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Storia del diritto medievale e moderno

Il diritto si lega con la storia ed i fatti dell’uomo. È un elemento tra i tanti elementi componenti la società. La storia permette di vedere il diritto ed i vari fatti tutti insieme. La storia fa leggere il diritto da un’angolatura diversa. La storia permette di guardare un processo evolutivo → si tratta di una visione dinamica dei cambiamenti. Il diritto è relativo → non c’è una soluzione assolutizzante, ma esiste un diritto perfetto, dipende dal contesto storico. Il modello che studiamo non è l’unico modello giuridico e non è il migliore → alternatività dei modelli.

Lo sviluppo dell’uomo di Darwin è stato trasportato nelle scienze sociali e giuridiche. La storia non ha un punto di partenza e d’arrivo, il diritto è lo strumento che aiuta la società in un dato momento storico. Esperienza giuridica → capacità di leggere il diritto in un contesto storico. Il diritto è buono se risolve i problemi di una società. Ne sono un esempio i romani quando entrano in relazione con i barbari, che non conoscevano l’istituto della proprietà poiché erano popolazione nomadi e a cui la proprietà non serviva. Ciascuna società struttura il diritto in base alle proprie esigenze. Leggendo solamente la norma → si ha una visione parziale → vi è differenza tra un soggetto che applica e interpreta la legge.

Rivoluzione francese e codici

Rivoluzione francese → cambia la storia giuridica. Le rivoluzioni non accadono per instaurare un modello perfetto, ma per eliminare un modello problematico. Con la rivoluzione francese si strutturano i dogmi dello Stato: Stato con poteri separati, parlamento eletto che fa le leggi (assolute e universali) → potere giudiziario autonomo ed esecutivo che permette di applicare le leggi; vengono introdotti inoltre i codici (nei quali vengono fornite le risposte giuridiche).

Il Medioevo è un periodo in cui manca lo Stato, ovvero manca un soggetto che sviluppo l’interesse collettivo. Nel 1804 Napoleone emana il codice civile → espressione di una società in cui ogni cittadino ha dei diritti → tutela i rapporti. La comparazione storica diventa metodo per capire il presente. Il principio base con il quale Napoleone promulga il codice è il principio dell’esclusività. Napoleone vuole inserire tutto il materiale in un codice → non deve esserci altro al di fuori di quel codice → non è paragonabile con quello dei nostri giorni, oggi nessuno pensa che tutte le soluzioni siano in un unico codice. Gli stessi istituti possono cambiare quindi da persona a persona.

Ad esempio: ogni aggettivo dà un significato diverso al termine ‘Stato’. Immedesimazione della società con l’elemento religioso. Prima della rivoluzione francese tutto era permeato dalla religione. La società medievale vede la vita dell’uomo come finalità per la salvezza eterna → tutto è vista all’interno di tale logica vi è diseguaglianza sociale. Il taglio della testa di Luigi XVI → porta ad un cambiamento radicale.

Medioevo e produzione normativa

Il Medioevo è senza produzione normativa (senza fonti di produzione). Per noi ciò che è giusto, ma non normativizzato non è applicabile. Per noi il diritto è tutto ciò che lo Stato ci offre come norma. Nel Medioevo ci sono più testi interpretati ed utilizzati dal giurista (scienziato del diritto, professore universitario e i suoi studenti). Nel Medioevo vi sono gli scienziati del diritto che offrono caso per caso la soluzione da applicare al caso concreto → era il giurista a fare diritto. Una norma ha valore se sentita giusta dalla società. Il giurista ha la capacità di sentire se la norma sia giusta o meno.

Il diritto medievale è pluralistico. Il diritto è un fatto sociale, dev’essere studiato come uno di più elementi di un contesto sociale, economico, politico. La storia è unica, ma l’uomo conferisce diverse colorazioni.

Periodi storici del diritto

  • Primo periodo → Alto Medioevo (età senza giuristi) dalla caduta di Roma 476 fino al 1100
  • Secondo periodo → Basso Medioevo, dal 1100 fino al 1789, si divide in:
    • 1100-1500
    • 1500-1789 (1492 scoperta dell’America)
  • Terzo periodo → età contemporanea → rivoluzione francese in poi.

