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Storia del diritto medievale

Introduzione

La storia del diritto medievale e moderno studia quelle che sono le esperienze giuridiche più significative comprese in questo periodo, che dall’epoca medievale arriva fino alle prime codificazioni. È un processo che riguarda, non solo l’area italiana, ma l’intera Europa. In questo processo individuiamo due periodi:

  • Periodo medievale.
  • Età moderna.

L’esperienza giuridica è la vita del diritto nella sua complessiva realtà storica, nei suoi collegamenti con la cultura, con le trasformazioni sociali e politiche e con le vicende storiche. L’esperienza giuridica racchiude la vita del diritto calata all’interno della società e nelle trasformazioni che essa subisce. E studiare un’esperienza giuridica del passato significa ovviamente studiare un’esperienza compiuta e, proprio perché è compiuta e conclusa, siamo in grado di osservarla in modo completo. Questa operazione serve al giurista non solo per capire quell’esperienza giuridica ma anche per comprendere come determinati istituti, regole e principi giuridici siano nati e si siano sviluppati fino ad arrivare ai giorni nostri.

Uno studio che, quindi, ci permette di capire come si sono formati gli istituti e le istituzioni contemporanee. Non si tratta, però, della ricerca di una continuità bensì di una percezione dei cambiamenti, di cui è necessario capire le motivazioni, e in particolare cercare di capire la storicità del diritto. Infatti, il diritto è qualcosa che si trasforma in continuazione ed è storicamente condizionato dagli eventi storici, politici e sociali. La capacità di capire la storicità del diritto viene considerata uno degli elementi fondamentali nella formazione del giurista moderno.

La storia del diritto ci permette di comprendere meglio il nostro diritto. Al giurista, in tutte le sue molteplici forme, servono:

  • Diritto positivo, le discipline del "Saper fare" che danno una visione statica del diritto.
  • Discipline storico-giuridiche, che danno una visione dinamica del diritto. Il "Sapere", "sapientia" inteso alla latina come conoscenza, è quello che queste discipline ci danno.

Il diritto non è sempre stato identificato con la legge, come invece succede adesso, e non è sempre stato racchiuso nei codici e quindi la legge non è sempre stata scritta: buona parte dei rapporti sociali del passato veniva disciplinata in via consuetudinaria, attraverso forme che non erano né il codice né leggi scritte. Il primo codice in senso moderno viene considerato quello Napoleonico.

La nostra storia prende le mosse dal diritto romano che è fondamentale nel percorso storico medievale e dell’età moderna fino al presente. Il diritto romano è stato "riciclato", adattato a delle funzioni e scopi completamente nuovi e diversi da quelli della realtà romana. La realtà, o meglio, la struttura della società medievale sono profondamente diverse rispetto a quella romana e quindi quel diritto per essere utilizzato necessitava di una trasformazione, ricreato e riformulato per adattarlo alle esigenze di quella nuova società.

Sistema del diritto comune

Nella storia giuridica possiamo individuare tre diverse realtà:

  • Diritto comune: che governa il mondo giuridico e la società dal basso Medioevo fino alla fine del XVIII secolo d.C. e si fonda sulla consuetudine, sulla legislazione, sulla giurisprudenza e sulla dottrina, sulle opinioni e sul lavoro interpretativo dei giuristi. Giuristi, professori, che lavorarono su fonti romane creando nuovo diritto. La loro dottrina è una fonte giuridica al pari delle leggi, delle consuetudini e delle pronunce dei tribunali. Si tratta di un sistema caratterizzato dalla pluralità delle fonti del diritto, poste tutte sullo stesso piano.
  • Diritto codificato: quello in cui viviamo tutt’ora. Inizia nell’800 e dura, appunto, fino ai giorni nostri, si fonda sui codici e sulla legislazione. Queste sono le fonti preminenti, anche se, ricordandoci il fenomeno della decodificazione, altre fonti hanno cominciato ad erodere la supremazia del codice. Altre fonti cominciarono a nascere occupandosi di alcuni settori trascurati dal codice, o, addirittura, a sottrarre alla disciplina civilistica determinate materie.
  • Common law: si tratta del diritto anglosassone che si fonda prevalentemente sul case law, vale a dire sulla giurisprudenza. Un sistema in cui mancano codici e in cui è assente il processo di codificazione che si ha nell’Europa continentale, e la fonte del diritto prevalente è la giurisprudenza dei tribunali.

