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RENOVATIO REGNI
padre e vi fu un significativo cambiamento del sigillo imperiale: “
FRANCORUM ”. Scomparì quindi la dicitura di “Impero dei Romani”.
Di Sacro Romano Impero si tornerà a parlare quando la corona imperiale passerà alla
Ottone I di
famiglia degli Ottoni: crollo del regno carolingio. Nel 962 verrà incoronato
Sassonia “Sacro Romano imperatore Germanico”.
, assumendo il titolo di Nel 983 d.C.
Imperator romanorum
Ottone III, si riappropria del termine “ ” e ritroviamo nuovamente
Renovatio imperii romanorum
espressa la dicitura “ ”
Legislazione della personalità del diritto:
Si ritornò, in parte, al sistema tutti i popoli che vivevano
all’interno del regno franco, e poi del Sacro Romano Impero, mantennero le proprie
tradizioni e leggi. In larghissima parte vigeva ancora il sistema della personalità del diritto
e ciò lo vediamo con evidenza dalle numerosissime professio iuris pervenuteci in questo
periodo. Ma qualcosa in realtà era cambiato: il monarca, che finora non avevano mai
assunto il compito di farsi legislatori (non sentivano come compito quello di fare leggi, si
limitavano a raccogliere le consuetudini dei propri popoli, pubblicandole e rendendole
conoscibili), sollecitò i propri sudditi all’osservanza e al rispetto dei propri diritti
tradizionali: chiedevano a ciascuna etnia di conservare i propri diritti, per un esigenza di
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certezza del diritto e di chiarezza nei rapporti, le contaminazioni infatti erano diventate
enormi. I sovrani chiedevano che ogni etnia conservasse il proprio patrimonio di tradizioni.
In più iniziarono ad intervenire anche con leggi proprie: si fecero legislatori. Il sovrano
cominciò a sentire come proprio compito essenziale alla sovranità stessa, quello di
produrre norme con valenza territoriale: valide quindi per tutti coloro che abitavano
all’interno dell’Impero.
Non più sovrano custode delle consuetudini del suo popolo bensì un sovrano legislatore:
sovrano che creava norme nuove.
Quando una legge veniva emanata dall’imperatore, essa aveva valore territoriale (valore
per tutte le terre dell’Impero) e in assenza di una legge imperiale lo avevano le singole
leggi personali. Questa nuova funzione del sovrano si esplicò attraverso quelli che vennero
Capitolari
definiti “ ”.
Capitolari.
Capitolari
La parola “ ” rappresentava una novità terminologica rispetto ai termini
precedenti, fino a quel momento non era stato utilizzato se non dalla Chiesa. Non si
sappiamo con certezza se il termine utilizzato dai carolingi derivi effettivamente da un
influenza della Chiesa, e che quindi abbiano adottato la terminologia di ambiente canonico
(i capitolari erano le disposizioni che venivano deliberate dai concili) o se, al contrario,
molto più semplicemente derivi dal fatto che queste norme erano divise in capitoli.
Erano norme divise in capitoli, interventi diretti e personali del sovrano. Quindi il sovrano
procedeva alla loro promulgazione ed erano interventi occasionali. Erano interventi
frammentari che non facevano parte di un disegno legislativo complessivo, il sovrano
interveniva a disciplinare casi specifici, di determinati settori. In alcune fonti si afferma che
consensus
fondamentale era il del popolo: ma con popolo non si intendevano tutti i
sudditi ma soltanto quelli di alto rango, che facevano parte della corte imperiale). Con
consensus
molta probabilità non era un prestato volontariamente: un sovrano esponeva la
propria legge e i notabili, o maggiorenti, erano forse obbligati in qualche modo ad
acconsentire.
Altra caratteristica fondamentale dei Capitolari erano le norme orali, espresse oralmente.
ad substantiam
Questo comportava innanzitutto che la scrittura non servisse “ ”, cioè a
ad
rendere efficace l’atto normativo, ma soltanto a renderlo conoscibile, cioè “
probationem ”. Nel nostro mondo attuale perché una legge diventi efficace occorre una
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e risulta essere assolutamente indispensabile per
l’applicazione della norma stessa. In questo caso la scrittura serviva solo per rendere l’atto
conoscibile e per documentarlo. Questo comportò l’esistenza di testi instabili: la norma
veniva pronunciata oralmente dal sovrano, e veniva poi scritta da varie persone in modo
diverso, volontariamente o meno. Il contenuto più o meno restava sempre simile ma il
testo poteva presentare delle variazioni.
Scrittura carolina.
Alla scrittura Carlo Magno, e i carolingi in generale, attribuirono grande importanza: solo
ricorrendo alla scrittura e alla lingua latina era possibile far conoscere le proprie
disposizioni. Diede, Carlo Magno, grandi impulsi a diverse discipline: attuò delle riforme nel
campo delle arti, della letteratura, della poesia e della scrittura. Nacque in questo periodo
scrittura carolina
la , che venne usata in tutti i documenti: fino a quel momento si era
carolina
utilizzata una scrittura di tipo maiuscolo. La scrittura era molto più chiara con
delle regole: abbreviature codificate e precise, che venivano adottate sempre, seppure con
alcune variazioni. La lettura dei testi della pubblica amministrazione diventerà molto più
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difficile tra il 400 e il 500, perché ogni scrivano possedeva la propria scrittura, il quale
seguiva sempre le regole, ma cambiando, ovviamente, la grafia. A destra un esempio di
Page de la Vita Sancti Martini de Sulpice Sévère.
scrittura carolina:
La legislazione. I capitolari.
