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SECONDA PARTE

CHRISTIAN ZENDRI 27/03/17

Arriveremo insieme fino all’800. Il XIV secolo si apre con i primi movimenti umanistici, ed è segnato dalla

Scuola dei commentatori di Bartolo e Baldo, che portano il metodo del commento. Riassumiamo le differenze

tra glossa e commento:

Glossa Commento

Interpretazione delle singole parole. Analisi del testo nel suo complesso.

Ricerca di compromessi per Ricerca di princìpi all’interno del testo storico.

salvaguardare l’univocità del corpus.

Elenco di soluzioni, e in certi casi Spiegazione della propria personale soluzione (diversi

spiegazione della soluzione per cui si gradi di autorità).

opta.

Sulla base del Corpus Iuris Civilis. Sulla base del Corpus Iuris Civilis e della glossa

accursiana.

Tra i più importanti commentatori abbiamo Cino da Pistoia, il suo allievo Bartolo, e Baldo degli Ubaldi,

allievo di Bartolo.

Consilia, commenti e glosse sono generi letterari che coesistono nello stesso periodo storico, il XIV secolo,

e non si succedono cronologicamente, anche se si parla di età della glossa, del commento, dei consiliatores.

La glossa non scompare infatti con Accursio ma altri giuristi come Bartolo (sulle costitutiones di Enrico VII)

scrivono ulteriori glosse, nonostante stiamo parlando del periodo dei commentatori.

Il ‘300 è un secolo di grandi cambiamenti: cominciano a manifestarsi le prime polemiche antigiuridiche, e

vediamo Dante si scaglia contro i canonisti, Petrarca contro i giuristi civilisti, e si comincia ad affrontare il

problema del posto del diritto nella gerarchia delle scienze.

L’educazione medioevale si basava su un preciso curriculum studiorum: la distinzione tra l’uomo colto

(letterato) e l’uomo incolto (illetterato) è più netta di oggi, poiché chi non frequentava l’università era in

automatico illetterato. Negli studi “Liceali” le discipline erano quelle del trivium e del quadrivium, e il

percorso universitario invece si ramificava in tre discipline tra cui scegliere: 1) Teologia; 2) Diritto; 3)

Medicina. La gerarchia era Teologia – Diritto – Medicina, perché la medicina era la più pratica e “manuale”.

Bartolo in un famoso discorso si pone il problema di quale sia la disciplina dominante tra le due rimanenti e

risponde la teologia. Al diritto spetta il secondo posto. Il discorso di Bartolo ci pone il problema del diritto

oggetto di polemiche anti-giuridiche.

Bartolo si chiede proprio quale sia il posto del diritto: dopo aver concesso il primo posto alla teologia,

ricorda che alla fine tutte le scienze culminano nel diritto, pur non disconoscendone l’autonomia. Ma la

questione era discussa, tanto che anche lui si pone il problema: le cose stanno cambiando radicalmente.

Evidentemente sorge il dubbio, tant’è che Petrarca abbandona gli studi giuridici. Comincia l’umanesimo

giuridico, c’è un ripensamento della tradizione giuridica fondata sul Corpus Iuris Civilis.

In questo periodo si prospetta un ripensamento di tutta la dottrina giuridica, composta da princìpi

fondamentali tra cui il Corpus Iuris Civilis. Con Irnerio si ricostituisce un sistema di testi di origine

giustinianea ricoperti da sacralità. La loro autorità è sacra e essi sono un corpus, un complesso organico. I

testi di questo complesso vanno interpretati gli uni con gli altri e al giurista è richiesto di rimetterli insieme

facendo affidamento sul fatto che non esistano conflitti tra le fonti, ma che eventuali conflitti possano

emergere solo in forza di un’interpretazione errata. Le contraddizioni infatti vanno risolte in via

interpretativa. Oggi in caso di norme discordanti la soluzione è la gerarchia delle fonti e altre regole di

prevalenza di una norma sull’altra: qui invece il testo è sacro, e quindi ogni altra fonte è esclusa. Al suo

interno esso è un contesto organico privo di contraddizione: il giurista interpreta il Corpus Iuris Civilis

organicamente avendo certezza che il testo è autentico. L’autorità non si discute poiché autore è

l’imperatore. Si dà per scontata l’autenticità del testo. Due conseguenze:

• Anche se il testo non piace va tenuto in considerazione (Es: donazione di Costantino). Non si discute

dell’autenticità ma piuttosto della validità del testo (Aveva l’imperatore il potere di…);

Le fonti sono quelle e non ce ne saranno altre, non avrò bisogno di altre fonti perché quelle sono il meglio.

