Storia del diritto medievale e moderno
Esperienza giuridica = lo studio del diritto a prescindere dal periodo storico come elemento che si incarna nella società, ma come esperienza sociale. Il diritto è relativo. Non è un elemento statico nella storia. Cambia il diritto, cambiano i concetti e i modi di pensare del diritto (ad esempio, quando i romani pensavano alla proprietà avevano un concetto diverso da quello che c'era nel medioevo e diverso anche da quello di 50 anni fa).
Età romana
L'esperienza giuridica romana si è diluita nell’arco di un millennio (secc. V a.C. – VI d.C.)
- Diritto romano frutto dell’opera di legislatori e magistrati, ma anche della riflessione di generazioni di giuristi, soprattutto tra la fine del II sec. a.C. e gli inizi del III sec. d.C.
- La scienza giuridica romana è legata a una cultura essenzialmente civilistica: ordina istituti e situazioni che disciplinano proprietà e diritti reali, contratti e obbligazioni, testamenti, legati e successioni.
- Lo sviluppo del diritto romano accompagna la trasformazione dell’originaria città-stato (Roma) in un impero di livello mediterraneo.
- Per i suoi caratteri di ampiezza, rigorosità e di metodo, il diritto e la scienza giuridica romana offrono un grande modello a coloro che si riavvicinano ai testi romanistici dai secc. XI-XII.
Ecco come risultava l'Impero romano nel periodo della sua massima espansione, nel II secolo:
Nel Medioevo
- Esisteva un principio di appartenenza; si mescolavano inscindibilmente gli elementi religiosi e gli elementi terreni, considerando il mondo un luogo in cui Dio era immanente e il diritto era un elemento fondamentale per la propria vita; i comportamenti giuridici servivano per salvare la propria vita, soprattutto al di là della vita ultraterrena.
- Sussisteva una diseguaglianza di fondo, mancava una sovranità e quindi uno Stato che garantisse alcuni servizi come ospedali e scuole (esistevano, ma con logica privatistica).
- Vigeva il particolarismo giuridico: esistevano più soggetti di diritto e ciascuno poteva darsi delle regole che si incrociavano / mescolavano / sovrapponevano.
- Non era utilizzato lo strumento legislativo: i Parlamenti medievali giudicavano, non creavano legge (il contrario di oggi) e si basavano su rapporti privatistici.
- Si rispettavano le consuetudini, che erano la forma giuridica principale del Medioevo, valevoli solo per il ceto di appartenenza e considerate giuste: per interpretarle era importante la copertura del diritto romano (di cui si dirà che fosse di produzione divina), dove troviamo tutti i concetti. Il diritto romano non aveva valore vincolante perché è un diritto morto, ma dava una forza autoritativa a quello che si faceva. Perciò il soggetto fondamentale nel Medioevo non è il legislatore, ma è il giurista, l'interprete.
- Quindi se l’attività legislativa ha un ruolo secondario, se l’attività giurisdizionale ha un ruolo secondario, la principale è l’attività scientifica del giurista che studia il significato. Questo per la mancanza della separazione dei poteri: i giudici spesso non erano giuristi e si facevano aiutare dai giuristi (scienziati del diritto).
Per questi motivi, la mancanza della separazione dei poteri e la mancanza dell'attività legislativa sono i perni del mondo medievale.
Età medievale (secc. VI-XV)
Nella prima parte del Medioevo (secc. VI-XI) il diritto si sviluppa e si caratterizza sulla base di due situazioni correlate tra loro:
- Il vuoto statuale conseguente al crollo dell’impero romano d’Occidente.
- La scomparsa della raffinata civiltà giuridica che si era evoluta in stretto rapporto con l’esperienza politica e istituzionale di Roma.
Si sviluppa un'esperienza giuridica comunque nuova e originale:
- Gli interventi dei legislatori risultano limitati e disorganici.
- Possono coesistere diversi ordinamenti entro un unico territorio.
- Prevale la diffusione della consuetudine, interpretata non da giuristi, ma da giudici e da notai.
Età medievale (secc. VI-XV)
La consuetudine ha caratteri peculiari:
- Si produce “dal basso”, dalla spontanea e consapevole esigenza della società di organizzarsi autonomamente.
