Ordinamenti giuridici nell'Europa medievale
Alla fine del III secolo (era il periodo del Tardo-Impero), l’autorità dell’imperatore conobbe una sensibile evoluzione. L’imperatore in origine era il “princeps”, cioè il primo tra i cittadini, e il titolare delle più elevate magistrature individuali della “respublica romana”: era, quindi, un magistrato (anche se il maggiore) del popolo romano e da questo derivava la sua autorità. Con Diocleziano (imperatore tra il 284 e il 305) l’imperatore divenne “dominus et deus” dei cittadini romani, il dio vivente a cui tutti dovevano obbedienza e venerazione.
La sua non era più un’autorità derivata dal popolo, bensì un’autorità da questo distinta, a lui superiore e in sé originaria. Inizia così l’età del “dominato” (prima si parlava, invece, di “principato”). A partire dal governo di Costantino (imperatore dal 306, poi unico imperatore tra il 324 e il 337), quando la diffusione del cristianesimo rese impossibile l’attribuzione di una natura divina all’imperatore, quest’ultimo venne considerato come rappresentante di Dio in terra, come suo inviato: questa concezione ribadiva la sostanza del dominato quale potestà superiore al popolo e intrinsecamente connessa con la divinità.
Cesaropapismo e sistema tetrarchico
Si affermò così il cesaropapismo, cioè un sistema di relazioni tra potere politico e potere religioso nel quale il primo estende la sua giurisdizione anche su terreni tradizionalmente riservati al secondo. Il cesaropapismo si affermò con Costantino, che assunse la carica di “pontefice massimo” e si diffuse principalmente nel mondo bizantino.
Per conseguire un’efficiente gestione dell’autorità imperiale, Diocleziano l’aveva divisa tra due titolari, i due Augusti (uno per l’Occidente e uno per l’Oriente), ognuno dei quali si avvaleva di un vicario, il Cesare, cui affidava il governo di alcune province e che era il suo legittimo successore. Il sistema tetrarchico (o tetrarchia) si conservò fino all’inizio del V secolo, quando, alla morte di Teodosio, ci fu la separazione tra la parte occidentale dell’impero e quella orientale. Detta articolazione, comunque, non inficiava la natura unitaria della “imperialis majestas”: quando veniva a mancare il titolare di una delle due parti, si ricostituiva in capo all’altro imperatore l’unicità del potere.
Fonti del diritto nel Tardo-Impero
Nella visione teorica del dominato il potere imperiale era privo di limiti ed esente da ogni controllo da parte dei cittadini, nonché fonte a sua volta di diritto e di potestà. L’affermazione del dominato introdusse una semplificazione nella pluralità delle fonti del diritto, che si era mantenuta anche nel periodo del principato. L’imperatore diventò unica fonte di legislazione generale, avendo gradualmente assorbito il potere che altre istituzioni – come il Senato – avevano avuto in questo settore. Nel V secolo la legislazione romana era costituita solo dalle disposizioni imperiali, nelle forme di rescritto, editto, mandato e decreto.
Ad esse era attribuito il nome di “constitutio” o “lex” ed il significato di espressione della superiore autorità dell’imperatore. In questo periodo assunsero il significato di “ius novum”. Prima le “lex” erano emanate anche dal Senato. Gli “iura” (singolare “ius”), invece, erano il risultato della tradizione giuridico romana ed in questo periodo rappresentavano lo “ius vetus”. Le opere dei giuristi avevano avuto un valore normativo a partire da Augusto ed esso era stato poi ulteriormente rafforzato da Adriano: durante il principato i giuristi erano stati, quindi, investiti dello “ius publice respondendi ex auctoritate principis”, ossia del diritto di formulare pareri vincolanti per i giudici, relativamente alle controversie da essi esaminate.
Nel 426 l’imperatore d’Occidente Valentiniano III emanò una costituzione – recepita subito dopo in Oriente da Teodosio II – con la quale obbligava i giudici ad attenersi alle sole opinioni di cinque giuristi, tra i tanti che avevano incrementato la giurisprudenza romana (legge delle citazioni): Papiniano, Gaio, Paolo, Ulpiano e Modestino.
In caso di discordia di opinioni si doveva seguire la tesi espressa dalla maggioranza dei suddetti giuristi; in caso di parità tra le opinioni in contrasto, doveva prevalere quella di Papiniano. Risultando inapplicabili i due precedenti criteri (perché Papiniano non aveva avuto modo di pronunciarsi sul caso in esame), il giudice era libero di seguire il parere di quello tra i rimanenti giuristi che gli sembrava più convincente.
