Prof.ssa Nicoletta Sarti
Storia del Diritto Medievale
e Moderno
a.a. 2005-2006
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Facoltà di Giurisprudenza 1
D’ESAME
PROGRAMMA
La preparazione dell’esame dovrà essere condotta studiando i
seguenti testi: Il diritto nella storia d’Europa. Il
1. A. Padoa-Schioppa, Medioevo,
Padova, CEDAM, 1995.
Capitoli I, II, III nella loro interezza, il IV fino al § 7 compreso
(pp. 240 ca.).
2. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, Il
Cigno Galileo Galilei, 2000.
La sola seconda parte (pp. 215 ca.).
N.B. La presente Guida non sostituisce la lettura e lo studio dei testi
sopra indicati, che sono essenziali per la preparazione dell’esame, ma
ne costituisce un’utile chiave di lettura. 2
Indice degli argomenti
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
II. Le consolidazioni del diritto romano
L’età barbarica
III.
IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
V. I Longobardi in Italia
VI. Il diritto germanico
VII. Il secolo VIII: Longobardi, Franchi e vescovi di Roma
VIII. Il sistema feudale
IX. Impero carolingio e capitolari
Un’età senza giuristi
X.
XI. Il secolo XI
XII. Ravenna, Roma, Pepo 3
Indice degli argomenti
XIII. Irnerio
XIV. I glossatori
XV. Il diritto romano e i primi centri di studio
XVI. Il diritto canonico
XVII. I metodi di studio e di insegnamento
XVIII. Il sistema del diritto comune
XIX. Le origini della scuola dei commentatori
XX. La scuola del commento in Italia
XXI. Umanesimo giuridico
L’Italia comunale
XXII. L’Italia non comunale
XXIII. 4
I
Impero e Chiesa
in età tardo antica 5
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
La convenzionale partizione storica:
tardo antico: dal IV-V secolo d.C. fino al 476
alto medioevo (476 > X secolo)
basso medioevo (XI secolo > 1492)
età moderna (1492 > 1789)
età contemporanea (dal 1789 ad oggi) 6
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Il tardo Impero romano
1. La struttura istituzionale:
(d’Occidente d’Oriente)
dalla fine del IV secolo d.C. due imperatori e e
due cancellerie a Roma e a Bisanzio
2. Il sistema delle fonti postclassico
imperialis potestas:
l’imperatore è al vertice della scala gerarchica e tende a concentrare in
l’esercizio
sé della funzione legislativa mediante la produzione di
constitutiones (che vengono assimilate alle antiche leges) e rescripta
tacciono definitivamente plebisciti e senatoconsulti
princeps legibus solutus 7
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
leges et iura:
il doppio binario, tipico del diritto romano classico, si isterilisce a
tutto vantaggio delle prime
legge delle citazioni di Valentiniano III (426), poi confluita nel
Codice Teodosiano: per arginare il pericoloso fenomeno della
corruzione delle raccolte giurisprudenziali l’imperatore dispone che
possano essere allegati in giudizio i soli testi di Papiniano, Ulpiano,
Gaio, Paolo e Modestino (la cui tradizione testuale era certa)
fenomeno della volgarizzazione del diritto:
consiste nella produzione di raccolte di giurisprudenza in forma
riassuntiva (epitome) o semplificata al fine di renderle più
comprensibili. La funzionalità prevale sulla qualità del testo.
Esempi di questa tendenza: Collatio legum mosaicarum et
romanarum - Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti - Tituli ex
corpore Ulpiani - Epitome Gai - Pauli receptae sententiae 8
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Impero e Chiesa
212. Editto di Antonino Caracalla: estensione della romana civitas a tutti i
sudditi dell’Impero
313. Editto di Costantino (o editto di Milano): la professione della
entro i confini dell’Impero
religione cristiana viene dichiarata licita
Editto di Tessalonica: l’imperatore Teodosio dichiara la religione
380.
cristiana, nella professione cattolica, culto ufficiale dell’Impero
cesaropapismo
papa Gelasio I formula il principio dualistico: Vicarius Christi, potestates
distinctae: auctoritas sacrata pontificum et imperialis potestas (490 ca.) 9
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Monarchia dei vescovi
Fenomeno della episcopalis audientia: il vescovo poteva sostituirsi alle
nell’esercizio
magistrature laiche della giurisdizione civile; fenomeno
tipico del tardo impero allorquando gli ufficiali pubblici spesso latitavano.
dell’Impero, ove vengono formulati
Concili prevalenti nella pars Orientis
i principali dogmi del cristianesimo: ricca produzione di canoni (canones),
prima fonte del diritto della Chiesa in quanto prodotta dalla comunità
ecclesiale.
