Storia del diritto medievale e moderno
Riferimenti metodologici
Esperienza giuridica: modo in cui si affronta lo studio dal punto di vista del contesto nel quale quella norma si sviluppa e non solo del contesto giuridico. Il diritto è un fatto sociale: è la società il centro, non il diritto, il quale è uno strumento, serve a far vivere meglio.
Introduzione
Stato di diritto: stato contemporaneo, si basa su regole, ha poteri separati e si basa sulla sovranità. Ha una serie di strumenti, attraverso l’esecutivo, che lo differenziano dagli individui e grazie ai quali può costruire la propria volontà, cioè la volontà generale. Ha una supremazia nei confronti dell’individuo. Principio secondo cui l’interesse generale è superiore a quello costituzionale. Ha avocato a sé tutta una serie di compiti che inizialmente erano parte dei compiti dei privati. Si compone anche degli individui, i quali si basano su due elementi, il diritto di libertà e il diritto di proprietà, attraverso i quali può compiere tutta una serie di atti giuridici. Lo strumento tipico con il quale si esprime la volontà generale è la legge. Questa struttura che a noi sembra ovvia, non lo è in realtà, ma è un modo di costruire la società e il diritto -> relatività dei modelli giuridici -> esistono diversi modelli, ma l’importante per un modello giuridico è efficace.
Bisogna usare i modelli e calare i dati normativi nella realtà storica per comprenderli al meglio e per comprendere la loro efficienza. Es. La parola codice ha assunto un valore e un significato diverso nel corso del tempo (per Giustiniano il codice era una raccolta, per Napoleone era un testo completo e corretto, per Hammurabi era un qualcosa di variabile, ecc.) -> la parola è sempre la stessa ma nel corso del tempo cambia il suo significato. Strumento cardine di adesso è la legge, al contrario nel sistema medievale lo strumento principe era la consuetudine, ora considerato l’ultimo degli strumenti. Altro elemento base dello stato moderno è la sovranità, mentre il Medioevo non conosceva la sovranità -> oggi vi è un diritto imperativo, che impone delle regole, mentre nel diritto medievale vi era un diritto pattizio, con rapporti su base privatistica, non conosceva la statualità.
Nel Medioevo, ad esempio non esiste la distinzione tra reato e peccato. L’individuo non può allontanarsi dal posto che, nella mentalità medievale, Dio gli ha dato (motivo per cui non tenta neanche di cambiare la propria posizione). Importanza del ruolo degli operatori del diritto -> produzione legislativa (accompagnata, nel nostro ordinamento, da unitarietà del soggetto giuridico e generalità, mentre nel Medioevo ogni gruppo aveva il proprio tipo di norma), scienza giuridica (espressione della dottrina, dei giuristi, che nel nostro ordinamento non viene considerata fonte, al contrario che nel Medioevo, fonte principale insieme alla consuetudine), giurisprudenza (giudici) -> questi operatori del diritto sono spesso in contrasto tanto che nel corso delle ere uno è quello più importante, uno gli fa da spalla e l’altro è escluso (es: produzione legislativo operatore più importante, giurisprudenza fa da spalla applicando ciò che la legge gli dice di applicare, scienza giuridica viene esclusa).
Sistema giuridico inglese medievale
Common law -> re e parlamento medievale (assemblea delle grandi famiglie baronali in una logica pattizia) -> sistema del “King’s in Parliament” e del mandato imperativo (o vincolo di mandato -> il mandato funziona con logiche privatistiche) -> non si basava sulla separazione ma sul bilanciamento di poteri (visione prettamente medievale). Per parlare di medioevo bisogna tenere presente la forte commistione tra diritto divino e diritto secolare -> l’uomo esiste in quanto espressione terrena per la salvezza divina. Dio, in quest’ottica, ha lasciato due suoi esponenti in terra: il pontefice e l’imperatore (spesso e volentieri in contrasto poiché entrambi lavorano sulle stesse persone, sugli uomini) -> solo il pontefice e l’imperatore possono produrre diritto universale -> l’imperatore il diritto romano (il primo è il “Corpus iuris civilis”, nel medioevo infatti gli interventi legislativi dell’imperatore saranno pochissimi), il pontefice (in principio i vescovi, uno dei quali, intorno all’anno 1000, diventerà primus inter pares) il diritto canonico -> per il giurista medievale non c’era distinzione tra i due diritti.