Codex Theodosianus e raccolte legislative
L’imperatore d’Oriente Teodosio II (401-450) nel 438 fece entrare in vigore il “Codex Theodosianus” (Codice Teodosiano), che fu adottato nell’Impero occidentale da Valentiniano III e a partire dal 1° gennaio 439 entrò in vigore in tutto l’impero. Tale Codice raccoglieva 16 libri, suddivisi in tituli, le costituzioni pubblicate da Costantino in poi e ancora in vigore, distribuite per ordine cronologico.
Recepito dalla legislazione visigota applicabile sui romani (Lex Romana Wisigothorum) restò in vigore fino all’emanazione del Corpus Iuris Civilis (529 in Oriente, 554 in Occidente). Teodosio II, nel Codice, inserì la legge delle citazioni con una modifica: dette efficacia di legge anche ai pareri dei giuristi citati da quei cinque; dei giuristi citati dovevano, però, aversi a disposizione opinione non contraddittorie.
Il Codice Teodosiano fu la prima raccolta pubblica di leges, prima c’erano solo raccolte private. Le più antiche raccolte private di leges, nate in Oriente negli ultimi anni del III secolo, furono il Codex Gregorianus (probabilmente destinato alla pratica giudiziaria civile, poiché veniva data prevalenza ai rescritti rispetto agli editti, raccoglieva le leges da Adriano ma presentava soprattutto rescritti dai Severi ai primi anni di Diocleziano; ottenne il riconoscimento dell’imperatore Teodosio II nel 438; non ci è pervenuto direttamente, ma è stato ricostruito in base alla Lex Romana Wisigothorum e alla Lex Romana Burgundionum) e il Codex Hermogenianus (integrazione del Codice Gregoriano, raccoglieva i rescritti di Diocleziano emanati tra il 294 e il 295; ottenne il riconoscimento ufficiale da Teodosio II nel 438).
Le leges e gli iura non esaurivano nel Tardo-Impero le fonti del diritto: accanto a loro rimaneva la consuetudine, cioè l’uso costantemente ripetuto nel tempo imposto da concrete necessità della vita sociale e produttiva – perciò sensibile all’evoluzione della società e dell’economia – e ritenuto legittimo dalla comunità. A ben vedere, la consuetudine costituiva la fonte primaria del diritto, perché in una realtà territoriale tanto vasta come quella dell’Impero romano le leggi imperiali potevano solo suggerire alcune regole generali.
Volgarizzazione del diritto e istituto del colonato
Verso la fine dell’Impero si affermò il fenomeno della volgarizzazione del diritto, messa in evidenza per la prima volta dal Brunner. Brunner notò che, negli ultimi tempi dell’impero, soprattutto nelle regioni occidentali, l’applicazione del diritto romano divergeva dalle norme fissate dalle leggi o indicate dalla dottrina. Il diritto volgare è considerato come il diritto affermatosi nella pratica delle regioni occidentali in un primo periodo di sensibile trasformazione sociale e di notevole involuzione economica, come fu quello del Tardo-Impero: un diritto, cioè, disciplinato solo dalla prassi, poiché né le leggi imperiali, né opinioni di giuristi riuscivano a star dietro agli usi che si andavano affermando presso le singole comunità.
Ad esempio, per consuetudine e non per legge nacque l’istituto del colonato, perché le esigenze della produzione richiedevano la formazione di legami di dipendenza di uomini liberi da altri uomini liberi per sopperire all’inaridimento delle fonti che avevano alimentato il rifornimento di manodopera schiavistica (dal III secolo). Si trattava di un istituto, affermatosi dal periodo di Diocleziano, in virtù del quale affittuari e contadini dei grandi latifondi erano collegati con la terra che lavoravano (non potevano lasciare i campi né scegliere una diversa attività; in caso di alienazione della terra passavano alle dipendenze del nuovo proprietario).
I coloni dovevano versare un canone di affitto, in denaro o in natura, al dominus, non potevano citarlo in giudizio (se non nel caso di richiesta di un canone superiore di quello dovuto). Ciò aveva la conseguenza di imporre il dominus come autorità giudiziaria naturale del colono in tutte le vertenze relative al rapporto di lavoro. Dal periodo di Costantino, i proprietari poterono arrestare i coloni fuggitivi e tenere in catene chi fosse sospetto di fuga. Nella seconda metà del IV secolo, fu affidata ai coloni la riscossione dei tributi dovuti dai coloni allo Stato e, quindi, una forma di autorità tributaria sui coloni stessi.