Lo Stato ha un suo interesse, sviluppa una serie di attività, i poteri si separano. Modello contrapposto a quello precedente. Nel modello precedente non ci sono servizi pubblici. I rapporti sono di tipo privatistico. Non vi è uno Stato che impone limiti. Realtà astatale (nel Medioevo). Inoltre non vi è produzione autoritaria del diritto (normativa). La forza del diritto si sviluppa secondo altre logiche, il diritto è considerato perfetto, eterno poiché viene da Dio. Nel momento in cui vi è la scoperta dell’America ci si pone la domanda “perché tali popolazioni non conoscono il diritto?” → considerato perfetto fino a quel momento.

500 → età degli umanisti che criticano i predecessori. Gli autori disegnano mondi ideali in cui le cose appartengono a tutti (senza guerre). Colonizzare significava convertire, ma convertire anche col diritto europeo; alcuni studiosi invece credono che tali realtà debbano essere lasciate così come sono. Il primo periodo non conosce la presenza di persone che studiano diritto → il diritto c’è, ma nessuno lo studia, lo si applica in modo pratico. Successivamente il diritto acquisisce una lettura scientifica. Il giurista studia scientificamente, cerca di capire gli schemi giuridici, soltanto dopo si dedica alla fase pratica. Nel Medioevo i magistrati erano nobili che non sapevano nulla di diritto e avevano bisogno di uno scienziato del diritto accanto. I giuristi passano anni a formarsi su un diritto e poi ne applicavano uno diverso. Studiare il diritto romano offriva un metodo, una chiave di lettura → non vi è gerarchizzazione delle fonti. Nel momento in cui cambia l’esigenza sociale, il giurista cerca una nuova soluzione → il diritto quindi si adegua ai cambiamenti, non mette al primo posto un’esigenza di certa, ma una conformità giuridica migliore.

Oggi ci sono sistemi giuridici che mettono al centro un codice, altri no (mondo che si basa su un precedente) → tale distinzione nasce solamente nell’800. È l’Europa a prendere una nuova strada. Il modello anglosassone continua a mantenere lo sviluppo giuridico del Medioevo. Anche i rapporti giuridici più importanti si sviluppano in modo privatistico. Secondo gli umanisti il Medioevo ha traslato il senso dell’umanità; per l’umanista bisogna recuperare l’elemento classico, il giurista medievale ha stravolto il senso del diritto romano, ha fallito. Da ciò si crea l’idea di Medioevo oscuro.

Alto Medioevo e attori principali

  • Alto Medioevo → 3 attori → Imperatore, Pontefice e popolazioni barbariche.

Struttura del nostro sistema attuale. Lo Stato contemporaneo di diritto si basa su dei principi base → partiamo da uno Stato che ha poteri separati (legislativo, esecutivo e giudiziario) ciascuno con delle proprie competenze, uno Stato che si basa sulla sovranità → differenzia lo Stato da tutti gli altri individui → tramite il potere esecutivo ha strumenti che lo differenziano dagli altri individui. Volontà dello Stato e quella generale, di interesse generale. Lo Stato tramite l’università decide il titolo legale di una laurea ad esempio. Lo Stato ha una supremazia sugli individui. Lo Stato dà assistenza, istruzione, compiti che nascono dall’800 in poi (rivoluzione francese e di Napoleone), prima non esistevano. L’altra faccia sono gli individui, il cui individuo si basa sulla libertà e sulla proprietà → può compiere una serie di atti giuridici con cui egli ha la possibilità di sviluppare le proprie capacità, per migliorare la propria esistenza. La volontà generale viene espressa tramite uno strumento generale → la legge → tramite cui l’organo che detiene il potere normativo esprime lezione. Questa struttura, è un modo di costruire la società e il diritto.

L’800 vede al centro la borghesia e struttura una certa società. È un modello che non si adatta più alla nostra società. Relatività dei modelli giuridici → il modello può essere astrattamente corretto, ma dev’essere efficace. Usare i modelli e calarli nella realtà storica → esperienza giuridica. Solo calando il dato normativo del modello possiamo apprenderne la reale efficacia. Esempio: nozione di codice, ce ne sono diverse, anche se la parola è la stessa. Scuola che forma Napoleone → scuola dell’esegesi, il legislatore poteva interpretare solo il codice civile, niente altro, perché il codice era completo → indirizzo di studio legato al codice.