Noi ci occuperemo del sistema del diritto comune.

Diritto comune

Questo sistema è costituito dal coordinamento di:

  • Ius commune. Premessa: la lingua del diritto fino al 700 è il latino e le relative fonti giuridiche sono anch’esse scritte in latino. Lo ius commune è il diritto romano, e in particolare il diritto delle fonti giustinianee, e il diritto canonico, elaborati attraverso l’attività interpretativa dei giuristi, chiamata "interpretatio". Il sistema del diritto comune è composto dal coordinamento di due diversi blocchi di fonti normative. Rappresenta un insieme di precetti validi per tutti i cristiani, appunto ius commune in questo senso.
  • Iura propria. I cosiddetti "diritti particolari" che erano le consuetudini locali, gli statuti (vale a dire le norme che ciascun comune o corporazione si dava), il diritto principesco e la legislazione regia. Quindi tante altre fonti di diritto che, a differenza dello ius commune, sono valide solo in dato luogo o per particolari categorie di individui.
IUS COMMUNE Portata universale
IURA PROPRIA Portata locale

Queste coesistono nel corso dei secoli e nel loro insieme danno vita a quello che viene definito "il sistema del diritto comune".

Distinzioni cronologiche

Tradizionalmente si parla di:

  • Alto Medioevo, che cronologicamente si colloca dal 476 d.C. e il 1000 d.C.
  • Basso Medioevo, che si colloca dal 1000 d.C. al 1492 d.C.
  • Età moderna, che si colloca dal 1492 al 1789.

Alto e Basso Medioevo: è una distinzione ormai entrata nell’uso comune anche se, soprattutto sotto l’aspetto giuridico, è stata messa recentemente in discussione. Questo perché distinguere Alto e Basso medioevo nel mondo giuridico medievale non è del tutto esatto. Nel mondo giuridico medievale non ci troviamo di fronte a una cesura, sono sicuramente due momenti diversi ma entrambe fanno parte di un medesimo percorso che inizia in quello che noi chiamiamo Alto Medioevo e che poi procede e si sviluppa nell’età successiva c.d. Basso Medioevo. Paolo Grossi, nei suoi libri, preferisce parlare di una età della fondazione, in cui vengono messe le basi di quello che verrà completamente realizzato nell’epoca successiva, che, sempre Grossi, definisce come l’età dell’edificazione, età in cui si edifica una struttura giuridica complessa.

Cronologia essenziale

476 d.C. - Caduta dell’Impero Romano d’Occidente e inizio dell’alto Medioevo.

V e VI secolo - "Invasioni barbariche". I barbari penetrano in Occidente,

553 d.C. - In Italia termina il regno dei Goti e l’Italia ritorna sotto il governo di Bisanzio e vengono estese le leggi divulgate dall’imperatore Giustiniano.

568 d.C. - I Longobardi entrano in Italia e fissano la capitale del loro regno a Pavia e frantumano l’unità giuridica e politica della penisola italiana. Frattura politica, tra la parte settentrionale, dominata dai Longobardi, e quella Meridionale, governata dai bizantini, destinata a sopravvivere per sempre. Ma anche frattura giuridica perché da questo momento accanto alla tradizione giuridica romana, che continua ad essere applicata dalle popolazioni preesistenti, troveremo anche una tradizione giuridica di stampo germanico, applicata dagli invasori. Queste due tradizioni entreranno in contatto dando vita a un nuovo panorama.

774 d.C. - I Franchi (dinastia carolingia) occupano Pavia e assumono la corona del regno italico.

Notte di Natale dell’800 d.C. - Carlo Magno viene incoronato Sacro romano imperatore. Nasce il Sacro Romano Impero, con tutte le conseguenze giuridiche che questo comporterà.

Età feudale: anche il feudalesimo avrà una forte influenza sulla trasformazione delle strutture giuridiche dell’Europa Occidentale.

