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Storia cronologica del diritto romano
753 a.C. 21 Aprile: Leggendaria data della fondazione di Roma ("ab urbe condita"). La fondazione di Roma porta ad un allentamento del legame tribale e ad una progressiva autonomia delle famiglie, alle Gentes si sostituisce il Populus.
Comizi Curiati (VI Sec. a.C.).
Re Latino-Sabini (Tutti i Re anche quelli etruschi venivano eletti presumibilmente con auguratio).
Romolo
Numa Pompilio
Tullio Ostilio
Anco Marcio
Re Etruschi (probabile conquista etrusca di Roma, massimo sviluppo del potere politico del Re).
Tarquinio Prisco
Servio Tullio: I Comizi Centuriati (fine VI inizio V Sec. a.C., introduzione tattica oplitica) perdono il loro carattere militare e si trasformano in un sistema di votazione e di ripartizione delle imposte.
Tarquinio il Superbo
510 a.C.: Caduta della Monarchia.
Questura, Censura (istituita intorno alla metà del V Sec. a.C.).
451-450 a.C.: Legge delle XII Tavole (Collegata a lotte sociali).
patrizo-plebee e a Crisi V Sec. a.C.), illegislatore voleva raccogliere nel modo più completo possibile lo ius civile (le norme che riguardavano la sfera giuridica del singolo cittadino). Lo scopo che la tradizione romana attribuisce alla legislazione delle XII Tavole è la protezione soprattutto dell'uomo comune dall'arbitrio della nobiltà patrizia sia nel traffico giuridico che nell'amministrazione della giustizia (Cicerone faceva derivare le XII Tavole dalla leggi soloniche, ma ciò non è certo). Una gran parte delle leggi (le prime tre tavole secondo la ripartizione oggi in uso), riguardava il diritto processuale. Legis actio sacramento, la fase di impostazione della controversia, rigorosamente formale, di questo procedimento, reca i segni di una età assai remota. Le parti dopo aver enunciato le loro posizioni giuridiche secondo un formulario esattamente fissato, dovevano fare una scommessa processuale: nelle liti riguardanti il patrimonio,
ognuna delle parti doveva depositare presso i pontifices una somma di danaro. Se il deponente perdeva la lite, la somma depositata andava allo stato (ed era destinata alle spese per il culto delle divinità pubbliche). Se si trattava di agire per un delitto punibile con la pena di morte, invece che alla posta in denaro si ricorreva probabilmente ad un giuramento solenne. Tanto la posta in danaro quanto il giuramento si chiamavano sacramentum (consacrazione alla divinità). C'era anche un tipo di procedimento più recente e snello, applicabile però solo a determinate pretese (legis actio per iudicis postulationem). Le XII Tavole conoscevano una forma durissima di contratto obbligatorio, in cui il mutuatario, ricevendo il danaro, che gli veniva pesato alla presenza di testimoni, si trasferiva letteralmente nel potere del creditore (il negozio si chiamava nexum, "incatenamento"). Qualora non fosse riuscito a riscattarsi in tempo restituendo la somma, eglicadeva in schiavitù per debiti senza che ci fosse bisogno di condanna giudiziale. Tuttavia nelle XII Tavole accanto a questo istituto arcaico che fu abolito solo sul finire del IV Sec. a.C., appare una promessa obbligatoria abbastanza agile, la sponsio, che si poneva in essere mediante scambio di domanda e risposta tra le parti e per la cui attuazione si poteva far ricorso al più semplice procedimento della legis actio per iudicis postulationem.
Comizi tributi (Verso la fine del V Sec. a.C.).
Consolato (prima metà del IV Sec. a.C., in precedenza la Legge delle XII Tavole parla di Praetor Maximus come del magistrato di rango più elevato tra quelli in carica, già sul nascere il potere del pretore doveva aver avuto oltre a quello militare, un aspetto civile). Il potere di questo magistrato abbracciava due campi contrassegnati col nome di coercitio (potere coercitivo) e di iurisdictio (pronuncia del diritto) che insieme col comando militare (imperium in senso
stretto),furono raccolti nel concetto del potere generale di comando (imperium in senso ampio).A ciò si aggiungevano la facoltà di convocare il popolo in assemblea e di proporre per la votazione candidature e leggi (ius agendi cum populo), e il diritto di convocare e interrogare il Senato (ius agendi cum senatu). Il limite all'imperium del magistrato poteva essere posto mediante il veto (intercessio) da un magistrato di rango uguale o più elevato, e specialmente dai tribuni della plebe che in simili casi si chiamavano in aiuto (appellare). Il titolare dell' imperium al campo (imperium militiae) fino al II Sec. a.C. aveva la facoltà di punire a sua discrezione il cittadino indisciplinato con pene corporali, e perfino di farlo giustiziare; "a casa" (imperium domi, entro la circoscrizione della città di Roma), il cittadino minacciato di pena corporale o capitale da parte del magistrato poteva "invocare l' aiuto del popolo"
(provocatio ad populum), a meno che non fosse stato giàdichiarato colpevole in un regolare processo.
390 a.C. : Incendio gallico.
