STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO I
Il diritto si lega con la storia ed i fatti dell’uomo. E’ un elemento tra i tanti elementi componenti la società.
La storia permette di vedere il diritto ed i vari fatti tutti insieme. La storia fa leggere il diritto da
un’angolatura diversa. La storia permette di guardare un processo evolutivo si tratta di una visione
dinamica dei cambiamenti. Il diritto è relativo non c’è una soluzione assolutizzante, ma esiste un diritto
perfetto, dipende dal contesto storico. Il modello che studiamo non è l’unico modello giuridico e non è il
migliore alternatività dei modelli.
Lo sviluppo dell’uomo di Darwin è stato trasportato nelle scienze sociali e giuridiche.
La storia non ha un punto di partenza e d’arrivo, il diritto è lo strumento che aiuta la società in un dato
momento storico. Esperienza giuridica capacità di leggere il diritto in un contesto storico. Il diritto è buono
se risolve i problemi di una società. Ne sono un esempio i romani quando entrano in relazione con i barbari,
che non conoscevano l’istituto della proprietà poiché erano popolazione nomadi e a cui la proprietà non
serviva. Ciascuna società struttura il diritto in base alle proprie esigenze. Leggendo solamente la norma si
ha una visione parziale vi è differenza tra un soggetto che applica e interpreta la legge. Rivoluzione
francese cambia la storia giuridica. Le rivoluzioni non accadono per instaurare un modello perfetto, ma per
eliminare un modello problematico. Con la rivoluzione francese si strutturano i dogmi dello Stato: Stato con
poteri separati, parlamento eletto che fa le leggi (assolute e universali) potere giudiziario autonomo ed
esecutivo che permette di applicare le leggi; vengono introdotti inoltre i codici (nei quali vengono fornite le
risposte giuridiche).
Il Medioevo è un periodo in cui manca lo Stato, ovvero manca un soggetto che sviluppo l’interesse
collettivo.
Nel 1804 Napoleone emana il codice civile espressione di una società in cui ogni cittadino ha dei diritti
tutela i rapporti.
La comparazione storica diventa metodo per capire il presente.
Il principio base con il quale Napoleone promulga il codice è il principio dell’esclusività. Napoleone vuole
inserire tutto il materiale in un codice non deve esserci altro al di fuori di quel codice non è paragonabile
con quello dei nostri giorni, oggi nessuno pensa che tutte le soluzioni siano in un unico codice. Gli stessi
istituti possono cambiare quindi da persona a persona.
Ad esempio: ogni aggettivo dà un significato diverso al termine ‘Stato’ .
Immedesimazione della società con l’elemento religioso.
Prima della rivoluzione francese tutto era permeato dalla religione. La società medievale vede la vita
dell’uomo come finalità per la salvezza eterna tutto è vista all’interno di tale logica vi è diseguaglianza
sociale. Il taglio della testa di Luigi XVI porta ad un cambiamento radicale.
Il Medioevo è senza produzione normativa (senza fonti di produzione). Per noi ciò che è giusto, ma non
normativizzato non è applicabile.
Per noi il diritto è tutto ciò che lo Stato ci offre come norma. Nel Medioevo ci sono più testi interpretati ed
utilizzati dal giurista (scienziato del diritto, professore universitario e i suoi studenti). Nel Medioevo vi sono
gli scienziati del diritto che offrono caso per caso la soluzione da applicare al caso concreto era il giurista a
fare diritto.
Una norma ha valore se sentita giusta dalla società. Il giurista ha la capacità di sentire se la norma sia giusta
o meno.
Il diritto medievale è pluralistico.
Il diritto è un fatto sociale, dev’essere studiato come uno di più elementi di un contesto sociale, economico,
politico.
La storia è unica, ma l’uomo conferisce diverse colorazioni.
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I periodo Alto Medioevo (età senza giuristi) dalla caduta di Roma 476 fino al 1100
II periodo Basso Medioevo, dal 1100 fino al 1789, si divide in: a. 1100-1500 b. 1500-1789 (1492 scoperta
dell’America)
III periodo età contemporanea rivoluzione francese in poi. Lo Stato ha un suo interesse, sviluppa una serie
di attività, i poteri si separano. Modello contrapposto a quello precedente. Nel modello precedente non ci
sono servizi pubblici. I rapporti sono di tipo privatistico. Non vi è uno Stato che impone limiti. Realtà
astatale (nel Medioevo). Inoltre non vi è produzione autoritaria del diritto (normativa). La forza del diritto si
sviluppa secondo altre logiche, il diritto è considerato perfetto, eterno poiché viene da Dio. Nel momento in
cui vi è la scoperta dell’America ci si pone la domanda “perché tali popolazioni non conoscono il diritto?”
considerato perfetto fino a quel momento. 500 età degli umanisti che criticano i predecessori. Gli autori
disegnano mondi ideali in cui le cose appartengono a tutti (senza guerre).