Per capire il senso della norma bisogna calarla in quel tipo di organizzazione → esempio → codice penale della Libia e dell’Italia erano uguali, ma la norma era calata in due organizzazioni diverse. Il diritto è un fatto sociale, nasce nella società e si sviluppa in essa. Sistema di diritto comune → del Medioevo. Durante rivoluzione francese si costruisce una nuova società → da una parte lo Stato e dall’altra l’individuo. Non è migliore da quella precedente, ma è diversa, è in antitesi a quello che c’era. Dagli elementi del mondo di adesso, si possono ricavare quelli del Medioevo. Strumento cardine di adesso è la legge → di quello medievale è la consuetudine, quello più irrilevante nel nostro ordinamento. La consuetudine è quello strumento attraverso il quale un comportamento viene da quel tipo di società viene concepito come vincolato perché ripetuto nel tempo. La forza del medioevo risiedeva nella consuetudine, ultima fonte del mondo contemporaneo. Base del nostro ordinamento è la sovranità → il Medioevo non conosce la sovranità, è strutturata in modo diverso. In quella attuale gode di un diritto imperativo, lo Stato impone delle regole; Il mondo medievale ha una struttura privatistica, non conosce la Statualità, l’imperatività → struttura i rapporti sempre in funzione privatistica. Medioevo totalmente pattizio, struttura i rapporti su base privatistica, e non esiste uno Stato che offre servizi. Nel medioevo ciascuno esisteva in senso collettivo → ciascuno apparteneva a una serie di corporazioni, migliaia di corporazioni, con proprie gerarchie ecc. Nel medioevo non esiste nulla che non sia nulla riconducibili a Dio, tutto ciò che è reato è anche peccato. Il vero fine dell’anima è la salvezza dell’anima.

Rivoluzione francese e illuminismo

La rivoluzione francese → connubio di due elementi → filosofia che sta alla base della riv (illuminismo), dall’altro le persone che hanno fatto la rivoluzione. Nel medioevo nessuno si lamenta della propria posizione sociale, perché è una scelta divina. Individualismo e statualità elementi fondamentali dello Stato contemporaneo.

Operatori del diritto nella storia

Quali sono nella storia i classici operatori del diritto?

  • Produzione legislativa, produzione di legge; legge accompagnata dall’unitarietà del soggetto giuridico e generalità → legge vale per tutti e al soggetto cui si applica è generico. Nel Medioevo non è così, perché ogni gruppo ha delle norme di riferimento.
  • Quello svolto dalla scienza giuridica, coloro che studiano il diritto → dall’università, studia il diritto, alla propensione di qualcuno. In tutto il Medioevo la fonte principale, oltre la consuetudine, era la dottrina, interpretazione che i giuristi danno delle norme.
  • I giudici

Uno dei 3 elementi è quello fondamentale, gli altri contano meno. Accanto al potere legislativo, vi è quello giudiziario (giudici). Il modello medievale aveva il giurista al centro. Nel medioevo → Europa di diritto comune → sistema di diritto comune. Modello che si avvicina a quello anglosassone. Civil law e common law. Il modello inglese è legato al modello europeo continentale. 1776 rivoluzione americana, quasi contemporanea a quella francese 1789) → dal punto di vista giuridico molto diverse. Quella americana nasce su presupposti diverse. America era una colonia inglese e aveva il diritto della madre patria. Modello inglese era il common law che si sommava con la monarchia e le grandi famiglie baronali. Il re che deve governare con un Parlamento medievale il quale ha una visione di logica pattistica, baroni che legano a sé la monarchia. Questa sistema è definito kings in parlament → re, figura parlamentare e common law. Nel medioevo vi era un forte vincolo di mandato, istituto privato. Si basava sul bilanciamento dei poteri, non sulla separazione dei poteri. Si preferisce un equilibrio, che una separazione netta dei poteri → visione prettamente medievale.

Il Medioevo non coglie che l’uomo abbia una sfera umana e una divina. L’uomo esiste come espressione terrena per l’espressione divina → elemento fondamentale perché Dio ha lasciato nell’Europa medievale due esponenti → pontefice ed imperatore → ci sono spesso lotte tra i due poteri, perché entrambi insistono sulle stesse persone, ovvero sugli uomini. Impero e chiesa sono gli due diritti universali → solo pontefice ed imperatore possono produrre diritto universale. Diritto dell’imperatore è il diritto romano, corpus iuris civilis – espressione del diritto imperiale. Pochi i casi nel medioevo in cui l’imperatore farà diritto universale, ma il suo riferimento è sempre quello romano. Dall’altra parte c’è il pontefice.

