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Introduzione

Il diritto si trasforma nel corso del tempo: inizialmente non era considerato legge, inizia ad essere considerato legge nel momento in cui viene scritto; il diritto non era uguale per tutti e venivano fatte delle distinzioni a seconda del ceto di appartenenza; il diritto non era racchiuso all'interno dei codici, prime codificazioni 1804. Il diritto è influenzato dal periodo storico, sociale ed economico della società in cui si sviluppa, il diritto di una società rispecchia la stessa.

Nella storia del diritto si possono individuare tre diversi sistemi di diritto:

  • Sistema di diritto comune → dal basso medioevo (1000) al 1804. Sistema dell'Europa continentale, il diritto era creato dai dottori giuristi ed era caratterizzato da molte fonti = consuetudini, legislazione, dottrina, giurisprudenza.
  • Sistema di common law → sistema tipico del mondo anglosassone ed influenzato solo relativamente dal diritto romano; il diritto è creato dai giudici, non esistono codici e il diritto si evolve attraverso la giurisprudenza dei giudici.
  • Sistema di diritto codificato → dal 1804. Si fonda sui codici e sulle legislazioni, il diritto è fatto dai legislatori (Stato ed organi). Nel 1800 il codice è l'unico riferimento normativo, non esistono altre fonti e tutti devono rispettarlo. Verso la fine del '800 i codici iniziano a perdere la loro centralità poiché il processo di industrializzazione che si sviluppa in quegli anni apre le porte a nuove relazioni dando vita a nuove legislazioni speciali non regolamentate dal codice = processo di decodificazione.

Sistema di diritto comune

È costituito da due blocchi normativi:

  • Ius commune: è formato dal diritto romano al quale si aggiunge nei primi secoli del basso medioevo il diritto canonico; entrambi vengono elaborati dall'interpretatio. È definito “ius commune” perché contiene tutti i precetti giuridici validi per tutti i popoli cristiani del sacro romano impero.
  • Iura propria: formato da diritto particolare, da precetti validi solo in un determinato luogo o per determinate persone = consuetudini locali, statuti, diritti delle corporazioni (gruppi professionali del mondo medievale).

Interpretatio: interpretazione fatta dai giuristi medievali sul diritto romano e canonico che porta alla creazione di un nuovo diritto attraverso le fonti del diritto romano e canonico.

Oggetti di studio

  • Alto medioevo → 476 dc – 1000.
  • Basso medioevo → 1000 - 1492.
  • Età moderna → 1492 – 1789.

Dal punto di vista giuridico la divisione tra alto e basso medioevo viene messa in discussione, si tratta infatti di due periodi compatti sotto l'aspetto giuridico; non sono presenti fratture e il medioevo è caratterizzato da due eventi conseguenti tra loro. Viene quindi fatta una nuova distinzione da Paolo Grossi:

  • Età della fondazione,
  • Età della edificazione.

L'alto medioevo getta le basi, costruisce le fondamenta per quello che sarà poi il basso medioevo cioè il periodo di edificazione del diritto medievale e moderno.

Cronologia

  • 476 dc → crollo dell'impero romano d'occidente e data d'inizio del medioevo.
  • IV e V secolo → ingresso dei barbari.
  • 535 → fine del regno dei goti = Italia torna sotto i bizantini.
  • 568 → i Longobardi arrivano in Italia (capitale Pavia); l'Italia è divisa tra i Longobardi e i Bizantini = frantumazione giuridica (diritto longobardo e diritto bizantino).
  • 774 → i Franchi occupano Pavia.
  • 800 → affermazione del Sacro Romano Impero = inizio dell'età feudale.
  • 1000 → inizio del basso medioevo. Sviluppo della società comunale = rinascimento giuridico e ripresa economica-sociale. Si disgrega l'organizzazione feudale ed il diritto riprende forza e vigore grazie ai giuristi e alle università. Iniziano a svilupparsi i commerci = diritto commerciale.
  • 1492 → inizio età moderna. Si formano i primi stati nazionali, si inizia a sviluppare l'assolutismo. Inizia ad emergere la figura del legislatore ma ancora senza ruolo esclusivo. Con l'assolutismo cresce il desiderio di controllare giuridicamente i territori e c'è necessità di più leggi e di un maggior ordine nel diritto.