Distinzioni all’interno del diritto della chiesa
- Diritto spirituale: parte di diritto divino che è diretta emanazione di dio e che non si può cambiare -> tutte le prescrizioni spirituali
- Norme giuridiche contenute all’interno dei testi sacri
- Diritto secolare della chiesa: norme che la chiesa si dà per regolamentarsi
Modello imperiale dell’antica Roma
Imperatore e Senato -> espressioni di un momento singolo e di un momento collettivo, assembleare.
Organizzazione della Chiesa
La chiesa si struttura come il modello imperiale dell’antica Roma:
Singolo: vescovo di Roma con la possibilità di fare determinate attività normative (decretali)
Collettività: concili (universali e locali) con la possibilità di fare determinate attività normative diverse da quelle del pontefice (canoni)
Fonti di produzione della chiesa: pontefice e concili.
Accanto a questi due elementi universali il Medioevo conosce una serie di figure particolaristiche, un mondo poliedrico che viene sistemato dal giurista per interpretare ciò che accade con una logica equitativa -> il giurista si muove all’interno dei vari diritti per trovare una soluzione (la formazione del giurista riguarda solo i diritti universali, inapplicabili ai casi particolari -> nei diritti universali il giurista trovava il modo di ragionare).
Alto Medioevo
Caduta di Romolo Agustolo, società fondata sul castello con un diritto estremamente legato alla prassi ed estremamente semplice.
Officina della prassi
Luogo nel quale il diritto nasce dalle pratiche, dal basso, dalle esigenze. Tutto cambia intorno al 1100 quando l’emblema non è più il castello ma diventa la città -> epoca del Basso Medioevo che durerà fino circa al 1400 -> laboratorio sapienziale: un laboratorio di sapienza giuridica, ovvero le università che diventano luoghi di formazione dei giuristi delle nuove generazioni -> le università si sviluppano nei Comuni, i quali si aggiungeranno a tutti gli istituti preesistenti (feudi, mansi, ecc.).
Umanesimo giuridico
1500, segnato da moltissimi cambiamenti (scoperta dell’America, stampa, polvere da sparo, ecc.).
1700/1800 in poi
Stato e codice, età contemporanea.
Diritto della Chiesa
Fondamentale -> la Chiesa a un certo punto si istituzionalizza (diventa importante mantenere l’istituzione) giocando e avendo come punto di riferimento l’Impero (l’altro punto importante). La Chiesa nasce in una regione periferica e subito l’Impero Romano si pone in modo conflittuale nei confronti dei primi cristiani (devono nascondersi, non professare la propria religione apertamente pena il martirio) -> sono in contrasto perché hanno un dio unico e salvifico (in contrasto con l’imperatore) e si strutturano in comunità (cosa in contrasto con l’ordinamento dell’epoca).
Si struttura sempre di più fino a diventare delle comunità molto forti aventi bisogno di diritto -> 2 tipi fonti -> fonti emanate da dio in persona e fonti emanate dagli studiosi delle scritture (servono alla salvezza dell’anima), fonti utili all’organizzazione della Chiesa (canoni e decretali) -> si opera una selezione delle possibili fonti (vangeli e vangeli apocrifi, ecc.).
Cambiamenti nel III secolo d.C.
Tutto inizia a cambiare intorno al III secolo d.C. quando l’Impero massimamente espanso ha bisogno di aumentare le entrate fiscali (inizialmente legata alle successioni, che però si applicavano unicamente ai cives) -> 212 d.C. editto di Caracalla -> si estende a tutti sudditi dell’Impero la cittadinanza romana (periodo florido per l’Impero) -> tutti i sudditi imperiali devono sottostare al diritto civile romano e alle norme fiscali che prevedevano che una parte dell’eredità entrasse nelle casse dello stato.
