Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Storia del diritto  medievale e moderno - Impero e Chiesa Pag. 1 Storia del diritto  medievale e moderno - Impero e Chiesa Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto  medievale e moderno - Impero e Chiesa Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto  medievale e moderno - Impero e Chiesa Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto  medievale e moderno - Impero e Chiesa Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

1. IMPERO E CHIESA IN ETÀ TARDO ANTICA

Per capire bene il Medioevo (prima alto) dobbiamo porre l'attenzione su tre situazioni, su tre “signori del diritto”

(= coloro che sono nell'alto medioevo il centro del fenomeno medievale), tra i quali i primi due, a differenza del

terzo, hanno una vocazione universale,:

uno deriva dall' esperienza precedente → Impero e Imperatore

– uno è legato ad un mondo che si era affacciata ad una remota parte dell'impero (che è Gerusalemme)

– → Chiesa e Pontefice.

l'ultimo sono le popolazioni barbare e le loro consuetudini.

L'elemento con la continuità più lunga fu il mondo romano. Dal punto di vista giuridico il momento più forte per

l'elaborazione successiva è l'opera di Giustiniano (bada bene che con Giustiniano siamo nella fase decadente

dell'impero nell'età post-classica).

Nel II sec. d.C.--> l’Impero romano andava dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla

penisola iberica a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est; il confine

settentrionale è formato dal corso del Reno e da quello del Danubio; un milione e mezzo

di abitanti solo a Roma!

285 → l' imperatore Diocleziano (284-305) divide l'impero romano, che ormai ha un'estensione immensa, in

due parti, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale Nicomedia, in Asia Minore, affidata

a se stesso; parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano).

293 → Diocleziano divide ulteriormente l'Impero, creando la Tetrarchia (4 grosse Province): ci sono due

Augusti e due Cesari (coloro che dovrebbero ipoteticamente succedere agli Augusti).

2 Augusti: Diocleziano, residente a Nicomedia

Massimiano, residente a Milano

2 Cesari: Galerio, residente a Sirmio (sulla costa dalmata)

Costanzo Cloro, residente a Treviri (sulla Mosella)

La successione viene regolata secondo il meccanismo dell’adozione: i due Augusti scelgono come Cesari

coloro che ritengono più idonei alla futura successione

[Il meccanismo non si rivela tuttavia efficace: già dopo la successione a Diocleziano e a Massimiano nel 305 si

apre la competizione tra i ‘candidati’ più forti.]

Per quel che ci riguarda è da considerarsi maggiormente rilevante come agisce giuridicamente: all'interno di

queste quattro province (e quindi in tutto il resto dell'Impero) Diocleziano è legibus solutus, cioè imperatore,

principe assoluto (entrerà in crisi il concetto di “tutto il mondo” proprio con la scoperta dell' America).

Quod principis (plaquit) leges habet vigore = legge è la produzione che deriva direttamente dall'imperatore,

ciò che gli piace ha vigore. Le costituzioni imperiali erano i testi normativi che poteva emanare l'imperatore,

era il ius novum che poteva emanare l'imperatore.

In tutto il Medioevo l'unico che potrà emanare costituzioni generali per tutto l'impero potrà essere solo

l'Imperatore (astrattamente, lo fece pochissimo).

Ovviamente però accanto al ius novum c'era il ius vetum (diritto pretorio, del Senato, casistiche

giurisprudenziali, … ). Concettualmente quest'assetto resta in vigore per tutto il Medioevo, solo che non

esistono più quelle istituzioni: il Medioevo è un mondo consuetudinario → il Senato ha sempre gli stessi poteri

ma non esiste più! Se esistesse però avrebbe quei poteri!

Il sistema delle fonti postclassico

imperialis potestas (dal Principato augusteo all’Impero):

➢ l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in sé l’esercizio della funzione

• legislativa mediante la produzione di constitutiones (che vengono assimilate alle antiche leges) e

rescripta

tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti, quindi la formulazione di norme di matrice popolare e

• senatoria

princeps legibus solutus: emerge il principio secondo cui il princeps può essere legibus solutus e in quanto

• tale in grado di operare contra legem

[Giustiniano (482- 565) accentua il ruolo dell’imperatore quale produttore esclusivo della legge, irrigidendo il

rapporto tra il controllo, al massimo grado, del potere politico e la funzione legislativa:

– “all’imperatore Dio ha demandato anche le leggi, in quanto lo ha inviato come legge vivente (lex

animata) fra gli uomini” (Nov. 105, a. 536)

Giustiniano arriva ad affermare che Dio ha assoggettato le leggi all’imperatore e descrive se stesso con le

fattezze di una legem animatam in terra inviata da Dio agli uomini

– “soltanto l’imperatore sarà giustamente considerato tanto l’autore quanto l’interprete delle leggi”

(C. 1.14.12.5, a. 529)]

leges et iura:

➢ giustapposizione tra lex generalis (diritto che deriva dalla legislazione imperiale) e ius (diritto basato su

• principi estratti dagli Editti pretorii o dalle opere di giuristi celebri): il doppio binario, tipico del diritto romano

classico, si isterilisce a tutto vantaggio delle prime (le leges)

decadenza dell’attività interpretativa dei giuristi

Questo mondo ha una svolta nella cd “LEGGE DELLE CINQUE CITAZIONI”:

emanata a Ravenna il 7 novembre del 426,

• a nome di Teodosio II (imperatore d'Oriente) e di Valentiniano III (imperatore d' Occidnete).

