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LA SUCCESSIONE SECONDO IL TESTAMENTO

Le Institutiones di Giustiniano introducono il tema delle successioni.

Testamento per aes et libram era il documento redatto per iscritto e attestato da 5 testimoni.

Testamento pretorio era stato utile per superare il rituale del testamento per aes et libram ed era costituito in un documento scritto, contenente disposizioni di ultima volontà, attestato da 7 testimoni, cioè i 5 del testamento librale, più un sesto che figurava il libripens e un settimo che figurava il familiae emptor. La differenza stava nel fatto che il testamento civile, quello con 5 testimoni, attribuiva al chiamato l'hereditas, mentre il testamento pretorio, cioè quello con 7 testimoni, attribuiva solo la bonorum possessio.

Testamento nuncupativo In più nell'età tardoantica è ammesso anche il testamento orale per nuncupationem, cioè una dichiarazione semplice che non segue il rito librale.

Testamento olografo In

Occidente una costituzione di Valentiniano III aveva riconosciuto la validità del testamento olografo, cioè del testamento scritto tutto di pugno del testatore e sottoscritto, anche se i testimoni non erano intervenuti.

Testamento pubblico Il basso impero introduce l'idea di testamento pubblico, vale a dire di un testamento che ha attestazione non già nella presenza di testimoni, ma nell'essere stato fatto innanzi a un funzionario pubblico oppure a questi ufficialmente consegnato. Si tratta del testamentum apud acta e del testamentum principi oblatum. Il testamentum apud acta pone il lascito all'interno della dichiarazione resa dal testatore ad un funzionario municipale perché questi la inserisca negli atti pubblici, mentre il testamentum principi oblatum è il testamento consegnato all'imperatore perché lo affidi al funzionario preposto alla conservazione negli archivi.

Testamento autografo è il testamento non sottoscritto,

quando risulta che il testatore ha dichiarato per iscritto di averlo redatto interamente di suo pugno. Testamento allografo è il testamento redatto da un terzo ma sottoscritto dal testatore, che deve aver scritto di suo pugno anche il nome dell'erede.

Testamenti speciali Giustiniano tratta anche di testamenti speciali. Si tratta del testamentum militis, riservato ai soli militari impegnati in operazioni belliche, ai quali vengono abbandonate le formalità previste per il testamento ordinario, proprio per l'impossibilità di osservarle in tempo di guerra. Poi ancora del testamentum tempore pestis conditum, cioè del testamento formulato in tempo di peste, per il quale è concesso che i testimoni si presentino alla spicciolata uno dopo l'altro al fine di evitare il contagio. Poi del testamento del cieco, cui è assegnato un tabularius, vale a dire un notaio oppure un ottavo testimone che firmi al posto suo. Poi il testamentum ruri conditum,

Cioè redatto in campagna per il quale sono richiesti solo 5 testimoni. I codicilli, quanto ai codicilli, Giustiniano richiese anche per la loro validità l'intervento di 5 testimoni che dovevano sottoscrivere l'atto scritto, mentre potevano essere semplicemente menzionati se l'atto consisteva in una dichiarazione orale.

Revoca del testamento, qualcosa muta anche in tema di revoca del testamento. Secondo la regola classica questo potrebbe essere revocato solo da un successivo testamento rite perfectum, vale a dire ritualmente valido. Ma Giustiniano consente la revoca per mezzo di un secondo testamentum imperfectum, cioè nullo dall'origine se questo confermato dal giuramento di 5 testimoni, revoca l'istituzione di eredi estranei e nomina invece i legittimi.

LEGATI E FEDECOMMESSI: Anche per il legato fa disposto che la successione si potesse fare senza dover ricorrere a formule solenni. Si distinguono ancora legati con effetti reali che attribuivano

immediatamente la proprietà o la titolarità di un diritto reale, e legati con effetti obbligatori che attribuivano all'onorato un credito nei confronti dell'erede. Ma la novità fu la sovrapposizione che ormai si poteva fare fra legati e fedecommessi. Giustiniano trattò in modo organico i due istituti e affermò che l'onorato, vale a dire il beneficiato o dal legato o dal fedecommesso, poteva disporre di mezzi di tutela univoci. Ma il punto saliente riguardava il così detto fedecommesso universale, cioè la preghiera rivolta all'erede di trasmettere all'onorato tutta l'eredità. Giustiniano concesse all'erede il beneficio della quarta, ripreso dalla quarta falcidia, mentre riservò le azioni per i crediti e i debiti ereditari nei limiti della quota a favore e contro il fedecommissario. Se l'erede non voleva accettare, perdeva il beneficio della quarta mentre crediti e debiti divenivano.

per intero dell'onorato. Il fedecommessonon diventava se non un legato del valore dei ¾ dell'eredità per questo i legati furono equiparati aifedecommessi. Un tipo particolare di fedecommesso universale è il fideicommissum familiae relictum cioè ilfedecommesso di famiglia. Qui la preghiera del testatore è di conservare il patrimonio familiare e di lasciarload uno di famiglia, generalmente al maschio primogenito, obbligandolo a fare altrettanto.

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

La legislazione imperiale tende a privilegiare i vincoli di sangue, fondando il sistema successorio sullaparentela, nell'ambito di una famiglia basata sul matrimonio.

