Storia del diritto medievale e moderno - Appunti
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X
Un’età senza giuristi 46
X. Un’età senza giuristi
La cultura giuridica e la trasmissione del sapere giuridico nell’alto
Medioevo: i secoli delloralità e della consuetudine
Assenza del giurista in senso tecnico
Mancano giudici, notai, legislatori
Il diritto non è scienza autonoma (artes sermocinales / teologia)
la scomparsa della scuola imperiale di Roma
cancellerie di Roma, Ravenna e Pavia: ipotesi sull’esistenza delle
rispettive scuole
sistema delle scuole altomedievali
capitolare olonese di Lotario I (825), che disciplina il fiorire delle scuole
vescovili
scuole monastiche nelle aree rurali
scuole episcopali nelle città 47
X. Un’età senza giuristi
La trasmissione del sapere giuridico nell’alto Medioevo
Rudimenti di diritto romano e di diritto canonico erano insegnati
nell’ambito delle arti del trivio, come accessori dell’arte della
parola e del ragionamento (retorica-dialettica)
Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni
il diverso destino altomedievale delle varie parti del corpus iuris:
Codex (epitome; summa perusina, glosse)
Institutiones (glosse)
–
Novellae (epitome Iuliani Authenticum)
(eclissi dall’inizio del VII secolo; ultima testimonianza in
Digesta
un’epistola del papa Gregorio Magno del 603)
–
il nesso diritto romano diritto canonico (nomocanones)
raccolte di diritto romano ad uso del clero (lex romana canonice
compta, secolo IX) 48
XI
Il secolo XI 49
XI. Il secolo XI
La riforma gregoriana
Movimento riformatore e innovatore delle gerarchie ecclesiastiche,
colluse e immiserite dal coinvolgimento nell’organizzazione
feudale dell’Impero
Fenomeni di simonia e nicolaismo
La Riforma si manifesta sul piano intellettuale e normativo con:
produzione di falsi canoni, che attestano l’autonomia se non il
1.
primato della giurisdizione ecclesiastica su quella imperiale
(collezioni pseudo-isidoriana, di Ansegiso e di Benedetto Levita)
2. produzione di libelli-pamphlet (Defensio Enrici IV di Pietro
Crasso)
3. produzione di consolidazioni sistematiche di norme
giustinianee ed ecclesiastiche (canoni e decretali) 50
XI. Il secolo XI
La lotta per le investiture e le raccolte di diritto canonico
Burcardo di Worms (decretum),
Anselmo da Lucca (1063-1073, collectio canonum)
Ivo di Chartres (Decretum, Panormia, Tripartita)
Gregorio VII (1073-1085)
Dictatus papae (1075-76)
a noi giunto all’interno del registro di lettere di papa
Il Dictatus Papae,
Gregorio VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni che introducevano
una profonda modifica nell’ordinamento della Chiesa attraverso la recezione
dei principi fondamentali del programma della riforma ecclesiastica.
Si suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e forse rappresenti
una sorta di indice di principi destinati ad essere sviluppati più ampiamente per
servire di base a una specifica raccolta di norme canoniche.
