Storia del diritto privato romano
Età postclassica, tardoantica o giustinianea
Le fonti nel diritto imperiale
Il consolidarsi dell’assolutismo, che connota l’età dioclezianeo-costantiniana, porta con sé un'evoluzione del potere dell’imperatore di emanare atti aventi forza di legge. Ancora durante il principato era coerente col sistema repubblicano che l’imperatore esercitasse lo ius edicendi, vale a dire il potere che ogni magistrato aveva di emanare atti normativi. Ma con Diocleziano e Costantino si riconosce all’imperatore il diritto di emanare norme in quanto unica fonte viva dell’ordinamento. Quello che durante la repubblica era stato realizzato facendo ricorso all’editto del pretore oppure alla lex, intesa come iussum populi, ora è fatto con interventi dell’imperatore nelle varie forme che assumono le sue costituzioni.
Anche queste prendono il nome di leges e per questo l’imperatore viene identificato con la legge stessa. Accanto alle leges imperiali, gli iura, cioè gli scritti della giurisprudenza, costituiscono le fonti del diritto nel tardoantico. Leges e iura sono dunque il complesso delle norme scritte cui fa riferimento il manuale di Giustiniano per intendere che accanto al corpus delle norme scritte esiste ancora un altro diritto che vive senza essere scritto, quale è quello che emana dalla consuetudine. Ma anche la consuetudine è tenuta dal diritto imperiale in una posizione subordinata.
Leges generales e rescripta
Con la fine dell’impero classico e l’avanzare del tardo antico, le costituzioni imperiali assumono le forme di leges generales e di rescripta, mentre i mandata vanno a scomparire e i decreta tendono a confondersi con i rescripta. Con il termine leges generales si indicano le costruzioni aventi carattere generale, quindi distinte dai rescripta che sono invece provvedimenti di carattere particolare.
Pragmatica sanctio e adnotatio
Accanto a questi troviamo anche le pragmatica sanctio e l’adnotatio. Si parla di pragmatica sanctio per indicare provvedimenti di carattere contingente con i quali il sovrano risponde a quanto gli è stato chiesto da province, città e corporazioni. L’adnotatio invece è ciò che viene scritto a margine dell’istanza rivolta all’imperatore, per assentire alla concessione di privilegi o di esenzioni.
Fu utilizzato un nuovo supporto scrittorio: il vecchio volumen, cioè il rotolo continuo avvolto su se stesso, scomodo da leggere e soggetto a lacerazioni ed a consumazioni causate dai continui svolgimenti e riavvolgimenti, fu sostituito dal codex, cioè dal codice formato da più pagine legate insieme al centro e piegate lungo i punti di legatura. Nacquero così le prime compilazioni di costituzioni imperiali che presero il nome di "codice" che finì per indicare dapprima le raccolte di costituzioni e poi ogni raccolta di normazione coordinata.
Le compilazioni private di costituzioni imperiali sono il Codex Gregorianus ed il Codex Hermogenianus, raccolte in Occidente fra la fine del III e gli inizi del IV secolo d.C.
Le persone e la famiglia
Liberi e servi
La fine dell’espansione dell’impero e cioè la fine delle conquiste di popoli e territori, significò la riduzione del numero dei servi disponibili per il mercato.
Status del servo Dalla tarda epoca classica in avanti fu data una nuova considerazione della figura del servo, facendone intendere innanzitutto che il suo status come contrario al diritto naturale, secondo il quale tutti gli uomini nascono liberi, sebbene poi intervengano fenomeni che generano e giustificano lo stato servile. Le cause dello stato servile rimasero la nascita da madre schiava e la condanna ad metalla, cioè ai lavori forzati nelle miniere.
Modi di manomissione Quanto alla manumissio, la manumissio censu non aveva più senso, mentre la manumissio vindicta divenne una dichiarazione del dominus resa dinanzi al magistrato che trascriveva l’atto nei propri registri. Si continuò ad utilizzare la manumissio testamento. Costantino legalizza la manumissio in sacrosantis ecclesiis, cioè la prassi di dichiarare al vescovo e all’assemblea dei fedeli la propria volontà di manomettere.