Lentamente si afferma il primato del vescovo di Roma come primus inter
pares fra i vescovi della cristianità, non prima del VI-VII secolo. Una
notevole accelerazione proviene dalla necessità di trovare una guida
unitaria, politica e spirituale, nella fase di irruzione dei popoli germanici
pagani all’interno dei confini dell’Impero (si ricordi la figura carismatica
di papa Gregorio Magno). 10
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Raccolte di canoni conciliari
A partire dal V-VI secolo:
– Hispana
– Dyionisiana
– Dyonisio-Hadriana
– Pseudo-Isidoriana (600)
Solo in un secondo tempo ai canoni si aggiungono decretali pontificie
11
I. Impero e Chiesa in età tardo antica
Cristianizzazione del diritto romano classico:
la partizione ius naturale - ius gentium - ius civile
“Ius
contenuta in Istituzioni 1, 2, 1-3: naturale est, quod natura omnia
animalia docuit, nam istud non humani generis proprium est, sed omnium
…
animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur Ius autem
civile vel gentium ita dividitur: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur,
partim suo proprium, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam
quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est
vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis: quod vero naturalis
ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque
custoditur vocaturque ius gentium”;
viene riletta secondo gli schemi logici e filosofici del cristianesimo: il diritto
naturale viene identificato con il diritto divino. Il diritto romano, che sarà
riscoperto e richiamato in vigore dai glossatori nell’XI secolo, sarà un diritto
universale in quanto diritto dell’Impero e della Chiesa.
romano-cristiano 12
II
Le consolidazioni
del diritto romano 13
II. Le consolidazioni del diritto romano
codice Gregoriano e codice Ermogeniano (privati)
codice Teodosiano (436): in 16 libri, raccoglie costituzioni da
Diocleziano a Teodosio (ufficiale)
Giustiniano: tre obiettivi della sua azione:
1. Unificazione forzata del cristianesimo, con attitudini
cesaro-papistiche
Restaurazione armata dell’Impero
2. “Codificazione” per la certezza del diritto
3. 14
II. Le consolidazioni del diritto romano
Corpus Iuris Civilis (528-534)
528 Codex Iustinianus (12 libri)
533 Digesta (50 libri)
533 Institutiones (4 libri)
534 Codex Repetitae Praelectionis (4 libri)
dell’imperatore
534>565 Novellae Constitutiones Giustiniano, di cui manca
nell’Alto
una raccolta ufficiale, ma che circolavano ampiamente Medioevo
dell’Epitome
nelle due raccolte private Iuliani (122 Novelle in riassunto) e
dell’Authenticum dall’originale
(132 Novelle tradotte greco in un latino
l’origine
scorretto, che ne evidenzia privata).
Il corpus giustinianeo rimase in Occidente, al quale venne esteso nel 554 con
la Pragmatica Sanctio pro petitione Vegilii, un monumento normativo
disancorato dalle sue funzioni storico-geografiche e quindi immutabile. In
Oriente esso subì revisioni e riforme ad opera degli imperatori Isaurici e
all’VIII-IX
Macedoni fino secolo con la promulgazione dei Basilici. 15
III
L’età barbarica 16
III. L’età barbarica
Germanesimo: etnie e profili essenziali
gruppo svevo: Bavari, Alamanni
gruppo dei Franchi: Ripuarii, Camavi, Salici
gruppo sassone: Angli, Verini, Sassoni, Longobardi
gruppo gotico: Vandali, Burgundi, Ostrogoti, Visigoti
Germanesimo: lo stanziamento all’interno dei confini
dell’Impero
milizie federate
influenza romana; hospitalitas (1/3)
le fonti che ci informano su questo periodo sono letterarie 17
III. L’età barbarica
In italia: il significato del 476
con il 476 d.C. viene deposto da un generale erulo (Odoacre) l’ultimo
giovane imperatore Romolo Augustolo. Ciò non significò immedia-
tamente la fine dell’Impero d’Occidente, ma la vacanza della sede
imperiale.
