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LO STATUTO DI PERUGIA

Il dovere delle autorità è giuridico oltre che morale, chi non si attiva perderà il potere; la loro

terra verrà esposta alle altre autorità, più diligenti. Il braccio secolare deve coadiuvare ed assistere la

Chiesa nella sua opera; ad esso sono affidati gli eretici dichiarati tali all’esito di un processo, che inizia ad

avere aspetto marcatamente inquisitoriale, partendo dal punto centrale di un giudice attivo come

accusatore in prima persona. Il collegamento con l’autorità laica è anche il tramite di un trasferimento di

un nuovo modello processuale, dall’ambito dell’ordinamento ecclesiastico per reprimere l’eresia

all’ambito laico per ogni grave crimine. La lotta all’eresia diventa attiva nei primi anni del '200, e

prosegue per tutto il XIII secolo; gli ordini mendicanti predicano e reprimono.

Nello Statuto di Perugia del 1279 si trova tale norma:

affinché l’onore, l’ordinamento del Comune di Perugia sia conservato secondo il costume

solito libero e pacifico né possa decrescere e per l’onore e la reverenza per Dio e la sincera

devozione alla Chiesa comandiamo [sono le autorità comunali a parlare] che col presente

capitolo si stabilisca che nessuno osi organizzare o tentare o commettere con detto o col

fatto, pubblicamente o segretamente, direttamente o in via trasversale, né in via principale

né in conseguenza di altra azione qualcosa che sia o appaia contro la pace e la tranquillità

del Comune di Perugia, o contro l’onore e l’ordinamento della città stessa, o al fine di

togliere, minare o scalfire pace, tranquillità, ordinamento del Comune.

Lo stile è ridondante, pesante, per evitare che ci sia mediazione della dottrina: è lo stile tipico del

legislatore statutario.

E se qualcuno, contro i predetti valori, o qualcuno dei predetti, abbia in fatto commesso o

tentato di far commettere o abbia offerto opera, consiglio o assistenza a chi ha tentato o

posto in essere qualcuno di questi comportamenti, pubblicamente o segretamente, con

detto o fatto, o non si sia opposto nei limiti delle sue possibilità, il Podestà e il Capitano

della città di Perugia, o ciascuno di loro, possono e sono tenuti a causa di tale delitto di

procedere contro chi l’ha commesso, con accusazione o senza accusazione per loro ufficio.

Quest’ultima forma diventa essenziale di un nuovo processo, ex eorum officio: la parte offesa è la

res publica, la pace interna al Comune; la matrice negoziale dell’ordo si rivela inefficace. Dopo pochi anni,

quindi, noi troviamo una norma statutaria, la recezione di un modello: questo processo si risolve

nell’ammettere la possibilità di una iniziativa pubblica, assolutamente esclusa dall’ordo, che però si

realizza nel senso di essere il giudice stesso inquisitore. Già nel 1279 si trova quindi la recezione di un

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Marco Interdonato © 2018

modello che ammette la possibilità, prima del tutto esclusa, di un’iniziativa pubblica, che però non trova

altra espressione se non quella per cui il giudice si fa inquisitore

Quello stesso imputato possono arrestarlo o farlo arrestare, o mandarlo al confino secondo

quanto a loro parrà opportuno; e se sarà trovato colpevole,

… quindi dopo le misure restrittive di cui si parla, l’accusato non ha più pieno movimento

dei fatti predetti o di alcuno di essi possono punirlo condannandolo a versare al Comune

una quantità di denaro quale sembrerà loro debba essere imposta in relazione al reato che

gli è contestato, fino ad una quantità massima di 500 libbre di denari, considerata la persona

del delinquente e la gravità del delitto. Le stesse autorità sono tenute a porre in essere tale

condanna entro tre giorni, o quanto prima sia possibile, esigendo la somma e ponendola

nelle casse comunali. E se il delitto che si accerta essere stato commesso sia e debba

intendersi come un delitto contro la pace e la tranquillità della città di Perugia, o contro

l’onore e l’ordinamento della città stessa o volto a togliere e a diminuire uno di questi valori,

debba intendersi commesso contro questi è rimesso all’interpretazione e al discernimento

dei signori podestà e capitano; e questa loro interpretazione si deve considerare come una

verità; è una dichiarazione di verità, e va rispettata in forza della presente norma

Qui il Capitano ed il Podestà decidono se un comportamento integri gli estremi di un delitto: la

fattispecie non è delineata dalla norma, riguarda la possibilità di qualificare come un delitto pubblico un

comportamento che può anche essere delittuoso, ma che prima facie può sembrare un delitto comune.

L’omicidio, ad esempio, è il classico caso in cui esiste una vittima precisa privata e saranno i parenti della

vittima a doversi attivare al fine di avviare il processo. È qui che, nella nostra tradizione giuridica,

avviene un passaggio che per noi è scontato: non era l’autorità che doveva attivarsi prima, l’omicidio

non era inteso come un reato contro l’ordine pubblico, ma solo contro la famiglia.

Se il podestà o il capitano sono stati negligenti, in relazione ai fatti predetti, chi lo sia stato

perda ipso facto 200 libbre di denaro da detrarsi dallo stipendio (in quanto funzionari

retribuiti dal Comune). I due possono essere attaccati solo durante il sindacato

… il sindacato era la valutazione terminale dell’impiego, svolto da magistrati; al sindacato può

rivolgersi chiunque si ritenga leso da un’ingiusta sentenza, e si può far valere tale negligenza.