I giuristi medioevali cercavano il diritto solo nel Corpus Iuris Civilis. Rappresentativo di questo problema è

questo: nel codice c’è una Costituzione di Costantino del 319 che afferma che in nessun caso la consuetudine

può abrogare la legge. Ciò contrasta però con una disposizione del Digesto, di Salvo Giuliano, che dice che

una legge può essere abrogata per desuetudine.

Come risolvere questo problema, tenendo conto che il Corpus Iuris Civilis è un complesso organico, e che

tocca al giurista offrire interpretazioni tali da chiarire questo contrasto? Vi sono due possibili

interpretazioni: 1) Giuliano era precedente, quindi dopo di lui c’è stato un cambiamento: al tempo di

Costantino sta come dice Costantino.

2) La consuetudine non ha un’autorità superiore alla legge, ma uguale. Quindi se ha un’autorità uguale si

possono abrogare a vicenda.

Quale delle due interpretazioni è la più risalente? La seconda interpretazione è la più recente, e risale a

Savigny; la prima, per così dire “storica” è la più antica, e risale a Irnerio in una delle sue poche glosse che

giungono a noi. Irnerio ha anche edito il Corpus, recuperando i vari dati storici. I successori hanno lavorato

su un testo già dato, e la loro visuale è meno storica.

Quando ci si accorge che è possibile trovare qualcosa di importante anche fuori dal Corpus, il diritto

comincia a svincolarsi da esso. Il diritto non esaurisce tutto il sapere, ma lo coordina a sé. Tant’è vero che nel

‘300/’400 c’è la disputa tra le arti, in cui si discute su quale delle arti sia la più importante, ossia in altre

parole quale sia il ruolo del diritto.

Per i medievali, la donazione di Costantino è autentica: Lorenzo Valla criticherà tale dogma provando la

falsità di tale documento. Oggi sappiamo che la sedicente donazione risale alla seconda metà dell’XIII secolo,

e non al IV, epoca in cui è vissuto Costantino. La prospettiva cambia: non più un testo autentico, ma un falso

che andrebbe escluso dalle fonti del diritto. Se si può pensare di espungere un testo da un corpo giuridico, si

può anche pensare di isolare parte del corpus e fare testi giuridici singoli. Si fa strada una idea di diritto

staccata dal corpus.

Con questo inizia una critica serrata ai giuristi medioevali perché non parlavano un buon latino, non

conoscevano il greco, non conoscevano fonti esterne al Corpus Iuris Civilis. Nasce l’umanesimo giuridico, che

si divide in 3 fasi: scettica (critica), assiomatica (si individuano dei principi giuridici principali) e sistematica

(si cerca di costruire attraverso questi principi un vero sistema giuridico).

In realtà non ci sono 3 “fasi” rigide, ma è vero che sono 3 modi di vedere la realtà. Nella prima fase ci si

interessa a fonti fuori dal Corpus, ad un latino non medievale, si cerca di comprendere la storia, di ricostruire

le opere perdute dei giuristi. Nella fase scettica si critica la tradizione, si ricerca la storia del diritto, si estrae

dal Corpus Iuris Civilis ogni frammento per ricostruire le opere di giuristi, scorporando il Digesto. Si smonta

la tradizione e la si critica, finché il Corpus non rimane un testo desacralizzato, ma solo una delle fonti del

diritto, un semplice libro. 28/03/17

Gli studi sull’Umanesimo giuridico non sono molto risalenti nel tempo: nei manuali di storia, anche

recenti, viene dedicato poco spazio alla trattazione di tale periodo (fine XV-metà XVI secolo). Si inizierà solo a

partire dagli anni ‘50 del 900 a parlarne, ad opera soprattutto di Domenico Maffei, autore del libro “Gli inizi

dell’Umanesimo giuridico” (1956), che ha fatto dell’Umanesimo giuridico oggetto di studio scientifico. Fino

allo studio di Domenico Maffei l’umanesimo giuridico era visto come se fosse costituito solo dall’influenza

che l’Umanesimo letterario aveva sul diritto.

Prima dello studio di Maffei, si riteneva che il periodo dell’Umanesimo avesse causato una separazione

netta tra la classe dei giuristi, che si classificavano o come Umanisti, e aderivano al modello innovativo

portato dall’Umanesimo, o come giuristi legati alla tradizione, che continuavano invece quella medievale.