Il medioevo

È il periodo storico etichettato come “secoli bui”, periodo di inciviltà, di barbarie e di decadenza generale. Dalla certezza del mondo romano si passa alla confusione di secoli di grande trasformazione. In realtà è etichettato come il “periodo buio” solo l'alto medioevo, il basso è il periodo in cui nascono e si sviluppano le nostre radici e a partire dall'anno 1000 è una totale fioritura in tutti i campi.

Rinascimento

Inizia la critica al medioevo, è il periodo storico successivo allo stesso e viene usato il termine medioevo = età di mezzo, per indicare quel periodo tra i due peridi di maggior splendore (età classica – rinascimento). Durante il rinascimento viene rimproverato al medioevo di aver imbarbarito la cultura classica e quella giuridica; si sviluppa una forte critica ai giuristi medievali colpevoli di aver stravolto il diritto romano. Lorenzo Valla inizia una battaglia contro i giuristi medievale, attacca soprattutto Bartolo (rappresentante dei giuristi medievali) e il suo metodo di studio = bartolista.

Protestanti

Considerano il medioevo come il periodo in cui la chiesa viene snaturata → lotta per le investiture = lotte tra papato e impero.

Illuminismo

Continua la polemica contro il medioevo con diverse ragioni e viene sempre indicato come “periodo buio”. Nel medioevo la scienza e la filosofia vennero ridotte al silenzio, era l'età del feudalesimo le cui situazioni volevano essere eliminate dall'illuminismo = divisione per ceti → disuguaglianze. Il medioevo rappresentava “l'antico regime” ed inoltre restava in vigore il diritto romano da cui l'illuminismo voleva allontanarsi poiché erano a favore degli stati nazionali e quindi contro il diritto comune tipico del medioevo.

Italia

Nel '700 si inizia a vedere il medioevo come periodo storico. Ludovico Antonio Muratori studia e raccoglie fonti medievali di tutti i generi e le pubblica in volumi.

Ottocento

Si inizia a studiare con più attenzione il periodo medievale anche grazie alla suggestione della cultura romantica che recupera alcuni elementi del medioevo = cavalleria. Grazie ai nuovi metodi di studio. E nel '900 lo studio del medioevo diventa più puntuale.

Fine dell'impero romano d'occidente

Nel II secolo dc l'impero romano raggiunge la sua massima espansione ma tra il 200 e il 300 l'imperatore Diocleziano inizia un processo di disgregamento dell'impero e nell’impero romano fu diviso tra impero d'occidente ed impero d'oriente 293 inizia il governo di tetrarchia = 2 augusti e 2 cesari.

Sistema delle fonti

  • Leges: decisioni imperiali → norme che provengono dall'imperatore, diritto prodotto e modificato costantemente.
  • Iura: composto dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Raccolte di leges

  • Raccolte private→ codice gregoriano (292 – 293), codice ermogeniano (293 – 294).
  • Raccolte ufficiali → codice teodosiano (438) promulgato dal Teodosio II imperatore d'oriente.

Raccolte di iura

  • Raccolte private: sono in forma riassuntiva o materiale semplificato.

Cultura giuridica

In oriente la cultura giuridica è di alto livello grazie ai fiorenti centri di studio giuridici (Berito e Costantinopoli), è ricca di produzione legislativa ed inoltre c'è una tecnica ed una cultura giuridica molto elevata. In occidente la situazione è molto diversa, si trovano modesti centri di studio (scuola del diritto di Roma) che si disperdono progressivamente, è presente una cultura giuridica modesta ed un processo di volgarizzazione del diritto.

Volgarizzazione del diritto: il diritto romano classico si impoverisce e si disperde progressivamente; inoltre subisce parecchie modifiche = si semplifica, si impoverisce ed è contaminato dalla pratica.

Il diritto romano volgarizzato continua nei secoli successivi, i secoli delle invasioni barbariche che modificano gli assetti preesistenti e formano i regni romano-barbarici.

Regni romano-barbarici

  • Italia: Ostrogoti – Longobardi.
  • Francia del nord: Franchi.
  • Francia Nord e Germania del sud: Burgundi.
  • Francia del sud e Spagna: Visigoti.
  • Nord Africa: Vandali.

