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Estratto del documento

Riformista convinto, colto e preparato, realizza una serie di riforme amministrative, giudiziarie e di diritto sostanziale.

Istituisce la Giunta economale di nomina sovrana per i rapporti dello Stato con la Chiesa (giurisdizionalismo). Sopprime

conventi e monasteri. Abolisce la Ferma Generale affidando l’esazione delle imposte direttamente allo Stato. AGO

(Allgemeine Gerichtsordnung) (1781). Editto di tolleranza (1781): veniva per la prima volta riconosciuta l’eguaglianza

tra i sudditi dell’Impero delle diverse confessioni religiose cristiane (nel 1782 esteso anche agli ebrei) quanto

all’accesso delle cariche pubbliche, ai gradi accademici e ai diritti privati, pur riservando alla religione cattolica la

posizione di culto dominante. Editto in materia matrimoniale (1783: esecutivo in Lombardia nel 1784): matrimonio

contratto civile regolato dallo Stato. Editto sulle successioni, fondato sull’uguaglianza successoria tra maschi e femmine

(1786). Editto sullo svincolo dei fedecommessi (1786). Regolamento sul processo civile in Lombardia (1785-1786), nel

solco dell’AGO: era un processo per alcuni aspetti ancora vicino a quello del diritto comune, che includeva regole legali

sulla prova testimoniale e imponeva la procedura scritta in ogni fase del processo; al giudice spettava un ruolo rilevante

nel governo del processo e nell’assunzione delle prove come anche nei poteri di volontaria giurisdizione, pur

rispettando il principio dispositivo che lasciava alle parti ampie facoltà di movimento nel sistema delle prove e nella

loro produzione in giudizio; al procedimento scritto se ne affianca uno orale, nel quale tutto si svolge in una sola

udienza, senza che occorra la presenza di difensori. Norma interinale del processo criminale (1786) che presuppone

l’abolizione della tortura. Codice civile giuseppino: una prima parte dedicata al diritto delle persone e della famiglia

(Josephinisches Gesetzbuch: 1787). Codice penale giuseppino (1787), sotto l’influenza beccariana, fondato sul principio

di legalità e divieto di ricorso all’analogia, con diminuzione dell’uso della pena di morte ma rigoroso apparato punitivo:

non viene introdotto in Lombardia. Codice di procedura penale giuseppino (1788).

• Pietro Leopoldo

Granduca di Toscana (1765-1790), promotore di riforme in Toscana sul modello di quelle realizzate in Lombardia ma

con minore successo (riscossione diretta delle imposte, giurisdizionalismo con politica ecclesiastica ‘punitiva’ verso la

Chiesa ecc.). Promuove un progetto di costituzione basato sulla rappresentanza su base censitaria, avversato da varie

componenti della società. Promulga la Riforma criminale toscana o Leopoldina (1786): sotto l’influenza delle dottrine

beccariane, abolisce la tortura giudiziaria, la pena di morte (poi reintrodotta in Toscana nel 1795), i reati d’opinione e di

religione, pure se sopravvive un potere discrezionale del magistrato. Dà una svolta moderata al governo salvando le

linee essenziali delle riforme giuseppine ma stemperando le asperità. Costituisce una Commissione di revisione del

Codice penale giuseppino (1787) che redige un progetto ‘lombardo’ di codice penale: ne fanno parte illustri criminalisti

come Beccaria e Risi. Promuove una ‘nuova’ fase nel processo di redazione del codice civile: risultato ne è il Progetto

Martini (1794: autore principale è Karl Anton von Martini), ispirato alle dottrine pufendorfiane e wolffiane: entrerà in

vigore in Galizia (1797).

• L’indipendenza americana

1775-1783: Guerra combattuta dalle colonie della Gran Bretagna dell'America settentrionale, col sostegno di Francia e

Spagna, contro la madrepatria britannica  fase centrale della Rivoluzione americana. 1778: le colonie inglesi si alleano

in una lega confederale: si costituiscono gli USA fin dal tardo 1777. Gli articoli della Confederazione, adottati il

15/11/1777, prevedono 13 Stati sovrani e un Congresso investito del potere di decidere sulle questioni di comune

interesse nella difesa, nell’economia ecc: le delibere sono approvate attribuendo un voto a ciascuno Stato.

• La Convenzione di Filadelfia: la Costituzione americana

Maggio 1787: Convenzione di Filadelfia si riunisce e approva il principio di un governo nazionale con le tre branche del

legislativo, dell’esecutivo e del giudiziario, nel solco della costituzione inglese, delle teorie di Locke e Montesquieu.

Seguito il modello della Virginia elaborato da James Madison, protagonista con procedura fondata sul voto favorevole

della maggioranza degli Stati, approva il testo della Costituzione 17/9/1787 (con sette articoli) e successivamente

ratificata da speciali Convenzioni convocate in ognuno dei tredici stati esistenti all'epoca: entra in vigore nel 1788.

• La Costituzione americana

Art. 1: sul potere legislativo, costituito dal Congresso degli Stati Uniti, che comprende la Camera dei Rappresentanti e il

Senato. Art. 2: sul potere esecutivo, costituito ai vertici dal Presidente e dal Vicepresidente. Art. 3: sul potere

giudiziario, costituito dal Sistema giudiziario federale degli Stati Uniti, compresa la Corte Suprema. Art. 5: procedura

necessaria per emendare la Costituzione. Art. 6: la Costituzione legge suprema dello Stato. Bill of Rights: il nome dei

primi dieci emendamenti proposti da James Madison al primo Congresso degli Stati Uniti (1791): tutelano la libertà di

parola, di stampa, di religione, il diritto di porto d’armi, ecc.