Editto di Milano
313 d.C. -> editto di Milano (o di Costantino) -> riconosciuta la libertà di culto che chiaramente si riferiva ai cristiani -> professarsi cristiani diventa lecito, si sospendono tutte le persecuzioni e vengono addirittura restituiti tutti i beni confiscati. Costantino comprende che può costruire la sua fortuna assieme alla religione cristiana -> comprensione da parte del potere che può mantenere la propria fortuna legandosi a una religione in particolare -> capisce che la religione cristiana si sta strutturando esattamente come l’Impero tanto che a un certo punto non ci sarà più alcuna differenza tra la civiltà romana e quella cristiana (es. i cristiani fanno loro la costruzione di luoghi di culto tipica del culto romano).
Concessioni dall’Impero alla Chiesa
- Capacità di ricevere donazioni mortis causa (si donava alla Chiesa per avere salva l’anima) -> per la prima volta una struttura religiosa può ricevere delle donazioni testamentarie.
- Immunitas -> privilegio che gode colui che appartiene alla religione cristiana e che lo differenzia dal resto dei cittadini ovvero i sacerdoti (esattamente come nell’Impero le alte figure dell’impero godevano dell’immunitas) -> il più importante di questi privilegi è quello legato alla competenza dei vescovi di dirimere giustizia -> la chiesa si struttura secondo quel modello di render giustizia tipicamente romano -> al vescovo si attribuisce la capacità di svolgere processi (episcopalis audientia) -> il cittadino poteva scegliere il processo civile o il processo ecclesiastico.
Editto di Tessalonica
380 d.C. -> la religione cristiana cattolica diventa obbligatoria per tutti con l’editto di Tessalonica (di Teodosio I) -> diventa culto ufficiale dell’impero condannando le altre religioni -> tutti devono essere battezzati (tutti sono contemporaneamente sudditi del re e sudditi di dio -> chiesa e impero diventano l’uno il braccio secolare dell’altro) -> tutte le eresie (teorie minoritarie e in contrasto con la chiesa) vengono punite non solo dalla chiesa ma anche dall’impero. Coloro che non aderivano al pensiero cattolico erano eretici -> dal 380 a queste persone si possono applicare anche sanzioni civili. Dal 400 in avanti si fonda una cultura che possiamo definire latino-cristiana. -> storia della chiesa e storia dell’impero non possono che camminare assieme. L’editto di Teodosio aprirà Corpus iuris civilis di Giustiniano.
Editto di Valentiniano III
445 d.C. -> Valentiniano III emana un editto con il quale sancisce il primato giurisdizionale del pontefice -> parla ai vari vescovi ai quali dice che esiste un vescovo più importante -> colpisce il fatto che a dirlo è un imperatore (l’imperatore ricorda a tutti che tra i vari vescovi c’è n’è uno più importante che è quello di Roma, perché Roma è anche capitale dell’Impero -> riferimento biblico a san Pietro, Roma come capitale dell’Impero e comprensione di Valentiniano che l’Impero si stava sgretolando e che in caso di una perdita di potere dell’imperatore avrebbe supplito il pontefice) -> l’imperatore entrava così negli affari della chiesa -> la scelta di Roma non è scontata (il cristianesimo è nato in Medio Oriente, sarebbe stata più probabile Costantinopoli). Dall’altra parte anche la chiesa ha fatto il suo percorso alla pari dell’Impero.
