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Immunitas -> privilegio che gode colui che appartiene alla

• religione cristiana e che lo differenzia dal resto dei cittadini

ovvero i sacerdoti (esattamente come nell’Impero le alte

figure dell’impero godevano dell’immunitas) -> il più

importante di questi privilegi è quello legato alla competenza

dei vescovi di dirimere giustizia -> la chiesa si struttura

secondo quel modello di render giustizia tipicamente romano

-> al vescovo si attribuisce la capacità di svolgere processi

(episcopalis audientia) -> il cittadino poteva scegliere il

processo civile o il processo ecclesiastico

380 d.C. -> la religione cristiana cattolica diventa obbligatoria per

tutti con l’editto di Tessalonica (di Teodosio I) -> diventa culto

ufficiale dell’impero condannando le altre religioni -> tutti devono

essere battezzati (tutti sono contemporaneamente sudditi del re e

sudditi di dio -> chiesa e impero diventano l’uno il braccio

secolare dell’altro) -> tutte le eresie (teorie minoritarie e in

contrasto con la chiesa) vengono punite non solo dalla chiesa ma

anche dall’impero.

Coloro che non aderivano al pensiero cattolico erano eretici -> dal

380 a queste persone si possono applicare anche sanzioni civili.

Dal 400 in avanti si fonda una cultura che possiamo definire

latino-cristiana. -> storia della chiesa e storia dell’impoero non

possono checamminare assieme

L’editto di Teodosio aprirà Corpus iuris civilis di Giustiniano.

445 d.C. -> Valentiniano III emana un editto con il quale sancisce

il primato giurisdizionale del pontefice -> parla ai vari vescovi ai

quali dice che esiste un vescovo più importante -> colpisce il fatto

che a dirlo è un imperatore (l’imperatore ricorda a tutti che tra i

vari vescovi c’è n’è uno più importante che è quello di Roma,

perché Roma è anche capitale dell’Impero -> riferimento biblico a

san Pietro, Roma come capitale dell’Impero e comprensione di

Valentiniano che l’Impero si stava sgretolando e che in caso di una

perdita di potere dell’imperatore avrebbe supplito il pontefice) ->

l’imperatore entrava così negli affari della chiesa -> la scelta di

Roma non è scontata (il cristianesimo è nato in Medio Oriente,

sarebbe stata più probabile Costantinopoli).

Dall’altra parte anche la chiesa ha fatto il suo percorso alla pari

dell’Impero.

Con Diocleziano (284-305, origine dalmata) si ha una

riorganizzazione dell’impero -> divide l’Impero in una diarchia

(Occidente e Oriente) -> le due zone possono essere entrambe

sotto un unico imperatore ma col tempo si andranno a creare due

diversi imperatori -> le due zone sono rette da due Augusti (uno a

Milano e uno a Nicodemia) -> a sua volta le due parti erano divise

in province (che arriveranno ad essere addirittura 104) raggruppate

in 12 diocesi governate da un vicario.

Alla morte di Diocleziano vengono a formarsi due Augusti e due

Cesari -> rapporto molto stretto -> i Cesari per successione

sarebbero diventati i futuri Augusti (l’Augusto sceglieva il proprio

successore) -> il sistema funziona pochissimo creando una crisi

del sistema poiché è estremamente teso il rapporto tra l’Augusto e

i suoi probabili successori, tensione dovuta ai cambi generazionali.

Introduzione delle prefetture -> Illirica e Oriente (a Oriente),

Gallie e Italia (a Occidente).

Roma perde la funzione centrale e viene sostituita da Milano, a

sua volta sostituita da Ravenna.

Da un parte l’Imperatore cerca di dare spazio alla città di Roma e

al pontefice, dall’altra l’impossibilità di governare tutto da Roma e

la frammentazione.

Il problema maggiore dell’Impero Romano è quello dei confini

all’inizio risolto con l’istituto dei foedera (o federati), cioè le

popolazioni non romane confinanti con l’Impero -> si cerca di

acquisire le popolazioni confinanti attraverso la concessione di

una serie di privilegi -> si cerca di immettere all’interno

dell’Impero anche questi stranieri (il sistema non funzionerà).

Nel periodo post-classico ci sono più fonti del diritto:

Potere imperiale: costituzioni imperiali (diritto emanato

• direttamente dall’imperatore, fonte generale) e rescripta

(sollecitazioni sviluppate da un cittadino portate davanti

all’imperatore -> l’imperatore darà una risposta al caso

pratico creando un precedente, fonte specifica) ->

l’imperatore è definito “legibus solutus” (sciolto dalle leggi

nel senso che l’imperatore ha la facoltà di emanare una

constitutio contra legem perché le costituzioni imperiali sono

equiparate alla legge -> la legge dell’imperatore dal punto di

vista temporale, essendo successiva, poteva annullare la

legge precedente) -> da Costantino in avanti si sviluppa

l’esclusività delle costituzioni (il diritto diventa

dell’imperatore, monopolizza la forza del diritto -> perde di

valore la scienza giuridica -> con Giustiniano vi sarà un

ricorso esclusivo alle costituzioni)

Potere della Chiesa: diritto emanato dalla chiesa -> dirà che

• l’imperatore è sostanzialmente la legge vivente tra gli uomini

-> in poche parole si viene a dire che sopra tutti c’è dio e che

il pontefice e l’imperatore sono sullo stesso piano -> i due

poteri universali sono entrambi legittimati da dio (importante

perché dal fatto che l’imperatore legalizza la chiesa si è

passati al fatto che il diritto dell’imperatore è diritto divino)

-> solo l’imperatore potrà interpretare le leggi (i giuristi non

potranno più interpretare il diritto)

Nel diritto imperiale la scienza giuridica tendenzialmente si

inaridisce -> il diritto imperiale ha una posizione centrale e

preminente.