In merito alle condanne pronunciate in occasione dei fatti predetti, o di alcuni di essi, i

sindacatori del Comune di Perugia non devono intromettersi o conoscere in alcun modo,

dietro una pena di 50 libbre di denari per ciascuno di loro.

I sindacatori non devono giudicare in alcun modo, al termine del mandato del podestà o del

capitano, nessuno può rivolgersi alla magistratura per contestare qualcuno di questi processi. Essi

risultano irresponsabili nei confronti dei processi che hanno avviato, rispondono se sono stati

negligenti: c’è una spinta alla repressione e ad avviare processi; il podestà e il capitano possono imporre

la stessa pena ai sindacatori qualora decidano di sottoporli a processo.

E nemmeno è possibile contro tali processi e condanne presentare appello o supplica, ma

immediatamente queste sentenze devono passare in giudicato, in modo da non essere

sospese. Si dispone inoltre che il presente capitolo sia comunicato e spiegato al podestà e al

capitano dai consoli delle arti (che sono coloro che governano il Comune) entro 8 giorni

dalla loro presa del servizio. 27

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Marco Interdonato © 2018

Appena assumono la carica, la norma prevede che i consoli delle arti, che affidano il governo al

podestà e al capitano, devono spiegare questa norma a questi.

Ci troviamo di fronte ad un nuovo tipo di processo, che può avviarsi ex officio: esiste un dovere

di intervento al fine di tutelare un bene pubblico; il podestà o il capitano hanno il dovere di verificare

un reato comune e un reato che viola un bene pubblico. Siamo in una fase transitoria, dove sembra che

da un processo avviato ex officio non possa dipendere la vita di una persona: è una pena aggiuntiva, ma è

l’inizio di qualcosa, dell’idea che il potere pubblico non può essere indifferente alla commissione dei

reati. È uno dei nodi per cominciare ad affermare il diritto dell’autorità alla repressione penale, oggi

scontato.

Evoluzione dei Comuni

Il XIII secolo è difficile per i Comuni, è un secolo di scontri e disordini, la vita cittadina è

convulsa; stanno mutando gli equilibri interni al Comune, che sorge in linea di massima in virtù di un

accordo giurato di alcune famiglie. Nel corso del XIII secolo vi sono nuove forze che si affacciano

all’orizzonte politico, che pretendono maggiore considerazione: si tratta di ceti emergenti, raggruppati

sotto una dizione appartenente alle fonti del tempo, i populares. Costoro erano ceti organizzati in

corporazioni minori, perché quelle maggiori facevano già parte del Consiglio cittadino insieme

all’aristocrazia; essi cominciano ad acquistare peso e lamentano l’esclusione della gestione della cosa

pubblica. Non si trattava chiaramente del popolino, non era una rivendicazione di democrazia del

Comune.

Se inizialmente le rivendicazioni sono di ceti benestanti, questa contrapposizione concettuale

sfumerà: le aristocrazie e le corporazioni maggiori diventeranno partiti, fazioni all’interno del Comune,

tanto che non sarà raro trovare esponenti dell’aristocrazia militare per i popolari.

Si aggiunge una ulteriore contrapposizione, i guelfi ed i ghibellini: nel tempo, nel corso dei

decenni, tutte queste partizioni perdono la loro fisionomia originaria.

Il nome capitaneus deriva dal nome dei funzionari che Federico II assegna ad una serie di

Comuni sconfitti dopo la Battaglia di Cortenuova: è il segno del potere e della vittoria dell’Imperatore; i

popolari si appropriano di questo nome, chiamandolo però capitano del popolo: proprio perché mancava

l’accordo fra le varie fazioni, non vi era ripartizione di competenze fra capitano e podestà, ma avevano

entrambi le stesse funzioni.

Il processo suscita l’interesse della parte pubblica perché diventa strumento politico: non deve

essere toccato, si deve reprimere con un processo ogni comportamento che possa mettere in pericolo

una convivenza difficile. La pena del bando colpiva normalmente coloro che rifiutavano di comparire

in processo, che in genere era di parte.

L’opera di Alberto Gandino

Troviamo l'inizio di una pubblicizzazione del processo nel XIII secolo, nel senso che il

processo, penale in particolare, da privatistico che era assume una connotazione pubblicistica; la nuova

procedura è creata dai giudici, dalla pratica; i protagonisti di questa innovazione sono loro e non i

dottori, che in qualche modo sono preceduti, costretti ad inseguire ciò che si afferma nella pratica delle

città italiane. La dottrina si vedrà quasi costretta a sanzionare con l'autorità che le compete delle

innovazioni che ormai però sono prassi. Si passa da una giustizia negoziata ad una giustizia

egemonica e di apparato. La grande possibilità inizialmente è di avviare il giudizio ex officio; tale novità

va giustificata, a fronte di una precedente prassi che non lo prevedeva. In relazione alla vita politica dei

Comuni l'autorità trova che vi siano molti interessi che possono e devono essere salvaguardati

attraverso il pr

Dettagli
A.A. 2018-2019
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Interdonato.Marco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchetto Giuliano.