nelle XII Tavole appare una sponsio, una promessa obbligatoria abbastanza agile, che si poneva in essere mediante scambio di domanda e risposta tra le parti e per la cui attuazione si poteva far ricorso al più semplice procedimento della legis actio per iudicis postulationem.
Comizi tributi
Verso la fine del V sec. a.C.
Consolato metà del IV sec. a.C.: prima della Legge delle XII Tavole, il Praetor Maximus era il magistrato di rango più elevato tra quelli in carica. Già sul nascere il potere del pretore doveva aver avuto, oltre a quello militare, un aspetto civile. Il potere di questo magistrato abbracciava due campi contrassegnati col nome di coercitio (potere coercitivo) e di iurisdictio (pronuncia del diritto), che insieme col comando militare in senso stretto (imperium potere generale di comando in senso ampio) furono raccolti nel concetto dell'imperium.
A ciò si aggiungevano la facoltà di convocare il popolo in assemblea e di proporre per la votazione candidature e leggi (ius agendi cum populo), e il diritto di convocare e interrogare il Senato (ius agendi cum senatu). Il limite all'imperium del magistrato poteva essere posto mediante il veto (intercessio) da un magistrato di rango uguale o più elevato, e specialmente dai tribuni della plebe che in simili casi si chiamavano in aiuto (appellare). Il titolare dell'imperium al campo (imperium militiae) fino al II sec. a.C. aveva la facoltà di punire a sua discrezione il cittadino indisciplinato con pene corporali, e perfino di farlo giustiziare; "a casa" (imperium domi, entro la circoscrizione della città di Roma), il cittadino minacciato di pena corporale o capitale da parte del magistrato poteva "invocare l'aiuto del popolo" (provocatio ad populum), a meno che non fosse stato già dichiarato colpevole in un regolare processo.
390 a.C.: Incendio gallico.
367 a.C.: Leges Liciniae Sextiae. A partire da quest'anno troviamo in funzione il Pretore; da queste leggi in poi la iuris dictio non è più esercitata dai consoli, ma dal Pretore.
Pretore
Il pretore, minore titolare dell'Imperium, nel periodo della Repubblica e durante il Principato, era la magistratura giurisdizionale vera e propria. A parte la speciale competenza edili curuli nelle liti di mercato, ad essa toccava in pratica tutta l'amministrazione della giustizia sia civile che penale, a Roma e nell'Italia romana. C'erano però degli organi giudiziari ausiliari che servivano ad alleggerire il lavoro del pretore. Il tribunale di polizia dei tresviri capitales, ad esempio, sbrigava probabilmente la maggioranza dei processi penali che si svolgevano a Roma; altri processi il pretore si poteva far rappresentare dai quaesitores. Nelle cittadine italiche situate sull'ager Romanus, in epoca repubblicana, venivano inviati dei praefecti iure dicundo, in parte eletti dal popolo, in parte nominati dal pretore. Nell'ultimo secolo a.C. e durante il Principato si ebbe inoltre una giurisdizione locale dei magistrati municipali.
340 a.C.: Ultima guerra delle città latine contro Roma, la maggior parte è trasformata in municipia.
300 a.C.: Lex Valeria provocatio (riconoscimento definitivo del diritto di provocatio sorto durante le lotte patrizio-plebee e confermato dopo la fine).
286 a.C.: Lex Hortensia de plebiscitis valore vincolante (riconoscimento del valore vincolante per tutto il popolo delle deliberazioni del Concilium Plebis, Plebis scita). Da questo momento in poi la maggior parte delle leggi fu votata dal Concilium Plebis su proposta dei Tribuni, mentre in precedenza era nei Comizi Centuriati che di regola il popolo si riuniva per legiferare.
Leggi di rilievo per lo sviluppo del diritto privato e processuale furono la Lex Poetelia Papiria de nexis, proposta dai consoli nel 326 a.C., che eliminò la schiavitù volontaria per debiti, e la Lex Aquilia de damno iniuria dato, un plebiscito attribuito all'anno 286 a.C., il quale sostituì alle prescrizioni casistiche delle XII Tavole sul danneggiamento di cose una nuova regolazione più generale e comprensiva, che ebbe grandissima importanza per lo sviluppo ulteriore della disciplina dei delitti.
265 a.C.: Sottomissione dell'Italia.
254 a.C.: Per la prima volta un plebeo occupa la carica di Pontifex Maximus.
L'età delle grandi conquiste e l'impero universale
Dalla metà del III secolo a.C. alla metà del III secolo d.C.
242 a.C.: Il compito dell'amministrazione della giustizia sia civile che penale, prima affidato al pretore, fu ripartito tra due pretori: da quest'anno al titolare dell'antica pretura, chiamato ora praetor urbanus, rimase affidata la giurisdizione tra cittadini romani, mentre quello di nuova creazione, il praetor peregrinus, fu competente per processi fra stranieri o fra stranieri e cittadini romani. Anche così una massa enorme di affari gravava soprattutto sul praetor urbanus.
149 a.C.: Lex Calpurnia Repetundarum. Per il processo per concussione commesso da magistrati romani in Italia o nelle province esistette a partire da questa legge una speciale "lista dei giudici" predisposta per l'intero anno di carica dei magistrati.
133-121 a.C.: Riforme sociali dei Gracchi.
122 a.C.: Lex Acilia Repetundarum. Legge della tarda Repubblica, caratterizzata da una minuziosità pedantesca, destinata a difendere i sudditi di Roma, e soprattutto la popolazione provinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani.
122 a.C.: Lex Sempronia Iudiciaria di C. Gracco. Fu eliminato l'obbligo di formare i consigli dei tribunali penali esclusivamente con membri del Senato (che a quest'epoca ne contava normalmente solo 300), questa legge, che aprì ai cavalieri l'accesso al banco dei giudici, costituì il punto di avvio di un sistema di corti giurate, alle quali, nella tarda Repubblica e agli inizi dell'Impero, spettò il compito di amministrare la giustizia criminale ordinaria.
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