Invasioni germaniche e regni romano-barbarici
Durante il IV- inizio del V secolo quei popoli di stirpe germanica e di religione ariana (per gli ariani la natura di Cristo non era divina: questa dottrina era stata condannata dal Concilio di Nicea del 325) che fino ad allora erano rimasti fuori dai confini dell’impero romano d’Occidente riuscirono a stabilirsi all’interno di esso, costituendo i regni romano-barbarici. Gli studiosi distinguono due fasi delle invasioni germaniche dell’Occidente romano.
La prima fase è considerata opera di popoli giunti nelle regioni imperiali dopo un lungo periodo di peregrinazioni: poco numerosi, si stanziarono in zone limitate delle province occupate. La seconda fase è quella della seconda metà del VI secolo, con l’invasione e lo stanziamento dei Franchi in Gallia, degli Anglo-Sassoni in Britannia e dei Longobardi in Italia: queste invasioni furono opera di popoli già da tempo stanziati nelle regioni limitrofe a quelle romane e si caratterizzarono per il graduale e completo trasferimento della comunità germanica, che impose la propria struttura organizzativa alla popolazione romana.
Le popolazioni che si stanziarono nella prima fase furono gli Ostrogoti in Italia (Ravenna), i Visigoti nella Francia meridionale ed occidentale (con capitale Tolosa), i Burgundi che si estesero dal lago di Ginevra alla valle del Rodano e della Saona nelle Gallie. Nelle aree del loro stanziamento i germanici si organizzarono secondo le regole della loro tradizione, mentre nel rimanente territorio la popolazione romana conservava il proprio precedente diritto e le proprie precedenti istituzioni.
Presso i germani vigeva la personalità del diritto, in virtù della quale i liberi che appartenevano al medesimo sistema politico osservavano, nella disciplina dei loro rapporti interpersonali, le norme fissate dall’ordinamento della propria natio: era l’opposto del principio della territorialità del diritto (che vigeva presso i romani), secondo il quale tutto l’ordinamento vigente in una regione vincola tutti coloro che in quella stessa regione si trovano, senza distinzioni di nazionalità. Il principio della personalità del diritto fu introdotto nei regni romano-barbarici.
Leggi e consuetudini nei regni germanici
Nel regno visigoto di Tolosa all’inizio del VI secolo fu portata a termine la redazione di una raccolta di norme per la sola componente romana della popolazione, la Lex Romana Wisigothorum, approvata a Tolosa il 2 febbraio 506, durante il regno di Alarico II (per questo detta anche Breviarium Alarici o Alaricinianum; ma è detta anche Breviarium Aniani, dal nome del funzionario che preparò ed autenticò le copie da mandare nelle varie regioni del regno) questa raccolta consisteva in una vasta raccolta di leges del Codice Teodosiano, arricchita da alcune costituzioni post-teodosiane, da iura tratti soprattutto dal Liber Gai e dalle Sententiae di Paolo e da qualche costituzione dei Codici Gregoriano e Hermogeniano.
Obiettivo della raccolta era quello di offrire ai romani residenti nel regno un quadro esatto del loro diritto nazionale ancora in vigore: per facilitarne la comprensione, la maggior parte degli iura era accompagnata da una spiegazione illustrativa (la cosiddetta interpretatio visigotica).
Di poco precedente alla Lex Romana Wisigothorum è la Lex Romana Burgundionum, raccolta compilata nel regno burgundo durante il periodo del re Gundobado (476-516), anch’essa destinata ai soli romani.
In Italia, invece, fu emanato l’Edictum Theodorici, che la dottrina tradizionale attribuisce a Teodorico, re ostrogoto d’Italia che sconfisse Odoacre nel 493, mentre altri l’hanno ritenuta opera del re visigoto Teodorico II. L’Edictum, comunque, non costituisce una legge personale, ma è diretto a disciplinare alcune questioni che riguardavano entrambe le componenti etniche del regno, per evitare l’insorgere di dissidi tra loro, e quindi era indirizzato sia ai goti che ai romani. Consiste in una raccolta di fonti di diritto romane adattata ad un ordinamento barbarico.
Nel regno visigoto le antiche consuetudini germaniche furono messe per iscritto nel Codex Euricianus (475). Nel regno burgundo le consuetudini germaniche furono messe per iscritto tra il 480 e il 502, sotto il regno di Gundobado, e formarono la raccolta nota come Lex Burgundionum o Lex Gundobada. Entrambe furono scritte in latino.