Colonizzare significava convertire, ma convertire anche col diritto europeo; alcuni studiosi invece credono
che tali realtà debbano essere lasciate così come sono.
Il primo periodo non conosce la presenza di persone che studiano diritto il diritto c’è, ma nessuno lo studia,
lo si applica in modo pratico. Successivamente il diritto acquisisce una lettura scientifica. Il giurista studia
scientificamente, cerca di capire gli schemi giuridici, soltanto dopo si dedica alla fase pratica. Nel Medioevo
i magistrati erano nobili che non sapevano nulla di diritto e avevano bisogno di uno scienziato del diritto
accanto. I giuristi passano anni a formarsi su un diritto e poi ne applicavano uno diverso. Studiare il diritto
romano offriva un metodo, una chiave di lettura non vi è gerarchizzazione delle fonti. Nel momento in cui
cambia l’esigenza sociale, il giurista cerca una nuova soluzione il diritto quindi si adegua ai cambiamenti,
non mette al primo posto un’esigenza di certa, ma una conformità giuridica migliore.
Oggi ci sono sistemi giuridici che mettono al centro un codice, altri no ( mondo che si basa su un precedente)
tale distinzione nasce solamente nell’800.
E’ l’Europa a prendere una nuova strada. Il modello anglosassone continua a mantenere lo sviluppo giuridico
del Medioevo.
Anche i rapporti giuridici più importanti si sviluppano in modo privatistico.
Secondo gli umanisti il Medioevo ha traslato il senso dell’umanità; per l’umanista bisogna recuperare
l’elemento classico, il giurista medievale ha stravolto il senso del diritto romano, ha fallito. Da ciò si crea
l’idea di Medioevo oscuro.
Alto Medioevo 3 attori Imperatore, Pontefice e popolazioni barbariche.
1.03.2016
Struttura del nostro sistema attuale. Lo Stato contemporaneo di diritto si basa su dei principi base partiamo
da uno Stato che ha poteri separati (legislativo, esecutivo e giudiziario) ciascuno con delle proprie
competenze, uno Stato che si basa sulla Sovranità differenzia lo Stato da tutti gli altri individui tramite il
potere esecutivo ha strumenti che lo differenziano dagli altri individui. Volontà dello Stato e quella generale,
di interesse generale. Lo Stato tramite l’università decide il titolo legale di una laurea ad esempio. Lo Stato
ha una supremazia sugli individui. Lo Stato dà assistenza, istruzione, compiti che nascono dall’800 in poi
(rivoluzione francese e di Napoleone), prima non esistevano. L’altra faccia sono gli individui, il cui individuo
si basa sulla libertà e sulla proprietà può compiere una serie di atti giuridici con cui egli ha la possibilità di
sviluppare le proprie capacità, per migliorare la propria esistenza. La volontà generale viene espressa tramite
uno strumento generale la legge tramite cui l’organo che detiene il potere normativo esprime lezione.
Questa struttura, è un modo di costruire la società e il diritto.
L’800 vede al centro la borghesia e struttura una certa società. E’ un modello che non si adatta più alla nostra
società. Relatività dei modelli giuridici il modello può essere astrattamente corretto, ma dev’essere efficace.
Usare i modelli e calarli nella realtà storica esperienza giuridica. Solo calando il dato normativo del
modello possiamo apprenderne la reale efficacia. Esempio: nozione di codice, ce ne sono diverse, anche se la
parola è la stessa. 2
Scuola che forma Napoleone scuola dell’esegesi, il legislatore poteva interpretare solo il codice civile,
niente altro, perché il codice era completo indirizzo di studio legato al codice.
Per capire il senso della norma bisogna calarla in quel tipo di organizzazione esempio codice penale della
Libia e dell’Italia erano uguali, ma la norma era calata in due organizzazioni diverse.