367 a.C. : Leges Liciniae Sextiae, a partire da quest'anno troviamo in funzione il Pretore (da questeleggi in poi la iuris dictio non è piu' esercitata dai consoli, ma dal Pretore, minore titolare dell'Imperium. Nel periodo della Repubblica e durante il Principato, la pretura era la magistraturagiurisdizionale vera e propria. A parte la speciale competenza degli edili curuli nelle liti dimercato, ad essa toccava in pratica tutta l' amministrazione della giustizia sia civile che penale, aRoma e nell' Italia romana. C'erano però degli organi giudiziari ausiliari che servivano adalleggerire il lavoro del pretore. Il tribunale di polizia dei tresviri capitales, ad esempio, sbrigavaprobabilmente la maggioranza dei processi criminali che si svolgevano a Roma; in altri processipenali il pretore si poteva far
Rappresentare dai quaesitores. Nelle cittadine italiche situate sull' ager Romanus venivano inviati in epoca repubblicana dei praefecti iure dicundo, in parte eletti dal popolo, in parte nominati dal pretore. Nell' ultimo secolo a.C. e durante il Principato si ebbe inoltre una giurisdizione locale dei magistrati municipali.
340 a.C. : Ultima guerra delle città latine contro Roma, la maggior parte è trasformata in municipia.
300 a.C. : Lex Valeria (riconoscimento definitivo del diritto di provocatio, sorto durante le lotte patrizio-plebee e confermato dopo la fine).
286 a.C. : Lex Hortensia de plebiscitis (riconoscimento del valore vincolante per tutto il popolo delle deliberazioni del Concilium Plebis (Plebis scita). Da questo momento in poi la maggior parte delle leggi fu votata dal Concilium Plebis su proposta dei Tribuni, mentre in precedenza era nei Comizi Centuriati che di regola il popolo si riuniva per legiferare. Leggi di rilievo per lo sviluppo del diritto.
privato e processuale furono la Lex Poetelia Papiria de nexis, proposta dai consoli nel 326 a.C. che eliminò la schiavitù volontaria per debiti e la Lex Aquilia de damno iniuria dato, un plebiscito attribuito all'anno 286 a.C. il quale sostituì alle prescrizioni casistiche delle XII Tavole sul danneggiamento di cose una nuova regolazione più generale e comprensiva, che ebbe grandissima importanza per lo sviluppo ulteriore della disciplina dei delitti.
265 a.C. : Sottomissione dell'Italia.
254 a.C. : Per la prima volta un plebeo occupa la carica di Pontifex Maximus.
L'ETA' DELLE GRANDI CONQUISTE E L'IMPERO UNIVERSALE DALLA META' DEL III SECOLO A.C. ALLA META' DEL III SECOLO D.C.
242 a.C. : Il compito dell'amministrazione della giustizia sia civile che penale, prima affidato al pretore, da quest'anno fu ripartito tra due pretori: al titolare dell'antica pretura, chiamato ora praetor urbanus, rimase affidata la
Giurisdizione tra cittadini romani, mentre quello di nuovacreazione, il praetor peregrinus, fu competente per processi fra stranieri o fra stranieri e cittadiniromani. Anche così una massa enorme di affari gravava soprattutto sul praetor urbanus.
149 a.C. : Lex Calpurnia Repetundarum (Per il processo per concussione commesso da magistratiromani in Italia o nelle province esistette a partire da questa legge una speciale "lista dei giudici"predisposta per l' intero anno di carica dei magistrati).
133-121 a.C. : Riforme sociali dei Gracchi.
122 a.C. : Lex Acilia Repetundarum (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da unaminuziosità pedantesca, destinata a difendere i sudditi di Roma, e soprattutto la popolazioneprovinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani).
122 a.C. : Lex Sempronia Iudiciaria di C.Gracco (Fu eliminato l'obbligo di formare i consigli deitribunali penali esclusivamente con membri del Senato (che a quest' epoca ne
contanormalmente solo 300), questa legge, che aprirà ai cavalieri l'accesso al banco dei giudici, costituirà il punto di avvio di un sistema di corti giurate, alle quali, nella tarda Repubblica e agli inizi dell'Impero, spetterà il compito di amministrare la giustizia criminale ordinaria).
111 a.C. : Lex Agraria (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da una minuziosità pedantesca, che ebbe lo scopo di liquidare la legislazione agraria graccana).
91-89 a.C. : Guerra sociale (I confederati, Socii, fondano un nuovo stato con capitale Corfinium ed eleggono un Senato italico di 500 membri. Alla guerra sociale mette fine la concessione della cittadinanza agli italici con la Lex Plautia Papiria dell 89 a.C..
81 a.C. : Riforma costituzionale di Silla.
30 a.C. : Augusto incorpora l' Egitto all' Impero.
28-27 a.C. : Augusto restaura in modo esplicito e solenne l'ordinamento repubblicano.
27 a.C. : Data di fondazione del nuovo ordinamento (Principato,
Che nella sua essenza anche se non nel suo aspetto esteriore era una monarchia), il Senato attribuisce a C.Ottavio il nome onorifico di Augusto.
17 a.C. : Lex Iulia Iudiciorum privatorum (a partire da questa legge, facente parte della riforma giudiziaria di Augusto, il processo formulare segnò la sua vittoria definitiva su quello per legis actiones, le formule orali delle legis actiones furono ormai impiegate, per la fase introduttiva del processo, solo in alcuni casi speciali, in particolare nel procedimento dinanzi al tribunale dei centumviri. L'estensione del processo formulare alla sfera dei rapporti dell'antico diritto civile ebbe come conseguenza che l'attività innovatrice dei magistrati giurisdizionali si fece sentire anche in questo campo).
Traiano : 98-117 d.C.
Adriano : 117-138 d.C.
130 d.C. : Il testo degli editti giurisdizionali fu definitivamente fissato da Salvio Giuliano, uno dei giuristi romani più grandi, che ebbe da Adriano l'
incarico di provvedere ad una redazione definitiva;
questa fu poi ratificata da un senatoconsulto, e da quel momento avrebbe potuto essere modificata.