Dei Capitolari non esistono raccolte ufficiali, per il motivo prima accennato. Esistono
raccolte private oppure venivano tramandate oralmente e trascritti di volta in volta.
Trattavano tutti i rami del diritto: norme relative all’amministrazione, al diritto privato e
penale, regolamenti finanziari e diritto pubblico.
Questi capitolari si dividono, a seconda del contenuto, in tre grandi blocchi:
Mundana , che contenevano materie laiche.
Ecclesiastica , che riguardavano materie relative alla Chiesa.
Mixta , riguardavano sia le materie laiche che ecclesiastiche.
Ecclesiastica.
Nel momento in cui Carlo Magno fu investito della corona imperiale da papa Leone III,
divenne difensor fidei, e in quanto tale deteneva il potere di interferire in materia
ecclesiastica (ciò comportò non pochi problemi).
Mundana.
Si distinguevano in 2 categorie:
Speciali
1. : erano validi solo per determinati territori o determinati soggetti.
Servivano a disciplinare specifiche situazioni locali o particolari. Avevano quindi
valore di diritto particolare. Individuiamo tra loro:
Capitularia legibus addenda
a. : che andavano ad integrare delle leggi
preesistenti, o a riformarle, ossia le diverse compilazioni legislative dei popoli
assoggettai all’impero, che vennero inserite nei Capitolari. Per esempio vi era
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Capitularia legibus longobardorum addenda, cioè capitolari che andavano a
integrare la legislazione longobarda. Probabilmente dovevano essere
approvati dall’assemblea degli uomini liberi che rappresentavano quella
determinata popolazione. Tra i Capitularia legibus addenda possiamo
ricordare il:
Capitolare Italicum
i. : era quell’insieme di norme che integravano la
legislazione esistente in i Italia (quindi gli editti longobardi e altre
norme ancora applicate in questo territorio).
Capitularia missorum
b. : quelle norme destinate a fornire istruzione ai missi
dominici (funzionari imperiali incaricati di muoversi per le diverse terre
dell’Impero).
Generali
2. : contenevano norme valide per tutto l’Impero. Erano questi i Capitolari
quelli ad avere una prima funzione unificante della legislazione all’interno delle
terre Imperiali. Per la prima vi fu un sovrano promulgatore di leggi valide per tutto il
territorio a lui sottoposto. Non integravano norme esistenti né, tanto meno, a dare
Capitularia per se
istruzioni ai rappresentati imperiali. Qui ritroviamo i
scribenda : erano delle leggi regie a sé stanti, con una propria autonomia e
avevano un valore proprio. Erano indirizzate a tutti e riguardavano prevalentemente
il diritto pubblico (l’organizzazione impero e della amministrazione).
Non era un disegno legislativo a tutto tondo destinato a dirigere totalmente la vita
all’interno dell’Impero, ma un serie articolata di norma che di volta in volta andavano a
disciplinare casi specifici, che talvolta avevano un valore locale, altre un valore territoriale
destinato a ripercuotessi su tutte le terre dell’Impero. Per la prima volta ci troviamo di
fronte ad un sovrano legislatore
La consuetudine.
Nonostante tutti questi interventi, l’intensificarsi della produzione normativa e la presenza
di un sovrano legislatore, per tutto l’Alto Medioevo il ruolo fondamentale nella disciplina e
consuetudine.
nella regolamentazione dei rapporti continuava ad essere riservato alla
Consuetudine continuava ad avere ruolo preminente. Qualcuno ha parlato della
legislazione di questi secoli come un arcipelago di isole in un mare di consuetudini. La
consuetudine regolava e disciplinava la maggior parte dei rapporti, e al suo interno
affioravano queste raccolte normative e interventi occasionali.
Ma i rapporti continuarono ad essere disciplinati in via consuetudinaria: è la fonte giuridica
primaria. Henry Sumner Maine
Era ancora una delle fonti di diritto. Due secoli fa il sociologo
(1822-1888) diceva, anche se riferendosi a società molto più primitive:
“In organizzazioni sociali risalenti è verificabile, come frutto di
arretratezza culturale, una indistinzione fra ciò che i membri di una
comunità avevano sempre fatto, ciò che facevano e ciò che dovevano
fare”.
Questo significa che un comportamento ripetuto nel tempo era ritenuto come obbligatorio.
Questa ripetizione le faceva assumere una forza legislativa intrinseca. La comunità lo
riteneva cogente e imperativo, anche se non era mai intervenuta una legge a renderlo
tale. Le consuetudini erano comportamenti ripetuti nel tempo che si consolidano al punto
tale che i singoli le sentono come obbligatorie. La ripetizione dei comportamenti si fece
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norme, ma al tempo stesso la consuetudine non era comunque un fenomeno statico, ma
dinamico . Era un fenomeno suscettibile, nel lungo periodo, di trasformazioni anche
profonde e talvolta improvvise. Vi erano consuetudini che rispecchiavano assetti sociali,
interessi, valori e principi costanti nel tempo in un certo luogo. Ve ne erano altre che quindi
rimasero fisse e immutabili. Ve ne erano altre che si trasformavano. Altre ancora che si
trasferirono velocemente sino a luoghi molto lontani rispetto alla sede di origine. Questi