XI secolo - Inizia il c.d. Basso Medioevo: la vita economica si fa più intensa e vi sono profonde trasformazioni di tipo sociale. Nasce una società mercantile, che stravolge le strutture preesistenti, e la società comunale, sorgono cioè quegli organismi comuni e ordinamenti giuridici nuovi che si collocano all’interno del panorama politico di tutta Europa. Alla rinascita economica e sociale, e alla trasformazione politica, si accompagna anche una rinascita di tipo civile. Non a caso questo periodo è stato definito come "Rinascimento Giuridico". Una rinascita giuridica che è determinata dalla c.d. riscoperta dei testi romani giustinianei, che durante il periodo precedente erano andati dispersi, e che vengono rielaborati dai giuristi dell’età medievale. Giuristi che iniziano ad operare non solo nella pratica ma anche, e soprattutto, all’interno delle prime università che nascono proprio in questo periodo. La prima in assoluto è quella di Bologna, che sarà la culla di questo rinascimento giuridico.

1492 - Scoperta dell’America, con tutto ciò comporterà da un punto di vista economico, nascita dell’Età Moderna dell’Assolutismo e dei c.d. Stati Moderni e inizio (politica accentratrice in campo politico, amministrativo e giuridico dei sovrani assoluti, che porta a far sì che, per la prima volta, il sovrano cominci a pretendere di governare effettivamente il proprio stato e di legiferare). Assolutismo che si concluderà con la Rivoluzione Francese del 1789.

Giudizi sul Medioevo

I secoli del Medioevo sono stati per lungo tempo ritenuti "secoli bui". In realtà non è totalmente così: il Medioevo è la nostra infanzia, come afferma J. Le Goff (uno dei maggiori storici del Medioevo), le nostre radici sono saldamente piantate in quest’epoca. Il Medioevo inventa tutte le cose con cui ancora oggi stiamo facendo i conti: le banche e la cambiale, l’assicurazione, l’organizzazione del latifondo, la struttura dell’amministrazione e della politica comunale, la lotta di classe e il pauperismo, la diatriba tra Stato e Chiesa, l’Università, il terrorismo mistico, l’ospedale e il vescovado, persino l’organizzazione turistica, compresa la guida Michelin (Umberto Eco). Nel Medioevo, quindi, troviamo le radici di buona parte della nostra società.

Da dove deriva questa immagine negativa?

  • Umanesimo: Deriva dalla riflessione del pensiero umanista tra il 400 e il 500. Gli umanisti davano una connotazione decisamente negativa al Medioevo, perché in quel periodo la civiltà è immaginata come divisa in tre fasi:
  • Fase luminosa del periodo romano-classico.
  • Fase altrettanto luminosa del periodo umanista, in cui quella cultura classica è recuperata.
  • Fase del "secolo di mezzo", appunto il Medioevo, che si pone tra questi due periodi luminosi. Secondo gli umanisti è un periodo oscuro, decadente, in cui c’è stata la distruzione di tutta quella che era la classicità precedente.

Il Medioevo e gli umanisti

  • Ha imbarbarito la cultura classica.
  • È un intervallo oscuro tra due periodi di splendore civile e culturale.
  • Estendono la loro polemica contro tutto il Medioevo: anche contro il mondo giuridico medievale. I giuristi medievali vengono accusati dagli umanisti di aver distrutto il diritto romano-classico, di averne fatto scempio. Soprattutto l’umanista Lorenzo Valla si lancia quasi in maniera feroce contro le figure di uno di quelli che invece erano considerati i massimi giuristi dell’epoca medievale, vale a dire Bartolo da Sassoferrato. Infatti, da questo momento, l’aggettivo "bartolista" verrà utilizzato come connotazione negativa per indicare un giurista legato agli schemi del diritto tradizionali e non meritevole di alcuna considerazione.
  • Cultura protestante: Anche per la cultura protestante il Medioevo è un periodo buio, in cui la Chiesa era corrotta e fortemente laicizzata.
  • Cultura illuminista: Anche la cultura illuminista produce un giudizio negativo nei confronti del Medioevo, che è il periodo in cui la scienza e la filosofia sono ridotte al silenzio. È l’età del feudalesimo, quindi di quella società divisa per classi, con privilegi, organizzata con tutto ciò contro cui gli illuministi si lanciavano (per loro rappresenta l’antico regime). È una polemica viva e portata avanti soprattutto in Francia, infatti in Italia la cultura illuminista si pone anche su posizioni diverse, ne abbiamo un chiaro esempio con Ludovico Antonio Muratori, a cui si fa riferimento in merito ai primi tentativi di codificazione del diritto. Muratori scrive anche "Antiquitates Italicae Medii Aevi" (antichità italiche del medioevo) in cui raccoglie le fonti giuridiche, non solo del periodo Medievale, della nostra penisola. La sua è un’attività di tipo filologico e di studio delle fonti.
  • Con l’Ottocento il giudizio in parte muta: il Medioevo comincia ad essere visto con una luce diversa, in larga parte per suggestione della cultura romantica. Il Medioevo diventa il periodo della cavalleria, delle crociate, della liberazione del Sacro Sepolcro. È il periodo in cui, i pensatori romantici, vedono un’epoca tutto sommato positiva. Così farà anche la storiografia positivistica, che comincia a studiare il Medioevo attendendosi a dei dati completi e scientifici. Si cominciano a studiare determinati aspetti del Medioevo attraverso strumenti scientifici. Vi è un approccio che corre su più binari ma che comincia ad analizzarla lontano da suggestioni negative, ma pur sempre in maniera coerente.
  • Il percorso della storiografia è stato seguito, non solo per tutto l’Ottocento, ma anche per il Novecento. Il Medioevo, oggi, è ampiamente conosciuto e rivalutato. Rimangono ancora del lati oscuri, nel senso di "assenza di fonti" che ci permetterebbero di conoscere determinati aspetti della vita medievale.