Nel 654 fu promulgata dal re Recesvindo la Lex Wisigothorum, valida sia per i goti che per i romani: era un unico ordinamento territoriale, di prevalente contenuto germanico, ma non privo di influenze romane. Era avvenuto, infatti, un significativo avvicinamento delle due componenti etniche. Si trattava del passaggio ad un diritto germanico scritto.
Nei regni romano-barbarici vigeva il sistema della personalità del diritto. Per questo motivo, si resero necessarie le professiones iuris, cioè le dichiarazioni con le quali le parti di un negozio giuridico indicavano il diritto nazionale secondo il quale vivevano ed in base al quale intendevano vincolarsi ed eventualmente sottoporsi a giudizio. C’era quindi una convivenza delle leggi e dei sistemi politici romani e barbarici: le magistrature e le burocrazie romane, infatti, funzionavano anche nel regno ostrogoto e in quello visigoto per i cittadini romani, che venivano giudicati da giudici romani.
Nello stesso territorio, coesistevano due sistemi amministrativi diversi: ciò era possibile per il ruolo rivestito dal rex germanico. Tacito, nel “De Germania”, per primo parlò dell’ordinamento dei popoli germanici. Si trattava di società al cui cellula organizzativa fondamentale era la famiglia. C’era una divisione tra i liberi, i semiliberi e i servi: non tutti i cittadini, quindi, avevano gli stessi diritti e solo i liberi erano titolari della piena capacità giuridica.
Le donne avevano la capacità giuridica ma non la capacità di agire (ad esempio, potevano essere proprietarie ma non potevano né amministrare né vendere la proprietà: come i minorenni oggi) perché si trattava di una società a base militare e le donne non potevano fa parte dell’esercito. Grande importanza aveva anche la famiglia agnatizia (cioè la famiglia allargata composta da tutti i discendenti in linea paterna maschile da un progenitore comune), la “Sippe”, che garantiva protezione dall’esterno e pace all’interno.
Giustizia e ordali nel diritto germanico
I popoli germanici erano governati da un capo, il rex, che era un capo militare: il suo popolo corrispondeva all’esercito, formato da gruppi con a capo un capo militare al cui vertice c’era il re.
Vigeva una forma di giustizia privata, basata sulla faida, cioè la vendetta familiare che seguiva ad un’offesa: qualora un soggetto si fosse reso, anche involontariamente, responsabile di un omicidio o di una lesione corporale o al patrimonio di un libero, il gruppo parentale di quest’ultimo acquisiva il diritto-dovere di arrecare un danno di pari entità ad uno qualsiasi dei familiari dell’offensore. Non esisteva nessuna distinzione tra il diritto penale e il diritto privato (civile): la faida valeva per tutti e due i diritti. Questa concezione privatistica della giustizia funzionò finché i gruppi non erano molto ampi.
Poi alla vendetta privata si sostituì il pagamento di una somma di denaro, il guidrigildo (wiedergeld), il cui ammontare variava in relazione non solo all’entità e gravità del danno, ma anche al rilievo sociale dell’offeso e della sua famiglia: ciò serviva per ristabilire l’ordine. Tale soluzione viene indicata nelle fonti romane con il termine di compositio. Il meccanismo del guidrigildo funzionava solo se era conosciuta l’identità del colpevole.
Per gli altri casi, quando l’offeso si rivolgeva agli altri uomini liberi del suo popolo, si introdusse il sistema del “giudizio di Dio”, che consisteva in alcune prove che l’accusato doveva fare o in duelli giudiziari in cui le due parti in causa combattevano fra di loro, per scoprire i colpevoli. Le prove (ordalie) andavano dal dover camminare sui carboni ardenti all’immergere una mano nell’acqua bollente alla prova del “pane e formaggio” (chi ne mangiava molto e sopravviveva era innocente).
Questo sistema si basava sulla convinzione che la divinità tutrice del popolo avrebbe assistito l’innocente, che in tal modo avrebbe superato illeso la prova. All’inizio i Tribunali erano delle assemblee popolari presiedute dal sovrano, poi si ridussero al re. La sentenza emessa dall’assemblea o dal re aveva solo un valore dichiarativo, mentre nel nostro sistema le sentenze (come quelle dei romani), sono sentenze costitutive, cioè il giudice raggiunge un convincimento.
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