- È basata su una regolarità di comportamenti osservata per lungo tempo.
- Determina una situazione in cui prevale il particolarismo.
- Si rafforza grazie alla sua osservanza, al rispetto delle regole tradizionali che acquistano un carattere di autorevolezza e di necessità e che per tali motivi sono condivise e seguite da tutti (o almeno dalla maggioranza dei soggetti).
La consuetudine prevale in una società “statica”, dalla struttura e dai bisogni relativamente semplici, a base “agraria”, e non è in grado di disciplinare situazioni complesse.
I regni germanici che si formarono sul territorio dell'Impero Romano d'Occidente (inizi IV secolo):
Età medievale (secc. VI-XV)
Novità dei secoli XI-XII:
- Si ravviva la conoscenza del diritto e della giurisprudenza romana.
- Si fonda su nuove basi il diritto canonico.
- Nasce un diritto a base “scientifica” che convive con la galassia di diritti locali e assume progressivamente la funzione di integrarli e interpretarli.
Convivono iura propria + ius commune:
- Il nuovo sistema giuridico che si sviluppa pienamente dal sec. XIII è “comune” grazie alla sua proiezione geografica su tutte le terre civilizzate.
- Realizza un modello di unità giuridica europea.
- Riunisce in un unico sistema la cultura giuridica romanistica e canonistica.
Età moderna (secc. XVI-XVIII)
Cresce il ruolo dei giuristi (interpreti professionisti del diritto) e la massa delle opinioni dottrinarie: il “sistema” del Diritto Comune manca di indirizzi uniformi e prevale l’incertezza del diritto.
Si sviluppano gli stati moderni:
- Re e principi accentrano sempre più le funzioni legislative.
- Il nuovo diritto statale tende a essere sovraordinato alle Consuetudini e al Diritto Comune.
- Si realizzano importanti raccolte normative “statali” (Consolidazioni) che tuttavia rimangono legate, per alcuni aspetti, alla tradizione giuridica passata: ammettono fonti di eterointegrazione, non realizzano l’unificazione dei soggetti di diritto, consentono eccezioni nella loro applicazione entro lo Stato.
L'Italia alla metà del sec. XVIII è articolata in 14 unità statali:
Con la rivoluzione francese (1789-1799)
- Si ha una rottura tra il mondo temporale e quello spirituale.
- Si introduce il referè legislativo, principio per cui se davanti a un processo vi era una situazione non codificata dalla legge, il giudice bloccava il processo e il Parlamento doveva emanare una legge attinente al caso specifico.
- I rivoluzionari si rendono conto di cos'è l'antico regime: i giuristi si rendono conto che stanno mettendo le basi per un mondo totalmente diverso, e quindi quello che non è simile al loro mondo è “antico”.
Caduta Luigi XIV → caduta di tutto il sistema giuridico.
Età contemporanea (sec. XIX)
In seguito alla profonda crisi del sec. XVIII si avvia l’età della codificazione, inaugurata dal Codice Civile Napoleonico (1804):
- Il diritto viene concentrato in “libri” (detti Codici) promulgati dall'autorità politica e validi all'interno dei singoli stati.
- Il diritto diviene espressione esclusiva del potere dello Stato attraverso la voce unica della Legge.
- Il diritto si applica in modo uniforme nei confronti di un soggetto unico.
Si deve a Napoleone la struttura dell'archetipo dello Stato di diritto come noi lo definiamo → Code Napoleon. Il Codice doveva essere lo strumento completo all'interno del quale si poteva trovare qualsiasi soluzione; questo concetto di codice è rimasto fino alla prima metà del 1900. Oggi non è più così e il concetto di Codice attuale è diverso (servono più info giuridiche che non ci sono nel codice, il quale è solo un bacino di principi che servono poi a manipolare il diritto). È molto più vicino al valore del diritto romano. Oggi l'importante non è che una norma sia giusta o no, ma che sia nata da un procedimento legittimo.
