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Alla ricerca dell'ordine

Agli inizi del '500, nell'Europa continentale erano ancora operanti i capisaldi del sistema del diritto comune, un diritto particolarmente complesso caratterizzato da una forte influenza esercitata dal diritto romano-canonico. Successivamente, verso la fine del secolo, l'Europa attraversò un periodo di forti cambiamenti, sotto diversi profili, fra cui ovviamente quello giuridico. Si parla di crisi del diritto comune, che pur restando operante, occupa una posizione marginale rispetto allo ius municipale, inteso come diritto di un popolo specifico. Viene, dunque, a delinearsi il dualismo fra ius comune e ius municipale, un dualismo storicamente valido ma comunque superficiale poiché fa riferimento ad una visione continuista della storia, incapace di cogliere alcuni aspetti fondamentali che hanno caratterizzato la storia stessa.

Quello di fine secolo è un diritto che più che mai necessita di ordine e certezza. Siamo in un periodo storico particolare, infatti, in cui è radicata la convinzione che il diritto principesco sia il vero diritto comune all'interno di un determinato ordinamento e in cui il diritto principesco, inevitabilmente, finisce per identificarsi con quello principesco. Va, tuttavia, sottolineato come il sistema del diritto affermatosi nell'Europa continentale non sia eguale in tutti i vari ordinamenti, nonostante la maggior parte degli ordinamenti che si richiamano al diritto comune presentino:

  • Una forte esaltazione dello ius comune, che assume una rilevanza assoluta, tale da non lasciar spazio né al diritto canonico né a quello romano.
  • Un'importanza assoluta assunta dall'interpretatio dei giuristi. Centrale è, dunque, la loro figura.
  • Potere assoluto assunto dal sovrano che gode di prerogative assolute rispetto ai sudditi e interviene costantemente nella disciplina giuridica.
  • Utilizzo, a livello giuridico, delle lingue neolatine; aspetto interessante dato il primato assoluto ricoperto in precedenza dalla lingua latina. In questo modo, finalmente il diritto inizia a divenire una disciplina alla portata di tutti e non solo di coloro i quali avevano potuto studiare il latino. Si tratta di un aspetto fortemente innovativo poiché il diritto inizia a penetrare nella cultura volgare e a divenire uno strumento efficace di regolamentazione dei rapporti sociali all'interno di un dato complesso sociale.

In questo periodo, così ricco di cambiamenti, emerge un nuovo modo di intendere la compilazione giustinianea, intesa non più come forma di diritto vigente ma come un'opera storica di fondamentale importanza, non più in grado di far fronte alle numerose problematiche sorte a livello politico e sociale. Si avverte, più che mai, l'esigenza di porre ordine ed equilibrio nel mondo giuridico, tanto che si parla di ricerca dell'ordine, la quale non poteva essere comunque riservata all'uomo comune, che non possedeva le conoscenze e la cultura adatte a soddisfare questa prerogativa. Solamente il giurista poteva ricreare ordine ed equilibrio a livello giuridico, nonostante si trattasse comunque di una figura fortemente limitata dall'autorità del sovrano.

Budè

Guillame Budè è autore di un'opera particolarmente significativa, intitolata Annotationes in Pandectas, in cui viene riproposta la formulazione dell'intero diritto. Il suo rappresenta uno dei primissimi tentativi di porre ordine all'interno del mondo giuridico: ogni istituto viene, infatti, meticolosamente ridefinito e fondamentale è il continuo riferimento alla compilazione giustinianea, tenendo sempre presente l'interpretatio dei giuristi medioevali.

Uno dei concetti principali di quest'opera è quello di natura delle cose: Budè, infatti, pur raccomandando l'applicazione dei precetti della logica, ritiene che questi non possano andare oltre i limiti tracciati dalla natura delle cose. Il suo è un modo tipicamente medioevale d'intendere il diritto, rafforzato da un'esaltazione assoluta della figura del sovrano, considerato indispensabile al fine di porre ordine all'interno del sistema giuridico. Spetta, inoltre, al sovrano limitare l'opera di commento dei giuristi.