Pretesa degli Eruli, che rappresentavano il partito di maggioranza
nell’esercito, di reggere le sorti dell’Occidente. 18
III. L’età barbarica
Ostrogoti inviati in Italia dall’imperatore Zenone: titoli
e azione di Teodorico (490-493 d.C.)
re ostrogoto e patrizio romano, intriso di cultura romana.
a Bisanzio era stato vicino al soglio imperiale e il suo allontanamento
coincise con l’eccessiva potenza raggiunta.
dualismo (comes gothorum / prudens romanus)
l’editto di Teodorico: problemi di attribuzione. Quasi certamente
appartiene alla stagione dei Visigoti di Spagna (526 ca.). Le fonti
normative condensate nei 156 capitoletti che lo compongono sono
romane (codices gregoriano, ermogeniamo e teodosiano) e
giurisprudenziali (epitomi).
crisi post-teodoriciana e guerra greco gotica 19
IV
Regni germanici in Occidente
e leggi romano-barbariche 20
IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
personalità e territorialità del diritto: nozione
il regno visigoto: da Tolosa a Toledo
conversione al cattolicesimo con Recaredo (III concilio di Toledo,
589)
dall’editto di Teodorico al codice euriciano
lex Romana Visigothorum di Alarico II (506): leges (estratti dal
codice Gregoriano, Ermogeniano e teodosiano) e iura (Liber Gai,
Pauli sententiae, libri responsorum di Papiniano): abrogata da
Recesvindo (654) con la promulgazione dei Liber Iudiciorum (12 libri
come il Codice giustinianeo, ma prevale il diritto consuetudinario
visigoto su quello romano)
lex Visigothorum: primo nucleo di Eurico (476), rinvenuto in un
codice palinsesto 21
IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
interpretazione tradizionale del duplice filone normativo
(LV e LRV) alla luce della personalità del diritto
critica: loro territorialità
D’Ors
tesi di Garcia Gallo e Gallo (LRV: strumento scolastico di
formazione dei giuristi)
tesi di Cortese (LRV: lex romana mundialis di Isidoro di Siviglia; leges
l’universo
barbarorum e normativo mondiale romano - lex romana
mundialis) 22
IV. Regni germanici in Occidente e leggi romano-barbariche
Regno burgundo: lex Burgundionum, lex romana-
burgundionum
Gundobado; liber papinianus
le fonti sono le stesse utilizzate dai Visigoti (inizi VI secolo d.C.)
dalla Gallia romana al Regno franco
le stirpi dei Ripuarii e dei Camavi vengono assoggettate ai
Franchi Salii (o Salici)
Pactus legis salicae (VIII secolo d.C. circa) 23
V
I Longobardi in Italia 24
V. I Longobardi in Italia
In Italia
Giustiniano muore nel 565
Penetrazione dei Longobardi dal 568
Alboino, Clefi, interregno e autonomia dei duces (574-584).
Con re Autari (eletto nel 584), all’inizio del sec. VII d.C. l’Italia centro-
settentrionale assume anch’essa la struttura di un regnum germanico
Organizzazione pubblica
la territorializzazione (dalla sippe alla fara)
i ducati e i duchi 25
V. I Longobardi in Italia
i ducati di Salerno e Benevento = Langobardia minor:
frattura irreversibile tra Nord e Sud della penisola
Con lo stanziamento (a macchia di leopardo) dei Longobardi in Italia si
spezzano:
l’unità territoriale
l’unità religiosa
l’unità normativa
la congiuntura politica intorno al 640: l’azione di Rotari 26
V. I Longobardi in Italia
l’editto di Rotari (anno 643; 388 capitoli)
davanti al popolo in armi forse alla fine della guerra
approvato per ga
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