È da tener conto però che ogni epoca tende a dare giudizi differenti del proprio passato. I romanisti accuseranno quelli del Medioevo di aver reso impura la lingua latina, la lingua dei classici. Successivamente gli illuministi invece diranno che tutto quello avvenuto prima di loro non andava bene (perché c'era commistione dei poteri, mancavano dei crismi, non c'era separazione dei poteri, …). Invece, Martino Lutero vedrà il Medioevo come un periodo in cui l'uomo ha tentato di fare un iter salvifico, mentre i romantici vedranno nel Medioevo la riscoperta di quel senso di collettività, romanticismo, …
I giudizi della storiografia condannano o amplificano delle cose senza farci ben vedere il complesso di quella storia giuridica.
Cronologia
- 529-534 → Caduta Impero Romano
- Da qui fino al 1000 → Alto Medioevo.
- Dal 1000 in avanti → Basso Medioevo.
- Dal 1492 fino alla rivoluzione francese (1788-1789) → c.d. età moderna.
- E poi età contemporanea.
Le divisioni temporali sono ovviamente arbitrarie tanto che dal punto di vista giuridico cerchiamo di scemare la divisione del 1492 e partiamo da 1000 fino alla rivoluzione francese; poi dal Code Napoleon (rivoluzione francese) riconosciamo l'età contemporanea.
Impero e Chiesa in età tardo-antica
Per capire bene il Medioevo (prima alto) dobbiamo porre l'attenzione su tre situazioni, su tre “signori del diritto” (= coloro che sono nell'alto medioevo il centro del fenomeno medievale), tra i quali i primi due, a differenza del terzo, hanno una vocazione universale:
- Uno deriva dall'esperienza precedente → Impero e Imperatore
- Uno è legato a un mondo che si era affacciata ad una remota parte dell'impero (che è Gerusalemme) → Chiesa e Pontefice.
- L'ultimo sono le popolazioni barbare e le loro consuetudini.
L'elemento con la continuità più lunga fu il mondo romano. Dal punto di vista giuridico il momento più forte per l'elaborazione successiva è l'opera di Giustiniano (bada bene che con Giustiniano siamo nella fase decadente dell'impero nell'età post-classica).
Nel II sec. d.C. → l’Impero romano andava dalla metà meridionale della Britannia, dalla Gallia e dalla penisola iberica a ovest, fino all’Asia Minore, alla Siria e all’Egitto a est; il confine settentrionale è formato dal corso del Reno e da quello del Danubio; un milione e mezzo di abitanti solo a Roma!
285 → L' imperatore Diocleziano (284-305) divide l'impero romano, che ormai ha un'estensione immensa, in due parti, ciascuna governata da un Augusto (parte Orientale, con capitale Nicomedia, in Asia Minore, affidata a se stesso; parte Occidentale, con capitale Milano, affidata a Massimiano).
293 → Diocleziano divide ulteriormente l'Impero, creando la Tetrarchia (4 grosse Province): ci sono due Augusti e due Cesari (coloro che dovrebbero ipoteticamente succedere agli Augusti).
- 2 Augusti: Diocleziano, residente a Nicomedia Massimiano, residente a Milano
- 2 Cesari: Galerio, residente a Sirmio (sulla costa dalmata) Costanzo Cloro, residente a Treviri (sulla Mosella)
La successione viene regolata secondo il meccanismo dell’adozione: i due Augusti scelgono come Cesari coloro che ritengono più idonei alla futura successione [Il meccanismo non si rivela tuttavia efficace: già dopo la successione a Diocleziano e a Massimiano nel 305 si apre la competizione tra i ‘candidati’ più forti.]
Per quel che ci riguarda è da considerarsi maggiormente rilevante come agisce giuridicamente: all'interno di queste quattro province (e quindi in tutto il resto dell'Impero) Diocleziano è legibus solutus, cioè imperatore, principe assoluto (entrerà in crisi il concetto di “tutto il mondo” proprio con la scoperta dell'America).
Quod principis (plaquit) leges habet vigore = legge è la produzione che deriva direttamente dall'imperatore, ciò che gli piace ha vigore. Le costituzioni imperiali erano i testi normativi che poteva emanare l'imperatore, era il ius novum che poteva emanare l'imperatore.
In tutto il Medioevo l'unico che potrà emanare costituzioni generali per tutto l'impero potrà essere solo l'Imperatore (astrattamente, lo fece pochissimo).
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