Giustiniano elimina la distinzione classica fra hereditas e bonorum possessio, concepisce solo il rapporto diparentela ed equipara l'emancipato al filius familias. Quanto all'ordine fra successibili furono distinte 4classi. La prima classe contemplava i discendenti legittimi sia dal lato paterno

che dal lato materno, chiamato per stirpes e dunque con diritto di rappresentazione. La seconda contemplava agli ascendenti sia paterni sia materni, ed i fratelli e le sorelle germane, cioè che avevano comuni entrambi i genitori, secondo regole dichiamate al quanto complesse. La terza contemplava i fratelli e le sorelle consanguinee che avevano cioè comune il padre, o uterini che avevano invece comune la madre. La quarta infine contemplava i cognati. Il parente più prossimo escludeva i più remoti. Quanto al coniuge è chiamato se mancano i cognati. Infine se non vi sono eredi ab intestato, il patrimonio si devolve al fiscus, oppure all'ente o al corpo di appartenenza del de cuius. Il fiscus però non è un erede e perciò non risponde dei debiti, per soddisfare i quali i creditori possono solo chiedere che i beni siano venduti. LA DONAZIONE E LA DONATIO MORTIS CAUSA Giustiniano mantenne il divieto delle donazioni fra coniugi. Infattiimplementò i requisiti formali per obbligare il donante ad una riflessione circostanziata sul gesto che andava a compiere. L'insinuatio, cioè la forma prescritta, consisteva nella redazione di un documento e nella sua trascrizione nei registri pubblici. Inoltre si andava affermando la tendenza a considerare la donazione come un contractus. Nel diritto post classico anche la donatio mortis causa, si allineò con il testamento: non si richiese l'insinuatio ma si pretese il documento scritto con i sigilli degli stessi 5 testimoni che abbiamo trovato per il testamento e per i codicilli. Nell'epoca Giustinianea la donazione mortis causa fu equiparata ai legati.

LE OBBLIGAZIONI

Gaio presentava tutte le obbligazioni come nate o da contratto o da diritto e poi le descriveva ad una ad una dopo averle classificate nei 4 generi di obbligazioni re, o verbis, o licteris, o consensu contractae.

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Secondo Gaio tutte le

obbligazioni nascono o da contratto o da colpa. Le obbligazioni o nascono da contratto o da maleficio o secondo una disciplina propria da varie figure di cause. Le varie figure di cause comprendono obbligazioni che sfuggono ai criteri unificanti che giustificano le 2 precedenti categorie delle obbligazioni contrattuali e da quelle di maleficio, le prime legate all'idea di conventio e le seconde ai 4 delitti dello ius civile. Le intistutiones imperiali propongono invece un'altra classificazione delle fonti delle obbligazioni: l'obbligazione è un vincolo del diritto, a causa del quale siamo costretti dalla necessità di eseguire una qualche prestazione secondo le norme della nostra comunità. Di tutte le obbligazioni la distinzione principale si fa in due generi: infatti o sono civili o sono pretorie. Civili sono quelle che sono state costituite o dalle leggi o sono state riconosciute dal diritto civile. Pretorie sono quelle che creò il pretore dalla

proprio giurisdizione e che sono chiamate anche onorarie. La distinzione successiva si fa in 4 specie: infatti o sono da contratto o quasi da contratto o da maleficio o da quasi maleficio. Quelle da contratto sono di 4 specie: infatti o sono contratte per mezzo di una cosa o per mezzo di parole o per mezzo di scritti o per mezzo del consenso.

I CONTRATTI E I QUASI CONTRATTI sono convenzioni o accordi che hanno una propria disciplina e un proprio nome tipico e ci sono accordi che non hanno un loro proprio nome ma che generano ugualmente obbligazioni e che sono chiamati dai bizantini contratto senza nome, da cui il nostro contratto innominato. Le obbligazioni sono tutelate in età giustinianea da una actio praescriptis verbis, gli accordi atipici col fullo, cioè il lavandaio, o col sarcinator, cioè il rammendatore, perché lavino o rammendino in attesa d'essere pagati ma senza averla stipulato una locatio conductio.

I compilatori giustinianei elaborarono la

categoria dei contratti innominati e trasformarono l'agere praescriptis verbis in actio praescriptis verbis che divenne un azione generale per far valere il vincolo senza fare venire meno il rimedio classico della condictio che era utilizzata per ottenere la restituzione di quanto una parte aveva prestato. Accanto ai contratti atipici fu creata la nuova categoria delle obbligazioni quasi ex contractu termine tradotto in quasi-contratto. Quasi significa "come se": quindi la frase "obbligationes quasi ex contractu" è da intendere come "obbligazioni come se fossero da contratto". La negotiorum gestio o gestione di affari, è il compimento di negozi, sostanziali e processuali, nell'interesse e per conto di qualcuno che per una qualunque ragione, sovente l'assenza, non ne ha potuto dare espressamente incarico ad un mandatario. In diritto giustinianeo troviamo ricondotte a questa figura le attività del procurator che, occupandosi degli affari inerenti.

L'attività economica cui è stato preposto, compie una pluralità di negozi che non sono riconducibili a tanti incarichi di mandato quanti essi sono. Perciò si fa ricorso all'actio negot.

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Publisher
A.A. 2008-2009
11 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Privato Romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fascione Lorenzo.