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REGNUM SICILIAE.

Questo regno monarchico è stato fondato dai normanni per opera di Ruggero II nel 1130 e nel 1140 ad Arian

di Puglia Ruggero II promulga le Assise → termine con cui si indicavano le assemblee popolari e le leggi

promulgate in queste assemblee. Le Assise rappresentano il diritto generale del regno, un diritto valido per

tutti, cerca di unire il regno sotto un unico diritto ma lascia comunque vivere i diritti preesistenti purché non

contengano norme in contrasto con il contenuto delle Assise. All'interno del proemio il sovrano spiega il

motivo per cui ha compito quest'opera e dichiara che:

dichiara di volere adempiere nel migliore dei modi il compito che Dio gli ha affidato;

✗ afferma che la funzione primaria della monarchia è quella di fare giustizia;

✗ aggiunge che per fare questo il re deve intervenire sul diritto vigente eliminandolo se iniquo e

✗ superato → renderlo giusto e applicabile al presente.

Viene promulgato così un corpo normativo di norme, norme che derivano dal potere legislativo del sovrano,

podestà legislativa che il sovrano utilizza come “insrtumentum regni” →il sovrano infatti ritiene che il potere

legislativa sia uno strumento intrinseco della funzione giudiziaria = il potere legislativo è visto come un

modo di fare giustizia (nel settecento le attività saranno viste come due attività rigidamente distinte).

Per far si che esistano norme eque e giuste, Ruggero II compie tre attività:

eliminazioni di tutte le consuetudini locali superate e contrarie alle norme regie,

✗ si correggono le norme di ordinamenti particolari che non sono corrette;

✗ fissa una sfera di arbitrio per cui non si possono utilizzare diritti particolari ma si usa il potere

✗ legislativo del sovrano per la prescrizione di alcuni reati = definizione di una sfera prerogativa

giudiziaria del sovrano.

I successori di Ruggero II continuano a legiferare, nel 1194 la corono del regno di Sicilia passa a Enrico VI

di Svevia → età sveva.

Alla morte di Enrico VI nel 1197 sale sul trono Federico II che diventa imperatore e sovrano del regno di

Sicilia. Federico II è una persona molto aperta e ama la cultura, vuole dare al regno un codice più ampio e lo

fa convocando a Melfi un parlamento e promulga il Liber constitutionum Regni o Liber augustalis.

Quest'opera è stata redatta da Pier delle Vigne, verrà considerato il diritto generale del regno e gli altri diritti

resteranno in vigore purché non contrastino con esso; questa compilazione contiene le leggi promulgate da

Federico II e dai suoi predecessori.

L'opera si divide in 3 libri:

1. riguarda gli uffici del regno;

2. riguarda il processo;

3. diritto sostanziale.

All'interno della compilazione vi si trova una legge famosa → Constitutio puritatem = viene riferito il

giuramento che doveva essere prestato dagli ufficiali del Regno che amministravano la giustizia → aventi

giurisdizione: “essi dovranno amministrare la giustizia seguendo le norme contenute nel Liber; in difetto di

esse secondo le consutudini approbataee in difetto anche di queste ultime secondo i diritti comuni, ossia

longobardo e romano, come richiederà la qualità dei litiganti”.

Era quindi stabilita una gerarchia delle fonti:

1. leggi regie;

2. consuetudini locali;

3. diritto comune → longobardo e romano.

Nell'università di Napoli non ci si limita allo studio del Corpus giustinianeo ma si studia anche il Libera

ugustalis; i maestri sono figure legate alla burocrazia regia

Marino da Caramanico: giudice della Magna regia curia di Napoli; è autore della glossa ordinaria al

✗ Liber constitutionum; studia il problema della“plenitudo potestatis”, partendo dalla massima “rex

superioremnon recognoscensin regnosuoest Imperator”.

Andrea Bonello da Barletta: è autore di una “Lectura” ai Tres libri; compone importanti glosse al

✗ Liber constitutionum; scrive il “De differentiis inter ius langobardorum et romanorum”

LA SCIENZA DEL DIRITTO COMUNE.

La magna glossa costituisce il punto di arrivo della scuola dei glossatori, Accursio titra le fila di tutto il

lavoro dottrinale che era stato fatto nei due secoli precedenti e dopo Accursio bisogna trovare dei nuovi modi

per studiare ed interpretare il diritto romano giustinianeo, la glossa ormai ha esaurito tutte le sue potenzialità,

i giuristi continuano a ripetere le stesse cose → discorsi che non portano a nulla di nuovo = metodo della

glossa risulta ormai esaurito.

Per continuare a lavorare sul Corpus Iuris e renderlo diritto applicabile bisogna seguire altri metodi, altre

strade. Dopo Accursio vi è una generazione di giuristi che può essere definita tra i due diversi metodi che

verranno utilizzati dalla scienza giuridica medievale, una generazione di giuristi che proprio perché opera

negli anni successivi alla comparsa della Magna glossa vengono definiti giuristi post accursiani. Sono

giuristi che si occupano di argomenti diversi e utilizzano ancora i metodi della glossa ma hanno una

particolare attenzione per i diritti particolari, diritti alternativi al diritto romano giustinianeo = Statuti, diritto

feudale e tutto ciò che riguarda la pratica del diritto; sono caratterizzati dalla tendenza ad utilizzare la scienza

per la pratica.