È ovvio che l'orizzonte di Budè sia quello della monarchia assoluta francese, quella di Luigi XII, una monarchia fortemente accentrata e legata alla risoluzione di alcuni problemi che caratterizzavano la precedente struttura feudale del Paese.

Jean Bodin

In un periodo così ricco di cambiamenti come quello di cui si è parlato, si avverte più che mai l'esigenza di avere a che fare con delle regole concrete che potessero finalmente definire i rapporti fra gli uomini e fra gli uomini e le cose, attribuendo al diritto quel grado di certezza di cui sicuramente mancava. Jean Bodin, conosciuto come il teorico della sovranità, ha sempre sostenuto che fosse troppo riduttivo limitare lo studio del diritto al solo diritto romano. Ogni popolo, infatti, ha un proprio diritto, poiché caratterizzata da delle proprie norme e istituzioni. Si giunge, in questo modo, alla nozione di relatività. In quest'ottica di idee, la storia dell'uomo diventa storia del diritto e l'uomo stesso non può fare a meno di regole o leggi, che disciplinino la vita all'interno della società.

Essendo il suo scopo quello di rendere utile e funzionale il suo studio per l'umanità, mostrò sin dall'inizio una grande attenzione verso l'evoluzione subita dalle leggi e dalle istituzioni nel corso dei decenni. Compito del giurista, in questo contesto, è semplicemente quello di saper cogliere, in base al metodo e alle proprie conoscenze, le diversità fra le diverse forme di diritto, tenendo, tuttavia, sempre presente gli elementi che le accomunano.

Francois Connan e Hugues Doneau

Entrambi risultano essere autori di opere che recano il medesimo titolo: i Commentarii iuris civilis ed entrambi risultano essere appartenenti alla corrente sistematica, caratterizzata dalla ricerca dell'ordine e dalla molteplicità dei diritti. Per le loro caratteristiche, i Commentarii si contrappongono in modo significativo all'opera di Bodin e si caratterizzano:

  • Per il fatto che potrebbero essere considerate come una sistemazione razionale di diritto privato; razionale data l'importanza attribuita da entrambi i giuristi alla ratio che svolgeva un ruolo da protagonista nella ricerca dell'ordine. Stavolta, il punto di riferimento, dunque, non è più il corpus giustinianeo bensì la ratio.
  • Inoltre, entrambe le opere potrebbero essere considerate come opere di diritto privato, creando così un forte distacco rispetto all'opera di Bodin, incentrata sul diritto pubblico. I Commentarii, nonostante siano opere di diritto privato, non si astengono dal far riferimento al diritto pubblico. Lo stesso Doneau ritiene che il diritto pubblico sia una forma di diritto più elevata rispetto al diritto privato, poiché il bene della collettività è sempre da preferirsi rispetto a quello del singolo.

Nonostante tutto, lo Stato, per sua natura, nella disciplina dei suoi rapporti ha sempre necessitato del ricorso al diritto privato. Da qui, la definizione di Douneau del diritto pubblico come di uno ius singolare, la cui unica funzione è quella di disciplinare la convivenza fra gli uomini mentre il diritto privato è il diritto di tutti gli uomini, date le sue funzioni.

Connan

In Connan, come in Douneau, forte è l'attenzione riservata alla ratio; secondo Connan, infatti, la fonte del diritto è la natura umana, caratterizzata dalla ratio. Posta questa premessa, egli distingueva i precetti naturali e individuava uno ius generale, riguardante i precetti del vivere onestamente, e uno ius speciale, comprendente i principi del non ledere i diritti altrui e dell'attribuire ad ognuno ciò che gli spetta.

Si tratta di due forma di diritto molto diverse fra di loro: mentre lo ius generale, risulta essere più legato alla sfera del diritto naturale, lo ius speciale ha una connotazione propriamente giuridica, andando a regolamentare i rapporti fra gli uomini, all'interno della società. Da qui, la distinzione fra precetti immutabili, propri del diritto naturale, e precetti mutevoli, propri dello ius gentium. Ciascuna categoria, inoltre, andava a perseguire due obiettivi; il raggiungimento dell'utilità e quello della giustizia. Lo ius gentium resta l'elemento più interessante, in quanto elemento di cerniera fra ius naturale e ius particolare.