Il diritto è un fatto sociale, nasce nella società e si sviluppa in essa.
Sistema di diritto comune del Medioevo.
Durante rivoluzione francese si costruisce una nuova società da una parte lo Stato e dall’altra l’individuo.
Non è migliore da quella precedente, ma è diversa, è in antitesi a quello che c’era. Dagli elementi del mondo
di adesso, si possono ricavare quelli del Medioevo.
Strumento cardine di adesso è la legge di quello medievale è la consuetudine, quello più irrilevante nel
nostro ordinamento. La consuetudine è quello strumento attraverso il quale un comportamento viene da quel
tipo di società viene concepito come vincolato perché ripetuto nel tempo. La forza del medioevo risiedeva
nella consuetudine, ultima fonte del mondo contemporaneo. Base del nostro ordinamento è la sovranità il
Medioevo non conosce la sovranità, è strutturata in modo diverso. In quella attuale gode di un diritto
imperativo, lo Stato impone delle regole; Il mondo medievale ha una struttura privatistica, non conosce la
Statualità, l’imperatività struttura i rapporti sempre in funzione privatistica. Medioevo totalmente pattizio,
struttura i rapporti su base privatistica, e non esiste uno Stato che offre servizi. Nel medioevo ciascuno
esisteva in senso collettivo ciascuno apparteneva a una serie di corporazioni, migliaia di corporazioni, con
proprie gerarchie ecc.
Nel medioevo non esiste nulla che non sia nulla riconducibili a Dio, tutto ciò che è reato è anche peccato. Il
vero fine dell’anima è la salvezza dell’anima.
La rivoluzione francese connubio di due elementi filosofia che sta alla base della riv (illuminismo),
dall’altro le persone che hanno fatto la rivoluzione.
Nel medioevo nessuno si lamenta della propria posizione sociale, perché è una scelta divina.
Individualismo e statualità elementi fondamentali dello Stato contemporaneo.
2.03.2016
Quali sono nella storia i classici operatori del diritto?
1.Produzione legislativa, produzione di legge; legge accompagnata dall’unitarietà del soggetto giuridico e
generalità legge vale per tutti e al soggetto cui si applica è generico. Nel Medioevo non è così, perché ogni
gruppo ha delle norme di riferimento.
2.Quello svolto dalla scienza giuridica, coloro che studiano il diritto dall’università, studia il diritto, alla
propensione di qualcuno. In tutto il Medioevo la fonte principale, oltre la consuetudine, era la dottrina,
interpretazione che i giuristi danno delle norme.
3.I giudici
Uno dei 3 elementi è quello fondamentale, gli altri contano meno. Accanto al potere legislativo, vi è quello
giudiziario (giudici).
Il modello medievale aveva il giurista al centro. Nel medioevo Europa di diritto comune sistema di diritto
comune. Modello che si avvicina a quello anglosassone. Civil law e common law. Il modello inglese è legato
al modello europeo continentale.
1776 rivoluzione americana, quasi contemporanea a quella francese 1789) dal punto di vista giuridico
molto diverse. Quella americana nasce su presupposti diverse. America era una colonia inglese e aveva il
diritto della madre patria. Modello inglese era il common law che si sommava con la monarchia e le grandi
famiglie baronali. Il re che deve governare con un Parlamento medievale il quale ha una visione di logica
pattistica, baroni che legano a sé la monarchia. Questa sistema è defnito kings in parlament re, figura
parlamentare e common law. Nel medioevo vi era un forte vincolo di mandato, istituto privato. Si basava sul
bilanciamento dei poteri, non sulla separazione dei poteri. Si preferisce un equilibrio, che una separazione
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netta dei poteri visione prettamente medievale.
Il Medioevo non copisce che l’uomo abbia una sfera umana e una divina. L’uomo esiste come epsressione
terrena per l’espressione divina elemento fondamentale perché Dio ha lasciato nell’Europa medievale due
esponenti pontefice ed imperatore ci sono spesso lotte tra i due poteri, perché entrambi insistono sulle
stesse persone, ovvero sugli uomini. Impero e chiesa sono gli due diritti universali solo pontefice ed
imperatore possono produrre diritto universale. Diritto dell’imperatore è il diritto romano, corpus iuris civilis
– espressione del diritto imperiale. Pochi i casi nel medioevo in cui l’imperatore farà diritto universale, ma il
suo riferimento è sempre quello romano. Dall’altra parte c’è il pontefice.
