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IN AMBITO DIRITTO DI FAMIGLIA: si era abbattuta la potestà (patria/maritale..), si trona indietro

Art. 213: Rapporti personali tra coniugi. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito. - Epistola di San Paolo - Ripudio della legislazione della lois intermédiaire.

ABGB, § 91: Il marito è il capo della famiglia. - Scelta tradizionalista

Art. 214: La famiglia: obblighi. La moglie è obbligata ad abitare col marito e a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza; il marito è obbligato a riceverla presso di sé e a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato. - Riprende la tradizione millenaria, viene recuperata parola per parola nel codice del 1942 - Per eliminare l'idea del capo famiglia, per eliminare l'idea che la donna debba risiedere dove il marito ordina... è un insieme di

regole che è rimasto finoa poco tempo fa 1975 in Italia

NOVELLAZIONE : legge di dettaglio tra i rapporti tra i coniugi, non rompendol'unità del codice ma modificando i singoli articoli

Art. 215: L'autorizzazione maritale. La moglie non può stare in giudizio senzal'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura(attività di mercante), o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.- Non possono giudicare o iniziare una causa in giudizio, non possono avereun ruolo pubblico

Art. 217: La moglie, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non puòdonare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito o oneroso, senza che il maritoconcorra all'atto, o presti il suo consenso.

DIVORZIO: non era esistito prima, poiché era attribuita alla chiesa questo problema,la Chiesa non ammette lo scioglimento del vincolo matrimoniale visto comesacramento.

Si poteva avere il rimedio

temporaneo di separazione dell'abitazione.

700 compimento del percorso dell'ambito religioso da quello temporale, si ha quindicon la Rivoluzione l'introduzione del divorzio. Si ritiene che il divorzio debba essere applicato con leggi laiche. Viene introdotto condiversi presupposti.

Il coniugi non sono in sintonia (Roma) si posso separare. Durante la rivoluzione si può avere il divorzio senza giusta causa, ma viene accantonato. Resta in piedi, ma diventa molto difficile, si introducono delle giuste cause:

Art. 229: Potrà il marito chiedere il divorzio per causa d'adulterio della moglie.

Art. 230: Potrà la moglie chiedere il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorché egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

Art. 231: I coniugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi, l'uno dell'altro. (maltrattamenti gravi)

Art. 232: La condanna di uno dei coniugi a

pena infamante, sarà per l'altro una causa di divorzio.

Art. 233: Il consenso scambievole e perseverante dei coniugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni, e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e che esiste, relativamente ai medesimi, una causa perentoria di divorzio. (i due devono essere concordi, questo deve risultare con un preciso iter, deve essere dichiarato in modo reiterato nel tempo)

Il divorzio sussiste, ma ci vuole una giusta causa che deve essere pesante e rilevante.

Marito e moglie non sono sullo stesso piano. In Austria non si accetta la laicità dello stato. C'è la differenza tra cattolici e non.

** ABGB, § 111: Impossibilità di divorzio per i cattolici. Il vincolo di matrimonio validamente contratto tra persone cattoliche non si scioglie se non colla morte di uno de' coniugi. È parimente indissolubile

Questo vincolo si applica solo se una sola delle parti professava la religione cattolica al momento del contratto matrimoniale.

ABGB, § 115: Il divorzio per gli acattolici. La legge permette ai cristiani cattolici, secondo i principi della loro religione, di chiedere per gravi motivi lo scioglimento del matrimonio, e tali motivi sono:

  1. se uno dei coniugi è reo di adulterio o di un delitto, per cui sia stato condannato alla pena per cinque anni di carcere almeno;
  2. se abbia abbandonato maliziosamente l'altro, e se, essendo ignoto il luogo della sua dimora, non sia comparso entro un anno dopo la pubblica giudiziale citazione;
  3. le insidie pericolose (pericolo di vita) alla vita o alla salute; i gravi ripetuti maltrattamenti;
  4. avversione invincibile, per cui l'uno e l'altro dei coniugi domandi lo scioglimento del matrimonio.

Codici come fonti nuovissime, mai viste prima, ma con contenuti anche vecchi.

RIFIUTO DEL CODICE IN GEMANIA

Sorge un conflitto sull'adottare o no il

Frutto dell'attività di Friedrich Carl von Savigny- Francoforte sul Meno, 1779 – Berlino, 1861

Famiglia della nobiltà terriera con origini lorenesi (da qui il cognome francese)

Muore nella nuova capitale della Germania riunificata

Insegna diritto romano già dal 1801 (laureatosi nel 1800) e diventa professore a Berlino nel 1810 - diventa un intellettuale e uomo politico fra i più rappresentativi (membro della Regia Accademia Prussiana delle Scienze. Università della capitale)

Diventa Consigliere di Stato a Berlino – ministro del governo prussiano per la riforma legislativa nel governo prussiano: 1842-1848

Fonda la c.d. SCUOLA STORICA DEL DIRITTO

È influente per come scrive e per le sue teorie "POLEMICA SULLA CODIFICAZIONE 1814" (è appena caduto NAPOLEONE, i tedeschi ora hanno la scelta di decidere se recuperare l'esperienza dei francesi, adottano e costruendo un codice adeguato alle proprie esperienze)

E esigenze sarebbe un grandestrumento di unificazionevs Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) Thibaut in Deutschland,1814 (Sulla necessità di un codice civile generale in Germania)dibattito politico

Savigny = il codice ingessa, rischia di essere qualcosa che vorrebbe chiudere e finisceper essere costrittivo rispetto alla società, il diritto deve avere un rapporto vitale, devedare la possibilità di evolvere.