In definitiva, dell'opera di Connan vanno sottolineati:

  • Il diritto positivo, che pur non essendo dominante nell'opera, ricopre la sua importanza ed emerge a tratti la concezione che Connan ha dello ius gentium: egli si allontana dalla tradizione, secondo cui fondamento di questa forma di diritto sarebbe dato dal consenso e dall'applicazione costante e duratura della norma giuridica.
  • Ebbene, secondo Connan, lo ius gentium si basa sull'applicazione spontanea di certe forme di comportamento da parte del popolo, comportamenti sempre dettati dalla ratio.

Douneau

L'opera di Douneau, invece, è interamente dedicata all'individuo e a quanto giuridicamente lo riguardasse. Parliamo così di ciò che appartiene giuridicamente in senso stretto all'uomo e di ciò che gli è dovuto. Nell'opera di Douneau, inoltre, viene fatto riferimento al problema della ricerca dell'ordine e a quello di risistemazione del diritto. Anche secondo Douneau, il tutto si baserebbe sulla ratio e il punto di riferimento resterebbe sempre la compilazione giustinianea.

Per compiere l'opera di sistemazione del diritto, era necessaria l'ars iuris, intesa come la capacità di saper disporre gli elementi a carattere normativo contenuti nella compilazione giustinianeo. Ancora una volta, si ha l'esaltazione della figura del giurista, che dotato di particolari conoscenze e di un metodo, poteva assolvere perfettamente a queste prerogative. In un periodo così ricco di cambiamenti, l'invenzione della stampa non poteva che ricoprire un ruolo estremamente importante. Essa rendeva possibile la diffusione sempre più rapida dei testi e l'avvicinarsi di tutti, e non solo delle persone più colte, a quelle che erano le problematiche della società. La stampa diveniva, dunque, sinonimo di cultura, libertà.

Hotman

L'opera di Hotman segue un approccio puramente umanistico. Alla base della sua opera, intitolata l'Antitribonianum, vi è l'intenzione di considerare i testi giustinianei come un'opera perfetta. Essa può essere suddivisa in due parti:

  • Una prima parte, dedicata a diritto romano
  • Una seconda parte, invece, dedicata interamente al diritto pubblico

Così distribuita l'opera, è obiettivo di Hotman dimostrare come la forma di diritto in uso fosse il diritto francese e non quello romano-giustinianeo, che pur essendo storicamente carico di significato, non era più in uso. Non poteva essere altrimenti: la società era mutata rispetto al passato e con essa, i popoli, i loro bisogni, le loro leggi. Da qui la critica al Triboniano: l'accusa è rivolta alla compilazione giustinianea che, secondo il giurista, avrebbe modificato le fonti dello ius civile romano, snaturando un diritto di per sé storico.

Inoltre, la compilazione giustinianea conteneva delle norme insensibili all'equitas e al diritto naturale, come quelle che ponevano in condizione di estrema superiorità i Cives romani rispetto alle altre genti barbare. Da qui la proposta di riordinare la materia giuridica, creando una compilazione del tutto nuova che nascesse dal riferimento ai testi filosofici, giustinianei e a quelli più recenti. Questo lavoro doveva essere svolto dai giuristi e avrebbe dovuto dar vita ad una nuova compilazione, recante la lingua nazionale e fondata sia sul diritto privato che sul diritto pubblico, in cui forte risultasse essere l'impronta dei principi della monarchia francese.

Bodin

Bodin è autore di un'opera estremamente importante intitolata la Republique. Avendo a che fare con un Bodin più maturo, l'impronta data a quest'opera è del tutto diversa rispetto a quella delle altre opere. Essa è stata scritta in lingua volgare e quest'aspetto non deve essere trascurato, in quanto di note...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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