Nel Dictatus Papae si sostiene, soprattutto, la posizione del papa quale
vertice dell’ordinamento giuridico ecclesiastico e quindi immune da qualsiasi
autorità superiore, sia spirituale che temporale 51
XI. Il secolo XI
Gli scriptoria
ricompaiono alcuni manoscritti giustinianei
La collectio britannica
collana di frammenti dei Digesta misti a fonti canonistiche
prima corposa riapparizione dei Digesta, nata in seno al movimento
riformatore gregoriano
La cosiddetta “scuola di Pavia”
e tribunale degli imperatori e re d’Italia: scuole per la
palatium
formazione di operatori del diritto longobardo-franco
Liber legis langobardorum (liber papiensis): raccolta cronologica
Lombarda: raccolta sistematica
Expositio ad librum legis langobardorum: unica ma rilevantissima
testimonianza dell’esistenza della “scuola” pavese, che documenta un
lavoro interpretativo di buon livello da parte di alcune generazioni di
operatori del diritto
antiquissimi, antiqui, moderni: teoria della lex generalis omnium 52
XII
Ravenna, Roma, Pepo 53
XII. Ravenna, Roma, Pepo
Tesi storiografiche superate
“scuola Ravenna”
la di e Pietro Crasso
Due passi di Odofredo
“in
(D.1,1,6): primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum
studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad
istam”;
civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem
“maiores …
(D. 35, 2, 32): nostri ita referunt Debetis scire, studium fuit
primo Rome, postea, propter bella que fuerunt in marchia, destructum est
studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta
…
Ravenna postea post mortem Karoli civitas illa collapsa est,
postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam, cum libri fuerunt
portati. Fuerunt portati hi libri: Codex, ff. vetus, et novum et Insti. Postea
fuit inventum infortiatum, sine tribus partibus, postea fuerunt portati Tres
libri, ultimo liber Authenticorum inventus est. Et ista ratio quare omnes
separatim”.
libri antiqui habent 54
XII. Ravenna, Roma, Pepo
disputa sul computo dei gradi di parentela di s. Pier Damiani
Pier Damiani, Opusculum octavum de parentelae gradibus:
“processerat ut sapientes civitatis in unum convenientes, siscitantibus
florentinorum veredarii, in commune rescripserint septimam
generationem canonica auctoritate praefixam ita debere intelligi ut,
numeratis ex uno generis latere quatuor gradibus, atque ex alio tribus,
iure iam matrimonium posse contrahi videretur … ut qui tenetis in
gymnasio ferulam, non vereamini subire in ecclesia disciplinam, et qui
tanquam docti peroratis in in tribunalibus causas, sufficiat vobis sicut
docentis in oratorio christi audire sententias”. 55
XII. Ravenna, Roma, Pepo
la scuola di Roma (Odofredo)
1118: Irnerio e l’antipapa Maurizio Burdino. Irnerio continua il
suo insegnamento a Roma?
il placito di Marturi (1076)
Pepo
Burcardo di Ursperg (Cronaca)
commento ai ‘libri dei re’, 1179-1189)
Rodolfo il Nero (Moralia regum:
summa ‘Iustiniani (Provenza, prima metà del sec. XII)
est in hoc opere’
giudizio negativo di Odofredo 56
XII. Ravenna, Roma, Pepo
clarum bononiensium lumen: Gualfredo vescovo di Siena (m. 1127)
[de utroque apostolico - Sigismondo Ticci (m. 1528)]
a Bologna: vescovo ortodosso Sigifredo / vescovo scismatico Pietro
(1085/1096)
Exceptiones legum romanarum Petri: libro di Tubinga, collezione
vercellese, libro di Admont, libro di Ashburnham, libro di Graz
Brachylogus iuris civilis (Francia del sud, inizi XII sec.: presenza
del medesimo frammento del digesto allegato dai giudici di
Marturi) 57
XIII
Irnerio 58
XIII. Irnerio
Irnerio
bononiensis - teutonicus
Irnerio: arti liberali, teologia, notariato
Matilde di Canossa
al seguito di Enrico V almeno dal 1116 e antipapale
nomina a giudice, posizione filoimperiale, difesa dell’elezione
dell’antipapa [1112-1119 (1125)]
la posizione filoimperiale è testimoniata anche, sul piano dottrinale, da
una sua nota glossa relativa al rapporto consuetudine / legge ove si
compone l’antinomia fra i passi di Salvio Giuliano (D. 1.3.32) e di
Costantino in base alla ratio temporis:
“loquitur haec lex [Salvio Giuliano] secundum sua tempora, quibus
populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium
per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in
imperatorem nihil faceret desuetudo populi”. 59
XIII. Irnerio
attenzione di Irnerio per la prassi
il formularium notarile edito alla fine del sec. XIX da G.B. Palmieri non
appartiene a Irnerio, ma certamente egli ebbe contatti con l’ambiente colto
dei notai
formula dell’enfiteusi e 4 strumenti (compravendita, enfiteusi, donazione,
testamento)
approccio filologico al testo giustinianeo
la costruzione dei libri legales nelle cinque parti
atteggiamento davanti alle Novellae:
“hinc argumentum sumi potest quod liber iste, id est autentica, sit
repudiandus. Eius enim stylus cum ceteris Iustiniani constitutionibus nullo
modo concordat, sed omnino inter se discrepante item eius libri
principium nullum est nec seriem [= finem], nec ordinem aliquem habet.