Diritto della chiesa

Nel diritto della chiesa 3 distinzioni → diritto spirituale (parte del diritto divino, che è diretta emanazione di Dio che non si può toccare e riguarda solo la salvezza dell’anima); diritto giuridico dei testi sacri, intoccabile ma può essere interpretato; diritto secolare (norme che la Chiesa si dà per regolamentarsi). La chiesa aspira al modello imperiale. Il modello imperiale dell’antica Roma, vi erano due istituzioni più forti → imperatore e senato. La chiesta si struttura uguale → pontefice e concili (producono canoni decretali) → i quali possono essere universali o locali, universali quando tutte le personalità più importante venivano chiamate a raccolta.

Alto medioevo → caduta di Romolo Augustolo, fino al 1100. Società in decadenza, economia scarsa, società chiusa, emblema è il castello. Il diritto nasce dalle pratiche, dal basso, dalle esigenze. Nel 1100 l’emblema non è più il castello, bensì la città. Si apre l’epoca del basso medioevo che durerà fino alla fine del 1400. Viene definito laboratorio sapienziale → i laboratori sono le università, luogo di formazione dei giuristi delle nuove generazioni. Sono tutti rapporti privatistici.

Il diritto della chiesa

Il diritto della Chiesa è un diritto fondamentale. La chiesta ad un certo punto si istituzionalizza, diventa importante mantenere quindi l’istituzione; lo fa sempre con un punto di riferimento però, ovvero l’Impero. La Chiesa nasce in una regione periferica nel Medio oriente e l’impero romano si pone in maniera conflittuale nei confronti dei primi cristiani, i quali devono vivere nascosti e non devono professare la loro religione liberamente altrimenti rischiano il martirio (un esempio è Pietro). La Chiesa si struttura sempre di più, queste comunità molto forti hanno bisogno di diritto. L’Impero fa fatica ad accettare la Chiesa perché hanno un Dio unico, un Dio salvifico che è in contrapposizione con l’imperatore e perché si strutturano in comunità che non sono ben viste dal potere temporale. Abbiamo visto come ci sono fonti divine che si dividono in due:

  • Quelle di quando dio parla e i vangeli;
  • Ci sono poi i canoni e le decretali (norme che sono produzione di un vescovo in particolare).

Il percorso in cui la Chiesta si struttura è molto complesso; ad esempio i vangeli erano molti di più, poco per volta viene selezionato il materiale ufficiale e il credo. Tutto inizia a cambiare intorno al III sec d.C. quando cioè l’impero, massimamente espanso, ha bisogno di aumentare le entrate fiscali (la maggior entrata fiscale era legata alle successioni, però si applicavano solo ai romani); con l’editto di Caracalla (212 d.C.) si estende a tutti i sudditi dell’Impero la cittadinanza romana. L’idea di fare ciò consegue che tutti i sudditi devono sottostare al diritti civile romano, prima vi era invece distinzione tra quelli che erano romani e quelli che non lo erano; con questo metodo le casse dell’impero aumenteranno. Con l’editto di Milano o di Costantino (313 d.C.) viene riconosciuta la libertà di culto, che si riferiva alla religione cristiana. Da questa data in poi professare la religione cristiana diviene lecito e si sospendono così le persecuzioni e si restituiscono i beni confiscati. Con Costantino affiancato da Licinio (diviene imperatore unico nel 323 d.C.), capisce che può costruire la sua fortuna assieme alla religione cristiana poiché capisce che la religione cristiana si sta strutturando come l’impero. Con l’integrazione tra cultura romana e cultura cristiana tra 300-400-500, non ci saranno più differenze tra le due. Con il 320 d.C. inizia la diffusione degli editti di culto della religione cristiana. Tra il 300 e il 400 conosciamo concessioni nei confronti della Chiesa che sono alla base dell’importanza del diritto canonico di tutto il Medioevo e ancora oggi; queste concessioni rendono la Chiesa fortissima → capacità di ricevere donazioni ‘mortis causa’ renderà la Chiesa ricchissima. Si donava molto alla Chiesa per la salvezza dell’anima ad esempio. Secondo elemento è l’immunitas → privilegio che gode colui che appartiene alla religione cristiana (sacerdoti, vescovi, chierici) e che lo differenzia dal resto dei cittadini.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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