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LO STATUTO DI PERUGIA
Il dovere delle autorità è giuridico oltre che morale, chi non si attiva perderà il potere; la loro
terra verrà esposta alle altre autorità, più diligenti. Il braccio secolare deve coadiuvare ed assistere la
Chiesa nella sua opera; ad esso sono affidati gli eretici dichiarati tali all’esito di un processo, che inizia ad
avere aspetto marcatamente inquisitoriale, partendo dal punto centrale di un giudice attivo come
accusatore in prima persona. Il collegamento con l’autorità laica è anche il tramite di un trasferimento di
un nuovo modello processuale, dall’ambito dell’ordinamento ecclesiastico per reprimere l’eresia
all’ambito laico per ogni grave crimine. La lotta all’eresia diventa attiva nei primi anni del '200, e
prosegue per tutto il XIII secolo; gli ordini mendicanti predicano e reprimono.
Nello Statuto di Perugia del 1279 si trova tale norma:
affinché l’onore, l’ordinamento del Comune di Perugia sia conservato secondo il costume
solito libero e pacifico né possa decrescere e per l’onore e la reverenza per Dio e la sincera
devozione alla Chiesa comandiamo [sono le autorità comunali a parlare] che col presente
capitolo si stabilisca che nessuno osi organizzare o tentare o commettere con detto o col
fatto, pubblicamente o segretamente, direttamente o in via trasversale, né in via principale
né in conseguenza di altra azione qualcosa che sia o appaia contro la pace e la tranquillità
del Comune di Perugia, o contro l’onore e l’ordinamento della città stessa, o al fine di
togliere, minare o scalfire pace, tranquillità, ordinamento del Comune.
Lo stile è ridondante, pesante, per evitare che ci sia mediazione della dottrina: è lo stile tipico del
legislatore statutario.
E se qualcuno, contro i predetti valori, o qualcuno dei predetti, abbia in fatto commesso o
tentato di far commettere o abbia offerto opera, consiglio o assistenza a chi ha tentato o
posto in essere qualcuno di questi comportamenti, pubblicamente o segretamente, con
detto o fatto, o non si sia opposto nei limiti delle sue possibilità, il Podestà e il Capitano
della città di Perugia, o ciascuno di loro, possono e sono tenuti a causa di tale delitto di
procedere contro chi l’ha commesso, con accusazione o senza accusazione per loro ufficio.
Quest’ultima forma diventa essenziale di un nuovo processo, ex eorum officio: la parte offesa è la
res publica, la pace interna al Comune; la matrice negoziale dell’ordo si rivela inefficace. Dopo pochi anni,
quindi, noi troviamo una norma statutaria, la recezione di un modello: questo processo si risolve
nell’ammettere la possibilità di una iniziativa pubblica, assolutamente esclusa dall’ordo, che però si
realizza nel senso di essere il giudice stesso inquisitore. Già nel 1279 si trova quindi la recezione di un
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Marco Interdonato © 2018
modello che ammette la possibilità, prima del tutto esclusa, di un’iniziativa pubblica, che però non trova
altra espressione se non quella per cui il giudice si fa inquisitore
Quello stesso imputato possono arrestarlo o farlo arrestare, o mandarlo al confino secondo
quanto a loro parrà opportuno; e se sarà trovato colpevole,
… quindi dopo le misure restrittive di cui si parla, l’accusato non ha più pieno movimento
dei fatti predetti o di alcuno di essi possono punirlo condannandolo a versare al Comune
una quantità di denaro quale sembrerà loro debba essere imposta in relazione al reato che
gli è contestato, fino ad una quantità massima di 500 libbre di denari, considerata la persona
del delinquente e la gravità del delitto. Le stesse autorità sono tenute a porre in essere tale
condanna entro tre giorni, o quanto prima sia possibile, esigendo la somma e ponendola
nelle casse comunali. E se il delitto che si accerta essere stato commesso sia e debba
intendersi come un delitto contro la pace e la tranquillità della città di Perugia, o contro
l’onore e l’ordinamento della città stessa o volto a togliere e a diminuire uno di questi valori,
debba intendersi commesso contro questi è rimesso all’interpretazione e al discernimento
dei signori podestà e capitano; e questa loro interpretazione si deve considerare come una
verità; è una dichiarazione di verità, e va rispettata in forza della presente norma
Qui il Capitano ed il Podestà decidono se un comportamento integri gli estremi di un delitto: la
fattispecie non è delineata dalla norma, riguarda la possibilità di qualificare come un delitto pubblico un
comportamento che può anche essere delittuoso, ma che prima facie può sembrare un delitto comune.
L’omicidio, ad esempio, è il classico caso in cui esiste una vittima precisa privata e saranno i parenti della
vittima a doversi attivare al fine di avviare il processo. È qui che, nella nostra tradizione giuridica,
avviene un passaggio che per noi è scontato: non era l’autorità che doveva attivarsi prima, l’omicidio
non era inteso come un reato contro l’ordine pubblico, ma solo contro la famiglia.