Diocleziano e la riorganizzazione dell'Impero
Con Diocleziano (284-305, origine dalmata) si ha una riorganizzazione dell’impero -> divide l’Impero in una diarchia (Occidente e Oriente) -> le due zone possono essere entrambe sotto un unico imperatore ma col tempo si andranno a creare due diversi imperatori -> le due zone sono rette da due Augusti (uno a Milano e uno a Nicodemia) -> a sua volta le due parti erano divise in province (che arriveranno ad essere addirittura 104) raggruppate in 12 diocesi governate da un vicario. Alla morte di Diocleziano vengono a formarsi due Augusti e due Cesari -> rapporto molto stretto -> i Cesari per successione sarebbero diventati i futuri Augusti (l’Augusto sceglieva il proprio successore) -> il sistema funziona pochissimo creando una crisi del sistema poiché è estremamente teso il rapporto tra l’Augusto e i suoi probabili successori, tensione dovuta ai cambi generazionali. Introduzione delle prefetture -> Illirica e Oriente (a Oriente), Gallie e Italia (a Occidente). Roma perde la funzione centrale e viene sostituita da Milano, a sua volta sostituita da Ravenna.
Problemi dell'Impero Romano
Da una parte l’Imperatore cerca di dare spazio alla città di Roma e al pontefice, dall’altra l’impossibilità di governare tutto da Roma e la frammentazione. Il problema maggiore dell’Impero Romano è quello dei confini, all’inizio risolto con l’istituto dei foedera (o federati), cioè le popolazioni non romane confinanti con l’Impero -> si cerca di acquisire le popolazioni confinanti attraverso la concessione di una serie di privilegi -> si cerca di immettere all’interno dell’Impero anche questi stranieri (il sistema non funzionerà).
Periodo post-classico
Nel periodo post-classico ci sono più fonti del diritto:
- Potere imperiale: costituzioni imperiali (diritto emanato direttamente dall’imperatore, fonte generale) e rescripta (sollecitazioni sviluppate da un cittadino portate davanti all’imperatore -> l’imperatore darà una risposta al caso pratico creando un precedente, fonte specifica) -> l’imperatore è definito “legibus solutus” (sciolto dalle leggi nel senso che l’imperatore ha la facoltà di emanare una constitutio contra legem perché le costituzioni imperiali sono equiparate alla legge -> la legge dell’imperatore dal punto di vista temporale, essendo successiva, poteva annullare la legge precedente) -> da Costantino in avanti si sviluppa l’esclusività delle costituzioni (il diritto diventa dell’imperatore, monopolizza la forza del diritto -> perde di valore la scienza giuridica -> con Giustiniano vi sarà un ricorso esclusivo alle costituzioni).
- Potere della Chiesa: diritto emanato dalla chiesa -> dirà che l’imperatore è sostanzialmente la legge vivente tra gli uomini -> in poche parole si viene a dire che sopra tutti c’è dio e che il pontefice e l’imperatore sono sullo stesso piano -> i due poteri universali sono entrambi legittimati da dio (importante perché dal fatto che l’imperatore legalizza la chiesa si è passati al fatto che il diritto dell’imperatore è diritto divino) -> solo l’imperatore potrà interpretare le leggi (i giuristi non potranno più interpretare il diritto).
Diritto imperiale e scienza giuridica
Nel diritto imperiale la scienza giuridica tendenzialmente si inaridisce -> il diritto imperiale ha una posizione centrale e preminente.
Legge delle cinque citazioni (426)
Fatta redigere da Valentiniano III e comprende le opere di cinque giuristi (Gaio, Modestino, Paolo, Papiniano, Ulpiano) -> l’imperatore stabilisce quali giuristi sia il caso di citare e quali no -> gli unici giuristi a poter essere citati sono unicamente questi cinque poiché scelti dall’imperatore -> estremamente importante come legge poiché gli unici scritti a essere stati tramandati sono solo quelli di questi cinque giuristi (importanza storica) oltre per il fatto che in questo modo l’imperatore ha positivizzato il diritto (importanza legislativa). I giuristi avevano funzione fondamentale inizialmente ma col corso del tempo il numero dei giuristi aumenta esponenzialmente e le opinioni sono talmente in contrasto tra loro che la scienza giuridica perde autorità -> la cosa è vista male dall’impero perché l’imperatore vuole essere l’unico a creare diritto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Storia del diritto medievale e moderno I modulo appunti
-
Storia del diritto medievale e moderno
-
Storia del diritto medievale e moderno
-
Storia del diritto medievale e moderno I