Libertà del servo Acquista la libertà il servo che ha denunciato delitti particolarmente gravi ed ha contribuito alla cattura dei colpevoli, ovvero la serva concubina ed i suoi figli, se il dominus muore senza lasciare una sua specifica disposizione testamentaria. Giustiniano dispose che acquistava la libertà il servo abbandonato dal padrone.
Condizione dei liberti Anche la posizione dei liberti mutò, poiché i patroni persero progressivamente i loro antichi diritti sui beni dei servi che avevano manomesso. Giustiniano modificò la bonorum possessio liberti autorizzando ai liberti ad istituire estranei quali eredi testamentari.
I coloni ed i vincolati al proprio stato
Condizione dei coloni Il colonato vincolò l’agricoltore e i membri della sua famiglia al fondo, in modo da garantirne la coltivazione. I coloni non potevano allontanarsi nemmeno dai fondi dei privati, né era concesso al dominus di farli allontanare. Il divieto per gli uni e per gli altri era dettato dall’esigenza economica di assicurare una produzione agricola, tanto che cominciò l’uso nel linguaggio giuridico del termine di servus terrae divenuto in italiano “servo della gleba”.
Status di colono Il colono non era un servo, tanto che poteva essere titolare di un proprio patrimonio. Tale patrimonio era indicato con il termine peculium e non poteva essere alienato senza il consenso del proprietario del fondo. Il colono poteva essere parte in un processo e poteva convenire in giudizio lo stesso dominus fundi, se le richieste inerenti il contratto di locazione apparivano ingiustificate o se il colono lo accusava di comportamenti ingiuriosi verso di lui o verso i suoi familiari. La condizione di colono si acquistava per nascita da genitori coloni ed ad imitazione dello stato servile, il figlio seguiva la condizione materna.
Limiti del colono La condizione di colono trovava alcuni limiti, poiché il dominus poteva rinunciare al suo diritto sul fondo e sul colono; il colono poteva assumere una dignità ecclesiastica o lo stato monacale col consenso del dominus; il colono poteva vivere 30 anni o 20 se femmina come persona libera; il colono poteva aver esercitato per 30 anni le funzione di decurione o essere stato iscritto in una corporazione coattiva: in questi casi lo status di colono cessava.
Decuriones e curiales Anche decuriones e curiales si trovavano in una condizione particolare. I membri della curia, cioè del senato dei municipia o delle coloniae e delle città, erano divenuti un ceto sociale di notabili, che godevano di particolari privilegi, gravati da munera, cioè da doveri pubblici e sociali che nel tempo si erano andati implementando. I munera più gravosi erano costituiti dalla riscossione dei tributi, dandone garanzia col proprio patrimonio.
Cittadini e stranieri
Gli stranieri erano i popoli estranei all’impero. La cittadinanza si acquistava per nascita. Vi sono casi, come ad esempio la nascita da una ingenua e da un servus fiscalis, cioè appartenente al fisco, in cui si nasceva Latini anziché Romani. La cittadina si perdeva con la deportatio in insulam o come pena autonoma, conseguente a determinati comportamenti ritenuti riprovevoli, oltre che nei casi di perdita della libertà per acquisto di cittadinanza di altre comunità straniere.
La posizione nella famiglia
I poteri del pater familias continuarono a diminuire. Lo ius vitae necisque, ossia il potere di vita e morte fu fortemente limitato da alcune costituzioni imperiali. Costantino aveva punito come parricidium, passibile di morte, l’uccisione del proprio figlio per il caso di atto criminoso, non inerente la patria potestas.
Ma Valentiniano e Valente consentirono al pater, nei confronti dei minori, solo un potere di correzione che non comportava l’irrogazione di pene severe, rimesse esclusivamente alle autorità imperiali.
Status di filius familias L’etica cristiana aveva indotto l’ordinamento giuridico a considerare il filius familias una autonoma persona pienamente capace. Costantino aveva esteso la disciplina dettata per il peculium castrense anche ai beni acquistati dai filii familias palatini, cioè dai filii familias che avessero ricoperto mansioni di funzionari della corte imperiale e che avessero accumulato un proprio patrimonio in seguito all’esercizio di quelle funzioni. Quel patrimonio, che le fonti chiamano peculium quasi castrense e che comprende i beni acquistati e quelli donati dall’imperatore, è assoggettato alla disciplina del peculium castrense e Giustiniano consentì a chi ne era titolare di disporne per testamento, mentre per il caso di successione intestata, il peculio spettava al padre solo in assenza di figli o fratelli del filius familiae palatinus.