Se il podestà o il capitano sono stati negligenti, in relazione ai fatti predetti, chi lo sia stato
perda ipso facto 200 libbre di denaro da detrarsi dallo stipendio (in quanto funzionari
retribuiti dal Comune). I due possono essere attaccati solo durante il sindacato
… il sindacato era la valutazione terminale dell’impiego, svolto da magistrati; al sindacato può
rivolgersi chiunque si ritenga leso da un’ingiusta sentenza, e si può far valere tale negligenza.
In merito alle condanne pronunciate in occasione dei fatti predetti, o di alcuni di essi, i
sindacatori del Comune di Perugia non devono intromettersi o conoscere in alcun modo,
dietro una pena di 50 libbre di denari per ciascuno di loro.
I sindacatori non devono giudicare in alcun modo, al termine del mandato del podestà o del
capitano, nessuno può rivolgersi alla magistratura per contestare qualcuno di questi processi. Essi
risultano irresponsabili nei confronti dei processi che hanno avviato, rispondono se sono stati
negligenti: c’è una spinta alla repressione e ad avviare processi; il podestà e il capitano possono imporre
la stessa pena ai sindacatori qualora decidano di sottoporli a processo.
E nemmeno è possibile contro tali processi e condanne presentare appello o supplica, ma
immediatamente queste sentenze devono passare in giudicato, in modo da non essere
sospese. Si dispone inoltre che il presente capitolo sia comunicato e spiegato al podestà e al
capitano dai consoli delle arti (che sono coloro che governano il Comune) entro 8 giorni
dalla loro presa del servizio. 27
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Marco Interdonato © 2018
Appena assumono la carica, la norma prevede che i consoli delle arti, che affidano il governo al
podestà e al capitano, devono spiegare questa norma a questi.
Ci troviamo di fronte ad un nuovo tipo di processo, che può avviarsi ex officio: esiste un dovere
di intervento al fine di tutelare un bene pubblico; il podestà o il capitano hanno il dovere di verificare
un reato comune e un reato che viola un bene pubblico. Siamo in una fase transitoria, dove sembra che
da un processo avviato ex officio non possa dipendere la vita di una persona: è una pena aggiuntiva, ma è
l’inizio di qualcosa, dell’idea che il potere pubblico non può essere indifferente alla commissione dei
reati. È uno dei nodi per cominciare ad affermare il diritto dell’autorità alla repressione penale, oggi
scontato.
Evoluzione dei Comuni
Il XIII secolo è difficile per i Comuni, è un secolo di scontri e disordini, la vita cittadina è
convulsa; stanno mutando gli equilibri interni al Comune, che sorge in linea di massima in virtù di un
accordo giurato di alcune famiglie. Nel corso del XIII secolo vi sono nuove forze che si affacciano
all’orizzonte politico, che pretendono maggiore considerazione: si tratta di ceti emergenti, raggruppati
sotto una dizione appartenente alle fonti del tempo, i populares. Costoro erano ceti organizzati in
corporazioni minori, perché quelle maggiori facevano già parte del Consiglio cittadino insieme
all’aristocrazia; essi cominciano ad acquistare peso e lamentano l’esclusione della gestione della cosa
pubblica. Non si trattava chiaramente del popolino, non era una rivendicazione di democrazia del
Comune.
Se inizialmente le rivendicazioni sono di ceti benestanti, questa contrapposizione concettuale
sfumerà: le aristocrazie e le corporazioni maggiori diventeranno partiti, fazioni all’interno del Comune,
tanto che non sarà raro trovare esponenti dell’aristocrazia militare per i popolari.
Si aggiunge una ulteriore contrapposizione, i guelfi ed i ghibellini: nel tempo, nel corso dei
decenni, tutte queste partizioni perdono la loro fisionomia originaria.
Il nome capitaneus deriva dal nome dei funzionari che Federico II assegna ad una serie di
Comuni sconfitti dopo la Battaglia di Cortenuova: è il segno del potere e della vittoria dell’Imperatore; i
popolari si appropriano di questo nome, chiamandolo però capitano del popolo: proprio perché mancava
l’accordo fra le varie fazioni, non vi era ripartizione di competenze fra capitano e podestà, ma avevano
entrambi le stesse funzioni.
Il processo suscita l’interesse della parte pubblica perché diventa strumento politico: non deve
essere toccato, si deve reprimere con un processo ogni comportamento che possa mettere in pericolo
una convivenza difficile. La pena del bando colpiva normalmente coloro che rifiutavano di comparire
in processo, che in genere era di parte.
L’opera di Alberto Gandino
Troviamo l'inizio di una pubblicizzazione del processo nel XIII secolo, nel senso che il
processo, penale in particolare, da privatistico che era assume una connotazione pubblicistica; la nuova
procedura è creata dai giudici, dalla pratica; i protagonisti di questa innovazione sono loro e non i
dottori, che in qualche modo sono preceduti, costretti ad inseguire ciò che si afferma nella pratica delle
città italiane. La dottrina si vedrà quasi costretta a sanzionare con l'autorità che le compete delle
innovazioni che ormai però sono prassi. Si passa da una giustizia negoziata ad una giustizia
egemonica e di apparato. La grande possibilità inizialmente è di avviare il giudizio ex officio; tale novità
va giustificata, a fronte di una precedente prassi che non lo prevedeva. In relazione alla vita politica dei
Comuni l'autorità trova che vi siano molti interessi che possono e devono essere salvaguardati
attraverso il pr