Nel diritto della chiesa 3 distinzioni diritto spirituale (parte del diritto divino, che è diretta emanazione di
Dio che non si può toccare e riguarda solo la salvezza dell’anima); diritto giuridico dei testi sacri, intoccabile
ma può essere interpretato; diritto secolare (norme che la Chiesa si dà per regolamentarsi). La chiesa aspira
al modello imperiale. Il modello imperiale dell’antica Roma, vi erano due istituzioni più forti imperatore e
senato. La chiesta si struttura uguale pontefice e concili (producono canoni decretali) i quali possono
essere universali o locali, universali quando tutte le personalità più importante venivano chiamate a raccolta.
Alto medioevo caduta di Romolo Augustolo, fino al 1100. Società in decadenza, economia scarsa, società
chiusa, emblema è il castello.
Il diritto nasce dalle pratiche, dal basso, dalle esigenze. Nel 1100 l’emblema non è più il castello, bensì la
città. Si apre l’epoca del basso medioevo che durerà fino alla fine del 1400. Viene definito laboratorio
sapienziale i laboratori sono le università, luogo di formazione dei giuristi delle nuove generazioni. Sono
tutti rapporti privatistici
7.03.2016
Il diritto della Chiesa è un diritto fondamentale. La chiesta ad un certo punto si istituzionalizza, diventa
importante mantenere quindi l’istituzione; lo fa sempre con un punto di riferimento però, ovvero l’Impero.
La Chiesa nasce in una regione periferica nel Medio oriente e l’impero romano si pone in maniera
conflittuale nei confronti dei primi cristiani, i quali devono vivere nascosti e non devono professare la loro
religione liberamente altrimenti rischiano il martirio (un esempio è Pietro). La Chiesa si struttura sempre di
più, queste comunità molto forti hanno bisogno di diritto. L’Impero fa fatica ad accettare la Chiesa perché
hanno un Dio unico, un Dio salvifico che è in contrapposizione con l’imperatore e perché si strutturano in
comunità che non sono ben viste dal potere temporale. Abbiamo visto come ci sono fonti divine che si
dividono in due:
• quelle di quando dio parla e i vangeli;
• ci sono poi i canoni e le decretali (norme che sono produzione di un vescovo in particolare).
Il percorso in cui la Chiesta si struttura è molto complesso; ad esempio i vangeli erano molti di più, poco per
volta viene selezionato il materiale ufficiale e il credo. Tutto inizia a cambiare intorno al III sec d.C. quando
cioè l’impero, massimamente espanso, ha bisogno di aumentare le entrate fiscali (la maggior entrata fiscale
era legata alle successioni, però si applicavano solo ai romani); con l’editto di Caracalla (212 d.C.) si estende
a tutti i sudditi dell’Impero la cittadinanza romana. L’idea di fare ciò consegue che tutti i sudditi devono
sottostare al diritti civile romano, prima vi era invece distinzione tra quelli che erano romani e quelli che non
lo erano; con questo metodo le casse dell’impero aumenteranno. Con l’editto di Milano o di Costantino (313
d.C.) viene riconosciuta la libertà di culto, che si riferiva alla religione cristiana. Da questa data in poi
professare la religione cristiana diviene lecito e si sospendono così le persecuzioni e si restituiscono i beni
confiscati. Con Costantino affiancato da Licinio (diviene imperatore unico nel 323 d.C.), capisce che può
costruire la sua fortuna assieme alla religione cristiana poiché capisce che la religione cristiana si sta
strutturando come l’impero. Con l’integrazione tra cultura romana e cultura cristiana tra 300-400-500, non ci
saranno più differenze tra le due. Con il 320 d.C. inizia la diffusione degli editti di culto della religione
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cristiana. Tra il 300 e il 400 conosciamo concessioni nei confronti della Chiesa che sono alla base
dell’importanza del diritto canonico di tutto il Medioevo e ancora oggi; queste concessioni rendono la Chiesa
fortissima capacità di ricevere donazioni ‘mortis causa’ renderà la Chiesa ricchissima. Si donava molto alla
Chiesa per la salvezza dell’anima ad esempio. Secondo elemento è l’immunitas privilegio che gode colui
che appartiene alla religione cristiana (sacerdoti, vescovi, chierici) e che lo differenzia dal resto dei cittadini.
La Chiesa si st
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