Item novellae istae constitutiones, de quibus me loquitur, non promittuntur
nisi de novis negotiis et nondum legum laqueis innodati »
i “somnia fittinghiana” sulla produzione scientifica di Irnerio 60
XIV
I Glossatori 61
XIV. I Glossatori
dai 4 dottori a Giovanni Bassiano
la grande forza del metodo esegetico varato da Irnerio si innestò in una
“scuola”, ossia in una stabile tradizione di insegnamenti giuridici retti in
Bologna da successive generazioni di dottori
i 4 dottori e le leggendarie divergenze tra Bulgaro e Martino
Ottone Morena (Aulo Gellio per la morte di Aristotele)
Azzone: Martinus inaherebat literae tanquam iudaeus
Martino spiritualis homo
Bulgaro: la novità del rigorismo
‘grammatica’ e ‘retorica’ nell’insegnamento del diritto
Rogerio: le quaestiones super institutis e le enodationes quaestionum
super codice
Modi vecchi e nuovi di insegnare e fare diritto 62
XIV. I Glossatori
la letteratura processualistica
il De actionum varietate di Piacentino (1160)
il De natura actionum, forse di un Gerardus a Saint Gilles
scuole langobardistiche
Carlo di Tocco, Roffredo Beneventano e la scuola meridionale
Piacentino
Sermo de legibus;
i miseri bononienses
la tradizione retorica;
la summa ai Tres libri (gli ultimi tre libri del Codice) 63
XIV. I Glossatori
Pillio da Medicina
le Quaestiones auree
il Libellus disputatorius
i brocardi
interessi feudistici
le scuole cosiddette ‘minori’ e le attitudini diverse da quelle bolognesi:
processualistiche e summistiche (Provenza)
le tre redazioni dei Libri Feudorum
Uberto dall’Orto; Iacopo d’Ardizzone; Iacopo Colombi
la decima collatio = la normativa feudale entra a far parte dei Libri legales
e del circuito scolastico 64
XIV. I Glossatori
la svolta di Giovanni Bassiano
da Ugolino ad Azzone
la crisi della glossa e l’esigenza di ordine
Iacopo Balduini, Odofredo e la linea alternativa
perdente in Italia, ma destinata ad attecchire in Francia
Accursio e la Magna Glossa al Corpus Iuris Civilis 65
XIV. I Glossatori
nuova sistematica dei testi giustinianei:
vol. 1. Digestum vetus (libri 1-24)
vol. 2. Infortiatum (libri 25-38)
vol. 3. Digestum novum (libri 39-50)
vol. 4. Codex (libri 1-9)
vol. 5. Volumen: Institutiones
Tres libri codicis (libri 11-12-13)
Authenticum
Libri feudorum 66
XV
Il diritto romano
e i primi centri di studio 67
XV. Il diritto romano e i primi centri di studio
la glossa come “testo aperto”: esegesi, interpretatio e sintesi
gli universi concentrici: omnia in corpore iuris inveniuntur
Aequitas
aequitas come strumento normalizzatore
aequitas religiosa (misericordia, salus animarum)
aequitas romana (quae in paribus causis paria iura desiderat)
medievale: corrispondenza dell’atto alla sua causa
aequitas
causa rudis / naturalis (in rebus ipsis) - causa constituta / civilis 68
XV. Il diritto romano e i primi centri di studio
il nesso ius divinum / leges
usura: Novella 34
Bibbia, Vangelo di Luca: mutuum date nihil inde sperantes
Bibbia, Vangelo di Matteo: in ore duorum vel trium stet omne verbum
universalità del diritto comune
diritto universale, lingua universale
licentia docendi, licentia ubique docendi (studium generale) 69