L’influenza umanista ha portato a una biforcazione tra i giuristi che vi hanno aderito, gli “Antibartolisti” (

mos gallicus) e quelli che lo hanno rifiutato, rimanendo fedeli al metodo medievale di Bartolo, i “Bartolisti”

(mos italicus). L’immagine era quella di due schiere in accesa polemica. Ci si rinfacciava di essere intellettuali

sterili senza idee del mondo, e di essere ignoranti. Queste 2 schiere erano l’una contro l’altra. I Bartolisti

rinfacciavano agli Antibartolisti di essere ignari delle cose pratiche del mondo, gli Antibartolisti invece

criticavano ai primi l’uso di un latino medievale “barbaro” e distante dallo stile degli antichi. Arrivarono al

punto di definirli “asini” e “braccia rubate all’agricoltura”.

Analizziamo come tuttavia questa idea di una netta separazione tra le 2 schiere sia infondata, e lo faremo

attraverso la figura di Alberico Gentili.

Alberico Gentili (1552-1608), professore di diritto civile in Germania e in Inghilterra, era classificato tra la

schiera dei giuristi Bartolisti, avendo scritto 6 dialoghi intitolati “De iuris interpretatibus dialogi sex”, in cui

difende la tradizione giuridica medievale dalle critiche che gli venivano fatte: era quindi classificato come

bartolista perché criticava chi criticava i bartolisti. Tuttavia nella sua carriera da professore universitario ha

insegnato in Germania e Oxford con il metodo del mos gallicus, tipico degli Antibartolisti. C’è chi parla di un

cambiamento di idea, però questo succede per quasi tutti i giuristi, a testimonianza della fragilità della

spaccatur pro/contro Bartolo.

Abbiamo così una prova che la separazione netta tra Bartolisti e Antibartolisti non è così netta. Possiamo

trovare elementi di entrambi i modelli nello stesso autore a seconda delle opere e del metodo di svolgere la

professione giuridica. Questo ribaltamento della visione tipica di contrapposizione tra 2 opposti modelli è

tutto merito di Maffei. La verità è che durante l’Umanesimo giuridico non vi è stato mai un distacco totale

dalla tradizione medievale, ma sono stati introdotti degli elementi di novità, che andremo ad individuare

analizzando 3 grandi giuristi dell’Umanesimo giuridico.

Il primo autore è il giurista francese Guillaume Budé (1468-1540), classicista estremamente raffinato che

ebbe il grande merito di introdurre la conoscenza del greco antico e della letteratura greca nella cultura

francese. Era in grado di leggere, scrivere e parlare il greco imitando lo stile degli antichi. Fino a quel

momento le fonti greche erano ignote ai giuristi, e si sapeva dell’esistenza di alcune di esse solo attraverso la

traduzione in latino. Questo ha portato ad un grande incremento della conoscenza delle fonti classiche, da cui

attingere per ripercorrere l’intera storia giuridica dell’occidente.

Ulrich Zasuis (1461-1536) è un'altra figura molto importante nell’Umanesimo giuridico. Egli infatti,

nonostante avesse sempre insegnato presso una modesta università di Friburgo, divenne professore di

diritto civile di fama europea, il primo giurista civilista tedesco di fama europea. Questo perché in Germania

era difficile trovare buoni professori di diritto civile, ma si trovavano buonissimi professori di diritto

canonico. Questo perché molti chierici scendevano in Italia per apprendere bene il diritto canonico, e ne

portavano la conoscenza in Germania, mentre il diritto civile non era di grande interesse per i giuristi, poiché

poco applicato nei casi concreti (in Germania si applicava soprattutto il diritto consuetudinario e statutario,

che aveva una importanza molto maggiore rispetto al diritto statutario in altri paesi europei).

L’insegnamento del diritto civile risultava così molto meno interessante, e data la sua scarsa applicabilità,

veniva presto dimenticato.

Zasius ebbe la grande fortuna di studiare diritto civile da un professore italiano, e il diritto canonico da un

professore tedesco. Studiando da un professore italiano, molto esperto in diritto civile (Giasone del Maino),

divenne molto più perito nella materia rispetto ai suoi colleghi. Ripercorriamo ora le vicende che

consentirono a Zasius di diventare professore e di acquisire così la sua fama:

Nel 1504, in occasione di una faida (lotte tra le famiglie più importanti per regolare le controversie) in

corso tra le famiglie dell’Imperatore Massimiliano I d’Asburgo e il Conte Palatino del Reno, viene catturato un

ebreo al servizio del Conte Palatino dai soldati di Massimiliano. In attesa del pagamento del riscatto per la

liberazione, i soldati trattennero come ostaggio il figlio, che sarebbe stato liberato quando il padre sarebbe

stato in grado di procacciarsi il denaro necessario. Il figlio venne consegnato dal padre a condizione che non

venisse battezzato. Tuttavia il pargolo venne dato in affidamento al rettore della Cattedrale di Friburgo, e il

rettore lo battezzò in violazione dei patti. Nacque così una controversia sulla capacità del bambino di

autodeterminarsi e di scegliere liberamente la fede cattolica, senza passare per l’autorizzazione del genitore,

che era fortemente contrario. Zasius si schiera, argomentando giuridicamente, a favore della validità del