Il tardo Impero Romano

Nel II secolo l’Impero Romano raggiunge il massimo della sua espansione territoriale (siamo nel 117 d.C.). Ma ben presto l’impero comincia ad accusare un processo di disgregamento. Il Tardo Impero Romano rappresentò l'ultima parte della storia politica romana, che va dalla presa di potere di Diocleziano nel 284 alla caduta dell'Impero romano d'Occidente nel 476, anno in cui Odoacre depose l'ultimo imperatore legittimo, Romolo Augusto.

Diocleziano (284-305 d.C.) introdusse profonde riforme nella struttura istituzionale dell’impero:

  • Situazione politica: Diocleziano divise l’Impero in due pars, Orientale e Occidentale, creando due augusti (Diocleziano stesso e Massimiano), ciascuno destinato a presiedere in una delle due parti, e due cesari, successori designati degli augusti, a cui era affidato il controllo di altre due pars dell’Impero, a loro volta suddivise in diocesi. Il sistema funzionò in modo irregolare e fu caratterizzato da una reciproca diffidenza fra augusti e cesari. Questo sistema, che prende il nome di tetrarchia (284 d.C.) condusse l’Impero ad una progressiva frammentazione e indebolimento, evidente alla fine del IV secolo.
  • Situazione legislativa: Il sistema delle fonti del diritto si trasformò profondamente: si verificò una netta prevalenza delle fonti di produzione imperiale, cioè di quelle fonti derivanti dall’imperatore. Le altre sparirono progressivamente, rendendo l’imperatore la fonte pressoché preminente e il solo interprete delle norme.

Sistema delle fonti:

Leges, che erano le leggi imperiali, rappresentavano nel complesso lo ius novum, perché si trattava di un diritto in continuo aggiornamento: infatti, l’imperatore continuava a produrle. Vi erano due tipi di norme:

  • Rescripta: Si tratta di risposte date dall’imperatore riguardo casi specifici che si potevano prospettare di volta in volta. Ben presto assunsero una valenza generale, e, data la natura dei soggetti che richiedevano questi rescritti, si trattava di decisioni che riguardavano materia privatistica.
  • Edita: Erano gli editti, cioè provvedimenti di carattere generale che riguardavano la materia del diritto pubblico.

Iura, che erano la dottrina, o la giurisprudenza. Decisioni giurisprudenziali e pareri resi dai giuristi che prendevano il nome di ius vetus "diritto antico". Questi pareri erano resi da quei giuristi che nel principato erano stati dotati dello ius respondendi "diritto di rispondere": essi possedevano l’autorità per consigliare i giudici nei tribunali.

Leges e Iura erano due blocchi normativi dell’età imperiale, ripresi in epoca successiva. Si trattava di fonti spesso confuse e contraddittorie, motivo per il quale si sentì la necessità di raccoglierle.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vect39 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.
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