Importante
L'autore ha fatto ampiamente riferimento al testo del Kunkel nella redazione di questi appunti. Si avverte che il presente scritto non ha alcuna pretesa didattica, ma solo lo scopo di fungere da rapido riferimento da accompagnare allo studio dei testi di storia del diritto romano. Ne è stata consentita la libera diffusione dal sito di Appunti on Line, a patto di lasciare tutto nella sua integrità e forma originale. Qualsiasi abuso sarà perseguito a norma di legge.
Storia cronologica del diritto romano
L'età più antica
753 a.C. 21 Aprile: Leggendaria data della fondazione di Roma ("ab urbe condita"). La fondazione di Roma porta ad un allentamento del legame tribale e ad una progressiva autonomia delle famiglie; alle Gentes si sostituisce il Populus. Comizi Curiati (VI Sec. a.C.).
- Re Latino-Sabini (Tutti i Re, anche quelli etruschi, venivano eletti presumibilmente con auguratio).
- Romolo
- Numa Pompilio
- Tullio Ostilio
- Anco Marcio
Re Etruschi (probabile conquista etrusca di Roma, massimo sviluppo del potere politico del Re).
- Tarquinio Prisco
- Servio Tullio: I Comizi Centuriati (fine VI inizio V Sec. a.C., introduzione tattica oplitica) perdono il loro carattere militare e si trasformano in un sistema di votazione e di ripartizione delle imposte.
- Tarquinio il Superbo
510 a.C.: Caduta della Monarchia. Questura, Censura (istituita intorno alla metà del V Sec. a.C.).
451-450 a.C.: Legge delle XII Tavole (Collegata a lotte sociali patrizio-plebee e a Crisi V Sec. a.C.), il legislatore voleva raccogliere nel modo più completo possibile lo ius civile (le norme che riguardavano la sfera giuridica del singolo cittadino). Lo scopo che la tradizione romana attribuisce alla legislazione delle XII Tavole è la protezione soprattutto dell'uomo comune dall'arbitrio della nobiltà patrizia sia nel traffico giuridico che nell'amministrazione della giustizia (Cicerone faceva derivare le XII Tavole dalla leggi soloniche, ma ciò non è certo). Una gran parte delle leggi (le prime tre tavole secondo la ripartizione oggi in uso), riguardava il diritto processuale. Legis actio sacramento, la fase di impostazione della controversia, rigorosamente formale, di questo procedimento, reca i segni di una età assai remota. Le parti dopo aver enunciato le loro posizioni giuridiche secondo un formulario esattamente fissato, dovevano fare una scommessa processuale: nelle liti riguardanti il patrimonio, ognuna delle parti doveva depositare presso i pontifices una somma di danaro. Se il deponente perdeva la lite, la somma depositata andava allo stato (ed era destinata alle spese per il culto delle divinità pubbliche). Se si trattava di agire per un delitto punibile con la pena di morte, invece che alla posta in denaro si ricorreva probabilmente ad un giuramento solenne. Tanto la posta in danaro quanto il giuramento si chiamavano sacramentum (consacrazione alla divinità). C'era anche un tipo di procedimento più recente e snello, applicabile però solo a determinate pretese (legis actio per iudicis postulationem). Le XII Tavole conoscevano una forma durissima di contratto obbligatorio, in cui il mutuatario, ricevendo il danaro, che gli veniva pesato alla presenza di testimoni, si trasferiva letteralmente nel potere del creditore (il negozio si chiamava nexum,"incatenamento"). Qualora non fosse riuscito a riscattarsi in tempo restituendo la somma, egli cadeva in schiavitù per debiti senza che ci fosse bisogno di condanna giudiziale. Tuttavia nelle XII Tavole accanto a questo istituto arcaico che fu abolito solo sul finire del IV Sec. a.C., appare una promessa obbligatoria abbastanza agile, la sponsio, che si poneva in essere mediante scambio di domanda e risposta tra le parti e per la cui attuazione si poteva far ricorso al più semplice procedimento della legis actio per iudicis postulationem.
Comizi tributi (Verso la fine del V Sec. a.C.).