Il genere letterario più diffuso in questo periodo è il trattato, trattazioni su un determinato argomento che

tendono ad essere esaustive. Si inizia ad occuparsi in modo più incisiva dei glossatori di diritti particolari →

diritto statutario, diritto criminale, diritto processuale e diritto notarile; in sostanza i filoni di studio e anali

del periodo dei post accursiani sono questi = diritto molto legato alla pratica, si parla del penale →

applicazione delle norme penalistiche; diritto processuale → utilizzo del diritto; diritto notarile → aspetto

fortemente legato alla pratica.

Ci sono molti giuristi, tra cui Alberto da Grandino un giudice che si occupa sia degli statuti (questiones

sull'interpretazione degli statuti → problemi che nascono dalla pratica, dall'applicazione concreta degli

statuti) sia di diritto penale = tra il '200 e il '300.

Sul processo vi è Guglielmo Durante, più famosi autori di diritto processuale → Speculum iudiciale; è un

testo che continuerà ad essere applicato anche a distanza di secoli, non è un'opera originale, utilizza delle

opere usate dai suoi predecessori e per questo motivo verrà criticato. È un trattato, un'opera che anche se non

è originale è molto utile per la pratica, è divisa in 4 parti in cui sistema tutta la materia processuale → diversi

tipi di giudizio, diverse procedure e tutto ciò che può riguardare il processo.

Altro settore particolarmente importante è quello relativo alla pratica notarile, in questo periodo vengono alla

luce le più importanti opere indirizzate alla pratica notarile di tutto il medioevo e l'età moderna. Il settore

notarile dal punto di vista della dottrina giuridica un settore molto arretrato, la prima letteratura in materia

notarile ha uno schema formulistico, sono cioè raccolte di formule (sistema maggiormente adatto alla pratica,

nei formulai i notai potevano trovare gli schemi di tutti i negozi giuridici che gli sarebbero potuti servire. Lo

schema tradizionale che era stato usato nel periodo precedente era uno schema quadripartitico, formule

relative alla compravendita, alla donazione e al testamento → negozi giuridici più importanti e frequenti. I

primi formulari notarili sono in sostanza delle raccolte di formule divise in 4 parti ognuna delle quali

riguardava una tipologia di contratto. In questa formula troviamo il “Formularium tabellionum” che era

stato attribuito erroneamente ad Irnerio e “Ars notaria” di Ranieri da Perugia che è un po' più teorica.

L'Ars Notariae di Salatiele, opera particolare che distacca completamente la pratica notarile dalla scienza

giuridica, tende a dare a tutti gli argomenti trattati una sistemazione scientifica, un'elaborazione di tipo

teorico e non una trattazione aderente alla pratica come quella dei formulari precedenti. È un vero e proprio

trattato scientifico, abbandona lo schema formulistico ed è corredato da un grande apparato di glosse → per

circa 3/4 vi è una vera e propria trattazione di diritto romano. Salatiele vuole cercare di rendere scientifico un

diritto che era sempre stato un diritto pratico, far sì che la materia notarile abbandoni i caratteri pratici e

acquisisca una veste di tipo scientifico → è operazione inutile e senza senso in quel determinato momento, il

diritto aveva bisogno di schemi che lo rendessero applicabile concretamente.

Migliore sarà l'opera di Rolandino dei Passaggeri, la sua “ars notaria” diventerà la "bibbia" dei notai da lì in

avanti, un'opere che avrà un enorme successo. Rolandino ritorna ai bisogni della pratica, riprende lo schema

formolantistico, tiene conto della prassi e dei diritti particolari vigenti nel mondo medievale italiano →

ingloba lo ius proprium nel formulario, non è una semplice trattazione di diritto romano ma è un'opera che

parla del diritto romano, tiene conto dello ius proprio e tiene conto della prassi.

Post-accursiani si caratterizzano per questa forte attenzione per i diritti particolari e nei confronti

della pratica giuridica → forense, giudiziaria e amministrativa.

Lo studio del diritto si stava spostando in quegli anni e il passo successivo verso il nuovo metodo lo si avrà

in Francia, dalla Francia partirà il nuovo modo di studiare il diritto che verrà poi conservato in Italia mentre

in Francia verrà presto abbandonato.

Scuola di Orleans = è una scuola per il clero, destinata a formare dei funzionari incaricati di occuparsi di

alta giustizia e alta amministrazione → scuola destinata a formare dei giuristi che avrebbero poi dovuto

operare nei settori più importanti della giustizia e dell'amministrazione = il diritto romano diventa la cultura

degli alti funzionari. La mentalità è ancora molto legato alle arti liberali, i giuristi francesi pretendono per

loro anche il titolo di Magistri mentre in Italia si parlava ancora di dottori → in Francia ancora molto legato

alle arti liberali.

Ad Orleans operano due maestri che saranno considerati come gli iniziatori del nuovo metodo.

Jacques de Revigny;

✗ Pierre de Belleperche.

Operano nella seconda metà del XIII secolo e sono importanti perché iniziano ad interpretare le norme

giustinianee alla luce del metodo dialettico proprio della logica aristotelica che in quegli anni era tornato

pienamente alla luce. Nel periodo dell'alto medioevo e per una parte del basso medioevo era circolato

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.