• allo scopo di regolare l’impiego forense delle opere dottrinarie,

• poi confluita nel Codice Teodosiano (C.Th. 1.4.1):

Per mettere assieme lo ius vetum con il ius novum, viene detto che cinque autori soltanto si possono citare, e loro

hanno forza vincolante: Ulpiano, Paolo, Papiniano, Modestino e Gaio (per questo successivamente sarà più facile

trovare loro testi che quelli di altri). Se le opinioni dei giuristi sono divergenti, si accetta quella della maggioranza; se

non c'è maggioranza, prevale Papiniano.

[Si possono utilizzare anche i pareri di altri giuristi, ma soltanto a condizione che risultino citati dai suddetti 5 e che si

produca in giudizio il testo originale del giurista richiamato].

Papiniano: come Paolo e Ulpiano, tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C. ricopre la carica di prefetto del pretorio, la più

alta nell’amministrazione dell’Impero; è il più alto funzionario dell’imperatore in campo giuridico e il suo capo di stato

maggiore - nei suoi scritti eccelse nell’analisi di molti casi particolari.

Paolo e Ulpiano: sono noti per i loro grandi commentari, volti a sintetizzare il lavoro dei loro predecessori per trasmetterlo

alle generazioni successive, ma in una forma ancora molto complessa.

Modestino: allievo di Ulpiano, è l’ultimo giurista “classico” di rilievo

Gaio: giurista che pare essersi dedicato soltanto all’insegnamento anziché alla pratica forense e alla pubblica

Amministrazione

- Alla metà del II sec. d.C. Gaio (sotto il regno di Antonino Pio, 138-161 d.C.) elabora un manuale a uso didattico, le

Istituzioni, basato sulla fortunata tripartizione del diritto tra persone, cose e azioni

- Le sue Istituzioni sono note attraverso epitomi e allegazioni in leggi romano-barbariche; il testo completo è stato scoperto

soltanto nel 1816 presso la Biblioteca Capitolare di Verona

Primi decenni del sec. IV → il governo della parte occidentale rimane fissato a Milano (poi passerà a

Ravenna)

il governo dell’Impero è ancora unitario tra i 2 Augusti

➢ il problema maggiore è la difesa del confine Reno-Danubio e il mantenimento di un esercito di quasi

➢ 500.000 uomini

le tribù barbare non ostili vengono accettate entro i confini come foederati, con il patto di contribuire

➢ alla difesa

330 → Costantino, rimasto imperatore unico dopo la sconfitta di Licinio, inaugura ufficialmente la nuova

capitale (Costantinopoli, fino al 1929, poi Istanbul) sull’area dell’antica Bisanzio

378 → I Visigoti, accolti come foederati a sud del Danubio nel 376 sotto la pressione degli Unni, dilagano in

Tracia e sconfiggono l’esercito ‘orientale’ ad Adrianopoli, a 220 km da Costantinopoli

382 → La situazione viene ristabilita da Teodosio I, ma accettando la “barbarizzazione” dell’esercito

‘orientale’ - Nel 382 permette ai Visigoti di stabilirsi a sud del Danubio come tribù dotate di autogoverno e di

leggi proprie con cui amministrarsi

395 → Morte di Teodosio I. Si crea una formale distinzione tra le 2 parti dell’impero con 2 imperatori, figli dello

stesso Teodosio (Onorio in Occidente e Arcadio in Oriente), e due cancellerie a Roma e a Bisanzio

si separano le due parti dell’Impero:

• - Italia, Gallia, Spagna, Britannia e Africa alla parte Occidentale

- Tracia, Asia Minore, Oriente ed Egitto alla parte Orientale

Le migrazioni dei popoli barbarici nei territori dell' Impero si fanno sempre più insistenti. Ecco come figurano

tra la fine del IV secolo e l'inizio del V.

476 → viene deposto l'ultimo imperatore romano Romolo Augustolo.

Nel 553 l'Italia tornerà ad essere romana imperiale, grazie proprio a Giustiniano.

Accanto al potere universale dell'Imperatore, c'era però un altro potere, che nasce in modo molto difficoltoso e

che all'inizio non ha facoltà di estrinsecarsi, sopravvivendo per i primi sec. nelle catacombe: la religione

cristiana.

La religione cristiana si innestò presto nell'impero, perché aveva qualcosa di caratterizzante:

per primo, il monoteismo;

– e secondo, più importante, l'universalismo (era una religione diretta a tutti).

Era facile convertirsi al cristianesimo ed è per questo che ebbe una larga diffusione. Portava però concetti

diversi, non collimava con l'impero romano: si scatenò perciò una conflittualità e il cristianesimo viene vietato

(catacombe, martiri...). Questo fino a quando prima la religione viene tollerata e poi anche ufficializzata. Da

una parte l'imperatore (temendo anche la terza forza in gioco, i barbari) capì come la Chiesa diventi strumento

per conservazione del suo potere giuridico e, dall' altro, la Chiesa capisce come l'Impero possa diventare

strumento della sua divulgazione. Infatti, a differenza dell'ebraismo, il cristianesimo parte dal principio che

questa religione debba arrivare a tutto il mondo.

212 → con l' EDITTO DI CARACALLA viene esteso a tutti la qualifica di cives. Estendere la cittadinanza

significava estendere l' imposizione erariale, ma significava anche e soprattutto inglobare quei popoli che fino

al giorno prima erano nemici.

313 → Costantino, EDITTO DI MILANO: si rende tollerabile (licita) la religione cristiana.

Successivame

Dettagli
A.A. 2013-2014
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.attura.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Rossi Davide.