Legge delle cinque citazioni (426): fatta redigere da Valentiniano

III e comprende le opere di cinque giuristi (Gaio, Modestino,

Paolo, Papiniano, Ulpiano) -> l’imperatore stabilisce quali giuristi

sia il caso di citare e quali no -> gli unici giuristi a poter essere

citati sono unicamente questi cinque poiché scelti dall’imperatore

-> estremamente importante come legge poiché gli unici scritti a

essere stati tramandati sono solo quelli di questi cinque giuristi

(importanza storica) oltre per il fatto che in questo modo

l’imperatore ha positivizzato il diritto (importanza legislativa).

I giuristi avevano funzione fondamentale inizialmente ma col

corso del tempo il numero dei giuristi aumenta esponenzialmente

e le opinioni sono talmente in contrasto tra loro che la scienza

giuridica perde autorità -> la cosa è vista male dall’impero perché

l’imperatore vuole essere l’unico a creare diritto.

Non era detto tuttavia che questi cinque giuristi avessero le stesse

opinioni -> in caso di divergenza uno dei criteri di scelta era

quello della maggioranza (quindi Papiniano, il più importante dei

quattro)-> in caso non si fosse riusciti a trovare una soluzione e

solo in questo caso il giudice poteva trovare una diversa soluzione.

Papiniano: più importante, “capo di gabinetto” dell’imperatore

Modestino: allievo di Ulpiano e considerato ultimo giurista

dell’età classica.

Gaio: celebre per le sue “Istituzioni” e per la suddivisione

tripartitica del diritto (persone, cose e azioni).

Paolo e Ulpiano: importanti per aver tracciato una storia del diritto

romano.

Fonti di produzione (come viene prodotto il diritto? vd sopra) e

fonti di cognizione come viene tramandato questo diritto?

Fonti di cognizione: dal III/IV secolo in avanti Roma è in crisi, le

norme anch'esse sono di difficile gestione (vista l’estensione, la

difficoltà nella circolazione e la commistione con le norme

barbare) -> periodo di consolidazione (raccolte di testi, per lo più

anonime, con nomi legati a aree geografiche, importanti perché

attraverso la scelta del giurista viene permesso ad alcuni testi di

rimanere e di essere tramandati -> non hanno valore giuridico,

sono testi privati) -> tendenzialmente queste consolidazioni nel

tempo si affinano -> sono o raccolte di giurisprudenza o riassunti

su determinate materie o mere raccolte normative -> permettono al

diritto romano di preservarsi nel tempo anche con l’arrivo i

barbari.

Queste consolidazioni all’inizio sono tipicamente di diritto

romano ma con il tempo cominceranno a essere presenti anche

elementi dei diritti barbarici che arriveranno in Europa -> processo

di volgarizzazione del diritto romano.

438, codice Teodosiano -> la più importante delle raccolte di

diritto -> lo stesso Teodosio II ci indica l’importanza di questo

cosicché dicendoci quanto ormai nell’impero manchino gli esperti

del diritto e giudici esperti.

“Codice Gregoriano” e “Codice Ermogeriano” -> sono due

collezioni di rescritti che noi conosciamo solo perché citate nelle

collezioni presenti in popolazioni barbare.

“Fragmenta vaticana” -> traggono il nome dal luogo in cui sono

stati ritrovati (trovati da Angelo Mai nella Biblioteca Apostolica

romana) -> uno dei pochi esempi di diritto romano arrivati a noi in

forma originale.

“Lex dei” -> raccolta di testi in cui vengono confrontati dei passi

dell’antico/nuovo testamento con delle norme di diritto romano ->

ad es. pratica molto in voga all’epoca era l’usura (prestito di

denaro da restituire con interessi) che nell’antico testamento

veniva vietato -> viene confrontata col diritto romano.

“Epitome Gai” e “Epitome Ulpiani” -> raccolte riassuntive del

pensiero di Gaio e di Ulpiano -> epitome=testo semplificato -> le

epitomi potevano essere fatte solo su testi de cinque giuristi.

Codice Teodosiano (430) -> fortemente intrinso di cristianità ->

impero e chiesa in connubio -> opera in 16 libri nei quali vengono

epitomati la maggior parte delle costitutiones escludendo la

dottrina -> importante il metodo di approvazione -> Valentiniano

chiede al Senato romano l’approvazione di quel testo (le

istituzioni, ormai in rovina, continuano a durare).

Il codice di Teodosio non viene conosciuto direttamente ma viene

ricostruito attraverso i testi romano barbariche e avrà circolazione

praticamente solo in Europa orientale (in occidente verrà sostituita

dal codice di Giustiniano mentre in oriente continuerà a essere

utilizzato

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FilBig di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Rossi Davide.