I regni romano-barbarici

Le fonti che ci informano di questo periodo sono letterarie = Tacito, Gregorio di Tours, Paolo Diacono. Si tratta di tutte fonti romane e quindi le informazioni possono non essere pienamente corrette. Pur avendo un sistema organizzativo-sociale diverso da quello romano e quindi inevitabilmente creano una frattura tra i due popoli, i popoli germanici non cercavano uno scontro ma un incontro tra civiltà e tradizioni diverse. I regni romano-barbarici di prima generazione, vogliono trovare un punto di incontro con il popolo romano nonostante le diversità; i barbari sono un popolo guerriero e non conoscono l'agricoltura, la proprietà immobiliare e le altre istituzioni giuridiche ed economiche romane inoltre, i due popoli hanno due diverse strutture sociali.

Differenze tra i due diritti

  • Famiglia romana → la figura prevalente era il patres famillias, esercitava una piena podestà sui figli i quali avevano una capacità giuridica limitata. La struttura della famiglia era ristretta ai discendenti diretti.
  • Famiglia germanica → l'autorità del padre non limitava la capacità giuridica dei figli ed esso non aveva pieni poteri. La famiglia era considerata un luogo di tutela per i più deboli (donne, minori ed anziani) ed il compito del padre era di guida e di protezione verso essi. I figli acquistano piena capacità giuridica quando entrano nell'esercito → chi non può usare le armi capacità giuridica limitata = per le donne era limitata in certi casi. La famiglia era di tipo “agnatizio” era cioè composta da tutti coloro che si ritenevano discendenti dallo stesso capostipite ed avevano gli stessi interessi economici e politici.

Testamento romano → era un segno di piena libertà dell'individuo il quale poteva disporre liberamente del suo patrimonio.

Testamento germanico → non esiste un testamento, decido tutto Dio secondo l'ordine naturale della parentela = il patrimonio è distribuito a tutti coloro che facevano parte della famiglia.

Contratto romano → principio dell'astrattezza = la concorde volontà delle parti era un fatto giuridico.

Contratto germanico → principio del formalismo = il contratto deve concretizzarsi in una prestazione immediata o in una particolare forma (tutti devono saperlo).

Per i popoli germanici le controversie di natura penale si risolvono in ambito privato ed il giudice interviene solo in rari casi = si risolvono tramite l'istituto della faida. Anche nell'età comunale la gestione della faida non sarà considerata un compito del potere politico, si ricorre al giudice, arbitri o terze parti solo in rari casi. Il penale inizia ad essere gestito dallo Stato verso il 1300 quando ci si rende conto che può essere messa in pericolo la sicurezza dello stesso.

La faida (= guerra nella lingua dei barbari) è un istituto della vita privata simile alla legge del taglione, in caso di omicidio o di violazione personale i parenti o la vittima stessa avevano il diritto nei confronti di chi aveva commesso il crimine di commettere lo stesso crimine. La faida era regolamentata, l'offesa infatti non doveva essere superiore a quella subita poiché avrebbe distrutto gli equilibri che la vendetta doveva ristabilire.

Le controversie trovavano soluzioni definite extragiudiziali = al di fuori dei tribunali e del processo. Si trovano cioè dei mezzi di risoluzione differenti: pace e tregue, ricorso ad arbitri e non a giudici. Quando si ricorre ad arbitri, si ricorre a soggetti che cerca una mediazione tra le parti ma non pronuncia un vero e proprio giudizio e si svolge in ambito privato.

Nel momento in cui le popolazioni germaniche arrivarono nell'ex impero romano l'istituto della vendetta aveva già subito una trasformazione, aveva iniziato ad affermarsi un diverso sistema che prevedeva il pagamento di una determinata somma di denaro all'offesa = guidrigildo → prezzo dell'uomo. Ogni uomo aveva un valore pecuniario che dipendeva dalla condizione dello stesso (uomo o donna, libero o servo) ed all'offesa ricevuta.

In questo sistema la figura del giudice era marginale, le controversie sono risolte in ambito privato e al giudice si ricorre solo in casi in cui la responsabilità del danno viene messa in discussione. Quando ci si rivolge al giudice si ha un processo prevalentemente orale, non esistono atti scritti e ci si basa su oggetti di prova irrazionale = ordalie → giudizio di Dio.

Ordalie

  • Erano mezzi di prova che facevano leva sull'intervento della divinità, si riteneva che essa sarebbe intervenuta nel giudizio facendo superare una prova ad una delle due parti indicando poi il colpevole = intervento divino che avrebbe fatto emergere la divinità.
  • Ordalia dell'acqua: l'accusato veniva legato e buttato in acqua, se rimaneva a galla era il colpevole poiché la natura lo rifiutava.
  • Ordalia del ferro rovente: accusato prendeva in mano un ferro caldo e dopo qualche giorno, a seconda della bruciatura veniva dichiarato colpevole o innocente.