XV. Il diritto romano e i primi centri di studio
la prima organizzazione degli Studia giuridici
la societas universitas scholarium
universitas magistrorum
modello bolognese / modello parigino
rectores
universitates (ultramontani, citramontani)
nationes
collectae
gli studenti e il comune
i dottori e il comune
la dieta di Roncaglia (1158)
l’authentica “Habita” (1155-58) 70
XV. Il diritto romano e i primi centri di studio
La costituzione Habita di Federico I (1155-58)
Con tale privilegio, rilasciato una prima volta nel 1155 e quindi
integrato e promulgato solennemente nel 1158, Federico I Barbarossa
–
istituisce alcune concessioni in favore di studenti e maestri con
–
immediato riferimento a quelli bolognesi che vengono a costituire i
diritti fondamentali riconosciuti dall’autorità imperiale a tali categorie di
soggetti. I principi così sanciti riguardano i seguenti punti:
1. a studenti e maestri è riconosciuto il diritto di muoversi in
completa libertà e sicurezza per raggiungere i centri di studio che
desiderano liberamente frequentare
2. studenti e maestri sono posti sotto la diretta protezione
imperiale contro ogni molestia e danno
3. la giurisdizione sugli studenti è sottratta ai magistrati cittadini
per essere affidata ai rispettivi maestri e, per quelli di condizione
ecclesiastica, al vescovo locale 71
XV. Il diritto romano e i primi centri di studio
modelli di università
spontanee
comunali
imperiali
signorili 72
XVI
Il diritto canonico 73
XVI. Il diritto canonico
Graziano
Concordia discordantium canonum / Decretum (1140?)
dicta e paleae
Paucapalea e Rolando
Alessandro III e Innocenzo III
Quinque compilationes antiquae
I) Compilatio I: redatta da un canonista operante nella curia di Roma,
Bernardo da Pavia, verso il 1190 preparando una raccolta di circa 900
pezzi. Attinge direttamente agli archivi papali riunendo Decretali
prodotte dalla metà del secolo XII agli atti dei grandi concili tenuti nel
corso dello stesso secolo XII (detta perciò Breviarium
extravagantium). Di questa raccolta viene predisposta anche una
seconda redazione rivista nel 1192-98. 74
XVI. Il diritto canonico
Le consolidazioni canonistiche, a partire dalla Compilatio I di
Bernardo da Pavia, sono suddivise in 5 libri secondo alcuni grandi
argomenti che organizzano sistematicamente le fonti:
all’organizzazione
iudex (relativo alle autorità giudiziarie e dei
tribunali)
iudicium (relativo al processo, alle sentenze e alla procedura)
clerus (relativo agli ecclesiastici, sui loro diritti e privilegi)
connubium (relativo al matrimonio, e quindi sul diritto di famiglia e
delle persone)
crimen (relativo alla procedura e al diritto penale) 75
XVI. Il diritto canonico
II-III) Compilatio III: si tratta di una raccolta di 482 Decretali di
Innocenzo III preparata al più tardi nel 1209 da Pietro Collevaccino da
Benevento e inviata nel 1210 a docenti e studenti dello Studium di
Bologna, ove venne anche glossata (per cui acquista carattere ufficiale).
Ad essa fece seguito la Compilatio II (1210-12), con una serie di
Decretali omesse nella raccolta precedente e raccolte a cura di Giovanni
di Galles.