Bona materna Costantino aveva attribuito al figlio l’eredità intestata della madre, per impedire al pater di figli non ancora emancipati e quindi munito di patria potestas, acquistasse la piena proprietà della bona materna e ne potesse disporre inter vivos e mortis causa, stabilì che una costituzione che il pater, pur essendo dominus dei beni del figlio, non ne potesse disporre: in tal modo alla sua morte, il figlio ne diveniva pienamente proprietario. Valentiniano dichiarò che il pater avesse un semplice diritto di usufrutto.
Responsabilità personale del filius Il filius familias non è più soggetto alla noxae datio. Egli risulta dalle fonti direttamente responsabile degli illeciti che ha compiuto.
Adrogatio La patria potestas si acquistava, secondo i canoni classici, sui figli nati dal matrimonio. Vi sono nell’età postclassica mutamenti per quanto riguarda l’adrogatio e l’emancipatio. L’adrogatio fu ammessa solo per rescriptum principis, e fu concessa anche alle donne sui iuris. L’istituto non era più utilizzato per creare la patria potestas sull’arrogato, ma per creare un vincolo di parentela o per consolare la madre che avrebbe perso i propri figli.
Adoptio Più profonde sono le trasformazioni dell’adoptio. Successivamente a Diocleziano si tratta di adoptio ante curiam, cioè davanti alla curia della città. Giustiniano riformò l’istituto e stabilì che l’adoptio si facesse davanti ad un funzionario imperiale e con l’intervento dell’adottante, del pater originario e dell’adottato. Questi doveva esprimere il proprio consenso, richiesto per la validità dell’atto. Inoltre l’adoptio giustinianea non determina più l’uscita dell’adottato dalla sua famiglia, né la sua sottomissione alla patria potestas dell’adottante, ma dà all’adottato la posizione di figlio erede ab intestato dell’adottante.
Emancipazione Anche l’emancipatio subì profonde trasformazioni. Giustiniano semplificò ogni rituale e ridusse l’emancipazione ad una dichiarazione del pater resa davanti al funzionario competente che raccoglieva anche il consenso dell’emancipato.
Il matrimonio e il divorzio
Il matrimonio Sotto l’influsso della religione cristiana l’istituto del matrimonio si trasformò profondamente. La pari dignità di tutti di Dio impose che uomo e donna si presentassero su posizioni paritetiche alla prestazione del consenso alle nozze, dove il concetto romano classico di matrimonio basato sul consenso si collegava bene con questa nuova impostazione. Il matrimonio proposto dai cristiani si fondava su un vincolo indissolubile che coinvolgeva la stessa volontà di Dio e dunque era indissolubile perché sussisteva indipendentemente dalla volontà dei coniugi. Mentre il matrimonio romano classico si fondava su un consenso continuo, che si desumeva da qualunque comportamento dei coniugi, al contrario quello cristiano si fondava sul libero consenso iniziale, manifestato mediante un assenso libero, pieno ed esplicito.
Scioglimento del matrimonio Solo la morte scioglie il matrimonio dei cristiani.
Il fidanzamento Il fidanzamento cristiano era caratterizzato dalle arrhae sponsaliciae, cioè da somme di denaro o di altri beni dati a garanzia della celebrazione. A differenza di quanto avveniva con la sponsio matrimoniale in diritto classico, l’arrha non consentiva più lo scioglimento della promessa senza conseguenze sul piano matrimoniale. Fu stabilito che in caso di rottura del fidanzamento al di fuori di alcune giuste cause, il fidanzato perdeva le arrhae oppure che la fidanzata le restituisse nel quadruplum.
Adulterio Il matrimonio produceva come effetto il dovere di fedeltà di entrambi i coniugi. Tuttavia l’adulterio poteva essere commesso solo dalla moglie, mentre il marito era perseguibile come adultero solo in quanto complice dell’adulterio della moglie altrui. Con il pensiero cristiano si affermò il principio che il marito avrebbe potuto divorziare solo se la moglie fosse stata condannata per adulterio.
Divorzio La concezione del divorzio in età postclassica e giustinianea fu orientata dal cristianesimo per una avversione nei confronti della cessazione del matrimonio per volontà di uno o di entrambi i coniugi.
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