Questo sistema venne ripreso poi anche dagli ecclesiastici che facevano rimanere l'accusato con le braccia aperte a croce per un lungo periodo; venivano usate nell'età moderna anche come mezzi di tortura. Dagli studi sembrerebbe che spesso portassero all'innocenza dell'accusato e anche i giudici spesso sceglievano le prove più adatte all'accusato. Anche il duello nasce come ordalia, chi vinceva era il vincitore del processo = la divinità faceva vincere chi aveva ragione.

In questo sistema il giudice aveva una funzione esclusivamente dichiarativa, non entrava nel merito della controversia e non valutava le prove o ascoltava i testimoni ma si limitava a scegliere la prova da portare in giudizio, assisteva allo svolgimento della stessa, dichiarava il colpevole e l'innocente ed il prezzo che essi dovevano pagare. Dopo la prova e la dichiarazione del giudice tutto tornava ai privati i quali dovevano pagare.

Il diritto germanico

Non ci sono legislature sia in campo civile che penale, le norme non sono scritte e sono tutte norme consuetudinarie con un fortissimo valore → “le buone consuetudini vengono rispettate presso i germanici più che presso altri le buone leggi”, Tacito.

Le caratteristiche del diritto germanico

  • Natura privata del processo;
  • Assenza di leggi scritte;
  • Diritto fondato su norme consuetudinarie;
  • Diritto non sentito come qualcosa di legato allo Stato.

Noi viviamo in un regime a diritto statuale, tutto il diritto proviene dallo Stato o da organi con autorità statuale nazionale, internazionale o sovranazionale); nel mondo germanico non esiste un concetto di Stato, manca l'idea di Stato, di separazione tra pubblico e privato e tra chi fa le leggi e chi le deve rispettare.

Il monarca c'è ma è soprattutto un capo militare, diventa importante nel momento in cui c'è la guerra e bisogna condurre l'esercito ma per il resto è un soggetto privato, non rappresenta lo Stato e non è un legislatore inoltre, il sovrano è limitato dall'assemblea degli uomini liberi. Per molti secoli non c'è un potere che produce le leggi, il sovrano è il custode delle consuetudini. Nel momento in cui questa realtà entra in contatto con il mondo romano che è disciplinato della leggi, in cui c'erano organi produttori di diritto, una componente statuale ed un'organizzazione amministrativa nascono i primi problemi di convivenza, la soluzione è adottata inizialmente è quella della personalità della legge = periodo di non connessione tra i due popoli.

Principio della personalità della legge: regime giuridico per cui i soggetti che vivono in uno stesso ordinamento usano leggi diverse a seconda della loro etnia.

Principio della territorialità della legge: ordinamento vigente in una certa regione vincola tutti coloro che vi si trovano senza distinzioni di nazionalità.

Per un certo periodo varrà il principio della personalità della legge poiché i germani non hanno interesse di imporsi perché non esiste il concetto di Stato o di imporre le proprie norme. Dopo un po’ di tempo però i barbari cambiano atteggiamento perché il loro diritto comincia a mescolarsi con quello romano, comincia la dispersione delle consuetudini e si sente l'esigenza di evitare il fenomeno di dispersione e quindi si sente l'esigenza di formalizzare le consuetudini inoltre, le consuetudini germaniche iniziano a recepire elementi romani ed il diritto inizia ad essere visto come mezzo di risoluzione delle controversie (concezione romana che inizia ad essere accettata)→ i popolo romano-barbarici iniziano a dotarsi di un proprio diritto.

Compaiono così le prime compilazioni legislative cioè raccolte di consuetudini formalizzate ed integrate da elementi del diritto romano volgare, si tratta di compilazioni tutte in latino.

Visigoti

I Visigoti occupano l'attuale Spagna e la Francia, instaurano la loro capitale a Tolosa vengono poi battuti dai Franchi e sono costretti ad abbandonare la Francia rimanendo però in Spagna. Sono tra i primi popoli ad adottare le compilazioni legislative e nel loro periodo di massima espansione ne adottano di diverse.

Codice euriciano (475 - 476) → raccolta che rappresenta il primo nucleo di una raccolta che verrà adottata successivamente, si tratta...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.
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