IV) Compilatio IV: si tratta di una raccolta operata da Giovanni Teutonico
di 71 canoni del IV Concilio Lateranense del 1215, cui vengono
aggiunti altri 104 testi di Innocenzo III; rimane ancora una raccolta a
carattere privato. 76
XVI. Il diritto canonico
V) Compilatio V: redatta dal canonista Tancredi (arcidiacono di Bologna)
nel 1224, su ordine di papa Onorio III, raccogliendo le sue decretali
degli anni 1216-26 e unendovi anche la costituzione emanata da
Federico II nel 1220 al momento dell’incoronazione imperiale (la
Constitutio in Basilica Petri), che privilegiava la Chiesa. Tale raccolta
ottiene il riconoscimento ufficiale nel 1226 tramite il suo invio a
studenti e maestri dello Studium di Bologna e di Padova.
il papa ora dispone anche che i testi debbano essere citati nei tribunali,
oltre ad essere utilizzati nelle scuole, così come figurano nella raccolta
di Tancredi.
per la prima volta il papato assume consapevolmente il ruolo di
legislatore per la Cristianità intera per mezzo del Diritto 77
XVI. Il diritto canonico
Corpus Iuris Canonici
Decretum
Liber extra (1234 - Raimondo de Peñafort, Gregorio IX - rex pacificus)
Liber sextus (1298 - Bonifacio VIII)
Clementinae (1316 - Clemente V, Giovanni XXII)
Extravagantes (Giovanni XXII sqq.)
decretisti e decretalisti
glosse, glosse ordinarie (Giovanni Teutonico, Bartolomeo da Brescia,
d’Andrea),
Giovanni summae
gli esordi decretistici: Uguccione da Pisa
i decretalisti: Goffredo da Trani; Sinibaldo Fieschi; il cardinale Ostiense
(Enrico da Susa) 78
XVI. Il diritto canonico
utrumque ius e ratio peccati (Innocenzo III)
da Vicarius Petri a Vicarius Christi (bolla Unam sanctam - Bonifacio
VIII)
potestas indirecta / potestas directa in temporalibus
papa ratione peccati se intromittit de omnibus; lupi rapaces (Odofredo);
nullus bonus iurista nisi sit decretista
specificità canonistica
società sacra; salus animarum, ratio peccati vitandi, ratio scandali vitandi
– –
(rigor / moderatio temperatio / relaxatio / dissimulatio temperantia)
aequitas canonica; semplicità canonistica (contratti)
concetto di persona giuridica (corpus mysticum)
processo romano-canonico 79
XVII
I metodi di studio
e di insegnamento 80
XVII. I metodi di studio e di insegnamento
caratteri dei postaccursiani
Francesco d’Accursio, Alberto da Gandino, Guglielmo Durante, Dino del
Mugello
Rolandino de’ Passaggieri e la scuola di notariato (Salatiele)
La summa artis notariae rimane il formulario notarile seguito dai
professionisti sino a tutto il Settecento
la letteratura della scuola dei Glossatori
1. legere, repetere 2. disputare
glosse interlineari e marginali quaestiones (mercuriales, sabbatinae)
autentiche quaestio iuris / quaestio facti
apparati di glosse quaestio legitima
distinctiones quaestio de facto emergens
lecturae, repetitiones tractatus quaestionum
dissensiones dominorum
summulae, summae 81
XVIII
Il sistema del diritto comune 82
XVIII. Il sistema del diritto comune
Dalla seconda metà del Duecento l’Europa occidentale è accomunata
dall’appartenenza al sistema di diritto comune
Per diritto comune si intende il complesso delle normative romano-
giustinianee (corpus iuris civilis) e canoniche (corpus iuris canonici)
vigenti ratione imperii nei territori appartenuti al Sacro Romano
Impero e, per la loro autorevolezza, imperio rationis nei territori
(come la Francia) che dall’Impero si erano sganciati 83
XVIII. Il sistema del diritto comune
il sistema di diritto comune, che ha caratterizzato gli ordinamenti
giuridici europei fino a tutto il XVIII secolo, opera
contemporaneamente su due diversi livelli:
1. il livello delle fonti del diritto: dai comuni alle signorie ai regna, la
gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di
integrazione rispetto alle fonti del diritto positivo locale (statuti,
consuetudini, legislazioni signorili e regie, giurisprudenza). Col tempo