Rivoluzione francese e diritto

La Francia di fine ‘700 aveva conosciuto dopo la guerra dei 7 anni una grave crisi della finanza pubblica. L’evento

decisivo si verificò quando l’assemblea del Terzo stato si proclamò nazionale, in rappresentanza dell’intera nazione (10

giugno 1789 Assemblea Nazionale – tra il 20 e il 26 agosto 1789 l’Assemblea votò la Dichiarazione dei diritti

dell’uomo e del cittadino, in cui vennero scolpiti alcuni principi cardinali del nuovo ordine che essa intendeva istituire).

Il sovrano, di fronte al loro rifiuto di sciogliersi, ordina la riunione degli altri due Stati al Terzo. Si crea così la

Assemblea Nazionale Costituente in carica fino al sett. 1791. Il ‘nuovo diritto’ imposto dall’89 prevede: un ordinamento

incentrato esclusivamente sulla fonte legislativa e sul primato della legge, articolata nelle tre branche delle leggi

politiche, civili e penali; un ordinamento dettato dallo Stato per la società civile, che però prevedeva ampi spazi di

autonomia per l’individuo. 14 luglio 1789: presa della Bastiglia e primi disordini. 1789-1794: la Rivoluzione ridisegna

di continuo le proprie istituzioni: Assemblea Costituente fino al 1791; Assemblea Legislativa (ott.1791-agosto 1792);

Convenzione girondina e Convenzione giacobina (1792-1795). 1793/1794: periodo del Terrore. 27 luglio 1794:

Robespierre cade, reazione del 9 Termidoro. 1795-1799: 4 anni di Direttorio segnano la distanza dagli estremismi. 11

novembre 1799 colpo di Stato: istituzione del Consolato. Consolato: 3 membri: Napoleone, Sieyés, Ducos sino al 1804;

1802 Napoleone è eletto Console a vita; 1804 nominato da un plebiscito Imperatore.

• La Costituzione del 1791

Finita la monarchia di diritto divino, la monarchia è limitata ed il re non è re della Francia, ma dei Francesi. Il re è un

funzionario della nazione, dotato del solo potere esecutivo. Non ha iniziativa legislativa anche se può esercitare un veto

sospensivo sulle leggi, superabile solo da un doppio voto dell’Assemblea sullo stesso testo per due legislature

successive. L’Assemblea Nazionale Legislativa, biennale, detiene il potere legislativo. Il re è esautorato da ogni potere

dopo circa un anno: l’esperienza della monarchia limitata cessa. All’Assemblea succede una “Convenzione”, eletta per

redigere una nuova costituzione. La Convenzione il 21 settembre 1792 proclamò la repubblica.

• La Costituzione del 1793, anno I

La Convenzione condanna a morte il re (esecuzione 21 gennaio 1793). E’ approvata a un anno dalla proclamazione

della Repubblica, la Costituzione dell’Anno I, che non entrò mai in vigore. Decaduta la monarchia, i poteri sono tutti

attribuiti all’Assemblea. La sovranità diviene ‘popolare’, non più ‘nazionale’. Ogni cittadino detiene una porzione di

sovranità (suffragio universale). La Carta Costituzionale è sospesa fino alla pace.

• La riforma amministrativa

Abolite le autonomie delle regioni storiche, la Francia venne suddivisa in 83 dipartimenti, suddivisi in distretti, ciascuno

comprendente più comuni a loro volta comprendenti più cantoni, con assemblee locali elettive per ognuno dei tre livelli

superiori. La venalità delle cariche e la trasmissione delle cariche per via ereditaria fu abolita  struttura dello stato più

uniforme e centralista rispetto a quello dell’antico regime. Anche la struttura militare venne completamente trasformata.

Venne organizzata la Guardia Nazionale composta da soli cittadini attivi ed obbligatoria, organizzata per cantoni e

deputata al mantenimento dell’ordine interno nel rispetto della legge e alla tutela della proprietà, con l’obbligo di

esercitarsi la domenica per cinque mesi all’anno. L’esercito provvedeva alla difesa del territorio contro le minacce

dell’estero e ammetteva per gli ufficiali un doppio criterio di avanzamento, fondato sull’anzianità e sulla scelta del re.

• Il Droit intermédiaire e la giustizia

Si ha la creazione di un nuovo ordine giudiziario con amministrazione della giustizia a più livelli da parte di giudici

elettivi. In ogni cantone si dovevano eleggere uno o più giudici di pace per la durata di due anni, da scegliere tra i

cittadini eleggibili per le cariche locali. In ogni dipartimento era istituito un tribunale, composto anch’esso di giudici

elettivi da scegliersi tra uomini di legge che avessero almeno 30 anni e 5 anni di esercizio della professione. Ai due

gradi di giudizio se ne aggiungeva un terzo: decreto 27 novembre - 1 dicembre 1790: la sentenza poteva impugnarsi

davanti alla Cassazione (diverrà corte solo con Napoleone) ma solo facendo valere un errore di diritto, cioè asserendo

che i giudici di merito avevano disapplicato la legge o l’avevano interpretata in modo erroneo.

Fu creato il réferé législatif: procedura istituita ex novo che invitava i giudici a rivolgersi al potere legislativo per

chiedere la corretta interpretazione di una legge e imponeva loro di sospendere la causa chiedendo l’intervento del

legislatore qualora si verificasse un contrasto ripetuto tra giudici di merito e Cassazione riguardo ad una stessa

fattispecie. Le funzioni della pubblica accusa vennero ripartite tra due diverse magistrature: da un lato il procuratore del

re, di nomina governativa, incaricato di vegliare sull’osservanza delle leggi penali, sull’esecuzione delle sentenze e sul

comportam

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 19fede93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Di Renzo Maria Gigliola.