Consolato (prima metà del IV Sec. a.C., in precedenza la Legge delle XII Tavole parla di Praetor Maximus come del magistrato di rango più elevato tra quelli in carica, già sul nascere il potere del pretore doveva aver avuto oltre a quello militare, un aspetto civile). Il potere di questo magistrato abbracciava due campi contrassegnati col nome di coercitio (potere coercitivo) e di iurisdictio (pronuncia del diritto) che insieme col comando militare (imperium in senso stretto), furono raccolti nel concetto del potere generale di comando (imperium in senso ampio). A ciò si aggiungevano la facoltà di convocare il popolo in assemblea e di proporre per la votazione candidature e leggi (ius agendi cum populo), e il diritto di convocare e interrogare il Senato (ius agendi cum senatu). Il limite all'imperium del magistrato poteva essere posto mediante il veto (intercessio) da un magistrato di rango uguale o più elevato, e specialmente dai tribuni della plebe che in simili casi si chiamavano in aiuto (appellare). Il titolare dell'imperium al campo (imperium militiae) fino al II Sec. a.C. aveva la facoltà di punire a sua discrezione il cittadino indisciplinato con pene corporali, e perfino di farlo giustiziare; "a casa" (imperium domi, entro la circoscrizione della città di Roma), il cittadino minacciato di pena corporale o capitale da parte del magistrato poteva "invocare l'aiuto del popolo" (provocatio ad populum), a meno che non fosse stato già dichiarato colpevole in un regolare processo.
390 a.C.: Incendio gallico.
367 a.C.: Leges Liciniae Sextiae, a partire da quest'anno troviamo in funzione il Pretore (da queste leggi in poi la iuris dictio non è più esercitata dai consoli, ma dal Pretore, minore titolare dell'Imperium. Nel periodo della Repubblica e durante il Principato, la pretura era la magistratura giurisdizionale vera e propria. A parte la speciale competenza degli edili curuli nelle liti di mercato, ad essa toccava in pratica tutta l'amministrazione della giustizia sia civile che penale, a Roma e nell'Italia romana. C'erano però degli organi giudiziari ausiliari che servivano ad alleggerire il lavoro del pretore. Il tribunale di polizia dei tresviri capitales, ad esempio, sbrigava probabilmente la maggioranza dei processi criminali che si svolgevano a Roma; in altri processi penali il pretore si poteva far rappresentare dai quaesitores. Nelle cittadine italiche situate sull'ager Romanus venivano inviati in epoca repubblicana dei praefecti iure dicundo, in parte eletti dal popolo, in parte nominati dal pretore. Nell'ultimo secolo a.C. e durante il Principato si ebbe inoltre una giurisdizione locale dei magistrati municipali.
340 a.C.: Ultima guerra delle città latine contro Roma, la maggior parte è trasformata in municipia.
300 a.C.: Lex Valeria (riconoscimento definitivo del diritto di provocatio, sorto durante le lotte patrizio-plebee e confermato dopo la fine).
286 a.C.: Lex Hortensia de plebiscitis (riconoscimento del valore vincolante per tutto il popolo delle deliberazioni del Concilium Plebis (Plebis scita). Da questo momento in poi la maggior parte delle leggi fu votata dal Concilium Plebis su proposta dei Tribuni, mentre in precedenza era nei Comizi Centuriati che di regola il popolo si riuniva per legiferare. Leggi di rilievo per lo sviluppo del diritto privato e processuale furono la Lex Poetelia Papiria de nexis, proposta dai consoli nel 326 a.C. che eliminò la schiavitù volontaria per debiti e la Lex Aquilia de damno iniuria dato, un plebiscito attribuito all'anno 286 a.C. il quale sostituì alle prescrizioni casistiche delle XII Tavole sul danneggiamento di cose una nuova regolazione più generale e comprensiva, che ebbe grandissima importanza per lo sviluppo ulteriore della disciplina dei delitti.
265 a.C.: Sottomissione dell'Italia.
254 a.C.: Per la prima volta un plebeo occupa la carica di Pontifex Maximus.
L'età delle grandi conquiste e l'impero universale dalla metà del III secolo a.C. alla metà del III secolo d.C.
242 a.C.: Il compito dell'amministrazione della giustizia sia civile che penale, prima affidato al pretore, da quest'anno fu ripartito tra due pretori: al titolare dell'antica pretura, chiamato ora praetor urbanus, rimase affidata la giurisdizione tra cittadini romani, mentre quello di nuova creazione, il praetor peregrinus, fu competente per processi fra stranieri o fra stranieri e cittadini romani. Anche così una massa enorme di affari gravava soprattutto sul praetor urbanus.
149 a.C.: Lex Calpurnia Repetundarum (Per il processo per concussione commesso da magistrati romani in Italia o nelle province esistette a partire da questa legge una speciale "lista dei giudici" predisposta per l'intero anno di carica dei magistrati).
133-121 a.C.: Riforme sociali dei Gracchi.
122 a.C.: Lex Acilia Repetundarum (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da una minuziosità pedantesca, destinata a difendere i sudditi di Roma, e soprattutto la popolazione provinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani).
122 a.C.: Lex Sempronia Iudiciaria di C.Gracco.
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