aumenta il grado di sussidiarietà del diritto comune e si assiste a una
sua progressiva emarginazione
il livello dell’interpretazione dottrinale:
2. i concetti, le figure, gli
istituti del diritto comune costituivano l’unico ed unitario sistema
dogmatico di riferimento per gli interpreti ed i legislatori europei
questa sostanziale uniformità di matrice romanistica ha consentito a
un’Europa del diritto comune
Manlio Bellomo di parlare di 84
XIX
Le origini della scuola
dei Commentatori 85
XIX. Le origini della scuola dei Commentatori
l’emersione razionalistica e il clima di Orleans
lo studio della logica
magistri artium
il re di Francia e il diritto romano (1235)
l’arrivo di maestri italiani della linea alternativa
Jacques de Revigny
disputa del 1260; vescovo di Verdun; muore nel 1296
lecturae, repetitiones, quaestiones, alphabetum, pseudo-summa feudorum
Pierre de Belleperche
al servizio del re di Francia Filippo il Bello; vescovo di Auxerre;
cancelliere di Francia; muore nel 1308
lecturae, repetitiones
quaestiones come distinctiones 86
XIX. Le origini della scuola dei Commentatori
specificità della scuola francese del Commento
rapporti con le arti e la teologia
atteggiamento teoretico
(Giovanni d’Andrea)
maximi ruminatores
doctores ultramontani inhaerent fantasiis eorum magis quam rationi
(Bartolo)
caratteri del metodo dei Commentatori
ripresa della logica nova di Aristotele, accentuazione della dialettica
interpretazione passiva / attiva, recettiva / creativa
creazione del sistema:
ubi est eadem ratio, ibi est idem ius (diritto come miniera di rationes);
argumentum a simili;
argumentum ab auctoritate;
sillogismo dialettico e sillogismo apodittico;
diritto come scientia e come prudentia 87
XIX. Le origini della scuola dei Commentatori
letteratura
esegetica
sentenziale
monografica
miscellanee / repertori 88
XX
La scuola del Commento
in Italia 89
XX. La scuola del Commento in Italia
Cino da Pistoia
studi in Francia? Nobile, poeta, bandito, seguace dell’imperatore Arrigo
VII; da Siena a Perugia (1326); da ghibellino a guelfo
repetitio bolognese di Pierre de Belleperche
l’opera di Martino Sillimani e Dino del Mugello
glossae contrariae di Accursio; commentari al codex, quaestiones,
casus, additiones
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)
allievo a Perugia di Cino da Pistoia (1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari
baccelliere (1333), dottore (1334); ambasciatore e consigliere di Carlo IV
amplissima produzione / falsificazioni
enorme successo / cattedre su Bartolo / auctoritas normativa
propensione ‘giuspubblicistica’ (statuto reale / statuto personale);
rappresaglie; teoria della iurisdictio; signoria come tirannide
(contrapposizione tiranno / iudex) 90
XX. La scuola del Commento in Italia
Baldo degli Ubaldi (1327-1400)
casata nobile, fratelli giuristi; Perugia, Firenze, Pisa, Padova, Pavia;
ambascerie e rapporti con Gregorio XI e Urbano VI (grande scisma)
commentari, feudi, pace di Costanza, diritto canonico, margarita su
Innocenzo IV, rosarium
consilia
il consilium pro veritate erede del consilium sapientis iudiciale
collocazione tecnico-processuale: testis iuris
le raccolte di consilia 91
XX. La scuola del Commento in Italia
i Commentatori come consiliatori
dai glossatori a Baldo
Paolo di Castro, i Saliceto, Giovanni Nicoletti
I trattati De maleficiis: da Angelo Gambiglioni a Ippolito Marsili
Francesco Accolti e Alessandro Tartagni (Giason del Maino, Filippo
Decio, Bartolomeo Socini, Carlo Ruini)
consiliatores e communis opinio
l’exemplum)
la prammatizzazione (auctoritates,
communis opinio e certezza endogiurisprudenziale
communis opinio: maior pars / sanior pars
lecturae o consilia; Andrea Alciato, Tiberio Deciani
dalla giurisprudenza consulente alla giurisprudenza dei grandi
tribunali 92
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