Battesimo del bambino: anzi, invita le autorità a rapire i bambini degli ebrei per battezzarli. Questo fatto gli

fa guadagnare consenso e approvazione tale da ottenere una cattedra di diritto civile all’università di

Friburgo. Bisogna altresì ricordare che l’odio di Zasius verso gli ebrei era condiviso da larga parte della

popolazione a causa della vicenda accaduta a Trento al Beato Simone, nella quale alcuni ebrei furono

condannati alla pena capitale per omicidio rituale (avvenuto nel 1475, processo poi rivisto dalla Chiesa e

decretato illegittimo negli anni 60, con abolizione del culto del Beato Simone). Da questa prima sentenza di

omicidio rituale (anche se gravemente viziata) numerose accuse per altri casi si diffusero e colpirono gli

ebrei, quindi il fatto che lo stesso Zasius si esponesse contro di loro era visto con approvazione.

Andrea Alciato (1492-1550) era un umanista milanese, grande conoscitore dell’antichità e professore in

Francia e Italia. Egli adotta uno stile umanistico, e quindi molto innovativo, quando scrive le suo opere, ma

insegna nella maniera tradizionale del “Mos Italicus”. Egli certamente è il giurista più completo dei tre,

conosce perfettamente sia il metodo tradizionale sia il metodo umanista; scrive inoltre dei “responsa” letti in

tutta Europa.

Questi 3 giuristi formano un triumvirato degli studi umanistici. Il movimento da un lato restava legato alla

tradizione, dall’altra era innovativo: conoscenza del greco e delle fonti classiche, linguaggio alto e non

volgarizzato.

Il periodo dell’Umanesimo giuridico non è quindi un periodo in cui i giuristi si distaccano completamente

dalla tradizione: vi rimangono comunque legati, essendosi anche loro formati sui testi studiati dai

medievalisti, come il Corpus Iuris Civilis e le Istituzioni di Gaio. D’altra parte abbiamo elementi di novità, che

si aggiungono e non sostituiscono del tutto quelli tradizionali, quale la conoscenza del greco, la riscoperta

delle fonti antiche classiche (ricordiamo che in quel periodo cadde Costantinopoli, e numerosi professori si

rifugiarono in Italia per sfuggire dai turchi, portandosi via moltissime opere antiche)… Una particolare

innovazione della cultura umanistica fu il cambiamento del linguaggio latino. Il latino degli Umanisti è molto

lontano dal linguaggio medievale, e cerca di imitare lo stile usato dagli antichi. Esemplare è lo studio di Luigi

Bittanti, famoso paleografo, scienza che studia e decifra le scritture antiche.

Luigi Bittanti studia l’evoluzione delle scritture e dei caratteri tra Antichità, Medioevo ed Età Moderna.

Egli nota come la scrittura antica derivi da quella romana. I latini classici scrivevano soprattutto in maiuscolo

e corsivo. La scrittura medievale invece deriva da quella gotica, che è l’evoluzione di quella romana. Tuttavia

nel 500 questa evoluzione non prosegue. La scrittura del 500 è infatti profondamente diversa da quella

gotica e medievale. Essa rappresenta un’evoluzione del tutto umanistica. Gli umanisti avevano infatti erano

tornati indietro alla scrittura antica, l’avevano presa e rimodellata in una nuova scrittura, non proseguendo

con l’evoluzione di quella medievale

Seguendo questo ragionamento capiamo allora come la stessa scrittura medievale era stata l’evoluzione di

quella antica, dal punto di vista letterario, religioso ma soprattutto giuridico: i medievalisti infatti studiavano

da testi antichi come il Corpus Iuris Civilis. L’intero diritto romano si è evoluto nel diritto medievale attuale.

La grande invenzione degli umanisti era stato invece quella di interrompere questa evoluzione, tornare

indietro, e rimodellare la scrittura antica in una del tutto nuova: la Scrittura Umanistica. 29/03/17

Si discute su come studiare i giuristi nella loro contrapposizione umanisti-non umanisti, non essendoci

una netta distinzione tra le due categorie. Già nel 1956 Maffei, in Umanesimo giuridico, suggeriva<

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara96A di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Zendri Christian.
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