Le sue opinioni vengono accolteBGB tedesco promulgato nel 1900: non è un codice genarle, perché la Germania èunita. - Conosce il diritto romano e lo insegna e alla sua storia (NON èROMANISTA, MA VUOLE CREARE IL DIRITTO DELLA NUOVA GERMANIAUNIFICATA)- riferimento al diritto romano è solo strumentale, per recuperareun modello di lavoro in cui c’è un metodo di lavoro e dove c’è un ruolodel giurista in simbiosi con la società e dove c’è un sapere tecnico-scientifico che permette

di andare oltre- valorizza la storia (ma la violenta/ forzatura, ridotta agli ultimi 3 secoli) Fonda la scuola storica per studiare il diritto tedesco storicamente, ha rifiutato il codice. Le fonti di produzione del diritto secondo la tradizione è la consuetudine, ma questa andava bene nel medioevo e anche ora per le persone che non vedono cambiamento nella loro vita (es. contadino). Con la rivoluzione si è dato uno scossone enorme, la Germania è indietro rispetto alla FRANCIA e alla UK (rivoluzione industriale), la fonte che può far sistemare il sistema senza bloccarlo: SCIENZA GIURIDICA (come a Roma - DIGESTO). Il diritto deve essere coniato dai giuristi, dai professori che rischiano di essere autoreferenziali Riforma dell'UniversitàBisogna parlare in partenza di Volksrecht = diritto del popolo: il diritto è frutto della vita della popolazione. Bisogna tenere un legame tra ciò che accade in mezzo all'agente e ritradotte tutto ciò in

istituti giuridici(Volksgeist = spirito del popolo), successivamente si arriva a un diritto raffinato ilJuristenrecht = diritto dei giuristi. È importante conoscere la storia (MEDIOEVO, MODERNITÀ) del popolo per entrare in sintonia con la prassi del popolo. È il primo storico del diritto in senso moderno scrive: Storia del diritto romano nel Medioevo, 7 voll., 1815-1831 (usata ancora oggi) Sistema del diritto romano attuale, 8 voll., 1840-1849. È interessato al diritto romano e tutto ciò che i giuristi italiani, del medioevo hanno ricavato. Ricerca un punto di svolta in cui il diritto romano è arrivato in Germania. Alla fine del 1400, l'imperatore tedesco ha creato un tribunale camerale dell'Impero (istituito nel 1495 dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo entra in una riforma complessiva del sistema giudiziario) che mette in atto un processo canonico. Si introduce in Germania la procedura che è il frutto del

Lavoro dei giuristi medievali a partire dal diritto romano - idee - si recepisce il DIRITTO COMUNE (una tradizione giuridica che non era la sua) Storia del diritto che riprende le idee dei giuristi italiani

Padre della scuola storica del diritto

21/04/2021

Opera: Sistema del diritto romano attuale, 8 voll., 1840-1849

Secolo della sistematica (ES. sistema filosofico di Hegel), visione complessiva di una determinata materia.

- Il metodo dei giureconsulti romani è casistico (si trovano di fronte a casi, si pongono delle domande e si rispondono), lavorano su principi generali per risolvere il caso specifico

- Prima si pensava a un sistema sistematico: che deriva dai giuristi tedeschi dell'800, poiché ragionando in una visione complessiva l'hanno proposta anche sul diritto romano.

- Ruolo importante del sistema, ma anche dell'attualità, ma non è attuale, ma diritto nato in una determinata società, in una determinata epoca per la Roma Antica.

Forzatura

Per recuperare gli istituti (tema del diritto soggettivo: a Roma non ci sono, solo nel 800 in Germania) Avvento della scuola PANDETTISTICA: pandette sono il Digesto (aggancio al diritto romano è onnipresente).

Commento alle pandette: abbiamo giuristi tedeschi che scrivono trattati su queste. Bernhard Windscheid (Düsseldorf, 1817 – Lipsia, 1892) Professore (autore contemporaneo) a Monaco, Heidelberg, Lipsia.

Opere: Manuale di Pandette, 1862-1870; IX ed. 1906.

Approccio strumentalizzante che era già di Savigny, mettersi in relazione con la stagione dove i giuristi hanno fatto funzionare il diritto e l'ordinamento. Si voleva creare il nuovo diritto romano tedesco per trovare soluzioni ai problemi.

Studia le Pandette per costruire qualcosa di nuovo adeguato per l'

Dettagli
A.A. 2020-2021
30 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/04 Storia contemporanea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher milenaarcudi1235555 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di storia del diritto nell'età contemporanea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Rossi Germano.